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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. N. 448/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 448/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
ata a TORINO (TO) l'8/08/1986 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GARIGLIO ANNA
e nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. BASILE FABIO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I IG.ri e hanno costituito autonomi e distinti nuclei familiari;
CP_1 Parte_1
2) i figli minorenni, e , vengono affidati in via esclusiva alla madre, Persona_1 Persona_2
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la stessa, con facoltà alla medesima di assumere le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, fermo restando il diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli;
3) la già casa coniugale, sita in Bra (Cn), Strada San Michele n. 149/lett. E, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, resta assegnata alla IG.ra ; Parte_1
4) il IG. contribuirà al mantenimento dei propri figli minori, e CP_1 Persona_1 Per_2
, con il pagamento mensile dell'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da
[...]
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi alle coordinate bancarie/postali fornite dalla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese, oltre ad un concorso per le spese straordinarie Pt_1 stabilito in € 100,00 mensili complessivi;
5) la IG.ra otrà richiedere e beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali ed aiuti e benefici Pt_1
economici previsti per i figli minori (in particolare Assegno Unico e/o equivalente, nonché bonus e sussidi vari) in maniera esclusiva ed integrale, percependo i relativi importi in misura del 100% (con impegno del IG. a rilasciare le necessarie autorizzazioni e dichiarazioni in tal senso CP_1
presso le Pubbliche Amministrazioni ed Enti di Previdenza ed Assistenza competenti);
6) il IG. anche in accordo con i figli minori alla luce della loro raggiunta maturità ed CP_1
autonomia di vita, vista l'importante distanza geografica che ad oggi li separa, potrà mantenere costanti contatti telefonici con gli stessi e stabilire a seconda dei rientri del padre nella zona in cui i minori risiedono (ad oggi la città di Bra) previo consenso della madre, momenti di incontro con gli stessi;
7) le parti confermano che ciascuna di essa provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8) le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale pregressa tra le stesse ed in particolare, convengono che le reciproche pretese di carattere economico, correlate al pregresso regime matrimoniale comune (immobili, mobili, auto e finanziamenti assunti nell'interesse della famiglia), agli arretrati per importi mensili dovuti a titolo di assegno di mantenimento ordinario e di spese straordinarie per i figli minori e e per le procedure di recupero coatto dei Per_1 Per_2
reciproci crediti vantanti esperite - spese legali di soccombenza incluse - debbano considerarsi interamente compensate tra le stesse e contestualmente dichiarano di nulla avere più a che reciprocamente pretendere in forza di tali titoli a partire dalla data di sottoscrizione della presente, impegnandosi a compiere le attività, anche processuali, necessarie e/o utili ad estinguere le azioni giudiziarie eventualmente intraprese, oltreché a rimettere qualsivoglia querela eventualmente sporta;
9) le parti si rilasciano vicendevole assenso per il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio anche per i figli minori;
- Spese ed onorari di giudizio compensati”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
nata a [...] l'[...] e da , nato a Parte_1 CP_1
BRA (CN) il 30/04/1981, celebrato in CARMAGNOLA (TO) in data 30/07/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie C, Anno 2005,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 12/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conIGlio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 448/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
ata a TORINO (TO) l'8/08/1986 Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GARIGLIO ANNA
e nato a [...] il [...] CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. BASILE FABIO
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I IG.ri e hanno costituito autonomi e distinti nuclei familiari;
CP_1 Parte_1
2) i figli minorenni, e , vengono affidati in via esclusiva alla madre, Persona_1 Persona_2
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la stessa, con facoltà alla medesima di assumere le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, fermo restando il diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei figli;
3) la già casa coniugale, sita in Bra (Cn), Strada San Michele n. 149/lett. E, con tutti gli arredi e le suppellettili ivi presenti, resta assegnata alla IG.ra ; Parte_1
4) il IG. contribuirà al mantenimento dei propri figli minori, e CP_1 Persona_1 Per_2
, con il pagamento mensile dell'importo di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio), da
[...]
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versarsi alle coordinate bancarie/postali fornite dalla IG.ra entro il giorno 20 di ogni mese, oltre ad un concorso per le spese straordinarie Pt_1 stabilito in € 100,00 mensili complessivi;
5) la IG.ra otrà richiedere e beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali ed aiuti e benefici Pt_1
economici previsti per i figli minori (in particolare Assegno Unico e/o equivalente, nonché bonus e sussidi vari) in maniera esclusiva ed integrale, percependo i relativi importi in misura del 100% (con impegno del IG. a rilasciare le necessarie autorizzazioni e dichiarazioni in tal senso CP_1
presso le Pubbliche Amministrazioni ed Enti di Previdenza ed Assistenza competenti);
6) il IG. anche in accordo con i figli minori alla luce della loro raggiunta maturità ed CP_1
autonomia di vita, vista l'importante distanza geografica che ad oggi li separa, potrà mantenere costanti contatti telefonici con gli stessi e stabilire a seconda dei rientri del padre nella zona in cui i minori risiedono (ad oggi la città di Bra) previo consenso della madre, momenti di incontro con gli stessi;
7) le parti confermano che ciascuna di essa provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
8) le parti danno atto di aver già risolto ogni altra questione patrimoniale pregressa tra le stesse ed in particolare, convengono che le reciproche pretese di carattere economico, correlate al pregresso regime matrimoniale comune (immobili, mobili, auto e finanziamenti assunti nell'interesse della famiglia), agli arretrati per importi mensili dovuti a titolo di assegno di mantenimento ordinario e di spese straordinarie per i figli minori e e per le procedure di recupero coatto dei Per_1 Per_2
reciproci crediti vantanti esperite - spese legali di soccombenza incluse - debbano considerarsi interamente compensate tra le stesse e contestualmente dichiarano di nulla avere più a che reciprocamente pretendere in forza di tali titoli a partire dalla data di sottoscrizione della presente, impegnandosi a compiere le attività, anche processuali, necessarie e/o utili ad estinguere le azioni giudiziarie eventualmente intraprese, oltreché a rimettere qualsivoglia querela eventualmente sporta;
9) le parti si rilasciano vicendevole assenso per il rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio anche per i figli minori;
- Spese ed onorari di giudizio compensati”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
nata a [...] l'[...] e da , nato a Parte_1 CP_1
BRA (CN) il 30/04/1981, celebrato in CARMAGNOLA (TO) in data 30/07/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 11, Parte II, Serie C, Anno 2005,
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 12/03/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.