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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/09/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1579/2020 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, nato ad [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in Via XXV APRILE n. C.F._1
47, AUGUSTA, presso lo studio dell'avv. ANTONELLA CACOPARDO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per procura in C.F._2 calce al ricorso introduttivo ricorrente-opponente
contro
Controparte_1
c.f. , con
[...] P.IVA_1 sede in Roma alla Via Salaria, n. 229, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA
ANTONELLO DA MESSINA n. 20 SIRACUSA, presso lo studio dell'avv.
SERGIO MARANO, rappr. e dif. per procura in atti dall'avv. MARCO
GAMBACCIANI (c.f. ) C.F._3
resistente-opposta
e nei confronti di
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_2 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._4
terzo intervenuto
__________________________________
FATTO E DIRITTO
1 Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con decreto ingiuntivo n. 310/2020, reso nel procedimento n.
1067/2020 R.G. , è stato ingiunto a (ingegnere), il Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 68.570,25, oltre CP_1 accessori e spese, a titolo di contributi previdenziali, previsti dalla l. 6/1981
e dallo Statuto , per il periodo 2008-2018. CP_1
Avverso il superiore decreto ingiuntivo ha Parte_1 proposto opposizione per i seguenti motivi:
• << insussistenza dell'obbligo di iscrizione all e di CP_1 pagamento dei contributi previdenziali. L'odierno opponente, in quanto già dipendente della PA in regime di pensionamento deve essere obbligatoriamente iscritto CP_2 alla Gestione separata e in applicazione del divieto di CP_2 duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, egli non può essere contemporaneamente iscritto all' >>; CP_1
• prescrizione degli obblighi contributivi per il periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla ricezione della pec del 2019;
• Inidoneità dell'attestazione di credito quale documentazione probatoria. Si contesta l'attestazione di
2 credito dell' posta a fondamento della domanda di CP_1 ingiunzione ex art. 635 c.p.c. Quanto alla restante documentazione prodotta, se ne contesta la fondatezza.
L'estratto contributivo dell' è a dir poco CP_1 incomprensibile, non essendo da esso evincibili i criteri di quantificazione e calcolo delle pretese contributive, degli interessi e sanzioni applicati, con irrimediabile lesione del diritto di difesa dell'odierno opponente. Si contestano anche le risultanze reddituali, tratte, a detta dell' , dall'anagrafe CP_1 tributaria, non da ultimo rilevando che l'odierno opponente è ANCHE titolare di reddito da pensione da pubblico impiego, come reso evidente dalla documentazione prodotta. Si contesta la percezione di redditi da lavoro autonomo nel periodo 2008-
2018 >>.
ha così concluso: << Revocare e/o annullare il D.I. Parte_1 opposto, e ritenere l'inesistenza di qualsivoglia pretesa creditoria da parte dell' nei confronti dell'odierno opponente. In subordine, accertare CP_1 le minori somme eventualmente dovute. Condannare l' ai sensi CP_1 dell'art. 96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia ed equità. Con vittoria di spese e compensi di giudizio >>.
Si è costituita in giudizio , contestando l'opposizione, CP_1 della quale ha chiesto il rigetto.
Si è costituito in giudizio anche l' , di cui è stato ordinato CP_2
l'intervento in giudizio per profili di comunanza della causa, << rilevando che il sig è un ingegnere pensionato dal 1997 … che un Parte_1 ingegnere collocato in quiescenza, laddove svolga attività professionale, è comunque tenuto al pagamento della relativa contribuzione alla propria
Cassa professionale …. Stante quanto sopra, appare corretta l'ingiunzione di pagamento richiesta da >>. CP_1
L'ingiunzione di pagamento riguarda l'affermato omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti dall'ing. per gli anni dal 2008 al Pt_1
2018, con relative sanzioni e interessi, e in particolare i seguenti importi e titoli:
- € 30.967,96 a titolo di contributo soggettivo non versato relativo agli anni dal 2008 al 2018;
- € 9.069,65 a titolo di contributo integrativo non versato relativo agli anni dal 2008 al 2018;
3 - € 735,96 a titolo di contributo di maternità non versato relativo agli anni dal 2008 al 2018;
- € 27.796,68 a titolo di interessi e sanzioni sui contributi non versati relativi agli anni dal 2008 al 2018.
è, infatti, stato iscritto d'ufficio all' , Parte_1 CP_1
e l'Ente previdenziale oggi opposto ha proceduto alla richiesta dei contributi dal 2008 al 2018.
Ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, della l. n. 6 del 1981 e dell'art. 7, commi 1 e 2, dello Statuto di , “l'iscrizione alla è CP_1 CP_1 obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata”, con la precisazione che, “ai fini dell'iscrizione ad , il requisito CP_1 dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre, nei confronti degli ingegneri ed architetti che siano ad un tempo:
a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita IVA”.
Ne consegue che tutti i soggetti che si trovino contemporaneamente nelle condizioni di cui sopra, devono essere obbligatoriamente iscritti alla
(cfr. Cass , sez. lav., 27/04/2018, n. 10281; Cass. , sez. lav., CP_1
29/11/2007, n. 24910); con la precisazione, però, che ai sensi dell'art. 2 della l. n. 1046 del 1971, è preclusa l'iscrizione all' in CP_1 costanza di iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ancorché diretta al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo, con conseguente inefficacia dei contributi eventualmente versati nel periodo di doppia contribuzione e senza che assuma rilievo il criterio della prevalenza dell'attività svolta (Cass., sez. lav., 19/11/2015, n. 23687) – del resto la poco sopra riportata lettera b) prevede per l'iscrizione che il CP_1 soggetto non sia iscritto a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata.
Il ricorrente ha rilevato che << essendo stato Parte_1 dipendente a tempo indeterminato della PA, come espressamente indicato in seno all'estratto conto previdenziale prodotto, è regolarmente CP_2 iscritto dall'anno 1997 alla gestione separata ex art. 2, comma 26, CP_2 legge 335 del 1995 >>, ciò che, quindi, precluderebbe la doppia iscrizione
(e, quindi, l'iscrizione ad ); ha rilevato, anche che << Dal CP_1
4 2008 al 2018 l'odierno opponente non ha percepito alcun reddito da attività di lavoro autonomo, rimanendo tuttavia SEMPRE iscritto alla Gestione separata >>. CP_2
Dall'estratto conto previdenziale emerge, peraltro, che il CP_2 ricorrente è iscritto alla Gestione Separata dal 1.01.1997 e che lo CP_2 stesso è titolare di pensione dal 9.09.1997 - da tale data, quindi, non vi era più il rapporto di lavoro subordinato.
Peraltro, dalla stessa documentazione prodotta da parte opponente
(cfr. l'estratto conto previdenziale allegato al ricorso), risulta che, per CP_2
l'attività professionale svolta, il ricorrente ha versato i contributi Pt_1 alla Gestione Separata dell' solamente fino all'anno 2008; di CP_2 conseguenza, per i restanti anni (dal 2009 al 2018) i redditi professionali prodotti e dichiarati al fisco dall'opponente non sono stati assoggettati ad alcun tipo di contribuzione previdenziale.
E ancora, dall'estratto conto previdenziale allegato al ricorso, CP_2 emerge quanto segue (oltre alla iscrizione ): il ricorrente è CP_1 titolare di pensione INPS di vecchiaia quale dipendente dello Stato dal
9/1997; è iscritto alla Gestione Separata dal 1.01.1997; non risultano CP_2 registrazioni contributive nel regime generale . CP_2
Ex art. 7 dello Statuto , destinata alla tutela CP_1 previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione a non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce CP_1 un obbligo che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti;
questi requisiti sono:
• iscrizione all'albo professionale;
• non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;
• possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti.
La condizione di pensionato di altro Ente non esclude dall'obbligo d'iscrizione a se risulta cessato il rapporto di lavoro a seguito CP_1 di pensionamento;
anche il professionista titolare di pensione di altro
Ente previdenziale, in possesso dei tre requisiti, è tenuto ad iscriversi ad
; essere pensionato d'altro Ente previdenziale non esclude, CP_1 quindi, dalla iscrizione a in quanto non vi è più CP_1 contribuzione obbligatoria.
5 In definitiva, dal settembre 1997 era pensionato Parte_1
d'altro Ente previdenziale ( ), condizione che non escludeva l'obbligo CP_2 di iscrizione a in quanto non vi era più contribuzione CP_1 obbligatoria (l'iscrizione all' era, in sostanza, preclusa al CP_1 ricorrente fino a quando lo stesso, in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione, è stato iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie;
cessato il rapporto di lavoro, per il ricorrente si sono verificati i requisiti per l'obbligo di iscrizione ad ). CP_1
Né l'iscrizione alla Gestione Separata era in qualche modo impeditiva dell'iscrizione all' , dovendosi porre il rapporto tra CP_1 il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità (arg. ex Cass.
23/06/2022, n. 20288); del resto, per gran parte del 1997 Parte_1
è stato iscritto contemporaneamente alla Gestione Separata e ad una CP_2 forma di previdenza obbligatoria per effetto del lavoro da dipendente pubblico;
si ribadisce: è preclusa l'iscrizione all agli CP_1 ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
(cfr. Cass. 23/06/2022, n. 20288 cit.).
L'attestazione di credito dell' può, poi, regolarmente CP_1 essere posta a fondamento della domanda di ingiunzione ex art. 635 c.p.c. ; cfr. Trib. Foggia, sez. lav., 16/11/2021, n. 4057, in Redazione Giuffrè 2022:
<< L'Inarcassa ha natura di associazione privata, tuttavia, svolge un'attività di preminente carattere pubblicistico, in quanto volta a garantire un pubblico servizio. Infatti, la trasformazione in soggetti privati degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, di cui al d.lg. 30 giugno 1994 n. 509, riguarda il solo regime della personalità giuridica ma lascia ferma l'obbligatorietà della contribuzione ed iscrizione, la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività svolta, il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale ed il controllo della Corte dei conti sulla gestione, con la conseguenza che si tratta di un'innovazione di carattere essenzialmente organizzativo che lascia immutato il carattere pubblicistico della loro attività istituzionale, conservando essi una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico. Dal riconoscimento della natura pubblicistica degli Enti previdenziali privatizzati, tra cui l' , CP_1 ne consegue la legittima applicazione del disposto di cui all'art. 635, comma 2, c.p.c. che riconosce la natura di prova scritta, necessaria a suffragare il procedimento monitorio, agli accertamenti eseguiti dall' e dai funzionari degli enti >>. Controparte_3
6 Il ricorrente ha, poi, eccepito la prescrizione degli obblighi contributivi per il periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla ricezione della pec del 2019.
Sul punto, la Cassa opposta ha eccepito (p. 10 della memoria responsiva) che << risulta dalla documentazione in atti che ha CP_1 validamente interrotto la prescrizione con riguardo a tutti gli anni oggetto di contestazione (ossia, dal 2008 al 2018) con le lettere di messa in mora del 15 dicembre 2009, 26 maggio 2014, 15 giugno 2016, 28 giugno 2018, 15 novembre 2018 e 2 ottobre 2019, tutte regolarmente ricevute dal ricorrente, come risulta dalle attestazioni dell'ufficio postale e/o dalle attestazioni pec di avvenuta ricezione e consegna allegate ad ognuna di esse (cfr. doc. n. 22) >>; tale documentazione era, peraltro, stata prodotta nel fascicolo monitorio e a fondamento del decreto ingiuntivo, e solo successivamente alla costituzione nel presente giudizio CP_1 il ricorrente ha operato un disconoscimento di autenticità delle firme;
nulla ha rilevato nel ricorso introduttivo, pur essendo pienamente a conoscenza della predetta documentazione;
e << In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1,
c.p.c. >>: Cass. , 21/09/2023, n. 27039; << Nell'ambito di un procedimento a contraddittorio differito quale quello che si origina da un decreto ingiuntivo, la contestazione di conformità all'originale di copie fotografiche di una scrittura, come pure il disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, va effettuata nella prima risposta alla sua produzione, da individuare nell'atto di opposizione con cui il debitore articola le proprie difese >>: Cass., 26/03/2018, n. 7465.
Con riferimento al quantum, ha rilevato (pp.
7-8 della CP_1 memoria responsiva) che << Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, infatti, non è vero che l'ing. non avrebbe “percepito alcun reddito Pt_1 da attività di lavoro autonomo” negli anni dal 2008 al 2018. Al contrario, dall'estratto conto previdenziale e dal casellario degli attivi dell CP_2 risulta che l'opponente ha percepito redditi costanti per quasi tutti gli anni in contestazione (ad esempio: per l'anno 2010, dalla dichiarazione acquisita dall'Anagrafe Tributaria, risulta che l'ing. ha percepito un Pt_1 reddito di € 45.696,00; per l'anno 2011, dalla dichiarazione acquisita dall'Anagrafe Tributaria, risulta che l'ing. ha percepito un reddito Pt_1
7 di € 32.360,00) (cfr. docc. n. 4 e n. 5, cit.). In ogni caso, si precisa che, nel regime previdenziale gestito da , l'obbligo di iscrizione e di CP_1 contribuzione non è legato alla produzione di un reddito minimo ovvero all'emissione di un numero minimo di fatture, ma soltanto al possesso dei requisiti che rappresentano indice di svolgimento in via continuativa dell'attività professionale. Come è dimostrato anche dal fatto che la normativa Inarcassa prevede l'obbligo di versamento del contributo minimo soggettivo e integrativo anche nei casi di reddito minimo o nullo
(cfr. artt. 22 e 23, dello Statuto previgente e, ora, artt. 4 e 5 del
Regolamento, allegati sub docc. n. 2 e n. 3) … E comunque, come si è dimostrato, negli anni in contestazione l'ing. ha prodotto Pt_1 redditi costanti, a dimostrazione di come l'attività professionale svolta fosse anche continua nel tempo (cfr. docc. n. 4 e n. 5) >>.
ha, poi, evidenziato (pp. 12-13 della memoria CP_1 responsiva) che << dall'estratto conto previdenziale risulta chiaramente
l'ammontare anno per anno dei contributi omessi e delle relative sanzioni e interessi, nonché i loro specifici criteri di computo (cfr. doc.
n. 4, cit.). In particolare, dall'estratto conto previdenziale dell'ing. Pt_1
è agevole evincere:
a) i periodi oggetto delle omissioni contributive;
b) i redditi presi a riferimento;
c) i titoli della contribuzione dovuta;
d) le aliquote contributive applicate (cfr. doc. n. 4, cit.).
In ogni caso , sia per quanto riguarda i contributi omessi, CP_1 sia per quanto riguarda le relative sanzioni ed interessi, ha sempre correttamente quantificato gli importi richiesti in base a quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari tempo per tempo vigenti ed applicabili (cfr. artt. 22, 23, 33 e 37 dello Statuto previgente;
e, ora, artt. 4, 5, 9 e 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012) >>.
Parte ricorrente/opponente ha contestato << le risultanze reddituali, tratte, a detta dell , dall'anagrafe tributaria, non da ultimo CP_1 rilevando che l'odierno opponente è ANCHE titolare di reddito da pensione da pubblico impiego, come reso evidente dalla documentazione prodotta
->, ma ha evitato di produrre alcuna documentazione e/ certificazione reddituale – documentazione che poteva agevolmente produrre - cosicché la contestazione (anche in considerazione del generale principio di
“vicinanza della prova”) è da considerarsi generica e indimostrata.
8 L'opposizione pertanto deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
parte opponente dovrà rifondere le spese anche a , la cui chiamata è stata diretta CP_2 conseguenza delle argomentazioni difensive svolte dalla parte opponente.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 1579/2020 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al rimborso delle spese di Parte_1 lite, che liquida: in favore di nella somma di € 5.000,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; in favore di nella CP_2 somma di € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15
%.
Siracusa, 29/09/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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