TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/07/2025, n. 3790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3790 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 4342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4342/2024;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA C.F._1
SALDUTTI, giusta procura in atti;
E
nato in [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO C.F._2
GALASSO, giusta procura in atti;
Congiuntamente e cumulativamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 e 49
c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 04/09/1995;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate nel quale è documentata la conferma del loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
1 Catania n. 771/2025 del 29/01/2025 resa nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) La casa familiare sita a
Catania, Via Duca degli Abruzzi, 50, di proprietà esclusiva della Parte_2
, dalla quale il SI. si è già allontanato asportando i
[...] CP_1
propri beni ed effetti personali, viene assegnata alla moglie.
2) I regali ricevuti dai coniugi in occasione delle nozze rimarranno in
proprietà della moglie.
3) Il SI. verserà alla S.ra , un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento mensile in favore del figlio di € Persona_1
600,00 (€ seicento/00), somma che sarà versata anticipatamente sul conto della SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Parte_1
rivalutata in base all'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat.
4) Il SI. terrà a proprio carico il 100% delle tasse CP_1
universitarie per il figlio fino al termine degli Persona_1
studi. L'assegno di mantenimento di cui al precedente art. 3 viene versato a
titolo di contributo alle spese per vitto e alloggio del figlio Persona_1
presso l'abitazione della SI.ra . Ogni altra spesa
[...] Parte_1
per il figlio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. le spese per le attività ricreative abituali;
2. l'abbigliamento;
3. l'acquisto, uso e manutenzione di mezzi di locomozione, ivi incluso il carburante;
4. viaggi e vacanze;
5. contratti telefono e abbonamenti, ivi incluso quello della
palestra;
6. costi relativi ad eventuali master;
7. spese mediche;
sarà a carico dei genitori al 50%.
5) Entrambi i genitori concorreranno in egual misura al
pagamento delle spese extra assegno individuate nelle "Linee Guida sul
2 Mantenimento dei figli" in uso presso il Tribunale di Catania e con le modalità ivi fissate che entrambi dichiarano di conoscere ed accettare, ad
eccezione di quanto innanzi previsto.
6) Le partisi danno atto reciprocamente di essere
economicamente indipendenti rinunziando a qualsiasi forma di mantenimento personale.
Chiedono inoltre
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al
Giudice Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data
successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto
della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le
seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 4 settembre 1995; matrimonio trascritto/iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 658, Serie A, P 2 alle
medesime condizioni della separazione personale
• ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
”;
- con note scritte in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni già formulate in seno al ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse;
Ritenuto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Catania il 04/09/1995 tra Parte_1
e alle condizioni specificate in motivazione;
[...] CP_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (comune di
CATANIA, ATTO N. 658, PARTE 2, SERIE A, ANNO 1995).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 27/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4342/2024;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ANDREA C.F._1
SALDUTTI, giusta procura in atti;
E
nato in [...] il [...] (C.F. CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLO C.F._2
GALASSO, giusta procura in atti;
Congiuntamente e cumulativamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 e 49
c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Catania il 04/09/1995;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente depositate nel quale è documentata la conferma del loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di
1 Catania n. 771/2025 del 29/01/2025 resa nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “1) La casa familiare sita a
Catania, Via Duca degli Abruzzi, 50, di proprietà esclusiva della Parte_2
, dalla quale il SI. si è già allontanato asportando i
[...] CP_1
propri beni ed effetti personali, viene assegnata alla moglie.
2) I regali ricevuti dai coniugi in occasione delle nozze rimarranno in
proprietà della moglie.
3) Il SI. verserà alla S.ra , un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento mensile in favore del figlio di € Persona_1
600,00 (€ seicento/00), somma che sarà versata anticipatamente sul conto della SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente Parte_1
rivalutata in base all'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat.
4) Il SI. terrà a proprio carico il 100% delle tasse CP_1
universitarie per il figlio fino al termine degli Persona_1
studi. L'assegno di mantenimento di cui al precedente art. 3 viene versato a
titolo di contributo alle spese per vitto e alloggio del figlio Persona_1
presso l'abitazione della SI.ra . Ogni altra spesa
[...] Parte_1
per il figlio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. le spese per le attività ricreative abituali;
2. l'abbigliamento;
3. l'acquisto, uso e manutenzione di mezzi di locomozione, ivi incluso il carburante;
4. viaggi e vacanze;
5. contratti telefono e abbonamenti, ivi incluso quello della
palestra;
6. costi relativi ad eventuali master;
7. spese mediche;
sarà a carico dei genitori al 50%.
5) Entrambi i genitori concorreranno in egual misura al
pagamento delle spese extra assegno individuate nelle "Linee Guida sul
2 Mantenimento dei figli" in uso presso il Tribunale di Catania e con le modalità ivi fissate che entrambi dichiarano di conoscere ed accettare, ad
eccezione di quanto innanzi previsto.
6) Le partisi danno atto reciprocamente di essere
economicamente indipendenti rinunziando a qualsiasi forma di mantenimento personale.
Chiedono inoltre
che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al
Giudice Relatore affinché fissi udienza di comparizione delle parti, in data
successiva allo scadere del termine di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi per la fase della separazione, nella quale il giudice prenderà atto
della loro volontà di non riconciliarsi e, all'esito rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le
seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del
matrimonio:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 4 settembre 1995; matrimonio trascritto/iscritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Catania al n. 658, Serie A, P 2 alle
medesime condizioni della separazione personale
• ordinare al Comune di Catania di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
”;
- con note scritte in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni già formulate in seno al ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse;
Ritenuto che il P.M. ha concluso per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Catania il 04/09/1995 tra Parte_1
e alle condizioni specificate in motivazione;
[...] CP_1
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (comune di
CATANIA, ATTO N. 658, PARTE 2, SERIE A, ANNO 1995).
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 27/06/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
4