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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 08/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sandra Caciagli
e
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Sandra Caciagli
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 8/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/5/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 07/03/2025, i SI.ri e Parte_1 CP_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in GN CA (LI) in data 9/10/1994 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 03.02.1995, la figlia maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente e, in data 01.12.2007, la figlia Per_2 minorenne.
Con provvedimento in data 14.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza dell'8/5/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 8/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, tenuto conto peraltro del prossimo compimento della maggiore età di dunque della futura determinazione diretta da parte Per_2 sua delle modalità di frequentazione dei genitori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conSIlio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] CP_1
GN CA (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in GN CA (LI) in data 9/10/1994 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 32 parte
2 serie A Anno 1994)
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, posta in GN C.CC (LI), via Emilio Alessandrini 3, individuata al catasto fabbricati del Comune di GN C.CC (LI), foglio 43, particella 1347, al sub. 601 cat. A/2, cl, 2, vani 6, rendita catastale euro 790,18, di proprietà dei SI.ri e al 50% ciascuno, resta Parte_1 CP_1 assegnata alla SInora che l'abiterà con la figlia minore Parte_1 con tutti i mobili e gli arredi. La SI.ra effettuerà la voltura Per_2 Pt_1 delle utenze domestiche entro il termine di giorni 30 dalla data della sentenza di separazione.
Il marito da atto di aver già rilasciato, con l'autorizzazione del coniuge, la casa familiare trasferendosi in un appartamento in comodato gratuito posto in
SE (LI), via Suverella e dichiara che provvederà a ritirare i propri effetti personali entro 30 giorni dalla sentenza di separazione.
Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza entro sei mesi dalla CP_1 sottoscrizione del ricorso.
Tale immobile risulta gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo contratto con la ai rogiti del Notaio Controparte_2 in data 08.09.2010, repertorio n. 120.041 raccolta 34.623, con Persona_3 rata mensile fissa di circa euro 490,00 (quattrocentonovanta) con garanzia di entrambi i ricorrenti e che rimane a carico di entrambi. Il SI. CP_1 provvederà ad anticipare anche la rata a carico della SI.ra Parte_1 fino al mese di Dicembre 2025; quest'ultima provvederà a restituire le somme di mutuo anticipate dal SI. allo stesso entro e non oltre il mese CP_1
3 di Giugno 2026. Il prestito n. CO1538586 intestato ad entrambi i ricorrenti verrà sostenuto e corrisposto esclusivamente dal SI. fino alla CP_1 completa estinzione.
4) la figlia minore resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_2 genitori, i quali avranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso;
la straordinaria amministrazione sarà gestita da entrambi i genitori, il tutto come per legge.
5) I genitori convengono di comune accordo di determinare il diritto di visita nel seguente modo: la figlia starà con il padre ogni 15 giorni il sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica a cena;
e così a seguire.
Ciascun genitore potrà tenere la figlia 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno e 7 giorni in inverno, compatibilmente alle eSIenze scolastiche della figlia, da comunicare all'altro genitore almeno dieci giorni prima.
I giorni del Natale, Santo Stefano, Epifania, Pasqua, nonché il giorno del compleanno, saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Tale diritto di visita potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori in ragione delle eSIenze future della figlia e lavorative degli stessi.
6) Il SI , tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali CP_1 di ciascuno e visti i maggiori tempi di permanenza della figlia con la madre, si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la Per_2 corresponsione alla madre, della somma di € 600,00 (seicento) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il
05 di ogni mese con accredito sul c/c e IBAN indicati dalla madre o con altre modalità pattuita di comune accordo. A partire dal 18° anno di età della figlia e solo nel caso in cui questa vada ad abitare fuori dall'abitazione della Per_2 madre, il SI. potrà versare la somma di cui sopra direttamente nelle CP_1 mani della figlia.
7) le spese straordinarie saranno ripartite al 50% secondo le linee guida del
CNF approvate in data 14 luglio 2017 così specificate:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di
4 assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio, scuole formative;
master e specializzazioni post- universitari, spese per la preparazione di esami e concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche di 1 solo giorno (anche viaggi studio e d'istruzione per più giorni, soggiorni all'estero per motivi di studio e corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, prescuola e doposcuola).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Ulteriori attività sportive saranno a carico interamente del genitore che la sceglie senza consenso.
Spese medico sanitarie spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
8) L'assegno unico viene concordato tra i genitori che sarà percepito al 100% dalla madre SI.ra . Entrambi i genitori si obbligano a Parte_1 sottoscrivere tutta la documentazione necessaria e richiesta dagli enti previdenziali affinché il genitore possa percepirli secondo gli accordi di cui sopra. Le detrazioni per figli a carico se possibili, saranno effettuate al 50% tra i genitori e/o comunque secondo la normativa fiscale vigente.
9) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio per i figli e potranno portarli in vacanza anche all'estero, obbligandosi a sottoscrivere la documentazione a tale scopo, sempre nel rispetto della normativa vigente.
10) Entrambi i ricorrenti si dichiarano attualmente indipendenti ed economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente al mantenimento.
5 11) Le somme depositate sul conto corrente bancario n. 00010999515 Banca
GN C.CC e il conto stesso, resteranno di proprietà esclusiva dell'intestataria SI.ra ; le somme depositate sul conto corrente Parte_1 bancario Banca Intesa Sanpaolo n.11931 e il conto stesso, resteranno di proprietà esclusiva dell'intestatario SI. ; il conto corrente n. CP_1
00010312429 intestato alla SI.ra e SI. , sul Parte_1 CP_1 quale vengono addebitate le rate di mutuo e del prestito n. CO1538586, rimarrà cointestato agli stessi fino alla completa estinzione dei finanziamenti, dopodiché verrà estinto e le somme ancora in esso contenute, suddivise al 50% tra i due intestatari.
12) l'Auto FIAT 500X targata FX825NC intestata al SI. , ma CP_1 utilizzata dalla SI.ra , sarà trasferita a quest'ultima; l'auto Parte_1
FORD Kuga targata GM336SZ, intestata alla SI.ra , ma Parte_1 utilizzata dal SI. , sarà trasferita a quest'ultimo. Entrambi i CP_1 passaggi di proprietà verranno effettuati, a titolo gratuito, entro 30 giorni dall' emissione della sentenza di separazione ed entrambe le parti si impegnano ad effettuare le pratiche richieste e a sottoscrivere la documentazione necessaria.
Le relative spese saranno poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le parti richiedono espressamente di poter usufruire di tutte le agevolazioni loro spettanti per l'atto di trasferimento di cui sopra, previste dalle leggi in materia di famiglia (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi della legge 6/3/1987 n. 74 art. 19, della circolare 21/6/2012 n. 27, della circolare 29/5/2013 n. 18 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999).
Ciascun ricorrente provvederà a pagare bollo e assicurazione del veicolo che resta nella di lui proprietà esclusiva.
13) Le polizze assicurative intestate a ciascun ricorrente restano nella gestione esclusiva dell'intestatario a cui faranno carico anche i relativi premi;
il premio della polizza Postafuturo da n. 50011739539 in favore della figlia Pt_2 arà pagato dal SI. . Per_2 CP_1
14) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, compresa la comunione de residuo, anche in relazione a fatti precedenti, salvi i soli diritti nascenti dal presente atto.
15) Le spese della presente procedura restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di conSIlio del 08/05/2025.
6 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Sandra Caciagli
e
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
Sandra Caciagli
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 8/5/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8/5/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 07/03/2025, i SI.ri e Parte_1 CP_1 hiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in GN CA (LI) in data 9/10/1994 e di esser dalla loro unione nate, rispettivamente, in data 03.02.1995, la figlia maggiorenne Per_1 ed economicamente autosufficiente e, in data 01.12.2007, la figlia Per_2 minorenne.
Con provvedimento in data 14.3.2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza dell'8/5/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 8/5/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, tenuto conto peraltro del prossimo compimento della maggiore età di dunque della futura determinazione diretta da parte Per_2 sua delle modalità di frequentazione dei genitori;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
2 Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di conSIlio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] CP_1
GN CA (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in GN CA (LI) in data 9/10/1994 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 32 parte
2 serie A Anno 1994)
DISPONE CHE
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare, posta in GN C.CC (LI), via Emilio Alessandrini 3, individuata al catasto fabbricati del Comune di GN C.CC (LI), foglio 43, particella 1347, al sub. 601 cat. A/2, cl, 2, vani 6, rendita catastale euro 790,18, di proprietà dei SI.ri e al 50% ciascuno, resta Parte_1 CP_1 assegnata alla SInora che l'abiterà con la figlia minore Parte_1 con tutti i mobili e gli arredi. La SI.ra effettuerà la voltura Per_2 Pt_1 delle utenze domestiche entro il termine di giorni 30 dalla data della sentenza di separazione.
Il marito da atto di aver già rilasciato, con l'autorizzazione del coniuge, la casa familiare trasferendosi in un appartamento in comodato gratuito posto in
SE (LI), via Suverella e dichiara che provvederà a ritirare i propri effetti personali entro 30 giorni dalla sentenza di separazione.
Il SI. si impegna a trasferire la propria residenza entro sei mesi dalla CP_1 sottoscrizione del ricorso.
Tale immobile risulta gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo contratto con la ai rogiti del Notaio Controparte_2 in data 08.09.2010, repertorio n. 120.041 raccolta 34.623, con Persona_3 rata mensile fissa di circa euro 490,00 (quattrocentonovanta) con garanzia di entrambi i ricorrenti e che rimane a carico di entrambi. Il SI. CP_1 provvederà ad anticipare anche la rata a carico della SI.ra Parte_1 fino al mese di Dicembre 2025; quest'ultima provvederà a restituire le somme di mutuo anticipate dal SI. allo stesso entro e non oltre il mese CP_1
3 di Giugno 2026. Il prestito n. CO1538586 intestato ad entrambi i ricorrenti verrà sostenuto e corrisposto esclusivamente dal SI. fino alla CP_1 completa estinzione.
4) la figlia minore resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_2 genitori, i quali avranno la responsabilità genitoriale, con collocamento prevalente e residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. L'ordinaria amministrazione spetterà a ciascun genitore quando la figlia sarà presso lo stesso;
la straordinaria amministrazione sarà gestita da entrambi i genitori, il tutto come per legge.
5) I genitori convengono di comune accordo di determinare il diritto di visita nel seguente modo: la figlia starà con il padre ogni 15 giorni il sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica a cena;
e così a seguire.
Ciascun genitore potrà tenere la figlia 15 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno e 7 giorni in inverno, compatibilmente alle eSIenze scolastiche della figlia, da comunicare all'altro genitore almeno dieci giorni prima.
I giorni del Natale, Santo Stefano, Epifania, Pasqua, nonché il giorno del compleanno, saranno trascorsi ad anni alterni con ciascun genitore. Tale diritto di visita potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori in ragione delle eSIenze future della figlia e lavorative degli stessi.
6) Il SI , tenuto conto delle condizioni patrimoniali e reddituali CP_1 di ciascuno e visti i maggiori tempi di permanenza della figlia con la madre, si obbliga a contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la Per_2 corresponsione alla madre, della somma di € 600,00 (seicento) mensili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il
05 di ogni mese con accredito sul c/c e IBAN indicati dalla madre o con altre modalità pattuita di comune accordo. A partire dal 18° anno di età della figlia e solo nel caso in cui questa vada ad abitare fuori dall'abitazione della Per_2 madre, il SI. potrà versare la somma di cui sopra direttamente nelle CP_1 mani della figlia.
7) le spese straordinarie saranno ripartite al 50% secondo le linee guida del
CNF approvate in data 14 luglio 2017 così specificate:
a) Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di
4 assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
b) Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio, scuole formative;
master e specializzazioni post- universitari, spese per la preparazione di esami e concorsi, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche di 1 solo giorno (anche viaggi studio e d'istruzione per più giorni, soggiorni all'estero per motivi di studio e corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, prescuola e doposcuola).
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. Ulteriori attività sportive saranno a carico interamente del genitore che la sceglie senza consenso.
Spese medico sanitarie spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. organizzazione ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
8) L'assegno unico viene concordato tra i genitori che sarà percepito al 100% dalla madre SI.ra . Entrambi i genitori si obbligano a Parte_1 sottoscrivere tutta la documentazione necessaria e richiesta dagli enti previdenziali affinché il genitore possa percepirli secondo gli accordi di cui sopra. Le detrazioni per figli a carico se possibili, saranno effettuate al 50% tra i genitori e/o comunque secondo la normativa fiscale vigente.
9) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o documento equipollente valido per l'espatrio per i figli e potranno portarli in vacanza anche all'estero, obbligandosi a sottoscrivere la documentazione a tale scopo, sempre nel rispetto della normativa vigente.
10) Entrambi i ricorrenti si dichiarano attualmente indipendenti ed economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente al mantenimento.
5 11) Le somme depositate sul conto corrente bancario n. 00010999515 Banca
GN C.CC e il conto stesso, resteranno di proprietà esclusiva dell'intestataria SI.ra ; le somme depositate sul conto corrente Parte_1 bancario Banca Intesa Sanpaolo n.11931 e il conto stesso, resteranno di proprietà esclusiva dell'intestatario SI. ; il conto corrente n. CP_1
00010312429 intestato alla SI.ra e SI. , sul Parte_1 CP_1 quale vengono addebitate le rate di mutuo e del prestito n. CO1538586, rimarrà cointestato agli stessi fino alla completa estinzione dei finanziamenti, dopodiché verrà estinto e le somme ancora in esso contenute, suddivise al 50% tra i due intestatari.
12) l'Auto FIAT 500X targata FX825NC intestata al SI. , ma CP_1 utilizzata dalla SI.ra , sarà trasferita a quest'ultima; l'auto Parte_1
FORD Kuga targata GM336SZ, intestata alla SI.ra , ma Parte_1 utilizzata dal SI. , sarà trasferita a quest'ultimo. Entrambi i CP_1 passaggi di proprietà verranno effettuati, a titolo gratuito, entro 30 giorni dall' emissione della sentenza di separazione ed entrambe le parti si impegnano ad effettuare le pratiche richieste e a sottoscrivere la documentazione necessaria.
Le relative spese saranno poste a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
Le parti richiedono espressamente di poter usufruire di tutte le agevolazioni loro spettanti per l'atto di trasferimento di cui sopra, previste dalle leggi in materia di famiglia (esenzione dall'imposta di bollo, dall'imposta di registro e da ogni altra imposta e tassa, ai sensi della legge 6/3/1987 n. 74 art. 19, della circolare 21/6/2012 n. 27, della circolare 29/5/2013 n. 18 e della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154/1999).
Ciascun ricorrente provvederà a pagare bollo e assicurazione del veicolo che resta nella di lui proprietà esclusiva.
13) Le polizze assicurative intestate a ciascun ricorrente restano nella gestione esclusiva dell'intestatario a cui faranno carico anche i relativi premi;
il premio della polizza Postafuturo da n. 50011739539 in favore della figlia Pt_2 arà pagato dal SI. . Per_2 CP_1
14) Con gli adempimenti di cui sopra i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non aver altro da ricevere o pretendere reciprocamente per qualunque titolo o ragione, compresa la comunione de residuo, anche in relazione a fatti precedenti, salvi i soli diritti nascenti dal presente atto.
15) Le spese della presente procedura restano a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di conSIlio del 08/05/2025.
6 Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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