Ordinanza collegiale 6 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 13 giugno 2023
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 14 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2024
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 18/07/2025, n. 14316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14316 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14316/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11202/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11202 del 2007, proposto da
ON FR, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Pasqualone e Emanuela Comandini, con domicilio eletto presso lo studio Marciano TR in Roma, Piazzale Clodio, 18;
contro
Comune di Rocca di Papa, non costituito in giudizio;
nei confronti
Soc Mida S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato IC Petricone, con domicilio eletto presso lo studio AU SS in Roma, via L. Mancinelli, 60;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
LI AU, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Pasqualone, con domicilio eletto presso lo studio Marciano TR in Roma, Piazzale Clodio, 18;
ad opponendum :
EL LO e IC SI, rappresentati e difesi dall'avvocato IC Petricone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LV EL e LO SI, rappresentati e difesi dall'avvocato IC Petricone, con domicilio eletto presso lo studio AU SS in Roma, via L. Mancinelli, 60;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 9 del 22 maggio 2007 rilasciato dal Comune di Rocca di Papa alla società Mida S.r.l. per la realizzazione di un villino tri-familiare nel comune di Rocca di Papa, via delle Rose;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società Mida S.r.l., di LO EL, IC SI, LV EL e LO SI;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- il Sig. ON FR, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è insorto avverso il permesso di costruire n. 9 del 22 maggio 2007, rilasciato dal Comune di Rocca di Papa alla società MI.DA. S.r.l.;
- l’impugnativa è stata esperita nei confronti del prefato Comune e della suddetta società MI.DA., evocata in giudizio in qualità di controinteressata;
- sono intervenuti in giudizio il Sig. LI AU, ad adiuvandum , e i Sig.ri EL LO, EL LV, SI LO e SI IC, ad opponendum ;
- in corso di giudizio è stata adottata l’ordinanza n. 23362/2024 del 23 dicembre 2024 (comunicata alle parti in pari data), con la quale la Sezione ha dato atto dell’interruzione del giudizio con la seguente motivazione: “ Vista l’istanza di interruzione ex art. 79 c.p.a. depositata dalla difesa della controinteressata Mi.Da S.r.l., con allegata visura estratta dai registri dell’archivio ufficiale della Camera di Commercio di Roma, attestante l’intervenuta cancellazione della detta società dal Registro delle Imprese a far data dal 23 novembre 2009; Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., la cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina automaticamente l’interruzione del giudizio; Ricordato difatti che, secondo consolidata giurisprudenza, «l’estinzione della società per sopravvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese in pendenza di un processo determina la perdita della capacità di stare in giudizio, con la conseguente interruzione del processo e successione dei soci ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (Cass. SS.UU., 12 marzo 2013, n. 6070)» (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2024, n. 1670); Ritenuto, pertanto, che al Collegio (in ragione delle richieste in tal senso proposte tanto dalla controinteressata Mi.Da che dal ricorrente FR ON) non resta che dare atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 299 e ss. c.p.c., a far data dalla dichiarazione in giudizio dell’avvenuta cancellazione della società Mi.Da. s.r.l.. dal Registro delle Imprese (sulla decorrenza dell’effetto, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 settembre 2024, n. 7354) ”;
- con atto notificato nelle date 14 e 25 febbraio 2025, depositato il successivo 27 febbraio 2025, il ricorrente, unitamente all’interveniente ad adiuvandum LI AU, ha riassunto il giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, co. 3 cod. proc. amm. “ nei confronti di tutte le originarie parti del giudizio, nonché degli ex soci della Mida s.r.l. ”;
- si sono costituiti nella presente fase di riassunzione gli intervenienti ad opponendum Sigg.ri EL LO e SI IC, con memoria depositata in data 24 marzo 2025, nonché i Sig.ri EL LV e SI LO, con memoria depositata in data 26 marzo 2025, eccependo gli stessi, in via pregiudiziale, l’estinzione del giudizio ex artt. 35 e 85 cod. proc. amm. in relazione all’art. 80, comma 3, cod. proc. amm. e 305 cod. proc. civ., in quanto l’avvenuta perdita della capacità processuale della MI.DA. S.r.l., conseguente alla sua estinzione a seguito di cancellazione dal Registro delle Imprese, era stata portata a conoscenza delle altre parti in causa con dichiarazione notificata a mezzo pec in data 8 maggio 2024 (depositata in giudizio il giorno successivo), di talché la riassunzione del giudizio, avvenuta con atto notificato in data 25 febbraio 2025, era stata effettuata ben oltre il termine perentorio di 90 giorni all’uopo previsto, decorrente dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo. Gli intervenienti eccepiscono, altresì, che: l’atto di riassunzione non risulta ritualmente notificato a due dei soci della ex MI.DA. S.r.l. (ossia alla Società RA.DA. IMMOBILIARE S.r.l. e alla Sig.ra LL GI), mentre la notifica eseguita nei confronti dell’ulteriore socio – Società DAIAPI S.r.l. – non poteva ritenersi utilmente e legittimamente eseguita in ragione dell’avvenuto decesso dell’amministratore e socio unico, Sig. ME IC; il ricorso è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione ad agire e di interesse, stante l’assenza, in capo al ricorrente, di una posizione giuridica tutelabile giudizialmente nonché di un effettivo pregiudizio arrecato dal p.d.c. impugnato; in subordine, detto ricorso sarebbe tardivo, in quanto notificato al Comune il 13 novembre 2007 ed alla MI.DA. il 29 novembre 2007, mentre il p.d.c. era rimasto affisso all’Albo Pretorio dal 22 maggio 2007 al 6 giugno 2007 (sicché l’impugnativa era stata proposta ben oltre il termine perentorio di 60 giorni), e comunque il ricorrente aveva avuto effettiva conoscenza del titolo edilizio quantomeno nel mese di agosto 2007, sicché al momento della notifica nei confronti della Società controinteressata, anche a voler computare il termine di sospensione feriale, erano decorsi 75 giorni. In ogni caso, chiedono il rigetto del ricorso nel merito;
- con memoria difensiva depositata in data 20 maggio 2025 i soggetti intervenuti ad opponendum hanno insistito sui profili pregiudiziali dell’avvenuta estinzione del giudizio e della irricevibilità del ricorso per tardività della notifica alla MI.DA., parte necessaria del giudizio quale soggetto controinteressato;
- con memoria di replica del 21 maggio 2025 il ricorrente e il Sig. LI hanno controdedotto che: l’atto di riassunzione era stato ritualmente notificato alla Sig.ra LL in data 28 febbraio 2025, mentre l’ulteriore ex socio della MI.DA., ossia la RA.DA. immobiliare, era stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 18 febbraio 2014, come risulta dalla visura camerale in atti; il giudizio era stato tempestivamente riassunto, dovendo computarsi il relativo termine di 90 giorni dalla data della comunicazione, a cura della Segreteria, dell’ordinanza di interruzione (ossia dal 23 dicembre 2024). Nel merito insistono per l’accoglimento delle conclusioni formulate nell’atto introduttivo del presente giudizio e reiterate nel ricorso in riassunzione, previo prosieguo della C.T.U. disposta in corso di causa dal giudice (con ordinanza del 14 febbraio 2024);
- anche gli intervenienti ad opponendum hanno depositato memoria di replica in data 27 maggio 2025, con la quale fanno valere la mancata notifica del ricorso in riassunzione al Sig. TI NO (legale rappresentante e socio unico della Società RADA Immobiliare), essendo controparte a conoscenza, già alla data dell’8 maggio 2024, della sua avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese, e insistono in ogni caso per l’intervenuta estinzione del giudizio;
- all’udienza pubblica del 24 giugno 2025 il ricorso in riassunzione è stato discusso e trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
- appare dirimente e assorbente, rispetto alle ulteriori questioni pregiudiziali sollevate dalla difesa dei soggetti intervenuti ad opponendum , il profilo in rito relativo all’intervenuta estinzione del presente giudizio in ragione della tardività dell’atto di riassunzione, che il Collegio ritiene di condividere;
- giova opportunamente precisare che la “riattivazione” del processo amministrativo interrotto – a mezzo di prosecuzione ad opera della parte colpita dall’evento interruttivo o riassunzione a cura della parte più diligente – trova la propria compiuta e autosufficiente regolamentazione all’art. 80, commi 2 e 3, cod. proc. amm., i quali dispongono rispettivamente che “ Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza ” e “ Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione ”;
- in giurisprudenza è stato chiarito che “il codice del processo amministrativo, pur rinviando al codice di procedura civile per la disciplina della interruzione (articolo 79, co. 2, c.p.a.), detta, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, c.p.a., una regolazione completa ed autonoma del termine di riassunzione del processo interrotto, non coincidente con quella applicabile al processo civile (sull’autonomia della disciplina processuale amministrativa, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23.7.2019, n. 5188, e Consiglio di Stato, sez. V, 27.5.2014, n. 2713)” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 10 febbraio 2022, n. 319);
- sempre secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel processo amministrativo il dies a quo per il computo del termine perentorio (di novanta giorni) sancito dal citato art. 80 per la riassunzione del giudizio interrotto corrisponde non già al giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì a quello nel quale di esso abbia avuto conoscenza, in forma legale, la parte interessata alla riassunzione, acquisita mediante “ dichiarazione, notificazione o certificazione ”;
- nel caso di specie, è documentato in atti che l’evento interruttivo è stato notificato alle parti in causa con messaggio di posta elettronica certificata dell’8 maggio 2024, recante la dichiarazione di avvenuta cancellazione della MI.DA. dal Registro delle Imprese, come da visura camerale ad esso allegata, e contestuale formale istanza di interruzione del giudizio;
- non è in contestazione la circostanza che i destinatari abbiano ricevuto il suddetto messaggio pec;
- detta dichiarazione è stata altresì depositata in giudizio in data 9 maggio 2024;
- ne consegue che, per effetto della predetta notificazione a mezzo posta elettronica certificata, le parti in causa hanno acquisito la conoscenza legale dell’evento interruttivo, con la conseguenza che il termine di 90 giorni per la riassunzione del processo interrotto era iniziato a decorrere già da quel momento;
- tale lettura è confermata anche dal tenore testuale dell’ordinanza n. 23362/2024, che si è limitata testualmente a dare atto dell’intervenuta interruzione del giudizio “ a far data dalla dichiarazione in giudizio dell’avvenuta cancellazione della società Mi.Da. s.r.l. dal Registro delle Imprese ”, senza peraltro nulla disporre in merito ad una sua eventuale prosecuzione/riassunzione, implicitamente accertando che il relativo termine era già spirato;
- in tal senso vedasi anche l’ordinanza n. 7354/2024 del Consiglio di Stato richiamata dalla Sezione, che con riferimento ad una fattispecie in cui l’evento interruttivo era stato dichiarato dal difensore di parte con atto notificato e successivamente depositato in giudizio (con contestuale formale istanza di interruzione del giudizio) ha sancito in dispositivo “dà dato atto dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., a far data dalla relativa dichiarazione, con termine per riassunzione dalla conoscenza legale dell’evento, ai sensi dell’art. 80, comma 3, c.p.a.”;
- ne consegue che non è condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui “ l’ordinanza n. 23362/24 del 10 dicembre 2024 dell’intestato Collegio dà atto che l’interruzione del processo de quo decorre «a far data dalla dichiarazione di giudizio dell’avvenuta cancellazione della società MI.DA. s.r.l. dal Registro delle Imprese» e non viceversa, dalla data di notifica dell’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della Società medesima (…) poiché la dichiarazione in pubblica udienza dell’avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese della società Mi.Da srl da parte del difensore della stessa è avvenuta in data 10.12.2024, il presente giudizio risulta correttamente riassunto entro il termine dei 90 gg. previsto dall’art. 80 co. 3 c.p.a. ” (cfr. memoria di replica del 21 maggio 2025);
- giova precisare che tale assunto è fondato sull’orientamento giurisprudenziale – invocato dal ricorrente – secondo cui “il dies a quo del termine per la riassunzione del ricorso interrotto per causa morte o perdita della capacità di stare in giudizio della parte (…), decorre non dal giorno della dichiarazione di morte, né da quando si è verificato l’evento interruttivo, ma dalla data in cui il detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando si ha prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell’intervenuta pronuncia di interruzione, non essendo sufficiente nemmeno la presenza del legale della parte interessata all’udienza in cui è avvenuta la dichiarazione di morte o perdita della capacità”;
- ebbene, i precedenti in tal senso invocati dai ricorrenti non risultano conferenti rispetto al caso che oggi occupa;
- il sopra citato principio di diritto, infatti, è stato sancito con riferimento ad ipotesi in cui (a differenza di quanto avvenuto nelle more del presente giudizio) l’evento interruttivo non era stato previamente reso noto alle parti con atto ad esse notificato, e dunque con strumenti tali da assicurarne la conoscenza con valore legale, ma rappresentato con dichiarazione e/o memoria semplicemente depositata in giudizio o dichiarato direttamente in udienza dal difensore della parte colpita dall’evento (il ricorrente, infatti, richiama quali precedenti: Cons. Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2713, relativa ad ipotesi in cui il difensore di una parte aveva richiamato in udienza “ la circostanza di aver depositato il 16 gennaio 2013 il certificato di morte del proprio assistito, medio tempore deceduto in data 12 aprile 2005 ”; Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2015, n. 2502, che ha dato atto della tempestiva riassunzione del giudizio con termine di rito di 90 giorni, decorrente dall’ordinanza di interruzione del giudizio, e non anche dalla “ data in cui l’evento interruttivo è stato dalla stessa appellante indicato nell’atto di costituzione in giudizio ” ovvero dalla data “ dell’udienza di trattazione dell’affare in cui quell’evento è stato dichiarato ”; T.A.R. Campania, Salerno, decr. 15 marzo 2023, n. 98 e decr. 12 dicembre 2023, n. 240, con i quali il Presidente si è limitato a dare atto dell’intervenuto decorso del termine di legge computato a decorrere dalla comunicazione di segreteria alle parti costituite dell’ordinanza di interruzione, senza ulteriori precisazioni; T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 16 dicembre 2024, n. 22767, in cui il decesso di uno dei ricorrenti era stato reso noto in udienza);
- viceversa, il Collegio ritiene che sia acconcio al caso di specie l’orientamento invocato dalle controparti, che facendo leva sulla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante messaggio di posta elettronica certificata inoltrato, nelle more, dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo e rivolto ai difensori delle altre parti costituite, e considerando tale comunicazione a mezzo pec equivalente a formale notificazione dell'evento medesimo (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 15 settembre 2017, n. 21375; Cass. civ., Sez. I, ord. 11 giugno 2024, n. 16141), ha sancito l’intervenuta estinzione del giudizio, sul presupposto che “l'effetto interruttivo prodotto dalla dichiarazione resa dal procuratore con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 300 cod. proc. civ. è immediato e prescinde del tutto dall'eventuale pronuncia da parte del giudice, alla quale va riconosciuto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 16797 del 24-05-2022) carattere meramente ricognitivo” (cfr. anche T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 2 novembre 2022, n. 14221, secondo cui “la declaratoria di estinzione del giudizio per omessa o tardiva riassunzione o prosecuzione presuppone la conoscenza legale dell’evento interruttivo, secondo le forme tipizzate di cui all’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. [cfr. ex multis Cons. St., Sez. IV, 11.03.2022, n. 1734 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché ancora Cons. St., Sez. VI, 27.12.2021, n. 8635, secondo cui, al verificarsi di una fattispecie interruttiva del processo, il termine per la tempestiva riassunzione o prosecuzione decorre comunque dalla notifica dell’evento a cura del difensore costituito, anche in difetto di ordinanza collegiale, avendo questa valore meramente dichiarativo)”];
- in conclusione, il ricorso va dichiarato estinto per tardività dell’atto di riassunzione giusta il disposto dell’art. 35, co. 2, lett. a) cod. proc. amm. (“ Il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice” );
- la peculiarità della fattispecie in contestazione giustifica la compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per le ragioni precisate in parte motiva.
Spese compensate nei confronti di tutte le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Santoro Cayro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO