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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/03/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2871/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 12/10/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 430/2023, pubblicata il 11/08/2023,
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VENTURA MIRKO (C.F. ) e dell'Avv. VENTURA KATIA (C.F. C.F._2
), presso il cui Studio in VIA GIOVANNI DA CERMENATE, 97, C.F._3
CANTU' è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLANTE- contro e per essa (C.F. , con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. RATTI GIANMARIA (C.F. ) presso il cui Studio C.F._4
in PIAZZA MANZONI, 11, LECCO è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
pagina 1 di 11 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 430/2023, pubblicata in data 11/08/2023, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE:
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, soprattutto per l'abusività delle clausole contestate in ossequio al principio di diritto espresso dalla Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 9479/2023 (per l'assenza di motivazione da parte del Giudice dell'esecuzione si chiede che sulla questione venga investita e si esprima la Corte adita) ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e, per l'effetto, dichiarare nullo il contratto di Controparte_1 mutuo in oggetto nonché dell'atto di precetto per cui è causa.
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_2 e, per l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il contratto di mutuo in oggetto nonché dell'atto di precetto per cui è causa.
IN VIA PRINCIPALE
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare la nullità (totale o parziale) del contratto di mutuo ipotecario del 5.11.2004, repertorio n. 116.085, raccolta n. 24.138 di originari euro 1.2000.000,00, del contratto di mutuo ipotecario del 7.11.2005, repertorio n. 170.973, raccolta n. 25.705 di originari euro 980.000,00 e della rinegoziazione del 22.7.2008 per l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, con l'applicazione per il futuro di interessi al tasso legale ex art. 117 T.U.B. e, per l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il contratto di mutuo e l'atto di precetto per cui è causa, nonché condannare la opposta alla ripetizione e/o rettifica del saldo con accredito in conto in relazione al rapporto di causa dell'ammontare complessivo che verrà quantificato in corso di causa o nella maggiore o minor somma risultante a credito degli opponenti, in esito di istruttoria, per le somme dalla parte mutuataria corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 T.U.B.; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per dichiarata anticipazione.
Salvis iuribus.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Voglia il sig. G.I.:
a) disporre la rimessione della causa in istruttoria volta all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sui documenti contabili prodotti in atti e su quelle che verranno prodotti in corso di causa relativi al finanziamento de quo volta a:
pagina 2 di 11 - verificare che l'importo finanziato di euro 300.000,00 da corrispondere in n. 240 rate a cadenza mensile è stato erogato in regime di capitalizzazione composta e che lo stesso non è stato correttamente pattuito tra le parti;
- verificare che l'applicazione del regime composto genera una differenza tra i pagamenti effettuati con la conservazione di codesta capitalizzazione e quelli che avrebbero dovuto essere effettuati in regime semplice una somma a titolo di interessi anatocistici;
- verificare il contratto iniziale riporta il TEAG differente da quello effettivamente applicato nel corso degli anni;
- ricalcolare il saldo a debito del mutuatario, in virtù dell'applicazione dell'art. 117 T.U.B. a causa dell'indeterminatezza o indeterminabilità rilevata;
- ricalcolare l'ammontare degli interessi pagati dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso ex art. 117 T.U.B.;
b) disporre la rimessione della causa in istruttoria volta all'accoglimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla documentazione bancaria non consegnata neppure dopo la richiesta ex art. 119 T.U.B.: - il documento denominato CC (Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo), la bozza del contratto e le informazioni e/o chiarimenti in relazione ai finanziamenti in questione, ai sensi dell'art. 124 T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - le informazioni acquisite dal Cliente nella valutazione del merito creditizio, in relazione ai finanziamenti in questione, ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - il piano di ammortamento (originari ed aggiornati) dei finanziamenti in questione;
- delle quietanze di pagamento delle rate e/o dei rendiconti annui dei finanziamenti in questione;
- la/e garanzia/e rilasciata/e sui finanziamenti in questione;
- i documenti di sintesi e fogli informativi relativi ai finanziamenti in questione;
- la polizza assicurativa collegata ai finanziamenti in questione;
- la perizia di stima dell'immobile ipotecato eseguita dal professionista di fiducia incaricato dalla banca relativa ai finanziamenti in questione;
- gli estratti conto relativi al conto corrente dove è stato pagato il finanziamento in questione;
- la dichiarazione di consenso, dell'informativa sul trattamento dei dati personale e della dichiarazione di antiriciclaggio firmata dall'opponente”.
Per per essa Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna statuizione:
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1 rappresentati nelle pregresse difese;
- disattesa ogni contraria istanza avversaria, anche istruttoria, rigettare nel merito il gravame, in quanto del tutto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi indicati a verbale e nella comparsa di risposta del 05/02/2024 nonché in quella 19/10/2022 e negli altri atti del primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 430/2023 del Tribunale di Lecco;
- con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, anche di questo giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(in seguito, per brevità, ), a mezzo della mandataria Controparte_3 CP_1 CP_2
(in seguito, ), notificava in data 10/06/2022 a atto di precetto
[...] CP_2 Parte_1 per € 251.059,64 in forza del contratto di mutuo fondiario erogato in data 05/11/2004 dall'allora (in seguito, “ ”) alla per € 1.200.000,00, Controparte_4 CP_4 Parte_2 successivamente frazionato fra i diversi acquirenti delle unità immobiliari, tra cui, appunto, la
Sig.ra la quale nell'acquistare in data 19/06/2006 una porzione di villetta Parte_1 bifamiliare in Robbiate, Via Fratelli Cervi, si era accollata il mutuo per l'importo di €
294.772,74, oggetto poi di rinegoziazione in data 22/07/2008. pagina 3 di 11 Avverso detto precetto la Sig.ra proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 notificato il 30/06/2022, eccependo: l'omessa indicazione nel precetto del legale rappresentante di la mancata notifica del titolo esecutivo;
il difetto di legittimazione attiva di CP_1
non essendo sufficiente in tesi la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti CP_1 sulla Gazzetta Ufficiale;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla mandataria;
la CP_2 carenza di prova scritta del credito azionato;
l'indebita richiesta di somme a titolo di interessi a saggio ultra legale a causa dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
l'anatocismo e/o il costo “occulto” sotteso all'adozione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”.
Si costituiva regolarmente in giudizio a mezzo della mandataria , contestando CP_1 CP_2 tutte le censure dell'opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale decideva con sentenza n. 430/2023, pubblicata il 11/08/2023, con la quale rigettava integralmente l'opposizione proposta dalla Sig.ra Parte_1
In particolare, quanto all'eccepita omessa indicazione del nominativo del legale rappresentante di il Tribunale rilevava come dall'esame del precetto (doc. 1 dell'opponente e doc. 4 CP_1 dell'opposta) e del mandato speciale del 30/11/2018 (allegato al precetto sub doc. 1 e riprodotto sub doc. 1 dall'opposta), si desumesse l'indicazione della creditrice ( , del suo CP_1
Amministratore Unico e legale rappresentante ( , della sua mandataria Controparte_5 speciale ( ) e della sua qualità di cessionaria del credito da , con conseguente CP_2 CP_4 rispetto del disposto di cui all'art. 480, c. 2 c.p.c. Riguardo alla doglianza circa la mancata notifica del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata, il Tribunale evidenziava come alla specie dovesse applicarsi l'art. 41,
c. 1 T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993) che, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, esonera il creditore dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata. In relazione all'eccepito difetto di legittimazione attiva di secondo il primo Giudice, CP_1 trattandosi di cessione di crediti pro-soluto da , ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_4
1 e 4 della c.d. Legge sulla Cartolarizzazione (L. n. 130/1999) e dell'art. 58 T.U.B., per rendere efficace ed opponibile la cessione nei confronti dei debitori ceduti era sufficiente la pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale (come del resto era avvenuto: doc. 3 dell'opposta); riteneva, in particolare, che le indicazioni fornite nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 07/05/2018 (doc. 3 dell'opposta, già allegato al precetto) circa la cessione dei contratti di mutuo sorti in capo a “nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il CP_4
31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” rendevano sufficientemente chiaro che la cessione ricomprendesse anche il credito oggetto di causa, atteso che trattavasi di “mutuo stipulato in quell'arco temporale” ed era “pacifico che fosse “a sofferenza” stante il mancato pagamento della rate dal 2009.
Invece, la censura di carenza di legittimazione attiva in capo alla mandataria per la CP_2 mancata produzione della procura rilasciata da richiamata ma non prodotta col CP_1 precetto, era superata dalla relativa avvenuta produzione in giudizio (doc. 1 dell'opposta).
Quanto alle censure nel merito di nullità del mutuo per carenza di prova scritta del credito azionato, di indebita richiesta di somme a titolo di interesse ultra legali a causa dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e di anatocismo e/o costo occulto nell'adozione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, il Tribunale rilevava come pagina 4 di 11 dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (contratto di mutuo fondiario stipulato in data 05/11/2004 da Intesa e Frigerio Appalti S.r.l.; l'“Atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata, riduzione di somma, svincolo di beni, frazionamento ipotecario” del 07/11/2005; l'atto di compravendita immobiliare del 19/06/2006
e la rinegoziazione del 22/07/2008), risultassero tutti gli elementi utili ad individuare l'importo mutuato, le rate da versare, gli interessi da corrispondere (tanto corrispettivi, quanto moratori),
i piani di ammortamento delle diverse quote di mutuo frazionate (compresa quella in cui era subentrata per accollo la , cosicché, secondo il Tribunale, “l'opponente poteva Parte_1 essere in grado di meglio circostanziare le proprie doglianze, specie con riguardo agli interessi ultra legali che la banca avrebbe applicato senza preventivo accordo ovvero in riferimento all'anatocismo”, piuttosto che limitarsi “ad una mera enunciazione in termini generali ed astratti”. Infine, con particolare riferimento all'asserito anatocismo “occulto” sotteso all'adozione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, il primo Giudice rilevava che “il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo quell'effetto anatocistico contestato in astratto dall'opponente”.
*****
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Sig.ra chiedendone, sulla base Parte_1 dei cinque motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio a mezzo della mandataria , eccependo CP_1 CP_2 genericamente l'inammissibilità dell'appello, e chiedendone nel merito il rigetto, con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
*****
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'omessa declaratoria di nullità dell'atto di precetto
“per l'omessa indicazione della parte che si ritiene titolare del credito e della natura del credito azionato”. Secondo la prospettazione d'appello, nell'atto di precetto non sarebbe indicato il legale rappresentante pro-tempore di e non sarebbe specificato “se sia CP_1 Controparte_1 la cessionaria, se sia la mandataria del credito controverso e se il contratto Controparte_2 di cessione stipulato tra la cedente e la cessionaria sia valido ed efficacia”.
Inoltre, la quantificazione del credito intimato non sarebbe sufficientemente dettagliata e specifica in relazione alle singole voci che concorrono a determinarla: in particolare, non sarebbe possibile “conoscere quale siano le rate impagate (non viene specificata la
pagina 5 di 11 numerazione), se le stesse si riferiscono al solo capitale o anche gli interessi” e non sarebbe neppure possibile “conoscere come siano stato determinati gli interessi di mora al 31.12.2017 ed al 28.4.2022”. Pertanto, l'appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto per l'irregolarità formale del medesimo.
Il motivo è infondato e non merita, quindi, accoglimento.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, dall'esame del precetto risulta chiaramente indicata la creditrice ( , la sua mandataria speciale ( ) e la sua qualità di CP_1 CP_2 cessionaria del credito oggetto di giudizio (cfr. “premesse” a pag. 2 dell'atto di precetto).
Inoltre, fermo restando che la mancata indicazione nel precetto del legale rappresentante di non crea incertezze in ordine all'individuazione della parte creditrice, dall'esame del CP_1 mandato speciale del 30/11/2018 (allegato al precetto sub doc. 1 e riprodotto sub doc. 1 dall'opposta), si desume che Amministratore Unico e legale rappresentante di è CP_1 CP_5
Controparte_5
Peraltro, ha agito sin dal precetto a mezzo della mandante , relativamente alla CP_1 CP_2 quale non sono state mai sollevate contestazioni, né in primo grado, né nel presente giudizio.
Pertanto, non si è verificata alcuna violazione del disposto di cui all'art. 480, c. 2 c.p.c., con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Invece, la doglianza secondo cui non sarebbero state specificate le singole voci componenti il credito è del tutto infondata, ove si consideri che nell'atto di precetto è chiaramente specificato che il credito complessivo di € 251.059,64 è composto dalla somma di € 192.016,23 “per rate impagate”, € 31.757,89 “per interessi di mora al 31.12.2017” ed € 27.285,42 “per interessi di mora al 28.4.2022”, oltre “ai successivi interessi ed agli accessori, come convenzionalmente pattuiti ed entro i limiti del tasso soglia pro tempore vigente dal 29/04/2022 nonché a quanto successivamente maturato ed ad ogni altra somma dovuta all'atto del pagamento”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'omessa declaratoria della nullità dell'atto di precetto “per l'omessa notificazione del titolo esecutivo”. Secondo la prospettazione d'appello, dovrebbe applicarsi alla fattispecie in esame l'art. 479 c.p.c., cosicché sarebbero parimenti cause di nullità dell'atto di precetto: l'avvio della procedura esecutiva senza la preventiva notifica del titolo esecutivo (ossia, i contratti di mutuo sub docc.
2 e 3); la mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo esecutivo e la mancata notifica dell'atto di quietanza del saldo di € 270.000,00 sull'importo concesso a mutuo. In particolare, si tratterebbe di una nullità “testuale” che travolgerebbe la procedura iniziata,
“secondo una valutazione preventiva ed astratta del legislatore, di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo, su cui le stesse si fondano”. Sul punto, l'appellante non ha contrapposto alcun argomento idoneo ad inficiare ai sensi dell'art. 342 c.p.c. i passaggi motivazionali della sentenza in base ai quali alla fattispecie in esame debba applicarsi l'art. 41, c. 1 T.U.B. che, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, esonera il creditore dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata.
pagina 6 di 11 Invero, l'appellante si è limitata ad assumere apoditticamente che alla specie debba applicarsi l'art. 479 c.p.c., che prevede che l'esecuzione deve essere preceduta dalla notifica in forma esecutiva del titolo, senza, tuttavia, confutare la ritenuta applicabilità del diverso art. 41, c. 1
T.U.B.
Con il terzo motivo, l'appellante censura l'omessa declaratoria della nullità dell'atto di precetto
“per carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito”.
Sul punto, la Sig.ra assume che, in caso di contestazione della legittimazione Parte_1 attiva del cessionario del credito, quest'ultimo dovrebbe “fornire la prova dell'avvenuta regolare cessione anche del rapporto controverso, attraverso la produzione dell'atto di cessione dal quale individuare, in modo chiaro ed incontestabile, il rapporto oggetto di cessione (n.d.r. per il quale agisce in giudizio)”.
Nella specie, non avrebbe prodotto alcun documento “volto a dimostrare il passaggio CP_1 della titolarità del credito controverso dalla cedente alla cessionaria e neppure volto a dimostrare la pubblicità del medesimo: neppure il documento tre indicato nell'atto di precetto non è stato notificato alla controparte”. In ogni caso, secondo l'appellante, “l'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il relativo effetto in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria ai vizi dell'atto”.
Invero, la cessionaria non avrebbe provato che il credito oggetto di causa fosse stato ricompreso proprio tra quelli “deteriorati” oggetto di cessione, in quanto “tale prova può essere data solo attraverso una effettiva segnalazione a “sofferenza” presso la Centrale Rischi di Banca
d'Italia”, mentre “la controparte non si è adoperata a produrre nel giudizio di prime cure una chiara interrogazione bancaria che riportasse la segnalazione a sofferenza”. Inoltre, l'avviso in Gazzetta Ufficiale in atti rimanderebbe alla pagina WEB di Controparte_6
nella quale non sarebbe possibile individuare la sezione dedicata alla richiamata
[...] cessione, con conseguente “non-esaustività” delle indicazioni fornite per la specifica individuazione dell'oggetto della cessione.
Il motivo è infondato.
Invero, come correttamente e condivisibilmente rilevato dal primo Giudice, qualora si tratti di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della c.d. Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., per rendere efficace ed opponibile la cessione nei confronti dei debitori ceduti è sufficiente la pubblicazione della cessione in blocco sulla
Gazzetta Ufficiale in termini che permettano di comprendere l'oggetto dei rapporti ceduti (ex multis cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 20739/2022; Cass. n. 12739/2021; Cass. n. 25863/2020;
Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 4334/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 2780/2019; Cass. n. 31188/2017).
Nella specie, la cessionaria ha prodotto sub doc. 3 l'avviso di cessione di crediti pro- CP_1 soluto n. 52 del 05/05/2018 (peraltro, già allegato al precetto), dal quale emerge che oggetto della cessione erano i crediti derivanti da contratti di mutuo sorti nel “nel periodo compreso tra
pagina 7 di 11 il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, e ove si precisa, per altro verso, che “i dati identificativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasampaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito”.
Orbene, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che tali indicazioni rendessero sufficientemente chiaro che la cessione ricomprendesse anche il credito oggetto di causa, ove si consideri che trattasi di un mutuo stipulato in quell'arco temporale e che è ragionevole ritenere che fosse “a sofferenza”, stante il mancato delle rate dal lontano 2009 e la conseguente morosità maturata.
Pertanto, contrariamente da quanto affermato dall'appellante, non è strettamente necessaria ai fini della prova della cessione del credito la produzione in giudizio della segnalazione a
“sofferenza” presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia.
Invece, è del tutto generica la doglianza secondo cui nella pagina WEB di non sarebbe CP_4 possibile individuare la sezione dedicata alla cessione del credito in esame, non avendo esplicitato le ragioni di tale impossibilità (che può dipendere, in assenza di prova contraria, anche da una propria relativa incapacità).
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di declaratoria della nullità del precetto “per carenza di legittimazione attiva della mandataria del credito”. Secondo l'appellante, la procura non sarebbe stata predisposta né da né da , CP_1 CP_2 bensì dalla Società Blade Management S.r.l., e sarebbe stata rilasciata alla Controparte_7
“senza una rappresentanza giudiziale nella gestione dei crediti ceduti”. In ogni caso, non sarebbe stata sottoscritta dalla Società cedente.
Inoltre, “la procura richiamata dal Giudice di prime cure al documento 1 del fascicolo di controparte viene attribuito un potere di rappresentanza in relazione a non meglio precisato credito affidato in gestione alla mandataria in spregio, anche in questo caso, del principio di determinatezza/determinabilità, posto a pena di nullità, dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.”.
Il motivo è infondato.
Invero, con la procura in atti -in qualità di amministratrice unica e Controparte_5 legale rappresentante di ha nominato e costituito quale procuratrice la CP_1 Controparte_7
che successivamente ha cambiato denominazione in a seguito di
[...] Controparte_2 variazione di denominazione sociale del 14/12/2018 (aspetto non contestato dall'appellante).
Per altro verso, la procura è del tutto determinata, atteso che conferisce alla procuratrice la facoltà di “compiere in nome e per conto della Società, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai Crediti e ai Crediti Ulteriori, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo”, concedendo, a tal fine, il potere (tra i tanti indicati in via esemplificativa nelle pagg. 2-5) di “compiere tutte le
pagina 8 di 11 attività dirette a tutelare i Crediti e i Crediti Ulteriori, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle Corti Superiori, nonché' resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente al presente atto nei confronti della Società”.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver omesso di dichiarare la nullità del precetto “per la carenza di prova scritta del credito azionato” e “per l'incertezza, nell'an e nel quantum, del credito per l'addebito di somme a titolo di interessi a saggio ultra legale” nei contratti di mutuo del 05/11/2004 e del 07/11/2005 e nella rinegoziazione del 22/07/2008.
Secondo la prospettazione d'appello, la pretesa creditoria sarebbe “incerta e illiquida”, atteso che: l'odierna appellata non avrebbe prodotto “tutta la documentazione richiesta ex art. 119
T.U.B. e portata dal decreto ingiuntivo di consegna documentale n. 85/2023 emesso dal
Tribunale di Lecco, che rimanda tutta la documentazione indicata nel ricorso per ingiunzione
(cfr. docc. 3 e 4) ad eccezione della perizia di stima dell'immobile ipotecato oggetto di compravendita”; l'atto di quietanza/frazionamento richiamati dal primo Giudice non riporterebbe la firma della Sig.ra così come il piano di ammortamento allegato;
Parte_1 la parte appellata non avrebbe prodotto gli allegati all'atto di frazionamento ad eccezione dell'allegato D;
il piano di ammortamento, oltre a non essere firmato dall'odierna appellante, non indicherebbe neppure la quota capitale/interessi e la somma residua ancora da ristornare;
il credito non sarebbe stato documentato attraverso l'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
Inoltre, sempre secondo la tesi dell'appellante, il contratto non prevedrebbe un'espressa pattuizione della capitalizzazione degli interessi, cosicché il mutuatario non sarebbe stato messo nella condizione di “conoscere che il prestito contratto è imperniato sul fatto che pagherà interessi su interessi, in violazione con i canoni di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt.
1135 e 1375 c.c.”.
La mancata indicazione del TAE nel piano di ammortamento non metterebbe il mutuatario nella condizione di conoscere tutte le variabili necessarie per poter “comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare il tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”.
In conclusione, il regime di capitalizzazione composto utilizzato in tesi nel piano di ammortamento sarebbe “illegittimo”, per contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 821, c. 3 c.c., oltre che per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 T.U.B. e dell'art. 6 della delibera CICR del 9/02/2000.
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di ricalcolare i tassi d'interesse ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e di condannare, per l'effetto, l'appellata al pagamento della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati.
Il motivo è infondato sotto ogni aspetto.
Invero, agli atti di causa risultano: il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 05/11/2004 da Intesa e Frigerio l'“Atto di quietanza con determinazione dell'inizio Parte_2
pagina 9 di 11 dell'ammortamento della somma erogata, riduzione di somma, svincolo di beni, frazionamento ipotecario” del 07/11/2005 (docc.
2-3 dell'opponente e docc.
4-5 allegati al precetto prodotto al doc. 4 dell'opposta); l'atto di compravendita immobiliare del 19/06/2006 (doc. 4 dell'opponente ed allegato 6 del precetto), da cui si desume che la debitrice si era accollata il mutuo da € 300.000,00 (nella parte residua di € 294.772,74) derivante dal frazionamento sopra citato, per il pagamento del prezzo pattuito di € 420.000,00; l'atto di rinegoziazione del mutuo del 22/07/2008, da cui si desume che la stessa aveva dichiarato di essere ancora Parte_1 debitrice di € 271.035,00 (doc. 15 dell'opponente e doc. 6 dell'opposta); i piani di ammortamento allegati all'atto di quietanza relativi alle diverse quote di mutuo frazionate, tra cui quella in cui era subentrata per accollo la Parte_1
Come correttamente rilevato dal Tribunale, dalla disamina di detta documentazione si ricavano tutte le condizioni economiche, ed in particolare l'importo mutuato, le rate da versare e gli interessi da corrispondere, tanto corrispettivi, quanto moratori. Pertanto, il contenuto contrattuale è compiutamente determinato e il mutuatario è stato messo nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla Banca, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui al T.U.B.
Riguardo, invece, alla reiterata eccezione circa l'asserito anatocismo “occulto” sotteso all'adozione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non implica una capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. Infatti, in tal caso, gli interessi sono calcolati sulla somma capitale “residua”, ovvero sul capitale “originario” detratto l'importo già pagato (a conto capitale) con la rata o con le rate precedenti;
sicché la pattuizione relativa alla determinazione di quanto dovuto nei rapporti per cui è causa non comporta una violazione dell'art. 1283 c.c. e, quindi, non è certamente affetta da nullità (cfr. ex multis Cass.
n. 29465/2017, seguita anche da questa stessa Corte: si veda, per tutte, sentenza n. 3341/2020).
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Ne consegue, per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna di alla rifusione, a favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_3 grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal
D.M. n. 247/2022, con riferimento al valore della controversia (€ 251.059,64), conformemente alla nota spesa della parte appellata.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 430/2023, pubblicata Parte_1
l'11/08/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 2. Condanna al pagamento in favore della parte appellata delle spese del Parte_1 grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 8.592,29, di cui € 1.711,78 per la fase di studio della controversia, € 1.098,83 per la fase introduttiva, € 2.487,45 per la fase istruttoria ed € 2.934,23 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1- quater.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto dott.ssa Maria Grazia Federici
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 12/10/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 430/2023, pubblicata il 11/08/2023,
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
VENTURA MIRKO (C.F. ) e dell'Avv. VENTURA KATIA (C.F. C.F._2
), presso il cui Studio in VIA GIOVANNI DA CERMENATE, 97, C.F._3
CANTU' è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLANTE- contro e per essa (C.F. , con il Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. RATTI GIANMARIA (C.F. ) presso il cui Studio C.F._4
in PIAZZA MANZONI, 11, LECCO è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
pagina 1 di 11 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 430/2023, pubblicata in data 11/08/2023, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“NEL MERITO
IN VIA PRELIMINARE:
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, soprattutto per l'abusività delle clausole contestate in ossequio al principio di diritto espresso dalla Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 9479/2023 (per l'assenza di motivazione da parte del Giudice dell'esecuzione si chiede che sulla questione venga investita e si esprima la Corte adita) ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e, per l'effetto, dichiarare nullo il contratto di Controparte_1 mutuo in oggetto nonché dell'atto di precetto per cui è causa.
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_2 e, per l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il contratto di mutuo in oggetto nonché dell'atto di precetto per cui è causa.
IN VIA PRINCIPALE
- Voglia, l'Ill.mo Giudice adito, previa sospensione, inaudita altera parte, anche eventualmente con udienza in camera di consiglio, del titolo esecutivo opposto rappresentato dal contratto di mutuo in oggetto, ogni più utile declaratoria del caso e di legge, respinta ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare la nullità (totale o parziale) del contratto di mutuo ipotecario del 5.11.2004, repertorio n. 116.085, raccolta n. 24.138 di originari euro 1.2000.000,00, del contratto di mutuo ipotecario del 7.11.2005, repertorio n. 170.973, raccolta n. 25.705 di originari euro 980.000,00 e della rinegoziazione del 22.7.2008 per l'illegittimità della applicazione di un tasso di interesse debitore superiore a quello legale e di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93, con l'applicazione per il futuro di interessi al tasso legale ex art. 117 T.U.B. e, per l'effetto di tutto quanto sopra, dichiarare nullo il contratto di mutuo e l'atto di precetto per cui è causa, nonché condannare la opposta alla ripetizione e/o rettifica del saldo con accredito in conto in relazione al rapporto di causa dell'ammontare complessivo che verrà quantificato in corso di causa o nella maggiore o minor somma risultante a credito degli opponenti, in esito di istruttoria, per le somme dalla parte mutuataria corrisposte per i titoli di cui sopra, oltre al riconoscimento, nel caso in cui il conto sia divenuto creditore a seguito della epurazione degli addebiti contestati, degli interessi creditori al saggio ex art. 117 T.U.B.; oltre interessi legali di mora e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
IN OGNI CASO, con condanna della convenuta opposta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari per dichiarata anticipazione.
Salvis iuribus.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Voglia il sig. G.I.:
a) disporre la rimessione della causa in istruttoria volta all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sui documenti contabili prodotti in atti e su quelle che verranno prodotti in corso di causa relativi al finanziamento de quo volta a:
pagina 2 di 11 - verificare che l'importo finanziato di euro 300.000,00 da corrispondere in n. 240 rate a cadenza mensile è stato erogato in regime di capitalizzazione composta e che lo stesso non è stato correttamente pattuito tra le parti;
- verificare che l'applicazione del regime composto genera una differenza tra i pagamenti effettuati con la conservazione di codesta capitalizzazione e quelli che avrebbero dovuto essere effettuati in regime semplice una somma a titolo di interessi anatocistici;
- verificare il contratto iniziale riporta il TEAG differente da quello effettivamente applicato nel corso degli anni;
- ricalcolare il saldo a debito del mutuatario, in virtù dell'applicazione dell'art. 117 T.U.B. a causa dell'indeterminatezza o indeterminabilità rilevata;
- ricalcolare l'ammontare degli interessi pagati dati dalla differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati al tasso ex art. 117 T.U.B.;
b) disporre la rimessione della causa in istruttoria volta all'accoglimento dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sulla documentazione bancaria non consegnata neppure dopo la richiesta ex art. 119 T.U.B.: - il documento denominato CC (Informazioni Europee di Base sul Credito al Consumo), la bozza del contratto e le informazioni e/o chiarimenti in relazione ai finanziamenti in questione, ai sensi dell'art. 124 T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - le informazioni acquisite dal Cliente nella valutazione del merito creditizio, in relazione ai finanziamenti in questione, ai sensi dell'art. 124 bis T.U.B. e della delibera CICR del 3.2.2011 n. 117; - il piano di ammortamento (originari ed aggiornati) dei finanziamenti in questione;
- delle quietanze di pagamento delle rate e/o dei rendiconti annui dei finanziamenti in questione;
- la/e garanzia/e rilasciata/e sui finanziamenti in questione;
- i documenti di sintesi e fogli informativi relativi ai finanziamenti in questione;
- la polizza assicurativa collegata ai finanziamenti in questione;
- la perizia di stima dell'immobile ipotecato eseguita dal professionista di fiducia incaricato dalla banca relativa ai finanziamenti in questione;
- gli estratti conto relativi al conto corrente dove è stato pagato il finanziamento in questione;
- la dichiarazione di consenso, dell'informativa sul trattamento dei dati personale e della dichiarazione di antiriciclaggio firmata dall'opponente”.
Per per essa Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa ogni opportuna statuizione:
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto da per tutti i motivi Parte_1 rappresentati nelle pregresse difese;
- disattesa ogni contraria istanza avversaria, anche istruttoria, rigettare nel merito il gravame, in quanto del tutto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi indicati a verbale e nella comparsa di risposta del 05/02/2024 nonché in quella 19/10/2022 e negli altri atti del primo grado e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 430/2023 del Tribunale di Lecco;
- con vittoria di spese e compensi oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, anche di questo giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(in seguito, per brevità, ), a mezzo della mandataria Controparte_3 CP_1 CP_2
(in seguito, ), notificava in data 10/06/2022 a atto di precetto
[...] CP_2 Parte_1 per € 251.059,64 in forza del contratto di mutuo fondiario erogato in data 05/11/2004 dall'allora (in seguito, “ ”) alla per € 1.200.000,00, Controparte_4 CP_4 Parte_2 successivamente frazionato fra i diversi acquirenti delle unità immobiliari, tra cui, appunto, la
Sig.ra la quale nell'acquistare in data 19/06/2006 una porzione di villetta Parte_1 bifamiliare in Robbiate, Via Fratelli Cervi, si era accollata il mutuo per l'importo di €
294.772,74, oggetto poi di rinegoziazione in data 22/07/2008. pagina 3 di 11 Avverso detto precetto la Sig.ra proponeva opposizione con atto di citazione Parte_1 notificato il 30/06/2022, eccependo: l'omessa indicazione nel precetto del legale rappresentante di la mancata notifica del titolo esecutivo;
il difetto di legittimazione attiva di CP_1
non essendo sufficiente in tesi la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti CP_1 sulla Gazzetta Ufficiale;
la carenza di legittimazione attiva in capo alla mandataria;
la CP_2 carenza di prova scritta del credito azionato;
l'indebita richiesta di somme a titolo di interessi a saggio ultra legale a causa dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali;
l'anatocismo e/o il costo “occulto” sotteso all'adozione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”.
Si costituiva regolarmente in giudizio a mezzo della mandataria , contestando CP_1 CP_2 tutte le censure dell'opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale decideva con sentenza n. 430/2023, pubblicata il 11/08/2023, con la quale rigettava integralmente l'opposizione proposta dalla Sig.ra Parte_1
In particolare, quanto all'eccepita omessa indicazione del nominativo del legale rappresentante di il Tribunale rilevava come dall'esame del precetto (doc. 1 dell'opponente e doc. 4 CP_1 dell'opposta) e del mandato speciale del 30/11/2018 (allegato al precetto sub doc. 1 e riprodotto sub doc. 1 dall'opposta), si desumesse l'indicazione della creditrice ( , del suo CP_1
Amministratore Unico e legale rappresentante ( , della sua mandataria Controparte_5 speciale ( ) e della sua qualità di cessionaria del credito da , con conseguente CP_2 CP_4 rispetto del disposto di cui all'art. 480, c. 2 c.p.c. Riguardo alla doglianza circa la mancata notifica del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata, il Tribunale evidenziava come alla specie dovesse applicarsi l'art. 41,
c. 1 T.U.B. (D.lgs. n. 385/1993) che, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, esonera il creditore dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata. In relazione all'eccepito difetto di legittimazione attiva di secondo il primo Giudice, CP_1 trattandosi di cessione di crediti pro-soluto da , ai sensi del combinato disposto degli artt. CP_4
1 e 4 della c.d. Legge sulla Cartolarizzazione (L. n. 130/1999) e dell'art. 58 T.U.B., per rendere efficace ed opponibile la cessione nei confronti dei debitori ceduti era sufficiente la pubblicazione della cessione in blocco sulla Gazzetta Ufficiale (come del resto era avvenuto: doc. 3 dell'opposta); riteneva, in particolare, che le indicazioni fornite nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 07/05/2018 (doc. 3 dell'opposta, già allegato al precetto) circa la cessione dei contratti di mutuo sorti in capo a “nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1955 e il CP_4
31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate” rendevano sufficientemente chiaro che la cessione ricomprendesse anche il credito oggetto di causa, atteso che trattavasi di “mutuo stipulato in quell'arco temporale” ed era “pacifico che fosse “a sofferenza” stante il mancato pagamento della rate dal 2009.
Invece, la censura di carenza di legittimazione attiva in capo alla mandataria per la CP_2 mancata produzione della procura rilasciata da richiamata ma non prodotta col CP_1 precetto, era superata dalla relativa avvenuta produzione in giudizio (doc. 1 dell'opposta).
Quanto alle censure nel merito di nullità del mutuo per carenza di prova scritta del credito azionato, di indebita richiesta di somme a titolo di interesse ultra legali a causa dell'indeterminatezza delle condizioni contrattuali e di anatocismo e/o costo occulto nell'adozione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”, il Tribunale rilevava come pagina 4 di 11 dall'esame della documentazione prodotta in giudizio (contratto di mutuo fondiario stipulato in data 05/11/2004 da Intesa e Frigerio Appalti S.r.l.; l'“Atto di quietanza con determinazione dell'inizio dell'ammortamento della somma erogata, riduzione di somma, svincolo di beni, frazionamento ipotecario” del 07/11/2005; l'atto di compravendita immobiliare del 19/06/2006
e la rinegoziazione del 22/07/2008), risultassero tutti gli elementi utili ad individuare l'importo mutuato, le rate da versare, gli interessi da corrispondere (tanto corrispettivi, quanto moratori),
i piani di ammortamento delle diverse quote di mutuo frazionate (compresa quella in cui era subentrata per accollo la , cosicché, secondo il Tribunale, “l'opponente poteva Parte_1 essere in grado di meglio circostanziare le proprie doglianze, specie con riguardo agli interessi ultra legali che la banca avrebbe applicato senza preventivo accordo ovvero in riferimento all'anatocismo”, piuttosto che limitarsi “ad una mera enunciazione in termini generali ed astratti”. Infine, con particolare riferimento all'asserito anatocismo “occulto” sotteso all'adozione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, il primo Giudice rilevava che “il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo finanziato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo quell'effetto anatocistico contestato in astratto dall'opponente”.
*****
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Sig.ra chiedendone, sulla base Parte_1 dei cinque motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio a mezzo della mandataria , eccependo CP_1 CP_2 genericamente l'inammissibilità dell'appello, e chiedendone nel merito il rigetto, con conseguente conferma integrale dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza del 28/01/2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
*****
L'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo, l'appellante censura l'omessa declaratoria di nullità dell'atto di precetto
“per l'omessa indicazione della parte che si ritiene titolare del credito e della natura del credito azionato”. Secondo la prospettazione d'appello, nell'atto di precetto non sarebbe indicato il legale rappresentante pro-tempore di e non sarebbe specificato “se sia CP_1 Controparte_1 la cessionaria, se sia la mandataria del credito controverso e se il contratto Controparte_2 di cessione stipulato tra la cedente e la cessionaria sia valido ed efficacia”.
Inoltre, la quantificazione del credito intimato non sarebbe sufficientemente dettagliata e specifica in relazione alle singole voci che concorrono a determinarla: in particolare, non sarebbe possibile “conoscere quale siano le rate impagate (non viene specificata la
pagina 5 di 11 numerazione), se le stesse si riferiscono al solo capitale o anche gli interessi” e non sarebbe neppure possibile “conoscere come siano stato determinati gli interessi di mora al 31.12.2017 ed al 28.4.2022”. Pertanto, l'appellante chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiarare la nullità dell'atto di precetto per l'irregolarità formale del medesimo.
Il motivo è infondato e non merita, quindi, accoglimento.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale, dall'esame del precetto risulta chiaramente indicata la creditrice ( , la sua mandataria speciale ( ) e la sua qualità di CP_1 CP_2 cessionaria del credito oggetto di giudizio (cfr. “premesse” a pag. 2 dell'atto di precetto).
Inoltre, fermo restando che la mancata indicazione nel precetto del legale rappresentante di non crea incertezze in ordine all'individuazione della parte creditrice, dall'esame del CP_1 mandato speciale del 30/11/2018 (allegato al precetto sub doc. 1 e riprodotto sub doc. 1 dall'opposta), si desume che Amministratore Unico e legale rappresentante di è CP_1 CP_5
Controparte_5
Peraltro, ha agito sin dal precetto a mezzo della mandante , relativamente alla CP_1 CP_2 quale non sono state mai sollevate contestazioni, né in primo grado, né nel presente giudizio.
Pertanto, non si è verificata alcuna violazione del disposto di cui all'art. 480, c. 2 c.p.c., con conseguente rigetto della relativa eccezione.
Invece, la doglianza secondo cui non sarebbero state specificate le singole voci componenti il credito è del tutto infondata, ove si consideri che nell'atto di precetto è chiaramente specificato che il credito complessivo di € 251.059,64 è composto dalla somma di € 192.016,23 “per rate impagate”, € 31.757,89 “per interessi di mora al 31.12.2017” ed € 27.285,42 “per interessi di mora al 28.4.2022”, oltre “ai successivi interessi ed agli accessori, come convenzionalmente pattuiti ed entro i limiti del tasso soglia pro tempore vigente dal 29/04/2022 nonché a quanto successivamente maturato ed ad ogni altra somma dovuta all'atto del pagamento”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura l'omessa declaratoria della nullità dell'atto di precetto “per l'omessa notificazione del titolo esecutivo”. Secondo la prospettazione d'appello, dovrebbe applicarsi alla fattispecie in esame l'art. 479 c.p.c., cosicché sarebbero parimenti cause di nullità dell'atto di precetto: l'avvio della procedura esecutiva senza la preventiva notifica del titolo esecutivo (ossia, i contratti di mutuo sub docc.
2 e 3); la mancata apposizione della formula esecutiva sul titolo esecutivo e la mancata notifica dell'atto di quietanza del saldo di € 270.000,00 sull'importo concesso a mutuo. In particolare, si tratterebbe di una nullità “testuale” che travolgerebbe la procedura iniziata,
“secondo una valutazione preventiva ed astratta del legislatore, di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo, su cui le stesse si fondano”. Sul punto, l'appellante non ha contrapposto alcun argomento idoneo ad inficiare ai sensi dell'art. 342 c.p.c. i passaggi motivazionali della sentenza in base ai quali alla fattispecie in esame debba applicarsi l'art. 41, c. 1 T.U.B. che, nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari, esonera il creditore dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata.
pagina 6 di 11 Invero, l'appellante si è limitata ad assumere apoditticamente che alla specie debba applicarsi l'art. 479 c.p.c., che prevede che l'esecuzione deve essere preceduta dalla notifica in forma esecutiva del titolo, senza, tuttavia, confutare la ritenuta applicabilità del diverso art. 41, c. 1
T.U.B.
Con il terzo motivo, l'appellante censura l'omessa declaratoria della nullità dell'atto di precetto
“per carenza di legittimazione attiva della cessionaria del credito”.
Sul punto, la Sig.ra assume che, in caso di contestazione della legittimazione Parte_1 attiva del cessionario del credito, quest'ultimo dovrebbe “fornire la prova dell'avvenuta regolare cessione anche del rapporto controverso, attraverso la produzione dell'atto di cessione dal quale individuare, in modo chiaro ed incontestabile, il rapporto oggetto di cessione (n.d.r. per il quale agisce in giudizio)”.
Nella specie, non avrebbe prodotto alcun documento “volto a dimostrare il passaggio CP_1 della titolarità del credito controverso dalla cedente alla cessionaria e neppure volto a dimostrare la pubblicità del medesimo: neppure il documento tre indicato nell'atto di precetto non è stato notificato alla controparte”. In ogni caso, secondo l'appellante, “l'avviso di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese non provano il perfezionamento della fattispecie traslativa così come non producono il relativo effetto in quanto non sono elementi sufficienti a far assumere valenza costitutiva alla cessione e tanto meno possono assumere una funzione sanatoria ai vizi dell'atto”.
Invero, la cessionaria non avrebbe provato che il credito oggetto di causa fosse stato ricompreso proprio tra quelli “deteriorati” oggetto di cessione, in quanto “tale prova può essere data solo attraverso una effettiva segnalazione a “sofferenza” presso la Centrale Rischi di Banca
d'Italia”, mentre “la controparte non si è adoperata a produrre nel giudizio di prime cure una chiara interrogazione bancaria che riportasse la segnalazione a sofferenza”. Inoltre, l'avviso in Gazzetta Ufficiale in atti rimanderebbe alla pagina WEB di Controparte_6
nella quale non sarebbe possibile individuare la sezione dedicata alla richiamata
[...] cessione, con conseguente “non-esaustività” delle indicazioni fornite per la specifica individuazione dell'oggetto della cessione.
Il motivo è infondato.
Invero, come correttamente e condivisibilmente rilevato dal primo Giudice, qualora si tratti di cessione di crediti pro-soluto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della c.d. Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B., per rendere efficace ed opponibile la cessione nei confronti dei debitori ceduti è sufficiente la pubblicazione della cessione in blocco sulla
Gazzetta Ufficiale in termini che permettano di comprendere l'oggetto dei rapporti ceduti (ex multis cfr. Cass. n. 4277/2023; Cass. n. 20739/2022; Cass. n. 12739/2021; Cass. n. 25863/2020;
Cass. n. 20495/2020; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 4334/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n.
15884/2019; Cass. n. 2780/2019; Cass. n. 31188/2017).
Nella specie, la cessionaria ha prodotto sub doc. 3 l'avviso di cessione di crediti pro- CP_1 soluto n. 52 del 05/05/2018 (peraltro, già allegato al precetto), dal quale emerge che oggetto della cessione erano i crediti derivanti da contratti di mutuo sorti nel “nel periodo compreso tra
pagina 7 di 11 il 1° gennaio 1955 e il 31 dicembre 2017 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”, e ove si precisa, per altro verso, che “i dati identificativi dei Crediti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte dei Cedenti e del Cessionario sul sito internet www.intesasampaolo.com e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito”.
Orbene, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che tali indicazioni rendessero sufficientemente chiaro che la cessione ricomprendesse anche il credito oggetto di causa, ove si consideri che trattasi di un mutuo stipulato in quell'arco temporale e che è ragionevole ritenere che fosse “a sofferenza”, stante il mancato delle rate dal lontano 2009 e la conseguente morosità maturata.
Pertanto, contrariamente da quanto affermato dall'appellante, non è strettamente necessaria ai fini della prova della cessione del credito la produzione in giudizio della segnalazione a
“sofferenza” presso la Centrale Rischi di Banca d'Italia.
Invece, è del tutto generica la doglianza secondo cui nella pagina WEB di non sarebbe CP_4 possibile individuare la sezione dedicata alla cessione del credito in esame, non avendo esplicitato le ragioni di tale impossibilità (che può dipendere, in assenza di prova contraria, anche da una propria relativa incapacità).
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di declaratoria della nullità del precetto “per carenza di legittimazione attiva della mandataria del credito”. Secondo l'appellante, la procura non sarebbe stata predisposta né da né da , CP_1 CP_2 bensì dalla Società Blade Management S.r.l., e sarebbe stata rilasciata alla Controparte_7
“senza una rappresentanza giudiziale nella gestione dei crediti ceduti”. In ogni caso, non sarebbe stata sottoscritta dalla Società cedente.
Inoltre, “la procura richiamata dal Giudice di prime cure al documento 1 del fascicolo di controparte viene attribuito un potere di rappresentanza in relazione a non meglio precisato credito affidato in gestione alla mandataria in spregio, anche in questo caso, del principio di determinatezza/determinabilità, posto a pena di nullità, dei negozi giuridici in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1346, 1324 c.c.”.
Il motivo è infondato.
Invero, con la procura in atti -in qualità di amministratrice unica e Controparte_5 legale rappresentante di ha nominato e costituito quale procuratrice la CP_1 Controparte_7
che successivamente ha cambiato denominazione in a seguito di
[...] Controparte_2 variazione di denominazione sociale del 14/12/2018 (aspetto non contestato dall'appellante).
Per altro verso, la procura è del tutto determinata, atteso che conferisce alla procuratrice la facoltà di “compiere in nome e per conto della Società, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e del generale ambito delle azioni volte al recupero e/o concernenti pretese connesse ai Crediti e ai Crediti Ulteriori, in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico attivo o passivo”, concedendo, a tal fine, il potere (tra i tanti indicati in via esemplificativa nelle pagg. 2-5) di “compiere tutte le
pagina 8 di 11 attività dirette a tutelare i Crediti e i Crediti Ulteriori, promuovendo, curando ed autorizzando azioni giudiziali, ivi comprese le opposizioni, in ogni competente giurisdizione, sede e grado e quindi anche dinanzi alle Corti Superiori, nonché' resistere, costituendosi nei relativi giudizi, alle azioni giudiziali già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente al presente atto nei confronti della Società”.
Con il quinto motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver omesso di dichiarare la nullità del precetto “per la carenza di prova scritta del credito azionato” e “per l'incertezza, nell'an e nel quantum, del credito per l'addebito di somme a titolo di interessi a saggio ultra legale” nei contratti di mutuo del 05/11/2004 e del 07/11/2005 e nella rinegoziazione del 22/07/2008.
Secondo la prospettazione d'appello, la pretesa creditoria sarebbe “incerta e illiquida”, atteso che: l'odierna appellata non avrebbe prodotto “tutta la documentazione richiesta ex art. 119
T.U.B. e portata dal decreto ingiuntivo di consegna documentale n. 85/2023 emesso dal
Tribunale di Lecco, che rimanda tutta la documentazione indicata nel ricorso per ingiunzione
(cfr. docc. 3 e 4) ad eccezione della perizia di stima dell'immobile ipotecato oggetto di compravendita”; l'atto di quietanza/frazionamento richiamati dal primo Giudice non riporterebbe la firma della Sig.ra così come il piano di ammortamento allegato;
Parte_1 la parte appellata non avrebbe prodotto gli allegati all'atto di frazionamento ad eccezione dell'allegato D;
il piano di ammortamento, oltre a non essere firmato dall'odierna appellante, non indicherebbe neppure la quota capitale/interessi e la somma residua ancora da ristornare;
il credito non sarebbe stato documentato attraverso l'estratto conto ex art. 50 T.U.B.
Inoltre, sempre secondo la tesi dell'appellante, il contratto non prevedrebbe un'espressa pattuizione della capitalizzazione degli interessi, cosicché il mutuatario non sarebbe stato messo nella condizione di “conoscere che il prestito contratto è imperniato sul fatto che pagherà interessi su interessi, in violazione con i canoni di correttezza e buona fede, ai sensi degli artt.
1135 e 1375 c.c.”.
La mancata indicazione del TAE nel piano di ammortamento non metterebbe il mutuatario nella condizione di conoscere tutte le variabili necessarie per poter “comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo di tale tasso e di valutare il tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue obbligazioni finanziarie”.
In conclusione, il regime di capitalizzazione composto utilizzato in tesi nel piano di ammortamento sarebbe “illegittimo”, per contrasto con il principio di proporzionalità ex art. 821, c. 3 c.c., oltre che per violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 T.U.B. e dell'art. 6 della delibera CICR del 9/02/2000.
Pertanto, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, di ricalcolare i tassi d'interesse ai sensi dell'art. 117 T.U.B. e di condannare, per l'effetto, l'appellata al pagamento della differenza tra gli interessi corrisposti e quelli ricalcolati.
Il motivo è infondato sotto ogni aspetto.
Invero, agli atti di causa risultano: il contratto di mutuo fondiario stipulato in data 05/11/2004 da Intesa e Frigerio l'“Atto di quietanza con determinazione dell'inizio Parte_2
pagina 9 di 11 dell'ammortamento della somma erogata, riduzione di somma, svincolo di beni, frazionamento ipotecario” del 07/11/2005 (docc.
2-3 dell'opponente e docc.
4-5 allegati al precetto prodotto al doc. 4 dell'opposta); l'atto di compravendita immobiliare del 19/06/2006 (doc. 4 dell'opponente ed allegato 6 del precetto), da cui si desume che la debitrice si era accollata il mutuo da € 300.000,00 (nella parte residua di € 294.772,74) derivante dal frazionamento sopra citato, per il pagamento del prezzo pattuito di € 420.000,00; l'atto di rinegoziazione del mutuo del 22/07/2008, da cui si desume che la stessa aveva dichiarato di essere ancora Parte_1 debitrice di € 271.035,00 (doc. 15 dell'opponente e doc. 6 dell'opposta); i piani di ammortamento allegati all'atto di quietanza relativi alle diverse quote di mutuo frazionate, tra cui quella in cui era subentrata per accollo la Parte_1
Come correttamente rilevato dal Tribunale, dalla disamina di detta documentazione si ricavano tutte le condizioni economiche, ed in particolare l'importo mutuato, le rate da versare e gli interessi da corrispondere, tanto corrispettivi, quanto moratori. Pertanto, il contenuto contrattuale è compiutamente determinato e il mutuatario è stato messo nella condizione di comprendere ed apprezzare con precisione l'entità degli oneri economici derivanti a suo carico dall'operazione contrattuale, in rapporto al capitale erogato dalla Banca, con pieno soddisfacimento delle esigenze di trasparenza e determinatezza di cui al T.U.B.
Riguardo, invece, alla reiterata eccezione circa l'asserito anatocismo “occulto” sotteso all'adozione del sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, la previsione di un piano di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento “alla francese”) non implica una capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. Infatti, in tal caso, gli interessi sono calcolati sulla somma capitale “residua”, ovvero sul capitale “originario” detratto l'importo già pagato (a conto capitale) con la rata o con le rate precedenti;
sicché la pattuizione relativa alla determinazione di quanto dovuto nei rapporti per cui è causa non comporta una violazione dell'art. 1283 c.c. e, quindi, non è certamente affetta da nullità (cfr. ex multis Cass.
n. 29465/2017, seguita anche da questa stessa Corte: si veda, per tutte, sentenza n. 3341/2020).
Sulla base di tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Ne consegue, per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna di alla rifusione, a favore di delle spese del presente Parte_1 Controparte_3 grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal
D.M. n. 247/2022, con riferimento al valore della controversia (€ 251.059,64), conformemente alla nota spesa della parte appellata.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c. 1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 430/2023, pubblicata Parte_1
l'11/08/2023, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
pagina 10 di 11 2. Condanna al pagamento in favore della parte appellata delle spese del Parte_1 grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 8.592,29, di cui € 1.711,78 per la fase di studio della controversia, € 1.098,83 per la fase introduttiva, € 2.487,45 per la fase istruttoria ed € 2.934,23 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1- quater.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 04/02/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dott.ssa Adriana Cassano Cicuto dott.ssa Maria Grazia Federici
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