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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. est. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 911/2022 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , , c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c.f. rappresentati e difesi dall'avv.to Edoardo Sabbatino, c.f. Parte_3 C.F._3
e dall'avv.to Maria Paola Sabbatino, c.f. , presso lo studio dei C.F._4 C.F._5 quali elettivamente domiciliano, in Napoli, alla via Cesario Console n. 3, in virtù di procure allegate all'atto di appello
APPELLANTI
E
c.f. , e per essa, quale mandataria, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
c.f. , e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3 [...]
c.f. Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8994/2021 pubblicata il 3.11.2021.
Conclusioni per gli appellanti: “a) dichiarare carente di legittimatio ad causam e Controparte_3 ad processum con conseguente inammissibilità dell'intervento ex art. 111 cpc e della relativa domanda;
b) dichiarare la nullità dei contratti fideiussori o, almeno, delle clausole riproduttici delle intese vietate sottoscritti dagli appellanti in data 31.11.2014 e 2.2.2011; c) accertare la responsabilità delle convenute derivante dalla violazione degli artt. 1175 cc e 1375 cc;
d) accertata la violazione della L. 108/96 da parte delle convenute, riconoscere a favore degli attori l'importo di € 8.365,26, espungendo ex art. 1815 II comma cc, dal credito azionato tutti gli interessi;
e) condannare, per l'effetto, le convenute in solido al pagamento in favore degli appellanti del predetto importo pari ad € 8.365,26, oltre interessi dalla domanda al saldo;
f) accertata la violazione del divieto sancito dall'art. 1283 cc da parte delle convenute, rimodulare il credito azionato escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
g) condannare le convenute in solido alla
1 refusione di spese e competenze professionali del I e II grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, quale mandataria di CP_2
espose che la aveva aperto un rapporto di conto corrente ordinario, recante Controparte_1 Parte_4 il numero 10519339, presso (poi incorporata da e aveva stipulato con Controparte_5 Controparte_1 quest'ultima, in data 2.2.2011, un contratto di finanziamento chirografario (rapporto n. 3758653); che Pt_2
e si erano costituiti garanti della in virtù di
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 fideiussione omnibus rilasciata il 31.10.2014 e di fideiussione specifica del 2.2.2011; che Controparte_1 aveva comunicato la revoca di ogni agevolazione creditizia e il recesso dal contratto di conto corrente sia alla società sia ai garanti, intimando, senza esito, il pagamento degli importi di cui essa banca Parte_4 risultava creditrice;
che il Tribunale di Napoli, in data 7.10.2016, aveva dichiarato il fallimento della Parte_4
[...]
Tanto premesso la ricorrente chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di pagamento a suo favore e nei confronti di
, e in via solidale, del complessivo importo di euro Parte_2 Parte_1 Parte_3
197.888,34 - di cui euro 157.210,47, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario, ed euro
40.677,87, quale esposizione debitoria del rapporto di finanziamento chirografario - oltre interessi al tasso legale dal 7.10.2016.
Gli ingiunti proposero opposizione deducendo: a) che la banca avrebbe dovuto escutere preventivamente le somme vincolate in virtù della polizza assicurativa n. 2631635 stipulata con Creditras, costituite in pegno ai sensi dell'art. 2803 c.c. a favore di e che “la carenza di prova circa il risultato della Controparte_5 relativa escussione” rendeva inammissibile ogni pretesa della banca nei confronti dei garanti;
b) che ai rapporti contrattuali dedotti in lite erano stati applicati interessi anatocistici illegittimi e, in ogni caso, interessi usurari, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, 2° comma c.c., dovevano essere espunti tutti gli interessi conteggiati nella quantificazione dell'importo oggetto del decreto monitorio;
c) che la banca, con riguardo al finanziamento chirografario, era garantita anche da Italia Con.Fidi società Consortile a r.l., società che non era preventivamente escussa.
Gli opponenti conclusero chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, con declaratoria di inammissibilità della domanda azionata dalla banca;
la declaratoria di nullità delle clausole relative all'applicazione degli interessi passivi, perchè prevedevano un illegittimo anatocismo e, in ogni caso, un tasso usurario;
l'espunzione di tutti gli interessi debitori dall'importo oggetto della domanda giudiziale.
Si costituì e per essa la mandataria contestando i motivi posti a sostegno Controparte_1 CP_2 dell'opposizione e deducendo, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda azionata per violazione dell'art. 2803 c.c., evidenziando che dall'estratto del saldo del 7.10.2016, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, risultava contabilizzato, alla data del 15.01.2016, sul conto corrente ordinario, l'accredito dell'importo di euro 57.215,95, con la causale “realizzo escussione pegno”. Ne conseguiva che l'importo richiesto nel ricorso monitorio di euro 157.210,47, a titolo di saldo passivo del
2 rapporto di conto corrente, era già al netto di quanto riscosso dalla banca escutendo il pegno costituito dalle somme vincolate in virtù della polizza stipulata dalla società debitrice fallita con la Creditras, a favore di
Controparte_5
L'opposta, in merito all'invocata garanzia prestata dalla Italia Con.Fidi società Consortile a r.l. con riferimento al finanziamento chirografario, rappresentò che non aveva incassato alcuna somma di danaro e invocò
l'applicazione dell'art. 9 dell'atto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli opponenti, che prevedeva l'efficacia della fideiussione indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente o che fosse stata in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore.
Infine l'opposta dedusse che né al rapporto di conto corrente nè al rapporto di finanziamento erano stati applicati interessi di natura usuraria, e che era stata legittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Concluse chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., il difensore degli opponenti eccepì la nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole conformi a quelle dello schema ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (cd. legge antitrust).
Tra l'udienza di trattazione e quella di precisazione delle conclusioni, si costituì la - e Controparte_3 per essa la mandataria - nella dedotta qualità di cessionaria del credito Controparte_4 azionato da Controparte_1
Il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 4295/2017, e condannò gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione le seguenti ragioni: a) infondata è l'eccezione di inosservanza dell'art. 2803 c.c., atteso che dall'estratto del saldo del 7.10.2016, certificato ai sensi dell'art. 50
TUB, risulta contabilizzato, alla data del 15.01.2016, sul conto corrente ordinario dedotto in lite, l'accredito dell'importo di euro 57.215,95, con causale “realizzo escussione pegno”; b) l'opposta ha dichiarato di non aver escusso la co-garanzia rilasciata dalla società consortile Con.Fidi a r.l., e gli opponenti non hanno fornito alcuna prova di segno contrario;
c) anche qualora, nel corso del rapporto, il tasso degli interessi avesse superato quello soglia antiusura, si sarebbe trattato di usura sopravvenuta, che non avrebbe comportato la nullità delle clausole relative all'applicazione dei tassi di interesse debitori;
d) il contratto di conto corrente ordinario è stato sottoscritto nel 2005 in conformità della delibera CICR del 2000, con la previsione della pari periodicità nel conteggio degli interessi passivi e attivi, e conseguente legittima applicazione dell'anatocismo; e) ogni questione in ordine all'eccepita nullità delle clausole degli atti di fideiussione perché conformi allo schema
ABI sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 non poteva essere esaminata, in quanto non era stato prodotto tempestivamente il suddetto provvedimento sanzionatorio.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnazione notificando l'atto di appello a mezzo pec in data 23.02.2022 all'avv.to Deosdedio Litterio, difensore costituito nel giudizio di primo grado sia di quale mandataria di CP_2 Controparte_1
3 sia di , quale mandataria di nella dedotta qualità di Controparte_4 Controparte_3 cessionaria del credito azionato da Controparte_1
Nessuna delle parti appellate si è costituita e, pertanto, va dichiarata la contumacia delle stesse.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “VIOLAZIONE DEI DISPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 91 c.p.c.
e 92 c.p.c.”, gli appellanti lamentano che “La Banca, soltanto nel corso del giudizio di cognizione, ha reso noto ai fideiussori di aver escusso – nell'osservanza dell'art. 2803 c.c. – il pegno costituito da CREDITRAS addirittura sin dal 15 gennaio 2016, così inducendo costoro ad un'eccezione anacronistica della cui responsabilità il Tribunale ha erroneamente tenuto conto in sede decisionale. E nella medesima violazione la
è incorsa laddove, sempre in sede giudiziaria, ha comunicato ai fideiussori di nulla aver riscosso dalla CP_5 escussione della garanzia prestata dalla Con.Fidi, onerando costoro della responsabilità della relativa eccezione.”. Il difensore degli appellanti sostiene che “la condotta omissiva ascrivibile alla ha indotto CP_5
i fideiussori “ad una falsa rappresentazione della realtà contabile sulla quale si fondava la quantificazione del credito azionato” e che ciò avrebbe dovuto comportare una diversa ripartizione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la “VIOLAZIONE DEL PRECETTO
CONTENUTO NELL'ART. 112 c.p.c. E DELLA REGOLA DETTATA DALL'ART. 2697 c.c.”.
Il difensore degli appellanti evidenzia che nella memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c. gli opponenti avevano eccepito la carenza di “legittimatio ad causam” e di “legittimatio ad processum” in capo alla
[...]
intervenuta nel giudizio di primo grado tramite la mandataria Controparte_3 Controparte_4
in mancanza di prova dell'acquisita titolarità del credito, originariamente in capo ad
[...] Controparte_1
“in conseguenza della cessione intercorsa da parte di quest'ultima ai sensi dell'art. 58 del D.LVO n.
385/1993”. La difesa degli appellanti sottolinea che la si è limitata ad allegare la sola Controparte_3
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 3.8.2019 e il primo giudice non si è pronunciato - disattendendo l'art. 112 c.p.c. - sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento.
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame è rubricato “FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMA DETTATA DALL'ART.
115 c.p.c. IN RELAZIONE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 287/1990.”.
Al motivo di gravame gli appellanti affidano la reiterata questione di nullità degli atti di fideiussione perchè contenenti clausole conformi a quelle contenute nello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Censurano la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che occorresse la produzione in giudizio del citato provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, laddove tale provvedimento “costituisce oramai un fatto notorio che consente di entrare nel merito e verificare la conformità della fideiussione allo schema ABI” e, quindi, non vi sarebbero stati ostacoli alla declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate da essi garanti, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 perché contenenti clausole frutto di intese anticoncorrenziali vietate.
4 § 2.4. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono della “FALSA APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 108/1996 ed all'art. 1815 C.C.”. Sostengono che anche l'ipotesi della c.d. “usura sopravvenuta” comporta l'applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. e, quindi, si impone l'espunzione di tutti gli interessi maturati sul credito per il quale la banca ha agito.
§ 2.5. Il quinto motivo di gravame è rubricato “5) DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA DETTATA DALL'ART.
1283 c.c.”. il difensore degli appellanti sostiene che “l'affermazione del Giudice 'a quo' secondo cui la reciproca periodicita' del calcolo degli interessi attivi e passivi legittimerebbe l'anatocismo” non è condivisibile, atteso che “non sembra giuridicamente sostenibile la tesi secondo cui il CICR (Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) abbia legittimamente emesso la delibera del 9.2.2000 laddove, appunto, si consente l'applicazione dell'anatocismo in sede di reciprocità periodica tra interessi creditori e debitori. In realtà, l'unica norma di riferimento sul tema e' contenuta nell'art. 120 del DLG n. 385/1993, nel testo modificato dalla legge n. 147/2013, art.1 comma 649 ed ulteriormente rivisto ed ampliato dall'art.17/bis, della legge n. 49/2016 in vigore dal 15.4.2016”. Aggiunge che” Non pare, dunque, sia stato attribuito al CICR,
Organo dell'Esecutivo, il potere di derogare all'art. 1283 c.c.”.
§ 3. Il primo motivo di gravame è infondato.
La Corte osserva che nessun onere aveva di specificare che dall'importo di euro 157.210,47, Controparte_1 quale saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario, era stata già detratta la somma costituita in pegno a favore di oggetto della polizza stipulata dalla società correntista debitrice con la Creditras, Controparte_1
a seguito di escussione della garanzia pignoratizia, conformemente al disposto di cui all'art. 2803 c.c.. In ogni caso - come affermato dal primo giudice (sul punto non vi è alcuna contestazione da parte degli appellanti) - dall'estratto conto alla data del 7.10.2016, risulta contabilizzato, il 15.01.2016, sul conto corrente ordinario,
l'accredito dell'importo di euro 57.215,95 con causale “realizzo escussione pegno”. Ne consegue che gli opponenti /appellanti non sarebbero potuti incorrere in nessuna “falsa rappresentazione della realtà contabile”
e non si ravvisano ragioni per le quali la dedotta “condotta omissiva ascrivibile alla Banca” avrebbe aggravato la difesa nel processo da parte dei fideiussori, in modo da giustificare l'invocata “diversa ripartizione delle spese relative al giudizio di primo grado”.
§ 3.1. Il secondo motivo di gravame relativo all'inammissibilità dell'intervento della Controparte_3
per il tramite della mandataria nella dedotta qualità di cessionaria di Controparte_4
è infondato. Controparte_1
E invero, a fronte della rappresentata qualità di cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 TUB, i fideiussori non hanno contestato specificamente né che il credito dedotto in lite non fosse incluso tra quelli ceduti da alla richiamati nell'avviso di cessione pubblicato sulla prodotta Controparte_1 Controparte_3
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 3.08.2019, né che non vi fosse stato alcun contratto di cessione del credito da alla limitandosi a dedurre che non era stata fornita la prova della Controparte_1 Controparte_3 qualità di cessionaria da parte della Controparte_3
Sul punto si richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è
5 equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del
27/08/2020).
§ 3.2. Il terzo motivo di gravame - con il quale si reitera la questione di nullità degli atti di fideiussione perchè contenenti clausole conformi a quelle contenute nello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 - è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il suddetto provvedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia non costituisce un fatto notorio.
E invero è da intendere come “notorio” quel fatto che si possa ritenere conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. Il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia non può ritenersi fatto notorio, essendo evidente che le vicende che attengono alla violazione della normativa anticoncorrenziale da parte di operatori bancari, possono, al più, ritenersi conosciute da soggetti che operano nel settore creditizio e non già dall'uomo di media cultura. Ne consegue che resta ferma la statuizione del primo giudice secondo cui i fideiussori opponenti avrebbero dovuto produrre, nel rispetto dei termini delle preclusioni istruttorie, il provvedimento della Banca d'Italia, che invocano a sostegno dell'eccepita nullità delle fideiussioni.
§ 3.3. Infondato è il quarto motivo di gravame con il quale il difensore degli appellanti sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 1815, 2° comma c.c. - e quindi espungere tutti gli interessi maturati sul credito per il quale la banca ha agito - non solo in caso di usura originaria ma anche per l'usura sopravvenuta, riscontrabile nella fattispecie in esame.
Con riguardo al rapporto di mutuo - ma il principio è applicabile anche ai rapporti di conto corrente - le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24675/2017, hanno stabilito che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
L'inapplicabilità della citata disciplina della nullità parziale, che attiene ad un vizio genetico e non sopravvenuto del rapporto contrattuale, non significa escludere la praticabilità di altri strumenti di tutela per il correntista, in presenza dei relativi presupposti (la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento al mutuatario, afferma la possibilità di utilizzare altri strumenti di tutela).
Come già argomentato da questa sezione di Corte d'Appello si può richiamare l'attenzione sugli artt. 1256,
1258 e 1464 c.c.. “In sostanza gli interessi per la parte che eccede il tasso soglia riconosciuto quale necessario parametro di conformità dell'oggetto al mutato quadro ordinamentale, potrebbero divenire inesigibili per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione …..Come rilevava altro autore 'nel sistema degli artt.
1218-1256, il concetto di inesigibilità della prestazione, va ricostruito come una sottospecie dell'impossibilità', di cui la sopravvenuta 'illiceità' dell'oggetto costituisce una delle ipotesi applicative” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Napoli, III sez . civ., n. 780/2017, rel. Notaro).
6 Ne consegue che si potrebbe configurare un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione, disciplinata dall'art. 1464 c.c.. Per tale via potrebbe risultare non giustificata l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale. Si pone, però, il problema del tipo di eccezione formulata dalla parte, in relazione al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nel caso di specie non è possibile qualificare in altro modo l'eccezione degli opponenti/appellanti fondata univocamente sulla declaratoria di nullità della pattuizione di interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c., nullità che, per quanto esposto, non è ravvisabile nel caso di specie.
§ 3.4. Infine è infondato anche il quinto motivo di gravame con il quale il difensore degli appellanti si duole dell'illegittima disapplicazione dell'art. 1283 c.c., che pone il divieto di anatocismo.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti la delibera del CICR del 9.02.2000, nel consentire l'anatocismo a condizione di identica periodicità nel conteggio degli interessi passivi e di quelli attivi, pone legittimamente una deroga all'art. 1283 c.c. in quanto si attiene al dettato dell'art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993, nella formulazione vigente all'epoca dell'entrata in vigore della citata delibera CICR, che al 2° comma, così statuiva: “
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”.
L'infondatezza di tutti i motivi di gravame ne comporta il rigetto.
§ 4. Nulla va disposto sulle spese stante la contumacia delle parti appellate.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara la contumacia di quale mandataria di e di CP_2 Controparte_1 [...]
, quale mandataria di Controparte_4 Controparte_3
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile, composta dai magistrati: dott.ssa Maria Casaregola Presidente dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. est. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 911/2022 R.G.A.C.
TRA
, c.f. , , c.f. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, c.f. rappresentati e difesi dall'avv.to Edoardo Sabbatino, c.f. Parte_3 C.F._3
e dall'avv.to Maria Paola Sabbatino, c.f. , presso lo studio dei C.F._4 C.F._5 quali elettivamente domiciliano, in Napoli, alla via Cesario Console n. 3, in virtù di procure allegate all'atto di appello
APPELLANTI
E
c.f. , e per essa, quale mandataria, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
c.f. , e per essa, quale mandataria, Controparte_3 P.IVA_3 [...]
c.f. Controparte_4 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8994/2021 pubblicata il 3.11.2021.
Conclusioni per gli appellanti: “a) dichiarare carente di legittimatio ad causam e Controparte_3 ad processum con conseguente inammissibilità dell'intervento ex art. 111 cpc e della relativa domanda;
b) dichiarare la nullità dei contratti fideiussori o, almeno, delle clausole riproduttici delle intese vietate sottoscritti dagli appellanti in data 31.11.2014 e 2.2.2011; c) accertare la responsabilità delle convenute derivante dalla violazione degli artt. 1175 cc e 1375 cc;
d) accertata la violazione della L. 108/96 da parte delle convenute, riconoscere a favore degli attori l'importo di € 8.365,26, espungendo ex art. 1815 II comma cc, dal credito azionato tutti gli interessi;
e) condannare, per l'effetto, le convenute in solido al pagamento in favore degli appellanti del predetto importo pari ad € 8.365,26, oltre interessi dalla domanda al saldo;
f) accertata la violazione del divieto sancito dall'art. 1283 cc da parte delle convenute, rimodulare il credito azionato escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
g) condannare le convenute in solido alla
1 refusione di spese e competenze professionali del I e II grado di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. Con ricorso monitorio depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, quale mandataria di CP_2
espose che la aveva aperto un rapporto di conto corrente ordinario, recante Controparte_1 Parte_4 il numero 10519339, presso (poi incorporata da e aveva stipulato con Controparte_5 Controparte_1 quest'ultima, in data 2.2.2011, un contratto di finanziamento chirografario (rapporto n. 3758653); che Pt_2
e si erano costituiti garanti della in virtù di
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_4 fideiussione omnibus rilasciata il 31.10.2014 e di fideiussione specifica del 2.2.2011; che Controparte_1 aveva comunicato la revoca di ogni agevolazione creditizia e il recesso dal contratto di conto corrente sia alla società sia ai garanti, intimando, senza esito, il pagamento degli importi di cui essa banca Parte_4 risultava creditrice;
che il Tribunale di Napoli, in data 7.10.2016, aveva dichiarato il fallimento della Parte_4
[...]
Tanto premesso la ricorrente chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di pagamento a suo favore e nei confronti di
, e in via solidale, del complessivo importo di euro Parte_2 Parte_1 Parte_3
197.888,34 - di cui euro 157.210,47, quale saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario, ed euro
40.677,87, quale esposizione debitoria del rapporto di finanziamento chirografario - oltre interessi al tasso legale dal 7.10.2016.
Gli ingiunti proposero opposizione deducendo: a) che la banca avrebbe dovuto escutere preventivamente le somme vincolate in virtù della polizza assicurativa n. 2631635 stipulata con Creditras, costituite in pegno ai sensi dell'art. 2803 c.c. a favore di e che “la carenza di prova circa il risultato della Controparte_5 relativa escussione” rendeva inammissibile ogni pretesa della banca nei confronti dei garanti;
b) che ai rapporti contrattuali dedotti in lite erano stati applicati interessi anatocistici illegittimi e, in ogni caso, interessi usurari, con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 1815, 2° comma c.c., dovevano essere espunti tutti gli interessi conteggiati nella quantificazione dell'importo oggetto del decreto monitorio;
c) che la banca, con riguardo al finanziamento chirografario, era garantita anche da Italia Con.Fidi società Consortile a r.l., società che non era preventivamente escussa.
Gli opponenti conclusero chiedendo, in accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo, con declaratoria di inammissibilità della domanda azionata dalla banca;
la declaratoria di nullità delle clausole relative all'applicazione degli interessi passivi, perchè prevedevano un illegittimo anatocismo e, in ogni caso, un tasso usurario;
l'espunzione di tutti gli interessi debitori dall'importo oggetto della domanda giudiziale.
Si costituì e per essa la mandataria contestando i motivi posti a sostegno Controparte_1 CP_2 dell'opposizione e deducendo, preliminarmente, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda azionata per violazione dell'art. 2803 c.c., evidenziando che dall'estratto del saldo del 7.10.2016, certificato ai sensi dell'art. 50 TUB, risultava contabilizzato, alla data del 15.01.2016, sul conto corrente ordinario, l'accredito dell'importo di euro 57.215,95, con la causale “realizzo escussione pegno”. Ne conseguiva che l'importo richiesto nel ricorso monitorio di euro 157.210,47, a titolo di saldo passivo del
2 rapporto di conto corrente, era già al netto di quanto riscosso dalla banca escutendo il pegno costituito dalle somme vincolate in virtù della polizza stipulata dalla società debitrice fallita con la Creditras, a favore di
Controparte_5
L'opposta, in merito all'invocata garanzia prestata dalla Italia Con.Fidi società Consortile a r.l. con riferimento al finanziamento chirografario, rappresentò che non aveva incassato alcuna somma di danaro e invocò
l'applicazione dell'art. 9 dell'atto di fideiussione omnibus sottoscritto dagli opponenti, che prevedeva l'efficacia della fideiussione indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale già esistente o che fosse stata in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore.
Infine l'opposta dedusse che né al rapporto di conto corrente nè al rapporto di finanziamento erano stati applicati interessi di natura usuraria, e che era stata legittimamente applicata la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Concluse chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c., il difensore degli opponenti eccepì la nullità delle fideiussioni perché contenenti clausole conformi a quelle dello schema ABI sanzionato dalla Banca
d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.05.2005, per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (cd. legge antitrust).
Tra l'udienza di trattazione e quella di precisazione delle conclusioni, si costituì la - e Controparte_3 per essa la mandataria - nella dedotta qualità di cessionaria del credito Controparte_4 azionato da Controparte_1
Il Tribunale di Napoli rigettò l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 4295/2017, e condannò gli opponenti al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione le seguenti ragioni: a) infondata è l'eccezione di inosservanza dell'art. 2803 c.c., atteso che dall'estratto del saldo del 7.10.2016, certificato ai sensi dell'art. 50
TUB, risulta contabilizzato, alla data del 15.01.2016, sul conto corrente ordinario dedotto in lite, l'accredito dell'importo di euro 57.215,95, con causale “realizzo escussione pegno”; b) l'opposta ha dichiarato di non aver escusso la co-garanzia rilasciata dalla società consortile Con.Fidi a r.l., e gli opponenti non hanno fornito alcuna prova di segno contrario;
c) anche qualora, nel corso del rapporto, il tasso degli interessi avesse superato quello soglia antiusura, si sarebbe trattato di usura sopravvenuta, che non avrebbe comportato la nullità delle clausole relative all'applicazione dei tassi di interesse debitori;
d) il contratto di conto corrente ordinario è stato sottoscritto nel 2005 in conformità della delibera CICR del 2000, con la previsione della pari periodicità nel conteggio degli interessi passivi e attivi, e conseguente legittima applicazione dell'anatocismo; e) ogni questione in ordine all'eccepita nullità delle clausole degli atti di fideiussione perché conformi allo schema
ABI sanzionato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005 non poteva essere esaminata, in quanto non era stato prodotto tempestivamente il suddetto provvedimento sanzionatorio.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado , e hanno proposto Parte_1 Parte_2 Parte_3 impugnazione notificando l'atto di appello a mezzo pec in data 23.02.2022 all'avv.to Deosdedio Litterio, difensore costituito nel giudizio di primo grado sia di quale mandataria di CP_2 Controparte_1
3 sia di , quale mandataria di nella dedotta qualità di Controparte_4 Controparte_3 cessionaria del credito azionato da Controparte_1
Nessuna delle parti appellate si è costituita e, pertanto, va dichiarata la contumacia delle stesse.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.10.2024, la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di sessanta giorni per il deposito della comparsa conclusionale.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame, rubricato “VIOLAZIONE DEI DISPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 91 c.p.c.
e 92 c.p.c.”, gli appellanti lamentano che “La Banca, soltanto nel corso del giudizio di cognizione, ha reso noto ai fideiussori di aver escusso – nell'osservanza dell'art. 2803 c.c. – il pegno costituito da CREDITRAS addirittura sin dal 15 gennaio 2016, così inducendo costoro ad un'eccezione anacronistica della cui responsabilità il Tribunale ha erroneamente tenuto conto in sede decisionale. E nella medesima violazione la
è incorsa laddove, sempre in sede giudiziaria, ha comunicato ai fideiussori di nulla aver riscosso dalla CP_5 escussione della garanzia prestata dalla Con.Fidi, onerando costoro della responsabilità della relativa eccezione.”. Il difensore degli appellanti sostiene che “la condotta omissiva ascrivibile alla ha indotto CP_5
i fideiussori “ad una falsa rappresentazione della realtà contabile sulla quale si fondava la quantificazione del credito azionato” e che ciò avrebbe dovuto comportare una diversa ripartizione delle spese processuali relative al giudizio di primo grado.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano la “VIOLAZIONE DEL PRECETTO
CONTENUTO NELL'ART. 112 c.p.c. E DELLA REGOLA DETTATA DALL'ART. 2697 c.c.”.
Il difensore degli appellanti evidenzia che nella memoria di replica di cui all'art. 190 c.p.c. gli opponenti avevano eccepito la carenza di “legittimatio ad causam” e di “legittimatio ad processum” in capo alla
[...]
intervenuta nel giudizio di primo grado tramite la mandataria Controparte_3 Controparte_4
in mancanza di prova dell'acquisita titolarità del credito, originariamente in capo ad
[...] Controparte_1
“in conseguenza della cessione intercorsa da parte di quest'ultima ai sensi dell'art. 58 del D.LVO n.
385/1993”. La difesa degli appellanti sottolinea che la si è limitata ad allegare la sola Controparte_3
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 3.8.2019 e il primo giudice non si è pronunciato - disattendendo l'art. 112 c.p.c. - sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento.
§ 2.3. Il terzo motivo di gravame è rubricato “FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMA DETTATA DALL'ART.
115 c.p.c. IN RELAZIONE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 287/1990.”.
Al motivo di gravame gli appellanti affidano la reiterata questione di nullità degli atti di fideiussione perchè contenenti clausole conformi a quelle contenute nello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005. Censurano la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che occorresse la produzione in giudizio del citato provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia, laddove tale provvedimento “costituisce oramai un fatto notorio che consente di entrare nel merito e verificare la conformità della fideiussione allo schema ABI” e, quindi, non vi sarebbero stati ostacoli alla declaratoria di nullità delle fideiussioni rilasciate da essi garanti, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 perché contenenti clausole frutto di intese anticoncorrenziali vietate.
4 § 2.4. Con il quarto motivo di gravame gli appellanti si dolgono della “FALSA APPLICAZIONE DELLA
NORMATIVA DI CUI ALLA LEGGE N. 108/1996 ed all'art. 1815 C.C.”. Sostengono che anche l'ipotesi della c.d. “usura sopravvenuta” comporta l'applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 1815 c.c. e, quindi, si impone l'espunzione di tutti gli interessi maturati sul credito per il quale la banca ha agito.
§ 2.5. Il quinto motivo di gravame è rubricato “5) DISAPPLICAZIONE DELLA NORMA DETTATA DALL'ART.
1283 c.c.”. il difensore degli appellanti sostiene che “l'affermazione del Giudice 'a quo' secondo cui la reciproca periodicita' del calcolo degli interessi attivi e passivi legittimerebbe l'anatocismo” non è condivisibile, atteso che “non sembra giuridicamente sostenibile la tesi secondo cui il CICR (Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) abbia legittimamente emesso la delibera del 9.2.2000 laddove, appunto, si consente l'applicazione dell'anatocismo in sede di reciprocità periodica tra interessi creditori e debitori. In realtà, l'unica norma di riferimento sul tema e' contenuta nell'art. 120 del DLG n. 385/1993, nel testo modificato dalla legge n. 147/2013, art.1 comma 649 ed ulteriormente rivisto ed ampliato dall'art.17/bis, della legge n. 49/2016 in vigore dal 15.4.2016”. Aggiunge che” Non pare, dunque, sia stato attribuito al CICR,
Organo dell'Esecutivo, il potere di derogare all'art. 1283 c.c.”.
§ 3. Il primo motivo di gravame è infondato.
La Corte osserva che nessun onere aveva di specificare che dall'importo di euro 157.210,47, Controparte_1 quale saldo passivo del rapporto di conto corrente ordinario, era stata già detratta la somma costituita in pegno a favore di oggetto della polizza stipulata dalla società correntista debitrice con la Creditras, Controparte_1
a seguito di escussione della garanzia pignoratizia, conformemente al disposto di cui all'art. 2803 c.c.. In ogni caso - come affermato dal primo giudice (sul punto non vi è alcuna contestazione da parte degli appellanti) - dall'estratto conto alla data del 7.10.2016, risulta contabilizzato, il 15.01.2016, sul conto corrente ordinario,
l'accredito dell'importo di euro 57.215,95 con causale “realizzo escussione pegno”. Ne consegue che gli opponenti /appellanti non sarebbero potuti incorrere in nessuna “falsa rappresentazione della realtà contabile”
e non si ravvisano ragioni per le quali la dedotta “condotta omissiva ascrivibile alla Banca” avrebbe aggravato la difesa nel processo da parte dei fideiussori, in modo da giustificare l'invocata “diversa ripartizione delle spese relative al giudizio di primo grado”.
§ 3.1. Il secondo motivo di gravame relativo all'inammissibilità dell'intervento della Controparte_3
per il tramite della mandataria nella dedotta qualità di cessionaria di Controparte_4
è infondato. Controparte_1
E invero, a fronte della rappresentata qualità di cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 TUB, i fideiussori non hanno contestato specificamente né che il credito dedotto in lite non fosse incluso tra quelli ceduti da alla richiamati nell'avviso di cessione pubblicato sulla prodotta Controparte_1 Controparte_3
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 3.08.2019, né che non vi fosse stato alcun contratto di cessione del credito da alla limitandosi a dedurre che non era stata fornita la prova della Controparte_1 Controparte_3 qualità di cessionaria da parte della Controparte_3
Sul punto si richiama il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è
5 equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 17889 del
27/08/2020).
§ 3.2. Il terzo motivo di gravame - con il quale si reitera la questione di nullità degli atti di fideiussione perchè contenenti clausole conformi a quelle contenute nello schema ABI sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 - è infondato.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, il suddetto provvedimento sanzionatorio della Banca
d'Italia non costituisce un fatto notorio.
E invero è da intendere come “notorio” quel fatto che si possa ritenere conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. Il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia non può ritenersi fatto notorio, essendo evidente che le vicende che attengono alla violazione della normativa anticoncorrenziale da parte di operatori bancari, possono, al più, ritenersi conosciute da soggetti che operano nel settore creditizio e non già dall'uomo di media cultura. Ne consegue che resta ferma la statuizione del primo giudice secondo cui i fideiussori opponenti avrebbero dovuto produrre, nel rispetto dei termini delle preclusioni istruttorie, il provvedimento della Banca d'Italia, che invocano a sostegno dell'eccepita nullità delle fideiussioni.
§ 3.3. Infondato è il quarto motivo di gravame con il quale il difensore degli appellanti sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 1815, 2° comma c.c. - e quindi espungere tutti gli interessi maturati sul credito per il quale la banca ha agito - non solo in caso di usura originaria ma anche per l'usura sopravvenuta, riscontrabile nella fattispecie in esame.
Con riguardo al rapporto di mutuo - ma il principio è applicabile anche ai rapporti di conto corrente - le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24675/2017, hanno stabilito che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.
L'inapplicabilità della citata disciplina della nullità parziale, che attiene ad un vizio genetico e non sopravvenuto del rapporto contrattuale, non significa escludere la praticabilità di altri strumenti di tutela per il correntista, in presenza dei relativi presupposti (la citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, con riferimento al mutuatario, afferma la possibilità di utilizzare altri strumenti di tutela).
Come già argomentato da questa sezione di Corte d'Appello si può richiamare l'attenzione sugli artt. 1256,
1258 e 1464 c.c.. “In sostanza gli interessi per la parte che eccede il tasso soglia riconosciuto quale necessario parametro di conformità dell'oggetto al mutato quadro ordinamentale, potrebbero divenire inesigibili per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione …..Come rilevava altro autore 'nel sistema degli artt.
1218-1256, il concetto di inesigibilità della prestazione, va ricostruito come una sottospecie dell'impossibilità', di cui la sopravvenuta 'illiceità' dell'oggetto costituisce una delle ipotesi applicative” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Napoli, III sez . civ., n. 780/2017, rel. Notaro).
6 Ne consegue che si potrebbe configurare un'ipotesi di sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione, disciplinata dall'art. 1464 c.c.. Per tale via potrebbe risultare non giustificata l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale. Si pone, però, il problema del tipo di eccezione formulata dalla parte, in relazione al principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Nel caso di specie non è possibile qualificare in altro modo l'eccezione degli opponenti/appellanti fondata univocamente sulla declaratoria di nullità della pattuizione di interessi usurari, ai sensi dell'art. 1815, 2° comma c.c., nullità che, per quanto esposto, non è ravvisabile nel caso di specie.
§ 3.4. Infine è infondato anche il quinto motivo di gravame con il quale il difensore degli appellanti si duole dell'illegittima disapplicazione dell'art. 1283 c.c., che pone il divieto di anatocismo.
Diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti la delibera del CICR del 9.02.2000, nel consentire l'anatocismo a condizione di identica periodicità nel conteggio degli interessi passivi e di quelli attivi, pone legittimamente una deroga all'art. 1283 c.c. in quanto si attiene al dettato dell'art. 120 del D.Lgs. n. 385/1993, nella formulazione vigente all'epoca dell'entrata in vigore della citata delibera CICR, che al 2° comma, così statuiva: “
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.”.
L'infondatezza di tutti i motivi di gravame ne comporta il rigetto.
§ 4. Nulla va disposto sulle spese stante la contumacia delle parti appellate.
In considerazione del rigetto dell'appello sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) dichiara la contumacia di quale mandataria di e di CP_2 Controparte_1 [...]
, quale mandataria di Controparte_4 Controparte_3
2) rigetta l'appello;
3) nulla sulle spese;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, con riferimento alla parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 26 febbraio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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