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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 14069/2023 RG fissata all'udienza del 10/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
NAPOLI ALBERTO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) In data 30.12.2021, il Sig. , a seguito delle sue condizioni di salute, presentava alla Pt_1
Commissione di prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile domanda per ottenere la concessione della pensione di inabilità civileovvero, in subordine, il beneficio dell'assegno mensile di assistenza (Legge 118/71);
2) In data 26.01.2022, l'odierno ricorrente veniva sottoposto a visita medica da parte della
Commissione competente. Quest'ultima diagnosticava a carico della Sig. le seguenti Pt_1 patologie: “Ischemia cerebrale talamica dx. Cardiopatia sclero-ipertensiva. Spondilodiscopatia
C/D/L. Corioretinosi miopatica V bilaterale 6/10”;
1 3) Successivamente l' con verbale emesso in data 24.03.2022, comunicava all'odierno CP_1
ricorrente il mancato accoglimento della domanda, in quanto ritenuto: ”Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88)”, con una percentuale pari al 60%. (Cfr. All.4 – ricorso per atpo).
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
9642/22 rg per il riconoscimento del predetto beneficio. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il 7.08.2023 ha confermato il precedente giudizio amministrativo.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Dall'esame obiettivo praticato sulla persona del sig. nato il [...], si sono rilevati i Parte_1 segni della cardiopatia ipertensiva in discreto compenso emodinamico. L' apparato muscolo scheletrico appariva gravato da discreto danno morfo funzionale con deficit dei movimenti degli arti sup. e inf. (esito dell'ischemia talamica) che rendevano la deambulazione con zoppia a dx mentre i passaggi posturali erano possibili. Della forma depressiva va detto che è di gravità media e ingravescente associata alle patologie articolare e cardiaca. Dall'esame clinico e dalla documentazione prodotta si può rilevare come le patologie si siano aggravate nel tempo, soprattutto per la forma depressiva presentatasi nel corso del 2024 in aggiunta a cardiopatia, esiti dell'ischemia talamica e della poliartrosi. Evidentemente come la forma depressiva si sia instaurata da poco tempo e da circa sei mesi dalla visita CTU presente e quindi presuntivamente dal Giugno 2024. Nel sig. inoltre persiste una discreta autosufficienza. Per Pt_1 tali motivi a parere dello scrivente CTU la riduzione della capacità di lavoro nel sig. è da Pt_1 valutare al 75% con decorrenza dal mese di Giugno 2024 circa sei mesi dalla visita CTU del 5/12/24.
Di seguito si elencano le patologie riscontrate, ma va ribadito che il loro complesso rende il sig. Parte_1
nato il [...], invalido al 75% con decorrenza dal mese di Giugno 2024 a tutt'oggi 1)
[...]
Cardiopatia ipertensiva cod. 6441 val. 30% 2) Poliartrosi cod. 7010 val. 40% 3) Sindrome depressiva media cod. 2205 val. 25% 4) Esiti ischemia talamica dx cod. 7338 val. 30% 5) Sindrome vertiginosa
6) Lieve ipovisus
2 DIAGNOSI
Alla luce di quanto su esposto si può esprimere la seguente diagnosi:
[...]
Controparte_2
[...]
CONCLUSIONI
Considerando, dunque, le patologie sopra esposte si può concludere che la riduzione della capacità di lavoro del sig. nato il [...] è da valutare al 75% e con decorrenza dal mese di Parte_1
Giugno 2024 a tutt'oggi.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente, attesa anche la sua evoluzione alla luce della documentazione medica sopravvenuta. Nella specie è stato riscontrato un peggioramento del quadro clinico soprattutto alla luce dell'aggravarsi della patologia psichica nel corso del 2024. Riguardo la decorrenza il ctu ne ha ritenuto la sua verosimile comparsa nel giugno 2024, sei mesi prima della citata visita (cfr. evidentemente come la forma depressiva si sia instaurata da poco tempo e da circa sei mesi dalla visita CTU presente e quindi presuntivamente dal Giugno 2024).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (giugno 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la
3 compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022. E' conforme Cass. 5422/2025.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 14069/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno di invalidità civile a far data da giugno
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 11/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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