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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 453/2021 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Iannuzzi Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore
-RESISTENTE contumace-
oggetto: incremento retributivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 21.04.2021, parte ricorrente in epigrafe, assistente amministrativo alle
Cont dipendenze del dall' a.s. 1977-78 all'01.09.2014, data, quest'ultima, di messa in quiescenza, deduceva di aver partecipato, nell'a.s 2012-2013, al bando di concorso per la seconda posizione economica a seguito dell'applicazione del beneficio di cui all'art.50 del CCNL del 31.08.99 e successivi, risultando nella graduatoria emessa dall'Ufficio
Scolastico Regionale della Calabria al posto n.9, e di avere, pertanto, maturato il diritto a percepire l'incremento retributivo previsto dall'art. 1 bis del DL 3/2014, convertito in
1 legge n.42/14, in virtù della seconda posizione economica conseguita, ma di non averlo mai ricevuto dal convenuto, neppure a seguito di formali richieste ed interventi CP_1
diretti presso il CSA di SE. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del
Tribunale di Paola chiedendogli di “Condannare parte resistente, in persona del legale rappresentante, del , Controparte_2 [...]
Cont
nonché a corrispondere la somma di €.12.616,00, oltre Controparte_3
interessi e rivalutazione monetaria, e/o di quella maggiore o minore dovuta per legge, dal di del dovuto al soddisfo a titolo di incremento retributivo – seconda posizione - previsto dalle disposizioni contrattuali sottoscritte il 25.7.2008 e successivi provvedimenti del (e delle leggi) sopra richiamate, oltre spese e competenze di CP_1
lite. Condannare, altresì, lo stesso alla variazione dello stipendio con CP_1
l'aggiunta della quota dovuta per le suesposte ragioni dando immediata comunicazione all' di SE che eroga la pensione alla sig.ra .”. CP_5 Parte_1
Il , nonostante la regolare notifica del ricorso, non si costituiva, restando CP_1
contumace.
Acquisita la documentazione offerta dalla parte ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione.
È documentalmente provato che la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento con decorrenza dall'01.09.2012 della seconda posizione economica prevista per il personale
ATA dall'art.50 del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola (cfr. all. 6 ricorso).
L'art.50, comma 1, del CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, così come sostituito dalla sequenza contrattuale (ex art.62 CCNL 2006/2009) sottoscritta il 25.07.2008, dispone che:
“
1. Il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2
2.La prima posizione economica è determinata in €600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. 3 L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.-MPI del 10 maggio 2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3.La seconda posizione economica è determinata in €1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per
l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica.”.
Successivamente è stato introdotto il D.L. n.78/2010 che ha previsto all'art.9 comma 1:
“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'art.8, comma 14”.
L'art.9, comma 21, ultimo periodo, del D.L.n.78/2010 disponeva che: “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le
3 aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
In data 7 agosto 2014 è stato però siglato il CCNL contenente il riconoscimento - all'art.
2- al personale ATA del comparto scuola, di un emolumento una tantum avente carattere stipendiale, previsto dall'art.1bis del d.l. 23 gennaio 2014, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n.41.
Tale Accordo ha individuato quali beneficiari dell'emolumento una tantum dal
1°settembre 2011 al 31 agosto 2014, coloro che, negli anni scolastici 2011/2012,
2012/2013 e 2013/2014 hanno acquisito posizioni economiche, rimaste prive di effetti economici a causa del contenimento delle spese disposto dal d.l. n.78/2010.
La tabella allegata al contratto collettivo individua tale emolumento una tantum in €
3.600,00 per gli assistenti amministrativi di prima posizione e in € 5.400,00 per gli assistenti amministrativi di seconda posizione, caso quest'ultimo della ricorrente.
Orbene, alla luce di tali premesse, la ricorrente ha diritto alla corresponsione della somma di € 3.600,00 per il periodo 01.09.2012 (data di conseguimento della seconda posizione economica) al 31 agosto 2014, posto che l'accordo di cui innanzi fa espresso riferimento ad un emolumento una tantum relativo al solo periodo 1 settembre 2011 - 31 agosto 2014, considerato ulteriormente che in data 1.09.2014 parte ricorrente è stata posta in quiescenza, e il convenuto deve essere condannato a corrispondergliela. Sul CP_1
detto importo spettano alla ricorrente gli interessi legali mentre non è dovuta la rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 22 c. 3 L. 724/94 che, con il richiamo all'art. 16 c. 6 L: 412/1991 ha previsto che il diritto alla rivalutazione sussiste solo per l'eventuale frazione differenziale rispetto all'importo maturato a titolo di interessi.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione
1.101-5.200) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
4 1) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente di cui in epigrafe a percepire il beneficio economico della seconda posizione economica ATA acquisita ai sensi dell'art.50 CCNL 2006/2009 del
Comparto Scuola, con decorrenza dall'1 settembre 2012 al 31 agosto 2014 e per l'effetto condanna il , in persona del Ministro pro tempore a Controparte_1
corrisponderle la somma di € 3.600,00, oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
2) Condanna il resistente , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in €
1.030,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Paola, 12.04.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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