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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/05/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2327 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF ( ) , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Giannone e Salvatore RN
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa;
resistente
e nei confronti di
Controparte_2
(Cod. Fisc. ), rapp.to e difeso dall'Avv
[...] P.IVA_2
Ivan Canelli
Terzo chiamato
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Sull'interesse ad agire del ricorrente
L'art. 5 del d.lgs. 80/1992 ha previsto l'istituzione presso l' di un apposito Fondo CP_1
di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.
Esso prevede che “il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.”
Ne deriva che nel caso di specie sussiste interesse ad agire da parte del ricorrente
Sulla legittimazione attiva.
Secondo la giurisprudenza ormai prevalente della Corte di Cassazione (per tutte v. n.
16116 /2023), in tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti,
nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.).
In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che
Pagina 2 dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo
predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 L. fall.
Occorre pertanto verificare se il "conferimento" del TFR si sia concretamente tradotto in una vera e propria cessione, ovvero in una delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1270 c.c., poiché, in caso di fallimento, il contratto di mandato - quale è la delegazione di pagamento - si scioglie (art. 78, comma 2, l.fall.).
Ne deriva che si tratta di un diritto che compete in prima battuta al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, tanto che, in caso di fallimento di quest'ultimo, è mera facoltà del lavoratore richiedere l'intervento del fondo complementare, il quale poi si surroga al lavoratore nell'ammissione al passivo fallimentare, atteso che la Corte di
Cassazione ha argomentato che “in particolare l'art. 5, d.lgs. 80/1992, lascia presumere che il "conferimento" in parola mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore,
dovendosi perciò in linea di principio interpretare (anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento” (Cass 16116/2023).
Solo laddove emergano elementi tali da fare interpretare il rapporto come cessione di credito, allora il lavoratore perde la propria legittimazione in favore del Fondo
complementare
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e dal
[...]
non emergono elementi tali da poter superare l'interpretazione data dalla CP_2
Corte di Cassazione che parla del “conferimento” come di una delegazione di pagamento, non rivenendosi elementi tali da poter configurare il contratto tra il dott e come una cessione di credito. Pt_1 CP_2
Ne deriva, per quanto sopra argomentato, che il lavoratore mantiene la propria legittimazione attiva sia nell'insinuazione al fallimento che, conseguentemente, nel richiedere le somme dovute a titolo di TFR al Fondo di Garanzia, anche laddove, al
Pagina 3 passivo fallimentare sia stato ammesso il fondo complementare, non venendo meno tale legittimazione attiva.
Il ricorso pertanto può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 11.398,29 CP_2
dovuta in favore di Parte_1
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore delle altre parti costituite che liquida in € 2000,00 ciascuna, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 2.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2327 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, promossa da
nato a [...] il [...] CF ( ) , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Antonio Giannone e Salvatore RN
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Antonella Testa;
resistente
e nei confronti di
Controparte_2
(Cod. Fisc. ), rapp.to e difeso dall'Avv
[...] P.IVA_2
Ivan Canelli
Terzo chiamato
Pagina 1 Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale a trattazione scritta, che qui si intende integralmente trascritto.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato
Sull'interesse ad agire del ricorrente
L'art. 5 del d.lgs. 80/1992 ha previsto l'istituzione presso l' di un apposito Fondo CP_1
di Garanzia contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.
Esso prevede che “il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al
Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi.”
Ne deriva che nel caso di specie sussiste interesse ad agire da parte del ricorrente
Sulla legittimazione attiva.
Secondo la giurisprudenza ormai prevalente della Corte di Cassazione (per tutte v. n.
16116 /2023), in tema di previdenza complementare, il generico riferimento, contenuto nell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 252/2005, al "conferimento" del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, lascia aperta la possibilità che le parti,
nell'esplicazione dell'autonomia negoziale loro riconosciuta dall'ordinamento, pongano in essere non già una delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.) bensì una cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.).
In caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che
Pagina 2 dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo
predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 L. fall.
Occorre pertanto verificare se il "conferimento" del TFR si sia concretamente tradotto in una vera e propria cessione, ovvero in una delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 1270 c.c., poiché, in caso di fallimento, il contratto di mandato - quale è la delegazione di pagamento - si scioglie (art. 78, comma 2, l.fall.).
Ne deriva che si tratta di un diritto che compete in prima battuta al lavoratore nei confronti del datore di lavoro, tanto che, in caso di fallimento di quest'ultimo, è mera facoltà del lavoratore richiedere l'intervento del fondo complementare, il quale poi si surroga al lavoratore nell'ammissione al passivo fallimentare, atteso che la Corte di
Cassazione ha argomentato che “in particolare l'art. 5, d.lgs. 80/1992, lascia presumere che il "conferimento" in parola mantenga ferma la legittimazione attiva del lavoratore,
dovendosi perciò in linea di principio interpretare (anche in ragione del favor lavoratoris) come mera delegazione di pagamento” (Cass 16116/2023).
Solo laddove emergano elementi tali da fare interpretare il rapporto come cessione di credito, allora il lavoratore perde la propria legittimazione in favore del Fondo
complementare
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e dal
[...]
non emergono elementi tali da poter superare l'interpretazione data dalla CP_2
Corte di Cassazione che parla del “conferimento” come di una delegazione di pagamento, non rivenendosi elementi tali da poter configurare il contratto tra il dott e come una cessione di credito. Pt_1 CP_2
Ne deriva, per quanto sopra argomentato, che il lavoratore mantiene la propria legittimazione attiva sia nell'insinuazione al fallimento che, conseguentemente, nel richiedere le somme dovute a titolo di TFR al Fondo di Garanzia, anche laddove, al
Pagina 3 passivo fallimentare sia stato ammesso il fondo complementare, non venendo meno tale legittimazione attiva.
Il ricorso pertanto può trovare accoglimento
Le spese seguono la soccombenza
P. T. M.
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto di di Parte_1
CP_ accedere al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali
CP_ 2) Condanna al pagamento in favore di della somma di € 11.398,29 CP_2
dovuta in favore di Parte_1
CP_ 3) Condanna al rimborso delle spese processuali in favore delle altre parti costituite che liquida in € 2000,00 ciascuna, oltre spese generali, iva e cpa, se dovute.
Così deciso in Ragusa il 2.5.2025
Il Giudice Gop
Dott. Corrado Celeste
Pagina 4