Ordinanza cautelare 25 gennaio 2023
Sentenza 7 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 07/11/2023, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2023
N. 03268/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2023, proposto da AR ET, AR NN, AR IV e AR MA, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Troja e Antonella Grillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Porto Empedocle, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza sindacale n. 52 del 14 settembre 2022, con cui il Sindaco di Porto Empedocle (AG) ha ordinato la messa in sicurezza dell’edificio tra la Via Stretta e la Via Vittoria, distinto in catasto al foglio di mappa 25, particella 373;
- del provvedimento del 06.12.2022 n. prot. 34539, denominato “riscontro Vs. nota prot. 34342 del 05.12.2022, ordinanza sindacale n. 52 del 14.09.2022” con la quale il Comune di Porto Empedocle ha diffidato i Sigg.ri AR TT, AR NN, AR IV e AR MA “a voler dare con effetto immediato e senza ulteriore indugio attuazione alla sopra richiamata ordinanza con espresso avvertimento che in difetto sarà adottata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari in sostituzione e con oneri a vostro carico, nonché si notizierà dell'inosservanza dell'ordinanza precedentemente in partita l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 codice penale”, precisando che la dette diffida “riveste carattere di urgenza e il termine concesso è di giorni 5 dal ricevimento della presente”;
- nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 52/2023, contenente anche incombenti istruttori;
Visti i documenti e la memoria di parte ricorrente:
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per la parte ricorrente i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso introduttivo, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti, proprietari pro quota dell’unità immobiliare allibrata catastalmente al foglio 25, particella 373, sub 1 DI Via Stretta n°32 nel Comune di Porto Empedocle, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza sindacale n° 52 del 14 settembre 2022, notificata il 14.10.2022, con cui il Sindaco di Porto Empedocle (AG) ha ordinato la messa in sicurezza dell’edificio tra Via Stretta e Via Vittoria, distinto in catasto al foglio di mappa 25, particella 373.
In tale ordinanza, i cui destinatari sono i soli ricorrenti, viene ordinato “ di effettuare tutti gli interventi di messa in sicurezza dei luoghi circostanti l’edificio, in particolar modo per le parti prospicienti sulle aree pubbliche e private, con rimozioni delle parti ammalorate ed in procinto di staccarsi dal fabbricato, nonché di effettuare i lavori di ripristino e consolidamento statico delle parti danneggiate ed interessate..., adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità, con lavori che dovranno avere inizio immediato e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della presente OS ”.
L’intervento ordinato in via contingibile e urgente, ex art. 54 comma 4 TUEL, è motivato dalla necessità di consentire “ la messa in sicurezza dei luoghi circostanti l’edificio, in particolar modo per le parti prospicienti sulle aree pubbliche e private, con rimozioni delle parti ammalorate ed in procinto di staccarsi dal fabbricato, nonché di effettuare i lavori di ripristino e consolidamento statico delle parti danneggiate ed interessate..., adottando tutti gli accorgimenti atti ad evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità ”.
2. È stato altresì impugnato il provvedimento del 06.12.2022, denominato “ riscontro Vs. nota prot. 34342 del 05.12.2022, ordinanza sindacale n. 52 del 14.09.2022 ” con il quale il Comune di Porto Empedocle ha diffidato i ricorrenti “ a voler dare con effetto immediato e senza ulteriore indugio attuazione alla sopra richiamata ordinanza con espresso avvertimento che in difetto sarà adottata ordinanza di esecuzione dei lavori necessari in sostituzione e con oneri a vostro carico, nonché si notizierà dell'inosservanza dell'ordinanza precedentemente in partita l'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 codice penale ”, precisando che la detta diffida “ riveste carattere di urgenza e il termine concesso è di giorni 5 dal ricevimento della presente ”.
I ricorrenti infatti, ricevuta la notifica dell’ordinanza, avevano provveduto a compiere le attività di manutenzione che hanno ritenuto da loro esigibili in quanto proprietari unicamente di un’unità al piano terra dell’edificio e ne hanno dato conto all’amministrazione sottolineando che maggiori interventi sarebbero loro preclusi per la mancata titolarità dell’intero edificio.
3. Nel richiedere l’annullamento degli atti impugnati, i ricorrenti hanno mosso le seguenti doglianze.
3.1. Il primo motivo è così rubricato: “ illegittimità dell’ordinanza sindacale ex art. 54 t.u.e.l. e del provvedimento di diffida del 06.12.2022, per difetto parziale di legittimazione passiva; eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; violazione del principio di trasparenza ex art.97 Cost. ed ex art 1 l.241/1990 ”. Si contesta la legittimità dell’ordinanza sindacale extra ordinem sotto il profilo della legittimazione passiva.
3.2. Il secondo motivo è così rubricato: “ violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del d.lgs 267/2000 per difetto dei presupposti per l’emanazione di un’ordinanza sindacale extra ordinem. violazione del principio di legalità sostanziale. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990. violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. eccesso di potere per difetto di motivazione. eccesso di potere per difetto di istruttoria. eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca ”. Si contesta la legittimità dell’ordinanza sindacale extra ordinem sotto il profilo della mancanza dei presupposti legali per la sua adozione.
4. Con ordinanza del 25.1.2023, a fronte della richiesta cautelare avanzata dai ricorrenti, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione all’udienza pubblica di merito con la richiesta ad entrambe le parti di rendere documentati chiarimenti sui fatti di causa nei termini specificati in motivazione.
5. In seguito alla fissazione dell’udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memorie e documenti, tra i quali una relazione tecnica correlata da fotografie dei luoghi, anche in adempimento di quanto richiesto dal Collegio. L’Amministrazione resistente non si è costituita in giudizio.
6. All’udienza pubblica del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sulla legittimità dell’ordinanza sindacale extra ordinem adottata dal Sindaco ex art. 54 d.lgs. 267/2000 avente come destinatari i ricorrenti.
2. Nel merito entrambi i motivi di illegittimità prospettati dalla ricorrente sono infondati.
2.1. Infondato è il primo motivo con il quale si contesta la legittimazione passiva dell’ordinanza. Il provvedimento è stato notificato ai soli ricorrenti, destinatari dell’atto. Nella proposta di ordinanza sindacale si dà atto dei dati emersi dalla consultazione della banca dati catastale in relazione all’intero edificio e si riporta il completo elenco dei proprietari. Tuttavia si dà anche atto che “i dati attualmente a disposizione non permettono di individuare compiutamente i recapiti dei destinatari del presente provvedimento ”.
Secondo la prospettazione difensiva la selezione dei ricorrenti quali unici destinatari del provvedimento sarebbe una illegittima violazione dei limiti della responsabilità personale, essendo individuati come unici onerati di tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza pur non essendo gli unici proprietari dell’edificio. Inoltre i ricorrenti lamentano di non essere nella disponibilità delle parti dell’edificio maggiormente colpite da incuria e trascuratezza e perciò di non poter apportare gli interventi necessari alla loro messa in sicurezza.
Si richiama in casi analoghi il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso con riferimento alle ordinanze contingibili e urgenti emesse ai sensi dell'art. 54 comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 che impongono obblighi ad alcuni soltanto dei comproprietari dell'area, secondo cui a nulla rileva che l'ente comunale non abbia indirizzato l'ordinanza a tutti i comproprietari degli immobili da cui derivava il pericolo accertato, atteso che l'ordinanza sindacale è legittimamente indirizzabile, in ragione della relativa responsabilità solidale, a un solo comproprietario, autonomamente e immediatamente chiamato ad adoperarsi per eliminare lo stato di pericolo, onde così personalmente sottrarsi alle misure coercitive adottabili dall'autorità amministrativa e all'azione penale esercitabile da quella giudiziaria (cfr.: T.A.R. Napoli, Campania sez. VIII, 03/05/2012, n. 2029; Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 8 ottobre 2009 n. 5203; Tar Puglia, Bari, sez. II, 15 dicembre 2010 n. 4196;Tar Piemonte, Torino, sez. I, 24 novembre 2004 n. 3398; T.A.R. Campania, Salerno sez. I, 17/10/2019, n.1782). E’ stato infatti affermato che la mancata notifica a uno dei comproprietari non inficia la legittimità dell’ordine. Inoltre, tale omissione è censurabile esclusivamente dal soggetto nel cui interesse la comunicazione stessa è posta, dato che alcun pregiudizio può discendere in capo a chi ha ricevuto ritualmente la notificazione dell'atto per effetto della mancata notifica del provvedimento agli altri comproprietari del bene (Cons. Stato Sez. VI, 24 luglio 2020, n. 4745; Cons. Stato. Sez. VI, 27 marzo 2012, n. 1810).
Peraltro, va sottolineato il peculiare presupposto rispetto al quale il Sindaco si determina all’adozione di un’ordinanza extra ordinem , ovvero l’urgenza. In presenza di una conclamata condizione di pericolo per l'incolumità pubblica, per la legittimità dell'ordinanza sindacale è sufficiente che il Comune provveda a individuarne i destinatari in base alla situazione di fatto che si presenta nell'immediato, indipendentemente da ogni laboriosa e puntuale ripartizione, di fronte a più soggetti eventualmente obbligati, dei rispettivi oneri di concorso all'eliminazione della situazione di pericolo.
Del resto sarebbe del tutto irragionevole ritenere che l'ente locale, a fronte di una conclamata e indifferibile necessità di provvedere, operasse ricerche minuziose, che possono anche richiedere molto tempo, al fine di individuare tutti i legittimi destinatari del provvedimento, invece che ordinare la condotta atta a eliminare la situazione di pericolo al soggetto che in quel momento appaia come quello effettivamente in grado di procedere alla messa in sicurezza del bene, in quanto si trovi nella disponibilità del medesimo.
Nel caso di specie, la proposta di ordinanza esplicita tale condizione di urgenza legata alla tempistica di notificazione dell’atto, infatti si legge “ che ricorrono i presupposti e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo…allo scopo di evitare l’ulteriore aggravamento della situazione e quindi salvaguardare l’incolumità pubblica e privata ” pur ritenendo che vanno eseguiti “ ulteriori accertamenti e indagini per individuare i recapiti della totalità degli intestatari degli immobili interessati “.
Per quanto riguarda la disponibilità dei luoghi, il Collegio non può che aderire all’orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale questa è presupposto indefettibile per affermare la legittimazione passiva all’ordine di eseguire lavori di manutenzione in casi di urgenza e necessità. Il soggetto destinatario di ordinanza contingibile e urgente non deve essere necessariamente il proprietario dell’area ma è sufficiente che ne abbia la materiale disponibilità, essendo questo il presupposto logico e materiale per l’esecuzione degli interventi per la rimozione della situazione di pericolo. Tale circostanza, comunque, lascia impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti del legittimo proprietario (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 536 del 22 gennaio 2020). Inoltre, quando il Sindaco ordina ex art. 54 del TUEL determinati interventi contingibili e urgenti a carico di più destinatari ed in relazione ad un bene o una fonte di pericolo che è comune a tutti, salvo che la natura dei luoghi o dell’intervento non lo esiga o non lo renda opportuno, non è tenuto ad indicare o prescrivere la suddivisione della misura in quote per ciascun destinatario, perché l’ordinanza costituisce in capo ai proprietari una obbligazione solidale che, quindi, dovrà regolarsi secondo il titolo. “ Pertanto, ogni questione inerente le modalità applicative o esecutive, l’effettuazione di scavi o sondaggi, la redazione di perizie o studi, l’approntamento di misure di messa in sicurezza o lavori di consolidamento (e l’individuazione dei soggetti a carico dei quali essi vanno realizzati, come ad esempio nella perizia del 2012 depositata dal ricorrente), nonché, infine, la specifica ripartizione tra i destinatari tenuti alla prestazione (per interventi o quote e quali tra esse), seguirà le regole proprie della solidarietà, potendosi esigere da parte dell’Ente l’adempimento a carico di ciascuno di essi, salva rivalsa secondo i titoli di proprietà (o di responsabilità nell’aver cagionato il pericolo, a seconda dei casi); e fermo restando che, laddove in caso di inottemperanza, sarà l’Ente ad intervenire (intervento che può rivelarsi doveroso quando il pericolo non consenta l’indugio), i relativi costi saranno recuperati, ancora una volta, a carico di tutti i condebitori a seconda della natura della prestazione (se unitaria, come risulta nel caso di specie, o frazionabile) e le regole generali ” (TAR Lazio, Sez. II bis, sentenza n. 16291 del 6/12/2022).
Nel caso di specie i ricorrenti sono da considerarsi nella disponibilità dei luoghi coinvolti dai necessari lavori manutentivi, in particolare la facciata e la parte prospiciente la strada, in quanto proprietari comunisti di un’unità immobiliare inserita in un contesto che si deve qualificare come condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. c.c..
I ricorrenti, anche attraverso la produzione di una relazione tecnica sullo stato dei luoghi con allegate fotografie esplicative, hanno affermato la loro estraneità alle vicende che coinvolgono la manutenzione dell’edificio in quanto l’unità immobiliare di cui sono comproprietari sita al piano terra ha persino un’entrata diversa rispetto a quella posta sulla facciata coinvolta dall’incuria la quale serve altre unità immobiliari tra cui i piani più alti. Tuttavia l’ingresso autonomo da un lato diverso dello stabile rispetto a quello principale non è un dato di fatto idoneo a escludere la natura di condominio dell’intero edificio. Dalle fotografie allegate da parte resistente è chiaro che l’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti è inserita in una palazzina unica per quanto riguarda quantomeno tetto, muri e fondamenta, tutti elementi citati al numero 1) dell’art. 1117 c.c. i quali fanno nascere la presunzione di proprietà condominiale, stato di fatto che si realizza senza la necessità dalla convocazione o dalla dichiarazione di un’assemblea, dall’adozione di un regolamento o dalla nomina di un amministratore. Si ha condominio quando un edificio è composto da più unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari che ne godono in maniera esclusiva e, nello stesso tempo, da alcune parti comuni, strutturalmente e funzionalmente connesse alle prime e ad esse strumentali e che sono indicate nell’art. 1117 c.c.. Tali parti comuni sono caratterizzate dall’indivisibilità.
La facciata di un edificio rientra tra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni del fabbricato. I muri perimetrali dell’edificio in condominio, pur non avendo funzione di muri portanti, vanno intesi come muri maestri al fine della presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ. in quanto determinano la consistenza volumetrica dell’edificio unitariamente considerato proteggendolo dagli agenti atmosferici e termici, delimitano la superficie coperta e delineano la sagoma architettonica dell’edificio stesso; pertanto, nell’ambito dei muri comuni dell’edificio rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dello immobile, con la conseguenza che la facciata di un edificio, al pari dei muri perimetrali maestri, per la sua destinazione funzionale, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato e della sua statica, sicché ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni del fabbricato e resta destinata indifferenziatamente al servizio dello stesso.
Dalla qualificazione dell’edificio come condominio discendono conseguenze sul piano della responsabilità extracontrattuale. Il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno, sicché risponde, ex articolo 2051 del codice civile, dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché tali danni siano causalmente imputabili anche al concorso del fatto di un terzo (Corte appello Napoli sez. VIII, 06/04/2021, n.1300)
Nelle obbligazioni extracontrattuali in cui è coinvolto l’intero condominio, il singolo condomino è responsabile passivo in solido con gli altri e quindi tenuto a pagare per l’intero debito derivante da danno da cose in custodia, con possibile azione di regresso per recuperare quanto pagato nei confronti degli altri co-obbligati in rapporto ai loro millesimi (quote) di proprietà.
Nel caso di specie, la responsabilità solidale tra i destinatari dell’ordine del sindaco affermata in giurisprudenza, principio per il quale può essere destinatario dell’ordinanza chi è nella disponibilità del bene ed è più prontamente reperibile, corrisponde alla responsabilità solidale tra i condomini per i danni all’incolumità pubblica e privata il cui concreto pericolo è stato accertato dall’istruttoria amministrativa.
Sul punto si richiama una recente sentenza del Consiglio di Stato, n. 536 del 20 gennaio 2020, che, seppur in un caso non perfettamente sovrapponibile a quello in giudizio in quanto l’ordinanza aveva come destinatario l’amministratore di condominio, afferma precisi principi in tema di ordinanze extra ordinem che intimano lavori per la messa in sicurezza di edifici condominiali.
Il Consiglio di Stato ha affermato che “ In caso di urgenza l'intervento manutentivo può essere infatti legittimamente ordinato anche a chi abbia soltanto la disponibilità del bene e che quindi possa a maggior ragione darvi adempimento, mentre in una seconda fase si potrà certamente stabilire chi sia il soggetto civilmente obbligato a sostenere le relative spese ”. Se tale principio vale per l’amministratore, soggetto terzo che ha la rappresentanza del condominio in nome e per conto dei condomini, a maggior ragione può valere se gli intimati sono i condomini, nonostante solo alcuni.
La ratio della solidarietà in ambito di legittimazione passiva nelle ordinanze contingibili e di responsabilità aquiliana dei condomini va ricercata nella prevalenza che ha l’interesse pubblico a un pronto e tempestivo intervento atto a scongiurare pericoli per la collettività rispetto a quello strettamente legato alla propria quota di proprietà comune. Tale logica è completamente slegata da ogni valutazione in termini di responsabilità per l’incuria dell’edificio ed è comunque contemperata dalla possibilità, sempre riconosciuta, di rivalersi delle spese e degli oneri sostenuti per la messa in sicurezza da parte di alcuni condomini.
Infatti, come pure evidenziato dal Consiglio di Stato, il fatto che l'ordine di esecuzione dei lavori sia legittimamente indirizzato al soggetto che si trovi nella condizione di eliminare la situazione di pericolo lascia impregiudicata, perché estranea alla funzione del provvedimento contingibile e urgente, la diversa e successiva questione dell'accollo economico dei costi dell'intervento in capo ai soggetti responsabili.
2.2. Infondato è anche il secondo motivo con cui si contesta la legittimità dell’ordinanza extra ordinem perché carente nel presupposto di necessità e urgenza che giustifica l’esercizio del potere da parte del Sindaco. Giova in tema di presupposti del potere sindacale, richiamare i principi consolidati e ribaditi da recente giurisprudenza.
Il TAR Campania con la condivisibile sentenza n. 1457 del 3 marzo 2021 premette che i presupposti per l’emanazione delle ordinanze sono la contingibilità e l’urgenza, ove per contingibilità si intende una situazione eccezionale e imprevedibile cui non sia possibile far fronte con i mezzi previsti in via ordinaria dell’ordinamento, richiamandosi così l’accidentalità, l’imprescindibilità e l’eccezionalità della situazione verificatasi che non permette di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari; per urgenza s’intende, viceversa, la necessità di provvedere immediatamente per scongiurare il pericolo.
Proprio per la straordinarietà del potere riconosciuto al sindaco, alla base dell’emanazione dell’ordinanza extra ordinem deve porsi un adeguato supporto motivazionale non solo di tipo estrinseco, vale a dire di mera esteriorizzazione delle cause di pericolo e/o eccezionalità dell’evento, ma anche di tipo intrinseco, ovverosia corredato da un’adeguata istruttoria, sulla base dei dati tecnici in possesso dell’amministrazione, da condursi secondo un accertamento fondato su prove concrete e non su mere presunzioni (cfr.: TAR Umbria, 29 agosto 2013, n. 451; Cons. di St., sez.VI. 13 giugno 2012, n. 3490).
Tale provvedimento atipico, di natura eccezionale, previsto per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato ai fini della cura di esigenze prevedibili e ordinarie e deve essere giustificato dalla sussistenza di situazioni eccezionali ed impreviste, incompatibili con i tempi occorrenti per l’espletamento degli ordinari procedimenti e con l’utilizzo dei provvedimenti tipizzati previsti dall’ordinamento giuridico (cfr.: TAR Puglia, Lecce, sez. I, 9 ottobre 2013, n. 2098).
Il TAR Lazio con sentenza n. 2707 del 4 marzo 2021 ha poi avuto modo di precisare quale sia un ulteriore presupposto di legittimità dell’ordinanza, ovvero la proporzionalità nella misura del potere esercitato: “ mentre il principio di ragionevolezza postula la coerenza tra valutazione compiuta e decisione presa (rispettivamente, la coerenza tra decisioni comparabili), il principio di proporzionalità… ”esige “ che gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenti una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare, sicché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere: criteri valutativi, da applicare in modo particolarmente rigoroso nel sindacato della legittimità di un potere di natura eccezionale, quale quello attribuito al sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti, che può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, per le quali sia impossibile utilizzare gli ordinari mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico ” (Consiglio di Stato Sez. VI, 10/12/2018, n.6951).
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie si possono riconoscere tutti i presupposti di legittimità di esercizio del potere e la motivazione riportata nella proposta di ordinanza presentata al sindaco all’esito dell’istruttoria si mostra completa, lineare e adeguata alla misura del potere espresso con l’ordine impartito.
In relazione alla contingenza si sottolinea la parte dell’atto in cui emerge l’imprevedibilità della situazione di pericolo: “ Premesso che a seguito di segnalazioni da parte di privati…si è riscontrato lo sfondamento delle aperture dei vani sul piano stradale di via Stretta, già precedentemente chiuse con tompagno in muratura a causa di un cedimento di parti delle strutture interne all’edificio (solai e pareti) che si sono ammassate al piano terr a”.
Per quanto riguarda la necessità e l’urgenza dell’intervento si legga: “ visto che è stata riscontrata una situazione di grave pericolo, derivante da eventuali crolli e caduta di materiale vario sulla sottostante pubblica via Stretta, a causa del cattivo stato di manutenzione dell’immobile ”. E ancora, ” contestato che, per poter eliminare il pericolo immediato per la pubblica e privata incolumità, personale dell’Ufficio tecnico, di concerto con personale della Polizia Municipale, ha provveduto all’interdizione al transito, pedonale e veicolare, dell’area sottostante l’edificio nel tratto interessato di via Stretta… che sono necessari interventi conservativi, atti a eliminare la situazione di degrado e fatiscenza e che da verifiche effettuate in loco e dagli atti degli uffici comunali gli immobili in oggetto non risultano abitati ”.
Per quanto riguarda la proporzionalità, intesa come misura del potere ordinatorio tesa a ponderare gli interessi in gioco sacrificando il meno possibile quelli del privato, si sottolinea infine che gli interventi indicati sono i seguenti: “ la messa in sicurezza dei luoghi circostanti l’edificio, in particolar modo per le parti prospicenti sulle aree pubbliche e private con rimozione delle parti ammalorate ed in procinto di staccarsi da fabbricato, nonché di effettuare lavori di ripristino e consolidamento statico delle parti danneggiate …adottando tutti gli accoglimenti atti a evitare il pericolo per la pubblica e privata incolumità ”.
In definitiva, a fronte di un conclamato e grave stato di abbandono e conseguente pericolo per l’incolumità pubblica, tale da necessitare persino la chiusura del tratto stradale prospicente la facciata dell’edificio, si chiede ai condomini di apportare tutte quelle misure manutentive, divenute straordinarie solo per l’assoluta trascuratezza della cura ordinaria alla quale i proprietari sono tenuti come emanazione del proprio diritto dominicale.
3. Stante quanto precede, il ricorso va rigettato. Rispetto alle spese non si statuisce nulla data la mancata costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena Farhat, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Farhat | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO