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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3970/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3970/2023, promossa da: CP_
(C.F: ; P.I: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., e per essa la mandataria (C.F: ; Parte_2 P.IVA_3
P.I: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA P.IVA_2
PELLEGRINO del Foro di Milano;
APPELLANTE contro
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO CP_2 C.F._1
SCISCA del Foro di Patti;
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: − Riformare la sentenza impugnata n. 46/2023 (R.G. n. 138/2022) emessa dal Giudice di Pace di Vigevano in data in data 21 febbraio 2023 e pubblicata in data 23 febbraio 2023, nei termini prospettati dalla deducente società nel presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 315 emesso dal
Giudice di Pace di Vigevano in data 15 giugno 2023 e depositato in data 17 giugno 2023 e dichiararlo definitivamente esecutivo. Nel merito, in via subordinata: − nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento, per qualsiasi ragione, dello spiegato appello, con conseguente riforma della sentenza appellata, condannare comunque la Sig.ra CP_2
, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro
[...] Parte_3
2.909,54 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: − dichiarare la vittoria di spese diritti e onorari di entrambi
i gradi del giudizio in favore di dato atto che Parte_3 [...]
ha ottemperato alla decisione impugnata, condannare la Sig.ra Parte_3 CP_2
alla restituzione dell'importo di Euro 18, comprensivo degli accessori di legge (cfr.
[...]
DOC. 5), pervenutogli per il tramite del procuratore antistatario a titolo di spese di lite, in ragione e in conseguenza della sentenza impugnata, oltre interessi, in ossequio al provvedimento impugnato. In via istruttoria: − con ogni più ampia riserva di argomentare, dedurre e produrre nei termini di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore di ; Parte_3
- parte appellata: “piaccia alla giustizia dell'adita Autorità giudiziaria, rigettata ogni contraria istanza: 1) In via preliminare ed assorbente, accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla attesa la mancanza di Parte_3 prova della titolarità del credito in capo all'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello ex adverso proposto;
2) Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis cpc, stante la carenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
3) Nel merito, per le ragioni di cui sub n° 2 della comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'impugnazione e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 07.10.2021, proponeva tempestiva opposizione CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2021, emesso il 15.06.2021 dal Giudice di Pace di Vigevano, notificato in data 04.08.2021, con cui le ingiungeva il pagamento della Parte_3 somma di € 2.909,54, oltre interessi di mora e spese, quale saldo negativo del contratto di finanziamento n. 400024488, stipulato nell'anno 2004 con ND AN S.p.A. per l'acquisto di un veicolo.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente preliminarmente disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, prodotto in copia;
in via gradata, eccepiva l'illegittimità del decreto emesso per intervenuta prescrizione del presunto credito ingiunto, rilevando l'assenza di validi atti interruttivi sin dal novembre 2004 (inizio del piano di ammortamento).
Con comparsa di risposta del 10.02.2022 si costituiva per il tramite della Parte_3 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Parte_2
fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace di Vigevano, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione ed istruita la causa attraverso le sole produzioni documentali, pronunciava sentenza n. 46/2023, pubblicata in data 23.02.2023, così statuendo: “accertata l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il procedimento monitorio, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 315 emesso dal Giudice di Pace di Vigevano in data 15.06.2021 e depositato il 17.06.2021; compensate le spese di lite in ragione di 2/3, condanna la convenuta opposta a corrispondere all'attrice il restante terzo che liquida in euro 152,00 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese, oltre il 15% di spese generali, Cpa e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2023, la interponeva Pt_3 Parte_3
appello avverso la sentenza dinanzi all'adito Tribunale, chiedendone la riforma sulla base di due motivi: con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva, erroneamente a suo dire, accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione (decennale) del credito ingiunto, ribadendo l'idoneità quale atto interruttivo della lettera raccomandata a/r spedita il
02.08.2015, siccome respinta ovvero rifiutata dalla destinataria;
con il secondo motivo, conseguentemente, la vittoria alle spese del doppio grado e restituzione delle somme a tale titolo versate alla controparte.
Con comparsa di risposta del 04.01.2024, l'appellata si costituiva contestando ed eccependo il difetto di “legittimazione ad agire” in capo all'appellante , in quanto Parte_3
l'opposta non avrebbe dato prova idonea delle cessioni e dell'effettiva titolarità del credito azionato con il decreto ingiuntivo;
nel merito, chiedeva respingersi l'appello in quanto infondato.
Dopo la prima udienza del 19.02.2024, trattata in forma cartolare dal magistrato assegnatario, intervenivano modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo.
La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza cartolare del 05.02.2025, con l'assegnazione dei termini intermedi per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle difese conclusive.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Per ragioni logico-sistematiche, va preliminarmente scrutinata l'eccezione sollevata dalla parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta del 04.01.2024, con la quale si deduce - per la prima volta, in sede di appello - la carenza di “legittimazione ad agire” in capo ad
[...]
per mancanza di prova della “titolarità del credito”. Al riguardo pare opportuno Parte_3
richiamare, in sintesi, gli approdi della giurisprudenza di legittimità sui presupposti processuali della relativa eccezione.
1.1 In generale, con riguardo alla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile, è stato ribadito che, mentre le prime consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio (salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. Cass. n. 8525/2020;
Cass. n. 12980/2020).
1.2 Quanto alla rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato, si è precisato che essa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poichè il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. Sez. Un.
10531/2013; Cass. n. 27988/2018).
1.3 In particolare, sulla rilevabilità d'ufficio del difetto di titolarità attiva o passiva del diritto o rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sono stati elaborati (da Cass., Sez. Un., n. 2951/2016) i seguenti principi:
i. la titolarità della posizione soggettiva (attiva o passiva) vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto, ovvero lo svolgimento da parte di quest'ultimo di difese oggettivamente incompatibili (cfr. Cass. n. 16904/2018;
Cass. n. 16560/2021);
ii. le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, perciò proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016 cit.; conf. Cass. n. 3237/2017; Cass. n.
11276/2018; Cass. n. 20721/2018; Cass. n. 7093/2019; Cass. n. 31402/2019) iii. la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è comunque rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 11744/2018; conf. Cass. n.
Cass. n. 23721/2021; Cass. n. 27766/2024).
1.4 In questi termini è perciò consentito al giudice di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2 c.p.c., sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito, rilevare anche d'ufficio la circostanza del difetto di titolarità del diritto controverso, corrispondente ad un'eccezione in senso lato, posto che non si tratta di fatto qualificabile in termini di fattispecie (modificativa, impeditiva o estintiva) di cui sia elemento integratore la volontà della parte interessata di far valere il relativo effetto giuridico.
1.5 Guardando al caso di specie, pur dovendosi osservare che oggetto della contestazione è la legittimazione “sostanziale” ad agire, ossia la titolarità del diritto azionato in giudizio da Parte_3
. e non la sua posizione processuale, esatta è la premessa da cui prende le mosse la
[...] Pt_3
difesa di parte appellata.
Invero, nella specie è venuto in evidenza, propriamente, il profilo della effettiva ascrivibilità alla società ingiungente della posizione soggettiva attiva correlata al credito oggetto del decreto ingiuntivo e, parallelamente, la posizione passiva rispetto alle pretese da questa vantate nei confronti della parte ingiunta, la cui contestazione da parte della convenuta sostanziale (odierna appellata) costituisce una mera difesa e non già in un'eccezione in senso stretto.
Pure in assenza di contestazione, peraltro, la titolarità o meno del credito – che è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla – va rilevata anche d'ufficio, sempre che risulti dagli atti di causa.
1.6 Nel caso specifico, poi, non si riscontra dagli atti del giudizio di primo grado né un riconoscimento esplicito di un tale elemento costitutivo da parte della convenuta (in senso sostanziale), né la spendita di difese oggettivamente incompatibili con la sua contestazione (tale non essendo, tra l'altro, l'eccezione di prescrizione del credito vantato;
v. sul punto Cass. n.
10188/2023).
Né siffatta questione appare in qualche modo affrontata nella sentenza impugnata, avendo il primo giudice dato atto soltanto in narrativa dell'allegazione dei presupposti di quella legittimazione o titolarità del credito ingiunto da fondando, però, l'accoglimento Parte_3 dell'opposizione sul solo accertamento dell'avvenuta prescrizione del diritto azionato.
§2. Premesso ciò, i suesposti principi si traducono nell'onere di la quale Parte_3
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, allegando la propria “legittimatio ad causam”, per essere subentrata nella titolarità del credito originariamente facente capo a ND AN
S.p.A. (prima cedente) in forza di una sequenza di atti di cessione dal proprio “dante causa”, di fornire la prova di tali circostanze, dovendo - in difetto - essere rilevata, anche d'ufficio, la mancanza di titolarità del diritto fatto valere, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca dell'ingiunzione emessa.
2.1 Sul punto, vanno anzitutto richiamate le considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024;
Cass. n. 12818/2024; Cass. n. 34195/2024; Cass. n. 2511/2025; Cass. n. 3538/2025; Cass. n.
10543/2025) che ha da ultimo delineato le coordinate ermeneutiche in materia di cessioni di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. e delle operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. 130 del 1999, da cui non vi è ragione di discostarsi.
2.1.1 In linea generale è stato affermato che la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza e dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento e soggetto alla libera valutazione del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 34195/2024).
2.1.2 La Suprema Corte ha precisato che va, comunque, tenuta distinta la questione (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
È stato quindi ribadito che, “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata” e che “tale principio vale anche in caso di cessione di crediti individuabili “in blocco” da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in quanto, per tali specifiche operazioni, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione” (cfr.
Cass. n. 17944/2023). Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
2.1.3 Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione (solo per tali specifiche operazioni) onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario “in altro modo”.
2.1.4 Sotto questo aspetto appare doveroso puntualizzare che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi esistente o non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. A tali fini, non occorre che l'avviso contenga una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (fermo restando che la valutazione dell'idoneità asseverativa del predetto avviso, nei termini appena indicati, è devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità) (cfr. Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 4277/2023; Cass. n.
22544/2023). Diversamente, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, Cass. n. 9412/2023).
2.1.5 A tanto va poi aggiunta la rilevanza che la giurisprudenza riconosce a taluni elementi che, in sinergica combinazione, possono essere valutati come indizi per pervenire alla prova presuntiva della dedotta cessione. Nella casistica giurisprudenziale è stata valorizzata:
- la pubblicazione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria;
- la dichiarazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito alla cessionaria intimante (che pone al riparo il debitore dal rischio di essere chiamato a pagare due volte), unitamente alla produzione in giudizio, da parte della stessa cessionaria, dei documenti probatori del credito che sono in suo possesso (art. 1262 c.c.);
- la descrizione dell'operazione di cessione nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale con ulteriore rinvio, per la puntuale identificazione dello specifico credito ceduto (solitamente individuato con un numero identificativo), al sito internet della banca cedente, concretamente accessibile e verificabile tramite apposito “link” di collegamento a ciò deputato. 2.1.6 Non è, invece, sufficiente la mera dichiarazione proveniente dalla stessa parte “cessionaria” e, quindi, come tale, neanche la sola “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, trattandosi, in sostanza, di una semplice dichiarazione resa dalla parte interessata.
2.1.7 Rimane, a questo punto, soltanto da specificare - come peraltro evidenzia, ancora, Cass. n.
17944/2023 in motivazione (par.
1.3.1 e seg.) - che quando la vicenda traslativo-derivativa, nella prospettazione che ne fa la parte che allega il suo subentro nella posizione del “dante causa”, sia avvenuta attraverso una pluralità di cessioni (come nel caso di specie), il problema della prova
(anche indiziaria) della cessione e dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto di tali trasferimenti, deve riguardare tutti i relativi contratti.
2.1.8 Con l'ulteriore precisazione, opportuna ad avviso di questo Tribunale, che il “principio di non contestazione” in ordine ai fatti costitutivi dell'altrui diritto (art. 115, comma 1 c.p.c.) - in disparte la sua invocabilità solo per i fatti che siano a conoscenza delle parti e ad esse comuni e, logicamente, non anche per i fatti ad essa ignoti (cfr. Cass. n. 18074/2020; Cass. n. 87/2019; Cass.
n. 14652/2016; Cass. n. 3576/2013) - opera soltanto in relazione ai fatti specificamente allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (cfr. Cass. n. 6172/2020) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. n. 3306/2020; Cass. n. 18221/2023).
2.2 Ciò posto, in base ai principi richiamati, ritiene il Tribunale che l'opposta non abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Fermo che, per le considerazioni sopra espresse, non può operare la “non contestazione” da parte dell'opponente in primo grado, quantomeno in ordine alla effettiva inclusione nelle varie cessioni dello specifico credito azionato, la cui prova rimane quindi a carico dell'opposta, nel caso di specie siffatto onere non appare realizzato.
2.3 Nel ricorso monitorio è stato dedotto che:
- ND AN S.p.A. ha ceduto pro soluto il credito a con contratto di CP_3
cessione del 16.04.2013;
- ha ceduto i crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. alla SPV Project 130 S.r.l., CP_3
come notiziato con l'avviso in G.U. del 04.05.2013;
- Spv Project 130 S.r.l. ha, quindi, a sua volta ceduto il credito a con Controparte_4
contratto di cessione del 01.08.2015;
- e poi (per cambio di denominazione sociale) ha Parte_3 Parte_3
acquistato la titolarità del credito dalla per il conferimento di ramo Controparte_4
d'azienda in data 29.06.2018.
A fondamento della posizione sostanziale, la ricorrente ha prodotto in sede monitoria e nel primo grado (cfr. all. b fasc. mon.), oltre alla copia del contratto di finanziamento n. 4002448 stipulato nel 2004 da con l'originaria titolare ND AN S.p.A. (cfr. doc. 3 fasc. mon;
v. CP_2
pag. 13-15 all. b), anche i seguenti documenti:
- copia del contratto di cessione intervenuto tra ND AN S.p.A. e in CP_3
data 16 aprile 2013 (cfr. doc. 4 fasc. mon.; v. pag. 16-37 all. b);
- avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 52 del 4 maggio 2013, relativo all'intervenuta cessione dei crediti “in blocco” tra ed Spv Project 130 S.r.l. CP_3
(cfr. doc. 5 fasc. mon.; v. pag. 38-40 all. b);
- copia del contratto di cessione del 31 luglio 2015 tra Spv Project 130 S.r.l. (“cedente”),
(“gestore”) ed (“cessionario”), unitamente ai richiamati CP_3 Controparte_4 allegati da “A” ad “E” (doc. 6 fasc. mon., v. pag. 41-62);
- il verbale di assemblea e conferimento di ramo d'azienda di ad Controparte_4 Parte_3
in data 29 giugno 2018 (v. doc. 6 fasc. opp.).
[...]
2.4 Ebbene, coglie nel segno l'eccezione difensiva, atteso che l'esame della documentazione prodotta non consente di affermare con certezza se lo specifico credito azionato rientri, effettivamente, tra i crediti oggetto di tali trasferimenti “in blocco”.
2.4.1 Per quanto riguarda la prima cessione da ND AN S.p.A. a del CP_3
16.04.2013, si osserva, in particolare, che l'art. 2 del contratto suddivide i crediti che ne sono oggetto in tre diversi “Lotti”, per l'individuazione dei quali rinvia a tre allegati, identificati con le lettere A, B e C, tutti mancanti in atti. Nell'atto si legge, inoltre, che “I Crediti di ogni Lotto saranno ceduti con efficacia dalla data del pagamento del relativo Corrispettivo (come in seguito definito) da parte di a ND (la “Data di Cessione”)”, in particolare come segue: “- CP_3
Primo Lotto: Euro (Omissis) con Data di Cessione fissata al 23.04.13; - Secondo Lotto: Euro
(Omissis) con Data di Cessione fissata al 20.06.13; - Terzo Lotto: Euro (Omissis) con Data di
Cessione fissata al 20.09.13;”. Si desume, senza particolari dubbi interpretativi - stante la chiarezza del tenore letterale della pattuizione e della presenza di ulteriori significativi riferimenti (v. anche all'art. 2, comma 1: “Il presente Contratto ha per oggetto la cessione pro soluto, ai sensi della L.
52/91 di tre da parte di ND, che si “impegna a cedere”, a , “che si Parte_4 CP_3 impegna ad acquistare”; ed ancora “…secondo le scadenze che saranno previste al successivo quinto comma, in relazione ai successivi due Lotti e che alle dette scadenze diverranno parte integrante del presente Contratto quali Allegato “B” e Allegato “C”…”) - che prima di ciascuna
“Data di Cessione”, allora, nessuna efficacia traslativa potrebbe ritenersi ancora realizzata tra l'originario titolare e la prima cessionaria, bensì soltanto programmata nel contratto di cessione del
16.04.2013.
2.4.2 Il vulnus è allora desinato a ripercuotersi sulla successiva operazione di cessione dei crediti “in blocco”, avutasi tra e in data 29.04.2013, per la quale CP_3 Controparte_5
l'opposta ha prodotto unicamente l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 04.05.2013, ove è stato pubblicato l'avviso di cessione ex art. 58 TUB.
Dal testo dell'avviso non emergono elementi sicuri per ritenere che il credito oggetto della presente controversia rientri nel “blocco” di quelli (già acquistati da e) ceduti da si osserva in CP_3
particolar modo che:
- sotto tale profilo oggettivo: l'indicazione delle caratteristiche generali per “tipologie di crediti” ed i relativi criteri di individuazione appaiono o universali (le lett. b - c) o indeterminabili in concreto (lett. a - d), in particolare laddove “(a) sono stati ceduti pro soluto da ND a ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in CP_3 data 16 aprile 2013 (…)” non precisa alcunché né sulla divisione in , né sulle diverse Pt_4
date di efficacia delle cessioni previste tra ND AN S.p.A. e nel CP_3
contratto del 16.04.2013;
- sotto il profilo soggettivo: qualche dubbio desta anche l'individuazione dei “debitori” ceduti, facendosi riferimento ad “…un portafoglio di crediti...dovuti dai relativi debitori (…) in forza di contratti di credito al consumo (…) stipulati dai Debitori con ND S.p.A.
(…)”, mentre nel caso di specie si discute dei contratti stipulati con “ND AN
S.p.A.”.
2.4.3 Ancora, per quanto concerne il passaggio da Spv Project 130 S.r.l. a la Controparte_4
copia del contratto allegato precisa (v. lett. E delle “premesse”) che la cessione ha ad oggetto un
“portafoglio crediti” come indicati all'articolo 3.2, ma rinvia per la precisa individuazione degli stessi ad un prospetto costituito dall'allegato “A”; quest'ultimo foglio (cfr. doc. 6 fasc. mon., pag.
16), però, a sua volta richiama un “...prospetto riportato su CD ROM non riscrivibile, debitamente firmato tra le stesse parti e inviato tramite corriere espresso”, non prodotto in atti.
2.4.4 In questo quadro, appare del tutto superflua l'analisi della successiva cessione mediante conferimento di ramo d'azienda in favore di (cfr. doc. 6 fasc. opp.) e l'indagine Parte_3 sull'esistenza di ulteriori indici sussidiari, che, infatti, ponendosi “a valle” di una catena di cessioni già di per sé non sufficientemente documentate, risulterebbero non decisive per la titolarità
“sostanziale” del credito in capo alla parte ingiungente.
2.5 Da ultimo, non giovano all'appellante le ulteriori scritture prodotte, per la prima volta, solo con la comparsa conclusionale in appello depositata il 18.12.2024 (cfr. doc. 12 e 13 fasc. appell., tra cui il c.d. “annex” contenente l'indicazione del nominativo della opponente), in quanto non utilizzabili in base al principio giurisprudenziale secondo cui “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale” (cfr. Cass. n. 25731/2024; conf. Cass. n. 17748/2023; Cass. n. 23881/2023; Cass. n.
38133/2022; Cass. n. 16560/2021; Cass. n. 12574/2019).
L'appellante, che evidentemente ne aveva la disponibilità, avrebbe dovuto produrre prima gli indicati documenti, magari sostenendone la “indispensabilità” a fondamento della titolarità attiva alla luce della contestazione rivolta dalla controparte, per la prima volta, con la costituzione in appello. Atteso il deposito dei contratti con nuovi allegati solo con la comparsa conclusionale in questo grado, il Tribunale non può prenderli in considerazione ai fini della decisione, perché il deposito è successivo alla precisazione delle conclusioni e alla spedizione a sentenza.
§3. Per tutto quanto innanzi esposto, non essendo raggiunta la prova circa la titolarità del credito in capo all'attore in senso sostanziale, i motivi di appello proposti da in Parte_3
relazione alla prescrizione del credito dichiarata dal primo giudice e alla diversa regolamentazione delle spese di lite restano conseguentemente assorbiti, non occorrendo procedere alla loro disamina.
3.1 Conclusivamente, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata nel dispositivo, seppure con diversa motivazione quanto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.2 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda, esclusa la fase istruttoria, in quanto non espletata;
la condanna alle spese va, inoltre, contenuta negli importi specificamente richiesti dalla parte appellata vittoriosa come da nota spese ex art. 75 disp.att.c.p.c. (cfr. Cass. n. 14198/2022), distraendo il pagamento in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
3.3 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 46/2023 del Giudice di Pace di Vigevano, pubblicata Parte_3 in data 23.02.2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_3 CP_2 grado, liquidate in € 852,00 per compensi (di cui: € 213,00 fase studio, € 213,00 fase intr., €
426,00 fase dec.), oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA (se e in quanto dovuta), come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Così è deciso in Pavia, lì 2 maggio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3970/2023, promossa da: CP_
(C.F: ; P.I: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., e per essa la mandataria (C.F: ; Parte_2 P.IVA_3
P.I: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA P.IVA_2
PELLEGRINO del Foro di Milano;
APPELLANTE contro
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIO CP_2 C.F._1
SCISCA del Foro di Patti;
APPELLATA
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni:
- parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: − Riformare la sentenza impugnata n. 46/2023 (R.G. n. 138/2022) emessa dal Giudice di Pace di Vigevano in data in data 21 febbraio 2023 e pubblicata in data 23 febbraio 2023, nei termini prospettati dalla deducente società nel presente atto di citazione in appello e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 315 emesso dal
Giudice di Pace di Vigevano in data 15 giugno 2023 e depositato in data 17 giugno 2023 e dichiararlo definitivamente esecutivo. Nel merito, in via subordinata: − nella denegata, e non creduta, ipotesi di mancato accoglimento, per qualsiasi ragione, dello spiegato appello, con conseguente riforma della sentenza appellata, condannare comunque la Sig.ra CP_2
, al pagamento, in favore di dell'importo di Euro
[...] Parte_3
2.909,54 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In ogni caso: − dichiarare la vittoria di spese diritti e onorari di entrambi
i gradi del giudizio in favore di dato atto che Parte_3 [...]
ha ottemperato alla decisione impugnata, condannare la Sig.ra Parte_3 CP_2
alla restituzione dell'importo di Euro 18, comprensivo degli accessori di legge (cfr.
[...]
DOC. 5), pervenutogli per il tramite del procuratore antistatario a titolo di spese di lite, in ragione e in conseguenza della sentenza impugnata, oltre interessi, in ossequio al provvedimento impugnato. In via istruttoria: − con ogni più ampia riserva di argomentare, dedurre e produrre nei termini di legge. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore di ; Parte_3
- parte appellata: “piaccia alla giustizia dell'adita Autorità giudiziaria, rigettata ogni contraria istanza: 1) In via preliminare ed assorbente, accertare, ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo alla attesa la mancanza di Parte_3 prova della titolarità del credito in capo all'appellante, con conseguente inammissibilità dell'appello ex adverso proposto;
2) Ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 348 bis cpc, stante la carenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
3) Nel merito, per le ragioni di cui sub n° 2 della comparsa di costituzione e risposta, rigettare l'impugnazione e per l'effetto confermare la sentenza gravata;
4) Condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 07.10.2021, proponeva tempestiva opposizione CP_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 315/2021, emesso il 15.06.2021 dal Giudice di Pace di Vigevano, notificato in data 04.08.2021, con cui le ingiungeva il pagamento della Parte_3 somma di € 2.909,54, oltre interessi di mora e spese, quale saldo negativo del contratto di finanziamento n. 400024488, stipulato nell'anno 2004 con ND AN S.p.A. per l'acquisto di un veicolo.
A fondamento della spiegata opposizione, l'opponente preliminarmente disconosceva le sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento, prodotto in copia;
in via gradata, eccepiva l'illegittimità del decreto emesso per intervenuta prescrizione del presunto credito ingiunto, rilevando l'assenza di validi atti interruttivi sin dal novembre 2004 (inizio del piano di ammortamento).
Con comparsa di risposta del 10.02.2022 si costituiva per il tramite della Parte_3 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in Parte_2
fatto e in diritto.
Il Giudice di Pace di Vigevano, esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione ed istruita la causa attraverso le sole produzioni documentali, pronunciava sentenza n. 46/2023, pubblicata in data 23.02.2023, così statuendo: “accertata l'intervenuta prescrizione del credito azionato con il procedimento monitorio, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 315 emesso dal Giudice di Pace di Vigevano in data 15.06.2021 e depositato il 17.06.2021; compensate le spese di lite in ragione di 2/3, condanna la convenuta opposta a corrispondere all'attrice il restante terzo che liquida in euro 152,00 per compensi professionali ed euro 125,00 per spese, oltre il 15% di spese generali, Cpa e Iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.”.
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2023, la interponeva Pt_3 Parte_3
appello avverso la sentenza dinanzi all'adito Tribunale, chiedendone la riforma sulla base di due motivi: con il primo motivo, l'appellante censurava la sentenza nella parte in cui il primo giudice aveva, erroneamente a suo dire, accolto l'eccezione di intervenuta prescrizione (decennale) del credito ingiunto, ribadendo l'idoneità quale atto interruttivo della lettera raccomandata a/r spedita il
02.08.2015, siccome respinta ovvero rifiutata dalla destinataria;
con il secondo motivo, conseguentemente, la vittoria alle spese del doppio grado e restituzione delle somme a tale titolo versate alla controparte.
Con comparsa di risposta del 04.01.2024, l'appellata si costituiva contestando ed eccependo il difetto di “legittimazione ad agire” in capo all'appellante , in quanto Parte_3
l'opposta non avrebbe dato prova idonea delle cessioni e dell'effettiva titolarità del credito azionato con il decreto ingiuntivo;
nel merito, chiedeva respingersi l'appello in quanto infondato.
Dopo la prima udienza del 19.02.2024, trattata in forma cartolare dal magistrato assegnatario, intervenivano modifiche tabellari nella titolarità e gestione del ruolo.
La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza cartolare del 05.02.2025, con l'assegnazione dei termini intermedi per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle difese conclusive.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Per ragioni logico-sistematiche, va preliminarmente scrutinata l'eccezione sollevata dalla parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta del 04.01.2024, con la quale si deduce - per la prima volta, in sede di appello - la carenza di “legittimazione ad agire” in capo ad
[...]
per mancanza di prova della “titolarità del credito”. Al riguardo pare opportuno Parte_3
richiamare, in sintesi, gli approdi della giurisprudenza di legittimità sui presupposti processuali della relativa eccezione.
1.1 In generale, con riguardo alla distinzione tra eccezioni in senso lato e mere difese nel processo civile, è stato ribadito che, mentre le prime consistono nell'allegazione o rilevazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c., con cui sono opposti nuovi fatti o temi di indagine non compresi fra quelli indicati dall'attore e non risultanti dagli atti di causa, le seconde si limitano invece a negare la sussistenza o la fondatezza della pretesa avversaria, per cui esse sono rilevabili d'ufficio (salvo che siano riservate alla parte per espressa previsione di legge o perché corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva) e sono sottratte al divieto stabilito dall'art. 345 c.p.c., comma 2, sempre che riguardino fatti principali o secondari emergenti dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo, e anche se non siano state oggetto di espressa e tempestiva attività assertiva (cfr. Cass. n. 8525/2020;
Cass. n. 12980/2020).
1.2 Quanto alla rilevabilità d'ufficio delle eccezioni in senso lato, si è precisato che essa non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, poichè il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe sviato ove pure le questioni rilevabili d'ufficio fossero soggette ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. Sez. Un.
10531/2013; Cass. n. 27988/2018).
1.3 In particolare, sulla rilevabilità d'ufficio del difetto di titolarità attiva o passiva del diritto o rapporto sostanziale dedotto in giudizio, sono stati elaborati (da Cass., Sez. Un., n. 2951/2016) i seguenti principi:
i. la titolarità della posizione soggettiva (attiva o passiva) vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto, ovvero lo svolgimento da parte di quest'ultimo di difese oggettivamente incompatibili (cfr. Cass. n. 16904/2018;
Cass. n. 16560/2021);
ii. le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, perciò proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2951/2016 cit.; conf. Cass. n. 3237/2017; Cass. n.
11276/2018; Cass. n. 20721/2018; Cass. n. 7093/2019; Cass. n. 31402/2019) iii. la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è comunque rilevabile di ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 11744/2018; conf. Cass. n.
Cass. n. 23721/2021; Cass. n. 27766/2024).
1.4 In questi termini è perciò consentito al giudice di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 2 c.p.c., sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito, rilevare anche d'ufficio la circostanza del difetto di titolarità del diritto controverso, corrispondente ad un'eccezione in senso lato, posto che non si tratta di fatto qualificabile in termini di fattispecie (modificativa, impeditiva o estintiva) di cui sia elemento integratore la volontà della parte interessata di far valere il relativo effetto giuridico.
1.5 Guardando al caso di specie, pur dovendosi osservare che oggetto della contestazione è la legittimazione “sostanziale” ad agire, ossia la titolarità del diritto azionato in giudizio da Parte_3
. e non la sua posizione processuale, esatta è la premessa da cui prende le mosse la
[...] Pt_3
difesa di parte appellata.
Invero, nella specie è venuto in evidenza, propriamente, il profilo della effettiva ascrivibilità alla società ingiungente della posizione soggettiva attiva correlata al credito oggetto del decreto ingiuntivo e, parallelamente, la posizione passiva rispetto alle pretese da questa vantate nei confronti della parte ingiunta, la cui contestazione da parte della convenuta sostanziale (odierna appellata) costituisce una mera difesa e non già in un'eccezione in senso stretto.
Pure in assenza di contestazione, peraltro, la titolarità o meno del credito – che è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla – va rilevata anche d'ufficio, sempre che risulti dagli atti di causa.
1.6 Nel caso specifico, poi, non si riscontra dagli atti del giudizio di primo grado né un riconoscimento esplicito di un tale elemento costitutivo da parte della convenuta (in senso sostanziale), né la spendita di difese oggettivamente incompatibili con la sua contestazione (tale non essendo, tra l'altro, l'eccezione di prescrizione del credito vantato;
v. sul punto Cass. n.
10188/2023).
Né siffatta questione appare in qualche modo affrontata nella sentenza impugnata, avendo il primo giudice dato atto soltanto in narrativa dell'allegazione dei presupposti di quella legittimazione o titolarità del credito ingiunto da fondando, però, l'accoglimento Parte_3 dell'opposizione sul solo accertamento dell'avvenuta prescrizione del diritto azionato.
§2. Premesso ciò, i suesposti principi si traducono nell'onere di la quale Parte_3
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, allegando la propria “legittimatio ad causam”, per essere subentrata nella titolarità del credito originariamente facente capo a ND AN
S.p.A. (prima cedente) in forza di una sequenza di atti di cessione dal proprio “dante causa”, di fornire la prova di tali circostanze, dovendo - in difetto - essere rilevata, anche d'ufficio, la mancanza di titolarità del diritto fatto valere, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca dell'ingiunzione emessa.
2.1 Sul punto, vanno anzitutto richiamate le considerazioni espresse dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024;
Cass. n. 12818/2024; Cass. n. 34195/2024; Cass. n. 2511/2025; Cass. n. 3538/2025; Cass. n.
10543/2025) che ha da ultimo delineato le coordinate ermeneutiche in materia di cessioni di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. e delle operazioni di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 L. 130 del 1999, da cui non vi è ragione di discostarsi.
2.1.1 In linea generale è stato affermato che la prova della cessione di un credito non è soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza e dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento e soggetto alla libera valutazione del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 34195/2024).
2.1.2 La Suprema Corte ha precisato che va, comunque, tenuta distinta la questione (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c.
È stato quindi ribadito che, “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata” e che “tale principio vale anche in caso di cessione di crediti individuabili “in blocco” da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., in quanto, per tali specifiche operazioni, la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione” (cfr.
Cass. n. 17944/2023). Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
2.1.3 Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito), ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione (solo per tali specifiche operazioni) onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario “in altro modo”.
2.1.4 Sotto questo aspetto appare doveroso puntualizzare che l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi esistente o non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. A tali fini, non occorre che l'avviso contenga una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (fermo restando che la valutazione dell'idoneità asseverativa del predetto avviso, nei termini appena indicati, è devoluta al giudice di merito, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità) (cfr. Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 4277/2023; Cass. n.
22544/2023). Diversamente, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, Cass. n. 9412/2023).
2.1.5 A tanto va poi aggiunta la rilevanza che la giurisprudenza riconosce a taluni elementi che, in sinergica combinazione, possono essere valutati come indizi per pervenire alla prova presuntiva della dedotta cessione. Nella casistica giurisprudenziale è stata valorizzata:
- la pubblicazione dell'avviso ex art. 58 T.U.B. su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla cessionaria;
- la dichiarazione della banca cedente dell'avvenuta cessione del credito alla cessionaria intimante (che pone al riparo il debitore dal rischio di essere chiamato a pagare due volte), unitamente alla produzione in giudizio, da parte della stessa cessionaria, dei documenti probatori del credito che sono in suo possesso (art. 1262 c.c.);
- la descrizione dell'operazione di cessione nell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale con ulteriore rinvio, per la puntuale identificazione dello specifico credito ceduto (solitamente individuato con un numero identificativo), al sito internet della banca cedente, concretamente accessibile e verificabile tramite apposito “link” di collegamento a ciò deputato. 2.1.6 Non è, invece, sufficiente la mera dichiarazione proveniente dalla stessa parte “cessionaria” e, quindi, come tale, neanche la sola “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, trattandosi, in sostanza, di una semplice dichiarazione resa dalla parte interessata.
2.1.7 Rimane, a questo punto, soltanto da specificare - come peraltro evidenzia, ancora, Cass. n.
17944/2023 in motivazione (par.
1.3.1 e seg.) - che quando la vicenda traslativo-derivativa, nella prospettazione che ne fa la parte che allega il suo subentro nella posizione del “dante causa”, sia avvenuta attraverso una pluralità di cessioni (come nel caso di specie), il problema della prova
(anche indiziaria) della cessione e dell'inclusione del credito ceduto tra quelli oggetto di tali trasferimenti, deve riguardare tutti i relativi contratti.
2.1.8 Con l'ulteriore precisazione, opportuna ad avviso di questo Tribunale, che il “principio di non contestazione” in ordine ai fatti costitutivi dell'altrui diritto (art. 115, comma 1 c.p.c.) - in disparte la sua invocabilità solo per i fatti che siano a conoscenza delle parti e ad esse comuni e, logicamente, non anche per i fatti ad essa ignoti (cfr. Cass. n. 18074/2020; Cass. n. 87/2019; Cass.
n. 14652/2016; Cass. n. 3576/2013) - opera soltanto in relazione ai fatti specificamente allegati dalla parte e non pure rispetto ai documenti (cfr. Cass. n. 6172/2020) o alle conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti (cfr. Cass. n. 3306/2020; Cass. n. 18221/2023).
2.2 Ciò posto, in base ai principi richiamati, ritiene il Tribunale che l'opposta non abbia fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Fermo che, per le considerazioni sopra espresse, non può operare la “non contestazione” da parte dell'opponente in primo grado, quantomeno in ordine alla effettiva inclusione nelle varie cessioni dello specifico credito azionato, la cui prova rimane quindi a carico dell'opposta, nel caso di specie siffatto onere non appare realizzato.
2.3 Nel ricorso monitorio è stato dedotto che:
- ND AN S.p.A. ha ceduto pro soluto il credito a con contratto di CP_3
cessione del 16.04.2013;
- ha ceduto i crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. alla SPV Project 130 S.r.l., CP_3
come notiziato con l'avviso in G.U. del 04.05.2013;
- Spv Project 130 S.r.l. ha, quindi, a sua volta ceduto il credito a con Controparte_4
contratto di cessione del 01.08.2015;
- e poi (per cambio di denominazione sociale) ha Parte_3 Parte_3
acquistato la titolarità del credito dalla per il conferimento di ramo Controparte_4
d'azienda in data 29.06.2018.
A fondamento della posizione sostanziale, la ricorrente ha prodotto in sede monitoria e nel primo grado (cfr. all. b fasc. mon.), oltre alla copia del contratto di finanziamento n. 4002448 stipulato nel 2004 da con l'originaria titolare ND AN S.p.A. (cfr. doc. 3 fasc. mon;
v. CP_2
pag. 13-15 all. b), anche i seguenti documenti:
- copia del contratto di cessione intervenuto tra ND AN S.p.A. e in CP_3
data 16 aprile 2013 (cfr. doc. 4 fasc. mon.; v. pag. 16-37 all. b);
- avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 52 del 4 maggio 2013, relativo all'intervenuta cessione dei crediti “in blocco” tra ed Spv Project 130 S.r.l. CP_3
(cfr. doc. 5 fasc. mon.; v. pag. 38-40 all. b);
- copia del contratto di cessione del 31 luglio 2015 tra Spv Project 130 S.r.l. (“cedente”),
(“gestore”) ed (“cessionario”), unitamente ai richiamati CP_3 Controparte_4 allegati da “A” ad “E” (doc. 6 fasc. mon., v. pag. 41-62);
- il verbale di assemblea e conferimento di ramo d'azienda di ad Controparte_4 Parte_3
in data 29 giugno 2018 (v. doc. 6 fasc. opp.).
[...]
2.4 Ebbene, coglie nel segno l'eccezione difensiva, atteso che l'esame della documentazione prodotta non consente di affermare con certezza se lo specifico credito azionato rientri, effettivamente, tra i crediti oggetto di tali trasferimenti “in blocco”.
2.4.1 Per quanto riguarda la prima cessione da ND AN S.p.A. a del CP_3
16.04.2013, si osserva, in particolare, che l'art. 2 del contratto suddivide i crediti che ne sono oggetto in tre diversi “Lotti”, per l'individuazione dei quali rinvia a tre allegati, identificati con le lettere A, B e C, tutti mancanti in atti. Nell'atto si legge, inoltre, che “I Crediti di ogni Lotto saranno ceduti con efficacia dalla data del pagamento del relativo Corrispettivo (come in seguito definito) da parte di a ND (la “Data di Cessione”)”, in particolare come segue: “- CP_3
Primo Lotto: Euro (Omissis) con Data di Cessione fissata al 23.04.13; - Secondo Lotto: Euro
(Omissis) con Data di Cessione fissata al 20.06.13; - Terzo Lotto: Euro (Omissis) con Data di
Cessione fissata al 20.09.13;”. Si desume, senza particolari dubbi interpretativi - stante la chiarezza del tenore letterale della pattuizione e della presenza di ulteriori significativi riferimenti (v. anche all'art. 2, comma 1: “Il presente Contratto ha per oggetto la cessione pro soluto, ai sensi della L.
52/91 di tre da parte di ND, che si “impegna a cedere”, a , “che si Parte_4 CP_3 impegna ad acquistare”; ed ancora “…secondo le scadenze che saranno previste al successivo quinto comma, in relazione ai successivi due Lotti e che alle dette scadenze diverranno parte integrante del presente Contratto quali Allegato “B” e Allegato “C”…”) - che prima di ciascuna
“Data di Cessione”, allora, nessuna efficacia traslativa potrebbe ritenersi ancora realizzata tra l'originario titolare e la prima cessionaria, bensì soltanto programmata nel contratto di cessione del
16.04.2013.
2.4.2 Il vulnus è allora desinato a ripercuotersi sulla successiva operazione di cessione dei crediti “in blocco”, avutasi tra e in data 29.04.2013, per la quale CP_3 Controparte_5
l'opposta ha prodotto unicamente l'estratto della Gazzetta Ufficiale n. 52 del 04.05.2013, ove è stato pubblicato l'avviso di cessione ex art. 58 TUB.
Dal testo dell'avviso non emergono elementi sicuri per ritenere che il credito oggetto della presente controversia rientri nel “blocco” di quelli (già acquistati da e) ceduti da si osserva in CP_3
particolar modo che:
- sotto tale profilo oggettivo: l'indicazione delle caratteristiche generali per “tipologie di crediti” ed i relativi criteri di individuazione appaiono o universali (le lett. b - c) o indeterminabili in concreto (lett. a - d), in particolare laddove “(a) sono stati ceduti pro soluto da ND a ai sensi di un contratto di cessione dei crediti stipulato in CP_3 data 16 aprile 2013 (…)” non precisa alcunché né sulla divisione in , né sulle diverse Pt_4
date di efficacia delle cessioni previste tra ND AN S.p.A. e nel CP_3
contratto del 16.04.2013;
- sotto il profilo soggettivo: qualche dubbio desta anche l'individuazione dei “debitori” ceduti, facendosi riferimento ad “…un portafoglio di crediti...dovuti dai relativi debitori (…) in forza di contratti di credito al consumo (…) stipulati dai Debitori con ND S.p.A.
(…)”, mentre nel caso di specie si discute dei contratti stipulati con “ND AN
S.p.A.”.
2.4.3 Ancora, per quanto concerne il passaggio da Spv Project 130 S.r.l. a la Controparte_4
copia del contratto allegato precisa (v. lett. E delle “premesse”) che la cessione ha ad oggetto un
“portafoglio crediti” come indicati all'articolo 3.2, ma rinvia per la precisa individuazione degli stessi ad un prospetto costituito dall'allegato “A”; quest'ultimo foglio (cfr. doc. 6 fasc. mon., pag.
16), però, a sua volta richiama un “...prospetto riportato su CD ROM non riscrivibile, debitamente firmato tra le stesse parti e inviato tramite corriere espresso”, non prodotto in atti.
2.4.4 In questo quadro, appare del tutto superflua l'analisi della successiva cessione mediante conferimento di ramo d'azienda in favore di (cfr. doc. 6 fasc. opp.) e l'indagine Parte_3 sull'esistenza di ulteriori indici sussidiari, che, infatti, ponendosi “a valle” di una catena di cessioni già di per sé non sufficientemente documentate, risulterebbero non decisive per la titolarità
“sostanziale” del credito in capo alla parte ingiungente.
2.5 Da ultimo, non giovano all'appellante le ulteriori scritture prodotte, per la prima volta, solo con la comparsa conclusionale in appello depositata il 18.12.2024 (cfr. doc. 12 e 13 fasc. appell., tra cui il c.d. “annex” contenente l'indicazione del nominativo della opponente), in quanto non utilizzabili in base al principio giurisprudenziale secondo cui “La produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione successiva alla novella attuata mediante la l. n. 69 del 2009, a condizione che la parte dimostri di non avere potuto produrli prima per causa a sé non imputabile ovvero che essi, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado, siano indispensabili per la decisione, purché tali documenti siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione nell'atto introduttivo del secondo grado di giudizio, salvo che la loro formazione sia successiva e la loro produzione si renda necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo;
tale produzione è, però, comunque preclusa una volta che la causa sia stata rimessa in decisione e non può essere pertanto effettuata in comparsa conclusionale” (cfr. Cass. n. 25731/2024; conf. Cass. n. 17748/2023; Cass. n. 23881/2023; Cass. n.
38133/2022; Cass. n. 16560/2021; Cass. n. 12574/2019).
L'appellante, che evidentemente ne aveva la disponibilità, avrebbe dovuto produrre prima gli indicati documenti, magari sostenendone la “indispensabilità” a fondamento della titolarità attiva alla luce della contestazione rivolta dalla controparte, per la prima volta, con la costituzione in appello. Atteso il deposito dei contratti con nuovi allegati solo con la comparsa conclusionale in questo grado, il Tribunale non può prenderli in considerazione ai fini della decisione, perché il deposito è successivo alla precisazione delle conclusioni e alla spedizione a sentenza.
§3. Per tutto quanto innanzi esposto, non essendo raggiunta la prova circa la titolarità del credito in capo all'attore in senso sostanziale, i motivi di appello proposti da in Parte_3
relazione alla prescrizione del credito dichiarata dal primo giudice e alla diversa regolamentazione delle spese di lite restano conseguentemente assorbiti, non occorrendo procedere alla loro disamina.
3.1 Conclusivamente, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata nel dispositivo, seppure con diversa motivazione quanto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3.2 Le spese di lite del grado seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate come nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri del D.M. n. 55/2014, come mod. dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda, esclusa la fase istruttoria, in quanto non espletata;
la condanna alle spese va, inoltre, contenuta negli importi specificamente richiesti dalla parte appellata vittoriosa come da nota spese ex art. 75 disp.att.c.p.c. (cfr. Cass. n. 14198/2022), distraendo il pagamento in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
3.3 Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 46/2023 del Giudice di Pace di Vigevano, pubblicata Parte_3 in data 23.02.2023, ogni altra domanda ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
• condanna a rifondere in favore di le spese di lite del Parte_3 CP_2 grado, liquidate in € 852,00 per compensi (di cui: € 213,00 fase studio, € 213,00 fase intr., €
426,00 fase dec.), oltre 15% rimborso forfettario per spese generali, CPA e IVA (se e in quanto dovuta), come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 del 2002.
Così è deciso in Pavia, lì 2 maggio 2025 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti