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Ordinanza 14 aprile 2025
Ordinanza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, ordinanza 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 50/2025
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice
a scioglimento della riserva che precede sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall pronuncia la seguente CP_1
ORDINANZA
- rilevato che l'art. 444, comma 1, c.p.c. stabilisce che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza
l'attore”; rilevato che:
- è incontroverso tra le parti che, ancorché detenuto presso la casa circondariale di
Asti, l'attore risieda nel comune di Riace, vale a dire presso un comune situato nel circondario che ricade sotto la competenza del Tribunale di Locri;
- lo stato detentivo non incide, infatti, sul profilo della residenza alla luce del disposto normativo di cui all'art. 45, ultimo comma, L. n. 354/75, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
- ai sensi della citata norma “Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o
l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata”;
- non essendo versata in atti alcuna dichiarazione dalla quale poter dedurre l'esercizio dell'opzione citata, l'indirizzo di residenza del ricorrente non può che considerarsi coincidente con quello riportato sul documento di identità versato in atti;
1 - alla luce di quanto innanzi osservato va, pertanto, dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo, invece, competente il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro;
- deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, con l'assegnazione dei termini di legge per la riassunzione della stessa innanzi al Tribunale territorialmente competente;
- con il presente provvedimento deve altresì disporsi sulle spese di lite, le quali, tenuto della natura puramente processuale della presente pronuncia, vanno interamente compensate tra le parti;
- sebbene, infatti, la novella introdotta con la L. n. 69/09 abbia previsto che il giudice quando pronuncia sulla competenza provvede con ordinanza, espungendo altresì il periodo dell'art. 91 c.p.c. ove era previsto che quando il giudice pronuncia con sentenza provvede anche sulle spese processuali, ritiene tuttavia il decidente che nel provvedimento declaratorio della incompetenza occorra comunque provvedere sulle spese di lite, essendo la forma del provvedimento con il quale si chiude il procedimento irrilevante ai fini della decisione sulle spese (cfr. Cass. n.
22541/06);
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di
Locri in funzione di giudice del lavoro.
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e fissa il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione innanzi al giudice competente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Asti, 11/04/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
2
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice
a scioglimento della riserva che precede sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall pronuncia la seguente CP_1
ORDINANZA
- rilevato che l'art. 444, comma 1, c.p.c. stabilisce che “le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza
l'attore”; rilevato che:
- è incontroverso tra le parti che, ancorché detenuto presso la casa circondariale di
Asti, l'attore risieda nel comune di Riace, vale a dire presso un comune situato nel circondario che ricade sotto la competenza del Tribunale di Locri;
- lo stato detentivo non incide, infatti, sul profilo della residenza alla luce del disposto normativo di cui all'art. 45, ultimo comma, L. n. 354/75, recante “Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”;
- ai sensi della citata norma “Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o
l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata”;
- non essendo versata in atti alcuna dichiarazione dalla quale poter dedurre l'esercizio dell'opzione citata, l'indirizzo di residenza del ricorrente non può che considerarsi coincidente con quello riportato sul documento di identità versato in atti;
1 - alla luce di quanto innanzi osservato va, pertanto, dichiarata l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo, invece, competente il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro;
- deve essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo, con l'assegnazione dei termini di legge per la riassunzione della stessa innanzi al Tribunale territorialmente competente;
- con il presente provvedimento deve altresì disporsi sulle spese di lite, le quali, tenuto della natura puramente processuale della presente pronuncia, vanno interamente compensate tra le parti;
- sebbene, infatti, la novella introdotta con la L. n. 69/09 abbia previsto che il giudice quando pronuncia sulla competenza provvede con ordinanza, espungendo altresì il periodo dell'art. 91 c.p.c. ove era previsto che quando il giudice pronuncia con sentenza provvede anche sulle spese processuali, ritiene tuttavia il decidente che nel provvedimento declaratorio della incompetenza occorra comunque provvedere sulle spese di lite, essendo la forma del provvedimento con il quale si chiude il procedimento irrilevante ai fini della decisione sulle spese (cfr. Cass. n.
22541/06);
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza territoriale essendo competente il Tribunale di
Locri in funzione di giudice del lavoro.
Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e fissa il termine perentorio di tre mesi decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione innanzi al giudice competente.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Asti, 11/04/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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