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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1657/2024
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Claudio Maggioni nel procedimento in epigrafe indicato intercorrente tra
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_2 C.F. con il patrocinio dell'avv. ASSENZA GIORGIO, presso il cui studio C.F._4 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con sede in Milano via San Gregorio n. 55, P.I. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. LINGUANTI ISABELLA, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE preso atto che le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto che è fondata e va pertanto accolta la domanda proposta dalle ricorrenti nei confronti del di reintegra ex art. 1168 c.c. nel possesso del passaggio sulla particella Controparte_3
n. 114 che consente l'accesso alla spiaggia dalle loro abitazioni site in Vittoria (Scoglitti) C.da
Anguilla Lucarella;
la particella in questione è stata recintata nel marzo 2024 dalla resistente CP_4 dopo averne acquistato la proprietà;
ritenuto che
, dalle prove orali assunte all'udienza del 29/10/2024, è emerso che le ricorrenti e i loro ospiti utilizzano da anni una stradella in terra battuta larga poco più di un metro attraverso la particella 114 per accedere dalle case alla spiaggia;
in particolare i testimoni di parte ricorrente hanno reso le seguenti dichiarazioni:
- : “Nelle occasioni in cui andavo a trovare il mio amico, utilizzavamo la Testimone_1 stradella in terra battuta che si vede nelle fotografie per scendere al mare a piedi;
era larga sicuramente più di un metro, due persone ci passavano tranquillamente”;
- “Nelle occasioni in cui andavo a trovare il mio amico, utilizzavamo la Parte_3 stradella in terra battuta che si vede nelle fotografie per scendere al mare a piedi o talvolta in bicicletta;
la strada era larga circa un metro / un metro e venti. L'ultima volta che l'abbiamo usata è stata all'inizio di quest'anno, in occasione di una scampagnata”;
- : “Nelle occasioni in cui andavo a trovare il mio amico, utilizzavamo la Testimone_2 stradella in terra battuta che si vede nelle fotografie per scendere al mare a piedi, evitando di fare un giro più lungo;
a volte l'ho percorsa pure in moto. La stradella è larga circa un
Pagina 1 metro e mezzo. L'ultima volta che sono stato sui luoghi è stata all'inizio di quest'anno, sicuramente a Capodanno e, mi pare, anche a febbraio;
la stradella c'era anche se parzialmente coperta dalla vegetazione. In estate non ho utilizzato la stradella, non essendo più possibile a causa di una recinzione”. ritenuto che i testimoni di parte resistente hanno negato la circostanza dell'esistenza di una stradella sul terreno (cfr. dichiarazioni di e , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 verbale d'udienza del 29/10/2024); ritenuto che, come emerso dalla relazione di CTU, al momento dell'accesso sui luoghi (28/11/2024)
l'intero appezzamento del convenuto era inerbito e non era rilevabile alcun tracciato riferibile ad attraversamento;
per quanto riguarda gli anni passati, mediante l'esame di immagini estratte dal sito
“Google Maps”, il CTU ha accertato che a settembre 2023 “è visibile lo sbocco sulla Via Riviera Lanterna di un percorso non inerbito che attraversa il fondo del convenuto e si diparte dalla Via Monte Pellegrino. La stradella è su terreno sabbioso naturale con termine sul parapetto in calcestruzzo, alto 40 cm, a confine con il marciapiede di detta Via Riviera Lanterna” (cfr. relazione di CTU, pag. 10); anche nell'immagine ripresa dalla strada a settembre 2019, è visibile lo sbocco sulla Via Riviera Lanterna di un percorso non inerbito che attraversa il fondo del convenuto e si diparte dalla Via Monti Nebrodi, mentre a ottobre 2009 non è visibile in percorso di attraversamento del fondo del convenuto;
ritenuto che
, in base ai suddetti elementi emersi dall'istruttoria, va affermata la sussistenza di una situazione possessoria in capo alle ricorrenti avente ad oggetto il passaggio sulla particella 114;
ritenuto che
, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, “non è necessario che il possesso abbia gli stessi requisiti di quello utile per l'usucapione, anche se la situazione di fatto deve pur sempre apparire corrispondente all'esercizio del diritto reale. Pertanto, in tema di reintegra del possesso di una servitù di passaggio, non è necessario che esistano (come è invece richiesto per
l'usucapione) opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito era effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante” (Cass. n. 1139/1984; n. 10470/1991; n. 24026/2004); ancora: “Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Cass. n. 2367/2012); ritenuto pertanto che, a prescindere dall'esistenza di una stradella visibile, è sufficiente il transito attraverso il terreno della resistente, fino a epoca prossima a quella dello spoglio, circostanza chiaramente emersa dall'istruttoria orale;
ritenuto che
, alla luce di quanto sopra, è irrilevante l'eccezione della resistente riguardante l'inesistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù;
ritenuto che
l'apposizione della recinzione che impedisce l'attraversamento del terreno alle ricorrenti costituisce un atto di spoglio;
ritenuto che
sussiste l'animus spoliandi in capo alla resistente, elemento psicologico che consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto suscettibile di ledere l'altrui possesso, contro il divieto espresso o presunto del possessore, senza che occorra la specifica intenzione di arrecare ad altri un pregiudizio e restando irrilevante la convinzione dell'agente di esercitare propri diritti;
tale elemento, per giurisprudenza costante, si può ritenere insito nel fatto stesso di privare il possessore del godimento contro la sua volontà; ritenuto pertanto che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1168 c.c., deve essere ordinato alla di reintegrare le ricorrenti nel possesso del passaggio attraverso la Controparte_3 particella 114, mediante rimozione della recinzione apposta;
Pagina 2
ritenuto che
, alla luce della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 703 c.p.c., il giudizio ordinario di cognizione sul merito possessorio è una fase meramente eventuale, dovendo essere richiesto da una delle parti entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'ordinanza che accoglie o respinge la domanda possessoria o da quella che decide sul reclamo;
ritenuto pertanto che deve essere adottata la pronuncia sulle spese, in applicazione analogica dell'art. 669 septies, comma 2, c.p.c., attesa la potenziale attitudine del provvedimento di accoglimento – così come di quello di rigetto – della domanda possessoria a diventare definitivo, concludendo il procedimento;
ritenuto che
le spese devono seguire la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, utilizzando la voce “Procedimenti cautelari” e tenendo conto della pluralità di ricorrenti difese dallo stesso procuratore;
P.Q.M.
ORDINA a di reintegrare le ricorrenti nel possesso del Controparte_3 passaggio attraverso la particella 114, mediante rimozione della recinzione apposta, entro 30 giorni.
DISPONE che nel caso di mancato e spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza provveda il competente Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'avente diritto, effettuando i lavori occorrenti mediante ditta di sua fiducia con anticipazione delle spese da parte delle ricorrenti. CONDANNA a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 48,50 per spese ed € 4.848,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
PONE le spese di CTU a carico della resistente.
Ragusa, 26 marzo 2025 Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
Pagina 3
TRIBUNALE di RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Claudio Maggioni nel procedimento in epigrafe indicato intercorrente tra
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_2
; , nata a [...] il [...], C.F._3 Parte_2 C.F. con il patrocinio dell'avv. ASSENZA GIORGIO, presso il cui studio C.F._4 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con sede in Milano via San Gregorio n. 55, P.I. Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. LINGUANTI ISABELLA, presso il cui studio è P.IVA_1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE preso atto che le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto che è fondata e va pertanto accolta la domanda proposta dalle ricorrenti nei confronti del di reintegra ex art. 1168 c.c. nel possesso del passaggio sulla particella Controparte_3
n. 114 che consente l'accesso alla spiaggia dalle loro abitazioni site in Vittoria (Scoglitti) C.da
Anguilla Lucarella;
la particella in questione è stata recintata nel marzo 2024 dalla resistente CP_4 dopo averne acquistato la proprietà;
ritenuto che
, dalle prove orali assunte all'udienza del 29/10/2024, è emerso che le ricorrenti e i loro ospiti utilizzano da anni una stradella in terra battuta larga poco più di un metro attraverso la particella 114 per accedere dalle case alla spiaggia;
in particolare i testimoni di parte ricorrente hanno reso le seguenti dichiarazioni:
- : “Nelle occasioni in cui andavo a trovare il mio amico, utilizzavamo la Testimone_1 stradella in terra battuta che si vede nelle fotografie per scendere al mare a piedi;
era larga sicuramente più di un metro, due persone ci passavano tranquillamente”;
- “Nelle occasioni in cui andavo a trovare il mio amico, utilizzavamo la Parte_3 stradella in terra battuta che si vede nelle fotografie per scendere al mare a piedi o talvolta in bicicletta;
la strada era larga circa un metro / un metro e venti. L'ultima volta che l'abbiamo usata è stata all'inizio di quest'anno, in occasione di una scampagnata”;
- : “Nelle occasioni in cui andavo a trovare il mio amico, utilizzavamo la Testimone_2 stradella in terra battuta che si vede nelle fotografie per scendere al mare a piedi, evitando di fare un giro più lungo;
a volte l'ho percorsa pure in moto. La stradella è larga circa un
Pagina 1 metro e mezzo. L'ultima volta che sono stato sui luoghi è stata all'inizio di quest'anno, sicuramente a Capodanno e, mi pare, anche a febbraio;
la stradella c'era anche se parzialmente coperta dalla vegetazione. In estate non ho utilizzato la stradella, non essendo più possibile a causa di una recinzione”. ritenuto che i testimoni di parte resistente hanno negato la circostanza dell'esistenza di una stradella sul terreno (cfr. dichiarazioni di e , Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 verbale d'udienza del 29/10/2024); ritenuto che, come emerso dalla relazione di CTU, al momento dell'accesso sui luoghi (28/11/2024)
l'intero appezzamento del convenuto era inerbito e non era rilevabile alcun tracciato riferibile ad attraversamento;
per quanto riguarda gli anni passati, mediante l'esame di immagini estratte dal sito
“Google Maps”, il CTU ha accertato che a settembre 2023 “è visibile lo sbocco sulla Via Riviera Lanterna di un percorso non inerbito che attraversa il fondo del convenuto e si diparte dalla Via Monte Pellegrino. La stradella è su terreno sabbioso naturale con termine sul parapetto in calcestruzzo, alto 40 cm, a confine con il marciapiede di detta Via Riviera Lanterna” (cfr. relazione di CTU, pag. 10); anche nell'immagine ripresa dalla strada a settembre 2019, è visibile lo sbocco sulla Via Riviera Lanterna di un percorso non inerbito che attraversa il fondo del convenuto e si diparte dalla Via Monti Nebrodi, mentre a ottobre 2009 non è visibile in percorso di attraversamento del fondo del convenuto;
ritenuto che
, in base ai suddetti elementi emersi dall'istruttoria, va affermata la sussistenza di una situazione possessoria in capo alle ricorrenti avente ad oggetto il passaggio sulla particella 114;
ritenuto che
, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'esercizio delle azioni possessorie, “non è necessario che il possesso abbia gli stessi requisiti di quello utile per l'usucapione, anche se la situazione di fatto deve pur sempre apparire corrispondente all'esercizio del diritto reale. Pertanto, in tema di reintegra del possesso di una servitù di passaggio, non è necessario che esistano (come è invece richiesto per
l'usucapione) opere visibili e permanenti destinate all'esercizio del passaggio, ma è sufficiente la prova che il transito era effettuato dall'attore nella sua qualità di possessore di un fondo vicino a quello attraversato e non già come un qualsiasi occasionale passante” (Cass. n. 1139/1984; n. 10470/1991; n. 24026/2004); ancora: “Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che tale possesso abbia i requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito sia stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato” (Cass. n. 2367/2012); ritenuto pertanto che, a prescindere dall'esistenza di una stradella visibile, è sufficiente il transito attraverso il terreno della resistente, fino a epoca prossima a quella dello spoglio, circostanza chiaramente emersa dall'istruttoria orale;
ritenuto che
, alla luce di quanto sopra, è irrilevante l'eccezione della resistente riguardante l'inesistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù;
ritenuto che
l'apposizione della recinzione che impedisce l'attraversamento del terreno alle ricorrenti costituisce un atto di spoglio;
ritenuto che
sussiste l'animus spoliandi in capo alla resistente, elemento psicologico che consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto suscettibile di ledere l'altrui possesso, contro il divieto espresso o presunto del possessore, senza che occorra la specifica intenzione di arrecare ad altri un pregiudizio e restando irrilevante la convinzione dell'agente di esercitare propri diritti;
tale elemento, per giurisprudenza costante, si può ritenere insito nel fatto stesso di privare il possessore del godimento contro la sua volontà; ritenuto pertanto che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1168 c.c., deve essere ordinato alla di reintegrare le ricorrenti nel possesso del passaggio attraverso la Controparte_3 particella 114, mediante rimozione della recinzione apposta;
Pagina 2
ritenuto che
, alla luce della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 703 c.p.c., il giudizio ordinario di cognizione sul merito possessorio è una fase meramente eventuale, dovendo essere richiesto da una delle parti entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'ordinanza che accoglie o respinge la domanda possessoria o da quella che decide sul reclamo;
ritenuto pertanto che deve essere adottata la pronuncia sulle spese, in applicazione analogica dell'art. 669 septies, comma 2, c.p.c., attesa la potenziale attitudine del provvedimento di accoglimento – così come di quello di rigetto – della domanda possessoria a diventare definitivo, concludendo il procedimento;
ritenuto che
le spese devono seguire la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, utilizzando la voce “Procedimenti cautelari” e tenendo conto della pluralità di ricorrenti difese dallo stesso procuratore;
P.Q.M.
ORDINA a di reintegrare le ricorrenti nel possesso del Controparte_3 passaggio attraverso la particella 114, mediante rimozione della recinzione apposta, entro 30 giorni.
DISPONE che nel caso di mancato e spontaneo adempimento alla esecuzione della presente ordinanza provveda il competente Ufficiale Giudiziario, su istanza dell'avente diritto, effettuando i lavori occorrenti mediante ditta di sua fiducia con anticipazione delle spese da parte delle ricorrenti. CONDANNA a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si Controparte_3 liquidano in € 48,50 per spese ed € 4.848,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.
PONE le spese di CTU a carico della resistente.
Ragusa, 26 marzo 2025 Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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