Art. 5.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.
L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.