TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9756/2024 r.g.v.g., promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Federica Repossi DE Foro di C.F._2
Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio DE difensore - ricorrenti con l'intervento DE
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo l'omologa DEla separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e riportate nel verbale DEl'odierna udienza DE 18 marzo 2025”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le conclusioni.
Il Tribunale, osservato che con il ricorso congiunto depositato il 23 luglio 2024, e Parte_1
hanno chiesto che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi, Parte_2
alle condizioni concordate ed esposte nell'atto introduttivo DE procedimento;
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza DE 18 marzo 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
osservato che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni;
considerato, quanto all'intervento DE Pubblico Ministero, che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui, “per l'osservanza DEle norme che prevedono l'intervento obbligatorio DE P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio DE medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione DEle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894, Cass., sez. I,
26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254); osservato, nella fattispecie in esame, che il ricorso e il decreto di fissazione DEl'udienza sono stati comunicati alla Procura DEla Repubblica il 6 settembre 2024 e che la circostanza che il Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte DE Collegio;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 25 giugno 2016 a UO di NG (Siena) e che dall'unione sono nati due figli, , nato a [...] il [...] e nato a [...] il Per_1 Per_2
26 novembre 2019; osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto DE ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento DEle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori, in quanto sono volti a garantire agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
2
considerato che
fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza DE 18 marzo 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale DEl'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“4) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini DEla risoluzione DEla crisi coniugale, anche ai sensi DEl'art. 1376 c.c., i IGnori e intendono effettuare i seguenti Pt_2 Pt_1
trasferimenti immobiliari:
4.1) Consenso ed oggetto
La IG.ra cede al IG. , che contestualmente accetta ed Parte_2 Parte_1
acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, DE seguente immobile: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sita nel Comune di ZO RE (BO) in Via CC n. 4, costituita da un appartamento posto al piano secondo con annesso un vano ad uso cantina al piano interrato e un vano ad uso autorimessa pertinenziale anch'esso al piano interrato.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati DE Comune di ZO
RE (BO) al foglio 29, con i seguenti mappali:
- 517, sub. 64 (già sub 35 parte), cat. A/3, cl. 3, vani 6, superficie catastale totale mq.
107, Rendita catastale euro 650,74, come da denuncia di variazione protocollo n.
BO0178788 agli atti DE catasto dei fabbricati in data 16.12.2024;
- 517, sub. 65, (già sub. 35 parte) cat. C/2, cl. 1, mq. 23, totale mq. 7, Rendita catastale euro 13,32 come da denuncia di variazione protocollo n. BO0178788 agli atti DE catasto dei fabbricati in data 16.12.2024;
- 517, sub. 37, cat. C/6, cl. 3, totale mq. 23, Rendita catastale euro 192,43.
In confine l'appartamento con ragioni Bologna-Maietta, ragioni SI e parti comuni, la cantina e l'autorimessa con ragioni IS, ragioni AS e parti comuni, salvo i più precisi.
3 È altresì compreso nella presente vendita il trasferimento DE diritto alla comproprietà sulle ragioni comuni DE fabbricato come per legge, destinazione e titoli di provenienza.
4.2) Provenienza e consistenza
La quota di comproprietà DE bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto DE notaio in data 05.05.2020 repertorio n. 1836 raccolta n. 1204 Per_3
registrato all'Agenzia DEle Entrate di Bologna il 07/05/2020 al n. 16907 e trascritto a
Bologna il 08.05.2020 al Registro Particolare 12071 Registro Generale 18694.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza ed in particolare:
a) sono comuni a tutte le unità DE civico n. 4 di Via CC:
- l'androne di ingresso e disimpegno al piano terra distinti al foglio 29, mappale 517 sub. 49; - la rampa e corsia carraie e pedonali distinte al foglio 29, mappale 520 sub 2
(comuni a tutte le unità eccetto la cantina distinta al mappale 517 sub. 53); - l'area sottostante il fabbricato distinta al foglio 29, mappale 517; - il cortile di accesso pedonale distinto al foglio 29, mappale 520 sub 7;
b) sono comuni a tutte le unità di Via CC n. 2 e n. 4: - la porzione di cortile esterna alla recinzione adibita a fermata autobus distinta con il mappale 520 sub. 6; -
l'area circostante i due fabbricati adibita a giardino distinta con il mappale 520 sub. 1, quest'ultima con esclusione dei negozi, e dei garages singoli;
c) sono comuni a tutti gli appartamenti e negozi DE fabbricato in Via CC n. 4 ad uso appartamenti e negozi (con esclusione dei garages e DEla cantina mappale 517 sub. 53): - il vano centrale termica con relativi impianti distinto al foglio 29 mappale
517 sub. 47);
4 d) sono comuni ai soli negozi DE civico 4 di Via CC distinti al foglio 29 mappale 517 subb. 54 e sub. 25: - il cortile parcheggio distinto al foglio 29 mappale
520 sub. 5 con la servitù di passaggio a carico DE mappale 520 sub. 1;
e) sono comuni a tutti gli appartamenti e negozi DE fabbricato in Via CC n. 4
(con esclusione dei negozi senza cantina distinti con il mappale 517 sub. 54 e 25): - il vano disimpegno, il vano scale, le scale, il vano ascensore ed ascensore con relativi impianti, i corridoi di cantina, il tutto distinto al foglio 29 mappale 517 sub. 48.
Si precisa che è comunque escluso dalle ragioni condominiali, dalla comproprietà o dall'uso comune il cortile distinto con il mappale 520 sub. 5, fronteggiante i negozi di
Via CC n. 4, esclusivo dei negozi stessi.
Il tutto così come risulta nel rogito a ministero notaio repertorio n. 1836 DE Per_3
05.05.2020 sopra indicato, al quale le parti fanno più ampio riferimento.
4.3) Garanzie e ipoteca
La Parte cedente garantisce il rilievo DEla Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza DE bene in oggetto nonché la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi ad eccezione DEl'ipoteca volontaria, a garanzia DEla restituzione DE mutuo stipulato con Bper Banca, iscritta presso l'Agenzia DEle Entrate Direzione Provinciale di Bologna il 08/05/2020 al
Registro Particolare 3307 Registro Generale 18696, ipoteca nota e tollerata.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio DEl'immobile oggetto DE presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
4.4) Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi DEla vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente IGnora Pt_2
dichiara che il fabbricato di cui è parte la porzione immobiliare in oggetto è stato
[...]
edificato in virtù di licenza edilizia rilasciata dal Comune di ZO RE in data 4
5 ottobre 1971 su domanda prot. n. 5089 DE 26 giugno 1971 e variante in data 14 dicembre 1972 su domanda prot. n. 6876 DE 30 agosto 1972.
La medesima parte venditrice dichiara altresì:
- che per la costruzione DEla recinzione è stata rilasciata dal Comune di ZO RE licenza edilizia prot. n. 3842/74 DE 18 aprile 1974;
- che per modifiche estetiche è stata rilasciata dal predetto Comune concessione edilizia a sanatoria in data 28 novembre 1990 prot. n. 5995/B n. 694;
- che per la porzione immobiliare in oggetto è stata depositata al Comune di ZO
RE Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità prot. n. 7500 in data 12 marzo 2020;
- che in data 16.12.2024 è stata presentata denuncia di variazione/aggiornamento catasto dei fabbricati protocollo n. BO0178788;
- dichiara infine che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
4.5) Conformità catastale
Ai sensi e per gli effetti DEl'art.19 co.14 DE d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la cedente IG.ra : Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data
16.12.2024 protocollo n. BO0178788 che si allegano sub A);
- dichiara, ed il cessionario IG. ne prende atto, che i dati catastali e le Pt_1
planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo DEla rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi DEla vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
4.6) Attestato di prestazione energetica
6 Ai sensi e per gli effetti DE D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale sotto la lettera B) l'originale DEl'attestato di prestazione energetica DEl'appartamento in oggetto, Protocollo n. 04228-067917-2018 rilasciato in data 29.09.2018 dal Per. Ind. quale tecnico abilitato. Persona_4
La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva DEl'attestato, in ordine alla attestazione DEla prestazione energetica DEl'immobile, che dichiara non essere variata dopo le nuove planimetrie depositate agli atti.
4.7) Assenza di mediatore e corrispettivo
Le parti, consapevoli DEle sanzioni penali previste dall'art. 76 DE D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento DEl'amministrazione finanziaria e DEla sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare;
b) il corrispettivo DE presente trasferimento è pari a euro 70.000,00 di cui:
- euro 20.000,00 (ventimila) sono già stati corrisposti dal IG. alla IG.ra Pt_1
mediante due bonifici bancari di euro 10.000 (diecimila) ciascuno effettuati in Pt_2
data 02.10.2024 e 15.10.2024;
- quanto all'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila), viene consegnato all'udienza di oggi assegno circolare n. 3306524314-02, emesso da Intesa San Paolo S.p.A., a favore di in data 19.02.2025. Parte_2
La parte cedente dichiara di aver ricevuta dalla parte cessionaria la somma pattuita DEla quale, con questo atto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.
4.8) Accollo di mutuo
Il IG. dichiara di accollarsi, con effetto liberatorio, l'obbligazione al Pt_1
pagamento alla Banca DEla residua parte di mutuo spettante alla parte cedente e stipulato con la BPER Banca - Filiale di Casalecchio Via Bazzanese n. 11. Al
13.02.2025 il totale dovuto in ragione DE mutuo ammontava ad € 139.474,03.
7 La IG.ra , all'esito DE passaggio di proprietà in favore DE IG. dovrà Pt_2 Pt_1
intendersi non più obbligata ad ogni effetto di legge.
In altri termini, il IG. si obbliga a liberare la IG.ra da ogni Pt_1 Pt_2
fidejussione/garanzia prestata a favore DEl'istituto di credito erogatore il finanziamento, facendole procurare e conseguendole formale definitiva liberatoria.
In difetto, il IGnor si obbliga a manlevare e tenere indenne la IG.ra Pt_1 Pt_2
da ogni richiesta, pretesa, somma, che l'Istituto di credito dovesse eIGere, sino ad estinzione DE relativo mutuo, nei confronti DEla IG.ra . Pt_2
4.9) Rinuncia all'ipoteca legale
La parte cedente IG.ra rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
4.10) Effetti
Gli effetti attivi e passivi DE presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data DEla sentenza di omologa DE presente verbale. Pertanto, tutte le spese straordinarie condominiali relative all'immobile e per la quota spettante alla IG.ra verranno sostenute dalla medesima sino alla predetta data, mentre quelle Pt_2
di competenza DE periodo successivo saranno totalmente a carico DE IG. Pt_1
4.11) Richiesta di esenzioni fiscali
I Signori e intendono avvalersi DEl'esenzione dal pagamento di Pt_2 Pt_1
imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 DEla legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza DEla Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare DEl'Agenzia DEle Entrate - Direzione Centrale Normativa
n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
4.12) Rinuncia alla R.T.I.
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione DEla relazione tecnica integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
4.13) Dichiarazione di valore DEl'immobile
8 Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base DEle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore DEl'immobile oggetto DE trasferimento è pari ad euro 101.084,97”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” DE trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario DE Tribunale di Bologna, dal
Presidente DE ConIGlio DEl'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente DElo stesso Tribunale (v. la relazione datata 21 febbraio 2025); ritenuto infine che la natura DE procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi e la mancanza di richieste in merito alla regolamentazione DEle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
ET DE NT (Ascoli Piceno) il 2 aprile 1979 e , nata a [...] il Parte_2
22 marzo 1983, i quali hanno contratto matrimonio a UO NG (Siena) il 25 giugno 2016, trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE predetto Comune, al n. 7, parte II, serie A, DEl'anno 2016;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile DE Comune di UO NG di procedere all'annotazione DEla sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) Affidamento minori
Il IG. continuerà a vivere nella casa familiare sita in ZO RE (BO), Via Pt_1
CC n. 4 mentre la IG.ra e i figli minori si sono già trasferiti presso Pt_2
altra abitazione sita in Monte San Pietro (BO), Via Bonfiglioli n.
5. I figli minori e verranno affidati ad entrambi i coniugi in regime di affido condiviso, i Per_1 Per_2
9 quali ne cureranno educazione, mantenimento ed istruzione;
inoltre, resteranno in capo ad entrambi i genitori le decisioni relative alla scelta degli indirizzi scolastici, alla salute ed al futuro dei minori e ad ogni aspetto di primaria importanza per la vita dei figli.
2) Collocamento dei minori
I minori saranno collocati presso l'abitazione DEla casa materna sita in Monte San
Pietro (BO), Via Bonfiglioli n. 5 e rimarranno affidati ai genitori secondo modalità paritarie che potranno essere come di seguito individuate: durante la prima settimana il padre potrà tenere con sé i figli dal lunedì curandosi di andarli a prelevare all'uscita DEla scuola sino al mercoledì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, la IG.ra preleverà, di contro, i bambini il mercoledì all'uscita DEla scuola e potrà Pt_2
tenerli con sé sino al venerdì mattina riaccompagnandoli a scuola. Dette giornate si invertiranno la settimana successiva. Relativamente ai fine settimana i genitori li alterneranno preleveranno i piccoli all'uscita DEla scuola il venerdì per poi riaccompagnarveli il lunedì mattina;
durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, i periodi dovranno essere suddivisi equamente tra i genitori e concordati dagli stessi di anno in anno e con la dovuta alternanza DEle festività principali. Con particolare riguardo alle vacanze estive (mesi di luglio e agosto) ogni genitore potrà tenere con sé
i figli per due settimane ogni mese, anche non consecutive, sempre da concordare preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno. Anche il giorno DE compleanno di e sarà alternato ogni anno in modo tale che ad entrambi i genitori, salvo Per_1 Per_2
l'eventuale accordo di festeggiarlo insieme, sia assicurata la facoltà di trascorrerlo con i bambini almeno una volta ogni due anni.
I periodi di visita di cui sopra saranno sempre modificabili previo accordo tra i genitori che potranno concordare modalità differenti.
3) Mantenimento e spese straordinarie
Per il normale mantenimento dei figli e le spese ordinarie nulla sarà corrisposto da un genitore all'altro. Per quanto riguarda la mensa scolastica e l'abbigliamento, i cui importi non sono considerati quale spese ordinarie, i genitori concorreranno nella
10 misura DE 50% ciascuno. Anche il costo DEl'eventuale servizio di pre e post scuola, quale spesa straordinaria, verrà corrisposto nella misura DE 50%. Relativamente alla spese straordinarie, per le quali i coniugi concorreranno nella misura DE 50% cadauno, si rimanda all'allegato Protocollo sulle spese straordinarie DE Tribunale di Bologna le stesse dovranno essere previamente concordate tra i genitori (tranne le spese medico- specialistiche prescritte dal medico di base o necessitate da urgenza che potranno anche non essere previamente concordate) e debitamente documentate, quali: spese relative alla salute (visite e terapie medico-specialistiche, cure dentistiche ed odontoiatriche, oculistiche, apparecchi correttivi, prescrizioni terapeutiche, ticket sanitari, interventi chirurgici e quant'altro necessario), spese per istruzione e formazione (comprese rette, tasse e costi di iscrizione a scuole e università pubbliche e/o private, libri di testo, materiale didattico e informatico, “fondo cassa” scolastico di inizio anno ed assicurazione, corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico, lezioni private, gite scolastiche, corsi di lingua e vacanze studio, attività scolastiche integrative, centri estivi), spese per attività sportive/ricreative/culturali (iscrizione ai corsi, materiale, partecipazione a stage, trasferte e altro), nonché per il conseguimento DEla patente di guida. Le spese di custodia dei minori (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi DE genitore affidatario e/o in caso di malattia e/o DElo stesso in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite rimarranno in capo al solo genitore temporaneamente impedito. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono da ritenersi spese extra assegno, da non concordare preventivamente, in quanto ritenute in via generale nell'interesse DE figlio: le spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e caratterizzate da continuità (a meno che non intervengano documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa), le spese mediche precedute dalla scelta concordata DElo specialista, comprese le spese per trattamenti e farmaci, le spese scolastiche precedute dalla scelta concordata DEl'istituto scolastico, le spese sportive precedute dalla scelta concordata DElo sport, le spese ludico-ricreative culturali precedute dalla scelta concordata DEl'attività, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici, le spese scolastiche di
11 iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione DEl'istituto frequentato, le uscite scolastiche senza pernottamento, le visite specialistiche prescritte dal medico di base, i ticket sanitari, gli apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, le spese mediche aventi carattere d'urgenza. Gli assegni familiari,
c.d. “assegno unico”, verranno percepiti nella misura DE 50% da ciascun coniuge. Per quanto non espressamente richiamato si dovrà far riferimento al Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare Tribunale di Bologna. I IGg.ri e prestano il consenso al rilascio di carta di identità valida per Pt_2 Pt_1
l'espatrio per i minori e/o DE passaporto e rinunciano ad un eventuale contributo al mantenimento dichiarandosi per l'effetto economicamente autosufficienti.
4) Clausola di trasferimento immobiliare
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini DEla risoluzione DEla crisi coniugale, anche ai sensi DEl'art. 1376 c.c., i IGnori e intendono effettuare i seguenti Pt_2 Pt_1
trasferimenti immobiliari”: “La IG.ra cede al IG. , che Parte_2 Parte_1
contestualmente accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, DE seguente immobile: porzione di fabbricato ad uso civile abitazione sita nel Comune di ZO RE (BO) in Via
CC n. 4, costituita da un appartamento posto al piano secondo con annesso un vano ad uso cantina al piano interrato e un vano ad uso autorimessa pertinenziale anch'esso al piano interrato. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto
Fabbricati DE Comune di ZO RE (BO) al foglio 29, con i seguenti mappali: -
517, sub. 64 (già sub 35 parte), cat. A/3, cl. 3, vani 6, superficie catastale totale mq.
107, Rendita catastale euro 650,74, come da denuncia di variazione protocollo n.
BO0178788 agli atti DE catasto dei fabbricati in data 16.12.2024; - 517, sub. 65, (già sub. 35 parte) cat. C/2, cl. 1, mq. 23, totale mq. 7, Rendita catastale euro 13,32 come da denuncia di variazione protocollo n. BO0178788 agli atti DE catasto dei fabbricati in data 16.12.2024; - 517, sub. 37, cat. C/6, cl. 3, totale mq. 23, Rendita catastale euro
192,43. In confine l'appartamento con ragioni Bologna-Maietta, ragioni SI e
12 parti comuni, la cantina e l'autorimessa con ragioni IS, ragioni AS e parti comuni, salvo i più precisi. È altresì compreso nella presente vendita il trasferimento DE diritto alla comproprietà sulle ragioni comuni DE fabbricato come per legge, destinazione e titoli di provenienza”. “Le parti” “dichiarano che” “il corrispettivo DE presente trasferimento è pari a euro 70.000,00 di cui: - euro 20.000,00 (ventimila) sono già stati corrisposti dal IG. alla IG.ra mediante due bonifici bancari Pt_1 Pt_2
di euro 10.000 (diecimila) ciascuno effettuati in data 02.10.2024 e 15.10.2024; - quanto all'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila), viene consegnato all'udienza”
“assegno circolare n. 3306524314-02, emesso da Intesa San Paolo S.p.A., a favore di in data 19.02.2025. La parte cedente dichiara di aver ricevuta dalla parte Parte_2
cessionaria la somma pattuita DEla quale” “rilascia ampia e liberatoria quietanza”.
“Il IG. dichiara di accollarsi, con effetto liberatorio, l'obbligazione al Pt_1
pagamento alla Banca DEla residua parte di mutuo spettante alla parte cedente e stipulato con la BPER Banca - Filiale di Casalecchio Via Bazzanese n. 11. Al
13.02.2025 il totale dovuto in ragione DE mutuo ammontava ad € 139.474,03. La IG.ra
, all'esito DE passaggio di proprietà in favore DE IG. dovrà intendersi Pt_2 Pt_1
non più obbligata ad ogni effetto di legge. In altri termini, il IG. si obbliga a Pt_1
liberare la IG.ra da ogni fidejussione/garanzia prestata a favore DEl'istituto di Pt_2
credito erogatore il finanziamento, facendole procurare e conseguendole formale definitiva liberatoria. In difetto, il IGnor si obbliga a manlevare e tenere Pt_1
indenne la IG.ra da ogni richiesta, pretesa, somma, che l'Istituto di credito Pt_2
dovesse eIGere, sino ad estinzione DE relativo mutuo, nei confronti DEla IG.ra
”. “La parte cedente IG.ra rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli Pt_2 Parte_2
effetti attivi e passivi DE presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data DEla sentenza di omologa DE presente verbale. Pertanto, tutte le spese straordinarie condominiali relative all'immobile e per la quota spettante alla IG.ra verranno sostenute dalla medesima sino alla predetta data, mentre quelle Pt_2
di competenza DE periodo successivo saranno totalmente a carico DE IG. . Pt_1
13 “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che sulla base DEle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, il valore DEl'immobile oggetto DE trasferimento è pari ad euro 101.084,97”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale DEl'udienza DE 18 marzo 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione DEla presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di conIGlio DEla prima sezione civile, il giorno
1° aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
14