CA
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/05/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.220/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 1176/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 19.05.2023, pendente tra
Parte_1
, in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Mancarelli dell'Ufficio Legale dello Ente;
appellante e
in proprio e quale rappresentante legale della CP_1 [...] domiciliati in Martina Franca (TA) presso l'avv. Donato Controparte_2
Antonio Mischio Schiavone dal quale sono rappresentati e difesi;
appellati
********
All'udienza del 3.05.2024 la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n.1176/2023 pubblicata il 19.05.2023 il Tribunale di Taranto ha accolto l'opposizione di e della avverso CP_1 Controparte_2 la'ordinanza n.870/2018 del 12.06.2019 con cui la di Parte_1 Pt_1 ha ingiunto loro il pagamento in solido di € 2.500,00 oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per l'illecito di cui all'art.31 c.III D.Lg. 11.04.2011 n.54 in cui era incorsa la , quale rappresentante legale della CP_1 [...]
“per aver violato il divieto di immissione sul mercato di Controparte_2 giocattoli privi della documentazione tecnica di cui all'allegato IV del medesimo decreto”. Il tribunale ha fondato la decisione di accoglimento dell'opposizione
1 sull'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza non avendo ivi la P.A., a giudizio del tribunale, esaminato gli argomenti addotti dagli opponenti negli scritti difensivi presentati dopo la contestazione della violazione e per non avere ivi la P.A.
“giustificato” l'esistenza della colpa, elemento costitutivo dell'illecito. Con ricorso depositato il 16.06.2023 la ha proposto appello. Si sono Parte_1 costituiti la e la contestandone la fondatezza e riproponendo i CP_1 CP_2 motivi di opposizione non esaminati dal tribunale nella sentenza appellata.
L'appello non è condivisibile.
La Camera di Commercio di Taranto allega con il primo motivo di appello la carenza di motivazione e la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale non considerando (il tribunale) che l'art.18 c.II L 24.11.1981 n.689 consente di motivare sinteticamente l'ordinanza - ingiunzione purché si dia conto delle ragioni di fatto e anche per relationem mediante rinvio all'atto di contestazione, così come agli altri atti del procedimento sanzionatorio tutti per legge portati a conoscenza degli interessati. Col secondo motivo di appello la allega altresì il Parte_1 difetto di motivazione e la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo (il tribunale) il difetto di motivazione dell'ordinanza per non essere state ivi esposte le ragioni per cui è stato riconosciuto sussistere l'elemento soggettivo della colpa, non considerando (il tribunale) che l'art.3 L 24.111.1981 n.689 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto. Con il terzo motivo di appello la allega infine la falsa applicazione di Parte_1 legge in cui sarebbe incorso il tribunale limitandosi ad annullare l'ordinanza per difetto di motivazione senza procedere all'accertamento della sussistenza o meno dell'illecito, non considerando (il tribunale) che nell'opposizione a sanzione amministrativa l'oggetto del giudizio è costituito non dall'ordinanza ma dalla sussistenza o meno dell'illecito.
I tre motivi di appello, pur in diritto condivisibili, non sono tali da evitare lo accoglimento, comunque, dell'opposizione proposta dagli odierni appellati per altro motivo di opposizione, qui riproposto ex art.346 c.p.c. dagli appellati.
In ordine alla motivazione dell'ordinanza - ingiunzione, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, posto che “l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione” e che, “di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice della opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cassazione civile, sez. II,
30/07/2021, n. 21924; nello stesso senso Cass. civ., sez.VI, 30/07/2020, n. 16316), considerato che l'obbligo di motivazione può essere soddisfatto anche mediante rinvio agli altri atti del procedimento, si rileva che la Camera di Commercio ha motivato l'ordinanza per relationem, mediante richiamo al verbale di accertamento e alla relazione tecnica dell'istituto incaricato delle verifiche di conformità dei
2 prodotti ai requisiti di sicurezza.
In ordine alla mancata motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa, si rileva che in effetti essa è da presumere, ai sensi dell'art.3 L 24.11.1981 n.689 (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. II, 29/10/2021 n.30769, Cass. civ., sez. unite, 6/10/1995 n.10508), una volta accertato il fatto.
In ordine poi al solo annullamento dell'ordinanza per difetto di motivazione, in effetti, avendo ad oggetto il giudizio l'accertamento della sussistenza o meno dell'illecito, il rapporto e non l'ordinanza (in tal senso Cass. civ., sez. un., 28.01.2010 n.1786, Cass. civ., sez. II 8/10/2018 n.24691), il tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza o meno dell'illecito.
Tuttavia, rilevato che gli opponenti hanno riproposto in appello, ex art.346 c.p.c.,
l'eccezione di decadenza della P.A. dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art.14 c.II L 24.11.1981 n.689 (v. memoria di risposta, alle pagg.2
e 3), questione non decisa perché rimasta assorbita dalla decisione del tribunale di annullamento dell'ordinanza per difetto di motivazione, si ritiene in effetti che vi sia stata decadenza della P.A. dal potere di sanzionare i due opponenti per l'illecito accertato a loro carico.
Innanzitutto, va sottolineato che l'illecito contestato ai due opponenti è quello di cui all'art.31 c.III D.Lg. n.54/2011 consistente nell'aver immesso “sul mercato di giocattoli privi della documentazione tecnica di cui all'allegato IV del medesimo decreto”, non quello di aver immesso sul mercato giocattoli non aventi i requisiti richiesti dall'allegato II e dall'art.9 D.Lg. n.54/2011 sanzionato dall'art.31 c.I D.Lg. n.54/2011.
Se l'illecito contestato e applicato è costituito dalla mancanza totale o parziale della documentazione tecnica dei giocattoli, si ritiene che, inviata a mezzo PEC il
15.03.2016 alla e alla la richiesta del fascicolo tecnico nel CP_2 CP_1 termine di dieci giorni (v. copia prodotta dalla Camera di Commercio), decorso tale termine, la P.A. fosse in grado di rilevare e verificare la mancanza totale della documentazione tecnica (in caso di mancato invio in detto termine di alcuna documentazione tecnica) o di accertarne la mancanza parziale di detta documentazione (in caso di invio nel termine suddetto di documentazione tecnica incompleta), dunque di rilevare e contestare l'illecito, una volta scaduto il termine concesso alla per produrre la documentazione tecnica. CP_2
Non rileva al fine dell'osservanza del termine di contestazione di cui all'art.14 c.II L 24.11.1981 n.689 la circostanza che solo in data 10.10.2016 l'istituto , CP_3 incaricato di effettuare la verifica di conformità dei giocattoli oggetto di controllo, ha inviato la relazione tecnica alla Camera di Commercio. Tale circostanza sarebbe stata rilevante se l'illecito contestato fosse stata l'immissione sul mercato di giocattoli non conformi ai requisiti richiesti dall'allegato II e dall'art.9 D.Lg. n. 54/2011, sanzionato dall'art.31 c. I D.Lg. n. 54/2011, poiché tale illecito avrebbe richiesto l'accertamento della mancanza dei requisiti suddetti a mezzo di apposita
3 verifica.
Per verificare la mancanza e la completezza della documentazione prescritta dall'allegato IV del D.Lg. n.54/2011, diversamente, non occorreva aspettare la verifica operata dall'istituto incaricato, potendo (si ribadisce) la presenza e la completezza della documentazione prescritta dal D.Lg. n.54/2011 allegato IV essere verificate dalla stessa Camera di Commercio non appena scaduto il termine concesso alla per produrre la documentazione tecnica. CP_2
Facendo applicazione dei principi generali secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”, secondo cui “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.14, comma 2, l. n. 689 del 1981” (Cass. civile, sez. un.,
31/10/2019, n. 28210), inviata nel caso in esame il 15.03.2016 la richiesta di produzione della documentazione tecnica entro dieci giorni, facendo decorrere dalla scadenza di tale termine quello dei novanta giorni per la contestazione, la notifica solo in data 5.01.2017 (v. copia in atti del verbale di contestazione con la relata di notifica) è a giudizio di questo collegio tardiva.
L'accoglimento dell'opposizione va dunque confermata, ma per una diversa motivazione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue secondo soccombenza (art.91 c.p.c.) l'obbligo dell'appellante di rimborsare agli appellati le spese di lite di secondo grado, spese liquidate in dispositivo nella media tra i minimi e i medi dei parametri di cui al DM
10.03.2014 n.55, non essendo state affrontate questioni particolarmente complesse.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.1176/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla Parte_1
nei confronti di e della con
[...] CP_1 Controparte_2
4 ricorso depositato il 16.06.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a e alla CP_1 [...]
e spese di lite di appello liquidate in € 1.500,00 per compensi di Controparte_2 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi altro importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Taranto, 3.05.2024.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, nelle persone dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.220/2023 R.G. di appello alla sentenza n. 1176/2023 del Tribunale di Taranto pubblicata il 19.05.2023, pendente tra
Parte_1
, in persona del rappresentante legale p.t.,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Mancarelli dell'Ufficio Legale dello Ente;
appellante e
in proprio e quale rappresentante legale della CP_1 [...] domiciliati in Martina Franca (TA) presso l'avv. Donato Controparte_2
Antonio Mischio Schiavone dal quale sono rappresentati e difesi;
appellati
********
All'udienza del 3.05.2024 la causa veniva decisa sulle conclusioni delle parti come da verbale d'udienza a cui si rinvia.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza n.1176/2023 pubblicata il 19.05.2023 il Tribunale di Taranto ha accolto l'opposizione di e della avverso CP_1 Controparte_2 la'ordinanza n.870/2018 del 12.06.2019 con cui la di Parte_1 Pt_1 ha ingiunto loro il pagamento in solido di € 2.500,00 oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per l'illecito di cui all'art.31 c.III D.Lg. 11.04.2011 n.54 in cui era incorsa la , quale rappresentante legale della CP_1 [...]
“per aver violato il divieto di immissione sul mercato di Controparte_2 giocattoli privi della documentazione tecnica di cui all'allegato IV del medesimo decreto”. Il tribunale ha fondato la decisione di accoglimento dell'opposizione
1 sull'asserito difetto di motivazione dell'ordinanza non avendo ivi la P.A., a giudizio del tribunale, esaminato gli argomenti addotti dagli opponenti negli scritti difensivi presentati dopo la contestazione della violazione e per non avere ivi la P.A.
“giustificato” l'esistenza della colpa, elemento costitutivo dell'illecito. Con ricorso depositato il 16.06.2023 la ha proposto appello. Si sono Parte_1 costituiti la e la contestandone la fondatezza e riproponendo i CP_1 CP_2 motivi di opposizione non esaminati dal tribunale nella sentenza appellata.
L'appello non è condivisibile.
La Camera di Commercio di Taranto allega con il primo motivo di appello la carenza di motivazione e la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale non considerando (il tribunale) che l'art.18 c.II L 24.11.1981 n.689 consente di motivare sinteticamente l'ordinanza - ingiunzione purché si dia conto delle ragioni di fatto e anche per relationem mediante rinvio all'atto di contestazione, così come agli altri atti del procedimento sanzionatorio tutti per legge portati a conoscenza degli interessati. Col secondo motivo di appello la allega altresì il Parte_1 difetto di motivazione e la falsa applicazione di legge in cui sarebbe incorso il tribunale ritenendo (il tribunale) il difetto di motivazione dell'ordinanza per non essere state ivi esposte le ragioni per cui è stato riconosciuto sussistere l'elemento soggettivo della colpa, non considerando (il tribunale) che l'art.3 L 24.111.1981 n.689 pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto. Con il terzo motivo di appello la allega infine la falsa applicazione di Parte_1 legge in cui sarebbe incorso il tribunale limitandosi ad annullare l'ordinanza per difetto di motivazione senza procedere all'accertamento della sussistenza o meno dell'illecito, non considerando (il tribunale) che nell'opposizione a sanzione amministrativa l'oggetto del giudizio è costituito non dall'ordinanza ma dalla sussistenza o meno dell'illecito.
I tre motivi di appello, pur in diritto condivisibili, non sono tali da evitare lo accoglimento, comunque, dell'opposizione proposta dagli odierni appellati per altro motivo di opposizione, qui riproposto ex art.346 c.p.c. dagli appellati.
In ordine alla motivazione dell'ordinanza - ingiunzione, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, posto che “l'ordinanza ingiunzione che irroghi una sanzione amministrativa non deve motivare in maniera analitica e dettagliata come fosse un provvedimento giudiziario, potendo limitarsi ad una motivazione succinta che dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione” e che, “di conseguenza, il provvedimento è censurabile da parte del giudice della opposizione solo nel caso in cui l'ordinanza impugnata risulti del tutto priva di motivazione” (Cassazione civile, sez. II,
30/07/2021, n. 21924; nello stesso senso Cass. civ., sez.VI, 30/07/2020, n. 16316), considerato che l'obbligo di motivazione può essere soddisfatto anche mediante rinvio agli altri atti del procedimento, si rileva che la Camera di Commercio ha motivato l'ordinanza per relationem, mediante richiamo al verbale di accertamento e alla relazione tecnica dell'istituto incaricato delle verifiche di conformità dei
2 prodotti ai requisiti di sicurezza.
In ordine alla mancata motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo della colpa, si rileva che in effetti essa è da presumere, ai sensi dell'art.3 L 24.11.1981 n.689 (in tal senso cfr. Cass. civ., sez. II, 29/10/2021 n.30769, Cass. civ., sez. unite, 6/10/1995 n.10508), una volta accertato il fatto.
In ordine poi al solo annullamento dell'ordinanza per difetto di motivazione, in effetti, avendo ad oggetto il giudizio l'accertamento della sussistenza o meno dell'illecito, il rapporto e non l'ordinanza (in tal senso Cass. civ., sez. un., 28.01.2010 n.1786, Cass. civ., sez. II 8/10/2018 n.24691), il tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza o meno dell'illecito.
Tuttavia, rilevato che gli opponenti hanno riproposto in appello, ex art.346 c.p.c.,
l'eccezione di decadenza della P.A. dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art.14 c.II L 24.11.1981 n.689 (v. memoria di risposta, alle pagg.2
e 3), questione non decisa perché rimasta assorbita dalla decisione del tribunale di annullamento dell'ordinanza per difetto di motivazione, si ritiene in effetti che vi sia stata decadenza della P.A. dal potere di sanzionare i due opponenti per l'illecito accertato a loro carico.
Innanzitutto, va sottolineato che l'illecito contestato ai due opponenti è quello di cui all'art.31 c.III D.Lg. n.54/2011 consistente nell'aver immesso “sul mercato di giocattoli privi della documentazione tecnica di cui all'allegato IV del medesimo decreto”, non quello di aver immesso sul mercato giocattoli non aventi i requisiti richiesti dall'allegato II e dall'art.9 D.Lg. n.54/2011 sanzionato dall'art.31 c.I D.Lg. n.54/2011.
Se l'illecito contestato e applicato è costituito dalla mancanza totale o parziale della documentazione tecnica dei giocattoli, si ritiene che, inviata a mezzo PEC il
15.03.2016 alla e alla la richiesta del fascicolo tecnico nel CP_2 CP_1 termine di dieci giorni (v. copia prodotta dalla Camera di Commercio), decorso tale termine, la P.A. fosse in grado di rilevare e verificare la mancanza totale della documentazione tecnica (in caso di mancato invio in detto termine di alcuna documentazione tecnica) o di accertarne la mancanza parziale di detta documentazione (in caso di invio nel termine suddetto di documentazione tecnica incompleta), dunque di rilevare e contestare l'illecito, una volta scaduto il termine concesso alla per produrre la documentazione tecnica. CP_2
Non rileva al fine dell'osservanza del termine di contestazione di cui all'art.14 c.II L 24.11.1981 n.689 la circostanza che solo in data 10.10.2016 l'istituto , CP_3 incaricato di effettuare la verifica di conformità dei giocattoli oggetto di controllo, ha inviato la relazione tecnica alla Camera di Commercio. Tale circostanza sarebbe stata rilevante se l'illecito contestato fosse stata l'immissione sul mercato di giocattoli non conformi ai requisiti richiesti dall'allegato II e dall'art.9 D.Lg. n. 54/2011, sanzionato dall'art.31 c. I D.Lg. n. 54/2011, poiché tale illecito avrebbe richiesto l'accertamento della mancanza dei requisiti suddetti a mezzo di apposita
3 verifica.
Per verificare la mancanza e la completezza della documentazione prescritta dall'allegato IV del D.Lg. n.54/2011, diversamente, non occorreva aspettare la verifica operata dall'istituto incaricato, potendo (si ribadisce) la presenza e la completezza della documentazione prescritta dal D.Lg. n.54/2011 allegato IV essere verificate dalla stessa Camera di Commercio non appena scaduto il termine concesso alla per produrre la documentazione tecnica. CP_2
Facendo applicazione dei principi generali secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione,
l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione”, secondo cui “compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa, conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.14, comma 2, l. n. 689 del 1981” (Cass. civile, sez. un.,
31/10/2019, n. 28210), inviata nel caso in esame il 15.03.2016 la richiesta di produzione della documentazione tecnica entro dieci giorni, facendo decorrere dalla scadenza di tale termine quello dei novanta giorni per la contestazione, la notifica solo in data 5.01.2017 (v. copia in atti del verbale di contestazione con la relata di notifica) è a giudizio di questo collegio tardiva.
L'accoglimento dell'opposizione va dunque confermata, ma per una diversa motivazione.
Resta assorbita ogni altra questione.
Al rigetto dell'appello consegue secondo soccombenza (art.91 c.p.c.) l'obbligo dell'appellante di rimborsare agli appellati le spese di lite di secondo grado, spese liquidate in dispositivo nella media tra i minimi e i medi dei parametri di cui al DM
10.03.2014 n.55, non essendo state affrontate questioni particolarmente complesse.
Al rigetto dell'appello consegue anche l'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n.1176/2023 del Tribunale di Taranto proposto dalla Parte_1
nei confronti di e della con
[...] CP_1 Controparte_2
4 ricorso depositato il 16.06.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare a e alla CP_1 [...]
e spese di lite di appello liquidate in € 1.500,00 per compensi di Controparte_2 avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
Sussistono i presupposti affinché l'appellante versi altro importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art.13 c.1 quater D.P.R. 30.05.2002 n.115.
Taranto, 3.05.2024.
Il Cons. estensore Il Presidente
(dott. M. Campanale) (dott. P. Genoviva)
5