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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2999/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza del 4/11/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Siracusa in Via Bulgaria n.9, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/G, presso lo studio dell'avv. Ester Malvagna, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Siracusa, in Via Bulgaria n.9, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n.90, presso lo studio dell'avv. Maria Guerci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 25/08/2009 (Atto n. 121,
Parte I, Anno 2009);
- di aver scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nate le figlie: (a Siracusa, il 28/06/2005), ad oggi maggiorenne Per_1
e non economicamente autosufficiente e (a Siracusa, il 27/08/2010), ad oggi minorenne e non Per_2
economicamente autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23/07/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 4/11/2024, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 25/08/2009 (Atto n.
121, Parte I, Anno 2009), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in seno al verbale d'udienza del 4/11/2024, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.2999/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza del 4/11/2024; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Siracusa in Via Bulgaria n.9, elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Santa Panagia 136/G, presso lo studio dell'avv. Ester Malvagna, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Siracusa, in Via Bulgaria n.9, elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Santa Panagia n.90, presso lo studio dell'avv. Maria Guerci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 25/08/2009 (Atto n. 121,
Parte I, Anno 2009);
- di aver scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nate le figlie: (a Siracusa, il 28/06/2005), ad oggi maggiorenne Per_1
e non economicamente autosufficiente e (a Siracusa, il 27/08/2010), ad oggi minorenne e non Per_2
economicamente autosufficiente.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23/07/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Comparse all'udienza del 4/11/2024, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto come meglio precisate in seno al verbale di udienza redatto in pari data.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle medesime, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio, celebrato con rito civile, in Siracusa il giorno 25/08/2009 (Atto n.
121, Parte I, Anno 2009), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in seno al verbale d'udienza del 4/11/2024, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7/01/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone