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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/09/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1560 / 2017 R.G.
Udienza del 23/9/2025.
Sono presenti l'Avv. CAMMARELLA GUIDO per l'attore e l'Avv. PISTOLA LUCIA RITA per i convenutI.
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Cammarella evidenzia che l'attore ha assolto l'onere probatorio a suo carico e che la domanda di controparte non è stata provata: l'Avv. Pistola si oppone a quanto ex adverso dedotto, essendo la domanda generica e non potendosi ritenere ad ogni modo la domanda provata (secondo quanto richiesto da Corte di Cassazione n.
28865/2021 e C.d.A. Catanzaro n.1294/2021); fa rilevare che inoltre dagli atti risulta che l'attore è proprietario di soli 2/8 del bene (come risultante domanda di trascrizione di scioglimento della divisione); quanto ai testimoni escussi rappresenta, ai fini del vaglio sull'attendibilità, che il teste di parte attrice ha proposto azione Parte_1 possessoria nei confronti dei convenuti per lo stesso terreno;
l'Avv. Cammarella si oppone a tutto quanto dedotto dalla controparte ed evidenzia che la Cassazione ha superato l'orientamento in base al quale è necessaria la probatio diabolica della proprietà da parte del rivendicante e che ad ogni modo l'attore non è proprietario solo dei 2/8 , essendo esclusivo proprietario delle particelle oggetto del giudizio. All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1560/2017 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(cod. fisc.: ) rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Cammarella Guido
ATTORE
E
(cod. fisc.: ) Controparte_1 C.F._2
(cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Lucia Rita Pistola
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 19/5/2017 Parte_2
ha convenuto in giudizio e esponendo: Controparte_2 Controparte_1
- di essere proprietario esclusivo, in forza di un atto di divisione notarile del 2004, di un terreno sito nel Comune di Longobucco, località “Jurentino - Scale - Piano del Pero”, della superficie complessiva di circa 23 ettari e mezzo, riportato in catasto al foglio 41, ptcc. 15, 18, 23, 29, 30, 31, 33, 8, 10;
- che il terreno, di natura agricola ma interamente rimboschito dagli anni '50-'60 a cura di enti pubblici, gli era stato restituito nel 2017 dalla società pubblica “Azienda Calabria
Verde”, subentrata nelle funzioni degli enti precedenti;
- che nell'ottobre del 2015 suo figlio e (moglie Controparte_2 Controparte_1
del predetto avevano introdotto un giudizio possessorio, nel quale avevano CP_2
sostenuto di aver posseduto ininterrottamente, sin dal loro matrimonio nel 1984, sia la quota di terreno a loro attribuita con la divisione, sia quella attribuita al ricorrente, sostenendo che i due fondi costituissero un unico corpo e lamentando turbative del possesso da parte del ricorrente e della nipote avevano chiesto, con ricorsi Parte_3
poi riuniti, la reintegrazione nel possesso;
- che la domanda di reintegra era stata accolta sia in sede monocratica che collegiale.
Tanto premesso, il ricorrente ha rappresentato di voler agire per contestare l'illegittima pretesa dei resistenti e ha concluso chiedendo al Tribunale che “così provveda con ordinanza provvisoriamente esecutiva:
1) dichiari l'illegittimità della pretesa occupazione, da parte del convenuto CP_2
n. a Longobucco il 3/6/1955 e ivi residente alla fraz. Destro, via Roma n.
[...]
86, del terreno di proprietà del ricorrente, riportato in catasto al foglio 41 del Comune di Longobucco, ptcc. 15, 18, 23, 29, 30, 31, 33, 8, 10, e comunque l'inesistenza di qualsivoglia ius possidendi relativamente allo stesso, dichiarando altresì che il fondo è di proprietà esclusiva di esso ricorrente;
2) condanni, conseguentemente, il medesimo , nonché, ove Controparte_2
occorra, il di lui coniuge , nati e residenti come in premessa, Controparte_1 all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, del fondo di cui al capo 1) della normativa che precede, libero e sgombro da persone, animali e cose;
3) condanni esso , in solido con , al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio.”
La prima udienza è stata fissata per il 27/11/2017.
I resistenti si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 16/11/2017, contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea;
i predetti hanno eccepito innanzitutto la nullità dell'atto introduttivo per genericità e indeterminatezza e nel merito hanno sostenuto che la domanda attorea fosse priva di specifici elementi fattuali circa le modalità e i tempi delle condotte contestate, che la documentazione allegata non fosse sufficiente a dimostrare la titolarità dei beni rivendicati da
[...]
; gli stessi hanno dedotto di essere possessori in modo pubblico, Parte_2
pacifico e continuativo, sin dal matrimonio avvenuto nel 1984, sia del terreno loro formalmente intestato a loro (particelle 3, 4, 16, 17 del foglio 41) che di quello attribuito in sede di divisione notarile al padre/suocero (particelle 8, 9, Parte_2
10, 33, 30, 31, 29, 23, 15 e 18 dello stesso foglio) fisicamente annessi e costituenti un unico fondo indiviso, detenuto e posseduto senza contestazioni fino al 2015, esercitandovi attività di pascolo e coltivazione e gestendo un'azienda zootecnica formalmente intestata a dal 1998. Controparte_1
I resistenti hanno, quindi, sostenuto di aver acquisito la proprietà delle predette particelle per usucapione, anche in virtù della normativa speciale per i comuni montani
(art. 1159 bis c.c) stante la legittimità del loro possesso e hanno concluso chiedendo che “il Tribunale di Castrovillari voglia così provvedere: dichiarato che la domanda e le difese svolte richiedono una istruzione non sommaria
e disposta la conversione del rito con le forme ordinarie, rigettare la domanda di
siccome infondata in fatto e diritto e, in accoglimento della domanda Parte_2
spiegata in via riconvenzionale, disattesa ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione, ritenere e dichiarare che i sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_2
in virtù del pubblico, pacifico, ininterrotto, continuativo e conclamato possesso ultraventennale, hanno acquistato la proprietà dei beni oggetto della domanda di rilascio del sig. (appezzamenti in catasto al fg 41 del Comune Parte_2 di Longobucco p.lle 15,18,23,29,30,31,33,8,10) e per l'effetto ordinare al Conservatore di Cosenza e a tutti i competenti Uffici di procedere alle necessarie volture, trascrizioni, annotazioni, con esonero di responsabilità. Con la subordinata di pronuncia di intervenuta usucapione in favore di e ex art. Controparte_1 Controparte_2
1159 bis c.c. Tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio compreso il rimborso forfettario”.
Previa conversione del rito, l'istruttoria è stata esperita mediante produzioni documentali e prova per testi.
Il Tribunale ritiene che le domande proposte da parte attrice siano fondate e debbano pertanto essere accolte, dovendosi, invece, rigettare le domande riconvenzionali dei convenuti. Parte attrice, avendo agito per ottenere l'accertamento della sua qualità di proprietaria degli immobili per cui è causa oltre che il rilascio dei predetti immobili, ha proposto nei confronti dei convenuti un'azione di rivendicazione ex art. 948 cod.civ.
In via di principio, nell'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi "uti dominus" (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 11521 del 13/10/1999, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1044 del
28/01/1995).
Ne deriva che l'attore in rivendica, per poter ottenere il rilascio del bene, è gravato dell'onere di fornire la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo, acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi.
È però principio acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche in caso di azione di rivendica, l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto
(Cass. n 305 del 1964; Cass. n. 1873 del 1985; Cass. n. 6592 del 1986; Cass. n. 8394 del 1990).
In applicazione del predetto principio, per quanto d'interesse in questa sede, la S.C. di
Cassazione ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione proprio nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione (Cass. Civ., Sez. 6, n.1569 del
19/01/2022).
L'atto di divisione, infatti, mentre non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (Cass. n. 4730 del 2015;
Cass. n. 15504 del 2018; Cass. n. 10067 del 2020).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che i convenuti, entrambi parti dell'atto di divisione stipulato tra le parti nel 2004 con il quale i terreni per cui è causa sono stati attribuiti in proprietà esclusiva all'attore (e non solo per i 2/8 come dedotto da procuratore di parte convenuta all'odierna udienza), abbiano riconosciuto a quel tempo l'appartenenza dei beni oggetto di causa in capo all'odierno attore, con la duplice conseguenza che, da un lato, deve ritenersi che quest'ultimo abbia adempiuto l'onere probatorio a suo carico e che, dall'altro, i convenuti avrebbero potuto esercitare un possesso uti domini solo a decorrere da quella data, avendo riconosciuto per il periodo pregresso la proprietà dell'odierno attore.
Ne consegue, quindi, che la domanda riconvenzionale di usucapione non può trovare accoglimento, stante il mancato decorso, al momento dell'instaurazione del giudizio, del termine ventennale dell'eventuale possesso esercitato dai convenuti (la cui sussistenza e i cui caratteri è superfluo in questa sede accertare) e l'irrilevanza nella specie dell'istituto dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., che richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato,
l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge (Cass. Sez. 2, 20/11/2019, n. 30251) presupposti neanche allegati dai convenuti.
A quanto premesso consegue che la domanda dell'attore deve essere accolta e che pertanto i convenuti devono essere condannati al rilascio immediato dei terreni oggetto di causa.
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore del terreno come desumibile dall'atto di divisione) le spese del giudizio sono determinate, in € 5.000,00 (fase di studio: € 1.100,00; fase introduttiva: € 900,00; fase istruttoria: €
1.500,00; fase decisionale: € 1.500,00); se ne dispone il pagamento in favore dello
Stato, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1560/2017 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di rivendica promossa dall'attore;
2. ACCERTA e dichiara che è proprietario dei Parte_2
terreni riportato in catasto al foglio 41 del Comune di Longobucco, particelle
15, 18, 23, 29, 30, 31, 33, 8, 10;
3. CONDANNA e all'immediato Controparte_1 Controparte_2
rilascio delle predette particelle, libere da cose e persone;
4. CONDANNA e a rimborsare Controparte_1 Controparte_2
a e per esso allo Stato le spese di lite che si Parte_2 liquidano in € 259,00 per esborsi, € 5.000,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e DISPONE che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in data 23/9/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 1560 / 2017 R.G.
Udienza del 23/9/2025.
Sono presenti l'Avv. CAMMARELLA GUIDO per l'attore e l'Avv. PISTOLA LUCIA RITA per i convenutI.
LA GIUDICE
ritenuta la causa matura per decisione, invita le parti a precisare le conclusioni per procedere all'immediata discussione orale della causa.
Le parti precisano entrambe riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e procedono alla discussione orale.
L'Avv. Cammarella evidenzia che l'attore ha assolto l'onere probatorio a suo carico e che la domanda di controparte non è stata provata: l'Avv. Pistola si oppone a quanto ex adverso dedotto, essendo la domanda generica e non potendosi ritenere ad ogni modo la domanda provata (secondo quanto richiesto da Corte di Cassazione n.
28865/2021 e C.d.A. Catanzaro n.1294/2021); fa rilevare che inoltre dagli atti risulta che l'attore è proprietario di soli 2/8 del bene (come risultante domanda di trascrizione di scioglimento della divisione); quanto ai testimoni escussi rappresenta, ai fini del vaglio sull'attendibilità, che il teste di parte attrice ha proposto azione Parte_1 possessoria nei confronti dei convenuti per lo stesso terreno;
l'Avv. Cammarella si oppone a tutto quanto dedotto dalla controparte ed evidenzia che la Cassazione ha superato l'orientamento in base al quale è necessaria la probatio diabolica della proprietà da parte del rivendicante e che ad ogni modo l'attore non è proprietario solo dei 2/8 , essendo esclusivo proprietario delle particelle oggetto del giudizio. All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia come da sentenza che segue con contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281-sexies, c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica ed in persona della Giudice, Dott.ssa Simona Graziuso, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1560/2017 R.Gen.Aff.Cont. pendente
TRA
(cod. fisc.: ) rappresentato e Parte_2 C.F._1 difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Cammarella Guido
ATTORE
E
(cod. fisc.: ) Controparte_1 C.F._2
(cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv. Lucia Rita Pistola
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 19/5/2017 Parte_2
ha convenuto in giudizio e esponendo: Controparte_2 Controparte_1
- di essere proprietario esclusivo, in forza di un atto di divisione notarile del 2004, di un terreno sito nel Comune di Longobucco, località “Jurentino - Scale - Piano del Pero”, della superficie complessiva di circa 23 ettari e mezzo, riportato in catasto al foglio 41, ptcc. 15, 18, 23, 29, 30, 31, 33, 8, 10;
- che il terreno, di natura agricola ma interamente rimboschito dagli anni '50-'60 a cura di enti pubblici, gli era stato restituito nel 2017 dalla società pubblica “Azienda Calabria
Verde”, subentrata nelle funzioni degli enti precedenti;
- che nell'ottobre del 2015 suo figlio e (moglie Controparte_2 Controparte_1
del predetto avevano introdotto un giudizio possessorio, nel quale avevano CP_2
sostenuto di aver posseduto ininterrottamente, sin dal loro matrimonio nel 1984, sia la quota di terreno a loro attribuita con la divisione, sia quella attribuita al ricorrente, sostenendo che i due fondi costituissero un unico corpo e lamentando turbative del possesso da parte del ricorrente e della nipote avevano chiesto, con ricorsi Parte_3
poi riuniti, la reintegrazione nel possesso;
- che la domanda di reintegra era stata accolta sia in sede monocratica che collegiale.
Tanto premesso, il ricorrente ha rappresentato di voler agire per contestare l'illegittima pretesa dei resistenti e ha concluso chiedendo al Tribunale che “così provveda con ordinanza provvisoriamente esecutiva:
1) dichiari l'illegittimità della pretesa occupazione, da parte del convenuto CP_2
n. a Longobucco il 3/6/1955 e ivi residente alla fraz. Destro, via Roma n.
[...]
86, del terreno di proprietà del ricorrente, riportato in catasto al foglio 41 del Comune di Longobucco, ptcc. 15, 18, 23, 29, 30, 31, 33, 8, 10, e comunque l'inesistenza di qualsivoglia ius possidendi relativamente allo stesso, dichiarando altresì che il fondo è di proprietà esclusiva di esso ricorrente;
2) condanni, conseguentemente, il medesimo , nonché, ove Controparte_2
occorra, il di lui coniuge , nati e residenti come in premessa, Controparte_1 all'immediato rilascio, in favore del ricorrente, del fondo di cui al capo 1) della normativa che precede, libero e sgombro da persone, animali e cose;
3) condanni esso , in solido con , al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese del presente giudizio.”
La prima udienza è stata fissata per il 27/11/2017.
I resistenti si sono costituiti in giudizio con memoria depositata in data 16/11/2017, contestando integralmente la fondatezza della domanda attorea;
i predetti hanno eccepito innanzitutto la nullità dell'atto introduttivo per genericità e indeterminatezza e nel merito hanno sostenuto che la domanda attorea fosse priva di specifici elementi fattuali circa le modalità e i tempi delle condotte contestate, che la documentazione allegata non fosse sufficiente a dimostrare la titolarità dei beni rivendicati da
[...]
; gli stessi hanno dedotto di essere possessori in modo pubblico, Parte_2
pacifico e continuativo, sin dal matrimonio avvenuto nel 1984, sia del terreno loro formalmente intestato a loro (particelle 3, 4, 16, 17 del foglio 41) che di quello attribuito in sede di divisione notarile al padre/suocero (particelle 8, 9, Parte_2
10, 33, 30, 31, 29, 23, 15 e 18 dello stesso foglio) fisicamente annessi e costituenti un unico fondo indiviso, detenuto e posseduto senza contestazioni fino al 2015, esercitandovi attività di pascolo e coltivazione e gestendo un'azienda zootecnica formalmente intestata a dal 1998. Controparte_1
I resistenti hanno, quindi, sostenuto di aver acquisito la proprietà delle predette particelle per usucapione, anche in virtù della normativa speciale per i comuni montani
(art. 1159 bis c.c) stante la legittimità del loro possesso e hanno concluso chiedendo che “il Tribunale di Castrovillari voglia così provvedere: dichiarato che la domanda e le difese svolte richiedono una istruzione non sommaria
e disposta la conversione del rito con le forme ordinarie, rigettare la domanda di
siccome infondata in fatto e diritto e, in accoglimento della domanda Parte_2
spiegata in via riconvenzionale, disattesa ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione, ritenere e dichiarare che i sigg.ri e , Controparte_1 Controparte_2
in virtù del pubblico, pacifico, ininterrotto, continuativo e conclamato possesso ultraventennale, hanno acquistato la proprietà dei beni oggetto della domanda di rilascio del sig. (appezzamenti in catasto al fg 41 del Comune Parte_2 di Longobucco p.lle 15,18,23,29,30,31,33,8,10) e per l'effetto ordinare al Conservatore di Cosenza e a tutti i competenti Uffici di procedere alle necessarie volture, trascrizioni, annotazioni, con esonero di responsabilità. Con la subordinata di pronuncia di intervenuta usucapione in favore di e ex art. Controparte_1 Controparte_2
1159 bis c.c. Tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio compreso il rimborso forfettario”.
Previa conversione del rito, l'istruttoria è stata esperita mediante produzioni documentali e prova per testi.
Il Tribunale ritiene che le domande proposte da parte attrice siano fondate e debbano pertanto essere accolte, dovendosi, invece, rigettare le domande riconvenzionali dei convenuti. Parte attrice, avendo agito per ottenere l'accertamento della sua qualità di proprietaria degli immobili per cui è causa oltre che il rilascio dei predetti immobili, ha proposto nei confronti dei convenuti un'azione di rivendicazione ex art. 948 cod.civ.
In via di principio, nell'azione di rivendicazione ex art. 948 cod. civ., la quale tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al rilascio in suo favore del bene rivendicato, l'attore è soggetto ad un onere probatorio rigoroso, in quanto è tenuto a provare la proprietà del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, mediante il cumulo dei successivi possessi "uti dominus" (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. 2,
Sentenza n. 11521 del 13/10/1999, Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 1044 del
28/01/1995).
Ne deriva che l'attore in rivendica, per poter ottenere il rilascio del bene, è gravato dell'onere di fornire la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo, acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi.
È però principio acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche in caso di azione di rivendica, l'intensità e l'estensione della prova a carico dell'attore devono stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, cosicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della proprietà sua e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per la usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto
(Cass. n 305 del 1964; Cass. n. 1873 del 1985; Cass. n. 6592 del 1986; Cass. n. 8394 del 1990).
In applicazione del predetto principio, per quanto d'interesse in questa sede, la S.C. di
Cassazione ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione proprio nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di provenienza del bene rivendicato dallo stesso titolo dei convenuti, un atto di divisione (Cass. Civ., Sez. 6, n.1569 del
19/01/2022).
L'atto di divisione, infatti, mentre non è idoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti o i loro aventi causa, giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (Cass. n. 4730 del 2015;
Cass. n. 15504 del 2018; Cass. n. 10067 del 2020).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che i convenuti, entrambi parti dell'atto di divisione stipulato tra le parti nel 2004 con il quale i terreni per cui è causa sono stati attribuiti in proprietà esclusiva all'attore (e non solo per i 2/8 come dedotto da procuratore di parte convenuta all'odierna udienza), abbiano riconosciuto a quel tempo l'appartenenza dei beni oggetto di causa in capo all'odierno attore, con la duplice conseguenza che, da un lato, deve ritenersi che quest'ultimo abbia adempiuto l'onere probatorio a suo carico e che, dall'altro, i convenuti avrebbero potuto esercitare un possesso uti domini solo a decorrere da quella data, avendo riconosciuto per il periodo pregresso la proprietà dell'odierno attore.
Ne consegue, quindi, che la domanda riconvenzionale di usucapione non può trovare accoglimento, stante il mancato decorso, al momento dell'instaurazione del giudizio, del termine ventennale dell'eventuale possesso esercitato dai convenuti (la cui sussistenza e i cui caratteri è superfluo in questa sede accertare) e l'irrilevanza nella specie dell'istituto dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, disciplinata dall'art. 1159 bis c.c., che richiede l'accertamento di un diritto che postula requisiti specifici, quali la classificazione rurale del fondo, l'annessione di un fabbricato,
l'insistenza in un territorio classificato montano ovvero un'attribuzione reddituale non superiore a determinati limiti stabiliti dalla legge (Cass. Sez. 2, 20/11/2019, n. 30251) presupposti neanche allegati dai convenuti.
A quanto premesso consegue che la domanda dell'attore deve essere accolta e che pertanto i convenuti devono essere condannati al rilascio immediato dei terreni oggetto di causa.
Nella liquidazione delle spese di lite deve farsi applicazione dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022, che in base all' art. 6 del predetto d.m. si applicano “alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022), dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con il deposito della sentenza (Cassazione civile sez. III, 13/07/2021, n.19989).
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori previsti dalle predette tabelle relativamente ai procedimenti dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 (in considerazione del valore del terreno come desumibile dall'atto di divisione) le spese del giudizio sono determinate, in € 5.000,00 (fase di studio: € 1.100,00; fase introduttiva: € 900,00; fase istruttoria: €
1.500,00; fase decisionale: € 1.500,00); se ne dispone il pagamento in favore dello
Stato, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.1560/2017 r.g.a.c., ogni contraria domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda di rivendica promossa dall'attore;
2. ACCERTA e dichiara che è proprietario dei Parte_2
terreni riportato in catasto al foglio 41 del Comune di Longobucco, particelle
15, 18, 23, 29, 30, 31, 33, 8, 10;
3. CONDANNA e all'immediato Controparte_1 Controparte_2
rilascio delle predette particelle, libere da cose e persone;
4. CONDANNA e a rimborsare Controparte_1 Controparte_2
a e per esso allo Stato le spese di lite che si Parte_2 liquidano in € 259,00 per esborsi, € 5.000,00 per compenso professionale, oltre
15% sul compenso professionale per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge e DISPONE che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
Così deciso in data 23/9/2025.
La Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso