CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa CA IN Presidente relatore
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa CA di Martino Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 151/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord
il 21.01.2021, iscritto al n. 638/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Parte 1 (c.f. e P. IVA P.IVA 1 ) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù
di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Vincenzo Ciccarelli (c.f.
C.F. 1 ;
APPELLANTE
E
Controparte_1 (c.f. e P. IVA P.IVA 2 in persona del Curatore;
APPELLATA CONTUMACE in fase di riassunzione
E
Controparte_2 (c.f. P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel grado d'appello, dall' Avv. Maurizio Rossi (c.f. C.F. 2 ; APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_3 (c.f. P.IVA 3 ) in persona della Curatrice;
APPELLATA CONTUMACE in fase di riassunzione
NONCHÉ
Controparte_4 (P. IVA P.IVA 4 ) costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Massimo Gazzara (c.f.
C.F. 3
APPELLATA CONTUMACE in fase di riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2017, la Parte 2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la CP 5 e la CP 2
Controparte_3[...] in qualità di imprese riunite in un CP_6 affidataria dell'appalto nonché la
[...] in qualità di impresa subappaltatrice, per sentirle condannare, in solido o in via esclusiva,
al pagamento della somma di € 63.395,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subito a causa dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della discarica RESIT, situata nel territorio del Comune di Giugliano in Campania.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva:
di svolgere attività di produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in un fondo ubicato in Giugliano in Campania nel quale erano collocate strutture del tipo tunnel-serre destinate alla coltivazione di piante di fragole;
che il fondo risultava al confine con l'area denominata RESIT, sottoposta a sequestro penale giudiziario, sulla quale venivano eseguiti interventi di messa in sicurezza da parte della CP 5
[...] e della Controparte_2 che operavano in forma di A.T.I. nonché dalla Controparte_3
ai sensi del contratto stipulato il 9 agosto
[...] quale impresa subappaltatrice della CP_1
2016; che il 7.04.2017 si era verificato "un andamento climatico con forti scariche di vento che tirava in direzione da est verso ovest" il quale aveva determinato lo spostamento di ingenti polveroni di terra di riporto dall'area di cantiere verso il fondo agricolo;
che il vento si era incanalato nei tunnel-serre delle fragole, depositandosi "sulle piantine" e rendendo l'intero raccolto inidoneo alla commercializzazione;
che tali emissioni di polveri "ancorché sospinte dal forte vento" erano originate dalle operazioni di scarico e movimentazione del terreno effettuate mediante autocarri e mezzi meccanici (pale meccaniche, apripista o altri macchinari) impiegati per i lavori di messa in sicurezza, eseguiti,
secondo parte attrice, senza l'adozione di misure atte a prevenire la dispersione delle polveri nell'ambiente circostante;
che in conseguenza di ciò la società Pt 1 aveva subito un danno patrimoniale quantificato in
€ 53.395,00, nonché un danno non patrimoniale pari a € 10.000,00 - quale danno all'immagine ed alla reputazione - per complessivi € 63.395,00.
A sostegno della pretesa, parte attrice allegava:
che il danno alla produzione era stato stimato da un perito agrario in € 37.800,00 per la perdita del raccolto, in € 495,00 per gli interventi di lavaggio delle piante di fragole, in € 12.600,00 per la mancata produzione del ciclo colturale e in 10.000,00 quale danno all'immagine e alla reputazione commerciale;
che, a seguito dell'evento, la Cooperativa aveva richiesto alle imprese coinvolte il risarcimento dei danni subiti in data 6.09.2017 ma tale richiesta era rimasta priva di esito.
Identificava la responsabilità delle parti convenute nella mancata adozione di misure idonee a prevenire la propagazione delle polveri e nell'omesso controllo sulle modalità di movimentazione del terreno nell'area della discarica.
Rassegnava le seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare la totale responsabilità civile nella produzione dell'evento dannoso de quo dei convenuti, nelle rispettive qualità di appaltatrici e subappaltatrice dei lavori de quo e ritenerle obbligate al risarcimento dei danni subiti dalla società
istante; b) per l'effetto condannare le convenute in solido e ciascuna di loro per quanto di spettanza al pagamento in favore della società istante della somma complessiva di € 63.395,00 per i danni come specificati in premessa e nella perizia tecnica i parte allegata al fascicolo di parte;
sia per il mancato guadagno derivante dalla mancata vendita del prodotto deteriorato, sia per i costi dovuti al lavaggio delle piantagioni, sia per il trasporto, sia per la mancata produzione, sia infine e non da ultimo per la sua rilevanza, per il danno alla reputazione ed all'immagine commerciale della ditta istante quantificati indicativamente questi ultimi in € 10.000,00 oltre agli interessi ed il danno da svalutazione;
c) con vittoria di spese e compenso del giudizio con attribuzione".
Con comparsa di costituzione del 20.02.2018 si costituiva la CP 1 per resistere alla domanda. Eccepiva l'infondatezza della allegata responsabilità non avendo essa proceduto all'epoca dei fatti né alla movimentazione o allo scarico del terreno né all'impiego di camion o di altri mezzi pesanti, anche in ragione della mancanza delle relative abilitazioni. Precisava, in particolare, che i lavori di movimento terra presso l'ex discarica erano stati eseguiti dalla società
mandante dell' CP 6 la Controparte_2 nonché dall' impresa subappaltatrice Controparte_3
[...] Tale circostanza trovava riscontro nel giornale dei lavori del 7 aprile 2017.
Aggiungeva che non poteva essere invocata la responsabilità solidale tra le due società costituenti
'CP 6 atteso che tale forma di associazione, rilevante nei rapporti con l'ente committente (nel caso di specie la CP 7 non configurava nei confronti dei terzi un autonomo centro di
,
imputazione di responsabilità, dovendo ciascuna impresa rispondere direttamente e limitatamente alle attività effettivamente svolte. Eccepiva l'assenza di prova in ordine al nesso causale tra le attività svolte all'interno della ex discarica Resit ed i danni lamentati, evidenziando che la Soc. Coop. Agripar coltivava fragole ed ortaggi in un'area ubicata nelle immediate adiacenze di due ex discariche, la discarica Resit e la discarica naturalmente caratterizzata da CP 8
persistenti e rilevanti livelli di inquinamento ambientale, nonché in una zona di intenso traffico, in quanto la strada costituiva il collegamento tra l'area ed il Comune limitrofo. Contestava la quantificazione del danno e la carenza di prove idonee a fornire elementi oggettivi sul valore dell'asserito raccolto come arbitrariamente quantificato ex adverso.
Si costituiva la società subappaltatrice propria estraneità ai Controparte_3 eccependo lavori di movimentazione e risagomatura del terreno nell'area della discarica, essendo la sua attività limitata esclusivamente ai "lavori di impermeabilizzazione e cioè la posa in opera di
-
materiali geosintetici, di coperture a mezzo di geomembrane, il cosiddetto capping - di impianti di bonifica e protezione ambientale, discariche e coperture di rifiuti solidi urbani ed industriali" (come da visura camerale in atti). Tale circostanza era confermata dal contratto di subappalto sottoscritto in data 09.08.2016 con la CP 5 nella qualità di committente e mandataria dell CP_6
costituita con la Controparte 2 nonché dal rapporto di cantiere del 7.04.2017. Infine si costituiva la Controparte 2 contestando la domanda e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Zurich Insurance Public Limited Company, dalla quale risultava assicurata mediante la polizza n. 951G7410 denominata RC ALL, con decorrenza dal 19.09.2016 al 19.09.2017,
al fine di essere garantita in caso di condanna. Nel merito, eccepiva che, qualora fosse provato dall'attrice il sollevamento di polveri dalla discarica, tale evento sarebbe stato riconducibile esclusivamente al caso fortuito, rappresentato dalle intense raffiche di vento segnalate dalla stessa attrice, quale evento imprevisto e imprevedibile. Aggiungeva che i lavori presso la discarica ex
Resit erano stati svolti con costante rispetto (anche in data 07.04.2017) delle misure previste dalla normativa vigente;
ed infatti, tutti i mezzi pesanti erano dotati di teloni per impedire il sollevamento di polveri dai cassoni, le strade di accesso al cantiere erano sempre state regolarmente bagnate e l'ingresso e l'uscita dei camion erano obbligatoriamente regolati tramite impianto "lavaruote", strutture di cui forniva materiale fotografico. In subordine, allegava la responsabilità esclusiva dell'CP_6.
Contestava anche il quantum debeatur ed eccepiva la carenza probatoria in cui era incorsa l'attrice.
Autorizzata l'estensione del contradittorio nei confronti dell'impresa assicuratrice, questa si costituiva contestando la domanda principale nonché quella di manleva.
Acquisita documentazione, il Tribunale escuteva i testi ammessi.
Con la sentenza appellata rigettava integralmente le domande ritenendo non provato "il collegamento causale tra il danno e l'attività compiuta in discarica, stante l'utilizzo dei sistemi di abbattimento delle polveri ed il transito, sulla strada sconnessa e polverosa, di veicoli non tutti riconducibili alla discarica nonché la direzione contraria del vento". In particolare, il Tribunale
riteneva che l'attrice non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine al nesso causale.
Riteneva il teste EStimone_1 titolare del fondo vicino e destinato anch'esso a colture '
vegetali, incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. e aggiungeva che "Anche ove si volesse inquadrare la responsabilità invocata nell'ambito dell'art. 2050 c.c., presupposto ineliminabile è
l'accertamento del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito, la cui prova è a carico del danneggiato, non potendo essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile. Parte attrice non è riuscita a provare tale nesso causale". Riteneva assorbite tutte le altre domande. Per la riforma della decisione la Controparte_9 si è appellata tempestivamente a questa Corte sollevando le seguenti censure:
1) il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'incapacità a testimoniare del teste di parte attrice Testimone 1 pregiudicando l'acquisizione di elementi probatori fondamentali ai fini dell'accertamento del nesso causale tra le attività delle convenute e i danni subiti;
2) il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretare e valutare le risultanze istruttorie,
attribuendo rilevanza probatoria a dichiarazioni testimoniali contraddittorie e alla documentazione della Compagnia assicurativa, nonostante l'assenza di fede privilegiata del report meteo prodotto in giudizio;
3) erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'attività svolta dalle convenute e i danni lamentati in relazione alle fattispecie astratte di cui agli artt. 2050
e 2043 c.c., omettendo di considerare la pericolosità in re ipsa dell'attività di messa in sicurezza della discarica, nonché la mancata prova, da parte delle imprese riunite nell' CP_6
dell'adozione di tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi del danno a terzi.
Ha pertanto concluso per: "riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto declarare la totale responsabilità nella produzione dell'evento danno de quo delle convenute-appellate.
Conseguentemente condannare le predette al pagamento in favore della ditta istante della somma di € 63.395,00, quale ristoro dei danni occorsi per il fatto dannoso de quo ed il pregiudizio alla reputazione commerciale oltre svalutazione ed interessi come per legge, o di quella somma che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà equa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi".
Tutte le società appellate si sono costituite, ciascuna resistendo all'avversa impugnazione.
All'udienza del 14.01.2025 la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 43,
comma 3, I. fall., in ragione dell'intervenuto fallimento della società CP_1 dichiarato con sentenza n. 257/2022 in data 21/04/2022 dal Tribunale di Roma, depositata in atti il 28.03.2023,
nonché dell'intervenuto fallimento della società Controparte_3 dichiarato con sentenza n.
79/2022 del Tribunale di Napoli in data 12/07/2022 e prodotta in giudizio il 21.11.2023.
L'appellante ha riassunto il gravame in data 20.01.2025 nei confronti delle parti originarie nonché
nei confronti delle Curatele fallimentari. Non si sono costituite in fase di riassunzione le società
fallite e la CP 4. La Controparte_2 non ha depositato alcuna comparsa di costituzione in fase di riassunzione. All'udienza del 10.06.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La Controparte_2 pur non costituita in fase di riassunzione, ha depositato una comparsa conclusionale il 9.9.2025. Parte appellante ha depositato memorie ex art. 190 c.p.c. nei termini assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi dagli atti che nessuna parte appellata si è ritualmente costituita in fase di riassunzione, quindi vanno dichiarate contumaci in fase di riassunzione. Ed infatti, ricevuta il
30.4.2025 la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, non si sono costituite le società fallite né la CP_4, che non ha depositato alcuna comparsa in fase di riassunzione. Allo stesso modo, non può considerarsi ritualmente costituita in fase di riassunzione la Controparte 2 che si è limitata a depositare una irrituale comparsa conclusionale in data 9.9.2025, che non può essere ritenuto atto difensivo idoneo allo scopo di costituzione in giudizio, ex artt. 303 e 166 c.p.c..
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi quattro motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti alla erronea valutazione del compendio probatorio operata dal Tribunale, nonché alla contestata esclusione del nesso causale tra l'attività svolta dalle società appellate e i danni asseritamente subiti dall'appellante.
In particolare, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., del teste Tes 1
[...] , proprietario di un fondo confinante con quello condotto in locazione dall'appellante. Il
Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente, in capo al testimone, un interesse a partecipare al giudizio "che si deve identificare con l'interesse previsto dall'art. 100 c.p.c., vale a dire con l'interesse a proporre una domanda oppure a contraddirla" in quanto anch'egli potenzialmente danneggiato dalle immissioni di polveri provenienti dalla discarica confinante e in ragione della sua dichiarata intenzione di agire in giudizio per il risarcimento dei danni. L'appellante deduce l'erroneità di tale valutazione, evidenziando che la mera astratta possibilità di promuovere analoga azione risarcitoria non integra, di per sé, un interesse giuridicamente rilevante e attuale che determini la incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., norma che postula un interesse giuridico concreto, attuale e personale all'esito della lite, tale da assimilare il teste ad una parte sostanziale del giudizio. La doglianza è, in tesi, fondata ma ciò non apporta alcuna utilità processuale alla parte appellante in quanto, indipendentemente dalla utilizzabilità della testimonianza suddetta, le altre emergenze processuali impongono di ritenere la domanda risarcitoria radicalmente infondata.
In applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" di creazione giurisprudenziale (cfr. Cass.
41019/2021, Cass. 693/2024), valevole nel caso in cui risulti che l'evidenza di una soluzione vada ad assorbire ogni altra valutazione inducendo il giudice a decidere il merito per saltum rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276 comma 2° c.p.c., deve affrontarsi la censura con la quale parte appellante mette in discussione la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha disconosciuto la prova del nesso causale tra la condotta contestata ed il danno allegato, sia con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. che in relazione alla figura dettata dall'art. 2050
C.C..
Ad avviso della Corte, correttamente il primo Giudice ha ritenuto non provata la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di messa in sicurezza della discarica - posta in essere dalle imprese convenute dalla cui asserita responsabilità sarebbero derivati i copiosi danni richiesti dalla società
-
attrice.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, incorrendo in un evidente travisamento del materiale probatorio. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato né gli esiti della consulenza tecnica di parte, né le dichiarazioni rese in sede testimoniale, le quali convergerebbero nel ritenere che il pregiudizio subito dall'azienda agricola sia riconducibile all'omessa adozione, da parte delle convenute, delle opportune cautele nella fase di scavo e movimentazione del terreno, svolta in condizioni meteorologiche avverse e in assenza di idonee misure di contenimento atte a prevenire la dispersione di polveri sui fondi limitrofi. Tali elementi, ad avviso dell'appellante, sarebbero idonei a fondare una presunzione grave, precisa e concordante in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'attività imputabile alle società appellate e il danno lamentato, ai sensi degli artt. 2043 e 2050
C.C..
Ebbene, ad avviso della Corte, le testimonianze assunte in primo grado su istanza della parte attrice appaiono gravemente inficiate nella loro attendibilità.
Il primo testimone di parte attrice EStimone_2 individuato quale responsabile della raccolta presso il fondo agricolo, escusso all'udienza del 24.10.2024 ha dichiarato che le polveri sollevate sarebbero state spinte dal vento "da sinistra a destra", insinuandosi all'interno delle serre. Tuttavia,
tale ricostruzione risulta in palese contrasto con i dati meteorologici ufficiali acquisiti in atti, dai quali emerge un orientamento dei venti incompatibile con la direzione indicata dal teste. Inoltre, la deposizione si rivela generica e priva di riferimenti oggettivi: il teste non è preciso sulla direzione del vento, non ricorda il giorno del sinistro e dichiara di non poter affermare con certezza se la polvere provenisse dalla discarica o da altre aree. Parimenti, non viene fornita alcuna informazione specifica circa l'eventuale incidenza delle attività di scarico e livellamento del terreno svolte presso la discarica sul fenomeno del sollevamento della polvere. Il teste si limita a riferire che il vento, da lui genericamente definito "proveniente dalle montagne", sarebbe stato particolarmente intenso per due giorni consecutivi, sollevando polveri ma non s indica in quali giorni questo fenomeno si sarebbe verificato. Non stato neanche chiarito dal teste se tale condizione meteorologica fosse abituale in quel territorio, quindi prevedibile o se fosse rara e quindi del tutto eccezionale, elemento che risulterebbe rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale obbligo di adozione di misure preventive ed aggiuntive rispetto a quelle adottate, da parte dei gestori della discarica.
Inoltre, la circostanza dichiarata dal teste secondo cui solo una parte delle fragole sarebbe stata respinta dal destinatario (come riferito, il rientro è avvenuto con un solo automezzo) induce a ritenere che il danno non abbia interessato l'intera produzione, a dispetto di quanto asserito dall'attrice.
Raffrontando la testimonianza con il documento di reso acquisito in atti emerge che quest'ultimo menziona solo la dicitura generica "merce non conforme", senza fornire indicazioni specifiche in ordine alla causa della non conformità (polvere, contaminazione chimica o altra ragione); quindi il documento non corrobora la generica testimonianza. Allo stesso modo, non risulta agli atti documentazione tecnica, analisi o rilievi che consentano di accertare un nesso causale diretto tra l'attività della discarica e l'asserito deterioramento della coltivazione, documenti a mezzo dei quali si possa superare la lacunosità della testimonianza. Essa, in definitiva, risulta generica, contraddetta dai dati oggettivi disponibili e priva del necessario supporto probatorio in ordine sia alla dinamica del danno che all'individuazione della sua causa.
ES_1L'altro teste indicato dalla società appellante, il proprietario del fondo confinante,
[...] , escusso all'udienza del 12.12.2024, sia pur capace a testimoniare, ha dichiarato che le polveri provenienti dal cantiere sarebbero state trasportate dal vento per circa quindici giorni consecutivi, investendo tanto i propri campi quanto quelli condotti dalla cooperativa appellante.
Anche tale ricostruzione è inattendibile in quanto non aderente alla causa petendi in citazione e contraddetta dalla testimonianza ES_2 nonchè dai dati meteorologici ufficiali acquisiti in atti, dai quali emerge una diversa direzione dei venti rispetto a quella indicata. Il teste ES_1 ha dichiarato di essere proprietario di un terreno confinante con quello della cooperativa attrice, separato dalla discarica da una strada asfaltata di circa 6-8 metri, percorsa da mezzi agricoli e camion diretti a un vicino impianto di ecoballe. Ha riferito che nel corso del 2017, durante le operazioni di chiusura e messa in sicurezza della discarica, veniva scaricato terreno sulla stessa senza che fossero adottate cautele tecniche, quali recinzioni o l'utilizzo costante di cisterne per la bagnatura del terreno.
Secondo il testimone, in presenza di vento forte e persistente per circa quindici giorni
-con direzione costante verso i terreni agricoli - il terreno appena depositato si sarebbe sollevato,
invadendo sia le sue coltivazioni sia quelle della cooperativa. Ha inoltre affermato di aver visto i camion della cooperativa rientrare dal mercato con le fragole invendute, poiché sporche di terra, e di aver subito a sua volta danni analoghi, in particolare alla produzione di pomodorini. Ha riferito di aver protestato verbalmente con gli operatori del cantiere, ricevendo conferma, alla presenza di terzi, circa la fondatezza delle proprie doglianze. Il potenziale coinvolgimento del teste in una analoga tematica risarcitoria certamente non determina la sua incapacità a testimoniare ma comporta particolare attenzione da parte del giudicante nella valutazione della sua attendibilità.
Tenuto conto della genericità della deposizione in ordine al tempo in cui si sarebbe verificato l'episodio per cui è causa e della carenza di supporti documentali a sostegno della deposizione emerge con chiarezza l'inidoneità della testimonianza a costituire valida prova del nesso eziologico tra l'attività svolta dalle convenute e il danno dedotto in giudizio. Di particolare valore di contrasto si rivela il contenuto del report dei dati meteo fornito dalla CP_4, cui il Tribunale ha fatto riferimento, che chiarisce che il vento soffiava in direzione opposta a quella allegata dall'attrice e dal teste ES_1 ; sul valore probatorio di tale documentazione deve precisarsi che il report non è
stato minimamente contestato nel giudizio di primo grado, quindi non ha errato il Tribunale nel valutarlo quale emergenza probatoria secondo prudente apprezzamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 116 c.p.c..
Gli ulteriori testi escussi, tra cui operai del cantiere e rappresentanti dell' CP_6 pur avendo menzionato, in via generale, la presenza di vento hanno riferito anche della prassi della bagnatura del terreno per contenere la dispersione delle polveri. Non hanno fornito indicazioni specifiche circa la direzione dei venti, né elementi circostanziati idonei a contrastare le risultanze del report meteorologico ufficiale prodotto in atti. Le loro dichiarazioni, infatti, si limitano a evidenziare un rischio generico connesso alla dispersione di polveri in presenza di vento, insufficiente a provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività svolta nel cantiere e il danno lamentato dal terzo. Nello specifico, il teste ing. EStimone 3 direttore tecnico della CP_1 escusso all'udienza del 24/10/2019, ha dichiarato che tra la discarica e il fondo condotto dalla cooperativa appellante vi era una strada aperta al pubblico, accessibile e percorsa anche da veicoli pesanti estranei alle attività di cantiere. Ha inoltre precisato che all'interno del cantiere erano stati predisposti sistemi per l'abbattimento delle polveri, consistenti nella bagnatura del terreno e in un impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi in entrata e in uscita. Ha affermato di aver visto passare autobotti che bagnavano il terreno ed ha descritto la strada di accesso - che divideva il fondo dell' Pt 1 da quello della discarica come una strada pubblica molto dissestata ma caratterizzata dal transito
-
frequente di camion carichi di ecoballe, il cui passaggio può ragionevolmente costituire una fonte autonoma di sollevamento e diffusione di polveri. In definitiva, pur confermando la presenza di potenziali fonti di polveri nella zona (traffico pesante e condizioni del manto stradale), la testimonianza non individua un nesso univoco tra l'attività specifica della discarica e i danni allegati dalla cooperativa appellante, ma evidenzia piuttosto una pluralità di fattori che non consentono di delineare la responsabilità delle convenute. Testimone 4 non ha fornito elementi di fatto tranquillizzanti in relazione alla Anche il teste tesi attorea in quanto non ha fatto riferimento al tempo in cui sarebbero maturati gli eventi e non ha assistito all'episodio oggetto della causa petendi. Allo stesso modo il teste EStimone_5 dipendente della società CP 1, escusso all'udienza del
12/12/2019, ha riferito di aver prestato servizio presso il cantiere con mansioni di impiegato addetto alla fornitura di materiali. Ha confermato sia la presenza della strada pubblica che separa la discarica dal fondo condotto dalla cooperativa appellante – regolarmente percorsa da mezzi agricoli e TIR -
sia l'adozione, all'interno del cantiere, di misure tecniche volte all'abbattimento delle polveri;
anche in questo caso non sono emersi elementi univoci di ricostruzione causale dei fatti.
EStimone_6Il teste ha dichiarato di non ricordare episodi di vento forte durante il proprio servizio e di non conoscere il teste ES 2, dipendente della società ortofrutticola, il quale aveva invece riferito di essersi recato più volte in cantiere per protestare contro la presenza di polveri nei giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse.
,escusso all'udienza del Infine, il teste ES 7 , operaio della società CP 3
24.10.2019 e presente in cantiere in data 7.04.2017, giorno in cui secondo l'attrice si sarebbe verificato il fatto, non ha riferito di forti raffiche di vento, limitandosi a confermare che la detta società si occupava esclusivamente di attività di capping, escludendo ogni attività di movimentazione del terreno. Tutti gli elementi, nel loro complesso, rafforzano la conclusione per cui non vi sia prova sufficiente,
né sotto il profilo oggettivo né soggettivo, della responsabilità delle società appellate in relazione al danno allegato, non potendosi ritenere raggiunta la dimostrazione del nesso eziologico tra l'attività
di messa in sicurezza della discarica e il pregiudizio lamentato dalla cooperativa appellante.
Quanto alla perizia di parte depositata in primo grado dalla CP_4 e non contestata
tempestivamente dall'attrice, essa risulta redatta a seguito di un sopralluogo eseguito in contraddittorio con la parte danneggiata;
essa è corredata da un report del Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare da cui risulta, in particolare, che al momento del presunto evento dannoso si sono verificate raffiche di vento di forte intensità con direzione da Ovest verso Est, ovvero in direzione opposta rispetto al percorso che il materiale di riporto avrebbe dovuto compiere per trasferirsi dalla discarica al fondo agricolo dell'odierna appellante, situato a Ovest rispetto alla discarica. Tale circostanza è stata confermata anche dalla verifica diretta dei luoghi, da cui è emerso che le serre dell'attrice risultano collocate ad ovest rispetto al sito oggetto di bonifica.
Ne consegue che l'esame prismatico delle risultanze processuali da parte del Tribunale ha dato luogo correttamente alla decisione di rigetto, che non è validamente messa in crisi dalle censure dell'appellante.
In definitiva, il Tribunale risulta aver fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 581/2008) per escludere ragionevolmente il nesso eziologico tra l'attività delle imprese convenute e il danno allegato, previa applicazione del criterio probabilistico del "più probabile che non" adottato da giurisprudenza consolidata.
Né possono condividersi le tardive critiche di parte appellante rivolte al valore attribuito dal giudice di primo grado alla relazione peritale redatta dal consulente tecnico incaricato dall' impresa assicuratrice, tenuto conto della tardività dei rilievi – formulati per la prima volta in appello - e del _
fatto che correttamente il Tribunale l'ha presa in considerazione come elemento documentale corroborante le altre e diverse prove acquisite.
In conclusione, l'istruttoria svolta ha evidenziato la lacunosità dell'impianto probatorio offerto dall'attrice in merito alla ricostruzione del nesso eziologico tra le attività della discarica e la perdita della produzione e ciò sia a voler configurare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. che a voler inquadrare il fatto nell'ambito specifico di cui all'art. 2050 c.c..
Sul piano documentale si evidenzia che i documenti di reso prodotti in giudizio si rivelano ancor più
critici delle testimonianze, essendo fortemente generici;
il documento di reso recante la dicitura
"merce non conforme", datato 18/04/2017 di Parte 3 relativo ad un reso di 1.440 kg di merce per un importo di € 2.304,00 non specifica le cause del reso, né menziona in alcun modo una contaminazione da polveri o altri elementi riconducibili all'attività della discarica. Il
documento di trasporto n. 441 del 17/04/2017 si limita a confermare l'invio del prodotto, senza alcun contenuto rilevante ai fini della dimostrazione del danno.
Infine, la perizia di parte attorea redatta nel mese di giugno 2017 dal dott. agronomo Per 1
introduce un ulteriore fattore di incertezza poiché, diversamente da quanto allegato dall'attrice in citazione, in cui si legge che "la produzione in atto" cioè i frutti da raccogliere sarebbero stati cosparsi di terra - parla anche di danni indiretti alle piante" per l'accumulo di polvere sulle foglie;
queste ultime sono responsabili dell'attività fotosintetica - sintesi clorofilliana - sintesi del carbonio
-, in grado di trasformare l'energia solare in energia chimica... quando la luce attraversa i tessuti delle foglie ...; ma quando le foglie sono ricoperte, come nel caso in questione di polvere, la luce non riesce ad attraversare i tessuti preposti all'attività della fotosintesi, e pertanto si verifica una riduzione dell'attività delle piante, con riduzione di tutte le funzioni vitali, che si tramutano in cali di produttività". Tale relazione non può essere condivisa dalla Corte nel suo contenuto in quanto sembra introdurre in giudizio temi di indagine - quali il “calo di produttività" - che neanche l'attrice ha inteso offrire al contraddittorio delle parti.
Quanto al riferimento dell'appellante alla responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., deve ricordarsi che essa presuppone pur sempre l'accertamento del nesso causale tra l'attività e il danno, la cui prova nel caso in esame come sopra rilevato non è stata fornita in modo sufficiente. Ed infatti, la
- -
presunzione di pericolosità non è sufficiente da sola a fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria, in mancanza della prova del nesso eziologico tra l'attività e il danno concretamente subito, atteso che la giurisprudenza di legittimità richiede, anche in ipotesi di responsabilità ex art. 2050 c.c., che l'attore assolva all'onere di provare la concreta esistenza del danno e del nesso causale tra l'attività pericolosa e il pregiudizio subito (ex multis Cass. n. 2306/2016).
Stante la radicale infondatezza della domanda, ogni altra questione è assorbita.
L'appello va respinto, con conferma della decisione di primo grado.
A carico della soccombente Soc. Coop. Agripar vanno poste le spese processuali del grado sostenute dalla Controparte_2 e dalla Controparte_4
[...] ma, per entrambe, solo quelle relative alla fase anteriore alla riassunzione, in cui si sono regolarmente costituite ( nei termini, Cass. 26372/2014).
Non si fa luogo al governo delle spese processuali delle appellate fallite relative alla fase processuale anteriore al fallimento. La liquidazione delle spese è operata in dispositivo, mediante applicazione dei parametri dettati dal
D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro
52.000,01 ed Euro 260.000,00. Considerate la quantità e la qualità dell'attività processuale svolta,
gli importi vengono liquidati in € 1500,00 per il compenso relativo alla cd. fase di studio, € 1000,00
per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva;
in totale, € 2.500,00 per ciascuna parte, cui
vanno aggiunti € 375,00 per rimborso delle spese generali;
totale generale € 2.875,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante,
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02, in considerazione del rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli -V Sezione Civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 151/2021 del Tribunale diParte_2
Napoli Nord, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_2 e della [...]
Controparte_4 delle spese del presente grado, relative alla fase anteriore all'interruzione del processo, liquidate in €
2.875,00 per ciascuna parte, oltre ad eventuali altri accessori, se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
CA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa CA IN Presidente relatore
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa CA di Martino Consigliere
ha deliberato di pronunciare la seguente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza n. 151/2021, pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord
il 21.01.2021, iscritto al n. 638/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
Parte 1 (c.f. e P. IVA P.IVA 1 ) in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù
di procura rilasciata in calce all'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Vincenzo Ciccarelli (c.f.
C.F. 1 ;
APPELLANTE
E
Controparte_1 (c.f. e P. IVA P.IVA 2 in persona del Curatore;
APPELLATA CONTUMACE in fase di riassunzione
E
Controparte_2 (c.f. P.IVA 2 ) in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel grado d'appello, dall' Avv. Maurizio Rossi (c.f. C.F. 2 ; APPELLATA
NONCHÉ
Controparte_3 (c.f. P.IVA 3 ) in persona della Curatrice;
APPELLATA CONTUMACE in fase di riassunzione
NONCHÉ
Controparte_4 (P. IVA P.IVA 4 ) costituitasi in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Bologna, alla Via Stalingrado n. 45, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'Avv. Massimo Gazzara (c.f.
C.F. 3
APPELLATA CONTUMACE in fase di riassunzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2017, la Parte 2
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la CP 5 e la CP 2
Controparte_3[...] in qualità di imprese riunite in un CP_6 affidataria dell'appalto nonché la
[...] in qualità di impresa subappaltatrice, per sentirle condannare, in solido o in via esclusiva,
al pagamento della somma di € 63.395,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni che asseriva di aver subito a causa dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della discarica RESIT, situata nel territorio del Comune di Giugliano in Campania.
A fondamento della domanda, l'attrice esponeva:
di svolgere attività di produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli in un fondo ubicato in Giugliano in Campania nel quale erano collocate strutture del tipo tunnel-serre destinate alla coltivazione di piante di fragole;
che il fondo risultava al confine con l'area denominata RESIT, sottoposta a sequestro penale giudiziario, sulla quale venivano eseguiti interventi di messa in sicurezza da parte della CP 5
[...] e della Controparte_2 che operavano in forma di A.T.I. nonché dalla Controparte_3
ai sensi del contratto stipulato il 9 agosto
[...] quale impresa subappaltatrice della CP_1
2016; che il 7.04.2017 si era verificato "un andamento climatico con forti scariche di vento che tirava in direzione da est verso ovest" il quale aveva determinato lo spostamento di ingenti polveroni di terra di riporto dall'area di cantiere verso il fondo agricolo;
che il vento si era incanalato nei tunnel-serre delle fragole, depositandosi "sulle piantine" e rendendo l'intero raccolto inidoneo alla commercializzazione;
che tali emissioni di polveri "ancorché sospinte dal forte vento" erano originate dalle operazioni di scarico e movimentazione del terreno effettuate mediante autocarri e mezzi meccanici (pale meccaniche, apripista o altri macchinari) impiegati per i lavori di messa in sicurezza, eseguiti,
secondo parte attrice, senza l'adozione di misure atte a prevenire la dispersione delle polveri nell'ambiente circostante;
che in conseguenza di ciò la società Pt 1 aveva subito un danno patrimoniale quantificato in
€ 53.395,00, nonché un danno non patrimoniale pari a € 10.000,00 - quale danno all'immagine ed alla reputazione - per complessivi € 63.395,00.
A sostegno della pretesa, parte attrice allegava:
che il danno alla produzione era stato stimato da un perito agrario in € 37.800,00 per la perdita del raccolto, in € 495,00 per gli interventi di lavaggio delle piante di fragole, in € 12.600,00 per la mancata produzione del ciclo colturale e in 10.000,00 quale danno all'immagine e alla reputazione commerciale;
che, a seguito dell'evento, la Cooperativa aveva richiesto alle imprese coinvolte il risarcimento dei danni subiti in data 6.09.2017 ma tale richiesta era rimasta priva di esito.
Identificava la responsabilità delle parti convenute nella mancata adozione di misure idonee a prevenire la propagazione delle polveri e nell'omesso controllo sulle modalità di movimentazione del terreno nell'area della discarica.
Rassegnava le seguenti conclusioni: "a) accertare e dichiarare la totale responsabilità civile nella produzione dell'evento dannoso de quo dei convenuti, nelle rispettive qualità di appaltatrici e subappaltatrice dei lavori de quo e ritenerle obbligate al risarcimento dei danni subiti dalla società
istante; b) per l'effetto condannare le convenute in solido e ciascuna di loro per quanto di spettanza al pagamento in favore della società istante della somma complessiva di € 63.395,00 per i danni come specificati in premessa e nella perizia tecnica i parte allegata al fascicolo di parte;
sia per il mancato guadagno derivante dalla mancata vendita del prodotto deteriorato, sia per i costi dovuti al lavaggio delle piantagioni, sia per il trasporto, sia per la mancata produzione, sia infine e non da ultimo per la sua rilevanza, per il danno alla reputazione ed all'immagine commerciale della ditta istante quantificati indicativamente questi ultimi in € 10.000,00 oltre agli interessi ed il danno da svalutazione;
c) con vittoria di spese e compenso del giudizio con attribuzione".
Con comparsa di costituzione del 20.02.2018 si costituiva la CP 1 per resistere alla domanda. Eccepiva l'infondatezza della allegata responsabilità non avendo essa proceduto all'epoca dei fatti né alla movimentazione o allo scarico del terreno né all'impiego di camion o di altri mezzi pesanti, anche in ragione della mancanza delle relative abilitazioni. Precisava, in particolare, che i lavori di movimento terra presso l'ex discarica erano stati eseguiti dalla società
mandante dell' CP 6 la Controparte_2 nonché dall' impresa subappaltatrice Controparte_3
[...] Tale circostanza trovava riscontro nel giornale dei lavori del 7 aprile 2017.
Aggiungeva che non poteva essere invocata la responsabilità solidale tra le due società costituenti
'CP 6 atteso che tale forma di associazione, rilevante nei rapporti con l'ente committente (nel caso di specie la CP 7 non configurava nei confronti dei terzi un autonomo centro di
,
imputazione di responsabilità, dovendo ciascuna impresa rispondere direttamente e limitatamente alle attività effettivamente svolte. Eccepiva l'assenza di prova in ordine al nesso causale tra le attività svolte all'interno della ex discarica Resit ed i danni lamentati, evidenziando che la Soc. Coop. Agripar coltivava fragole ed ortaggi in un'area ubicata nelle immediate adiacenze di due ex discariche, la discarica Resit e la discarica naturalmente caratterizzata da CP 8
persistenti e rilevanti livelli di inquinamento ambientale, nonché in una zona di intenso traffico, in quanto la strada costituiva il collegamento tra l'area ed il Comune limitrofo. Contestava la quantificazione del danno e la carenza di prove idonee a fornire elementi oggettivi sul valore dell'asserito raccolto come arbitrariamente quantificato ex adverso.
Si costituiva la società subappaltatrice propria estraneità ai Controparte_3 eccependo lavori di movimentazione e risagomatura del terreno nell'area della discarica, essendo la sua attività limitata esclusivamente ai "lavori di impermeabilizzazione e cioè la posa in opera di
-
materiali geosintetici, di coperture a mezzo di geomembrane, il cosiddetto capping - di impianti di bonifica e protezione ambientale, discariche e coperture di rifiuti solidi urbani ed industriali" (come da visura camerale in atti). Tale circostanza era confermata dal contratto di subappalto sottoscritto in data 09.08.2016 con la CP 5 nella qualità di committente e mandataria dell CP_6
costituita con la Controparte 2 nonché dal rapporto di cantiere del 7.04.2017. Infine si costituiva la Controparte 2 contestando la domanda e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la Zurich Insurance Public Limited Company, dalla quale risultava assicurata mediante la polizza n. 951G7410 denominata RC ALL, con decorrenza dal 19.09.2016 al 19.09.2017,
al fine di essere garantita in caso di condanna. Nel merito, eccepiva che, qualora fosse provato dall'attrice il sollevamento di polveri dalla discarica, tale evento sarebbe stato riconducibile esclusivamente al caso fortuito, rappresentato dalle intense raffiche di vento segnalate dalla stessa attrice, quale evento imprevisto e imprevedibile. Aggiungeva che i lavori presso la discarica ex
Resit erano stati svolti con costante rispetto (anche in data 07.04.2017) delle misure previste dalla normativa vigente;
ed infatti, tutti i mezzi pesanti erano dotati di teloni per impedire il sollevamento di polveri dai cassoni, le strade di accesso al cantiere erano sempre state regolarmente bagnate e l'ingresso e l'uscita dei camion erano obbligatoriamente regolati tramite impianto "lavaruote", strutture di cui forniva materiale fotografico. In subordine, allegava la responsabilità esclusiva dell'CP_6.
Contestava anche il quantum debeatur ed eccepiva la carenza probatoria in cui era incorsa l'attrice.
Autorizzata l'estensione del contradittorio nei confronti dell'impresa assicuratrice, questa si costituiva contestando la domanda principale nonché quella di manleva.
Acquisita documentazione, il Tribunale escuteva i testi ammessi.
Con la sentenza appellata rigettava integralmente le domande ritenendo non provato "il collegamento causale tra il danno e l'attività compiuta in discarica, stante l'utilizzo dei sistemi di abbattimento delle polveri ed il transito, sulla strada sconnessa e polverosa, di veicoli non tutti riconducibili alla discarica nonché la direzione contraria del vento". In particolare, il Tribunale
riteneva che l'attrice non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico in ordine al nesso causale.
Riteneva il teste EStimone_1 titolare del fondo vicino e destinato anch'esso a colture '
vegetali, incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c.. e aggiungeva che "Anche ove si volesse inquadrare la responsabilità invocata nell'ambito dell'art. 2050 c.c., presupposto ineliminabile è
l'accertamento del nesso causale tra l'attività pericolosa ed il danno subito, la cui prova è a carico del danneggiato, non potendo essere attribuito al soggetto agente un evento ad esso non riconducibile. Parte attrice non è riuscita a provare tale nesso causale". Riteneva assorbite tutte le altre domande. Per la riforma della decisione la Controparte_9 si è appellata tempestivamente a questa Corte sollevando le seguenti censure:
1) il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l'incapacità a testimoniare del teste di parte attrice Testimone 1 pregiudicando l'acquisizione di elementi probatori fondamentali ai fini dell'accertamento del nesso causale tra le attività delle convenute e i danni subiti;
2) il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretare e valutare le risultanze istruttorie,
attribuendo rilevanza probatoria a dichiarazioni testimoniali contraddittorie e alla documentazione della Compagnia assicurativa, nonostante l'assenza di fede privilegiata del report meteo prodotto in giudizio;
3) erroneamente il Tribunale ha ritenuto non provato il nesso di causalità tra l'attività svolta dalle convenute e i danni lamentati in relazione alle fattispecie astratte di cui agli artt. 2050
e 2043 c.c., omettendo di considerare la pericolosità in re ipsa dell'attività di messa in sicurezza della discarica, nonché la mancata prova, da parte delle imprese riunite nell' CP_6
dell'adozione di tutte le misure idonee a prevenire il verificarsi del danno a terzi.
Ha pertanto concluso per: "riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto declarare la totale responsabilità nella produzione dell'evento danno de quo delle convenute-appellate.
Conseguentemente condannare le predette al pagamento in favore della ditta istante della somma di € 63.395,00, quale ristoro dei danni occorsi per il fatto dannoso de quo ed il pregiudizio alla reputazione commerciale oltre svalutazione ed interessi come per legge, o di quella somma che l'Ecc.ma Corte di Appello riterrà equa. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi".
Tutte le società appellate si sono costituite, ciascuna resistendo all'avversa impugnazione.
All'udienza del 14.01.2025 la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 43,
comma 3, I. fall., in ragione dell'intervenuto fallimento della società CP_1 dichiarato con sentenza n. 257/2022 in data 21/04/2022 dal Tribunale di Roma, depositata in atti il 28.03.2023,
nonché dell'intervenuto fallimento della società Controparte_3 dichiarato con sentenza n.
79/2022 del Tribunale di Napoli in data 12/07/2022 e prodotta in giudizio il 21.11.2023.
L'appellante ha riassunto il gravame in data 20.01.2025 nei confronti delle parti originarie nonché
nei confronti delle Curatele fallimentari. Non si sono costituite in fase di riassunzione le società
fallite e la CP 4. La Controparte_2 non ha depositato alcuna comparsa di costituzione in fase di riassunzione. All'udienza del 10.06.2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni. La Controparte_2 pur non costituita in fase di riassunzione, ha depositato una comparsa conclusionale il 9.9.2025. Parte appellante ha depositato memorie ex art. 190 c.p.c. nei termini assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi dagli atti che nessuna parte appellata si è ritualmente costituita in fase di riassunzione, quindi vanno dichiarate contumaci in fase di riassunzione. Ed infatti, ricevuta il
30.4.2025 la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio, non si sono costituite le società fallite né la CP_4, che non ha depositato alcuna comparsa in fase di riassunzione. Allo stesso modo, non può considerarsi ritualmente costituita in fase di riassunzione la Controparte 2 che si è limitata a depositare una irrituale comparsa conclusionale in data 9.9.2025, che non può essere ritenuto atto difensivo idoneo allo scopo di costituzione in giudizio, ex artt. 303 e 166 c.p.c..
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi quattro motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente in quanto afferenti alla erronea valutazione del compendio probatorio operata dal Tribunale, nonché alla contestata esclusione del nesso causale tra l'attività svolta dalle società appellate e i danni asseritamente subiti dall'appellante.
In particolare, con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., del teste Tes 1
[...] , proprietario di un fondo confinante con quello condotto in locazione dall'appellante. Il
Giudice di primo grado ha ritenuto sussistente, in capo al testimone, un interesse a partecipare al giudizio "che si deve identificare con l'interesse previsto dall'art. 100 c.p.c., vale a dire con l'interesse a proporre una domanda oppure a contraddirla" in quanto anch'egli potenzialmente danneggiato dalle immissioni di polveri provenienti dalla discarica confinante e in ragione della sua dichiarata intenzione di agire in giudizio per il risarcimento dei danni. L'appellante deduce l'erroneità di tale valutazione, evidenziando che la mera astratta possibilità di promuovere analoga azione risarcitoria non integra, di per sé, un interesse giuridicamente rilevante e attuale che determini la incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., norma che postula un interesse giuridico concreto, attuale e personale all'esito della lite, tale da assimilare il teste ad una parte sostanziale del giudizio. La doglianza è, in tesi, fondata ma ciò non apporta alcuna utilità processuale alla parte appellante in quanto, indipendentemente dalla utilizzabilità della testimonianza suddetta, le altre emergenze processuali impongono di ritenere la domanda risarcitoria radicalmente infondata.
In applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" di creazione giurisprudenziale (cfr. Cass.
41019/2021, Cass. 693/2024), valevole nel caso in cui risulti che l'evidenza di una soluzione vada ad assorbire ogni altra valutazione inducendo il giudice a decidere il merito per saltum rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276 comma 2° c.p.c., deve affrontarsi la censura con la quale parte appellante mette in discussione la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha disconosciuto la prova del nesso causale tra la condotta contestata ed il danno allegato, sia con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. che in relazione alla figura dettata dall'art. 2050
C.C..
Ad avviso della Corte, correttamente il primo Giudice ha ritenuto non provata la sussistenza del nesso eziologico tra l'attività di messa in sicurezza della discarica - posta in essere dalle imprese convenute dalla cui asserita responsabilità sarebbero derivati i copiosi danni richiesti dalla società
-
attrice.
Secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie, incorrendo in un evidente travisamento del materiale probatorio. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente considerato né gli esiti della consulenza tecnica di parte, né le dichiarazioni rese in sede testimoniale, le quali convergerebbero nel ritenere che il pregiudizio subito dall'azienda agricola sia riconducibile all'omessa adozione, da parte delle convenute, delle opportune cautele nella fase di scavo e movimentazione del terreno, svolta in condizioni meteorologiche avverse e in assenza di idonee misure di contenimento atte a prevenire la dispersione di polveri sui fondi limitrofi. Tali elementi, ad avviso dell'appellante, sarebbero idonei a fondare una presunzione grave, precisa e concordante in ordine alla sussistenza del nesso causale tra l'attività imputabile alle società appellate e il danno lamentato, ai sensi degli artt. 2043 e 2050
C.C..
Ebbene, ad avviso della Corte, le testimonianze assunte in primo grado su istanza della parte attrice appaiono gravemente inficiate nella loro attendibilità.
Il primo testimone di parte attrice EStimone_2 individuato quale responsabile della raccolta presso il fondo agricolo, escusso all'udienza del 24.10.2024 ha dichiarato che le polveri sollevate sarebbero state spinte dal vento "da sinistra a destra", insinuandosi all'interno delle serre. Tuttavia,
tale ricostruzione risulta in palese contrasto con i dati meteorologici ufficiali acquisiti in atti, dai quali emerge un orientamento dei venti incompatibile con la direzione indicata dal teste. Inoltre, la deposizione si rivela generica e priva di riferimenti oggettivi: il teste non è preciso sulla direzione del vento, non ricorda il giorno del sinistro e dichiara di non poter affermare con certezza se la polvere provenisse dalla discarica o da altre aree. Parimenti, non viene fornita alcuna informazione specifica circa l'eventuale incidenza delle attività di scarico e livellamento del terreno svolte presso la discarica sul fenomeno del sollevamento della polvere. Il teste si limita a riferire che il vento, da lui genericamente definito "proveniente dalle montagne", sarebbe stato particolarmente intenso per due giorni consecutivi, sollevando polveri ma non s indica in quali giorni questo fenomeno si sarebbe verificato. Non stato neanche chiarito dal teste se tale condizione meteorologica fosse abituale in quel territorio, quindi prevedibile o se fosse rara e quindi del tutto eccezionale, elemento che risulterebbe rilevante ai fini dell'accertamento dell'eventuale obbligo di adozione di misure preventive ed aggiuntive rispetto a quelle adottate, da parte dei gestori della discarica.
Inoltre, la circostanza dichiarata dal teste secondo cui solo una parte delle fragole sarebbe stata respinta dal destinatario (come riferito, il rientro è avvenuto con un solo automezzo) induce a ritenere che il danno non abbia interessato l'intera produzione, a dispetto di quanto asserito dall'attrice.
Raffrontando la testimonianza con il documento di reso acquisito in atti emerge che quest'ultimo menziona solo la dicitura generica "merce non conforme", senza fornire indicazioni specifiche in ordine alla causa della non conformità (polvere, contaminazione chimica o altra ragione); quindi il documento non corrobora la generica testimonianza. Allo stesso modo, non risulta agli atti documentazione tecnica, analisi o rilievi che consentano di accertare un nesso causale diretto tra l'attività della discarica e l'asserito deterioramento della coltivazione, documenti a mezzo dei quali si possa superare la lacunosità della testimonianza. Essa, in definitiva, risulta generica, contraddetta dai dati oggettivi disponibili e priva del necessario supporto probatorio in ordine sia alla dinamica del danno che all'individuazione della sua causa.
ES_1L'altro teste indicato dalla società appellante, il proprietario del fondo confinante,
[...] , escusso all'udienza del 12.12.2024, sia pur capace a testimoniare, ha dichiarato che le polveri provenienti dal cantiere sarebbero state trasportate dal vento per circa quindici giorni consecutivi, investendo tanto i propri campi quanto quelli condotti dalla cooperativa appellante.
Anche tale ricostruzione è inattendibile in quanto non aderente alla causa petendi in citazione e contraddetta dalla testimonianza ES_2 nonchè dai dati meteorologici ufficiali acquisiti in atti, dai quali emerge una diversa direzione dei venti rispetto a quella indicata. Il teste ES_1 ha dichiarato di essere proprietario di un terreno confinante con quello della cooperativa attrice, separato dalla discarica da una strada asfaltata di circa 6-8 metri, percorsa da mezzi agricoli e camion diretti a un vicino impianto di ecoballe. Ha riferito che nel corso del 2017, durante le operazioni di chiusura e messa in sicurezza della discarica, veniva scaricato terreno sulla stessa senza che fossero adottate cautele tecniche, quali recinzioni o l'utilizzo costante di cisterne per la bagnatura del terreno.
Secondo il testimone, in presenza di vento forte e persistente per circa quindici giorni
-con direzione costante verso i terreni agricoli - il terreno appena depositato si sarebbe sollevato,
invadendo sia le sue coltivazioni sia quelle della cooperativa. Ha inoltre affermato di aver visto i camion della cooperativa rientrare dal mercato con le fragole invendute, poiché sporche di terra, e di aver subito a sua volta danni analoghi, in particolare alla produzione di pomodorini. Ha riferito di aver protestato verbalmente con gli operatori del cantiere, ricevendo conferma, alla presenza di terzi, circa la fondatezza delle proprie doglianze. Il potenziale coinvolgimento del teste in una analoga tematica risarcitoria certamente non determina la sua incapacità a testimoniare ma comporta particolare attenzione da parte del giudicante nella valutazione della sua attendibilità.
Tenuto conto della genericità della deposizione in ordine al tempo in cui si sarebbe verificato l'episodio per cui è causa e della carenza di supporti documentali a sostegno della deposizione emerge con chiarezza l'inidoneità della testimonianza a costituire valida prova del nesso eziologico tra l'attività svolta dalle convenute e il danno dedotto in giudizio. Di particolare valore di contrasto si rivela il contenuto del report dei dati meteo fornito dalla CP_4, cui il Tribunale ha fatto riferimento, che chiarisce che il vento soffiava in direzione opposta a quella allegata dall'attrice e dal teste ES_1 ; sul valore probatorio di tale documentazione deve precisarsi che il report non è
stato minimamente contestato nel giudizio di primo grado, quindi non ha errato il Tribunale nel valutarlo quale emergenza probatoria secondo prudente apprezzamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 116 c.p.c..
Gli ulteriori testi escussi, tra cui operai del cantiere e rappresentanti dell' CP_6 pur avendo menzionato, in via generale, la presenza di vento hanno riferito anche della prassi della bagnatura del terreno per contenere la dispersione delle polveri. Non hanno fornito indicazioni specifiche circa la direzione dei venti, né elementi circostanziati idonei a contrastare le risultanze del report meteorologico ufficiale prodotto in atti. Le loro dichiarazioni, infatti, si limitano a evidenziare un rischio generico connesso alla dispersione di polveri in presenza di vento, insufficiente a provare l'esistenza del nesso causale tra l'attività svolta nel cantiere e il danno lamentato dal terzo. Nello specifico, il teste ing. EStimone 3 direttore tecnico della CP_1 escusso all'udienza del 24/10/2019, ha dichiarato che tra la discarica e il fondo condotto dalla cooperativa appellante vi era una strada aperta al pubblico, accessibile e percorsa anche da veicoli pesanti estranei alle attività di cantiere. Ha inoltre precisato che all'interno del cantiere erano stati predisposti sistemi per l'abbattimento delle polveri, consistenti nella bagnatura del terreno e in un impianto di lavaggio delle ruote dei mezzi in entrata e in uscita. Ha affermato di aver visto passare autobotti che bagnavano il terreno ed ha descritto la strada di accesso - che divideva il fondo dell' Pt 1 da quello della discarica come una strada pubblica molto dissestata ma caratterizzata dal transito
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frequente di camion carichi di ecoballe, il cui passaggio può ragionevolmente costituire una fonte autonoma di sollevamento e diffusione di polveri. In definitiva, pur confermando la presenza di potenziali fonti di polveri nella zona (traffico pesante e condizioni del manto stradale), la testimonianza non individua un nesso univoco tra l'attività specifica della discarica e i danni allegati dalla cooperativa appellante, ma evidenzia piuttosto una pluralità di fattori che non consentono di delineare la responsabilità delle convenute. Testimone 4 non ha fornito elementi di fatto tranquillizzanti in relazione alla Anche il teste tesi attorea in quanto non ha fatto riferimento al tempo in cui sarebbero maturati gli eventi e non ha assistito all'episodio oggetto della causa petendi. Allo stesso modo il teste EStimone_5 dipendente della società CP 1, escusso all'udienza del
12/12/2019, ha riferito di aver prestato servizio presso il cantiere con mansioni di impiegato addetto alla fornitura di materiali. Ha confermato sia la presenza della strada pubblica che separa la discarica dal fondo condotto dalla cooperativa appellante – regolarmente percorsa da mezzi agricoli e TIR -
sia l'adozione, all'interno del cantiere, di misure tecniche volte all'abbattimento delle polveri;
anche in questo caso non sono emersi elementi univoci di ricostruzione causale dei fatti.
EStimone_6Il teste ha dichiarato di non ricordare episodi di vento forte durante il proprio servizio e di non conoscere il teste ES 2, dipendente della società ortofrutticola, il quale aveva invece riferito di essersi recato più volte in cantiere per protestare contro la presenza di polveri nei giorni caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse.
,escusso all'udienza del Infine, il teste ES 7 , operaio della società CP 3
24.10.2019 e presente in cantiere in data 7.04.2017, giorno in cui secondo l'attrice si sarebbe verificato il fatto, non ha riferito di forti raffiche di vento, limitandosi a confermare che la detta società si occupava esclusivamente di attività di capping, escludendo ogni attività di movimentazione del terreno. Tutti gli elementi, nel loro complesso, rafforzano la conclusione per cui non vi sia prova sufficiente,
né sotto il profilo oggettivo né soggettivo, della responsabilità delle società appellate in relazione al danno allegato, non potendosi ritenere raggiunta la dimostrazione del nesso eziologico tra l'attività
di messa in sicurezza della discarica e il pregiudizio lamentato dalla cooperativa appellante.
Quanto alla perizia di parte depositata in primo grado dalla CP_4 e non contestata
tempestivamente dall'attrice, essa risulta redatta a seguito di un sopralluogo eseguito in contraddittorio con la parte danneggiata;
essa è corredata da un report del Servizio Meteorologico
dell'Aeronautica Militare da cui risulta, in particolare, che al momento del presunto evento dannoso si sono verificate raffiche di vento di forte intensità con direzione da Ovest verso Est, ovvero in direzione opposta rispetto al percorso che il materiale di riporto avrebbe dovuto compiere per trasferirsi dalla discarica al fondo agricolo dell'odierna appellante, situato a Ovest rispetto alla discarica. Tale circostanza è stata confermata anche dalla verifica diretta dei luoghi, da cui è emerso che le serre dell'attrice risultano collocate ad ovest rispetto al sito oggetto di bonifica.
Ne consegue che l'esame prismatico delle risultanze processuali da parte del Tribunale ha dato luogo correttamente alla decisione di rigetto, che non è validamente messa in crisi dalle censure dell'appellante.
In definitiva, il Tribunale risulta aver fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., n. 581/2008) per escludere ragionevolmente il nesso eziologico tra l'attività delle imprese convenute e il danno allegato, previa applicazione del criterio probabilistico del "più probabile che non" adottato da giurisprudenza consolidata.
Né possono condividersi le tardive critiche di parte appellante rivolte al valore attribuito dal giudice di primo grado alla relazione peritale redatta dal consulente tecnico incaricato dall' impresa assicuratrice, tenuto conto della tardività dei rilievi – formulati per la prima volta in appello - e del _
fatto che correttamente il Tribunale l'ha presa in considerazione come elemento documentale corroborante le altre e diverse prove acquisite.
In conclusione, l'istruttoria svolta ha evidenziato la lacunosità dell'impianto probatorio offerto dall'attrice in merito alla ricostruzione del nesso eziologico tra le attività della discarica e la perdita della produzione e ciò sia a voler configurare la responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. che a voler inquadrare il fatto nell'ambito specifico di cui all'art. 2050 c.c..
Sul piano documentale si evidenzia che i documenti di reso prodotti in giudizio si rivelano ancor più
critici delle testimonianze, essendo fortemente generici;
il documento di reso recante la dicitura
"merce non conforme", datato 18/04/2017 di Parte 3 relativo ad un reso di 1.440 kg di merce per un importo di € 2.304,00 non specifica le cause del reso, né menziona in alcun modo una contaminazione da polveri o altri elementi riconducibili all'attività della discarica. Il
documento di trasporto n. 441 del 17/04/2017 si limita a confermare l'invio del prodotto, senza alcun contenuto rilevante ai fini della dimostrazione del danno.
Infine, la perizia di parte attorea redatta nel mese di giugno 2017 dal dott. agronomo Per 1
introduce un ulteriore fattore di incertezza poiché, diversamente da quanto allegato dall'attrice in citazione, in cui si legge che "la produzione in atto" cioè i frutti da raccogliere sarebbero stati cosparsi di terra - parla anche di danni indiretti alle piante" per l'accumulo di polvere sulle foglie;
queste ultime sono responsabili dell'attività fotosintetica - sintesi clorofilliana - sintesi del carbonio
-, in grado di trasformare l'energia solare in energia chimica... quando la luce attraversa i tessuti delle foglie ...; ma quando le foglie sono ricoperte, come nel caso in questione di polvere, la luce non riesce ad attraversare i tessuti preposti all'attività della fotosintesi, e pertanto si verifica una riduzione dell'attività delle piante, con riduzione di tutte le funzioni vitali, che si tramutano in cali di produttività". Tale relazione non può essere condivisa dalla Corte nel suo contenuto in quanto sembra introdurre in giudizio temi di indagine - quali il “calo di produttività" - che neanche l'attrice ha inteso offrire al contraddittorio delle parti.
Quanto al riferimento dell'appellante alla responsabilità di cui all'art. 2050 c.c., deve ricordarsi che essa presuppone pur sempre l'accertamento del nesso causale tra l'attività e il danno, la cui prova nel caso in esame come sopra rilevato non è stata fornita in modo sufficiente. Ed infatti, la
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presunzione di pericolosità non è sufficiente da sola a fondare l'accoglimento della domanda risarcitoria, in mancanza della prova del nesso eziologico tra l'attività e il danno concretamente subito, atteso che la giurisprudenza di legittimità richiede, anche in ipotesi di responsabilità ex art. 2050 c.c., che l'attore assolva all'onere di provare la concreta esistenza del danno e del nesso causale tra l'attività pericolosa e il pregiudizio subito (ex multis Cass. n. 2306/2016).
Stante la radicale infondatezza della domanda, ogni altra questione è assorbita.
L'appello va respinto, con conferma della decisione di primo grado.
A carico della soccombente Soc. Coop. Agripar vanno poste le spese processuali del grado sostenute dalla Controparte_2 e dalla Controparte_4
[...] ma, per entrambe, solo quelle relative alla fase anteriore alla riassunzione, in cui si sono regolarmente costituite ( nei termini, Cass. 26372/2014).
Non si fa luogo al governo delle spese processuali delle appellate fallite relative alla fase processuale anteriore al fallimento. La liquidazione delle spese è operata in dispositivo, mediante applicazione dei parametri dettati dal
D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra Euro
52.000,01 ed Euro 260.000,00. Considerate la quantità e la qualità dell'attività processuale svolta,
gli importi vengono liquidati in € 1500,00 per il compenso relativo alla cd. fase di studio, € 1000,00
per il compenso relativo alla cd. fase introduttiva;
in totale, € 2.500,00 per ciascuna parte, cui
vanno aggiunti € 375,00 per rimborso delle spese generali;
totale generale € 2.875,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante,
di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/02, in considerazione del rigetto integrale dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli -V Sezione Civile - definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 151/2021 del Tribunale diParte_2
Napoli Nord, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in toto la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_2 e della [...]
Controparte_4 delle spese del presente grado, relative alla fase anteriore all'interruzione del processo, liquidate in €
2.875,00 per ciascuna parte, oltre ad eventuali altri accessori, se dovuti;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il Presidente estensore
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