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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 882/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 882/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata in [...], (Romania), Parte_1 C.F._1 il 5.6.1987, residente in [...]
e
, (C.F. ), nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
1.12.1981, residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FENOGLIO MARGHERITA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, in data 27.8.2016 in Vulturesti (Romania) non trascritto nei Registri dello
Stato Civile italiano il 27/08/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio: , in Alba, il 31.3.2020. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 13.02.2023 (R.G. 3251/2022).
1 Con ricorso depositato il 16/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , in data 27.8.2016 in Vulturesti (Romania) non
[...] Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile italiano, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori sulle questioni di straordinaria amministrazione mentre sarà essere esercitata disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. il padre incontrerà e terrà presso di sé il minore:
a fine settimana alternate con la madre: dal venerdì alle ore 19 alla domenica ore 19,30; ogni mercoledì dalle ore 18 alle ore 21 nonché un altro giorno infrasettimanale nel medesimo orario, con preavviso alla madre di almeno 24 ore;
durante le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 Persona_1 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi e migliori accordi, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il minore nel primo periodo consentirà all'altro di incontrare il minore il giorno della vigilia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 9 alle ore 21, sempre rispettando l'alternanza annuale anche di dette giornate;
il minore trascorrerà la metà del periodo delle vacanzaedi Pasqua con ciascun genitore, con alternanza annuale della domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
2 quanto al periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non Persona_1 consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni dispari prevarrà la scelta del padre e negli anni pari quella della madre;
il minore trascorrerà i cd. ponti e le altre festività scolastiche in alternanza con l'uno o con l'altro genitore;
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il recapito del luogo in cui intenderà portare con sé il minore per la vacanza, anche solo di una fine settimana, assicurando la reperibilità telefonica.
In ragione del regime di incontri fra il padre ed il minore e della disparità reddituale fra i genitori, il sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € 280,00 mensili, per 12 mensilità, a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento di , da versarsi a mezzo bonifico bancario entro i primi Persona_1
15 giorni di ogni mese;
detto assegno sarà annualmente rivalutato ex indici Istat (prima rivalutazione: marzo 2026);
Quanto alle spese extra-assegno a favore del minore, i genitori se ne faranno carico in ragione della metà ciascuno, con integrale riferimento, (in merito a: individuazione delle spese, onere di concertazione, documentazione, rimborso etc), al Protocollo di Asti siglato in data 7.7.2017 dal
Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti che dichiarano di conoscere. Le parti esprimono sin da ora il consenso all'iscrizione del minore presso il Centro Estivo (Estate Bimbi/Ragazzi e o simili) per il corrente anno e per gli anni futuri per i periodi in cui i genitori non siano in ferie, con la suddivisione dei costi in ragione della metà ciascuno.
PRENDE ATTO CHE:
Le parti concordano che l'assegno unico universale (o altro beneficio economico) per il minore venga integralmente riconosciuto e corrisposto direttamente alla madre del minore.
Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, delle carte d'identità valide per l'espatrio, nonché di passaporto e carta d'identità del minore.
Prende atto che il matrimonio contratto in Romania non è stato trascritto nei registri delol Stato civile italiano, per cui non vi è luogo a pronuncia in merito alla trascrizione dello scioglimento del matrimonio..
sulle spese di lite tra le parti. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 882/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata in [...], (Romania), Parte_1 C.F._1 il 5.6.1987, residente in [...]
e
, (C.F. ), nato in [...], il Controparte_1 C.F._2
1.12.1981, residente in [...]entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. FENOGLIO MARGHERITA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, in data 27.8.2016 in Vulturesti (Romania) non trascritto nei Registri dello
Stato Civile italiano il 27/08/2016.
Dal matrimonio è nato un figlio: , in Alba, il 31.3.2020. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 13.02.2023 (R.G. 3251/2022).
1 Con ricorso depositato il 16/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , in data 27.8.2016 in Vulturesti (Romania) non
[...] Controparte_1 trascritto nei Registri dello Stato Civile italiano, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE: il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori sulle questioni di straordinaria amministrazione mentre sarà essere esercitata disgiuntamente sulle questioni di ordinaria amministrazione. il padre incontrerà e terrà presso di sé il minore:
a fine settimana alternate con la madre: dal venerdì alle ore 19 alla domenica ore 19,30; ogni mercoledì dalle ore 18 alle ore 21 nonché un altro giorno infrasettimanale nel medesimo orario, con preavviso alla madre di almeno 24 ore;
durante le festività natalizie, trascorrerà ad anni alterni il periodo dal 23 al 30 Persona_1 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro, salvo diversi e migliori accordi, con la precisazione che il genitore che avrà con sé il minore nel primo periodo consentirà all'altro di incontrare il minore il giorno della vigilia di Natale o il giorno di Natale dalle ore 9 alle ore 21, sempre rispettando l'alternanza annuale anche di dette giornate;
il minore trascorrerà la metà del periodo delle vacanzaedi Pasqua con ciascun genitore, con alternanza annuale della domenica di Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
2 quanto al periodo estivo, trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non Persona_1 consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 aprile di ogni anno;
in caso di disaccordo, negli anni dispari prevarrà la scelta del padre e negli anni pari quella della madre;
il minore trascorrerà i cd. ponti e le altre festività scolastiche in alternanza con l'uno o con l'altro genitore;
Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il recapito del luogo in cui intenderà portare con sé il minore per la vacanza, anche solo di una fine settimana, assicurando la reperibilità telefonica.
In ragione del regime di incontri fra il padre ed il minore e della disparità reddituale fra i genitori, il sig. corrisponda alla sig.ra la somma di € 280,00 mensili, per 12 mensilità, a titolo CP_1 Pt_1 di contributo al mantenimento di , da versarsi a mezzo bonifico bancario entro i primi Persona_1
15 giorni di ogni mese;
detto assegno sarà annualmente rivalutato ex indici Istat (prima rivalutazione: marzo 2026);
Quanto alle spese extra-assegno a favore del minore, i genitori se ne faranno carico in ragione della metà ciascuno, con integrale riferimento, (in merito a: individuazione delle spese, onere di concertazione, documentazione, rimborso etc), al Protocollo di Asti siglato in data 7.7.2017 dal
Presidente ff del Tribunale di Asti, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti e dai Referenti della Commissione Famiglia di Asti che dichiarano di conoscere. Le parti esprimono sin da ora il consenso all'iscrizione del minore presso il Centro Estivo (Estate Bimbi/Ragazzi e o simili) per il corrente anno e per gli anni futuri per i periodi in cui i genitori non siano in ferie, con la suddivisione dei costi in ragione della metà ciascuno.
PRENDE ATTO CHE:
Le parti concordano che l'assegno unico universale (o altro beneficio economico) per il minore venga integralmente riconosciuto e corrisposto direttamente alla madre del minore.
Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente a richieste di concorso al mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, delle carte d'identità valide per l'espatrio, nonché di passaporto e carta d'identità del minore.
Prende atto che il matrimonio contratto in Romania non è stato trascritto nei registri delol Stato civile italiano, per cui non vi è luogo a pronuncia in merito alla trascrizione dello scioglimento del matrimonio..
sulle spese di lite tra le parti. Per_2
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21/05/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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