TRIB
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
NC RO (C.F. [...]) e AM
RO (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv.to D'APOLITO
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, CORSO
GIUSEPPE MAZZINI n. 111/B, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
LU RO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to
RAVENNI FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to
Antonella Mancinelli, sito in LARINO, VIA MAZZINI n. 4, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “DICHIARARE sciolta la comunione del terreno dei signori
NZ e AD AR con la signora LU AR, così come concordato dalle parti con la scrittura privata del 22 agosto 1984; CONFERMARE LA VALIDITA' e L'EFFICACIA scrittura privata sottoscritta dalle parti il 22.08.1984 dichiarando l'attribuzione delle relative quote spettanti a ciascuno componente della comunione e precisamente, così come stabilito: particella 676 alla signora IG AR;
pagina 1 di 8 particella 677 al signor AD AR;
particella 678 al signor NZ AR (al Foglio n. 9, del Comune di Campomarino, risultano individuate 4 particelle nn. 398, 676, 677 e 678. Verosimilmente la particella n. 398 è “fascia di rispetto” della sede stradale. E' altrettanto evidente che la particella n. 676 rappresenta i 2/4 dell'intero terreno, mentre le particelle nn. 677 e 678 rappresentano rispettivamente ¼ dell'intero lotto)”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Larino adito, contrariis reiectis, previa nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, ordinare la divisione del terreno in comproprietà tra le par-ti dell'odierno giudizio, posto in Campomarino - Loc. Difensola, censito in Catasto al Foglio n. 9, del Comune di Campomarino, risultano individuate 4 particelle nn. 398, 676, 677 e 678, determinandone all'uopo le relative modalità secondo la natura edificatoria dello stesso risultante dal PRG Comunale, assicurando il rispetto dei diritti delle parti in relazione a detta natura del compendio e dell'equo e proporzionale riparto delle penalizzazioni che il Comune chiede secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Il tutto con vittoria di compensi legali e spese di giudizio, a tal fine rimettendo alla valutazione del Giudice la diligenza e lealtà della difesa avversaria, nell'aver sottaciuto un dato di pregnante rilevanza ai fini della divisione del terreno che ci occupa quale la natura edificatoria dello stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I germani NZ e AD AR hanno convenuto in giudizio LU
AR esponendo: che in data 16.11.1962 NI AR, padre degli odierni istanti, e il fratello UC AR, padre dell'odierna convenuta e zio degli attori, acquistavano un terreno in Campomarino, sito in C.da Difensola, attualmente in catasto al f.lio 9, p.lle 398, 676, 677 e
678; che NI AR decedeva in data 9.2.1977 e due anni dopo decedeva anche la coniuge, IE CH, sicché unici loro eredi erano NZ e AD
AR; che in data 22.8.1984, questi ultimi, subentrati quindi nella posizione del padre, sottoscrivevano con lo zio UC, alla presenza dell'allora tecnico del Comune di
Campomarino, ing. Di Giandomenico, una scrittura privata con cui venivano individuate e assegnate le relative quote del terreno e in data 14.11.2002 conferivano incarico ad un tecnico, geom. Angelo Cirelli, affinché procedesse al frazionamento del terreno sulla scorta dell'assegnazione convenuta con la scrittura privata del 22.8.1984; che in data 30.5.2011 decedeva UC AR e in data 6.1.2016 anche la moglie, lasciando come unica erede la figlia LU AR;
che in data 27.8.2016 AD AR esprimeva all'odierna convenuta la volontà sua e del fratello di dividere il terreno secondo la predetta scrittura ma che vani restavano i tentativi di raggiungere un accordo bonario tra loro.
Tanto esposto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di voler dichiarare sciolta la comunione pagina 2 di 8 secondo la volontà delle parti cristallizzata nella scrittura privata del 1984 e del 2002, confermandone la validità ed efficacia, con conseguente attribuzione delle relative quote ai condividenti.
2. Con comparsa depositata in data 23.12.2021, si è costituita LU AR la quale, nel dichiarare di non opporsi allo scioglimento della comunione, come invero dichiarato già prima del giudizio, ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, mai sarebbe stato sottoscritto un formale atto di divisione, come si evince dalle visure catastali e dal tenore della domanda attorea, essendo il terreno in questione tuttora in comproprietà. Difatti, la convenuta ha esposto che al tempo della scrittura del 1984, il terreno aveva destinazione agricola, salvo poi divenire suolo edificabile negli anni duemila, dopo essere stato modificato il
PRG; nella variante al piano, il fondo veniva gravato di oneri di cessione per la realizzazione di aree verdi attrezzate, parcheggi e attrezzature collettive ricadenti su una parte di detto terreno che, in base alla scrittura del 1984, verrebbero a insistere interamente sulla part.lla 676, ovvero quella asseritamente assegnata alla convenuta. Pertanto, secondo la AR tale scrittura, fondata su presupposti del tutto superati dall'attuale vocazione edificatoria del suolo, non potrebbe più “fornire la base per la divisione nel rispetto dei diritti delle parti derivanti dai passaggi successori” (pag. 5), fermo restando che la stessa non è stata mai attuata e, quindi, può dirsi “ampiamente prescritta” (pag. 3).
Tanto esposto, la convenuta, nel ribadire di voler anch'essa procedere allo scioglimento della comunione, ha chiesto la nomina di un ctu per la redazione di un progetto di divisione che assicuri il rispetto dei diritti delle parti alla luce della natura edificatoria del terreno e dell'equo e proporzionale riparto delle penalizzazioni richieste dal Comune secondo gli strumenti urbanistici vigenti nonché “se del caso, anche un progetto di Piano di Lottizzazione con la suddivisione dei lotti edificatori e delle superfici da cedere al comune, ed effettuare una ripartizione tra i proprietari in funzione della superficie al netto delle cessioni e della cubatura in base alle quote di proprietà” (pag. 7).
3. Respinte le richieste di prova orale e di ctu, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e così trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Gli attori hanno chiesto volersi dichiarare sciolta la comunione sul fondo oggetto di causa così come disposto nella scrittura privata del 22.8.1984, previo accertamento della sua pagina 3 di 8 validità ed efficacia, stante la sua contestazione da parte della convenuta.
Ai fini della qualificazione della domanda, gli attori, a tanto avendone interesse stante la contestazione sul punto, hanno inteso chiedere al Tribunale l'accertamento della natura di negozio divisorio della scrittura privata del 22.8.1984, cui si è dato seguito, in tesi attorea, con il frazionamento del 14.11.2002, e che conformemente ad esso sia disposta l'attribuzione delle quote alle parti in causa. Pertanto, pur intitolato il proprio atto di citazione quale “Domanda di divisione ereditaria”, oggetto dell'azione è il mero accertamento della validità del negozio divisionale e l'assegnazione delle quote conformemente ad esso, e non già una divisione giudiziale, se non nella parte in cui è richiesta l'assegnazione nominativa ai due fratelli delle specifiche particelle indicate quale ulteriore suddivisione, interna, rispetto a quella di cui alla scrittura del 1984. Ne consegue allora che neppure può farsi questione di azione ex art. 2932
c.c.- come pure adombrato dalla convenuta (pag. 10 comparsa conclusionale) - poiché la scrittura privata in esame non reca alcun obbligo di concludere un successivo contratto divisorio, come richiede invece la norma citata.
5. Nel merito, giova subito osservare che è pacifica tra le parti la sottoscrizione, ad opera degli odierni attori e del de cuius della convenuta, della scrittura datata 22.8.1984, la quale, intitolata “assegnazione quote di terreno del residuo della particella n. 140 del foglio n. 9 del Comune di
Campomarino tra AR UC e AR NZ e AD”, reca, nel medesimo foglio, la rappresentazione del terreno, in scala e con le esatte estensioni e indicazioni dei confinanti, ripartito in due quote contraddistinte con le lettere A e B;
nella scrittura si dà atto che dette quote sono state assegnate mediante sorteggio ai condividenti (segnatamente, la quota B a
AR UI e la quota A ai germani AR), con la precisazione che “la suddetta assegnazione
è qualitativa in quanto è subordinata a verifica con tipo di frazionamento, non appena sarà completato l'iter di esproprio gravante sul fondo per la costruzione della strada per il cavalcavia”.
Non è stata contestata dalla convenuta (se non per la prima volta, ma ormai tardivamente stanti le maturate preclusioni processuali, nell'ambito della comparsa conclusionale a pag. 9, giacché nella memoria n. 2 è stato contestato il solo collegamento, da parte degli attori, tra il frazionamento del 2002 e le visure del 2017) l'allegazione in fatto, resa dagli attori sin dall'atto di citazione e ribadita (anche come non contestata) in tutti i propri scritti, secondo cui “in data
14 novembre 2002, i comproprietari conferivano incarico al geometra Angelo Cirelli affinché procedesse al frazionamento del terreno, sulla base dell'assegnazione avvenuta con la scrittura privata del 22.08.1984 tra i condividenti AR” (pag. 2 atto di citaz.). In effetti, dal raffronto di detto frazionamento - depositato in atti- con le visure prodotte dalle parti si ricava che le pagina 4 di 8 attuali part.lle 676, 677 e 678 sono perfettamente coincidenti con quelle di cui al detto frazionamento (si veda la consistenza riportata a pag. 7, identica a quella riportata nelle visure in atti), le quali, partendo dall'unitaria p.lla 140, apporzionano l'intero in una p.lla pari ai 2/4, ovvero la p.lla 676, e in due mappali di ¼ ciascuno dell'intero, pari alle part.lle 677 e 678.
Dall'esecuzione del frazionamento ad opera delle parti si deve trarre quindi la deduzione che le stesse avessero risolto l'aspetto “quantitativo” delle porzioni da cui dipendeva la concreta assegnazione delle stesse, la quale, come visto, era “subordinata a verifica con tipo di frazionamento, non appena sarà completato l'iter di esproprio gravante sul fondo per la costruzione della strada per il cavalcavia”. A conferma di ciò vi è che nella stessa perizia di parte convenuta si legge che alla data del 1.1.2005, il terreno in questione risultava essere destinato a “Verde Agricolo”, attraversato da sede stradale, di talché le parti avevano potuto procedere al relativo frazionamento.
6. Sotto il profilo della natura giuridica della scrittura che precede, si osserva che la stessa deve essere certamente intesa come contratto di divisione, valido in quanto redatto in forma scritta (art. 1350 c.c. n. 11); come noto, trattasi di un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con cui la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una "porzione concreta" (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. "apporzionamento"). L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni. Ai fini della sua formazione, il contratto divisorio è un negozio consensuale ad effetti reali contestuali, atteso che lo scioglimento della comproprietà e la simultanea costituzione delle proprietà individuali che ne derivano costituiscono effetto
(reale) immediato del perfezionamento dell'atto. Non si esclude che la divisione possa avere effetti reali non immediati, come nel caso del contratto preliminare di divisione che, in quanto tale, avrà effetti soltanto obbligatori, ma tanto non è nel caso di specie, non avendo le parti inteso obbligarsi alla successiva divisione ma anzi avendo già individuato la pars di propria spettanza.
Contrariamente allora a quanto dedotto dalla convenuta, ai fini del perfezionamento del negozio divisorio è necessaria, a pena di nullità, la sola forma scritta, mentre l'ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali non rendono incompleta la volontà dei condividenti, già perfezionata con la prestazione dei consensi. Difatti, l'art. 2646 c.c. prescrive l'obbligo di trascrivere le divisioni che hanno per pagina 5 di 8 oggetto beni immobili in ossequio al principio della continuità delle trascrizioni, neppure agli effetti di cui all'art. 2644 (opponibilità ai terzi), a meno che, per eventuali manifestazioni negoziali dei condividenti, lo scioglimento della comunione non si accompagni a disposizioni che comportano effetti costitutivi o traslativi, ipotesi quest'ultima che però, come visto dal tenore letterale della scrittura, non ricorre nel caso in esame.
7. Da quanto precede deriva allora che il negozio divisorio in esame è perfettamente valido ed efficace, ancorché le parti non abbiano proceduto alla trascrizione, che incide ai soli effetti sopra descritti, con la conseguenza che non può giuridicamente discorrersi, come fa la convenuta, di illegittima “ultrattività” della scrittura o vieppiù di una asserita prescrizione.
8. Deduce ancora la convenuta che tale scrittura non sarebbe più efficace giacché ad oggi il terreno ha diversa natura;
difatti, con il vigente PRG il terreno è passato da “agricolo” ad
“edificabile”, “tanto da non poter fornire la base per la divisione nel rispetto dei diritti delle parti derivanti dai passaggi successori”; inoltre, ricadendo gli oneri pari al 30% per intero sulla sola p.lla 676, la divisione proposta lascerebbe alla AR una quota finale del solo 20%, con lesione ultra dimidium, emergendo un evidente vizio negli assetti della divisione, arrivando ad avere una quota per un valore finale finanche inferiore a quella del 25% dei cugini condividenti, “stipulandosi un atto per costei lesivo in una misura non tollerabile secondo l'Ordinamento, come dimostrano le norme sul contratto rescindibile per ricorrenza di una tale forma di lesione (oltre la metà)” (pag. 6 comparsa).
8.1. Orbene, premesso che non emerge dalla perizia di parte alcuna incidenza degli asseriti oneri nella misura indicata del 30%, né è stata depositata documentazione a sostegno – nulla si dice nell'unico allegato 5 alla comparsa di costituzione-, deve evidenziarsi che lo strumento che l'ordinamento giuridico accorda al condividente che lamenti la lesione della propria quota per effetto di una divisione consensuale che reputi non equa e a suo svantaggio è la rescissione per lesione oltre il quarto, prevista all'art. 763 c.c. (la quale trova applicazione anche alla divisione ordinaria, non ravvisandosi alcuna specifica incompatibilità tra le previsioni di cui agli artt. 763 ss. e quelle di cui agli artt. 1111 ss.). La prova della lesione deve essere fornita, a norma del c. 1 dell'art. 763, dal condividente che se ne lamenta, fermo il principio per cui per stabilire se vi sia lesione occorre procedere, ai sensi dell'art. 766 c.c., alla stima dei beni secondo il loro stato e valore (venale) al tempo della divisione: è, invero, al momento del perfezionamento del contratto che si verifica l'eventuale lesione, sì che ad esso ci si deve riferire per conoscerne l'esistenza (Cass. civ., Sez. II, 29/03/2001, n. 4635).
Detta azione- che si prescrive nel termine di due anni dalla divisione- non è stata proposta pagina 6 di 8 dalla parte, né dal de cuius (si noti che la perizia di parte prodotta dall'odierna convenuta, datata giugno 2006, veniva commissionata dallo stesso de cuius ancorché con stime ai fini fiscali e delle plusvalenze per terreni edificabili- così si deduce dalla normativa richiamata dal perito-, e in cui si dava già conto della situazione di cui si duole in questa sede il suo successore), di talché le deduzioni svolte non sono utili ad inficiare la validità dell'atto divisorio
(quanto ad una eventuale eccezione, invero neppure formulata nei termini predetti, si ritiene che non sia applicabile il principio quae temporalia ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum).
Per altro verso, anche a voler intendere le deduzioni della parte sotto il profilo di un difetto della causa del contratto, deve osservarsi che al momento della divisione e relativo frazionamento del 2002, il terreno risultava essere destinato ancora a “Verde Agricolo”, attraversato da sede stradale (v. ancora perizia di parte), di talché alcun vizio genetico (tale è la nullità per difetto di causa) può ravvisarsi nella divisione in esame, essendo la volontà delle parti e il concreto apporzionamento in linea con la realtà fattuale. Né può sostenersi che la volontà delle parti fosse quella di mantenere quel determinato assetto descritto nella divisione a condizione che restasse invariata la natura del terreno e l'assenza di oneri: con riguardo alle sopravvenienze, deve rammentarsi che può incidere sul vincolo negoziale la sola situazione di fatto, considerata ma non esplicitamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del contratto, che venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse (cd. presupposizione); nel caso di specie, non è stata in alcun modo invocata dalla parte e soprattutto dimostrata alcuna presupposizione del contratto negli specifici termini di cui all'istituto in parola e che precedono, di talché, anche per tale via, le difese della convenuta sono senz'altro destituite di fondamento.
9. In definitiva, essendo subentrata l'odierna convenuta in una divisione già perfezionata ed efficace, la domanda attorea va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il dm 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NC RO e AM RO nei confronti di
LU RO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara lo scioglimento della comunione sul terreno in Campomarino, c.da
Difensola, in Catasto al f.lio 9, p.lle 676, 677 e 678 come da accordo divisionale del pagina 7 di 8 22.8.1984 e frazionamento del 14.11.2002 e, per l'effetto, dichiara l'attribuzione della p.lla 676 a IG AR, la p.lla 677 a AD AR e la p.lla 678 a
NZ AR;
− condanna LU RO al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 6 gennaio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L T R I B U N A L E D I L A R I N O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Stefania Vacca, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 tra
NC RO (C.F. [...]) e AM
RO (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'Avv.to D'APOLITO
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CAMPOBASSO, CORSO
GIUSEPPE MAZZINI n. 111/B, giusta procura in atti;
- ATTORE -
e
LU RO (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.to
RAVENNI FRANCESCO PAOLO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to
Antonella Mancinelli, sito in LARINO, VIA MAZZINI n. 4, giusta procura in atti;
- CONVENUTO –
OGGETTO: divisione
CONCLUSIONI. Per parte attrice: “DICHIARARE sciolta la comunione del terreno dei signori
NZ e AD AR con la signora LU AR, così come concordato dalle parti con la scrittura privata del 22 agosto 1984; CONFERMARE LA VALIDITA' e L'EFFICACIA scrittura privata sottoscritta dalle parti il 22.08.1984 dichiarando l'attribuzione delle relative quote spettanti a ciascuno componente della comunione e precisamente, così come stabilito: particella 676 alla signora IG AR;
pagina 1 di 8 particella 677 al signor AD AR;
particella 678 al signor NZ AR (al Foglio n. 9, del Comune di Campomarino, risultano individuate 4 particelle nn. 398, 676, 677 e 678. Verosimilmente la particella n. 398 è “fascia di rispetto” della sede stradale. E' altrettanto evidente che la particella n. 676 rappresenta i 2/4 dell'intero terreno, mentre le particelle nn. 677 e 678 rappresentano rispettivamente ¼ dell'intero lotto)”; per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Larino adito, contrariis reiectis, previa nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, ordinare la divisione del terreno in comproprietà tra le par-ti dell'odierno giudizio, posto in Campomarino - Loc. Difensola, censito in Catasto al Foglio n. 9, del Comune di Campomarino, risultano individuate 4 particelle nn. 398, 676, 677 e 678, determinandone all'uopo le relative modalità secondo la natura edificatoria dello stesso risultante dal PRG Comunale, assicurando il rispetto dei diritti delle parti in relazione a detta natura del compendio e dell'equo e proporzionale riparto delle penalizzazioni che il Comune chiede secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Il tutto con vittoria di compensi legali e spese di giudizio, a tal fine rimettendo alla valutazione del Giudice la diligenza e lealtà della difesa avversaria, nell'aver sottaciuto un dato di pregnante rilevanza ai fini della divisione del terreno che ci occupa quale la natura edificatoria dello stesso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. I germani NZ e AD AR hanno convenuto in giudizio LU
AR esponendo: che in data 16.11.1962 NI AR, padre degli odierni istanti, e il fratello UC AR, padre dell'odierna convenuta e zio degli attori, acquistavano un terreno in Campomarino, sito in C.da Difensola, attualmente in catasto al f.lio 9, p.lle 398, 676, 677 e
678; che NI AR decedeva in data 9.2.1977 e due anni dopo decedeva anche la coniuge, IE CH, sicché unici loro eredi erano NZ e AD
AR; che in data 22.8.1984, questi ultimi, subentrati quindi nella posizione del padre, sottoscrivevano con lo zio UC, alla presenza dell'allora tecnico del Comune di
Campomarino, ing. Di Giandomenico, una scrittura privata con cui venivano individuate e assegnate le relative quote del terreno e in data 14.11.2002 conferivano incarico ad un tecnico, geom. Angelo Cirelli, affinché procedesse al frazionamento del terreno sulla scorta dell'assegnazione convenuta con la scrittura privata del 22.8.1984; che in data 30.5.2011 decedeva UC AR e in data 6.1.2016 anche la moglie, lasciando come unica erede la figlia LU AR;
che in data 27.8.2016 AD AR esprimeva all'odierna convenuta la volontà sua e del fratello di dividere il terreno secondo la predetta scrittura ma che vani restavano i tentativi di raggiungere un accordo bonario tra loro.
Tanto esposto, gli attori hanno chiesto al Tribunale di voler dichiarare sciolta la comunione pagina 2 di 8 secondo la volontà delle parti cristallizzata nella scrittura privata del 1984 e del 2002, confermandone la validità ed efficacia, con conseguente attribuzione delle relative quote ai condividenti.
2. Con comparsa depositata in data 23.12.2021, si è costituita LU AR la quale, nel dichiarare di non opporsi allo scioglimento della comunione, come invero dichiarato già prima del giudizio, ha evidenziato che, diversamente da quanto sostenuto dagli attori, mai sarebbe stato sottoscritto un formale atto di divisione, come si evince dalle visure catastali e dal tenore della domanda attorea, essendo il terreno in questione tuttora in comproprietà. Difatti, la convenuta ha esposto che al tempo della scrittura del 1984, il terreno aveva destinazione agricola, salvo poi divenire suolo edificabile negli anni duemila, dopo essere stato modificato il
PRG; nella variante al piano, il fondo veniva gravato di oneri di cessione per la realizzazione di aree verdi attrezzate, parcheggi e attrezzature collettive ricadenti su una parte di detto terreno che, in base alla scrittura del 1984, verrebbero a insistere interamente sulla part.lla 676, ovvero quella asseritamente assegnata alla convenuta. Pertanto, secondo la AR tale scrittura, fondata su presupposti del tutto superati dall'attuale vocazione edificatoria del suolo, non potrebbe più “fornire la base per la divisione nel rispetto dei diritti delle parti derivanti dai passaggi successori” (pag. 5), fermo restando che la stessa non è stata mai attuata e, quindi, può dirsi “ampiamente prescritta” (pag. 3).
Tanto esposto, la convenuta, nel ribadire di voler anch'essa procedere allo scioglimento della comunione, ha chiesto la nomina di un ctu per la redazione di un progetto di divisione che assicuri il rispetto dei diritti delle parti alla luce della natura edificatoria del terreno e dell'equo e proporzionale riparto delle penalizzazioni richieste dal Comune secondo gli strumenti urbanistici vigenti nonché “se del caso, anche un progetto di Piano di Lottizzazione con la suddivisione dei lotti edificatori e delle superfici da cedere al comune, ed effettuare una ripartizione tra i proprietari in funzione della superficie al netto delle cessioni e della cubatura in base alle quote di proprietà” (pag. 7).
3. Respinte le richieste di prova orale e di ctu, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e così trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
********
Il Tribunale osserva quanto segue.
4. Gli attori hanno chiesto volersi dichiarare sciolta la comunione sul fondo oggetto di causa così come disposto nella scrittura privata del 22.8.1984, previo accertamento della sua pagina 3 di 8 validità ed efficacia, stante la sua contestazione da parte della convenuta.
Ai fini della qualificazione della domanda, gli attori, a tanto avendone interesse stante la contestazione sul punto, hanno inteso chiedere al Tribunale l'accertamento della natura di negozio divisorio della scrittura privata del 22.8.1984, cui si è dato seguito, in tesi attorea, con il frazionamento del 14.11.2002, e che conformemente ad esso sia disposta l'attribuzione delle quote alle parti in causa. Pertanto, pur intitolato il proprio atto di citazione quale “Domanda di divisione ereditaria”, oggetto dell'azione è il mero accertamento della validità del negozio divisionale e l'assegnazione delle quote conformemente ad esso, e non già una divisione giudiziale, se non nella parte in cui è richiesta l'assegnazione nominativa ai due fratelli delle specifiche particelle indicate quale ulteriore suddivisione, interna, rispetto a quella di cui alla scrittura del 1984. Ne consegue allora che neppure può farsi questione di azione ex art. 2932
c.c.- come pure adombrato dalla convenuta (pag. 10 comparsa conclusionale) - poiché la scrittura privata in esame non reca alcun obbligo di concludere un successivo contratto divisorio, come richiede invece la norma citata.
5. Nel merito, giova subito osservare che è pacifica tra le parti la sottoscrizione, ad opera degli odierni attori e del de cuius della convenuta, della scrittura datata 22.8.1984, la quale, intitolata “assegnazione quote di terreno del residuo della particella n. 140 del foglio n. 9 del Comune di
Campomarino tra AR UC e AR NZ e AD”, reca, nel medesimo foglio, la rappresentazione del terreno, in scala e con le esatte estensioni e indicazioni dei confinanti, ripartito in due quote contraddistinte con le lettere A e B;
nella scrittura si dà atto che dette quote sono state assegnate mediante sorteggio ai condividenti (segnatamente, la quota B a
AR UI e la quota A ai germani AR), con la precisazione che “la suddetta assegnazione
è qualitativa in quanto è subordinata a verifica con tipo di frazionamento, non appena sarà completato l'iter di esproprio gravante sul fondo per la costruzione della strada per il cavalcavia”.
Non è stata contestata dalla convenuta (se non per la prima volta, ma ormai tardivamente stanti le maturate preclusioni processuali, nell'ambito della comparsa conclusionale a pag. 9, giacché nella memoria n. 2 è stato contestato il solo collegamento, da parte degli attori, tra il frazionamento del 2002 e le visure del 2017) l'allegazione in fatto, resa dagli attori sin dall'atto di citazione e ribadita (anche come non contestata) in tutti i propri scritti, secondo cui “in data
14 novembre 2002, i comproprietari conferivano incarico al geometra Angelo Cirelli affinché procedesse al frazionamento del terreno, sulla base dell'assegnazione avvenuta con la scrittura privata del 22.08.1984 tra i condividenti AR” (pag. 2 atto di citaz.). In effetti, dal raffronto di detto frazionamento - depositato in atti- con le visure prodotte dalle parti si ricava che le pagina 4 di 8 attuali part.lle 676, 677 e 678 sono perfettamente coincidenti con quelle di cui al detto frazionamento (si veda la consistenza riportata a pag. 7, identica a quella riportata nelle visure in atti), le quali, partendo dall'unitaria p.lla 140, apporzionano l'intero in una p.lla pari ai 2/4, ovvero la p.lla 676, e in due mappali di ¼ ciascuno dell'intero, pari alle part.lle 677 e 678.
Dall'esecuzione del frazionamento ad opera delle parti si deve trarre quindi la deduzione che le stesse avessero risolto l'aspetto “quantitativo” delle porzioni da cui dipendeva la concreta assegnazione delle stesse, la quale, come visto, era “subordinata a verifica con tipo di frazionamento, non appena sarà completato l'iter di esproprio gravante sul fondo per la costruzione della strada per il cavalcavia”. A conferma di ciò vi è che nella stessa perizia di parte convenuta si legge che alla data del 1.1.2005, il terreno in questione risultava essere destinato a “Verde Agricolo”, attraversato da sede stradale, di talché le parti avevano potuto procedere al relativo frazionamento.
6. Sotto il profilo della natura giuridica della scrittura che precede, si osserva che la stessa deve essere certamente intesa come contratto di divisione, valido in quanto redatto in forma scritta (art. 1350 c.c. n. 11); come noto, trattasi di un contratto plurilaterale, cui devono necessariamente prendere parte tutti i partecipanti alla comunione, con cui la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una "porzione concreta" (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. "apporzionamento"). L'apporzionamento determina l'attribuzione in titolarità esclusiva dei diritti in comunione su una porzione di essi, il cui valore, rispetto al valore dei beni divisi, deve corrispondere al valore della quota spettante al condividente sui beni comuni. Ai fini della sua formazione, il contratto divisorio è un negozio consensuale ad effetti reali contestuali, atteso che lo scioglimento della comproprietà e la simultanea costituzione delle proprietà individuali che ne derivano costituiscono effetto
(reale) immediato del perfezionamento dell'atto. Non si esclude che la divisione possa avere effetti reali non immediati, come nel caso del contratto preliminare di divisione che, in quanto tale, avrà effetti soltanto obbligatori, ma tanto non è nel caso di specie, non avendo le parti inteso obbligarsi alla successiva divisione ma anzi avendo già individuato la pars di propria spettanza.
Contrariamente allora a quanto dedotto dalla convenuta, ai fini del perfezionamento del negozio divisorio è necessaria, a pena di nullità, la sola forma scritta, mentre l'ulteriore formalizzazione in atto pubblico, in funzione della trascrizione e delle volture catastali non rendono incompleta la volontà dei condividenti, già perfezionata con la prestazione dei consensi. Difatti, l'art. 2646 c.c. prescrive l'obbligo di trascrivere le divisioni che hanno per pagina 5 di 8 oggetto beni immobili in ossequio al principio della continuità delle trascrizioni, neppure agli effetti di cui all'art. 2644 (opponibilità ai terzi), a meno che, per eventuali manifestazioni negoziali dei condividenti, lo scioglimento della comunione non si accompagni a disposizioni che comportano effetti costitutivi o traslativi, ipotesi quest'ultima che però, come visto dal tenore letterale della scrittura, non ricorre nel caso in esame.
7. Da quanto precede deriva allora che il negozio divisorio in esame è perfettamente valido ed efficace, ancorché le parti non abbiano proceduto alla trascrizione, che incide ai soli effetti sopra descritti, con la conseguenza che non può giuridicamente discorrersi, come fa la convenuta, di illegittima “ultrattività” della scrittura o vieppiù di una asserita prescrizione.
8. Deduce ancora la convenuta che tale scrittura non sarebbe più efficace giacché ad oggi il terreno ha diversa natura;
difatti, con il vigente PRG il terreno è passato da “agricolo” ad
“edificabile”, “tanto da non poter fornire la base per la divisione nel rispetto dei diritti delle parti derivanti dai passaggi successori”; inoltre, ricadendo gli oneri pari al 30% per intero sulla sola p.lla 676, la divisione proposta lascerebbe alla AR una quota finale del solo 20%, con lesione ultra dimidium, emergendo un evidente vizio negli assetti della divisione, arrivando ad avere una quota per un valore finale finanche inferiore a quella del 25% dei cugini condividenti, “stipulandosi un atto per costei lesivo in una misura non tollerabile secondo l'Ordinamento, come dimostrano le norme sul contratto rescindibile per ricorrenza di una tale forma di lesione (oltre la metà)” (pag. 6 comparsa).
8.1. Orbene, premesso che non emerge dalla perizia di parte alcuna incidenza degli asseriti oneri nella misura indicata del 30%, né è stata depositata documentazione a sostegno – nulla si dice nell'unico allegato 5 alla comparsa di costituzione-, deve evidenziarsi che lo strumento che l'ordinamento giuridico accorda al condividente che lamenti la lesione della propria quota per effetto di una divisione consensuale che reputi non equa e a suo svantaggio è la rescissione per lesione oltre il quarto, prevista all'art. 763 c.c. (la quale trova applicazione anche alla divisione ordinaria, non ravvisandosi alcuna specifica incompatibilità tra le previsioni di cui agli artt. 763 ss. e quelle di cui agli artt. 1111 ss.). La prova della lesione deve essere fornita, a norma del c. 1 dell'art. 763, dal condividente che se ne lamenta, fermo il principio per cui per stabilire se vi sia lesione occorre procedere, ai sensi dell'art. 766 c.c., alla stima dei beni secondo il loro stato e valore (venale) al tempo della divisione: è, invero, al momento del perfezionamento del contratto che si verifica l'eventuale lesione, sì che ad esso ci si deve riferire per conoscerne l'esistenza (Cass. civ., Sez. II, 29/03/2001, n. 4635).
Detta azione- che si prescrive nel termine di due anni dalla divisione- non è stata proposta pagina 6 di 8 dalla parte, né dal de cuius (si noti che la perizia di parte prodotta dall'odierna convenuta, datata giugno 2006, veniva commissionata dallo stesso de cuius ancorché con stime ai fini fiscali e delle plusvalenze per terreni edificabili- così si deduce dalla normativa richiamata dal perito-, e in cui si dava già conto della situazione di cui si duole in questa sede il suo successore), di talché le deduzioni svolte non sono utili ad inficiare la validità dell'atto divisorio
(quanto ad una eventuale eccezione, invero neppure formulata nei termini predetti, si ritiene che non sia applicabile il principio quae temporalia ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum).
Per altro verso, anche a voler intendere le deduzioni della parte sotto il profilo di un difetto della causa del contratto, deve osservarsi che al momento della divisione e relativo frazionamento del 2002, il terreno risultava essere destinato ancora a “Verde Agricolo”, attraversato da sede stradale (v. ancora perizia di parte), di talché alcun vizio genetico (tale è la nullità per difetto di causa) può ravvisarsi nella divisione in esame, essendo la volontà delle parti e il concreto apporzionamento in linea con la realtà fattuale. Né può sostenersi che la volontà delle parti fosse quella di mantenere quel determinato assetto descritto nella divisione a condizione che restasse invariata la natura del terreno e l'assenza di oneri: con riguardo alle sopravvenienze, deve rammentarsi che può incidere sul vincolo negoziale la sola situazione di fatto, considerata ma non esplicitamente enunciata dalle parti in sede di stipulazione del contratto, che venga successivamente mutata dal sopravvenire di circostanze non imputabili alle parti stesse (cd. presupposizione); nel caso di specie, non è stata in alcun modo invocata dalla parte e soprattutto dimostrata alcuna presupposizione del contratto negli specifici termini di cui all'istituto in parola e che precedono, di talché, anche per tale via, le difese della convenuta sono senz'altro destituite di fondamento.
9. In definitiva, essendo subentrata l'odierna convenuta in una divisione già perfezionata ed efficace, la domanda attorea va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi secondo il dm 55/2014, come da ultimo aggiornato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da NC RO e AM RO nei confronti di
LU RO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
− accerta e dichiara lo scioglimento della comunione sul terreno in Campomarino, c.da
Difensola, in Catasto al f.lio 9, p.lle 676, 677 e 678 come da accordo divisionale del pagina 7 di 8 22.8.1984 e frazionamento del 14.11.2002 e, per l'effetto, dichiara l'attribuzione della p.lla 676 a IG AR, la p.lla 677 a AD AR e la p.lla 678 a
NZ AR;
− condanna LU RO al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore degli attori, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 264,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre 15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Larino, 6 gennaio 2025
Il Giudice dott. Stefania Vacca
pagina 8 di 8