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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 253 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in San Cesareo (RM), Parte_1 alla Via Della Vetrice n. 91, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Salerni, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato in [...] l'[...]; Controparte_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e chiedeva rimettersi la causa in decisione al Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art 473 bis 49 – 50 c.p.c. ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 23.9.2008 aveva contratto matrimonio civile con Pt_1
in Sambuci (RM), registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Controparte_1 comune di Sambuci, P II Serie C. Anno 2008, e che dall'unione non erano nati figli, esponeva che la relazione coniugale era durata pochi mesi , essendo ormai finito il matrimonio da tantissimi anni;
di essere attualmente in età pensionabile ma di non percepire pensione;
di aver svolto in passato attività di commerciante e di non possedere beni immobili o altro diritto reale;
di non essere titolare di alcun rapporto bancario né postale e di aver percepito il reddito di cittadinanza, ma che attualmente è in attesa per poter presentare la domanda per il reddito di inclusione.
Alla luce delle predette circostanze la ricorrente chiedeva all'intestato
Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e di stabilire che la Pt_1 provvederà al proprio mantenimento personale.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
il quale rimaneva contumace.
[...]
All'udienza presidenziale del 11 settembre 2024 compariva personalmente la ricorrente la quale si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, dichiarando di non lavorare da tanto tempo, di non vedere il marito da 15 anni, di aver svolto lavori saltuari di pulizia, di essere invalida al 90 per cento, concludendo con la richiesta di un assegno di mantenimento di € 50,00 ed il Giudice delegato, alla luce delle circostanze dedotte dalla ricorrente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, preso atto della assenza di richieste istruttorie, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 26.09.2024 veniva emessa sentenza di separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, il Giudice disponeva rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente rappresentava che non vi era stata impugnazione della sentenza di separazione, la quale era diventata definitiva, insisteva nelle proprie richieste e chiedeva rimettersi la causa in decisione al
Collegio e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. per espressa rinuncia del difensore.
2 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.09.2008, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
In merito alla richiesta di assegno di euro 50,00 avanzata dal difensore all'udienza per la separazione giudiziale, va evidenziato che la domanda è stata rigettata con la sentenza di separazione e che non è stata riproposta in sede di divorzio. Dunque, deve essere dichiarato che le parti sono economicamente indipendenti.
Spese irripetibili in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 253/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sambuci (RM) il
23.09.2008 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...], registrato
[...] Persona_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Sambuci (RM) al n. 2, parte II, Serie C, anno 2008;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 23 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 253 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in San Cesareo (RM), Parte_1 alla Via Della Vetrice n. 91, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Salerni, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
nato in [...] l'[...]; Controparte_1 resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste e chiedeva rimettersi la causa in decisione al Collegio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso cumulativo ai sensi dell'art 473 bis 49 – 50 c.p.c. ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza,
[...]
, premesso che in data 23.9.2008 aveva contratto matrimonio civile con Pt_1
in Sambuci (RM), registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del Controparte_1 comune di Sambuci, P II Serie C. Anno 2008, e che dall'unione non erano nati figli, esponeva che la relazione coniugale era durata pochi mesi , essendo ormai finito il matrimonio da tantissimi anni;
di essere attualmente in età pensionabile ma di non percepire pensione;
di aver svolto in passato attività di commerciante e di non possedere beni immobili o altro diritto reale;
di non essere titolare di alcun rapporto bancario né postale e di aver percepito il reddito di cittadinanza, ma che attualmente è in attesa per poter presentare la domanda per il reddito di inclusione.
Alla luce delle predette circostanze la ricorrente chiedeva all'intestato
Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e di stabilire che la Pt_1 provvederà al proprio mantenimento personale.
Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
il quale rimaneva contumace.
[...]
All'udienza presidenziale del 11 settembre 2024 compariva personalmente la ricorrente la quale si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, dichiarando di non lavorare da tanto tempo, di non vedere il marito da 15 anni, di aver svolto lavori saltuari di pulizia, di essere invalida al 90 per cento, concludendo con la richiesta di un assegno di mantenimento di € 50,00 ed il Giudice delegato, alla luce delle circostanze dedotte dalla ricorrente, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, preso atto della assenza di richieste istruttorie, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 26.09.2024 veniva emessa sentenza di separazione dei coniugi e, con separata ordinanza, il Giudice disponeva rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
All'udienza del 22.10.2025 parte ricorrente rappresentava che non vi era stata impugnazione della sentenza di separazione, la quale era diventata definitiva, insisteva nelle proprie richieste e chiedeva rimettersi la causa in decisione al
Collegio e il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. per espressa rinuncia del difensore.
2 Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 23.09.2008, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
In merito alla richiesta di assegno di euro 50,00 avanzata dal difensore all'udienza per la separazione giudiziale, va evidenziato che la domanda è stata rigettata con la sentenza di separazione e che non è stata riproposta in sede di divorzio. Dunque, deve essere dichiarato che le parti sono economicamente indipendenti.
Spese irripetibili in ragione della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 253/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Sambuci (RM) il
23.09.2008 tra nata a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
nato a [...] l'[...], registrato
[...] Persona_1 agli atti dello Stato Civile del Comune di Sambuci (RM) al n. 2, parte II, Serie C, anno 2008;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Civitavecchia il 23 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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