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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7600 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 45162/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 17/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
23.9.2025, discussa nella Camera di Consiglio dell'1/10/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA TRIVULZIO 14 – MILANO, rappresentata e difesa dall' avv. BERTOLINO LUIGI con studio in Milano, Via Novara 31 presso il quale ha eletto domicilio, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 4.12.2024 con delibera n. 2024/8163,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(BT), residente in [...]7 - MILANO rappresentato e difeso dall' avv. ANZANI
IA elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima in Milano, Viale Col Di Lana 6, come da procura in atti,
pagina 1 di 8 con i seguenti figli: nato il [...] Per_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.12.2024
OGGETTO: modifica condizioni di separazione
Conclusioni per la ricorrente:
-assegno di mantenimento in proprio favore di Euro 200,00;
-assegno di mantenimento e del 50% delle spese extra in favore del figlio per un importo onnicomprensivo pari ad Euro 400,00 confermando l'addebito diretto al datore di lavoro;
-disporre dunque l'importo complessivo pari ad Euro 600,00 omnicomprensivo dell'assegno in favore di e dell'assegno di mantenimento e spese extra per il figlio. Parte_1
Conclusioni per il resistente:
-rigetto integrale delle domande formulate dalla ricorrente con conferma delle condizioni economiche stabilite nella sentenza n. 7485/24;
-condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del legale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso datato 13.12.2024 la , premesso di essersi separata giudizialmente dal Pt_1 marito con sentenza del Tribunale di Milano n. 7485/24 del 5.06.2024 pubblicata Controparte_1 il 29.07.2024, chiedeva l'aumento del contributo per il figlio e quello a proprio favore ivi previsti rispettivamente di Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e di Euro 100,00 mensili.
In particolare, allegando che il figlio in data 15.09.2024 era diventato maggiorenne e che Per_1
l'AUF era stato dimezzato e ridotto da euro 240,00 a 100,00 mensili, nonché che il marito non aveva mai provveduto alla corresponsione del 50% spese straordinarie, chiedeva la rideterminazione del contributo di mantenimento per il figlio in Euro 400,00 comprensivi anche della quota del 50% Per_1
pagina 2 di 8 delle spese straordinarie e del contributo per il proprio mantenimento in Euro 200,00. Aggiungeva di aver dovuto richiedere il pagamento diretto dei contributi di mantenimento al datore di lavoro del
, stante l'inadempimento del coniuge ed evidenziava l'insussistenza di beni aggredibili per CP_1 recuperare il pregresso credito maturato, in quanto il aveva già subito il pignoramento del CP_1 quinto dello stipendio da parte di terzi creditori.
In data 11.04.2025 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto integrale delle CP_1 domande della ricorrente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di fatti nuovi rilevanti ex art. 473 bis 29 c.p.c. idonei a comportare la modifica delle statuizioni economiche della separazione.
Rilevava che la riduzione dell'AUF non poteva costituire “fatto nuovo” trattandosi di circostanza prevedibile al momento della sentenza di separazione, in quanto la maggiore età di Per_1 si sarebbe verificata solo due mesi dopo la pronuncia di separazione e che il Tribunale non aveva posto l'AUF come criterio per la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Eccepiva l'assenza di prova della suddetta riduzione e comunque dell'incidenza che tale diminuzione avrebbe avuto sulle condizioni economiche della ricorrente. Nessuna alterazione del quadro fattuale esaminato dal giudice della separazione poteva dirsi sussistente in quanto entrambe le parti si trovavano nelle medesime condizioni economiche, al più peggiorate per il resistente che a causa di un infortunio non poteva più svolgere il secondo lavoro a chiamata presso lo stadio di Milano.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 n. 1 dando atto altresì del peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare oltre ad avere la sclerosi multipla, le era stato diagnosticato un carcinoma mammario.
Parte resistente depositava a sua volta memoria ex art. 473 bis .17 n. 2 ribadendo le argomentazioni difensive espresse in comparsa di costituzione, rilevando che non sarebbe possibile richiedere la corresponsione di un assegno omnia, stante la non preventiva determinabilità delle spese straordinarie, riferiva, inoltre, che il procedimento penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 540 bis c.p. era stato archiviato.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.01.2025, tenutasi in data 17.06.2025, le parti, dopo essere comparsi una prima volta davanti al Got delegato per un tentativo di conciliazione in data 14.04.2025 -ove la ricorrente aveva formulato una proposta conciliativa non accolta da parte resistente- venivano sentite dal Presidente relatore, il quale all'esito della riserva assunta, facendo propria la proposta conciliativa avanzata da parte ricorrente davanti al pagina 3 di 8 GOT, assumeva con ordinanza 13.07.2025 i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Dispone che il versi alla la somma mensile di Euro 370 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento omnia per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente a decorrere rateo di settembre 2025”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, stante l'assenza di istanze istruttorie, il Presidente relatore rinviava ai sensi dell'art. 472 bis .22 u.c. c.p.c. la causa all'udienza del 23.09.2025 per la discussione orale.
Alla predetta udienza la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte ed è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Considerato in diritto
Con riferimento all'ammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.
Il Collegio ritiene che debba essere confermato quanto contenuto nell'ordinanza 13.07.2025 circa la sussistenza del quid pluris legittimante la richiesta di modifica della sentenza di separazione in punto statuizioni economiche.
La ricorrente ha allegato due fatti nuovi astrattamente idonei a richiedere un nuovo esame da parte del Tribunale: la riduzione dell'AUF ed il mancato pagamento delle spese straordinarie da parte del resistente.
Il mancato pagamento delle spese extra da parte del padre per il figlio è circostanza che è stata confermata dallo stesso all'udienza del 14.04.2025 avanti al GOT ed indica certamente CP_1 una situazione non prevista e non prevedibile al momento della decisione separativa.
Si osserva inoltre che l'inadempimento del marito delle obbligazioni economiche nascenti a suo carico dalla sentenza di separazione costituisce un elemento che può portare ad una rivalutazione delle migliori modalità attraverso le quali assicurare l'effettività del diritto al mantenimento a favore del figlio e del coniuge.
Quanto, invece alle modifiche dell'AUF, che la sentenza di separazione ha disposto in favore della moglie, se in astratto costituiscono un elemento idoneo ad incidere sull'assetto economico dei coniugi regolato dalla sentenza di separazione, nel caso di specie non sono state provate, come meglio argomentato in seguito.
Il ricorso è dunque ammissibile in considerazione del pacifico inadempimento del CP_1 in relazione alle spese extra del figlio. pagina 4 di 8 Con riferimento al mantenimento del coniuge.
Parte ricorrente, in forza dell'asserita modifica dell'AUF ha chiesto una rideterminazione in aumento del mantenimento a proprio favore da € 100 ad € 200 mensili.
Il Collegio rileva che non è stata offerta in giudizio da parte ricorrente la prova della diminuzione dell'AUF.
Parte ricorrente afferma in ricorso che l'AUF, originariamente di Euro 240,00, sarebbe stato ridotto ad Euro 100,00. Avanti al GOT all'udienza del 14.04.2025 ha precisato che l'AUF sarebbe passato da Euro 219,00 a 99,00 euro per la maggiore età di Per_1
La non ha prodotto, tuttavia, alcun documento, proveniente da INPS o propri estratti Pt_1 conto, che attesti l'entità dell'AUF, sia prima sia dopo il compimento della maggiore età di Per_1
(l'importo dell'AUF non è menzionato neppure nella sentenza di separazione).
Parte ricorrente ha prodotto esclusivamente (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 n.1) una “lista movimenti” del conto del marito che tuttavia attiene al periodo che va dall'1.01.2021 al
18.12.2023. Si nota che sino all'ottobre 2023 l'importo dell'AUF che percepiva il era di CP_1 euro 221,60 e nei mesi di novembre-dicembre 2023 detto importo è stato di Euro 110,80.
Si tratta tuttavia di dati risalenti al 2023, quando peraltro era ancora in corso il giudizio di separazione, mentre è diventato maggiorenne il 15.09.2024 e dunque di importi erogati quando Per_1 il figlio era ancora minorenne.
Non essendo stata prodotta idonea documentazione non è possibile accertare se e quali modifiche in diminuzione abbia subito l'AUF alla maggiore età di se non basandosi sulle Per_1 dichiarazioni della contestate da controparte. Pt_1
Costituisce tuttavia fatto notorio che l'AUF viene erogato anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni età, purchè frequentino un corso di studi ovvero siano disoccupati od anche occupati ma con reddito inferiore a determinate soglie. E' onere della parte percipiente aggiornare la posizione del figlio maggiorenne per proseguire ad incassare l'assegno sino al raggiungimento dei 21 anni. E' altresì notorio che l'importo dell'AUF è parametrato ai valori indicati annualmente nel modello ISEE.
Conclusivamente, sul punto, si ritiene che la ricorrente non abbia fornito la prova di una riduzione dell'AUF in relazione al figlio ora maggiorenne, pertanto non sussistono i presupposti per aumentare il quantum dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pagina 5 di 8 Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente.
Parte ricorrente ha chiesto una rideterminazione in aumento del mantenimento per il figlio da
Euro 300,00 ad euro 400,00 omnia.
Per quanto riguarda il mancato pagamento della quota delle spese straordinarie per il figlio da parte del , la circostanza è pacifica per essere stata confermata da parte resistente nel CP_1 presente giudizio.
All'udienza del 14.04.2025 parte ricorrente ha dichiarato: “ frequenta l'ultimo anno di Per_1 informatica ed ha intenzione di iscriversi alla facoltà di psicologia (…). Non ottengo i rimborsi delle spese straordinarie occorrenti a per ticket per spese mediche, l'iscrizione al test d'ingresso per Per_1
l'università, i libri dell'ultimo anno delle superiori, l'iscrizione alla palestra, attività che deve svolgere perché soffre di mal di schiena”. Ha riferito di dover ricevere dal marito arretrati per euro 1.200,00 a titolo di mantenimento ordinario ed Euro 400/500 per spese straordinarie.
Parte resistente ha confermato il proprio inadempimento dichiarando: “E' vero che io, oltre ai
400 euro al mese, non corrispondo null'altro, perché economicamente non ce la faccio a sostenere ulteriori costi”.
Come già evidenziato nell'ordinanza del Presidente relatore 13.07.2025 le spese extra indicate rientrano tra quelle che non necessitano di preventivo accordo da parte del genitore, perché indispensabili per i figli (spese mediche, libri, tasse scolastiche), né comunque parte resistente ha formulato obiezioni sulle predette. Le stesse, dunque, possono essere forfettizzate ed inserite nel contributo mensile, come indicato anche nelle nuove linee guida sottoscritte dal Tribunale, dalla Corte
d'Appello e dal COA di Milano nel giugno 2025 nel quale si legge: Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio.
Parte resistente, non ha dimostrato in giudizio di trovarsi in condizioni che gli impediscano di incrementare il proprio reddito personale tramite ulteriore attività lavorativa, ad oggi ha dichiarato di lavorare 4 ore al giorno, ben potendo reperire ulteriore attività come del resto sempre fatto nel passato.
Alla udienza tenutasi innanzi al GOT ha confermato di avere esercitato, oltre al lavoro di accompagnatore di disabili con pulmino con contratto part time di 4 ore al giorno, anche l'ulteriore pagina 6 di 8 attività lavorativa a chiamata per la sicurezza presso alcuni stadi: San Siro, Monza, Modena. Egli stesso ha riferito che dopo un periodo di sospensione a causa di un infortunio, avrebbe ripreso con l'inizio del campionato a settembre 2025.
Parte ricorrente, invece, come ut supra rilevato, soffre di gravi patologie e percepisce un assegno di invalidità.
Il Collegio ritiene pertanto che sussistano i presupposti per forfettizzare le sopra citate spese extra assegno quantificandole nella misura, già riconosciuta in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, di Euro 70,00 mensili tenuto conto dell'età del ragazzo (19 anni) e della tipologia (spese mediche, libri, tasse universitarie, attività sportive e ricreative, spese per patente).
Pertanto a parziale modifica della sentenza di separazione deve riquantificarsi il contributo paterno per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente nella somma di € 370 Per_1 mensile.
Le spese di lite vista la prevalente soccombenza del (sulla ammissibilità della CP_1 domanda di modifica, sulla quantificazione del contributo per il figlio ed anche considerata la proposta della e successivamente del giudice confermata dal Collegio) devono essere poste a suo carico Pt_1 nella misura di 2/3 e si liquidano come in dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, della difficoltà delle questioni trattate visto il DM 55/2014 e successive modificazioni, esclusa la fase istruttoria e con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale vista la discussione orale. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, visti gli artt.
133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione di questo Tribunale n. 7485/24 del 5.06.2024 pubblicata in data 29.07.2024
1) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente la somma mensile di € 370, a decorrere dal rateo di settembre 2025 oltre alla rivalutazione Istat annuale ed automatica con prima rivalutazione settembre 2026, pagina 7 di 8 2) Conferma nel resto la sentenza di separazione,
3) Condanna al pagamento a favore dell'Erario delle spese del presente Controparte_1 giudizio di parte ricorrente che vengono liquidate, per la quota di 2/3 in euro 1.452, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano 1.10.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 17/12/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
23.9.2025, discussa nella Camera di Consiglio dell'1/10/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
VIA TRIVULZIO 14 – MILANO, rappresentata e difesa dall' avv. BERTOLINO LUIGI con studio in Milano, Via Novara 31 presso il quale ha eletto domicilio, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 4.12.2024 con delibera n. 2024/8163,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, Cod. Fisc. , nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(BT), residente in [...]7 - MILANO rappresentato e difeso dall' avv. ANZANI
IA elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima in Milano, Viale Col Di Lana 6, come da procura in atti,
pagina 1 di 8 con i seguenti figli: nato il [...] Per_1
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.12.2024
OGGETTO: modifica condizioni di separazione
Conclusioni per la ricorrente:
-assegno di mantenimento in proprio favore di Euro 200,00;
-assegno di mantenimento e del 50% delle spese extra in favore del figlio per un importo onnicomprensivo pari ad Euro 400,00 confermando l'addebito diretto al datore di lavoro;
-disporre dunque l'importo complessivo pari ad Euro 600,00 omnicomprensivo dell'assegno in favore di e dell'assegno di mantenimento e spese extra per il figlio. Parte_1
Conclusioni per il resistente:
-rigetto integrale delle domande formulate dalla ricorrente con conferma delle condizioni economiche stabilite nella sentenza n. 7485/24;
-condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del legale.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso datato 13.12.2024 la , premesso di essersi separata giudizialmente dal Pt_1 marito con sentenza del Tribunale di Milano n. 7485/24 del 5.06.2024 pubblicata Controparte_1 il 29.07.2024, chiedeva l'aumento del contributo per il figlio e quello a proprio favore ivi previsti rispettivamente di Euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie e di Euro 100,00 mensili.
In particolare, allegando che il figlio in data 15.09.2024 era diventato maggiorenne e che Per_1
l'AUF era stato dimezzato e ridotto da euro 240,00 a 100,00 mensili, nonché che il marito non aveva mai provveduto alla corresponsione del 50% spese straordinarie, chiedeva la rideterminazione del contributo di mantenimento per il figlio in Euro 400,00 comprensivi anche della quota del 50% Per_1
pagina 2 di 8 delle spese straordinarie e del contributo per il proprio mantenimento in Euro 200,00. Aggiungeva di aver dovuto richiedere il pagamento diretto dei contributi di mantenimento al datore di lavoro del
, stante l'inadempimento del coniuge ed evidenziava l'insussistenza di beni aggredibili per CP_1 recuperare il pregresso credito maturato, in quanto il aveva già subito il pignoramento del CP_1 quinto dello stipendio da parte di terzi creditori.
In data 11.04.2025 si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto integrale delle CP_1 domande della ricorrente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di fatti nuovi rilevanti ex art. 473 bis 29 c.p.c. idonei a comportare la modifica delle statuizioni economiche della separazione.
Rilevava che la riduzione dell'AUF non poteva costituire “fatto nuovo” trattandosi di circostanza prevedibile al momento della sentenza di separazione, in quanto la maggiore età di Per_1 si sarebbe verificata solo due mesi dopo la pronuncia di separazione e che il Tribunale non aveva posto l'AUF come criterio per la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Eccepiva l'assenza di prova della suddetta riduzione e comunque dell'incidenza che tale diminuzione avrebbe avuto sulle condizioni economiche della ricorrente. Nessuna alterazione del quadro fattuale esaminato dal giudice della separazione poteva dirsi sussistente in quanto entrambe le parti si trovavano nelle medesime condizioni economiche, al più peggiorate per il resistente che a causa di un infortunio non poteva più svolgere il secondo lavoro a chiamata presso lo stadio di Milano.
Parte ricorrente depositava memoria ex art. 473 bis .17 n. 1 dando atto altresì del peggioramento delle proprie condizioni di salute, in particolare oltre ad avere la sclerosi multipla, le era stato diagnosticato un carcinoma mammario.
Parte resistente depositava a sua volta memoria ex art. 473 bis .17 n. 2 ribadendo le argomentazioni difensive espresse in comparsa di costituzione, rilevando che non sarebbe possibile richiedere la corresponsione di un assegno omnia, stante la non preventiva determinabilità delle spese straordinarie, riferiva, inoltre, che il procedimento penale nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 540 bis c.p. era stato archiviato.
All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti con decreto del 22.01.2025, tenutasi in data 17.06.2025, le parti, dopo essere comparsi una prima volta davanti al Got delegato per un tentativo di conciliazione in data 14.04.2025 -ove la ricorrente aveva formulato una proposta conciliativa non accolta da parte resistente- venivano sentite dal Presidente relatore, il quale all'esito della riserva assunta, facendo propria la proposta conciliativa avanzata da parte ricorrente davanti al pagina 3 di 8 GOT, assumeva con ordinanza 13.07.2025 i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Dispone che il versi alla la somma mensile di Euro 370 a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento omnia per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente a decorrere rateo di settembre 2025”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, stante l'assenza di istanze istruttorie, il Presidente relatore rinviava ai sensi dell'art. 472 bis .22 u.c. c.p.c. la causa all'udienza del 23.09.2025 per la discussione orale.
Alla predetta udienza la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte ed è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Considerato in diritto
Con riferimento all'ammissibilità del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione.
Il Collegio ritiene che debba essere confermato quanto contenuto nell'ordinanza 13.07.2025 circa la sussistenza del quid pluris legittimante la richiesta di modifica della sentenza di separazione in punto statuizioni economiche.
La ricorrente ha allegato due fatti nuovi astrattamente idonei a richiedere un nuovo esame da parte del Tribunale: la riduzione dell'AUF ed il mancato pagamento delle spese straordinarie da parte del resistente.
Il mancato pagamento delle spese extra da parte del padre per il figlio è circostanza che è stata confermata dallo stesso all'udienza del 14.04.2025 avanti al GOT ed indica certamente CP_1 una situazione non prevista e non prevedibile al momento della decisione separativa.
Si osserva inoltre che l'inadempimento del marito delle obbligazioni economiche nascenti a suo carico dalla sentenza di separazione costituisce un elemento che può portare ad una rivalutazione delle migliori modalità attraverso le quali assicurare l'effettività del diritto al mantenimento a favore del figlio e del coniuge.
Quanto, invece alle modifiche dell'AUF, che la sentenza di separazione ha disposto in favore della moglie, se in astratto costituiscono un elemento idoneo ad incidere sull'assetto economico dei coniugi regolato dalla sentenza di separazione, nel caso di specie non sono state provate, come meglio argomentato in seguito.
Il ricorso è dunque ammissibile in considerazione del pacifico inadempimento del CP_1 in relazione alle spese extra del figlio. pagina 4 di 8 Con riferimento al mantenimento del coniuge.
Parte ricorrente, in forza dell'asserita modifica dell'AUF ha chiesto una rideterminazione in aumento del mantenimento a proprio favore da € 100 ad € 200 mensili.
Il Collegio rileva che non è stata offerta in giudizio da parte ricorrente la prova della diminuzione dell'AUF.
Parte ricorrente afferma in ricorso che l'AUF, originariamente di Euro 240,00, sarebbe stato ridotto ad Euro 100,00. Avanti al GOT all'udienza del 14.04.2025 ha precisato che l'AUF sarebbe passato da Euro 219,00 a 99,00 euro per la maggiore età di Per_1
La non ha prodotto, tuttavia, alcun documento, proveniente da INPS o propri estratti Pt_1 conto, che attesti l'entità dell'AUF, sia prima sia dopo il compimento della maggiore età di Per_1
(l'importo dell'AUF non è menzionato neppure nella sentenza di separazione).
Parte ricorrente ha prodotto esclusivamente (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 473 bis.17 n.1) una “lista movimenti” del conto del marito che tuttavia attiene al periodo che va dall'1.01.2021 al
18.12.2023. Si nota che sino all'ottobre 2023 l'importo dell'AUF che percepiva il era di CP_1 euro 221,60 e nei mesi di novembre-dicembre 2023 detto importo è stato di Euro 110,80.
Si tratta tuttavia di dati risalenti al 2023, quando peraltro era ancora in corso il giudizio di separazione, mentre è diventato maggiorenne il 15.09.2024 e dunque di importi erogati quando Per_1 il figlio era ancora minorenne.
Non essendo stata prodotta idonea documentazione non è possibile accertare se e quali modifiche in diminuzione abbia subito l'AUF alla maggiore età di se non basandosi sulle Per_1 dichiarazioni della contestate da controparte. Pt_1
Costituisce tuttavia fatto notorio che l'AUF viene erogato anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni età, purchè frequentino un corso di studi ovvero siano disoccupati od anche occupati ma con reddito inferiore a determinate soglie. E' onere della parte percipiente aggiornare la posizione del figlio maggiorenne per proseguire ad incassare l'assegno sino al raggiungimento dei 21 anni. E' altresì notorio che l'importo dell'AUF è parametrato ai valori indicati annualmente nel modello ISEE.
Conclusivamente, sul punto, si ritiene che la ricorrente non abbia fornito la prova di una riduzione dell'AUF in relazione al figlio ora maggiorenne, pertanto non sussistono i presupposti per aumentare il quantum dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. pagina 5 di 8 Con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente.
Parte ricorrente ha chiesto una rideterminazione in aumento del mantenimento per il figlio da
Euro 300,00 ad euro 400,00 omnia.
Per quanto riguarda il mancato pagamento della quota delle spese straordinarie per il figlio da parte del , la circostanza è pacifica per essere stata confermata da parte resistente nel CP_1 presente giudizio.
All'udienza del 14.04.2025 parte ricorrente ha dichiarato: “ frequenta l'ultimo anno di Per_1 informatica ed ha intenzione di iscriversi alla facoltà di psicologia (…). Non ottengo i rimborsi delle spese straordinarie occorrenti a per ticket per spese mediche, l'iscrizione al test d'ingresso per Per_1
l'università, i libri dell'ultimo anno delle superiori, l'iscrizione alla palestra, attività che deve svolgere perché soffre di mal di schiena”. Ha riferito di dover ricevere dal marito arretrati per euro 1.200,00 a titolo di mantenimento ordinario ed Euro 400/500 per spese straordinarie.
Parte resistente ha confermato il proprio inadempimento dichiarando: “E' vero che io, oltre ai
400 euro al mese, non corrispondo null'altro, perché economicamente non ce la faccio a sostenere ulteriori costi”.
Come già evidenziato nell'ordinanza del Presidente relatore 13.07.2025 le spese extra indicate rientrano tra quelle che non necessitano di preventivo accordo da parte del genitore, perché indispensabili per i figli (spese mediche, libri, tasse scolastiche), né comunque parte resistente ha formulato obiezioni sulle predette. Le stesse, dunque, possono essere forfettizzate ed inserite nel contributo mensile, come indicato anche nelle nuove linee guida sottoscritte dal Tribunale, dalla Corte
d'Appello e dal COA di Milano nel giugno 2025 nel quale si legge: Nei casi in cui per ragioni oggettive risulti difficoltoso per il genitore con cui vive prevalentemente il figlio ottenere il consenso dell'altro genitore ovvero ottenere il rimborso, l'assegno di mantenimento periodico può essere omnicomprensivo delle spese extra assegno ordinariamente previste per l'educazione, la crescita e la cura del figlio.
Parte resistente, non ha dimostrato in giudizio di trovarsi in condizioni che gli impediscano di incrementare il proprio reddito personale tramite ulteriore attività lavorativa, ad oggi ha dichiarato di lavorare 4 ore al giorno, ben potendo reperire ulteriore attività come del resto sempre fatto nel passato.
Alla udienza tenutasi innanzi al GOT ha confermato di avere esercitato, oltre al lavoro di accompagnatore di disabili con pulmino con contratto part time di 4 ore al giorno, anche l'ulteriore pagina 6 di 8 attività lavorativa a chiamata per la sicurezza presso alcuni stadi: San Siro, Monza, Modena. Egli stesso ha riferito che dopo un periodo di sospensione a causa di un infortunio, avrebbe ripreso con l'inizio del campionato a settembre 2025.
Parte ricorrente, invece, come ut supra rilevato, soffre di gravi patologie e percepisce un assegno di invalidità.
Il Collegio ritiene pertanto che sussistano i presupposti per forfettizzare le sopra citate spese extra assegno quantificandole nella misura, già riconosciuta in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti, di Euro 70,00 mensili tenuto conto dell'età del ragazzo (19 anni) e della tipologia (spese mediche, libri, tasse universitarie, attività sportive e ricreative, spese per patente).
Pertanto a parziale modifica della sentenza di separazione deve riquantificarsi il contributo paterno per il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente nella somma di € 370 Per_1 mensile.
Le spese di lite vista la prevalente soccombenza del (sulla ammissibilità della CP_1 domanda di modifica, sulla quantificazione del contributo per il figlio ed anche considerata la proposta della e successivamente del giudice confermata dal Collegio) devono essere poste a suo carico Pt_1 nella misura di 2/3 e si liquidano come in dispositivo in ragione del valore e della natura del presente giudizio, della difficoltà delle questioni trattate visto il DM 55/2014 e successive modificazioni, esclusa la fase istruttoria e con applicazione dei valori minimi per la fase decisionale vista la discussione orale. Poiché la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, visti gli artt.
133 e 130 del DPR n. 115/2002, il resistente dovrà effettuare il pagamento in favore dello Stato e gli importi vengono ridotti della metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di separazione di questo Tribunale n. 7485/24 del 5.06.2024 pubblicata in data 29.07.2024
1) Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente la somma mensile di € 370, a decorrere dal rateo di settembre 2025 oltre alla rivalutazione Istat annuale ed automatica con prima rivalutazione settembre 2026, pagina 7 di 8 2) Conferma nel resto la sentenza di separazione,
3) Condanna al pagamento a favore dell'Erario delle spese del presente Controparte_1 giudizio di parte ricorrente che vengono liquidate, per la quota di 2/3 in euro 1.452, oltre spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Milano 1.10.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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