Articolo 5 della Legge 8 novembre 1961, n. 1162
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 novembre 1961
Art. 5.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.
Entrata in vigore il 30 novembre 1961