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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Marialuisa Crucitti Pres. dott. ssa Ginevra Chinè Cons. rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Cons.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 43/2023 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato difeso dall'avv. Lilia Parte_1
Bonicioli; appellante e
, rappresentato e difeso da se stesso;
Controparte_1
appellato rappresentata difesa dall'Avv. Fabio Controparte_2
Dell'Anna; appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi l'Avv. proponeva Controparte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900012136000, notificato via p.e.c. in data 10.07.2019 per il mancato pagamento della somma di euro 4.705,26 portata in due avvisi di addebito, notificati dall' per omesso versamento dei PT contributi previdenziali – gestione separata – anni 2010 e 2011 e precisamente nell'avviso n. 39420170004117903000 e nell'avviso n. 394201800056466621000.
Precisava che avverso i due avvisi suddetti, indicati nel fermo amministrativo, erano stati proposti autonomi ricorsi dinanzi al Tribunale di Palmi.
L' si costituiva e ribadiva la legittimità degli avvisi di addebito e chiedeva la condanna PT di parte opponente al pagamento dei crediti contributivi di cui al preavviso di fermo opposto, integralmente o nella maggiore o minore somma di giustizia che sarebbe stata accertata.
Con la sentenza impugnata, il Giudice dopo avere preso atto che << l'avviso di addebito n. 394201800056466621000 è stato interamente annullato con sentenza n. 559/2020, mentre l'avviso di addebito n. 39420170004117903000 è stato parzialmente annullato in ordine alle sanzioni applicate con sentenza n. 721/2022 >> ha accolto integralmente la domanda annullando il preavviso di fermo per inesistenza del credito in esso portato.
Ha ritenuto che l'annullamento parziale del credito rendeva illegittimo l'intero atto impugnato e, pertanto, ha annullato il provvedimento di fermo compensando le spese di lite integralmente.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello parziale l' con riferimento ai PT crediti portati nell'avviso di addebito n. 39420170004117903000 annullato solo con riferimento alle sanzioni e di conseguenza ha chiesto la condanna per la parte capitale accertata come dovuta nella sentenza n. 721/22.
Sul punto ha ribadito la legittimità dello stesso con riferimento alla quota capitale, contestando la contraddittorietà della sentenza per avere prima accertato il parziale annullamento dell'avviso di addebito e dopo annullato il preavviso di fermo amministrativo impugnato n. 09480201900012136000 per inesistenza del credito ad esso sotteso>>.
Ha rilevato di avere chiesto, già con la difesa in primo grado, la condanna al pagamento del credito nella misura che sarebbe stata accertata, di conseguenza, ha concluso chiedendo- limitatamente alla sola annualità dovuta alla Gestione separata per l'anno 2010, richiesta con l'avviso di addebito n.39420170004117903000- la condanna del contribuente al pagamento dei relati importi per la somma accertata come dovuta.
Si è costituto in appello il per difendersi ribadendo che la circostanza che nella CP_1 sentenza il Tribunale aveva prima ritenuto dovuto il credito per l'annualità 2010 ( escluso il capo delle sanzioni) e dopo accertato l'inesistenza integrale del credito, era frutto solo di un errore materiale emendabile con la relativa procedura ritenendo ultroneo l'appello. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è costituito il concessionario della riscossione per difendersi.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in esito all'udienza cartolare del 18/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello parziale relativamente all'annualità 2010 e limitato all'accertamento dell'esigibilità del credito portato nell'avviso di addebito n. n. 39420170004117903000 è fondato.
Non si tratta di un errore materiale atteso che l' aveva chiesto, in subordine nelle PT conclusioni alla memoria di costituzione in primo grado, la condanna al pagamento del relativo credito per come sarebbe stato accertato, riproponendo tutte le difese di merito circa la fondatezza della pretesa stessa.
Su detta domanda la sentenza ha omesso di rispondere, a parte la contraddizione tra parte motiva in cui è stata accertata l'esigibilità di parte dei crediti ed il dispositivo in cui è stato annullato il credito per inesistenza totale del credito, cadendo nel vizio di omessa pronuncia, non emendabile con lo strumento della correzione dell'errore materiale.
<<il procedimento di correzione delle sentenze e ordinanze cui agli art cod proc civ>
si applica alle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, ossia alle semplici omissioni o agli errori di calcolo rivelati dal contenuto della pronuncia, dovendo lo errore materiale consistere in un elemento estrinseco alla ratio decidendi, e risultare manifesto dal semplice confronto fra la parte errata e le considerazioni di fatto e di diritto della motivazione, senza alcuna rinnovata valutazione che possa intaccare il contenuto della decisione>> Cass., ex multis 572/2019.
Va anche precisato che il Tribunale, richiamando giurisprudenza di merito, ha ritenuto che l'annullamento anche di parte del credito sotteso al fermo, renderebbe lo stesso nella sua globalità illegittimo, così annullandolo integralmente.
Detto capo motivazionale, però, non è stato oggetto di appello da parte dell' che ha PT solo insistito per la condanna del ricorrente al pagamento degli importi dovuti in forza del solo avviso di addebito. n. 39420170004117903000 per come annullato in esito alla sentenza del Tribunale di Palmi del 26.4.2022 n.721. L' non ha chiesto la riduzione del fermo al PT credito ritenuto dovuto, né ha impugnato appunto il relativo capo su cui si è creato il giudicato.
Precisato l'oggetto del presente accertamento l'appello è fondato. Sulla scorta della sentenza n. 721/22 citata, i crediti portati nell'avviso di addebito suddetto per l'annualità 2010-ad eccezione delle sanzioni -sono dovuti.
Su detto profilo non ci sono contrasti tra le parti e la questione è coperta dal giudicato di cui alla sentenza.
Con riferimento alla richiesta condanna al pagamento dei contributi va richiamata la seguente massima secondo cui: <In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva. >>Cass., 19469/2018.
In forza dei principi trascritti va condannato al pagamento del suddetto Controparte_1 credito per come accertato nella sentenza sopra citata.
La sentenza appellata in questa sede, pertanto, va parzialmente riformata con la condanna al pagamento del credito, sorte capitale, portato nell'avviso di addebito n. 39420170004117903000 e per il resto confermata.
Il ricorso originario va pertanto parzialmente rigettato.
Le spese di lite, già compensate in primo grado il cui capo non ha formato oggetto di censura, attesa l'accoglimento parziale dell'originario ricorso seguono la reciproca soccombenza e vanno integralmente compensate
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 24 gennaio 2023 da contro PT
, avverso la sentenza n.1252 del 28.7.2022 disattesa ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello condanna al pagamento del credito Controparte_1 portato nell'avviso di addebito n. 39420170004117903000 ad esclusione del pagamento delle sanzioni previste dall'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000 e conferma per il resto la sentenza.
2) Compensa le spese.
Reggio Calabria, 19/3/25-
Il relatore Il Presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè ) ( Dott.ssa Maria Luisa Crucitti )
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Marialuisa Crucitti Pres. dott. ssa Ginevra Chinè Cons. rel. dott.ssa Maria Antonietta Naso Cons.
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 18/3/2025) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 43/2023 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato difeso dall'avv. Lilia Parte_1
Bonicioli; appellante e
, rappresentato e difeso da se stesso;
Controparte_1
appellato rappresentata difesa dall'Avv. Fabio Controparte_2
Dell'Anna; appellata
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi l'Avv. proponeva Controparte_1 opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 09480201900012136000, notificato via p.e.c. in data 10.07.2019 per il mancato pagamento della somma di euro 4.705,26 portata in due avvisi di addebito, notificati dall' per omesso versamento dei PT contributi previdenziali – gestione separata – anni 2010 e 2011 e precisamente nell'avviso n. 39420170004117903000 e nell'avviso n. 394201800056466621000.
Precisava che avverso i due avvisi suddetti, indicati nel fermo amministrativo, erano stati proposti autonomi ricorsi dinanzi al Tribunale di Palmi.
L' si costituiva e ribadiva la legittimità degli avvisi di addebito e chiedeva la condanna PT di parte opponente al pagamento dei crediti contributivi di cui al preavviso di fermo opposto, integralmente o nella maggiore o minore somma di giustizia che sarebbe stata accertata.
Con la sentenza impugnata, il Giudice dopo avere preso atto che << l'avviso di addebito n. 394201800056466621000 è stato interamente annullato con sentenza n. 559/2020, mentre l'avviso di addebito n. 39420170004117903000 è stato parzialmente annullato in ordine alle sanzioni applicate con sentenza n. 721/2022 >> ha accolto integralmente la domanda annullando il preavviso di fermo per inesistenza del credito in esso portato.
Ha ritenuto che l'annullamento parziale del credito rendeva illegittimo l'intero atto impugnato e, pertanto, ha annullato il provvedimento di fermo compensando le spese di lite integralmente.
Avverso la suddetta decisione ha proposto appello parziale l' con riferimento ai PT crediti portati nell'avviso di addebito n. 39420170004117903000 annullato solo con riferimento alle sanzioni e di conseguenza ha chiesto la condanna per la parte capitale accertata come dovuta nella sentenza n. 721/22.
Sul punto ha ribadito la legittimità dello stesso con riferimento alla quota capitale, contestando la contraddittorietà della sentenza per avere prima accertato il parziale annullamento dell'avviso di addebito e dopo annullato il preavviso di fermo amministrativo impugnato n. 09480201900012136000 per inesistenza del credito ad esso sotteso>>.
Ha rilevato di avere chiesto, già con la difesa in primo grado, la condanna al pagamento del credito nella misura che sarebbe stata accertata, di conseguenza, ha concluso chiedendo- limitatamente alla sola annualità dovuta alla Gestione separata per l'anno 2010, richiesta con l'avviso di addebito n.39420170004117903000- la condanna del contribuente al pagamento dei relati importi per la somma accertata come dovuta.
Si è costituto in appello il per difendersi ribadendo che la circostanza che nella CP_1 sentenza il Tribunale aveva prima ritenuto dovuto il credito per l'annualità 2010 ( escluso il capo delle sanzioni) e dopo accertato l'inesistenza integrale del credito, era frutto solo di un errore materiale emendabile con la relativa procedura ritenendo ultroneo l'appello. Ha concluso per il rigetto dell'appello.
Si è costituito il concessionario della riscossione per difendersi.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 18/3/2025, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio in esito all'udienza cartolare del 18/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello parziale relativamente all'annualità 2010 e limitato all'accertamento dell'esigibilità del credito portato nell'avviso di addebito n. n. 39420170004117903000 è fondato.
Non si tratta di un errore materiale atteso che l' aveva chiesto, in subordine nelle PT conclusioni alla memoria di costituzione in primo grado, la condanna al pagamento del relativo credito per come sarebbe stato accertato, riproponendo tutte le difese di merito circa la fondatezza della pretesa stessa.
Su detta domanda la sentenza ha omesso di rispondere, a parte la contraddizione tra parte motiva in cui è stata accertata l'esigibilità di parte dei crediti ed il dispositivo in cui è stato annullato il credito per inesistenza totale del credito, cadendo nel vizio di omessa pronuncia, non emendabile con lo strumento della correzione dell'errore materiale.
<<il procedimento di correzione delle sentenze e ordinanze cui agli art cod proc civ>
si applica alle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, ossia alle semplici omissioni o agli errori di calcolo rivelati dal contenuto della pronuncia, dovendo lo errore materiale consistere in un elemento estrinseco alla ratio decidendi, e risultare manifesto dal semplice confronto fra la parte errata e le considerazioni di fatto e di diritto della motivazione, senza alcuna rinnovata valutazione che possa intaccare il contenuto della decisione>> Cass., ex multis 572/2019.
Va anche precisato che il Tribunale, richiamando giurisprudenza di merito, ha ritenuto che l'annullamento anche di parte del credito sotteso al fermo, renderebbe lo stesso nella sua globalità illegittimo, così annullandolo integralmente.
Detto capo motivazionale, però, non è stato oggetto di appello da parte dell' che ha PT solo insistito per la condanna del ricorrente al pagamento degli importi dovuti in forza del solo avviso di addebito. n. 39420170004117903000 per come annullato in esito alla sentenza del Tribunale di Palmi del 26.4.2022 n.721. L' non ha chiesto la riduzione del fermo al PT credito ritenuto dovuto, né ha impugnato appunto il relativo capo su cui si è creato il giudicato.
Precisato l'oggetto del presente accertamento l'appello è fondato. Sulla scorta della sentenza n. 721/22 citata, i crediti portati nell'avviso di addebito suddetto per l'annualità 2010-ad eccezione delle sanzioni -sono dovuti.
Su detto profilo non ci sono contrasti tra le parti e la questione è coperta dal giudicato di cui alla sentenza.
Con riferimento alla richiesta condanna al pagamento dei contributi va richiamata la seguente massima secondo cui: <In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, come nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo;
pertanto l'Istituto assicuratore, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale e non è tenuto a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento della minor somma eventualmente dovuta perché già ricompresa in quella di conferma della cartella e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva. >>Cass., 19469/2018.
In forza dei principi trascritti va condannato al pagamento del suddetto Controparte_1 credito per come accertato nella sentenza sopra citata.
La sentenza appellata in questa sede, pertanto, va parzialmente riformata con la condanna al pagamento del credito, sorte capitale, portato nell'avviso di addebito n. 39420170004117903000 e per il resto confermata.
Il ricorso originario va pertanto parzialmente rigettato.
Le spese di lite, già compensate in primo grado il cui capo non ha formato oggetto di censura, attesa l'accoglimento parziale dell'originario ricorso seguono la reciproca soccombenza e vanno integralmente compensate
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 24 gennaio 2023 da contro PT
, avverso la sentenza n.1252 del 28.7.2022 disattesa ogni altra istanza, Controparte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello condanna al pagamento del credito Controparte_1 portato nell'avviso di addebito n. 39420170004117903000 ad esclusione del pagamento delle sanzioni previste dall'art. 116 co. 8 lett. b) l. 388/2000 e conferma per il resto la sentenza.
2) Compensa le spese.
Reggio Calabria, 19/3/25-
Il relatore Il Presidente
( Dott. ssa Ginevra Chinè ) ( Dott.ssa Maria Luisa Crucitti )