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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2772 /2019 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
(ME) , Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Medici C.F._1
N.189 98076 Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv.
PAPPALARDO ALFIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. FALQUI CAO MAURIZIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la sig.ra ha Parte_1 adito questo Tribunale affinché venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n.
118/1971, con decorrenza dal 1° febbraio 2017. A sostegno della propria pretesa ha richiamato il decreto di omologa emesso a conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario previsto per la concessione del beneficio assistenziale richiesto.
L' convenuto, , si è regolarmente costituito in giudizio, CP_2 CP_1 contestando la fondatezza della domanda. In particolare, ha sostenuto che, sebbene l'omologa attesti la presenza del requisito sanitario, difetterebbe il requisito di tipo socioeconomico. Tale mancanza deriverebbe, secondo la prospettazione difensiva dell' , dal fatto che la ricorrente sarebbe titolare di CP_2 redditi superiori alla soglia prevista dalla normativa vigente, essendo percettrice, almeno successivamente al 2017, di una pensione di reversibilità e di una rendita
INAIL. Tali trattamenti cumulati eccederebbero, secondo l'ente, i limiti fissati annualmente per l'accesso all'assegno assistenziale.
Preliminarmente, occorre ribadire che il decreto di omologa emesso dal
Tribunale in sede di ATP ha accertato in maniera definitiva, con decorrenza
1.2.2017, la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla normativa per l'ottenimento della provvidenza economica.
Con riferimento al profilo reddituale, la ricorrente ha offerto ampia prova documentale, depositando le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2015 e 2016, da cui risulta che i suoi introiti sono stati, rispettivamente, pari a €3.382,60 ed
€3.564,60. Tali importi, come dimostrato, sono ampiamente inferiori al limite stabilito per legge per il riconoscimento della prestazione, che nel biennio considerato ammontava a circa €4.800,38 annui.
È, inoltre, emerso con chiarezza dagli atti di causa che i trattamenti previdenziali ed assicurativi menzionati dall' , ovvero la pensione di CP_1 reversibilità e la rendita INAIL, sono stati erogati alla ricorrente soltanto a partire dal mese di ottobre 2017. Di conseguenza, per il periodo oggetto della presente domanda (1.2.2017 – 30.9.2017), la sig.ra non percepiva redditi Parte_1 superiori alla soglia rilevante ai fini del diritto alla prestazione.
Il rilievo dell'Istituto secondo cui la ricorrente non avrebbe fornito prova documentale sufficiente del possesso del requisito reddituale non può essere accolto. La stessa ha infatti depositato, oltre alle dichiarazioni fiscali già richiamate, il modello AP70 regolarmente trasmesso in data 15.3.2019, contenente le informazioni reddituali e patrimoniali richieste dall'ente ai fini della liquidazione della prestazione.
Va altresì considerato che il comportamento dell' , che ha omesso di CP_1 liquidare quanto spettante all'avente diritto nonostante l'omologa definitiva e la disponibilità della documentazione necessaria, appare ingiustificato e contrario ai principi di buona fede e correttezza amministrativa. La prestazione oggetto della presente controversia ha infatti natura assistenziale e rientra tra le forme di tutela minima garantite ai soggetti in stato di bisogno.
Dal punto di vista giuridico, va ricordato che, secondo un principio consolidato, l'accertamento del requisito sanitario effettuato nella fase di ATP vincola l'ente ai fini del riconoscimento della prestazione, salvo la necessità di verificare anche gli ulteriori presupposti, quali appunto il requisito reddituale, che però devono essere valutati alla luce del periodo di riferimento e sulla base di elementi certi. Il mancato pagamento non può quindi fondarsi su mere presunzioni, ma deve basarsi su elementi di fatto oggettivi e documentati.
Alla luce di quanto sopra, accertata la sussistenza di entrambi i requisiti di legge nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2017 e il 30 settembre 2017, deve riconoscersi il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno mensile di assistenza per detto periodo.
In merito alle spese del giudizio, considerato l'esito favorevole per la parte ricorrente, la completezza della documentazione prodotta e la condotta processuale dell' , si ritiene equo porre le spese a carico dell' , con CP_1 CP_2 distrazione a favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.
Non sussistono invece i presupposti per accogliere la richiesta di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando,
• ACCERTA e DICHIARA il diritto della sig.ra
[...]
a percepire l'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. Parte_1
118/1971 per il periodo dal 1.2.2017 al 30.9.2017;
• CONDANNA l' al pagamento in favore della sig.ra CP_1 [...] dei ratei maturati nel suddetto periodo, oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
• CONDANNA l' alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi €2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione a favore dell'avv.
Alfio Pappalardo dichiaratosi antistatario;
Così deciso in Patti 01/07/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo