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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/08/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
TT. Guido Federico Presidente
TT. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
TT. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1059/2022 R.G.
promosso da
AVV. IA AB (C.F. ), con studio in Pt_1 CodiceFiscale_1
CI AR (MC), V.le Vittorio Veneto n. 221 ove elegge domicilio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.;
APPELLANTE
nei confronti di e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Michele Fabio Tenuta APPELLATI
e di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI ANCONA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis: A) nel merito, accogliere la domanda di querela di falso e per l'effetto dichiarare invalido erga omnes per falsità il documento senza data
e senza menzione del luogo, ex adverso denominato “quietanza autografa”, allegato agli esposti presentati da alla Guardia di Finanza ed al CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi dell'art. 226 c.p.c. e segg.; A1) in via subordinata, nel merito, qualora si dovesse qualificare la presente domanda come accertamento negativo - accertata la falsità e/o l'alterazione del documento senza data e senza menzione del luogo ex adverso denominato
“quietanza autografa” ed allegato agli esposti presentati da alla CP_1
Guardia di Finanza ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, ove appaiono apposte due firme apparentemente risalenti alla mano di Pt_2
- dichiararne l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia; A2) sempre in
[...] via gradata, nel merito, dichiarare, in ogni caso, privo di qualsivoglia rilevanza giuridica e/o legale il documento ex adverso denominato “quietanza autografa” da ritenersi, pertanto, inesistente e/o nullo e/o inefficace;
B) condannare, in ogni caso, i sigg.ri e , in solido fra loro, al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Avv. , Parte_2 patrimoniali e non, a seguito dell'uso illecito del documento, che vengono sin da ora quantificati in €. 200.000,00 (duecentomila/00) o in quelle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, con gli interessi come per legge e con la rivalutazione monetaria a decorrere dal novembre 2016, epoca della presentazione del primo esposto;
C) condannare, altresì, in ogni caso i sigg.ri e CP_1
in solido fra loro, al risarcimento dei danni per Controparte_2 responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
D) accertato il pregiudizio patito dall'attrice ed il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, applicare la sanzione pecuniaria civile ritenuta di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, lett. a) ed 8 del D.lgs. 7/2016, con condanna dei sigg.ri
e , in solido fra loro, alla corresponsione. CP_1 Controparte_2
Con condanna in ogni caso dei sigg.ri e , in CP_1 Controparte_2 solido fra loro, alla rifusione delle spese ed al pagamento dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, nonché al pagamento dei compensi della CT TT.SS e della CT . Per_1 Persona_2
In via istruttoria, ammettere le richieste già formulate in primo grado con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., depositata telematicamente in data
23.09.2019, su cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi e che qui pedissequamente si riportano: • ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Dica il teste se”:
1. intorno alle ore
07,00 del 1°.04.2014 un familiare di contattava l'Avv. CP_1 Pt_2 chiedendole di recarsi immediatamente presso l'obitorio dell'Ospedale di Fermo ove di lì a poco sarebbe stata eseguita visita necroscopica sul cadavere di
deceduto la sera prima a seguito di sinistro stradale;
2. la Persona_3 professionista si recava presso l'obitorio ed incontrava e CP_1
i quali chiedevano all'Avv. di assisterli nel Controparte_2 Pt_2 procedimento penale instauratosi presso la Procura della Repubblica di Fermo a seguito del sinistro in cui aveva perso la vita il loro figlio;
3. la Per_3 professionista si recava presso la Procura di Fermo, depositava la delega ricevuta contraddistinta come Allegato 2), che si mostra, nonché otteneva il nulla-osta per la sepoltura che consegnava agli addetti dell'obitorio;
4. il
04.04.2014 e si recavano presso lo studio CP_1 Controparte_2 dell'Avv. in CI AR e sottoscrivevano il contratto Pt_2 professionale che si mostra, contraddistinto come allegato A);
5. a fine gennaio
2015 l'Avv. convocava i coniugi per Pt_2 Parte_3 rappresentare loro che la offriva a titolo di risarcimento ed Controparte_3 in via bonaria l'importo onnicomprensivo di €. 760.000,00 e che per ottenere una somma eventualmente superiore sarebbe stato neceSSrio ricorrere alla procedura giudiziale in sede civile e/o penale;
6. i coniugi Parte_3 accettavano l'importo onnicomprensivo di €. 760.000,00, rappresentando di avere necessità di liquidità per estinguere il mutuo contratto in precedenza con la BNL per sostenere le spese di edificazione dello stabile costituente la loro casa familiare;
7. , ricevuta la somma di €. 760.000,00, CP_1 consegnava all'Avv. il 20.04.2015 presso la BNL di Macerata, a Parte_2 parziale pagamento del compenso pattuito, n. 16 assegni bancari per un importo complessivo di €. 88.833,40, chiedendo alla professionista di incaSSre soltanto il primo di €. 13.833,40 e di attendere qualche settimana per incaSSre gli altri, dovendo prima estinguere il mutuo con la BNL;
8. l'Avv.
a fine anno 2015 insisteva con il per incaSSre gli assegni Pt_2 CP_1 ricevuti, ma l'uomo nel gennaio 2016 chiedeva alla professionista di mettere all'incasso un solo assegno di €. 5.000,00; 9. , Persona_4 successivamente al sinistro, veniva pedinato da con la macchina CP_1
e lo costringeva a fermarsi, nonché veniva molestato dallo stesso e dalla moglie attraverso commenti su facebook;
10.nella Controparte_2 primavera/estate del 2015 l'Avv. riceveva alcune telefonate da parte Pt_2 dell'Avv. Igor Giostra, difensore di fiducia del sig. per Persona_4 lamentare il comportamento di che aveva cominciato a pedinare CP_1 il suo assistito con la macchina, facendolo spaventare e costringendolo a fermarsi;
11.nel dicembre 2015 l'Avv. Igor Giostra scriveva a
[...] la missiva che si mostra contraddistinta come allegato 3) e che CP_2 conferma nel contenuto;
12.nella primavera del 2016 cominciava CP_1
a telefonare più volte al giorno alla professionista sia al cellulare che ai numeri fissi ed a citofonare allo studio di CI AR e/o a presentarsi senza appuntamento in quello di ON, per parlare con l'Avv. ; 13.la Pt_2 professionista aveva necessità un paio di volte di far intervenire il marito presente presso lo studio di ON per calmare che CP_1 appariva visibilmente agitato e si rifiutava di allontanarsi;
14.allorquando
si recava presso lo Studio di CI AR chiedeva al CP_1 citofono che la professionista uscisse in strada o fuori dallo studio per poterle parlare, ma quest'ultima si rifiutava;
15.nel giugno 2016 CP_1 citofonava allo studio di CI AR e con eloquio sconnesso chiedeva copia della documentazione relativa al sinistro per consegnarla con urgenza a tale sig. Tenuta;
16.nell'estate 2016 si recava presso lo Studio di CP_1
ON per ritirare la documentazione del sinistro che riteneva incompleta e, pertanto, lanciava i documenti sul bancone del front office dello studio stesso e poi si allontanava;
attendeva il rientro dell'Avv. CP_1
, la fermava sul marciapiede antistante lo studio di CI AR Pt_2 tenendo in mano una catena in metallo e la incolpava di aver fatto chiudere il procedimento penale a carico di , senza consentire a lui ed alla moglie Per_4 di costituirsi parte civile;
18.l'Avv. nella primavera del 2016, in Pt_2 occasione dei molteplici incontri con l'ex cliente, rappresentava più volte a di avere necessità di incaSSre assegni per un importo di almeno CP_1
€. 25.000,00 e l'uomo chiedeva il rilascio di un appunto attestante la consegna
a rate della detta somma, ma la professionista si rifiutava;
19.l'Avv. Pt_2 nel giugno 2016 incaSSva n. 5 assegni di €. 5.000,00 cadauno ed emetteva la fattura n.26 del 15.06.2016 in atti;
20.l'Avv. registrava la Pt_2 conversazione del 10.06.2016, nonché quelle del 12.09.2016 e del 7.11.2016, che sono quelle trascritte dal Consulente incaricato dalla Procura della
Repubblica di Fermo nel procedimento per stalking e contraddistinte come allegato 4); 21.nella primavera 2015 consegnava all'Avv. CP_1
presso lo Studio di ON la lettera senza firma vergata a Pt_2 mano che si mostra, contraddistinta come allegato 5), rappresentando la volontà di uccidere con le armi che aveva in casa;
22.il Persona_4
della Caserma dei Carabinieri di ON Controparte_4 nell'estate 2014, dopo alcuni mesi dal sinistro, telefonava un paio di volte all'Avv. rappresentandole che si era recato in caserma Pt_2 CP_1 dicendo di voler uccidere e le chiedeva di intervenire Persona_4 per calmarlo;
23.conferma la perizia grafologica dell'8.02.2018 da Lei redatta che si mostra e contraddistinto come Allegato O;
24.i meSSggi contraddistinti come allegato G) sono stati inviati dal cellulare di utenza: CP_1 329.7187300 al cellulare dell'Avv. – utenza: 340.3777827; 25.l'Avv. Pt_2
, a seguito dell'esposto presentato da all'Ordine degli Pt_2 CP_1
Avvocati di Macerata, ha predisposto e depositato al CDD di Ancona gli atti difensivi che si mostrano e contraddistinti come Allegato 20); 26.in occasione dell'accesso del 27.04.2017 nello studio dell'Avv. di CI Parte_2
AR, la Guardia di Finanza di CI AR redigeva elenco dei clienti i cui nomi erano indicati su tutti i fascicoli rinvenuti nello studio;
27.la Guardia di
Finanza di CI AR contattava telefonicamente o si recava nelle rispettive abitazioni ed aziende per consegnare loro un questionario da riempire con le informazioni circa importi pagati alla professionista, modalità del compenso e fatture emesse, come da documento contraddistinto come
Allegato 27), che si mostra;
i clienti dell'Avv. , contattati dalla Guardia Pt_2 di Finanza, telefonavano o si recavano presso lo Studio di ON o di
CI AR per chiedere cosa la professionista avesse “combinato” e molti di essi decidevano di interrompere il rapporto professionale. Si indicano quali testi i sigg.ri: Avv. , res.te a CI AR alla Via Testimone_1
Col di Lana n.29, su tutti i capitoli;
- , res.te a CI Testimone_2
AR (MC) al V.le Vittorio Veneto n.223, su tutti i capitoli;
- , Testimone_3 res.te a ON (FM) alla Via Buonarroti n.16, sui capp. 1-12-13-16-28;
- Avv. Igor Giostra, dom.to a Fermo alla Via Agnelli n.22/24, sui capp. 9-10-
11; - , res.te a SA Benedetto del Tronto in Via Persona_4
D'Annunzio n.39, sui capp. 9-10; - , dom.to presso la Controparte_4
Stazione dei Carabinieri di ON alla Via Rodolfo Morandi n.48, sul cap. 22); - TT.SS dom.ta presso il suo Studio in Belforte del Testimone_4
Chienti (MC) alla Via Villa Case n.49, sul cap. 23); - , res.te Testimone_5
a CI AR (MC) in Via S. Pellico n.70/C, sui capp. 27-28; - Tes_6
, res.te a MO SA US (MC) in Via Papa Giovanni XXIII n.31/C, sui
[...] capp. 27-28; - res.te a CI AR (MC) in C. da Testimone_7
Cavallino n. 50/B, sui capp. 27-28; - , res.te a Testimone_8
ON (FM) in Via Vecchia Fermana n.76, sui capp. 27-28; - Tes_9
, res.te a CI AR (MC) in Via Col di Lana n.29, sui capp. 27-
[...]
28. • Ammettere prova testimoniale contraria con i testi indicati per la prova diretta, già richiesta con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., in caso di ammissione della prova testimoniale di parte convenuta e della terza chiamata in causa. • Alla luce di quanto affermato dal nell'esposto alla CP_1
Guardia di Finanza e quanto, di conseguenza, riportato nel processo verbale di constatazione della G.d.F. del 5.06.2018, circa il versamento di rate settimanali di €. 500,00 consegnati alla professionista nel periodo compreso fra il 1°.04.2015 ed il 31.05.2016 per un importo complessivo di €. 25.000,00, disporsi indagine tributaria al fine di accertare i rapporti finanziari (ndr. bancari
e/o postali) intestati e/o cointestati a (operaio) e CP_1 CP_2
(disoccupata) e conseguentemente ordinare agli Istituti di Credito
[...]
l'esibizione degli estratti conto relativi al periodo compreso fra il 1°.04.2015 ed il 31.05.2016 al fine di verificare se sono stati eseguiti prelevamenti periodici in contanti per un importo di €. 25.000,00. In ogni caso, ordinare alla BNL,
Istituto di Credito trattario dei titoli consegnati alla professionista, l'esibizione degli estratti conto nel periodo compreso fra il 1°.04.2015 ed il 31.05.2016 relativamente al rapporto intestato a , onde verificare CP_1 prelevamenti periodici in contanti per un importo di €. 25.000,00. • Autorizzare
l'attrice al deposito non telematico del cd-rom allegato alla consulenza tecnica di parte del Perito trascrittore LL D'LO. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Illimitate riserve e salvezze”.
L'appellata ha concluso chiedendo: “Piaccia all' Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata del 18.1.2023, rigettare l'appello proposto dall'avv. EN CI NA in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato in fatto ed in diritto, così come proposto nei confronti della sig.ra , per i motivi Controparte_2 esposti nella comparsa di costituzione e risposta e negli scritti successivi, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”.
L'appellato ha concluso chiedendo: “Piaccia all' Ecc.ma Corte CP_1
d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata del
18.1.2023 e previa acquisizione del file audio su supporto cd-rom già prodotto ed allegato con il n. 30 al fascicolo di primo grado, rigettare l'appello proposto dall'avv. EN CI NA in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato in fatto ed in diritto, così come proposto nei confronti del sig. , per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e negli CP_1 scritti successivi, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”.
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
Oggetto: querela di falso
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 25.07.2018 l'Avv. CI NA
EN, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, il sig.
per chiedere, in via principale, l'accertamento della falsità e/o CP_1 dell'alterazione del documento senza data denominato “quietanza autografa” allegato agli esposti presentati dal convenuto alla Guardia di Finanza ed al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata e, in ogni caso, dichiarare la declaratoria di nullità e/o inefficacia di detto documento, con condanna di al risarcimento dei danni ed all'applicazione della sanzione Controparte_1 pecuniaria ai sensi degli artt. 4, comma 4, lett. a) ed 8 del D.lgs. 7/2016 e condanna alle spese legali.
L'Avv. , nell'agire in giudizio prospettava che: a seguito Pt_2 dell'attività stragiudiziale svolta in favore dei coniugi e CP_1
quest'ultimi ricevevano dalla Controparte_2 Controparte_5
– compagnia che all'epoca del sinistro assicurava per la RCA il veicolo responsabile del sinistro a seguito del quale aveva perso la vita il figlio dei propri assistiti - la somma omnicomprensiva di Euro 760.000,00 versata dalla ridetta Compagnia a mezzo assegno bancario all'ordine di CP_1 che lo riceveva in data 20.04.2015. Il compenso spettante alla professionista ammontava, dunque, ad €. 96.428,80 per cui il sig. consegnava CP_1 all'Avv. , a parziale pagamento dei compensi pattuiti, un assegno Pt_2 bancario di Euro 13.833,40, nonché sedici assegni bancari tutti senza data, di cui 14 di importo pari ad Euro 5.000,00 cadauno e 2 di importo pari ad Euro
2.500,00 cadauno, per una somma totale di Euro 88.833,40, con richiesta rivolta alla professionista di incaSSrli poco per volta, stante la prioritaria necessità di pagare, con i soldi incaSSti dal sinistro, le rate di un mutuo già contratto con la BNL. Aggiungeva che nel marzo del 2016 il sig. CP_1 aveva richiesto all'Avv. un “appunto” comprovante l'incasso a Pt_2 rate, di titoli per €. 25.000,00 che l'odierna appellante aveva rifiutato di rilasciare avendo emesso regolare fattura sia per l'importo di Euro
25.000,00 come per l'incasso degli altri assegni. Quindi allegava che in un'altra occasione il sig. l'aveva attesa sul marciapiede antistante CP_1 lo studio di CI AR brandendo una catena con fare minaccioso e rappresentando la volontà di intraprendere azioni giudiziarie contro di lei per poi successivamente continuare ad importunarla con telefonate, richieste farneticanti e numerosissimi SMS.
Il 4.03.2017, sempre secondo quanto dedotto dall'Avv. con l'atto Pt_2 introduttivo del giudizio di primo grado, aveva ricevuto comunicazione a mezzo pec dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata che la informava circa il deposito di un esposto disciplinare in suo danno presentato dal sig.
e, nell'aprile 2017, la Guardia di Finanza – Compagnia di CI CP_1
AR – aveva iniziato una verifica fiscale a seguito di esposto presentato dal sig. nel novembre 2016 mentre l'Avv. CP_1
aveva sporto denuncia-querela ai danni di quest'ultimo per i reati Pt_2 di cui agli artt. 612 bis, 660 (facendo uso di telefono), 582, 612 e 614, a seguito della quale veniva notificato al querelato avviso ex art. 415 bis cpp in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p.p. Ottenuta copia dei documenti depositati dal sig. unitamente all'esposto disciplinare al Consiglio CP_1 dell'Ordine degli Avvocati di Macerata ed a quello inoltrato alla Guardia di
Finanza, l'Avv. aveva preso atto della produzione in “copia” di un Pt_2 documento denominato “quietanza autografa”, consistente in un foglio con due scritte - una a mano, in stampatello, dai tratti stentati e poco marcati - e l'altra a “macchina” sul quale apparivano due firme dai tratti sbiaditi e poco marcati, apparentemente riconducibili alla mano di . Parte_2
Aggiungeva di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare e che, a seguito di processo verbale di constatazione si era proceduto al recupero a taSSzione sulla somma di €. 25.000,00 che, come falsamente riferito dal sarebbe stata versata in contanti a partire dal 24/4/2015 fino al CP_1
30/04/2016 e suffragata dal ridetto documento. Infine aveva chiesto il risarcimento del danno nella misura di euro 200.000,00.
Il convenuto, costituendosi, ricostruiti i rapporti professionali intercorsi con l'Avv. , contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto allegando Pt_2 che la predetta, a fronte della prestazione professionale stragiudiziale per il risarcimento del danno subito a seguito della perdita di un figlio conseguente a sinistro stradale, aveva ricevuto il complessivo compenso di euro 113.833,40, come da fatture n. 16 del 03.03.2015 per euro 3.
833,40, n. 31 del 24.05.2015 per l'importo di euro 10.000,00 , n. 1 del
19.01.2016 per euro 5.000,00, n. 26 del 15.06.2016 per euro 25.000,00, n.
28 del 20.06.2016 per euro 15.000,00, n. 29 del 24.06.2016 per euro
30.000,00, quietanza autografa redatta e consegnata al sig. il CP_1
26.05.2016 per l'importo di euro 25.000,00. Aggiungeva che tale compenso era stato corrisposto mediante consegna alla professionista, nell'aprile
2015, di nn. 20 assegni ( dal n. 3048532611 al n. 3048532630) tratti sul conto BNL per il complessivo importo di euro 113.833,40, con l'accordo che il sig. avrebbe versato gli importi ratealmente e in contanti CP_1 mentre la professionista avrebbe via, via restituito i titoli corrispondenti agli importi versati. Dopo aver incaSSto il primo assegno (il n. 3048532611/07 datato 24.4.2015 recante euro 13.833,40) l'Avv. , ricevuta dal sig. Pt_2
nel periodo intercorrente fra il mese di aprile 2015 e quello di CP_1 maggio 2016, ratealmente e in contanti, la complessiva somma di €
25.000,00, aveva provveduto alla restituzione di 3 assegni, nn.
3048532612, 3048532613 e 3048532614, complessivamente per la medesima somma. Solo a quel punto il sig. si era avveduto della CP_1 mancanza di un qualsiasi documento attestante l'avvenuto pagamento in favore della professionista per cui aveva avanzato la relativa richiesta all'Avv. che aveva, quindi, rilasciato, “...nel maggio del 2015, Pt_2 quietanza autografa (all. n.9) avente il seguente tenore:
[...]
euro 25.000,00. Segue fattura/ Io ho ricevuto a CP_1 Parte_2 rate da euro 25.000,00. Firma>)” . CP_1
Secondo l'assunto del convenuto la circostanza dell'avvenuto pagamento in contanti della somma di euro 25.000,00 e del rilascio della scrittura denominata “ quietanza autografa” risulterebbe comprovata dai documenti costituiti “... da registrazione audio del 26.5.2016 (all.n. 30: CD audio contenente il file di minuti 10,13) raccolta dal contestualmente alla redazione e sottoscrizione del documento da CP_1 parte dell'avv. , con relativa trascrizione ( a cura del deducente Pt_2 convenuto:all.n.27, nonché a cura dell'agenzia di traduzioni Intrawelt di
AleSSndro TA & C. S.a.s. mediante perizia giurata all. n. 36) registrazione contenente dichiarazioni confessorie dei fatti di cui sopra)”.
Avvedutosi, infine, nel giugno del 2016 della esosità del compenso richiesto, con lettera raccomandata del 10.06.2016 aveva revocato il mandato all'avvocato, aveva richiesto la restituzione della relativa documentazione, anche quanto ad eventuale accordo derogatorio ex art. 13 della l.
247/2012, o in mancanza, la ripetizione di quanto versato in eccedenza e, infine, presentato un esposto tributario alla Guardia di Finanza ed uno disciplinare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista.
Il convenuto aveva, quindi, precisato che “...nei giorni precedenti il
26.05.2016 ( una settimana prima circa ) dietro richiesta del deducente e a fronte del relativo parziale compenso ricevuto in contanti) l'avv. si Pt_2 determinava a rilasciargli quietanza (all. n.9) recante dicitura stampata su due righe , del seguente tenore:
25.000,00./Segue fattura> in calce alla quale la medesima apponeva la propria sottoscrizione”. Insoddisfatto di tale scrittura in ragione dell'assenza della data e del nome della dichiarante, si era recato nuovamente dal legale in data 26.05.2016, all'esterno dello studio legale, al fine di ottenere una quietanza completa di tali dati, ed essendo venuto meno il rapporto di fiducia con il professionista, aveva portato con sé un registratore per cui la relativa conversazione risultava comprovata dal cd. audio contenente il file “Nuova registrazione” di 10,13 minuti formato contestualmente alla redazione della suddetta quietanza da cui si evinceva che l'Avv. , aveva “...di fatto vergato con una matita il testo Pt_2 manoscritto in stampatello , distribuito su cinque righe, sottoscrivendolo ... Il testo veniva vergato e sottoscritto sul medesimo foglio recante la dicitura stampata e la pregreSS sottoscrizione ma nel verso opposto alla prima dichiarazione” in quanto la dichiarazione era stata rilasciata all'esterno dello studio per cui l'avvocato non disponeva di altro foglio su cui scrivere.
L'autografia della sottoscrizione era stata poi verificata dal grafologo
TT ( all. 31) previo esame dell'originale del documento. Persona_5
Dalla genuinità del citato documento derivava la legittimità degli esposti avanzati alla Guardia di Finanza di CI AR e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista precisando che l'esposto disciplinare manteneva la sua valenza in relazione alle ulteriori violazioni deontologiche allegate e che la fondatezza di quello tributario risultava dal verbale d constatazione sulla base del quale la Polizia Tributaria aveva proceduto al “recupero a taSSzione della somma di euro 25.000,00”. In ogni caso, sempre secondo l'assunto del sig. detti esposti CP_1 risultavano insuscettibili di arrecare danno all'Avv. mentre dalla Pt_2 denuncia-querela sporta dall'Avv. era scaturito il procedimento Pt_2 penale n. 3551/2018 RGNR nell'ambito del quale era stato sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 252 c.p.p., l'originale del documento suindicato.
Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di
[...]
coniuge del sig. la quale, costituendosi, eccepiva CP_2 CP_1
l'inammissibilità della proposta querela di falso per non essere stati indicati i relativi mezzi di prova e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. Qualificata la domanda come querela di falso il GI disponeva la comunicazione al PM e ammetteva CT grafologica.
Il tribunale adito con sentenza n. 908/2022, pubblicata in data 21.10.2022 respingeva la domanda attrice con condanna al pagamento delle spese di lite.
Propone appello l'Avv. deducendo i motivi di seguito Parte_2 esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
I sigg.ri e costituendosi con separate CP_1 Controparte_2 comparse, hanno contestato i motivi di appello e chiesto il rigetto del gravame.
Precisate, infine, dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata assorbita, in ragione della attuale fase processuale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 348 bis c.p.c. da parte appellata.
Con il primo motivo l'appellante deduce l' “errata, incongrua ed illogica motivazione della sentenza in ordine al mancato disconoscimento da parte di
dei documenti n. 30 e n. 36 depositati da - Parte_2 CP_1 mancata istanza di verificazione delle avverse parti ed assenza di valore probatorio dei medesimi documenti”.
L'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che l'Avv. non aveva “in alcun modo Pt_2 disconosciuto la conformità della registrazione fonografica prodotta da parte convenuta ...” sia quanto alla data della conversazione, sia rispetto alla riconducibilità delle voci dei due interlocutori a quelle delle parti del presente giudizio, sia in ordine al contenuto del dialogo al fine di impedire che eSS formasse piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, così come stabilito dall'art. 2712 c.c. ed essersi limitata, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., a fornire una sua personale interpretazione del senso del dialogo.
Secondo la prospettazione dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'attrice aveva contestato e/o disconosciuto con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, gli allegati nn. 30 e 36 depositati da , costituiti dal cd contenente il file CP_1 denominato “Nuova registrazione” e dalla trascrizione del contenuto del cd effettuata dalla sig.ra quale dipendente dell'agenzia di Persona_6 traduzioni Intrawelt di AleSSndro TA e C. S.a.s., giusta verbale di giuramento reso dinanzi il Giudice di Pace di Fermo. Nutrendo perplessità in ordine all'autenticità del colloquio, al tenore dello stesso e alla conformità della trascrizione eseguita dalla Intrawelt rispetto al contenuto della registrazione aveva, quindi, incaricato la sig.ra LL D'LO, perito in ambito forense, di procedere ai neceSSri accertamenti e alla trascrizione integrale. Alla prima udienza del 29.01.2019, in attesa della redazione dell'elaborato peritale richiesto, aveva poi contestato/disconosciuto in via neceSSriamente preventiva tutti i documenti depositati dal sig. Una volta accertato da parte del proprio CP_1 tecnico di fiducia che la registrazione era stata eseguita “con un telefono cellulare IPhone sistema OS 9.2” e non con un “registratore digitale”, come sostenuto dalle controparti nei rispettivi scritti difensivi, e che esistevano notevoli difformità rispetto alla trascrizione eseguita dalla Intrawelt, aveva provveduto a depositare l'elaborato del perito D'LO, asseverato con giuramento dinanzi al Tribunale di Chieti in data 30.8.2019.
Tale ultima relazione era stata, quindi, posta a fondamento della ulteriore querela di falso proposta in via incidentale con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c., comma VI, avente ad oggetto la trascrizione giurata della
Intrawelt prodotta dalla controparte cui non aveva fatto seguito la richiesta della difesa avversaria di verificazione della trascrizione. Il primo giudice, secondo l'assunto dell'appellante, non avrebbe, dunque, dovuto riconoscere alcuna efficacia probatoria sia alla trascrizione depositata dal convenuto che alla relativa registrazione e, in ogni caso, non aveva proceduto ad alcun esame del contenuto della relazione del perito D'LO, che era stata asseverata con giuramento dinanzi al
Tribunale di Chieti, e che costituiva valido supporto sia quanto alle contestazioni sollevate in relazione ai documenti nn. 30 e 36 ma anche rispetto alla querela di falso proposta in via incidentale con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
L'appellante afferma di aver, sia alla prima udienza, che con la seconda memoria ex art. 183 cpc, disconosciuto tanto la registrazione fonografica, quanto la trascrizione giurata della Intrawelt avendo dedotto che: la trascrizione non contiene l'indicazione del file sorgente;
la perizia giurata di
LL D'LO ha fatto emergere che il file audio è stato creato tramite cellulare con sistema operativo “IPhone OS 9.2.”e non con l'utilizzo di un registratore digitale, oltre che le gravi carenze attesa l'assoluta assenza della parte finale del dialogo in cui la voce maschile rappresenta di avere fretta di andarsene per prendere la figlia, e la voce femminile risponde “Esatto te' a preparo… si si adesso guarda ne parliamo con calma”; il file audio è indicato dalle parti avverse come “Nuova Registrazione” facendo così presumere l'esistenza di una vecchia registrazione o una registrazione originale diversa da quella riprodotta nel CD depositato;
la data del presunto colloquio indicata nel 26/5/2016 è stata fortemente meSS in discussione dalle divergenti dichiarazioni contenute nella missiva del 21.10.2016 a firma
[...] inviata all'odierna appellante in cui il predetto affermava che la CP_1 quietanza autografa sarebbe stata redatta e consegnata nel giugno 2016.
A fronte delle specifiche contestazioni gli appellati e CP_1 [...] non avevano avanzato istanza di verificazione della CP_2 trascrizione per cui il tribunale non avrebbe dovuto attribuire alcuna efficacia probatoria sia alla trascrizione che alla registrazione ed aveva errato nell'affermare che non era intervenuto “...alcun disconoscimento né della conformità della registrazione fonografica, né del dialogo avvenuto così come riprodotto, né della data indicata dalle controparti nel 26 maggio 2016” finendo con l'attribuire piena prova solo alla registrazione fonografica di cui al documento n. 30.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l' ”omeSS pronuncia circa la querela di falso presentata in corso di causa da avente ad Parte_2 oggetto il documento n. 36 correlato al documento n. 30, entrambi depositati da e quindi non corrispondenza tra chiesto e pronunciato” ; CP_1 ribadisce la volontà di proporre querela di falso, anche in questo grado di giudizio, affinché venga accertata con sentenza la non veridicità e/o falsità materiale e/o falsità ideologica della trascrizione del doc. n.30 di cui alla perizia asseverata con giuramento dalla sig.ra dipendente dell' Persona_6 [...]
con sede a Porto Parte_4
SAt'Elpidio alla Via Elpidiense n. 14, in data 7.1.2019, dinanzi al Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo (All. C, nonché Doc. n. 36 controparte), ed indica, ai fini istruttori della proposta querela, la perizia asseverata con giuramento del perito LL D'LO in data 30.08.2019 dinanzi al cancelliere del Tribunale di Chieti a cui è allegato il CD del colloquio relativo alla trascrizione e di cui è stata chiesta l'autorizzazione al deposito cartaceo.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l' ”errata, illogica ed irrazionale ricostruzione dei fatti per come operata nella sentenza gravata ed elementi su cui detta illogica ricostruzione fattuale si fonda – omeSS valutazione delle prove documentali introdotte dall'allora attrice” in quanto fondata su un parziale ascolto del CD attesa l'assenza di qualsiasi valutazione dell'ultima parte del dialogo, l'individuazione di una collocazione spaziale degli interlucotori , dentro lo studio o nella corte circostante, pur non avendo il giudicante alcuna personale cognizione dei luoghi, la gratuita attribuzione alla voce femminile di stati d'animo ed emozioni oltre che della data al documento, che ne era privo, avendo collocato temporalmente la conversazione ed il rilascio della quietanza il giorno 26.05.2016, così come indicato dalla parte, senza neppure essersi avveduto del contrasto di ciò con quanto riportato nel già citato doc. n. 29 di parte avversa e doc. L allegato alla successiva istanza di sospensiva (ndr lettera a firma ove testualmente CP_1 si legge “ … quietanza autografa redatta e consegnatami nel giugno 2016 recante l'importo di €. 25.000,00”).
Inoltre il tribunale, secondo quanto prospettato dall'appellante, non ha valutato la vicenda nella sua interezza e complessità in quanto caratterizzata dal fatto che il sig. persa la fiducia nel proprio legale,
CP_1 aveva assunto atteggiamenti persecutori nei confronti della professionista tanto che l'Avv. aveva sporto denuncia - querela che aveva Pt_2 originato un procedimento penale nell'ambito del quale era stato notificato al sig. avviso ex art. 415 bis c.p.p., che la Procura delle Repubblica
CP_1 del Tribunale di Macerata aveva disposto la trascrizione di conversazioni fra le parti da cui emergono le minacce fisiche e giudiziarie di
CP_1 ai danni della professionista, che al riguardo erano state assunte sommarie informazioni da persone informate sui fatti, che all' udienza preliminare era stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio nei confronti di
CP_1 per il reato di stalking per cui risultava pendente il relativo giudizio dinanzi il
Tribunale di Macerata, iscritto al n. 1365/2017 R.G.N.R.
In definitiva, secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di primo grado non aveva considerato che la conversazione riprodotta nel CD non poteva costituire prova della consegna e della percezione della somma, non contenendo dichiarazioni in tal senso da parte della voce femminile registrata e non potendosi al contempo ritenere credibili le affermazioni del sig. in quanto intenzionalmente registrate e motivate da un forte CP_1 risentimento verso la professionista. Il primo giudice era, infine, giunto ad affermare che l'Avv. avrebbe ricevuto in contanti la somma di Pt_2 euro 25.000,00 nonostante risultasse in atti la parcella n. 26 per euro
25.000,00 emeSS a seguito di versamento datato 13.06.2016 di n. 5 assegni bancari di euro 5.000,00 ciascuno, rilasciati dall'ex cliente.
Con il quarto motivo l'appellante deduce l' “inutilizzabilità della registrazione contenuta nel documento n. 30 in quanto ottenuta illecitamente nella privata dimora/ studio dell'avv. ” ed al riguardo richiama la Pt_2 giurisprudenza che ritiene illegittime, e non utilizzabili in giudizio, le prove ottenute in violazione dell'altrui riservatezza, con riferimento alle registrazioni di colloqui eseguite di nascosto in luoghi di privata dimora e non in luoghi pubblici, fra cui vanno ricompresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Cfr. ex multis Cass. Penale, n. 41646 del 2013; Cass. Sez.
Unite, Sent. 22 giugno 2017, n. 31345). In particolare fa riferimento alla recente pronuncia della Suprema Corte penale n. 40298/2018 - in cui si afferma che anche il luogo di lavoro può assumere le caratteristiche di
“privata dimora” a condizione che “il rapporto tra la persona offesa e la res non sia occasionale e laddove l'ingresso sia riservato al personale svolgimento anche di manifestazioni della vita quotidiana” - evidenziandone l'applicabilità alla fattispecie in esame in cui, secondo la steSS prospettazione di parte appellata, il colloquio si sarebbe verificato nella corte interna dello studio/abitazione ( immobile ad uso promiscuo) precluso all'accesso di estranei in quanto recintato e munito di cancello e alla visibilità dall'esterno.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l' “assenza/ carenza di motivazioni logico - giuridiche sulle quali si è basato il giudice per discostarsi dalla ctu ed omesso esame delle risultanze della relazione steSS” rilevando come il primo giudice si sia discostato dalle conclusioni dell'ausiliare senza operare alcuna valutazione critica dell'elaborato e senza avere indicato gli elementi di cui si è avvalso per ritenere l'erroneità dell'accertamento svolto dall'ausiliare svilendo la disciplina della grafologia perché “...non è una scienza esatta” nonché decontestualizzando l'affermazione del CT per evidenziare che le firme, frutto di imitazione, presentano, comunque, una somiglianza con quelle dell'attrice.
Peraltro il tribunale, secondo quanto evidenziato dall'appellante, non avrebbe nemmeno tenuto conto delle ulteriori due consulenze grafologiche a firma della dott.SS , incaricata dal Pubblico Ministero presso il Persona_7
Tribunale di Macerata, ed a firma della TT.SS svolta nel Persona_8 giudizio di primo grado e ritenuta nulla per un vizio di forma, che hanno concordemente accertato la falsità della sottoscrizione riferita all'odierna appellante. Non solo, avendo il sig. affermato, nei suoi iniziali scritti difensivi, di CP_1 aver visto l'Avv. apporre la propria firma sul documento in esame Pt_2 poggiandolo su un'autovettura parcheggiata nella corte interna dell'abitazione, ed essendo stato escluso dal CT il carattere autografo di tale sottoscrizione, doveva ritenersi integrata la piena consapevolezza in capo al sig. della falsità del documento all'atto della presentazione CP_1 dell'esposto al COA di Macerata e alla GdF.
Con il sesto motivo l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie avanzate in primo grado e non ammesse.
L'appellato evidenziata la tardività delle contestazioni CP_1 sollevate alla registrazione di cui al CD Rom depositato unitamente alla comparsa di primo grado e delle due trascrizioni della steSS, ha eccepito: 1) la novità dell'eccezione sollevata per la prima volta in grado di appello dall'Avv. Mennoria relativa alla divergenza delle allegazioni di parte odierna appellata circa la data della registrazione e in ogni caso la sua irrilevanza non riportando il documento in oggetto la data di sottoscrizione;
2) l'inammissibilità dell'eccezione di “illegittimità/illiceità” della registrazione fonografica e della sua inutilizzabilità in quanto formulata ex adverso tardivamente, ovverosia solo con seconda memoria ex art. 183
c.p.c., trattandosi di eccezione di parte in senso stretto e non rilevabile d'ufficio che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata dall'attrice entro la prima udienza o al più tardi entro la prima memoria ex art. 183 c.p.c. posto che la registrazione era stata depositata con la comparsa di risposta;
in ogni caso, nel merito, ribadisce la piena liceità della registrazione in quanto effettuata “all'esterno dello studio legale civitanovese di parte attrice”, ovverosia in un luogo pubblico, non già in un luogo di privata dimora, nel rispetto dell'allora (maggio 2016) vigente art. 24
d.lgs. n. 196/2003 (“il consenso [al trattamento dei dati personali] non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella parte II, quando il trattamento: […] f) con esclusione della diffusione, è neceSSria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente neceSSrio al loro perseguimento nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”), oltre che fra presenti e, come tale, insuscettibile di integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 615 bis c.p.
e, quindi, pienamente utilizzabile;
in subordine, per l'ipotesi di astratta riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 615 bis c.p. evidenzia che la condotta di registrazione sarebbe: 1) scriminata dalla causa di giustificazione ex art. 51
c.p. (esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 cost. ritenuto prevalente sull'esigenza della riservatezza secondo univoca giurisprudenza e del diritto di cui all'art 24 del previgente codice privacy); 2) non punibile, stante l'assenza di querela della persona offesa;
3) quand'anche il colloquio oggetto di registrazione si sia svolto nella corte dell'immobile dell'attrice cinta da recinzione e cancello con grata, suscettibile di lasciar trapelare i suoni tal quali, ed al momento dei fatti aperto, neppure si configurerebbe l'illecito penale de quo, sul rilievo che il colloquio sarebbe stato osservabile e udibile da chiunque si fosse trovato a paSSre in quel momento sul marciapiede attiguo posto che unanime giurisprudenza limita l'ambito di rilevanza delle condotte ai soli casi in cui le captazioni di immagini altrui avvengano in luoghi destinati allo svolgimento di attività normalmente sottratte alla normale osservazione dall'esterno sì da evitare non volute violazioni della riservatezza;
il comune dispositivo per la registrazione in formato digitale con cui è stato captato il dialogo, peraltro, neppure assurge a “strumento tecnologico, diverso dalle naturali risorse umane, che sia idoneo per la sua particolare insidiosità e capacità di penetrazione, a vincere le normali difese di cui ciascuno circonda la vita domestica” ( C., Sez. IV, 28.4.1995) per cui l'uso di tale dispositivo, idoneo a captare suoni perfettamente e ed egualmente captabili dall'orecchio umani, non risulta idoneo a integrare la fattispecie penale in esame tanto più che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, giammai una registrazione tra presenti poSS configurare una interferenza illecita nella vita privata o costituire captazione indebita.
Ha, quindi, evidenziato la mera valenza indiziaria della consulenza grafologica a fronte della valenza probatoria di prova legale della registrazione fonografica trascritta considerato che l'esame grafologico deve essere riguardato come il più inattendibile in quanto reso a seguito di impiego di
“strumenti labili” ed essendo espressione di convincimenti soggettivi e di mera empirica osservazione, tali da condurre ad “esiti controvertibili”.
Vanno poi considerati, a giudizio dell'appellato i provvedimenti di CP_1 archiviazione emessi dal Tribunale e dal G.d.P. di Macerata rispettivamente dei proc.ti penali nn. n. 3551/18 R.G.N.R. (v. all.ti nn. 2 fasc. primo grado e n. 37 fasc. primo grado e n. 537/19 R.G.N.R. (v. all.ti CP_2 CP_1 nn. 1 e 2 alla nota di deposito del 24.9.2020) deponenti per la genuinità, autenticità e provenienza da parte avversa del documento oggetto di accertamento (“è emerso che il manoscritto in cui è stata dichiarata la ricezione della somma di 25 mila euro da parte dell'Avv. è stato Pt_2 vergato dalla persona offesa”) oltreché della registrazione audio (“l'Avv.
ha confermato che la voce che si può ascoltare è sua […] dall'ascolto Pt_2 dell'audio non emergono interruzioni o segnali di frammentazione del file”) – costituenti prova atipica;
la perizia penale a firma della dr.SS Per_7 prodotta ex adverso (sub doc. 14) attestante quantomeno la parziale (id est riferita alla dichiarazione di quietanza) genuinità, autenticità e provenienza da parte avversa del documento – costituente prova atipica.
Da ultimo ha evidenziato che il tribunale, nel disattendere le conclusioni della CT disposta nel giudizio di primo grado, ha valorizzato la registrazione fonografica siccome mezzo istruttorio facente “piena prova” ex art. 2712 c.c.7 delle circostanze dallo stesso risultanti evidenziando: 1) la corrispondenza del documento contenente le quietanze versato in atti con quello oggetto di registrazione;
2) che l'avv. è l'autrice delle Pt_2 sottoscrizioni che compaiono su tale documento, nonché del testo vergato in stampatello e che la steSS ha ricevuto la somma di € 25.000,00 in contanti dal 3) la “illogicità” ed “implausibilità” della prospettazione fattuale CP_1 attorea secondo cui il avrebbe creato un “falso ad hoc” contenente CP_1 addirittura due quietanze false sul medesimo foglio con due sottoscrizioni asseritamente apocrife;
4) l'affermazione secondo cui la grafologia non è una scienza esatta”; 5) l'ammissione contenuta nella steSS relazione di ctu alla cui stregua l'ausiliario ha “rilevato una somiglianza tra le firme in verifica e quelle dell'attrice”.
Infine ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità delle domande risarcitorie, ivi compresa quella ex art. 96 c.p.c. quella nonché di irrogazione di “sanzione pecuniaria civile ritenuta di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, lett. a) ed 8 del D.lgs. 7/2016”. In subordine ha contestato nel merito la relativa domanda.
Sostanzialmente analogo risulta il contenuto della separata comparsa della sig.ra Controparte_2
L'esame dei motivi di appello deve essere preceduto da quello riguardante l'eccezione di inammissibilità e/o tardività del deposito della fonoregistrazione contenuta nel supporto CD-ROM effettuata in grado di appello dalla difesa del sig. con le note scritte del 13.02.2024. CP_1
In tale sede la difesa dell'appellato ha ribadito la Controparte_1 richiesta già avanzata con la propria comparsa di risposta in appello di
“...autorizzazione al deposito materiale in cancelleria dell'allegato n. 30 al fascicolo di primo grado del convenuto (cd rom contenente file CP_1 audio, presente comunque in copia nel fascicolo d'ufficio), non depositabile telematicamente” provvedendo contestualmente, atteso il riferito rifiuto da parte della Cancelleria, al deposito del suddetto allegato, convertito in formato .pdf, con richiesta della relativa autorizzazione in alternativa ovvero in aggiunta al chiesto deposito fisico.
Come rilevato dalla difesa del predetto appellato il file di cui al doc. n. 30 fa parte del fascicolo di primo grado in quanto la relativa produzione effettuata all'atto della costituzione in primo grado da parte della difesa del sig. oltre che risultare dall'elenco di cui alla comparsa di CP_1 risposta e dall'indice dell'elenco dei documenti depositati in data
08.01.2019 - sul quale compare, in calce, la sottoscrizione del cancelliere -
è stata ammeSS dalla controparte con il primo motivo di appello laddove si argomenta in ordine alla configurabilità della contestazione e/o disconoscimento degli allegati nn. 30 e 36 e si afferma espreSSmente
l'intervenuto deposito di tali allegati, rispettivamente consistenti in un
CD audio e nella relativa trascrizione giurata;
di tali documenti ha, infine, tenuto conto il primo giudice avendo fatto riferimento con la gravata sentenza al contenuto della registrazione fonografica implicante, ove neceSSria, la relativa autorizzazione al deposito.
In base al consolidato principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte per cui il giudice di appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo. Peraltro il giudice di appello ovvero, se lo ritiene, neceSSrio, può ordinare alla parte intereSSta di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado ( Cass. S.U., Sentenza n. 4835 del 16.02.2023).
Il CD risulta, dunque, già acquisito in primo grado agli atti del processo, per cui, anche a prescindere dalla necessità di autorizzazione per il suo deposito materiale in secondo grado, deve, pertanto, escludersi l'inammissibilità o tardività della produzione di copia del documento salvo la valutazione delle contestazioni sollevate rispetto alla copia prodotta che, però, nella fattispecie in esame non deve ritenersi neceSSria in ragione delle argomentazioni che seguono, tenuto conto del contenuto di tale documento già risultante dagli atti.
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità per novità dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'appellante in ordine alla divergenza della data in cui sarebbe stata vergata la scrittura privata e di inutilizzabilità della registrazione della conversazione fra l'Avv. e il sig. Pt_2 CP_1 trattandosi di argomentazioni difensive svolte dalla parte sulla base degli elementi e delle tempestive allegazioni risultanti dagli atti di causa del primo grado del giudizio. Va peraltro rilevato che con la gravata sentenza il primo giudice ha fatto riferimento alla dedotta illiceità della registrazione in quanto avvenuta in un luogo di privata dimora sì da doversi ritenere, anche sotto diverso profilo, l'eccezione non accoglibile in quanto tempestivamente dedotta in primo grado.
Il primo motivo di appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
Per quanto già sopra evidenziato non vi è dubbio in ordine alla intervenuta produzione dei documenti in oggetto da parte della difesa del sig. CP_1 con la comparsa di costituzione e risposta.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'Avv. si è limitata a Pt_2 contestare “... tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto, richiesto e prodotto sia dal convenuto , che dalla chiamata in causa CP_1 CP_2
” adottando conclusioni che non attengono in alcun modo ai
[...] documenti in esame. Soltanto successivamente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha dedotto la falsità della trascrizione asseverata depositata dalla difesa del sig. nonché la illegittimità/illiceità della CP_1 registrazione in quanto effettuata nel cortile dell'immobile ove è ubicata la residenza dell'Avv. e, dunque, in una pertinenza della steSS Pt_2 costituente un tutt'uno sia con lo studio professionale sito al piano terra che con l'abitazione posta al primo piano, e dunque integrante il reato di interferenza nella vita privata della professionista.
Premesso che secondo il disposto di cui all'art. 2712 c.c. “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”, va rilevato che “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e
2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5755 del 24.02.2023).
La Suprema Corte ha in particolare affermato al riguardo che “Sotto un primo profilo, il disconoscimento di conformità ex art. 2712 c.c. è da effettuare in generale e in ogni caso nel rispetto delle preclusioni ex artt. 167 e 183 c.p.c.
e ha da essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare in allegazione di elementi che attestano la mancata corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass. 1250/2018). Sotto un secondo profilo, mentre il disconoscimento ex art. 215, n. 2 c.p.c. preclude l'utilizzazione della scrittura (in mancanza di positivo esperimento di verificazione giudiziale), il disconoscimento ex art. 2712 c.c. non impedisce che il giudice poSS accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 13519/2022)” ( in motivazione Cass. Sez. 2 , Ordinanza
n. 5755 del 24.02.2023).
Deve, dunque, escludersi che vi sia stato tempestivo disconoscimento della registrazione attesa la mancanza, nella prima memori ex art. 183
c.p.c, di qualsiasi specifico riferimento al documento in esame ed avuto riguardo a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” ( Cass. Sez. VI, Ordinanza n.12794 del
13.05.2021). Le medesime argomentazioni valgono anche quanto alla trascrizione ove si consideri che eSS ha avuto ad un oggetto una conversazione cui ha partecipato la steSS Avv. che, al di là Pt_2 delle verifiche neceSSrie e successivamente poste alla base della proposta querela di falso, avrebbe potuto sollevare specifiche contestazioni rispetto a quanto a sua diretta conoscenza.
L'esame del terzo motivo di appello deve precedere quello riguardante il secondo motivo sulla base del principio della “ragione più liquida”
“desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.” (tra le molte, Cass.
Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata) ( Cass.Sez. 3,
Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023) e che si traduce soltanto in una deroga dell'ordine delle questioni da trattare.
Come si legge nella motivazione della richiamata ordinanza la giurisprudenza di legittimità ha al riguardo osservato che “ se l'art. 276 cod. proc. civ. “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non poSS mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv.
656177-02). Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati, compiuti da questa
Corte persino nella sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che
l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., “stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve neceSSriamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione,
Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto)”.
Avuto riguardo al contenuto della trascrizione asseverata depositata dalla difesa del sig. occorre evidenziare che dopo la pronuncia CP_1 delle frasi valorizzate dal primo giudice in cui l'Avv. , dopo aver Pt_2 invero manifestato il proprio disappunto rispetto alla richiesta di dover procedere al momento ( adesso) alla redazione della scrittura
(“...addè...addè” ) data anche la presenza dei ragazzi e la volontà di vedersi “...lunedì a ON”, ripete le parole suggerite dal sig.
La pronuncia di tali frasi va neceSSriamente correlata alla CP_1 precedente domanda del legale “Tu che cosa vuoi che ti scrivo?” e alla successiva affermazione : “Va bè, senti te la preparo e io te la porto...” si da potersi evidentemente escludere che la predetta professionista abbia proceduto a redigere la scrittura nelle forme suggeritole dal cliente. Ne deriva che risulta non condivisibile la lettura della frase “ Questa me la devo fotocopiare io...” come riferita alla scrittura formata in quel frangente ove peraltro si consideri che nella parte finale del colloquio l'Avv. Pt_2 ha ribadito che ne avrebbero parlato con calma il mercoledi successivo presso lo studio legale. Né la tesi prospettata dal sig. può trovare CP_1 supporto nelle frasi dallo stesso pronunciate nel corso dell'episodio oggetto di registrazione trattandosi in ogni caso di dichiarazioni della parte astrattamente suscettibili di essere pronunciate a sostegno del proprio assunto in mancanza di specifici riferimenti alla scrittura in questione (
“...co' SS carta...” ).
Va peraltro considerato – con ciò esaminando il quinto motivo di appello - che il nominato CT, TT.SS acquisito in data 29.07.2021, nel Per_1 contraddittorio delle parti, l'originale della scrittura oggetto di verifica ne ha descritto il contenuto evidenziando che “Risultano poste in verifica n.2 firme su comune foglio in formato A4 privo di data su cui instano una dattiloscrittura e una manoscrittura a matita... La dattiloscrittura, effettuata con stampante, è la seguente: “Ricevuti da € 25.000. Segue Persona_9 fattura.” Nello stesso foglio, ma capovolta dall'altra parte a 180°, insta la seguente manoscrittura in stampatello vergata matita: “Io ho Parte_2 ricevuto a rate da € 25.000. Firma”. Le firme poste in verifica Persona_9 peritale sono state vergate una a matita (quella sottostante la manoscrittura in stampatello di cui sopra a matita) e una a biro blu (quella sottostante la dattiloscrittura di cui sopra effettuata con stampante)”.
Occorre premettere che l'accertamento peritale può costituire, anche da solo, prova della falsità della scrittura privata ove effettuata sull'originale del documento ( in motivazione in relazione a scheda testamentaria: Cass. Sez.
2, Ordinanza, n. 3063 del 08.02.2024) poiché soltanto su quest'ultimo possono rinvenirsi quegli elementi riguardanti, in particolare, le caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto cartaceo.
Va, quindi, rilevato che all'esito delle operazioni peritali il CT ha concluso affermando le sottoscrizioni apposte a nome apparente di CI
NA EN sulla scrittura oggetto di accertamento non sono certamente riconducibili alla predetta ma risultano senza dubbio alcuno vergate da altra mano rilevando che al di sotto della firma X1, posta al di sotto della parola “Firma”, vergata a matita sono chiaramente apprezzabili solchi morti attestanti una precedente stesura effettuata a grafite e in seguito rimoSS. Secondo l'ausiliare “Tale prestesura non depone, del tutto oggettivamente, a favore dell'autografia della firma soprastante X1, ma attesta, in maniera assolutamente indubbia, che di tale firma soprastante X1 sono state effettuate prove di stesura, poi rimosse in quanto reputate mal riuscite”. L'ausiliare ha poi rilevato che “ La comparazione tra le firme in verifica X1-X2 ha posto in evidenzia alcune analogie e/o compatibilità tra le suddette firme e le comparative dell'esaminata , non sufficienti Pt_2 tuttavia per giustificare l'autografia. Infatti, a fronte di tali analogie e/o compatibilità, si sono riscontrate una serie di divergenze tutte decisamente significative e pregnanti, nonché non spiegabili alla luce delle leggi grafiche che non possono deporre per l'identità di mano, in quanto esse investono parametri grafici sostanziali, non formali, inerenti soprattutto il livello ritmico e la gestualità più istintuale”.
Le conclusioni cui è giunto il nominato CT risultano, a giudizio del
Collegio del tutto condivisibili, in quanto rese all'esito di corretta valutazione delle due firme in verifica svolta secondo una metodologia rispondente alla tecnica propria della grafologia, previa verifica e siglatura di dette firme e di quelle comparative - raccolte in numero ampiamente sufficiente per il confronto e qualitativamente idonee a tale fine - e quindi di comparazione delle une con le altre avuto riguardo agli aspetti inerenti la naturalezza e la spontaneità ovvero alla presenza di indici di impaccio, rigidità e incertezza grafomotoria, la pressione, l'omogeneità (...sognficative disimogeneità di stesura), la fluidità
(appare fortemente compromeSS in quanto il ritmo è statico...), l'elasticità
(...è disomogenea...), la chiarezza (scars in quanto ciò che si legge non appare in alcun modo riconducibile al nome e cognome di colei che firma), alla presenza di forme personalizzate rispetto al modello scolastico ma non supportate da un adeguato livello di ritmo con aspetti poco coerenti con un contesto che vuole apparire evoluto e sciolto, la cura grafica (...non spontanea, dati i numerosi spunti di staticità, titubanza, rigidità e goffaggine riscontrabili in entrambe le firme in verifica...).
Pienamente condivisibile risulta il rilievo attribuito dalla CT alla rimozione della prestesura effettuata a matita, poi rimoSS in maniera scarsamente accurata, rilevata dall'ausiliare facendo applicazione di specifiche tecniche grafologiche, costituendo tale elemento indubbia prova di una stesura malriuscita effettuata richiamando le modalità della firma x1, da ritenersi forma del tutto anomala per redazione di qualsiasi documento e in particolare per la formazione di un atto da parte di un avvocato in relazione ad attività riguardante l'espletamento della sua professione, così come del tutto anomala deve ritenersi l'apposizione della sottoscrizione in calce alla manoscrittura vergata a matita.
L'autenticità della sottoscrizione non risulta, dunque, a giudizio del Collegio eventualmente supportata da elementi diversi da quelli propri posti a fondamento della consulenza.
Diversamente da quanto affermato dalla difesa dell'appellato nessun elemento di contrasto può ravvisarsi con il contenuto della registrazione fonografica in ragione di quanto sopra argomentato sul punto dalla quale non possono, dunque, derivare elementi di genuinità ed autenticità della scrittura atteso che il contenuto della registrazione, ancorché non disconosciuta, non può che essere fatto oggetto di valutazione da parte del giudicante non potendo, per ciò solo, attribuirsi al contenuto della registrazione il significato evidenziato dall'odierno appellato.
Il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice di Pace di Macerata nel procedimento n. 537/2019 a carico di e CP_1 [...] in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 595 c.p. non fa CP_2 riferimento ad alcun accertamento al riguardo essendosi il giudice limitato ad affermare che trattasi di questione di natura prettamente civilistica/fiscale. Nella relativa richiesta di archiviazione il PM risulta aver fatto riferimento alla consulenza redatta dalla TT.SS - la quale Per_7 aveva accertato che il manoscritto risultava vergato dall'Avv. Pt_2 ma che le sottoscrizioni risultavano di dubbia provenienza - dando atto che il perito della persona offesa aveva sollevato osservazioni in merito alla metodologia seguita dal consulente del PM. Del medesimo tenore il contenuto della richiesta di archiviazione avanzata dal PM presso il Tribunale di Macerata nel procedimento n. 3551/18 in cui si richiamano le sopra riportate conclusioni della consulenza redatta dalla dott.SS e il Per_7 contenuto delle osservazioni del ct di parte della persona offesa.
Gli esiti della richiamata consulenza disposta dal CT - che in ogni caso ha escluso il carattere autografo della sottoscrizione del documento in esame - non consentono, a giudizio del Collegio e a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione rispetto al contenuto di tale accertamento, di discostarsi dalle conclusioni del CT nominato nel corso del giudizio di primo grado in quanto insuscettibile di inficiarne il contenuto.
Non va poi tralasciato quanto evidenziato dall'appellante circa il quadro in cui si è verificata la vicenda in esame caratterizzata dalla degenerazione del rapporto professionale intercorso fra le parti e tale da aver originato, a seguito di querela proposta dall'Avv. , del Pt_2 procedimento penale n. 1365/2017 RGNR a carico del sig. per CP_1 il reato di cui all'art. 612 bis c.p.
Deve, però, essere dichiarata la tardività della produzione documentale della sentenza che ha definito il suddetto giudizio in quanto effettuata tardivamente soltanto unitamente alla comparsa conclusionale ( Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019).
Ne deriva che, in accoglimento del terzo e del quinto motivo di appello, ed in riforma della gravata sentenza, va accolta la domanda di querela di falso proposta in via principale dall'odierna appellante e, dunque, dichiarata la falsità il documento senza data e senza menzione del luogo, ex adverso denominato “quietanza autografa”, allegato agli esposti presentati da
[...] alla Guardia di Finanza ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
Macerata.
Assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza e le eccezioni agli stessi correlate, va, infine, esaminata la domanda risarcitoria avanzata dall'Avv. . Pt_2
Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dalla difesa di parte appellata, atteso che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8688 del
02/04/2024) è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore che ha proposto domanda di querela di falso in via principale di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto.
Devono poi ritenersi inammissibili i documenti depositati dall'appellante con l'atto di appello e di cui alle lett. f), g), h), ed I) volti a supportare la domanda in esame in quanto tardivamente prodotti in appello ancorché di formazione precedente risultando la relazione di cui alla lettera f) datata
10.02.2021, risalendo la missiva di cui alla lett. g) al 21.02.2018 , quella di cui alla lett. h) al 26.02.2018 ed il provvedimento di archiviazione del
COA di Ancona al 27.06.2019, e dunque, a data antecedente alla sentenza del 21.10.2022 che ha definito il giudizio di primo grado.
L'odierna appellante ha dedotto, a fondamento della propria domanda risarcitoria che, a seguito degli esposti presentati sulla base della falsa
“quietanza autografa” era stata sottoposta a procedimento disciplinare da parte del CDD di Ancona, ma ha anche ricevuto, da parte della Guardia di
Finanza, la notifica in data 5/6/2018, dopo 14 mesi di indagini, di processo verbale di constatazione per il recupero a taSSzione della somma di Euro
25.000,00 che, come falsamente riferito dal sarebbe stata versata in CP_1 contanti a partire dal 24/4/2015 fino al 30/04/2016 e suffragata dal ridetto documento. A tale danno patrimoniale deve aggiungersi, secondo l'assunto dell'appellante, il danno non patrimoniale da lesione della reputazione professionale nell'ambito del settore lavorativo ove ella opera atteso che l'infondato esposto presentato all'Ordine di appartenenza, l'aveva costretta a difendersi, pur senza colpa, e ad essere soggetta alle inevitabili critiche dei colleghi. Inoltre le indagini finanziarie condotte dalla G.d.F. anche attraverso la richiesta di compilazione di questionari da parte di svariati nominativi sia della Provincia di Fermo, che di quella di Macerata, acquisiti in occasione dell'accesso del 27.04.2017, aveva comportato la perdita di clientela.
Rispetto all'esposto avanzato alla Guardia di Finanza va rilevato che l'accertata falsità del documento posto alla base del verbale di constatazione esclude che si poSS configurare il dedotto danno patrimoniale. Va, altresì, escluso che i questionari della Guardia di Finanza sottoposti alla clientela della professionista poSSno aver comportato il danno lamentato in quanto riconducibili anche alla mera attività di verifica fiscale svolta di routine da parte degli agenti di polizia tributaria e non di per sé implicanti condotte di elusione fiscale;
in ogni caso non risultano forniti elementi da cui desumere la prospettata perdita di clientela ascrivibile all'asserito discredito derivato dalle iniziative che hanno fatto seguito all'esposto presentato alla Guardia di Finanza.
Non risulta, altresì, integrata la prova del danno non patrimoniale correlato al fatto di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare non risultando che del suddetto procedimento siano venuti a conoscenza persone diverse dai componenti dell'organismo a ciò preposto in mancanza.
Né la domanda risulta prospettata in relazione all'eventuale patema d'animo subito dall'odierna appellane in conseguenza del procedimento medesimo.
La domanda risarcitoria va, pertanto, rigettata non risultando, peraltro, utili al riguardo i capitoli di prova formulati in primo grado e riproposti nel presente grado del giudizio.
Resta da ultimo da esaminare la domanda svolta dall'Avv. volta Pt_2 all'applicazione della sanzione pecuniaria civile ritenuta di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, lett. a) ed 8 del D.lgs. 7/2016, con condanna dei sigg.ri e , in solido fra loro, alla CP_1 Controparte_2 relativa corresponsione.
La sanzione prevista dall'art. 4, comma 4, lett. a), (...chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata
o da lui alterata, arreca ad altri un danno) e dall'art. 8, non risulta applicabile alla fattispecie in esame in cui l'accertamento ha riguardato la falsità del documento ma non anche l'attribuzione della falsità al sig. CP_1 non risultando elementi in tal senso dalla disposta CT. Va, infine, esclusa la configurabilità dei presupposti per l'accoglimento della domanda per responsabilità aggravata avanzata dalla parte appellante costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, considerato quanto già rilevato in ordine all'oggetto dell'accertamento che non ha riguardato la commissione del falso ad opera della parte appellata.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Ne deriva che le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, vanno poste a carico della parte appellata in ragione della soccombenza atteso il preminente rilievo dell'accoglimento della proposta querela di falso rispetto alla correlata richiesta risarcitoria.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da EN IA AB nei confronti di e avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Macerata n. 908/2022, pubblicata in data 21.10.2022, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara la falsità del documento senza data e senza menzione del luogo denominato “quietanza autografa” allegato agli esposti presentati da
[...] alla Guardia di Finanza ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
Macerata; dispone che , a cura del Cancelliere, la presente sentenza sia annotata sull'originale del documento oggetto di querela;
rigetta le ulteriori domande;
condanna e a CP_1 Controparte_2 rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate, quanto al primo grado, in Euro 1.800,00 per la fase di studio,
Euro 1.100,00 per la fase introduttiva, Euro 2.800,00 per la fase istruttoria,
Euro 2.500,00 per la fase decisionale, Euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in Euro 2.200,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 3.200,00 per la fase decisionale, Euro 355,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
TT.SS Maria Ida Ercoli
Il Presidente
TT. Guido Federico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
TT. Guido Federico Presidente
TT. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
TT. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1059/2022 R.G.
promosso da
AVV. IA AB (C.F. ), con studio in Pt_1 CodiceFiscale_1
CI AR (MC), V.le Vittorio Veneto n. 221 ove elegge domicilio, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.;
APPELLANTE
nei confronti di e , rappresentati e difesi dall'avv. CP_1 Controparte_2
Michele Fabio Tenuta APPELLATI
e di
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI ANCONA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte appellante ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis: A) nel merito, accogliere la domanda di querela di falso e per l'effetto dichiarare invalido erga omnes per falsità il documento senza data
e senza menzione del luogo, ex adverso denominato “quietanza autografa”, allegato agli esposti presentati da alla Guardia di Finanza ed al CP_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento di legge ai sensi dell'art. 226 c.p.c. e segg.; A1) in via subordinata, nel merito, qualora si dovesse qualificare la presente domanda come accertamento negativo - accertata la falsità e/o l'alterazione del documento senza data e senza menzione del luogo ex adverso denominato
“quietanza autografa” ed allegato agli esposti presentati da alla CP_1
Guardia di Finanza ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, ove appaiono apposte due firme apparentemente risalenti alla mano di Pt_2
- dichiararne l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia; A2) sempre in
[...] via gradata, nel merito, dichiarare, in ogni caso, privo di qualsivoglia rilevanza giuridica e/o legale il documento ex adverso denominato “quietanza autografa” da ritenersi, pertanto, inesistente e/o nullo e/o inefficace;
B) condannare, in ogni caso, i sigg.ri e , in solido fra loro, al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'Avv. , Parte_2 patrimoniali e non, a seguito dell'uso illecito del documento, che vengono sin da ora quantificati in €. 200.000,00 (duecentomila/00) o in quelle diverse somme, maggiori o minori, che risulteranno di giustizia, ovvero da liquidarsi anche in via equitativa, con gli interessi come per legge e con la rivalutazione monetaria a decorrere dal novembre 2016, epoca della presentazione del primo esposto;
C) condannare, altresì, in ogni caso i sigg.ri e CP_1
in solido fra loro, al risarcimento dei danni per Controparte_2 responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
D) accertato il pregiudizio patito dall'attrice ed il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, applicare la sanzione pecuniaria civile ritenuta di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, lett. a) ed 8 del D.lgs. 7/2016, con condanna dei sigg.ri
e , in solido fra loro, alla corresponsione. CP_1 Controparte_2
Con condanna in ogni caso dei sigg.ri e , in CP_1 Controparte_2 solido fra loro, alla rifusione delle spese ed al pagamento dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, nonché al pagamento dei compensi della CT TT.SS e della CT . Per_1 Persona_2
In via istruttoria, ammettere le richieste già formulate in primo grado con la memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c., depositata telematicamente in data
23.09.2019, su cui il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi e che qui pedissequamente si riportano: • ammettere prova testimoniale sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “Dica il teste se”:
1. intorno alle ore
07,00 del 1°.04.2014 un familiare di contattava l'Avv. CP_1 Pt_2 chiedendole di recarsi immediatamente presso l'obitorio dell'Ospedale di Fermo ove di lì a poco sarebbe stata eseguita visita necroscopica sul cadavere di
deceduto la sera prima a seguito di sinistro stradale;
2. la Persona_3 professionista si recava presso l'obitorio ed incontrava e CP_1
i quali chiedevano all'Avv. di assisterli nel Controparte_2 Pt_2 procedimento penale instauratosi presso la Procura della Repubblica di Fermo a seguito del sinistro in cui aveva perso la vita il loro figlio;
3. la Per_3 professionista si recava presso la Procura di Fermo, depositava la delega ricevuta contraddistinta come Allegato 2), che si mostra, nonché otteneva il nulla-osta per la sepoltura che consegnava agli addetti dell'obitorio;
4. il
04.04.2014 e si recavano presso lo studio CP_1 Controparte_2 dell'Avv. in CI AR e sottoscrivevano il contratto Pt_2 professionale che si mostra, contraddistinto come allegato A);
5. a fine gennaio
2015 l'Avv. convocava i coniugi per Pt_2 Parte_3 rappresentare loro che la offriva a titolo di risarcimento ed Controparte_3 in via bonaria l'importo onnicomprensivo di €. 760.000,00 e che per ottenere una somma eventualmente superiore sarebbe stato neceSSrio ricorrere alla procedura giudiziale in sede civile e/o penale;
6. i coniugi Parte_3 accettavano l'importo onnicomprensivo di €. 760.000,00, rappresentando di avere necessità di liquidità per estinguere il mutuo contratto in precedenza con la BNL per sostenere le spese di edificazione dello stabile costituente la loro casa familiare;
7. , ricevuta la somma di €. 760.000,00, CP_1 consegnava all'Avv. il 20.04.2015 presso la BNL di Macerata, a Parte_2 parziale pagamento del compenso pattuito, n. 16 assegni bancari per un importo complessivo di €. 88.833,40, chiedendo alla professionista di incaSSre soltanto il primo di €. 13.833,40 e di attendere qualche settimana per incaSSre gli altri, dovendo prima estinguere il mutuo con la BNL;
8. l'Avv.
a fine anno 2015 insisteva con il per incaSSre gli assegni Pt_2 CP_1 ricevuti, ma l'uomo nel gennaio 2016 chiedeva alla professionista di mettere all'incasso un solo assegno di €. 5.000,00; 9. , Persona_4 successivamente al sinistro, veniva pedinato da con la macchina CP_1
e lo costringeva a fermarsi, nonché veniva molestato dallo stesso e dalla moglie attraverso commenti su facebook;
10.nella Controparte_2 primavera/estate del 2015 l'Avv. riceveva alcune telefonate da parte Pt_2 dell'Avv. Igor Giostra, difensore di fiducia del sig. per Persona_4 lamentare il comportamento di che aveva cominciato a pedinare CP_1 il suo assistito con la macchina, facendolo spaventare e costringendolo a fermarsi;
11.nel dicembre 2015 l'Avv. Igor Giostra scriveva a
[...] la missiva che si mostra contraddistinta come allegato 3) e che CP_2 conferma nel contenuto;
12.nella primavera del 2016 cominciava CP_1
a telefonare più volte al giorno alla professionista sia al cellulare che ai numeri fissi ed a citofonare allo studio di CI AR e/o a presentarsi senza appuntamento in quello di ON, per parlare con l'Avv. ; 13.la Pt_2 professionista aveva necessità un paio di volte di far intervenire il marito presente presso lo studio di ON per calmare che CP_1 appariva visibilmente agitato e si rifiutava di allontanarsi;
14.allorquando
si recava presso lo Studio di CI AR chiedeva al CP_1 citofono che la professionista uscisse in strada o fuori dallo studio per poterle parlare, ma quest'ultima si rifiutava;
15.nel giugno 2016 CP_1 citofonava allo studio di CI AR e con eloquio sconnesso chiedeva copia della documentazione relativa al sinistro per consegnarla con urgenza a tale sig. Tenuta;
16.nell'estate 2016 si recava presso lo Studio di CP_1
ON per ritirare la documentazione del sinistro che riteneva incompleta e, pertanto, lanciava i documenti sul bancone del front office dello studio stesso e poi si allontanava;
attendeva il rientro dell'Avv. CP_1
, la fermava sul marciapiede antistante lo studio di CI AR Pt_2 tenendo in mano una catena in metallo e la incolpava di aver fatto chiudere il procedimento penale a carico di , senza consentire a lui ed alla moglie Per_4 di costituirsi parte civile;
18.l'Avv. nella primavera del 2016, in Pt_2 occasione dei molteplici incontri con l'ex cliente, rappresentava più volte a di avere necessità di incaSSre assegni per un importo di almeno CP_1
€. 25.000,00 e l'uomo chiedeva il rilascio di un appunto attestante la consegna
a rate della detta somma, ma la professionista si rifiutava;
19.l'Avv. Pt_2 nel giugno 2016 incaSSva n. 5 assegni di €. 5.000,00 cadauno ed emetteva la fattura n.26 del 15.06.2016 in atti;
20.l'Avv. registrava la Pt_2 conversazione del 10.06.2016, nonché quelle del 12.09.2016 e del 7.11.2016, che sono quelle trascritte dal Consulente incaricato dalla Procura della
Repubblica di Fermo nel procedimento per stalking e contraddistinte come allegato 4); 21.nella primavera 2015 consegnava all'Avv. CP_1
presso lo Studio di ON la lettera senza firma vergata a Pt_2 mano che si mostra, contraddistinta come allegato 5), rappresentando la volontà di uccidere con le armi che aveva in casa;
22.il Persona_4
della Caserma dei Carabinieri di ON Controparte_4 nell'estate 2014, dopo alcuni mesi dal sinistro, telefonava un paio di volte all'Avv. rappresentandole che si era recato in caserma Pt_2 CP_1 dicendo di voler uccidere e le chiedeva di intervenire Persona_4 per calmarlo;
23.conferma la perizia grafologica dell'8.02.2018 da Lei redatta che si mostra e contraddistinto come Allegato O;
24.i meSSggi contraddistinti come allegato G) sono stati inviati dal cellulare di utenza: CP_1 329.7187300 al cellulare dell'Avv. – utenza: 340.3777827; 25.l'Avv. Pt_2
, a seguito dell'esposto presentato da all'Ordine degli Pt_2 CP_1
Avvocati di Macerata, ha predisposto e depositato al CDD di Ancona gli atti difensivi che si mostrano e contraddistinti come Allegato 20); 26.in occasione dell'accesso del 27.04.2017 nello studio dell'Avv. di CI Parte_2
AR, la Guardia di Finanza di CI AR redigeva elenco dei clienti i cui nomi erano indicati su tutti i fascicoli rinvenuti nello studio;
27.la Guardia di
Finanza di CI AR contattava telefonicamente o si recava nelle rispettive abitazioni ed aziende per consegnare loro un questionario da riempire con le informazioni circa importi pagati alla professionista, modalità del compenso e fatture emesse, come da documento contraddistinto come
Allegato 27), che si mostra;
i clienti dell'Avv. , contattati dalla Guardia Pt_2 di Finanza, telefonavano o si recavano presso lo Studio di ON o di
CI AR per chiedere cosa la professionista avesse “combinato” e molti di essi decidevano di interrompere il rapporto professionale. Si indicano quali testi i sigg.ri: Avv. , res.te a CI AR alla Via Testimone_1
Col di Lana n.29, su tutti i capitoli;
- , res.te a CI Testimone_2
AR (MC) al V.le Vittorio Veneto n.223, su tutti i capitoli;
- , Testimone_3 res.te a ON (FM) alla Via Buonarroti n.16, sui capp. 1-12-13-16-28;
- Avv. Igor Giostra, dom.to a Fermo alla Via Agnelli n.22/24, sui capp. 9-10-
11; - , res.te a SA Benedetto del Tronto in Via Persona_4
D'Annunzio n.39, sui capp. 9-10; - , dom.to presso la Controparte_4
Stazione dei Carabinieri di ON alla Via Rodolfo Morandi n.48, sul cap. 22); - TT.SS dom.ta presso il suo Studio in Belforte del Testimone_4
Chienti (MC) alla Via Villa Case n.49, sul cap. 23); - , res.te Testimone_5
a CI AR (MC) in Via S. Pellico n.70/C, sui capp. 27-28; - Tes_6
, res.te a MO SA US (MC) in Via Papa Giovanni XXIII n.31/C, sui
[...] capp. 27-28; - res.te a CI AR (MC) in C. da Testimone_7
Cavallino n. 50/B, sui capp. 27-28; - , res.te a Testimone_8
ON (FM) in Via Vecchia Fermana n.76, sui capp. 27-28; - Tes_9
, res.te a CI AR (MC) in Via Col di Lana n.29, sui capp. 27-
[...]
28. • Ammettere prova testimoniale contraria con i testi indicati per la prova diretta, già richiesta con memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., in caso di ammissione della prova testimoniale di parte convenuta e della terza chiamata in causa. • Alla luce di quanto affermato dal nell'esposto alla CP_1
Guardia di Finanza e quanto, di conseguenza, riportato nel processo verbale di constatazione della G.d.F. del 5.06.2018, circa il versamento di rate settimanali di €. 500,00 consegnati alla professionista nel periodo compreso fra il 1°.04.2015 ed il 31.05.2016 per un importo complessivo di €. 25.000,00, disporsi indagine tributaria al fine di accertare i rapporti finanziari (ndr. bancari
e/o postali) intestati e/o cointestati a (operaio) e CP_1 CP_2
(disoccupata) e conseguentemente ordinare agli Istituti di Credito
[...]
l'esibizione degli estratti conto relativi al periodo compreso fra il 1°.04.2015 ed il 31.05.2016 al fine di verificare se sono stati eseguiti prelevamenti periodici in contanti per un importo di €. 25.000,00. In ogni caso, ordinare alla BNL,
Istituto di Credito trattario dei titoli consegnati alla professionista, l'esibizione degli estratti conto nel periodo compreso fra il 1°.04.2015 ed il 31.05.2016 relativamente al rapporto intestato a , onde verificare CP_1 prelevamenti periodici in contanti per un importo di €. 25.000,00. • Autorizzare
l'attrice al deposito non telematico del cd-rom allegato alla consulenza tecnica di parte del Perito trascrittore LL D'LO. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Illimitate riserve e salvezze”.
L'appellata ha concluso chiedendo: “Piaccia all' Ecc.ma Controparte_2
Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata del 18.1.2023, rigettare l'appello proposto dall'avv. EN CI NA in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato in fatto ed in diritto, così come proposto nei confronti della sig.ra , per i motivi Controparte_2 esposti nella comparsa di costituzione e risposta e negli scritti successivi, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”.
L'appellato ha concluso chiedendo: “Piaccia all' Ecc.ma Corte CP_1
d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata del
18.1.2023 e previa acquisizione del file audio su supporto cd-rom già prodotto ed allegato con il n. 30 al fascicolo di primo grado, rigettare l'appello proposto dall'avv. EN CI NA in quanto inammissibile, improcedibile o comunque infondato in fatto ed in diritto, così come proposto nei confronti del sig. , per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e negli CP_1 scritti successivi, confermando la sentenza impugnata in ogni sua parte. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado”.
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza.
Oggetto: querela di falso
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 25.07.2018 l'Avv. CI NA
EN, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Macerata, il sig.
per chiedere, in via principale, l'accertamento della falsità e/o CP_1 dell'alterazione del documento senza data denominato “quietanza autografa” allegato agli esposti presentati dal convenuto alla Guardia di Finanza ed al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata e, in ogni caso, dichiarare la declaratoria di nullità e/o inefficacia di detto documento, con condanna di al risarcimento dei danni ed all'applicazione della sanzione Controparte_1 pecuniaria ai sensi degli artt. 4, comma 4, lett. a) ed 8 del D.lgs. 7/2016 e condanna alle spese legali.
L'Avv. , nell'agire in giudizio prospettava che: a seguito Pt_2 dell'attività stragiudiziale svolta in favore dei coniugi e CP_1
quest'ultimi ricevevano dalla Controparte_2 Controparte_5
– compagnia che all'epoca del sinistro assicurava per la RCA il veicolo responsabile del sinistro a seguito del quale aveva perso la vita il figlio dei propri assistiti - la somma omnicomprensiva di Euro 760.000,00 versata dalla ridetta Compagnia a mezzo assegno bancario all'ordine di CP_1 che lo riceveva in data 20.04.2015. Il compenso spettante alla professionista ammontava, dunque, ad €. 96.428,80 per cui il sig. consegnava CP_1 all'Avv. , a parziale pagamento dei compensi pattuiti, un assegno Pt_2 bancario di Euro 13.833,40, nonché sedici assegni bancari tutti senza data, di cui 14 di importo pari ad Euro 5.000,00 cadauno e 2 di importo pari ad Euro
2.500,00 cadauno, per una somma totale di Euro 88.833,40, con richiesta rivolta alla professionista di incaSSrli poco per volta, stante la prioritaria necessità di pagare, con i soldi incaSSti dal sinistro, le rate di un mutuo già contratto con la BNL. Aggiungeva che nel marzo del 2016 il sig. CP_1 aveva richiesto all'Avv. un “appunto” comprovante l'incasso a Pt_2 rate, di titoli per €. 25.000,00 che l'odierna appellante aveva rifiutato di rilasciare avendo emesso regolare fattura sia per l'importo di Euro
25.000,00 come per l'incasso degli altri assegni. Quindi allegava che in un'altra occasione il sig. l'aveva attesa sul marciapiede antistante CP_1 lo studio di CI AR brandendo una catena con fare minaccioso e rappresentando la volontà di intraprendere azioni giudiziarie contro di lei per poi successivamente continuare ad importunarla con telefonate, richieste farneticanti e numerosissimi SMS.
Il 4.03.2017, sempre secondo quanto dedotto dall'Avv. con l'atto Pt_2 introduttivo del giudizio di primo grado, aveva ricevuto comunicazione a mezzo pec dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata che la informava circa il deposito di un esposto disciplinare in suo danno presentato dal sig.
e, nell'aprile 2017, la Guardia di Finanza – Compagnia di CI CP_1
AR – aveva iniziato una verifica fiscale a seguito di esposto presentato dal sig. nel novembre 2016 mentre l'Avv. CP_1
aveva sporto denuncia-querela ai danni di quest'ultimo per i reati Pt_2 di cui agli artt. 612 bis, 660 (facendo uso di telefono), 582, 612 e 614, a seguito della quale veniva notificato al querelato avviso ex art. 415 bis cpp in relazione al reato di cui all'art. 612 bis c.p.p. Ottenuta copia dei documenti depositati dal sig. unitamente all'esposto disciplinare al Consiglio CP_1 dell'Ordine degli Avvocati di Macerata ed a quello inoltrato alla Guardia di
Finanza, l'Avv. aveva preso atto della produzione in “copia” di un Pt_2 documento denominato “quietanza autografa”, consistente in un foglio con due scritte - una a mano, in stampatello, dai tratti stentati e poco marcati - e l'altra a “macchina” sul quale apparivano due firme dai tratti sbiaditi e poco marcati, apparentemente riconducibili alla mano di . Parte_2
Aggiungeva di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare e che, a seguito di processo verbale di constatazione si era proceduto al recupero a taSSzione sulla somma di €. 25.000,00 che, come falsamente riferito dal sarebbe stata versata in contanti a partire dal 24/4/2015 fino al CP_1
30/04/2016 e suffragata dal ridetto documento. Infine aveva chiesto il risarcimento del danno nella misura di euro 200.000,00.
Il convenuto, costituendosi, ricostruiti i rapporti professionali intercorsi con l'Avv. , contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto allegando Pt_2 che la predetta, a fronte della prestazione professionale stragiudiziale per il risarcimento del danno subito a seguito della perdita di un figlio conseguente a sinistro stradale, aveva ricevuto il complessivo compenso di euro 113.833,40, come da fatture n. 16 del 03.03.2015 per euro 3.
833,40, n. 31 del 24.05.2015 per l'importo di euro 10.000,00 , n. 1 del
19.01.2016 per euro 5.000,00, n. 26 del 15.06.2016 per euro 25.000,00, n.
28 del 20.06.2016 per euro 15.000,00, n. 29 del 24.06.2016 per euro
30.000,00, quietanza autografa redatta e consegnata al sig. il CP_1
26.05.2016 per l'importo di euro 25.000,00. Aggiungeva che tale compenso era stato corrisposto mediante consegna alla professionista, nell'aprile
2015, di nn. 20 assegni ( dal n. 3048532611 al n. 3048532630) tratti sul conto BNL per il complessivo importo di euro 113.833,40, con l'accordo che il sig. avrebbe versato gli importi ratealmente e in contanti CP_1 mentre la professionista avrebbe via, via restituito i titoli corrispondenti agli importi versati. Dopo aver incaSSto il primo assegno (il n. 3048532611/07 datato 24.4.2015 recante euro 13.833,40) l'Avv. , ricevuta dal sig. Pt_2
nel periodo intercorrente fra il mese di aprile 2015 e quello di CP_1 maggio 2016, ratealmente e in contanti, la complessiva somma di €
25.000,00, aveva provveduto alla restituzione di 3 assegni, nn.
3048532612, 3048532613 e 3048532614, complessivamente per la medesima somma. Solo a quel punto il sig. si era avveduto della CP_1 mancanza di un qualsiasi documento attestante l'avvenuto pagamento in favore della professionista per cui aveva avanzato la relativa richiesta all'Avv. che aveva, quindi, rilasciato, “...nel maggio del 2015, Pt_2 quietanza autografa (all. n.9) avente il seguente tenore:
[...]
euro 25.000,00. Segue fattura/ Io ho ricevuto a CP_1 Parte_2 rate da euro 25.000,00. Firma>)” . CP_1
Secondo l'assunto del convenuto la circostanza dell'avvenuto pagamento in contanti della somma di euro 25.000,00 e del rilascio della scrittura denominata “ quietanza autografa” risulterebbe comprovata dai documenti costituiti “... da registrazione audio del 26.5.2016 (all.n. 30: CD audio contenente il file
AleSSndro TA & C. S.a.s. mediante perizia giurata all. n. 36) registrazione contenente dichiarazioni confessorie dei fatti di cui sopra)”.
Avvedutosi, infine, nel giugno del 2016 della esosità del compenso richiesto, con lettera raccomandata del 10.06.2016 aveva revocato il mandato all'avvocato, aveva richiesto la restituzione della relativa documentazione, anche quanto ad eventuale accordo derogatorio ex art. 13 della l.
247/2012, o in mancanza, la ripetizione di quanto versato in eccedenza e, infine, presentato un esposto tributario alla Guardia di Finanza ed uno disciplinare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista.
Il convenuto aveva, quindi, precisato che “...nei giorni precedenti il
26.05.2016 ( una settimana prima circa ) dietro richiesta del deducente e a fronte del relativo parziale compenso ricevuto in contanti) l'avv. si Pt_2 determinava a rilasciargli quietanza (all. n.9) recante dicitura stampata su due righe , del seguente tenore:
25.000,00./Segue fattura> in calce alla quale la medesima apponeva la propria sottoscrizione”. Insoddisfatto di tale scrittura in ragione dell'assenza della data e del nome della dichiarante, si era recato nuovamente dal legale in data 26.05.2016, all'esterno dello studio legale, al fine di ottenere una quietanza completa di tali dati, ed essendo venuto meno il rapporto di fiducia con il professionista, aveva portato con sé un registratore per cui la relativa conversazione risultava comprovata dal cd. audio contenente il file “Nuova registrazione” di 10,13 minuti formato contestualmente alla redazione della suddetta quietanza da cui si evinceva che l'Avv. , aveva “...di fatto vergato con una matita il testo Pt_2 manoscritto in stampatello , distribuito su cinque righe, sottoscrivendolo ... Il testo veniva vergato e sottoscritto sul medesimo foglio recante la dicitura stampata e la pregreSS sottoscrizione ma nel verso opposto alla prima dichiarazione” in quanto la dichiarazione era stata rilasciata all'esterno dello studio per cui l'avvocato non disponeva di altro foglio su cui scrivere.
L'autografia della sottoscrizione era stata poi verificata dal grafologo
TT ( all. 31) previo esame dell'originale del documento. Persona_5
Dalla genuinità del citato documento derivava la legittimità degli esposti avanzati alla Guardia di Finanza di CI AR e al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista precisando che l'esposto disciplinare manteneva la sua valenza in relazione alle ulteriori violazioni deontologiche allegate e che la fondatezza di quello tributario risultava dal verbale d constatazione sulla base del quale la Polizia Tributaria aveva proceduto al “recupero a taSSzione della somma di euro 25.000,00”. In ogni caso, sempre secondo l'assunto del sig. detti esposti CP_1 risultavano insuscettibili di arrecare danno all'Avv. mentre dalla Pt_2 denuncia-querela sporta dall'Avv. era scaturito il procedimento Pt_2 penale n. 3551/2018 RGNR nell'ambito del quale era stato sottoposto a sequestro, ai sensi dell'art. 252 c.p.p., l'originale del documento suindicato.
Nel corso del giudizio veniva disposta la chiamata in causa di
[...]
coniuge del sig. la quale, costituendosi, eccepiva CP_2 CP_1
l'inammissibilità della proposta querela di falso per non essere stati indicati i relativi mezzi di prova e chiedendone, in ogni caso, il rigetto. Qualificata la domanda come querela di falso il GI disponeva la comunicazione al PM e ammetteva CT grafologica.
Il tribunale adito con sentenza n. 908/2022, pubblicata in data 21.10.2022 respingeva la domanda attrice con condanna al pagamento delle spese di lite.
Propone appello l'Avv. deducendo i motivi di seguito Parte_2 esaminati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate.
I sigg.ri e costituendosi con separate CP_1 Controparte_2 comparse, hanno contestato i motivi di appello e chiesto il rigetto del gravame.
Precisate, infine, dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini di cui all'art. 190 c.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata assorbita, in ragione della attuale fase processuale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 348 bis c.p.c. da parte appellata.
Con il primo motivo l'appellante deduce l' “errata, incongrua ed illogica motivazione della sentenza in ordine al mancato disconoscimento da parte di
dei documenti n. 30 e n. 36 depositati da - Parte_2 CP_1 mancata istanza di verificazione delle avverse parti ed assenza di valore probatorio dei medesimi documenti”.
L'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha affermato che l'Avv. non aveva “in alcun modo Pt_2 disconosciuto la conformità della registrazione fonografica prodotta da parte convenuta ...” sia quanto alla data della conversazione, sia rispetto alla riconducibilità delle voci dei due interlocutori a quelle delle parti del presente giudizio, sia in ordine al contenuto del dialogo al fine di impedire che eSS formasse piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, così come stabilito dall'art. 2712 c.c. ed essersi limitata, con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., a fornire una sua personale interpretazione del senso del dialogo.
Secondo la prospettazione dell'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l'attrice aveva contestato e/o disconosciuto con la propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, gli allegati nn. 30 e 36 depositati da , costituiti dal cd contenente il file CP_1 denominato “Nuova registrazione” e dalla trascrizione del contenuto del cd effettuata dalla sig.ra quale dipendente dell'agenzia di Persona_6 traduzioni Intrawelt di AleSSndro TA e C. S.a.s., giusta verbale di giuramento reso dinanzi il Giudice di Pace di Fermo. Nutrendo perplessità in ordine all'autenticità del colloquio, al tenore dello stesso e alla conformità della trascrizione eseguita dalla Intrawelt rispetto al contenuto della registrazione aveva, quindi, incaricato la sig.ra LL D'LO, perito in ambito forense, di procedere ai neceSSri accertamenti e alla trascrizione integrale. Alla prima udienza del 29.01.2019, in attesa della redazione dell'elaborato peritale richiesto, aveva poi contestato/disconosciuto in via neceSSriamente preventiva tutti i documenti depositati dal sig. Una volta accertato da parte del proprio CP_1 tecnico di fiducia che la registrazione era stata eseguita “con un telefono cellulare IPhone sistema OS 9.2” e non con un “registratore digitale”, come sostenuto dalle controparti nei rispettivi scritti difensivi, e che esistevano notevoli difformità rispetto alla trascrizione eseguita dalla Intrawelt, aveva provveduto a depositare l'elaborato del perito D'LO, asseverato con giuramento dinanzi al Tribunale di Chieti in data 30.8.2019.
Tale ultima relazione era stata, quindi, posta a fondamento della ulteriore querela di falso proposta in via incidentale con la seconda memoria ex art. 183
c.p.c., comma VI, avente ad oggetto la trascrizione giurata della
Intrawelt prodotta dalla controparte cui non aveva fatto seguito la richiesta della difesa avversaria di verificazione della trascrizione. Il primo giudice, secondo l'assunto dell'appellante, non avrebbe, dunque, dovuto riconoscere alcuna efficacia probatoria sia alla trascrizione depositata dal convenuto che alla relativa registrazione e, in ogni caso, non aveva proceduto ad alcun esame del contenuto della relazione del perito D'LO, che era stata asseverata con giuramento dinanzi al
Tribunale di Chieti, e che costituiva valido supporto sia quanto alle contestazioni sollevate in relazione ai documenti nn. 30 e 36 ma anche rispetto alla querela di falso proposta in via incidentale con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
L'appellante afferma di aver, sia alla prima udienza, che con la seconda memoria ex art. 183 cpc, disconosciuto tanto la registrazione fonografica, quanto la trascrizione giurata della Intrawelt avendo dedotto che: la trascrizione non contiene l'indicazione del file sorgente;
la perizia giurata di
LL D'LO ha fatto emergere che il file audio è stato creato tramite cellulare con sistema operativo “IPhone OS 9.2.”e non con l'utilizzo di un registratore digitale, oltre che le gravi carenze attesa l'assoluta assenza della parte finale del dialogo in cui la voce maschile rappresenta di avere fretta di andarsene per prendere la figlia, e la voce femminile risponde “Esatto te' a preparo… si si adesso guarda ne parliamo con calma”; il file audio è indicato dalle parti avverse come “Nuova Registrazione” facendo così presumere l'esistenza di una vecchia registrazione o una registrazione originale diversa da quella riprodotta nel CD depositato;
la data del presunto colloquio indicata nel 26/5/2016 è stata fortemente meSS in discussione dalle divergenti dichiarazioni contenute nella missiva del 21.10.2016 a firma
[...] inviata all'odierna appellante in cui il predetto affermava che la CP_1 quietanza autografa sarebbe stata redatta e consegnata nel giugno 2016.
A fronte delle specifiche contestazioni gli appellati e CP_1 [...] non avevano avanzato istanza di verificazione della CP_2 trascrizione per cui il tribunale non avrebbe dovuto attribuire alcuna efficacia probatoria sia alla trascrizione che alla registrazione ed aveva errato nell'affermare che non era intervenuto “...alcun disconoscimento né della conformità della registrazione fonografica, né del dialogo avvenuto così come riprodotto, né della data indicata dalle controparti nel 26 maggio 2016” finendo con l'attribuire piena prova solo alla registrazione fonografica di cui al documento n. 30.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l' ”omeSS pronuncia circa la querela di falso presentata in corso di causa da avente ad Parte_2 oggetto il documento n. 36 correlato al documento n. 30, entrambi depositati da e quindi non corrispondenza tra chiesto e pronunciato” ; CP_1 ribadisce la volontà di proporre querela di falso, anche in questo grado di giudizio, affinché venga accertata con sentenza la non veridicità e/o falsità materiale e/o falsità ideologica della trascrizione del doc. n.30 di cui alla perizia asseverata con giuramento dalla sig.ra dipendente dell' Persona_6 [...]
con sede a Porto Parte_4
SAt'Elpidio alla Via Elpidiense n. 14, in data 7.1.2019, dinanzi al Cancellerie dell'Ufficio del Giudice di Pace di Fermo (All. C, nonché Doc. n. 36 controparte), ed indica, ai fini istruttori della proposta querela, la perizia asseverata con giuramento del perito LL D'LO in data 30.08.2019 dinanzi al cancelliere del Tribunale di Chieti a cui è allegato il CD del colloquio relativo alla trascrizione e di cui è stata chiesta l'autorizzazione al deposito cartaceo.
Con il terzo motivo l'appellante deduce l' ”errata, illogica ed irrazionale ricostruzione dei fatti per come operata nella sentenza gravata ed elementi su cui detta illogica ricostruzione fattuale si fonda – omeSS valutazione delle prove documentali introdotte dall'allora attrice” in quanto fondata su un parziale ascolto del CD attesa l'assenza di qualsiasi valutazione dell'ultima parte del dialogo, l'individuazione di una collocazione spaziale degli interlucotori , dentro lo studio o nella corte circostante, pur non avendo il giudicante alcuna personale cognizione dei luoghi, la gratuita attribuzione alla voce femminile di stati d'animo ed emozioni oltre che della data al documento, che ne era privo, avendo collocato temporalmente la conversazione ed il rilascio della quietanza il giorno 26.05.2016, così come indicato dalla parte, senza neppure essersi avveduto del contrasto di ciò con quanto riportato nel già citato doc. n. 29 di parte avversa e doc. L allegato alla successiva istanza di sospensiva (ndr lettera a firma ove testualmente CP_1 si legge “ … quietanza autografa redatta e consegnatami nel giugno 2016 recante l'importo di €. 25.000,00”).
Inoltre il tribunale, secondo quanto prospettato dall'appellante, non ha valutato la vicenda nella sua interezza e complessità in quanto caratterizzata dal fatto che il sig. persa la fiducia nel proprio legale,
CP_1 aveva assunto atteggiamenti persecutori nei confronti della professionista tanto che l'Avv. aveva sporto denuncia - querela che aveva Pt_2 originato un procedimento penale nell'ambito del quale era stato notificato al sig. avviso ex art. 415 bis c.p.p., che la Procura delle Repubblica
CP_1 del Tribunale di Macerata aveva disposto la trascrizione di conversazioni fra le parti da cui emergono le minacce fisiche e giudiziarie di
CP_1 ai danni della professionista, che al riguardo erano state assunte sommarie informazioni da persone informate sui fatti, che all' udienza preliminare era stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio nei confronti di
CP_1 per il reato di stalking per cui risultava pendente il relativo giudizio dinanzi il
Tribunale di Macerata, iscritto al n. 1365/2017 R.G.N.R.
In definitiva, secondo l'assunto dell'appellante, il giudice di primo grado non aveva considerato che la conversazione riprodotta nel CD non poteva costituire prova della consegna e della percezione della somma, non contenendo dichiarazioni in tal senso da parte della voce femminile registrata e non potendosi al contempo ritenere credibili le affermazioni del sig. in quanto intenzionalmente registrate e motivate da un forte CP_1 risentimento verso la professionista. Il primo giudice era, infine, giunto ad affermare che l'Avv. avrebbe ricevuto in contanti la somma di Pt_2 euro 25.000,00 nonostante risultasse in atti la parcella n. 26 per euro
25.000,00 emeSS a seguito di versamento datato 13.06.2016 di n. 5 assegni bancari di euro 5.000,00 ciascuno, rilasciati dall'ex cliente.
Con il quarto motivo l'appellante deduce l' “inutilizzabilità della registrazione contenuta nel documento n. 30 in quanto ottenuta illecitamente nella privata dimora/ studio dell'avv. ” ed al riguardo richiama la Pt_2 giurisprudenza che ritiene illegittime, e non utilizzabili in giudizio, le prove ottenute in violazione dell'altrui riservatezza, con riferimento alle registrazioni di colloqui eseguite di nascosto in luoghi di privata dimora e non in luoghi pubblici, fra cui vanno ricompresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Cfr. ex multis Cass. Penale, n. 41646 del 2013; Cass. Sez.
Unite, Sent. 22 giugno 2017, n. 31345). In particolare fa riferimento alla recente pronuncia della Suprema Corte penale n. 40298/2018 - in cui si afferma che anche il luogo di lavoro può assumere le caratteristiche di
“privata dimora” a condizione che “il rapporto tra la persona offesa e la res non sia occasionale e laddove l'ingresso sia riservato al personale svolgimento anche di manifestazioni della vita quotidiana” - evidenziandone l'applicabilità alla fattispecie in esame in cui, secondo la steSS prospettazione di parte appellata, il colloquio si sarebbe verificato nella corte interna dello studio/abitazione ( immobile ad uso promiscuo) precluso all'accesso di estranei in quanto recintato e munito di cancello e alla visibilità dall'esterno.
Con il quinto motivo l'appellante lamenta l' “assenza/ carenza di motivazioni logico - giuridiche sulle quali si è basato il giudice per discostarsi dalla ctu ed omesso esame delle risultanze della relazione steSS” rilevando come il primo giudice si sia discostato dalle conclusioni dell'ausiliare senza operare alcuna valutazione critica dell'elaborato e senza avere indicato gli elementi di cui si è avvalso per ritenere l'erroneità dell'accertamento svolto dall'ausiliare svilendo la disciplina della grafologia perché “...non è una scienza esatta” nonché decontestualizzando l'affermazione del CT per evidenziare che le firme, frutto di imitazione, presentano, comunque, una somiglianza con quelle dell'attrice.
Peraltro il tribunale, secondo quanto evidenziato dall'appellante, non avrebbe nemmeno tenuto conto delle ulteriori due consulenze grafologiche a firma della dott.SS , incaricata dal Pubblico Ministero presso il Persona_7
Tribunale di Macerata, ed a firma della TT.SS svolta nel Persona_8 giudizio di primo grado e ritenuta nulla per un vizio di forma, che hanno concordemente accertato la falsità della sottoscrizione riferita all'odierna appellante. Non solo, avendo il sig. affermato, nei suoi iniziali scritti difensivi, di CP_1 aver visto l'Avv. apporre la propria firma sul documento in esame Pt_2 poggiandolo su un'autovettura parcheggiata nella corte interna dell'abitazione, ed essendo stato escluso dal CT il carattere autografo di tale sottoscrizione, doveva ritenersi integrata la piena consapevolezza in capo al sig. della falsità del documento all'atto della presentazione CP_1 dell'esposto al COA di Macerata e alla GdF.
Con il sesto motivo l'appellante ha riproposto le istanze istruttorie avanzate in primo grado e non ammesse.
L'appellato evidenziata la tardività delle contestazioni CP_1 sollevate alla registrazione di cui al CD Rom depositato unitamente alla comparsa di primo grado e delle due trascrizioni della steSS, ha eccepito: 1) la novità dell'eccezione sollevata per la prima volta in grado di appello dall'Avv. Mennoria relativa alla divergenza delle allegazioni di parte odierna appellata circa la data della registrazione e in ogni caso la sua irrilevanza non riportando il documento in oggetto la data di sottoscrizione;
2) l'inammissibilità dell'eccezione di “illegittimità/illiceità” della registrazione fonografica e della sua inutilizzabilità in quanto formulata ex adverso tardivamente, ovverosia solo con seconda memoria ex art. 183
c.p.c., trattandosi di eccezione di parte in senso stretto e non rilevabile d'ufficio che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente sollevata dall'attrice entro la prima udienza o al più tardi entro la prima memoria ex art. 183 c.p.c. posto che la registrazione era stata depositata con la comparsa di risposta;
in ogni caso, nel merito, ribadisce la piena liceità della registrazione in quanto effettuata “all'esterno dello studio legale civitanovese di parte attrice”, ovverosia in un luogo pubblico, non già in un luogo di privata dimora, nel rispetto dell'allora (maggio 2016) vigente art. 24
d.lgs. n. 196/2003 (“il consenso [al trattamento dei dati personali] non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella parte II, quando il trattamento: […] f) con esclusione della diffusione, è neceSSria ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente neceSSrio al loro perseguimento nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale”), oltre che fra presenti e, come tale, insuscettibile di integrare la fattispecie criminosa di cui all'art. 615 bis c.p.
e, quindi, pienamente utilizzabile;
in subordine, per l'ipotesi di astratta riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 615 bis c.p. evidenzia che la condotta di registrazione sarebbe: 1) scriminata dalla causa di giustificazione ex art. 51
c.p. (esercizio del diritto di difesa di cui all'art. 24 cost. ritenuto prevalente sull'esigenza della riservatezza secondo univoca giurisprudenza e del diritto di cui all'art 24 del previgente codice privacy); 2) non punibile, stante l'assenza di querela della persona offesa;
3) quand'anche il colloquio oggetto di registrazione si sia svolto nella corte dell'immobile dell'attrice cinta da recinzione e cancello con grata, suscettibile di lasciar trapelare i suoni tal quali, ed al momento dei fatti aperto, neppure si configurerebbe l'illecito penale de quo, sul rilievo che il colloquio sarebbe stato osservabile e udibile da chiunque si fosse trovato a paSSre in quel momento sul marciapiede attiguo posto che unanime giurisprudenza limita l'ambito di rilevanza delle condotte ai soli casi in cui le captazioni di immagini altrui avvengano in luoghi destinati allo svolgimento di attività normalmente sottratte alla normale osservazione dall'esterno sì da evitare non volute violazioni della riservatezza;
il comune dispositivo per la registrazione in formato digitale con cui è stato captato il dialogo, peraltro, neppure assurge a “strumento tecnologico, diverso dalle naturali risorse umane, che sia idoneo per la sua particolare insidiosità e capacità di penetrazione, a vincere le normali difese di cui ciascuno circonda la vita domestica” ( C., Sez. IV, 28.4.1995) per cui l'uso di tale dispositivo, idoneo a captare suoni perfettamente e ed egualmente captabili dall'orecchio umani, non risulta idoneo a integrare la fattispecie penale in esame tanto più che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, giammai una registrazione tra presenti poSS configurare una interferenza illecita nella vita privata o costituire captazione indebita.
Ha, quindi, evidenziato la mera valenza indiziaria della consulenza grafologica a fronte della valenza probatoria di prova legale della registrazione fonografica trascritta considerato che l'esame grafologico deve essere riguardato come il più inattendibile in quanto reso a seguito di impiego di
“strumenti labili” ed essendo espressione di convincimenti soggettivi e di mera empirica osservazione, tali da condurre ad “esiti controvertibili”.
Vanno poi considerati, a giudizio dell'appellato i provvedimenti di CP_1 archiviazione emessi dal Tribunale e dal G.d.P. di Macerata rispettivamente dei proc.ti penali nn. n. 3551/18 R.G.N.R. (v. all.ti nn. 2 fasc. primo grado e n. 37 fasc. primo grado e n. 537/19 R.G.N.R. (v. all.ti CP_2 CP_1 nn. 1 e 2 alla nota di deposito del 24.9.2020) deponenti per la genuinità, autenticità e provenienza da parte avversa del documento oggetto di accertamento (“è emerso che il manoscritto in cui è stata dichiarata la ricezione della somma di 25 mila euro da parte dell'Avv. è stato Pt_2 vergato dalla persona offesa”) oltreché della registrazione audio (“l'Avv.
ha confermato che la voce che si può ascoltare è sua […] dall'ascolto Pt_2 dell'audio non emergono interruzioni o segnali di frammentazione del file”) – costituenti prova atipica;
la perizia penale a firma della dr.SS Per_7 prodotta ex adverso (sub doc. 14) attestante quantomeno la parziale (id est riferita alla dichiarazione di quietanza) genuinità, autenticità e provenienza da parte avversa del documento – costituente prova atipica.
Da ultimo ha evidenziato che il tribunale, nel disattendere le conclusioni della CT disposta nel giudizio di primo grado, ha valorizzato la registrazione fonografica siccome mezzo istruttorio facente “piena prova” ex art. 2712 c.c.7 delle circostanze dallo stesso risultanti evidenziando: 1) la corrispondenza del documento contenente le quietanze versato in atti con quello oggetto di registrazione;
2) che l'avv. è l'autrice delle Pt_2 sottoscrizioni che compaiono su tale documento, nonché del testo vergato in stampatello e che la steSS ha ricevuto la somma di € 25.000,00 in contanti dal 3) la “illogicità” ed “implausibilità” della prospettazione fattuale CP_1 attorea secondo cui il avrebbe creato un “falso ad hoc” contenente CP_1 addirittura due quietanze false sul medesimo foglio con due sottoscrizioni asseritamente apocrife;
4) l'affermazione secondo cui la grafologia non è una scienza esatta”; 5) l'ammissione contenuta nella steSS relazione di ctu alla cui stregua l'ausiliario ha “rilevato una somiglianza tra le firme in verifica e quelle dell'attrice”.
Infine ha eccepito l'inammissibilità, improponibilità delle domande risarcitorie, ivi compresa quella ex art. 96 c.p.c. quella nonché di irrogazione di “sanzione pecuniaria civile ritenuta di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, lett. a) ed 8 del D.lgs. 7/2016”. In subordine ha contestato nel merito la relativa domanda.
Sostanzialmente analogo risulta il contenuto della separata comparsa della sig.ra Controparte_2
L'esame dei motivi di appello deve essere preceduto da quello riguardante l'eccezione di inammissibilità e/o tardività del deposito della fonoregistrazione contenuta nel supporto CD-ROM effettuata in grado di appello dalla difesa del sig. con le note scritte del 13.02.2024. CP_1
In tale sede la difesa dell'appellato ha ribadito la Controparte_1 richiesta già avanzata con la propria comparsa di risposta in appello di
“...autorizzazione al deposito materiale in cancelleria dell'allegato n. 30 al fascicolo di primo grado del convenuto (cd rom contenente file CP_1 audio, presente comunque in copia nel fascicolo d'ufficio), non depositabile telematicamente” provvedendo contestualmente, atteso il riferito rifiuto da parte della Cancelleria, al deposito del suddetto allegato, convertito in formato .pdf, con richiesta della relativa autorizzazione in alternativa ovvero in aggiunta al chiesto deposito fisico.
Come rilevato dalla difesa del predetto appellato il file di cui al doc. n. 30 fa parte del fascicolo di primo grado in quanto la relativa produzione effettuata all'atto della costituzione in primo grado da parte della difesa del sig. oltre che risultare dall'elenco di cui alla comparsa di CP_1 risposta e dall'indice dell'elenco dei documenti depositati in data
08.01.2019 - sul quale compare, in calce, la sottoscrizione del cancelliere -
è stata ammeSS dalla controparte con il primo motivo di appello laddove si argomenta in ordine alla configurabilità della contestazione e/o disconoscimento degli allegati nn. 30 e 36 e si afferma espreSSmente
l'intervenuto deposito di tali allegati, rispettivamente consistenti in un
CD audio e nella relativa trascrizione giurata;
di tali documenti ha, infine, tenuto conto il primo giudice avendo fatto riferimento con la gravata sentenza al contenuto della registrazione fonografica implicante, ove neceSSria, la relativa autorizzazione al deposito.
In base al consolidato principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte per cui il giudice di appello può porre a fondamento della propria decisione il documento in formato cartaceo già prodotto e non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto trascritto (oppure indicato) nella sentenza impugnata o in altro provvedimento o atto del processo. Peraltro il giudice di appello ovvero, se lo ritiene, neceSSrio, può ordinare alla parte intereSSta di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti nel primo grado ( Cass. S.U., Sentenza n. 4835 del 16.02.2023).
Il CD risulta, dunque, già acquisito in primo grado agli atti del processo, per cui, anche a prescindere dalla necessità di autorizzazione per il suo deposito materiale in secondo grado, deve, pertanto, escludersi l'inammissibilità o tardività della produzione di copia del documento salvo la valutazione delle contestazioni sollevate rispetto alla copia prodotta che, però, nella fattispecie in esame non deve ritenersi neceSSria in ragione delle argomentazioni che seguono, tenuto conto del contenuto di tale documento già risultante dagli atti.
Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità per novità dell'eccezione sollevata dalla difesa dell'appellante in ordine alla divergenza della data in cui sarebbe stata vergata la scrittura privata e di inutilizzabilità della registrazione della conversazione fra l'Avv. e il sig. Pt_2 CP_1 trattandosi di argomentazioni difensive svolte dalla parte sulla base degli elementi e delle tempestive allegazioni risultanti dagli atti di causa del primo grado del giudizio. Va peraltro rilevato che con la gravata sentenza il primo giudice ha fatto riferimento alla dedotta illiceità della registrazione in quanto avvenuta in un luogo di privata dimora sì da doversi ritenere, anche sotto diverso profilo, l'eccezione non accoglibile in quanto tempestivamente dedotta in primo grado.
Il primo motivo di appello risulta infondato e va conseguentemente rigettato.
Per quanto già sopra evidenziato non vi è dubbio in ordine alla intervenuta produzione dei documenti in oggetto da parte della difesa del sig. CP_1 con la comparsa di costituzione e risposta.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'Avv. si è limitata a Pt_2 contestare “... tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto, richiesto e prodotto sia dal convenuto , che dalla chiamata in causa CP_1 CP_2
” adottando conclusioni che non attengono in alcun modo ai
[...] documenti in esame. Soltanto successivamente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. ha dedotto la falsità della trascrizione asseverata depositata dalla difesa del sig. nonché la illegittimità/illiceità della CP_1 registrazione in quanto effettuata nel cortile dell'immobile ove è ubicata la residenza dell'Avv. e, dunque, in una pertinenza della steSS Pt_2 costituente un tutt'uno sia con lo studio professionale sito al piano terra che con l'abitazione posta al primo piano, e dunque integrante il reato di interferenza nella vita privata della professionista.
Premesso che secondo il disposto di cui all'art. 2712 c.c. “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”, va rilevato che “In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come - più in generale - di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e
2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte ( Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5755 del 24.02.2023).
La Suprema Corte ha in particolare affermato al riguardo che “Sotto un primo profilo, il disconoscimento di conformità ex art. 2712 c.c. è da effettuare in generale e in ogni caso nel rispetto delle preclusioni ex artt. 167 e 183 c.p.c.
e ha da essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare in allegazione di elementi che attestano la mancata corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta (cfr. Cass. 1250/2018). Sotto un secondo profilo, mentre il disconoscimento ex art. 215, n. 2 c.p.c. preclude l'utilizzazione della scrittura (in mancanza di positivo esperimento di verificazione giudiziale), il disconoscimento ex art. 2712 c.c. non impedisce che il giudice poSS accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. 13519/2022)” ( in motivazione Cass. Sez. 2 , Ordinanza
n. 5755 del 24.02.2023).
Deve, dunque, escludersi che vi sia stato tempestivo disconoscimento della registrazione attesa la mancanza, nella prima memori ex art. 183
c.p.c, di qualsiasi specifico riferimento al documento in esame ed avuto riguardo a quanto affermato dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” ( Cass. Sez. VI, Ordinanza n.12794 del
13.05.2021). Le medesime argomentazioni valgono anche quanto alla trascrizione ove si consideri che eSS ha avuto ad un oggetto una conversazione cui ha partecipato la steSS Avv. che, al di là Pt_2 delle verifiche neceSSrie e successivamente poste alla base della proposta querela di falso, avrebbe potuto sollevare specifiche contestazioni rispetto a quanto a sua diretta conoscenza.
L'esame del terzo motivo di appello deve precedere quello riguardante il secondo motivo sulla base del principio della “ragione più liquida”
“desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.” (tra le molte, Cass.
Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata) ( Cass.Sez. 3,
Ordinanza n. 30507 del 03/11/2023) e che si traduce soltanto in una deroga dell'ordine delle questioni da trattare.
Come si legge nella motivazione della richiamata ordinanza la giurisprudenza di legittimità ha al riguardo osservato che “ se l'art. 276 cod. proc. civ. “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come è d'uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non poSS mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv.
656177-02). Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati, compiuti da questa
Corte persino nella sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che
l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., “stabilisce un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve neceSSriamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione,
Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto)”.
Avuto riguardo al contenuto della trascrizione asseverata depositata dalla difesa del sig. occorre evidenziare che dopo la pronuncia CP_1 delle frasi valorizzate dal primo giudice in cui l'Avv. , dopo aver Pt_2 invero manifestato il proprio disappunto rispetto alla richiesta di dover procedere al momento ( adesso) alla redazione della scrittura
(“...addè...addè” ) data anche la presenza dei ragazzi e la volontà di vedersi “...lunedì a ON”, ripete le parole suggerite dal sig.
La pronuncia di tali frasi va neceSSriamente correlata alla CP_1 precedente domanda del legale “Tu che cosa vuoi che ti scrivo?” e alla successiva affermazione : “Va bè, senti te la preparo e io te la porto...” si da potersi evidentemente escludere che la predetta professionista abbia proceduto a redigere la scrittura nelle forme suggeritole dal cliente. Ne deriva che risulta non condivisibile la lettura della frase “ Questa me la devo fotocopiare io...” come riferita alla scrittura formata in quel frangente ove peraltro si consideri che nella parte finale del colloquio l'Avv. Pt_2 ha ribadito che ne avrebbero parlato con calma il mercoledi successivo presso lo studio legale. Né la tesi prospettata dal sig. può trovare CP_1 supporto nelle frasi dallo stesso pronunciate nel corso dell'episodio oggetto di registrazione trattandosi in ogni caso di dichiarazioni della parte astrattamente suscettibili di essere pronunciate a sostegno del proprio assunto in mancanza di specifici riferimenti alla scrittura in questione (
“...co' SS carta...” ).
Va peraltro considerato – con ciò esaminando il quinto motivo di appello - che il nominato CT, TT.SS acquisito in data 29.07.2021, nel Per_1 contraddittorio delle parti, l'originale della scrittura oggetto di verifica ne ha descritto il contenuto evidenziando che “Risultano poste in verifica n.2 firme su comune foglio in formato A4 privo di data su cui instano una dattiloscrittura e una manoscrittura a matita... La dattiloscrittura, effettuata con stampante, è la seguente: “Ricevuti da € 25.000. Segue Persona_9 fattura.” Nello stesso foglio, ma capovolta dall'altra parte a 180°, insta la seguente manoscrittura in stampatello vergata matita: “Io ho Parte_2 ricevuto a rate da € 25.000. Firma”. Le firme poste in verifica Persona_9 peritale sono state vergate una a matita (quella sottostante la manoscrittura in stampatello di cui sopra a matita) e una a biro blu (quella sottostante la dattiloscrittura di cui sopra effettuata con stampante)”.
Occorre premettere che l'accertamento peritale può costituire, anche da solo, prova della falsità della scrittura privata ove effettuata sull'originale del documento ( in motivazione in relazione a scheda testamentaria: Cass. Sez.
2, Ordinanza, n. 3063 del 08.02.2024) poiché soltanto su quest'ultimo possono rinvenirsi quegli elementi riguardanti, in particolare, le caratteristiche fisiche del segno grafico e delle modalità della sua impressione sul supporto cartaceo.
Va, quindi, rilevato che all'esito delle operazioni peritali il CT ha concluso affermando le sottoscrizioni apposte a nome apparente di CI
NA EN sulla scrittura oggetto di accertamento non sono certamente riconducibili alla predetta ma risultano senza dubbio alcuno vergate da altra mano rilevando che al di sotto della firma X1, posta al di sotto della parola “Firma”, vergata a matita sono chiaramente apprezzabili solchi morti attestanti una precedente stesura effettuata a grafite e in seguito rimoSS. Secondo l'ausiliare “Tale prestesura non depone, del tutto oggettivamente, a favore dell'autografia della firma soprastante X1, ma attesta, in maniera assolutamente indubbia, che di tale firma soprastante X1 sono state effettuate prove di stesura, poi rimosse in quanto reputate mal riuscite”. L'ausiliare ha poi rilevato che “ La comparazione tra le firme in verifica X1-X2 ha posto in evidenzia alcune analogie e/o compatibilità tra le suddette firme e le comparative dell'esaminata , non sufficienti Pt_2 tuttavia per giustificare l'autografia. Infatti, a fronte di tali analogie e/o compatibilità, si sono riscontrate una serie di divergenze tutte decisamente significative e pregnanti, nonché non spiegabili alla luce delle leggi grafiche che non possono deporre per l'identità di mano, in quanto esse investono parametri grafici sostanziali, non formali, inerenti soprattutto il livello ritmico e la gestualità più istintuale”.
Le conclusioni cui è giunto il nominato CT risultano, a giudizio del
Collegio del tutto condivisibili, in quanto rese all'esito di corretta valutazione delle due firme in verifica svolta secondo una metodologia rispondente alla tecnica propria della grafologia, previa verifica e siglatura di dette firme e di quelle comparative - raccolte in numero ampiamente sufficiente per il confronto e qualitativamente idonee a tale fine - e quindi di comparazione delle une con le altre avuto riguardo agli aspetti inerenti la naturalezza e la spontaneità ovvero alla presenza di indici di impaccio, rigidità e incertezza grafomotoria, la pressione, l'omogeneità (...sognficative disimogeneità di stesura), la fluidità
(appare fortemente compromeSS in quanto il ritmo è statico...), l'elasticità
(...è disomogenea...), la chiarezza (scars in quanto ciò che si legge non appare in alcun modo riconducibile al nome e cognome di colei che firma), alla presenza di forme personalizzate rispetto al modello scolastico ma non supportate da un adeguato livello di ritmo con aspetti poco coerenti con un contesto che vuole apparire evoluto e sciolto, la cura grafica (...non spontanea, dati i numerosi spunti di staticità, titubanza, rigidità e goffaggine riscontrabili in entrambe le firme in verifica...).
Pienamente condivisibile risulta il rilievo attribuito dalla CT alla rimozione della prestesura effettuata a matita, poi rimoSS in maniera scarsamente accurata, rilevata dall'ausiliare facendo applicazione di specifiche tecniche grafologiche, costituendo tale elemento indubbia prova di una stesura malriuscita effettuata richiamando le modalità della firma x1, da ritenersi forma del tutto anomala per redazione di qualsiasi documento e in particolare per la formazione di un atto da parte di un avvocato in relazione ad attività riguardante l'espletamento della sua professione, così come del tutto anomala deve ritenersi l'apposizione della sottoscrizione in calce alla manoscrittura vergata a matita.
L'autenticità della sottoscrizione non risulta, dunque, a giudizio del Collegio eventualmente supportata da elementi diversi da quelli propri posti a fondamento della consulenza.
Diversamente da quanto affermato dalla difesa dell'appellato nessun elemento di contrasto può ravvisarsi con il contenuto della registrazione fonografica in ragione di quanto sopra argomentato sul punto dalla quale non possono, dunque, derivare elementi di genuinità ed autenticità della scrittura atteso che il contenuto della registrazione, ancorché non disconosciuta, non può che essere fatto oggetto di valutazione da parte del giudicante non potendo, per ciò solo, attribuirsi al contenuto della registrazione il significato evidenziato dall'odierno appellato.
Il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice di Pace di Macerata nel procedimento n. 537/2019 a carico di e CP_1 [...] in ordine all'ipotesi di reato di cui all'art. 595 c.p. non fa CP_2 riferimento ad alcun accertamento al riguardo essendosi il giudice limitato ad affermare che trattasi di questione di natura prettamente civilistica/fiscale. Nella relativa richiesta di archiviazione il PM risulta aver fatto riferimento alla consulenza redatta dalla TT.SS - la quale Per_7 aveva accertato che il manoscritto risultava vergato dall'Avv. Pt_2 ma che le sottoscrizioni risultavano di dubbia provenienza - dando atto che il perito della persona offesa aveva sollevato osservazioni in merito alla metodologia seguita dal consulente del PM. Del medesimo tenore il contenuto della richiesta di archiviazione avanzata dal PM presso il Tribunale di Macerata nel procedimento n. 3551/18 in cui si richiamano le sopra riportate conclusioni della consulenza redatta dalla dott.SS e il Per_7 contenuto delle osservazioni del ct di parte della persona offesa.
Gli esiti della richiamata consulenza disposta dal CT - che in ogni caso ha escluso il carattere autografo della sottoscrizione del documento in esame - non consentono, a giudizio del Collegio e a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione rispetto al contenuto di tale accertamento, di discostarsi dalle conclusioni del CT nominato nel corso del giudizio di primo grado in quanto insuscettibile di inficiarne il contenuto.
Non va poi tralasciato quanto evidenziato dall'appellante circa il quadro in cui si è verificata la vicenda in esame caratterizzata dalla degenerazione del rapporto professionale intercorso fra le parti e tale da aver originato, a seguito di querela proposta dall'Avv. , del Pt_2 procedimento penale n. 1365/2017 RGNR a carico del sig. per CP_1 il reato di cui all'art. 612 bis c.p.
Deve, però, essere dichiarata la tardività della produzione documentale della sentenza che ha definito il suddetto giudizio in quanto effettuata tardivamente soltanto unitamente alla comparsa conclusionale ( Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 12574 del 10/05/2019).
Ne deriva che, in accoglimento del terzo e del quinto motivo di appello, ed in riforma della gravata sentenza, va accolta la domanda di querela di falso proposta in via principale dall'odierna appellante e, dunque, dichiarata la falsità il documento senza data e senza menzione del luogo, ex adverso denominato “quietanza autografa”, allegato agli esposti presentati da
[...] alla Guardia di Finanza ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
Macerata.
Assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza e le eccezioni agli stessi correlate, va, infine, esaminata la domanda risarcitoria avanzata dall'Avv. . Pt_2
Va in primo luogo respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata al riguardo dalla difesa di parte appellata, atteso che secondo la più recente giurisprudenza di legittimità ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8688 del
02/04/2024) è ammissibile, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., la proposizione da parte dell'attore che ha proposto domanda di querela di falso in via principale di ulteriori domande nei confronti dello stesso convenuto.
Devono poi ritenersi inammissibili i documenti depositati dall'appellante con l'atto di appello e di cui alle lett. f), g), h), ed I) volti a supportare la domanda in esame in quanto tardivamente prodotti in appello ancorché di formazione precedente risultando la relazione di cui alla lettera f) datata
10.02.2021, risalendo la missiva di cui alla lett. g) al 21.02.2018 , quella di cui alla lett. h) al 26.02.2018 ed il provvedimento di archiviazione del
COA di Ancona al 27.06.2019, e dunque, a data antecedente alla sentenza del 21.10.2022 che ha definito il giudizio di primo grado.
L'odierna appellante ha dedotto, a fondamento della propria domanda risarcitoria che, a seguito degli esposti presentati sulla base della falsa
“quietanza autografa” era stata sottoposta a procedimento disciplinare da parte del CDD di Ancona, ma ha anche ricevuto, da parte della Guardia di
Finanza, la notifica in data 5/6/2018, dopo 14 mesi di indagini, di processo verbale di constatazione per il recupero a taSSzione della somma di Euro
25.000,00 che, come falsamente riferito dal sarebbe stata versata in CP_1 contanti a partire dal 24/4/2015 fino al 30/04/2016 e suffragata dal ridetto documento. A tale danno patrimoniale deve aggiungersi, secondo l'assunto dell'appellante, il danno non patrimoniale da lesione della reputazione professionale nell'ambito del settore lavorativo ove ella opera atteso che l'infondato esposto presentato all'Ordine di appartenenza, l'aveva costretta a difendersi, pur senza colpa, e ad essere soggetta alle inevitabili critiche dei colleghi. Inoltre le indagini finanziarie condotte dalla G.d.F. anche attraverso la richiesta di compilazione di questionari da parte di svariati nominativi sia della Provincia di Fermo, che di quella di Macerata, acquisiti in occasione dell'accesso del 27.04.2017, aveva comportato la perdita di clientela.
Rispetto all'esposto avanzato alla Guardia di Finanza va rilevato che l'accertata falsità del documento posto alla base del verbale di constatazione esclude che si poSS configurare il dedotto danno patrimoniale. Va, altresì, escluso che i questionari della Guardia di Finanza sottoposti alla clientela della professionista poSSno aver comportato il danno lamentato in quanto riconducibili anche alla mera attività di verifica fiscale svolta di routine da parte degli agenti di polizia tributaria e non di per sé implicanti condotte di elusione fiscale;
in ogni caso non risultano forniti elementi da cui desumere la prospettata perdita di clientela ascrivibile all'asserito discredito derivato dalle iniziative che hanno fatto seguito all'esposto presentato alla Guardia di Finanza.
Non risulta, altresì, integrata la prova del danno non patrimoniale correlato al fatto di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare non risultando che del suddetto procedimento siano venuti a conoscenza persone diverse dai componenti dell'organismo a ciò preposto in mancanza.
Né la domanda risulta prospettata in relazione all'eventuale patema d'animo subito dall'odierna appellane in conseguenza del procedimento medesimo.
La domanda risarcitoria va, pertanto, rigettata non risultando, peraltro, utili al riguardo i capitoli di prova formulati in primo grado e riproposti nel presente grado del giudizio.
Resta da ultimo da esaminare la domanda svolta dall'Avv. volta Pt_2 all'applicazione della sanzione pecuniaria civile ritenuta di giustizia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 4, lett. a) ed 8 del D.lgs. 7/2016, con condanna dei sigg.ri e , in solido fra loro, alla CP_1 Controparte_2 relativa corresponsione.
La sanzione prevista dall'art. 4, comma 4, lett. a), (...chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata
o da lui alterata, arreca ad altri un danno) e dall'art. 8, non risulta applicabile alla fattispecie in esame in cui l'accertamento ha riguardato la falsità del documento ma non anche l'attribuzione della falsità al sig. CP_1 non risultando elementi in tal senso dalla disposta CT. Va, infine, esclusa la configurabilità dei presupposti per l'accoglimento della domanda per responsabilità aggravata avanzata dalla parte appellante costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, considerato quanto già rilevato in ordine all'oggetto dell'accertamento che non ha riguardato la commissione del falso ad opera della parte appellata.
Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo.
Ne deriva che le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, vanno poste a carico della parte appellata in ragione della soccombenza atteso il preminente rilievo dell'accoglimento della proposta querela di falso rispetto alla correlata richiesta risarcitoria.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da EN IA AB nei confronti di e avverso la sentenza del CP_1 Controparte_2
Tribunale di Macerata n. 908/2022, pubblicata in data 21.10.2022, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara la falsità del documento senza data e senza menzione del luogo denominato “quietanza autografa” allegato agli esposti presentati da
[...] alla Guardia di Finanza ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
Macerata; dispone che , a cura del Cancelliere, la presente sentenza sia annotata sull'originale del documento oggetto di querela;
rigetta le ulteriori domande;
condanna e a CP_1 Controparte_2 rifondere in favore dell'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio liquidate, quanto al primo grado, in Euro 1.800,00 per la fase di studio,
Euro 1.100,00 per la fase introduttiva, Euro 2.800,00 per la fase istruttoria,
Euro 2.500,00 per la fase decisionale, Euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e quanto al presente grado in Euro 2.200,00 per la fase di studio, Euro 1.000,00 per la fase introduttiva, Euro 3.200,00 per la fase decisionale, Euro 355,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Ancona, così deciso il 19.03.2025
Il Consigliere est.
TT.SS Maria Ida Ercoli
Il Presidente
TT. Guido Federico