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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1117/2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall' avv. to MELLONE GAETANA giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del Presidente pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 18.02.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo che il CTU aveva omesso di valutare correttamente il quadro patologico da cui risulta essere affetta. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge 104/92, vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, disposta una integrazione della consulenza alla luce della documentazione sanitaria successiva alla fase di atpo, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15.07.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass.
n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr Cass. n. 10281 del 2003; Cass. n. 12521 del 2009; Cass., 7273 del 2011; Cass. 15882/2015: nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass.
11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora ricordare che, in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate (cfr Sez. L - , Sentenza n. 24953 del 15/09/2021). Lo stato di handicap in sé considerato ha assunto nell'ordinamento uno specifico rilievo con la legge n. 104 del 1992 il cui art. 3 prevede che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [...]. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici » .
La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a
"doppio binario, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza.
La legge n.104/1992, in particolare, affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio ( così l'art. 6, rubricato
"Prevenzione e diagnosi precoce"); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019;
Cass. n. 29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 1, attribuisce ad un soggetto ("colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione") nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n.
104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss.. Ciò premesso, rileva questo Giudice, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie da cui il medesimo è affetto e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
A ben vedere, dagli elementi emersi dall'evidenza clinica e dalla disamina della copiosa documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e portata in visione il Ctu ha formulato la seguente diagnosi: “Spondiloartrosi con discopatie multiple in soggetto già sottoposto a discectomia cervicale e lombare e intervento di stabilizzazione D11-L1 per crollo vertebrale traumatico di D12. Colangite biliare primitiva. Poliartrite sieronegativa.
Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Extrasistolia ventricolare ad elevata incidenza sottoposta a duplice intervento di ablazione TC. MRGE. Vasculopatia CP_2 cerebrale cronica. Gozzo nodulare normofunzionante”.
Il Ctu ha evidenziato che nel corso delle operazioni peritali non è emerso un quadro clinico tale da impedire la capacità materiale del soggetto di assicurarsi autonomamente e sufficientemente le funzioni vegetative e di relazione indispensabili per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Si legge nella perizia che il ricorrente si è mostrato partecipe al colloquio, orientato nel tempo, nello spazio e verso le persone, con capacità mnesiche, di critica e di giudizio conservate. Per quanto attiene la valutazione delle funzionalità motorie,
l'esame clinico esperito ha evidenziato che la capacità deambulatoria dello stesso si dispiega con una discreta autonomia supportato dall'ausilio del deambulatore e le sue autonomie generali di movimento non risultano compromesse al punto da richiedere la presenza costante di un accompagnatore.
Il Ctu ha pertanto concluso nel senso che le patologie complessivamente diagnosticate in capo al Sig. , così come attualmente evolute, non ne hanno abolito Parte_1
l'autonomia deambulatoria né gli impediscono di poter svolgere con sufficiente autonomia gli atti quotidiani della vita (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte).
A conferma, precisa il Ctu, i rilievi obiettivi emersi durante l'indagine medico legale sono stati rapportati ai più comuni tests cognitivi e di autosufficienza (GEFI: indice di valutazione funzionale globale, ADL: indice di indipendenza nelle attività quotidiane, Scala di Tinetti), e gli stessi risultano in linea con quanto evidenziato dai dati documentali resi disponibili. In definitiva, sulla scorta dell'attuale esame anamnestico-clinico e delle documentazioni sanitarie esibite, ha considerato parte attrice invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L. 509/88 L.124/98) grave 100%.
Facendo, altresì, riferimento al suo specifico contesto sociofamiliare, il ctu ha evidenziato che il diagnosticato complesso patologico non determina un evidente processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della Legge 104/1992.
In conclusione, non ha ritenuto sussistente diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104).
Rispondendo poi alle osservazioni alla bozza, l'ausiliario ha ribadito che il Sig. Parte_1
presenta conservate capacità intellettive (compatibili con l'età), esegue i cambi
[...] posturali e deambula in autonomia, avvalendosi dell'aiuto di un deambulatore per i momenti di maggiore affaticamento, e non si palesa, attualmente, uno stato clinico tale da poter considerare il soggetto incapace di adempiere in autonomia alle comuni attività della vita quotidiana.
Per quanto attiene l'epatopatia, ha poi precisato che gli esami ematochimici, effettuati il
04/04/2024 presso il D.E.A. di I Livello del Presidio Ospedaliero di Eboli (SA), mostrano valori degli indici epatici nella norma.
In sede di integrazione peritale, il Ctu ha chiarito che la disamina della nuova documentazione sanitaria esibita conferma il giudizio diagnostico espresso nel precedente elaborato peritale.
Si legge nella perizia che il 23 gennaio del 2024 il Sig. , in seguito a Parte_1 frattura traumatica di D12, veniva sottoposto ad intervento di stabilizzazione vertebrale D11-
L1 e, alla dimissione, lo stesso era in grado di deambulare autonomamente. Il 26 gennaio eseguiva una TC del rachide dorsale, lombosacrale e del sacrococcige che attestava il corretto posizionamento del sistema di stabilizzazione in assenza di complicanze.
Il 16 febbraio si sottoponeva a visita neurochirurgica di controllo per la comparsa di algia spinale dorsale e gli veniva prescritto l'utilizzo di busto steccato dorso-lombare. Il 27 marzo, dopo aver praticato RM del rachide con evidenza di riduzione di ampiezza del canale vertebrale a livello L3-L5, si recava nuovamente a visita di controllo e gli venivano prescritti cicli di fisioterapia. Il 12 settembre il fisiatra dell' riscontrava “una mielopatia cervico-dorsale con Parte_2 deficit delle autonomie motorie” tale da prescrivere il deambulatore rollator “per impiego parziale al fine di migliorare le autonomie”.
Il Ctu ha precisato che il fatto che sia stato concesso il deambulatore non rappresenta un elemento determinante ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal Parte momento che i parametri che i sanitari dell' utilizzano ai fini della concessione dei presidi ortopedici non sono squisitamente medico legali, cioè non mirano ad accertare l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o a svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, bensì hanno lo scopo di favorire determinate funzioni e/o di migliorare determinate performances (facilitare gli spostamenti, ridurre i disagi, impedire la stancabilità e il sovraccarico delle strutture osteoarticolari). Parte La concessione di tale ausilio ortopedico da parte dell' attesta una innegabile difficoltà nella deambulazione autonoma ma non un'impossibilità: il deambulatore è, infatti, utile per favorire gli spostamenti domestici ed extradomestici con indipendenza e, essendo dotato di seduta integrata, permette di fermarsi e riposare in caso di stanchezza.
In merito alla nuova documentazione medica prodotta da parte ricorrente, il ctu ha ritenuto non possibile dedurre un peggioramento del quadro clinico negli ultimi mesi tale da determinare l'impossibilità alla deambulazione o la perdita dell'autonomia personale. Più nello specifico, il 10 febbraio del 2025 l'ortopedico, in servizio presso l'U.O.C. di Ortopedia
e Traumatologia del P.O. “San Francesco d'Assisi” di Oliveto Citra (SA), attestava che il ricorrente deambulava con deambulatore a sedile, in linea con quanto riscontrato nel corso della visita peritale dell'ottobre del 2024.
In conclusione, il ctu ha confermato che attualmente non vengono soddisfatti i requisiti richiesti dalle vigenti normative per la concessione dell'indennità di accompagnamento e dei benefici previsti dall'articolo 3, comma 3, della Legge n° 104 del 05/02/1992.
Il Giudice ritiene di dover accettare e far proprio il riferito giudizio del c.t.u. in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici ed è sorretto da esaustive considerazioni medico-legali. Non risultano dunque riscontrati contrasti tra la diagnosi dell'ausiliario del giudice e il quadro sintomatologico e la storia clinica del paziente che suggeriscano chiaramente la presenza di un'infermità diversa o la devianza del giudizio medico dalle nozioni comuni e indiscusse della scienza medica (la cui fonte va indicata), nè affermazioni scientificamente errate (cfr Cass.
Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). Pertanto, le doglianze contenute nel ricorso non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte dal Ctu.
Come ricordato, il riconoscimento della indennità di accompagnamento richiede requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto (cfr Cass. 15882/2015 cit.).
La stessa documentazione depositata da parte attrice in uno alle note di trattazione scritta sostitutive dell'odierna udienza (visita fisiatrica per programma protesico del 21.05.2025) referta sempre una mielopatia cervicale ed una “difficoltà nella deambulazione”, prescrivendo una sedia a rotelle a spinta. Il piano assistenziale protesico ribadisce una difficoltà e non impossibilità nella deambulazione. Dalle risultanze dell'elettromiografia, eseguita il 04/07/2025 – sempre depositata in uno alle note di trattazione scritta - si evidenzia una compressione dei metameri spinali C5-C6-C7 e una radicoloneuropatia ischiatica bilaterale per compromissione discale delle radici spinali in L4-L5-S1 sovrapponile a quanto già precedentemente refertato nella copiosa documentazione esaminata dal Ctu anche nella fase di atpo.
Il ricorso va dunque disatteso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese processuali
In Salerno lì 15.07.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino