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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 15445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15445 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4
novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29992/2024 del Ruolo Generale e promossa da
brasiliana, nata in [...]é/SP, Brasile, il Parte_1
08/01/1964; brasiliano, nato in [...] Controparte_1
André/SP, Brasile, il 16/07/1967; brasiliana, Parte_2
nata in [...]é/SP, Brasile, il 29/10/1964; Parte_3
brasiliana, nata in [...]é/SP, Brasile, il 28/03/1962;
[...]
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, il Parte_4
23/08/1934; brasiliano, nato in [...]/SP, Controparte_1
Brasile, il 11/10/1930, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato
presso il cui studio in Roma, via Colleferro n.15 sono elettivamente domiciliati;
- ricorrenti –
nei confronti di e in Controparte_2 Controparte_3
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del pagina 1 PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( Parte_1 [...]
Controparte_1 Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani Parte_4 Controparte_1
dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla
legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale CP_2
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della
cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle
Autorità consolari competenti';
Per parte resistente: '(…) chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in sede di
riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia
compensare le spese di lite'
Fatto e diritto
Con la presente azione i ricorrenti Parte_1 CP_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
chiedono che il Tribunale accerti la loro cittadinanza italiana in forza della comune e diretta discendenza da (o Persona_1 [...]
), nato a Concerviano in [...] il [...], Per_2
successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
pagina 2 La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo Parte_4
status di cittadina italiana iure matrimonii in virtù del matrimonio contratto il
2 giugno 1960 con coniuge cittadino italiano per Controparte_1
discendenza dal sopra menzionato avo.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_2 Controparte_3
non contestando la fondatezza delle domande proposte dai ricorrenti
[...]
ma limitandosi a chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
In via preliminare va osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale al fine del riconoscimento della cittadinanza.
L'esame delle allegazioni e dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale,
circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente, e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La
pagina 3 Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n.
30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a
Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948,
e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda di Parte_1
e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. CP_1
In via preliminare occorre chiarire, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è
cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
pagina 4 Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_2
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello
status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere all'odierno ricorrente, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza italiana di Parte_1 Controparte_1 [...]
e ed ordinata al Parte_2 Parte_3 Controparte_1
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_2
Merita accoglimento anche la domanda di moglie Parte_4
di Controparte_1
pagina 5 Ed invero, in punto di diritto, si osserva che il secondo comma dell'art. 10
della legge n. 555 del 1912, che disciplinava l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera che si coniugava con cittadino italiano ed il secondo comma dell'art. 11 dell'appena citata disposizione normativa, che prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera che si coniugava con uno straniero naturalizzatosi cittadino italiano, nonostante il successivo intervento abrogativo e la modifica della disciplina apportata in materia dai successivi approdi normativi, continuano a trovare applicazione per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 123 del 27 aprile 1983.
Ciò posto, venendo allora al caso di specie, osserva il Tribunale che l'istante ha contratto matrimonio con il ricorrente Parte_4
in data 2 giugno 1960 e, dunque, quando il meccanismo Controparte_1
automatico di acquisizione della cittadinanza iure matrimonii era ancora pienamente vigente.
Considerato che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, le spese di lite possono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata,
pagina 6 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 4 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Marco Giuliano Agozzino, decorso il termine perentorio del 4
novembre 2025, assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ,
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 29992/2024 del Ruolo Generale e promossa da
brasiliana, nata in [...]é/SP, Brasile, il Parte_1
08/01/1964; brasiliano, nato in [...] Controparte_1
André/SP, Brasile, il 16/07/1967; brasiliana, Parte_2
nata in [...]é/SP, Brasile, il 29/10/1964; Parte_3
brasiliana, nata in [...]é/SP, Brasile, il 28/03/1962;
[...]
brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, il Parte_4
23/08/1934; brasiliano, nato in [...]/SP, Controparte_1
Brasile, il 11/10/1930, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Bonato
presso il cui studio in Roma, via Colleferro n.15 sono elettivamente domiciliati;
- ricorrenti –
nei confronti di e in Controparte_2 Controparte_3
persona dei Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis
dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12;
- resistenti –
con l'intervento del pagina 1 PUBBLICO MINISTERO;
conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: '(…) voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( Parte_1 [...]
Controparte_1 Parte_2 Parte_3
sono cittadini italiani Parte_4 Controparte_1
dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla
legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al
[...]
, in persona del Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale CP_2
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e
annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della
cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle
Autorità consolari competenti';
Per parte resistente: '(…) chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, in sede di
riconoscimento della cittadinanza ricorrendone i presupposti, voglia
compensare le spese di lite'
Fatto e diritto
Con la presente azione i ricorrenti Parte_1 CP_1
e
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
chiedono che il Tribunale accerti la loro cittadinanza italiana in forza della comune e diretta discendenza da (o Persona_1 [...]
), nato a Concerviano in [...] il [...], Per_2
successivamente emigrato in Brasile e ivi deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
pagina 2 La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo Parte_4
status di cittadina italiana iure matrimonii in virtù del matrimonio contratto il
2 giugno 1960 con coniuge cittadino italiano per Controparte_1
discendenza dal sopra menzionato avo.
Si sono costituiti in giudizio il e il Controparte_2 Controparte_3
non contestando la fondatezza delle domande proposte dai ricorrenti
[...]
ma limitandosi a chiedere la compensazione delle spese di lite.
***
In via preliminare va osservato che le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli articoli 1 e 3 della Costituzione sollevate con decreto del 17
aprile 2025 debbono intendersi superate dalla pronuncia della Corte del 31
luglio 2025 n. 142, con la quale tali questioni sono state dichiarate inammissibili e/o non fondate.
Ancora in via preliminare deve affermarsi l'interesse ad agire dei ricorrenti nella presente sede giurisdizionale al fine del riconoscimento della cittadinanza.
L'esame delle allegazioni e dei documenti prodotti evidenzia invero che la linea di discendenza dall'avo italiano contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale,
circostanza che, sulla base della legge al tempo vigente, costituiva un fatto interruttivo della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
In forza della legge 13 giugno 1912 n. 555, infatti, la cittadinanza si trasmetteva unicamente, e salvo casi marginali, per via paterna e veniva persa dalla donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero. La
pagina 3 Corte Costituzionale, con sentenze 9 aprile 1975 n. 87 e 9 febbraio 1983 n.
30, ha tuttavia dichiarato incostituzionali gli artt. 1 comma 1 n. 1 e 10 della predetta legge, in tal modo rendendo possibile l'acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
E' infine intervenuta la giurisprudenza di legittimità, con pronuncia a
Sezioni Unite del 25 febbraio 2009 n. 4466, per chiarire che dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve essere riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente all'1 gennaio 1948,
e conseguentemente ai loro discendenti, in tal modo superando l'iniziale orientamento secondo il quale l'incostituzionalità sopravvenuta delle predette norme non poteva retroagire oltre la data di entrata in vigore della
Costituzione e non poteva operare per i rapporti esauriti, tra i quali era ritenuta ricompresa la perdita della cittadinanza italiana per la donna coniugata ante Costituzione con un cittadino straniero.
Ciò posto e venendo al merito, la domanda di Parte_1
e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
è fondata e deve pertanto trovare accoglimento. CP_1
In via preliminare occorre chiarire, in punto di diritto, per quello che qui interessa, che ai sensi dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, '...è
cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini'.
Come agevolmente desumibile dalla lettura della norma in esame, lo
status di cittadino italiano per discendenza è dunque determinato dalla ricorrenza di due fatti costitutivi, ovvero la titolarità della cittadinanza in capo all'avo ed il rapporto di discendenza in linea retta da quest'ultimo.
pagina 4 Trattandosi di fatti costitutivi del diritto, il relativo onere probatorio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 cod. civ., grava interamente sulla parte che chiede l'accertamento del suo status di cittadino italiano.
In ossequio ai principi espressi dalla disposizione richiamata, compete per contro al convenuto l'onere di dimostrare la sussistenza di atti CP_2
modificativi e/o estintivi (in tal senso, Cassazione Civile, Sezione I, 11
febbraio 2020 n. 3175; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 24 agosto 2022 n.
25317).
Ciò detto, rileva il Tribunale come la linea di discendenza riportata nel ricorso trovi esatto riscontro nella documentazione versata in atti,
debitamente tradotta ed apostillata. In tal senso debbono ritenersi comprovati i fatti costitutivi del diritto rivendicato.
Non appaiono per contro dimostrate al riguardo vicende estintive dello
status civitatis nel corso del tempo. Non risulta, in particolare, che l'avo italiano, o i suoi discendenti, fino a giungere all'odierno ricorrente, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana, né che sia occorsa la perdita di quest'ultima per effetto di naturalizzazione (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 4 fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce di tutto quanto detto deve dunque dichiararsi la cittadinanza italiana di Parte_1 Controparte_1 [...]
e ed ordinata al Parte_2 Parte_3 Controparte_1
l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Controparte_2
Merita accoglimento anche la domanda di moglie Parte_4
di Controparte_1
pagina 5 Ed invero, in punto di diritto, si osserva che il secondo comma dell'art. 10
della legge n. 555 del 1912, che disciplinava l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera che si coniugava con cittadino italiano ed il secondo comma dell'art. 11 dell'appena citata disposizione normativa, che prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza da parte della donna straniera che si coniugava con uno straniero naturalizzatosi cittadino italiano, nonostante il successivo intervento abrogativo e la modifica della disciplina apportata in materia dai successivi approdi normativi, continuano a trovare applicazione per i matrimoni contratti prima dell'entrata in vigore della legge n. 123 del 27 aprile 1983.
Ciò posto, venendo allora al caso di specie, osserva il Tribunale che l'istante ha contratto matrimonio con il ricorrente Parte_4
in data 2 giugno 1960 e, dunque, quando il meccanismo Controparte_1
automatico di acquisizione della cittadinanza iure matrimonii era ancora pienamente vigente.
Considerato che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, le spese di lite possono essere compensate.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al , e per esso all'ufficiale dello stato civile Controparte_2
competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata,
pagina 6 provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Roma, 4 novembre 2025.
il Giudice
dott. Marco Giuliano Agozzino
pagina 7