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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/06/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado n. 5267 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_5 C.F._5 nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_6 C.F._6
n.q. di eredi di nato a [...] il [...], Controparte_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Bellomo per procura in atti
- ATTORE -
E
pagina 1 di 5 CE. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Maria De Luca per procura in atti
- CONVENUTA -
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 questo Tribunale, la CE. rappresentando che quest'ultima società, con contratto del CP_2
18.9.2007, gli aveva concesso in appalto la realizzazione di due corpi di fabbrica per civile abitazione da realizzare a Furci Siculo in via Lungomare a fronte del pagamento della somma di euro 600.000,00 oltre iva, pagamento che doveva avvenire in base agli stati di avanzamento.
La società appaltatrice aveva effettuato diverse sospensioni dei lavori in quanto la committente non effettuava regolarmente, alle scadenze, i pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori. Rappresentava che per tali lavori aveva emesso fatture per euro 444.615,00 e che la
CE. imaneva debitrice della somma di euro 155.384,62. CP_2
Con successivo contratto del 1.9.2008 la CE. gli concedeva in appalto la CP_2 realizzazione di altri quattro edifici allo stato rustico oltre la sistemazione del lotto con opere condominiali nel Comune di Alì Terme a fronte del pagamento della somma di euro
1.5000.000,00 oltre iva. Anche per questo contratto di appalto c'erano molte sospensioni correlate al mancato regolare pagamento in base allo stato di avanzamento dei lavori. Contro Con un ulteriore contratto di appalto del 2.5.2009 la CE. gli concedeva in appalto le opere di finitura di un residence per civile abitazione, costituito da cinque corpi di fabbrica siti in c.da Mena del Comune di Alì Terme a fronte del pagamento della somma di euro
800.000,00 oltre iva. Anche in questo caso la ditta otteneva diverse sospensioni per il Pt_2 mancato pagamento regolare in base agli stati di avanzamento dei lavori.
Rappresentava che per i due cantieri di Alì Terme la aveva emesso fatture per euro Pt_2
1.925.307,70, cui vanno aggiunti lavori da completare per euro 200.000,00, per un totale di pagina 2 di 5 Contro euro 2.125.307,70 e rispetto a tali fatture la CE. rimaneva debitrice nei confronti della della somma di euro 174.692.30. Pt_2
Evidenziava, pertanto, di essere creditrice della somma di euro 330.076,92 in base ai tre contratti di appalto.
Chiedeva, pertanto, l'adempimento di quanto pattuito per la realizzazione e il completamento dei fabbricati ad Alì Terme e a Furci Siculo, con conseguente condanna della Contro CE. al pagamento della somma di euro 330.076,92, nonché al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 27.2.2018 il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo alla società convenuta.
Si costituiva in giudizio la CE. che, preliminarmente, deduceva il difetto di CP_2 competenza del Tribunale adito, stante la clausola del contratto di appalto del 18.9.2007, che devolve agli arbitri la risoluzione delle controversie. Deduceva, inoltre, l'inesistenza della notifica, la mancanza di una nuova procura per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, la maturata prescrizione della pretesa creditoria relativamente al contratto del
18.9.2007, nonché l'infondatezza delle richieste per mancata ultimazione dei lavori da parte della , rappresentando che le somme pagate sono superiori rispetto allo stato di CP_3 avanzamento dei lavori. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte attrice al risarcimento per i lavori non eseguiti, al risarcimento dei danni per eliminare i vizi, oltre rivalutazione ed interessi e condanna ex art. 96 cpc.
All'udienza del 4.10.2018 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI, cpc
Con ordinanza del 24.1.2020 il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio dedotta con riferimento a uno dei tre contratti di appalto (contratto del 18.9.2007).
All'udienza del 24.9.2020 il Giudice dichiarava la interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione del difensore di parte attrice del decesso della parte rappresentata.
pagina 3 di 5 In data 5.12.2020 veniva riassunto il giudizio dalla CE. e dagli eredi di CP_2 [...]
. CP_1
All'udienza a trattazione scritta del 20.2.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dalla società convenuta limitatamente al contratto di appalto del 18.9.2007, in quanto la CE. CP_4
[...
e la ditta all'art. 16 hanno espressamente devoluto al collegio arbitrale la Controparte_1 risoluzione delle controversie sorte sia durante il contratto di appalto sia dopo l'ultimazione dei lavori, di qualunque natura (tecnica, giuridica, amministrativa o economica tra committente ed appaltatore).
La presente controversia, avente ad oggetto il risarcimento per il mancato adempimento Contro contrattuale (attore) e il risarcimento chiesto in via riconvenzionale dalla Ce per l'eliminazione dei vizi, limitatamente al contratto di appalto stipulato il 18.9.2007, rientra nelle controversie devolute al collegio arbitrale.
L'eccezione di difetto di competenza è infondata in ordine agli altri due contratti di appalto
(contratto del 1.9.2008 e contratto del 2.5.2009), stante la mancata previsione di una clausola di competenza arbitrale, pertanto, per tali contratti occorre istruire la causa, come da separata ordinanza.
I tre contratti, peraltro, non appaiono collegati, pertanto, la circostanza che gli altri due contratti rimangano di competenza di questo Giudice non è di ostacolo alla dichiarazione di incompetenza per il solo contratto del 18.9.2007.
La decisione sulle spese va rimessa alla decisione definitiva
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la incompetenza del Tribunale adito relativamente al contratto di appalto del
18.9.2007 e dichiara la competenza del Collegio arbitrale;
pagina 4 di 5 2) rigetta l'eccezione di incompetenza in ordine al contratto di appalto del 1.9.2008 e del
2.5.2009
3) rimette le spese di lite alla decisione definitiva e dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Messina il giorno 8 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado n. 5267 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2017, vertente
TRA nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3 nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_4 C.F._4
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_5 C.F._5 nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_6 C.F._6
n.q. di eredi di nato a [...] il [...], Controparte_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Agatino Bellomo per procura in atti
- ATTORE -
E
pagina 1 di 5 CE. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. Maria De Luca per procura in atti
- CONVENUTA -
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 questo Tribunale, la CE. rappresentando che quest'ultima società, con contratto del CP_2
18.9.2007, gli aveva concesso in appalto la realizzazione di due corpi di fabbrica per civile abitazione da realizzare a Furci Siculo in via Lungomare a fronte del pagamento della somma di euro 600.000,00 oltre iva, pagamento che doveva avvenire in base agli stati di avanzamento.
La società appaltatrice aveva effettuato diverse sospensioni dei lavori in quanto la committente non effettuava regolarmente, alle scadenze, i pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori. Rappresentava che per tali lavori aveva emesso fatture per euro 444.615,00 e che la
CE. imaneva debitrice della somma di euro 155.384,62. CP_2
Con successivo contratto del 1.9.2008 la CE. gli concedeva in appalto la CP_2 realizzazione di altri quattro edifici allo stato rustico oltre la sistemazione del lotto con opere condominiali nel Comune di Alì Terme a fronte del pagamento della somma di euro
1.5000.000,00 oltre iva. Anche per questo contratto di appalto c'erano molte sospensioni correlate al mancato regolare pagamento in base allo stato di avanzamento dei lavori. Contro Con un ulteriore contratto di appalto del 2.5.2009 la CE. gli concedeva in appalto le opere di finitura di un residence per civile abitazione, costituito da cinque corpi di fabbrica siti in c.da Mena del Comune di Alì Terme a fronte del pagamento della somma di euro
800.000,00 oltre iva. Anche in questo caso la ditta otteneva diverse sospensioni per il Pt_2 mancato pagamento regolare in base agli stati di avanzamento dei lavori.
Rappresentava che per i due cantieri di Alì Terme la aveva emesso fatture per euro Pt_2
1.925.307,70, cui vanno aggiunti lavori da completare per euro 200.000,00, per un totale di pagina 2 di 5 Contro euro 2.125.307,70 e rispetto a tali fatture la CE. rimaneva debitrice nei confronti della della somma di euro 174.692.30. Pt_2
Evidenziava, pertanto, di essere creditrice della somma di euro 330.076,92 in base ai tre contratti di appalto.
Chiedeva, pertanto, l'adempimento di quanto pattuito per la realizzazione e il completamento dei fabbricati ad Alì Terme e a Furci Siculo, con conseguente condanna della Contro CE. al pagamento della somma di euro 330.076,92, nonché al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e al pagamento delle spese processuali.
All'udienza del 27.2.2018 il Giudice disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo alla società convenuta.
Si costituiva in giudizio la CE. che, preliminarmente, deduceva il difetto di CP_2 competenza del Tribunale adito, stante la clausola del contratto di appalto del 18.9.2007, che devolve agli arbitri la risoluzione delle controversie. Deduceva, inoltre, l'inesistenza della notifica, la mancanza di una nuova procura per la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, la maturata prescrizione della pretesa creditoria relativamente al contratto del
18.9.2007, nonché l'infondatezza delle richieste per mancata ultimazione dei lavori da parte della , rappresentando che le somme pagate sono superiori rispetto allo stato di CP_3 avanzamento dei lavori. In via riconvenzionale chiedeva la condanna di parte attrice al risarcimento per i lavori non eseguiti, al risarcimento dei danni per eliminare i vizi, oltre rivalutazione ed interessi e condanna ex art. 96 cpc.
All'udienza del 4.10.2018 il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma VI, cpc
Con ordinanza del 24.1.2020 il Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni in ordine all'eccezione di incompetenza per territorio dedotta con riferimento a uno dei tre contratti di appalto (contratto del 18.9.2007).
All'udienza del 24.9.2020 il Giudice dichiarava la interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione del difensore di parte attrice del decesso della parte rappresentata.
pagina 3 di 5 In data 5.12.2020 veniva riassunto il giudizio dalla CE. e dagli eredi di CP_2 [...]
. CP_1
All'udienza a trattazione scritta del 20.2.2025 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 cpc
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata dalla società convenuta limitatamente al contratto di appalto del 18.9.2007, in quanto la CE. CP_4
[...
e la ditta all'art. 16 hanno espressamente devoluto al collegio arbitrale la Controparte_1 risoluzione delle controversie sorte sia durante il contratto di appalto sia dopo l'ultimazione dei lavori, di qualunque natura (tecnica, giuridica, amministrativa o economica tra committente ed appaltatore).
La presente controversia, avente ad oggetto il risarcimento per il mancato adempimento Contro contrattuale (attore) e il risarcimento chiesto in via riconvenzionale dalla Ce per l'eliminazione dei vizi, limitatamente al contratto di appalto stipulato il 18.9.2007, rientra nelle controversie devolute al collegio arbitrale.
L'eccezione di difetto di competenza è infondata in ordine agli altri due contratti di appalto
(contratto del 1.9.2008 e contratto del 2.5.2009), stante la mancata previsione di una clausola di competenza arbitrale, pertanto, per tali contratti occorre istruire la causa, come da separata ordinanza.
I tre contratti, peraltro, non appaiono collegati, pertanto, la circostanza che gli altri due contratti rimangano di competenza di questo Giudice non è di ostacolo alla dichiarazione di incompetenza per il solo contratto del 18.9.2007.
La decisione sulle spese va rimessa alla decisione definitiva
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la incompetenza del Tribunale adito relativamente al contratto di appalto del
18.9.2007 e dichiara la competenza del Collegio arbitrale;
pagina 4 di 5 2) rigetta l'eccezione di incompetenza in ordine al contratto di appalto del 1.9.2008 e del
2.5.2009
3) rimette le spese di lite alla decisione definitiva e dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Messina il giorno 8 giugno 2025
Il Giudice
Maria Militello
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