Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1951/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1951/2024, il Giudice dott. Marco Mancini, pendente tra rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Rizzo e Francesco Sperti, con Parte_1 domicilio digitale come da PEC e domicilio fisico eletto presso lo studio in Milano C.so Vittorio
Emanuele II n 15;
OPPONENTE
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Saviano, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso pec Email_1 contro rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Scaglione, ed elettivamente Controparte_2 domiciliata presso pec Email_2 nonché contro
Organ. Giud.-Dir. in persona del Ministro p.t., Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vignoli, domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Milano e presso pec Email_3
OPPOSTI
Oggetto: regolamento d'ufficio per conflitto reale negativo di giurisdizione;
***
Esaminati gli atti del giudizio e i relativi allegati;
Rilevato che impugnava, innanzi alla C.G.T. di primo grado di la cartella Parte_1 CP_1 di pagamento n.03320230006915723000, notificata in data 27.06.2023, emessa in ragione del ruolo emesso da n. 2023/001938, con la quale era richiesto il Controparte_2 pagamento della somma di € 14.992.505,88 a titolo di IMPOSTA DI REGIOSTRO ATTI
GIUDIZIARI della sent. n.11070 della Corte d'Appello di Bologna del 24.3.10, deducendo l'illegittimità della pretesa erariale per: 1.- prescrizione della pretesa, atteso che tra la data di passaggio in giudicato della sentenza (7.6.11, data di pubblicazione della sentenza della Corte di
Cassazione) e la data di notifica della cartella ( 27.6.23), il termine di prescrizione decennale sarebbe ampiamente trascorso;
che si costituiva l' , chiedendo la chiamata in causa dell'Ufficio Controparte_5 recupero credito della Corte d'Appello di Bologna nonché nel merito, Controparte_2 eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, opponendosi altresì alla richiesta di sospensione della cartella e chiedeva il rigetto del ricorso;
che interveniva, ai sensi dell'art. 105 c.p.c., chiedendo il rigetto della Controparte_2 richiesta sospensione e il rigetto del ricorso;
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Rilevato che l'opponente ha citato in riassunzione , Controparte_6 [...]
e dichiarando di avere interesse alla prosecuzione del CP_2 Controparte_7 giudizio e ad ottenere una pronuncia nel merito, riportandosi integralmente alle deduzioni ed eccezioni contenute nel ricorso innanzi alla Corte di Giudiziaria Tributaria di Como, previa sospensione dell'esecutività della cartella impugnata;
Ritenuto:
- che la presente controversia (in relazione alla natura del credito oggetto di opposizione e alle domande proposte) può essere ritenuta rientrare nella giurisdizione del giudice tributario, sfuggendo alla giurisdizione di questo Tribunale poiché il titolo del credito ha natura tributaria afferendo ad imposta di registro;
Contr
- che, come correttamente sottolineato dall'Avvocatura Erariale, è erronea la decisione della che ha declinato d'ufficio, senza che alcune delle parti costituite avesse sollevato contestazioni, la propria giurisdizione, sostenendo che “il credito di cui è causa è sorto dalla citata sentenza penale non a titolo di imposta di registro ma quale spesa di giustizia” e, dunque, “la cognizione” appartiene al giudice ordinario, “nel cui ambito le relative competenze vanno ripartite tra il giudice civile ed il giudice di esecuzione penale in funzione della natura dei motivi di opposizione”;
- che invero ciò che rileva, ed emerge anche dalla cartella di pagamento opposta, è la natura dell'imposta pretesa annoverabile nell'imposta di registro e non nelle spese di giustizia, come del resto si evince dalla stessa giurisprudenza di legittimità invocata dal giudice tributario nella pronuncia a quo (cfr doc. 21 fasc avvocatura di stato);
- che pertanto, questo Giudice ritiene che la giurisdizione in ordine alla presente opposizione spetti al giudice tributario;
- che di conseguenza va rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
- che la questione inerente alla giurisdizione in ordine alle domande proposte nella presente opposizione vada rimessa, ai sensi dell'art. 59, comma 3, l. n. 69/2009, alla cognizione della
Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
- che, in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “Ai fini del regolamento di giurisdizione d'ufficio, la L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, a norma del quale il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, dev'essere interpretato nel senso che il limite oltre il quale il secondo giudice non può sollevare il conflitto di giurisdizione, nel processo davanti al giudice ordinario, non è costituito dal compimento della prima udienza, se nell'udienza prevista dall'art. 183, comma 1, c.p.c., il giudice adotta i provvedimenti indicati nello stesso comma 1, ma dal fatto che il giudice non si sia limitato all'adozione di provvedimenti ordinatori ed eventualmente decisori su questioni impedienti di ordine processuale, logicamente precedenti quella di giurisdizione nel caso in esame, poiché alla prima udienza il giudice ha adottato un provvedimento ordinatorio, quel limite si è spostato all'udienza successiva” (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 10163 del
30.3.2022);
Pagina 2 - che, pertanto, il Tribunale intende rimettere alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la decisione in ordine alla giurisdizione sulla presente controversia secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 3 l. n. 69/2009;
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
- rigetta l'istanza di sospensione richiesta in corso di causa;
- ai sensi dell'art. 59 comma 3 l. n. 69/2009, rimette la questione sulla giurisdizione in ordine al presente affare alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione.
Manda alla cancelleria affinché curi la trasmissione della presente ordinanza e del fascicolo processuale alla cancelleria della Corte di Cassazione.
Si comunichi alle parti
Così deciso a Como, il 14 aprile 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
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