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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PU
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C. UDIENZA DEL 17 aprile 2025 il Giudice,
dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella iscritta al N. 258/25 R.G. e promossa causa da
Parte 1
(Avv.ti E. Domenighini e P. Zanardini)
CONTRO
Controparte_1
contumace
Repubblica Italiana
diGiudice del lavoro del Tribunale Il
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art.
127 ter c.p.c., udite le conclusioni della parte, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso;
PARTE RESISTENTE: contumace;
[...]
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la Controparte_1 per sentirla condannare al pagamento della somma di € 1.81,78 a titolo di TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente,
premesso di essere stato dipendente della convenuta dal 22.06.2023 al 6.5.2024, in forza di contratto di assunzione a tempo pieno e determinato, con mansioni di
tubista/carpentiere inquadrato al livello D1
CCNL metalmeccanici industria, deduceva il mancato pagamento del TFR nella misura di €
1.081,78. Il ricorrente, nell'evidenziare le modalità
di calcolo del TFR effettuate in base alle voci inserite nel cedolino paga di maggio
2024, precisava di non aver optato, durante il rapporto di lavoro, per la destinazione del TFR ad alcun fondo pensione. Rassegnava
le sopra indicate conclusioni.
La parte convenuta, benchè ritualmente citata, non si è costituita e viene dichiarata contumace e la causa, dopo essere stata istruita con la produzione di
documenti, viene decisa con sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente, secondo quanto risulta dalla documentazione in atti, stato dipendenteè
della resistente dal 22.06.2023 al 6.5.2024
(data delle dimissioni), in forza di assunzione а tempo pieno econtratto di
determinato (con scadenza fissata al
30.6.2024), mansioni di con tubista/carpentiere inquadrato al livello D1
CCNL metalmeccanici industria (v. doc. 2-3
fasc. ricorrente).
Il ricorrente ha dedotto il mancato pagamento del TFR maturato, contestando di averlo destinato ad alcun fondo pensione.
In effetti, nel cedolino paga di maggio 2024
risultano indicati come trattenute operate dalla datrice di lavoro: quota TFR F.do
pensione per € 27,12, TFR spettante azienda per € 88,08 e TFR F.do Pensione per € 966,58
(v. doc. in atti).
Tuttavia, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che costui ha aderito al
Fondo pensione complementare "Cometa" solo
1'8.5.2024, quindi successivamente alla cessazione del rapporto per cui è causa (v. doc. 4 fasc. ricorrente).
La convenuta, rimanendo contumace, non ha dimostrato che il lavoratore avesse aderito, in costanza di rapporto, ad un fondo di
previdenza complementare, destinandovi il
TFR, per cui le trattenute operate non
paiono legittime.
L'istante ha quindi dimostrato l'esecuzione prestazione dedotta mentre la della che non si è costituita in convenuta,
egiudizio e non ha contestato l'efficacia la rilevanza dei fatti posti a base della
nè ha dedotto e dimostratopretesa attrice,
l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del di-
ritto fatto valere e, perciò, non ha assolto l'onere posto а suo carico dall'art. 2697
C.C.
Anzi, il comportamento processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha dimostrato la che giu- mancanza di validi motivi e, valutato l'inadempimento stificassero unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116
c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma richiesta pari ad € 1.081,78 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo.
Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta.
si
)spese seguono la soccombenza e Le (1
liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del pronunciando sulla lavoro, definitivamente causa n. 258/2025 R.G.:
1) condanna la Controparte_1 in del legale rappresentante pro persona in favore di Pt 1 tempore, al pagamento,
' della somma di € 1.081, 78, oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna la Controparte_1 in
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Pt 1
liquidate
[...] ' delle spese processuali, in complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre iva, сра e rimborso
spese generali come per legge, con dei procuratori distrazione in favore antistatari;
Bergamo, 17 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini