Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 20/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1086/2024 R.G. promossa da:
(C.F. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ROSARIO PANZARIELLO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
C.F. ), nato a [...] il [...], con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv. ANDREA OLIVA e dell'avv. ILARIA CARLIG, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Data della decisione: 20.6.2025
1
All'udienza del 17.6.2025 le parti, unitamente ai rispettivi procuratori, alla luce della ripresa della convivenza, hanno dichiarato che la ricorrente rinuncia agli atti del procedimento e che il resistente accetta la rinuncia con richiesta di dichiarazione di estinzione del procedimento.
Con note scritte depositate in data 18.6.2025, le parti hanno così concordato:
• le spese legali relative al presente giudizio devono intendersi integralmente e reciprocamente compensate tra le parti;
• ciascuna parte si impegna a provvedere autonomamente alla liquidazione delle competenze dovute ai propri difensori, rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di rimborso o rifusione delle spese legali nei confronti dell'altra parte.
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 28.3.2024 chiedeva la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato il Per_1
19.4.2023 dalla relazione more uxorio instaurata con Controparte_1
- con memoria difensiva si costituiva il resistente;
- all'udienza di comparizione del 17.6.2025 venivano sentite le parti, le quali meglio illustravano la propria posizione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
all'esito, alla luce della ripresa della convivenza, la ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del procedimento e il resistente accettava la rinuncia, con conseguente richiesta di estinzione del procedimento;
- con note scritte depositate in data 18.6.2025, le parti dichiaravano di voler compensare fra loro le spese di lite;
preso atto della rinuncia agli atti del giudizio e dell'accordo sopravvenuto in punto spese di lite, come sopra riportato;
osservato che il Collegio dichiara l'estinzione con sentenza, come stabilito dall'art. 307, u.c., c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
letto e applicato l'art. 306 c.p.c.,
1. DICHIARA l'estinzione del giudizio;
2. DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo;
3. SPESE compensate.
2 Così deciso in data 20.6.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao
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