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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3640 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa
Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12374/2023 cui è riunito il giudizio N. 19266/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare, riservata in decisione all'udienza del 4.03.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nonché Parte_1
, già legale rappresentante della società n virtù di procura in calce dei Parte_2 Parte_1 rispettivi atti di citazione, dall'avv. Alessandro De Ruggiero, insieme al quale elettivamente domiciliano
Attori
E
, nella Controparte_1 persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Grimaldi, con lo stesso elettivamente domiciliata, per questo giudizio, giusta mandato ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di costituzione.
Convenuta
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.03.2023 i procuratori delle parti costituite discutevano oralmente sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c.
.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
il giudice 1 Maria Ludovica Russo Con atti di citazione di uguale contenuto la e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c. a seguito della cartella esattoriale n. 071 2023 00364581 45
001 notificata il 02/05/2023, ed emessa in ragione dei crediti oggetto di ordinanza ingiunzione n.1600/2021, sua volta elevata dall' Controparte_2
Le parti opponente premettevano una lunga, articolata ed analitica descrizione degli eventi che – a seguito d'ispezioni nei luoghi dell'azienda - avevano portato ad elevare “il verbale unico di accertamento e di notificazione nonché la successiva ordinanza ingiunzione n.7600/2021”. Gli opponenti, dopo aver evidenziato di aver proposto apposito opposizione ad ordinanza ingiunzione, pendente con procedimento, R.G. 3106/2022, innanzi alla X Sezione del Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Marcello Amura, proseguivano esplicitando i motivi di opposizione ivi proposti e, comunque contestando la possibilità di portare il credito ad esecuzione, in pendenza di giudizio di opposizione
Si costituiva solo l' contestando estensivamente l'assunto attoreo e deducendo come, in sede CP_3 di opposizione a cartella esattoriale, non fossero deducibili le questioni attinenti al merito dell'ordinanza ingiunzione.
In data 8.10.2024 veniva depositata sentenza n. 11608/2023 pubbl. il 18/12/2023, all'esito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza, sulla base degli atti depositati antecedentemente all'udienza, ex art. 189 c.p.c..In particolare i ricorrenti, dando atto di aver pagato, subito dopo la sentenza, l'importo di cui alla sanzione chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
L' allegava l'estratto ruolo aggiornato da cui si evinceva un importo ancora dovuto di € CP_3
186,01 ed insisteva per il rigetto della domanda.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell' non costituitasi nonostante Controparte_2 regolare vocatio in ius.
Ciò premesso, non può dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto l' ha CP_3 dimostrato l'interesse ad ottenere la decisione nel merito della controversia e la stessa opponente ha continuato a contestare la debenza delle ulteriori somme, nonché in generale la regolarità dell'attività svolta dall' CP_3
La domanda pertanto, esaminata nel merito, è da rigettare.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Orbene è pacifico che la correttezza ed il contenuto dell'ordinanza ingiunzione possano essere rimessi in discussione solo attraverso lo strumento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione nei 30 giorni dalla conoscenza ex art. 22 L. 689/81, oggi ex art. 6 e 7 D. Lgs. 150/2011 (v. Cass. 2014 n. 1985 e così anche Cass. 29315/2024).
L'unica ipotesi in cui il merito dell'ordinanza possa essere rimesso in gioco, si verifica quando l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione;
in questo caso l'azione dovrà essere esercitata, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282).
Nel nostro caso, in cui non solo l'ordinanza ingiunzione è stata conosciuta, ma anche debitamente impugnata, il contenuto della stessa non poteva essere valutato in sede di opposizione a cartella esattoriale (art. 615 c. 1 c.p.c).
Alla stessa stregua, nessun arresto all'attività di intimazione di pagamento può essere ascritto al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, in quanto la proposizione di detto giudizio non conduce automaticamente alla sospensione del provvedimento impugnato, ma ciò necessita di un provvedimento ad hoc del giudice competente per quel giudizio (art. 5 d.lgs. 150 del 2011) , circostanza pacificamente non avvenuta nel caso di esame.
Oltre a ciò, in data 18.12.2023 è stata pronunciata la sentenza n. 11608/2023 che ha rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, per i motivi anche qui replicati.
Pertanto, l'opposizione va rigettata in toto
Le spese seguono la soccombenza, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, ex DM 2014 n. 55, con dimezzamento di tutte le fasi in considerazione dell'inesistenza della fase istruttoria eliminazione e della linearità del giudizio.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna e alla refusione delle spese di lite all' al Parte_1 Parte_2 CP_3 pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.540,00, in favore dell' , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Controparte_2
Così deciso in Napoli, lì 26.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 3 Maria Ludovica Russo il giudice 4 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa
Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 12374/2023 cui è riunito il giudizio N. 19266/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare, riservata in decisione all'udienza del 4.03.2025 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nonché Parte_1
, già legale rappresentante della società n virtù di procura in calce dei Parte_2 Parte_1 rispettivi atti di citazione, dall'avv. Alessandro De Ruggiero, insieme al quale elettivamente domiciliano
Attori
E
, nella Controparte_1 persona del procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Grimaldi, con lo stesso elettivamente domiciliata, per questo giudizio, giusta mandato ed elezione di domicilio allegata in calce all'atto di costituzione.
Convenuta
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 convenuto contumace
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.03.2023 i procuratori delle parti costituite discutevano oralmente sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c.
.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
il giudice 1 Maria Ludovica Russo Con atti di citazione di uguale contenuto la e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione a precetto ex art. 615 c. 1 c.p.c. a seguito della cartella esattoriale n. 071 2023 00364581 45
001 notificata il 02/05/2023, ed emessa in ragione dei crediti oggetto di ordinanza ingiunzione n.1600/2021, sua volta elevata dall' Controparte_2
Le parti opponente premettevano una lunga, articolata ed analitica descrizione degli eventi che – a seguito d'ispezioni nei luoghi dell'azienda - avevano portato ad elevare “il verbale unico di accertamento e di notificazione nonché la successiva ordinanza ingiunzione n.7600/2021”. Gli opponenti, dopo aver evidenziato di aver proposto apposito opposizione ad ordinanza ingiunzione, pendente con procedimento, R.G. 3106/2022, innanzi alla X Sezione del Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dott. Marcello Amura, proseguivano esplicitando i motivi di opposizione ivi proposti e, comunque contestando la possibilità di portare il credito ad esecuzione, in pendenza di giudizio di opposizione
Si costituiva solo l' contestando estensivamente l'assunto attoreo e deducendo come, in sede CP_3 di opposizione a cartella esattoriale, non fossero deducibili le questioni attinenti al merito dell'ordinanza ingiunzione.
In data 8.10.2024 veniva depositata sentenza n. 11608/2023 pubbl. il 18/12/2023, all'esito del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza, sulla base degli atti depositati antecedentemente all'udienza, ex art. 189 c.p.c..In particolare i ricorrenti, dando atto di aver pagato, subito dopo la sentenza, l'importo di cui alla sanzione chiedevano dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
L' allegava l'estratto ruolo aggiornato da cui si evinceva un importo ancora dovuto di € CP_3
186,01 ed insisteva per il rigetto della domanda.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell' non costituitasi nonostante Controparte_2 regolare vocatio in ius.
Ciò premesso, non può dichiararsi la cessata materia del contendere in quanto l' ha CP_3 dimostrato l'interesse ad ottenere la decisione nel merito della controversia e la stessa opponente ha continuato a contestare la debenza delle ulteriori somme, nonché in generale la regolarità dell'attività svolta dall' CP_3
La domanda pertanto, esaminata nel merito, è da rigettare.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo Orbene è pacifico che la correttezza ed il contenuto dell'ordinanza ingiunzione possano essere rimessi in discussione solo attraverso lo strumento dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione nei 30 giorni dalla conoscenza ex art. 22 L. 689/81, oggi ex art. 6 e 7 D. Lgs. 150/2011 (v. Cass. 2014 n. 1985 e così anche Cass. 29315/2024).
L'unica ipotesi in cui il merito dell'ordinanza possa essere rimesso in gioco, si verifica quando l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione;
in questo caso l'azione dovrà essere esercitata, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare (cfr. Cass. 4 agosto 2016, n. 16282).
Nel nostro caso, in cui non solo l'ordinanza ingiunzione è stata conosciuta, ma anche debitamente impugnata, il contenuto della stessa non poteva essere valutato in sede di opposizione a cartella esattoriale (art. 615 c. 1 c.p.c).
Alla stessa stregua, nessun arresto all'attività di intimazione di pagamento può essere ascritto al giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, in quanto la proposizione di detto giudizio non conduce automaticamente alla sospensione del provvedimento impugnato, ma ciò necessita di un provvedimento ad hoc del giudice competente per quel giudizio (art. 5 d.lgs. 150 del 2011) , circostanza pacificamente non avvenuta nel caso di esame.
Oltre a ciò, in data 18.12.2023 è stata pronunciata la sentenza n. 11608/2023 che ha rigettato l'opposizione ad ordinanza ingiunzione, per i motivi anche qui replicati.
Pertanto, l'opposizione va rigettata in toto
Le spese seguono la soccombenza, seguono la soccombenza e vanno liquidate, come da dispositivo, ex DM 2014 n. 55, con dimezzamento di tutte le fasi in considerazione dell'inesistenza della fase istruttoria eliminazione e della linearità del giudizio.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda;
b) Condanna e alla refusione delle spese di lite all' al Parte_1 Parte_2 CP_3 pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.540,00, in favore dell' , oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
Controparte_2
Così deciso in Napoli, lì 26.03.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 3 Maria Ludovica Russo il giudice 4 Maria Ludovica Russo