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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/12/2025, n. 2249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2249 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 09.12.2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1475/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Acquedolci (Me), via Rosolino Pilo n. 2, presso lo studio dell'Avv. Dalila Ballone che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luca Michele Bellomo giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di malattia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.05.2025, parte ricorrente esponeva di svolgere l'attività di bracciante agricolo a tempo determinato e di essere regolarmente iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Lo stesso deduceva di essersi dovuto assentare dal lavoro nel periodo dal
12.07.2024 al 26.07.2024 e nel periodo dal 27.07.2024 al 05.08.2024 a causa di malattia, come da certificazione medica.
Pertanto, il ricorrente, per il tramite del proprio medico, trasmetteva all' i certificati di malattia telematici al fine di ottenere dall'Istituto CP_1 previdenziale il pagamento dell'indennità di malattia agricola per il periodo dal
12.07.2024 al 26.07.2024 e dal 27.07.2024 al 05.08.2024.
Tuttavia, nonostante i vari solleciti effettuati dal ricorrente all'Istituto, CP_ l' non provvedeva al pagamento dell'indennità di malattia richiesta dal ricorrente per i periodi sopra indicati.
In virtù di ciò, parte ricorrente presentava ricorso amministrativo al
Comitato provinciale in data 06.02.2025, peraltro, rigettato in data CP_1
20.03.2025 con delibera n. 2525648 e richiedeva la trasmissione della copia delle buste paga relative ai periodi da indennizzare.
Il ricorrente provvedeva ad inviare tale documentazione all' , senza CP_1
sortire alcun effetto in merito al pagamento.
Parte ricorrente, chiedeva, pertanto, il proprio diritto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di malattia relativa ai periodi dal 12.07.2024 al
26.07.2024 e dal 27.07.2024 al 05.08.2024 e, di conseguenza, la condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi predetti, con CP_1
vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Si costituiva l' con memoria del 27.11.2025, eccependo di aver CP_1 provveduto alla corresponsione dell'indennità di malattia in data 27.11.2025, per un importo di euro 560,62, come da documentazione in atti, per cui chiedeva che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, o, in subordine, con parziale compensazione delle stesse.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare, va evidenziato che dagli atti di causa risulta che parte
CP_ ricorrente è stata pagata dall resistente in data 27.11.2025, per un importo di euro 560,82, per cui vi sono fondate ragioni per dichiarare la cessata materia del contendere, visto che il pagamento è avvenuto in data successiva al deposito del presente ricorso.
La totale soddisfazione delle richieste del ricorrente, come risulta dagli atti di causa, porta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo l' CP_1 provveduto a liquidare l'intera somma dovuta a titolo di indennità di malattia per i periodi dal 12.07.2024 al 26.07.2024 e dal 27.07.2024 al 05.08.2024, saldando il proprio debito nei confronti del ricorrente.
Stante che il provvedimento di riconoscimento delle pretese del ricorrente da parte dell' è successivo alla data di deposito del presente ricorso, le spese CP_1
seguono la soccombenza virtuale rappresentata dalla fondatezza delle ragioni attoree,
senza l'indicazione di ragioni per il ritardo nel riconoscimento di quanto effettivamente richiesto.
Le stesse vanno, quindi, liquidate ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, in favore del ricorrente, tenuto conto del valore della causa rispetto a quanto domandato in ricorso, l'entità dell'attività difensiva svolta, con l'applicazione dei parametri minimi ivi previsti e l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore della ricorrente dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Dalila Ballone.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , Parte_1 CP_ con ricorso depositato in data 14.05.2025, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 251,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali,
3 c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario, Avv. Dalila Ballone.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 09.12.2025.
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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