Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 1915/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1915/2024 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Magarelli Maria Rosaria, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dagli Avv.ti Saporito Maria Teresa e Speranza Arianna, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 08.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.08.2024 i coniugi [nata a [...] Parte_1
(Svizzera) in data 01.04.1975 (C.F. )] e C.F._1 Controparte_1
[nato a [...] in data [...] (C.F. )] C.F._2 hanno allegato:
1) di aver contratto matrimonio in AN IL (SA) in data 23.12.2010
(trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2010, Parte II,
Serie A, n. 9);
2) che dal matrimonio non sono nati figli;
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di assegno divorzile una Controparte_1 tantum, alla signora che, allo stesso titolo, accetta, la somma di euro Parte_1
60.000 (sessantamila/00) che sarà corrisposta, dal primo, mediante assegno circolare intestato e consegnato, alla seconda, al momento dell'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) salvo l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di cui al punto che precede, i coniugi riconoscono e si danno atto di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia ragione e/o causale, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e definito ogni loro ragione di dare o avere;
3) i ricorrenti confermano il proprio consenso reciproco all'espatrio ed rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente;
4) spese legali del presente giudizio compensate”.
Con sentenza n. 479/2024 emessa in data 25.09.2024 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 08.04.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni
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concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] in C.F._1 Controparte_1 data 16.03.1974 (C.F. )] in data 23.12.2010 in AN C.F._2
IL (SA) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di AN IL (SA) dell'anno 2010, parte II, Serie A, n. 9;
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AN IL (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 08/04/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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