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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/05/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2204/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2204/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Ferretti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. Edward William Watson Cheyne, C.F._3 elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
Controparte_3
(C.F. ; P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._4 (C.F. ); Controparte_4 P.IVA_2
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_6 C.F._5
APPELLATI contumaci avverso la sentenza n. 2947/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20.10.2022 dal
Tribunale di Firenze e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21.01.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“- In riforma dell'impugnata sentenza 2947/22 Tribunale Firenze, ed in accoglimento del presente appello, accertare che il credito del comparente nei confronti del _3 appellato ammonta ad Euro 97.772,62, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannare il stesso – ed i Sig.ri e per le _3 Pt_2 CP_1 quote di loro competenza – al pagamento di tale somma così accertata, defalcata dai pagamenti intercorsi durante la causa come precisati ad oggi, oltre interessi legali ed interessi ex art.1284 IV comma c.c.
Con vittoria – nei confronti di , Sig.ri e Sig.ra - di spese e _3 CP_1 Pt_2 compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle seguenti prove mai ammesse: - Ove ritenuto necessario in base al secondo motivo di appello, si chiede l'ammissione di CTU volta a quantificare economicamente le opere condominiale di consolidamento. - Si chiede l'ammissione delle prove richieste in primo grado e non ammesse e cioè prova per testi di cui alla memoria ex art 183 VI comma n.2 cpc:
CAP. 1) V.C. negli anni 2005 2006 e 2007 l'esecuzione dei lavori oggetto di causa nel condominio di Via del Partigiano 11-13 venne eseguita dal Sig. _3 [...]
dalla ditta Castiglione di Siena, dal fabbro Sig. , dall'imbianchino CP_6 Pt_3
e dal trasportatore Sul capitolo 1) si indica a teste la Sig.ra CP_7 CP_8 Tes_1
Via Traversa II per Sant'Alessio, 62, Monte San CO;
[...] Controparte_9
(imbianchino) Via Volpini, 7 50018 Scandicci Firenze;
, Via Settembrini Controparte_10
n.2, Firenze;
, Via Guglielmo Pepe n.1 Firenze. CAP 2) V.C. nella primavera CP_11 ed estate del 2004 si manifestarono alcune crepe nei muri dell'appartamento di in , Via del Partigiano 13; CAP 3) V.C. Controparte_6 _3 Controparte_6
e la propria moglie hanno abbandonato il proprio appartamento di Via del Partigiano
[...]
13 nel settembre del 2004; CAP 4) VC i lavori condominiali oggetto di causa sono terminati nel gennaio dell'anno 2007; CAP 5) V.C. e la propria Controparte_6 moglie sono ritornati ad abitare nel proprio appartamento di via del Partigiano 13 il 30 novembre 2007 CAP 6 – V.C. a seguito di contatti con il Geom e Parte_1 con il sig. il sig. della ha redatto nel giugno e Controparte_6 CP_12 CP_4 luglio 2016 i quattro documenti che le si mostrato (docc.7g I-II-III-IV). Sui capitoli di prova dal n.2 al n.6 si indicano a testi: - res.nte in Monte S.CO Testimone_1
(LU), Via per S.Alessio Traversa II n.62; - Piazza Boccaccio 40, Controparte_9
Scandicci; , Via Settembrini n.2, Firenze;
, Via Guglielmo Controparte_10 CP_11
Pepe n.1, Firenze. CAP. 7) V.C. nel periodo dalla primavera del 2005 al gennaio 2007 le ditte incaricate dal Geom per l'esecuzione dei lavori commissionatigli dal CP_6
Condominio hanno eseguite le seguenti opere: Demolizione dei solai di calpestio del piano terreno e successiva ricostruzione con solai di tipo misto costituiti da profilati in acciaio, tavelloni in laterizio, getto di calcestruzzo alleggerito di riempimento e soprastante massetto collaborante in calcestruzzo armato e consolidamento di porzioni degli stessi mediante inserimento di profilati in acciaio opportunamente solidarizzati alle strutture preesistenti dei solai originari. Demolizione, con metodologia “cuci e scuci”, delle murature portanti interne e conseguente ricostruzione delle medesime con mattoni di laterizio di tipo semipieno e pieno irrigidite, per mezzo di placcaggi in calcestruzzo eseguiti mediante ammortamento della nuova muratura con rete di tipo elettrosaldata ed inghisamento della stessa con resine epossidiche e legature.
CAP. 8) V.C. nel periodo dalla primavera del 2005 al gennaio 2007 le ditte incaricate dal
Geom per l'esecuzione dei lavori commissionatigli dal Condominio hanno CP_6 eseguito le opere indicate nella DIA doc.10 e nella Relazione Tecnica doc.11. Sui capp.7-
8 si indicano a testimoni: - res.nte in Monte S.CO (LU), Via per Testimone_1
S.Alessio Traversa II n.62; - Piazza Boccaccio 40, Scandicci;
Controparte_9 [...]
, Via Settembrini n.2; , Via Guglielmo Pepe n.1”. CP_10 CP_11
Per gli appellati e appellanti incidentali e : CP_2 CP_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello:
- respingere l'appello principale proposto dal geom. Controparte_13
- in accoglimento dell'appello incidentale, in tesi, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o l'infondatezza delle pretese, a qualsiasi titolo, avanzate dal geom. nei confronti del sig. e, conseguentemente, Parte_1 Parte_4 dichiarare che nulla è dovuto dagli eredi del sig. sig.ri e Parte_4 CP_2 CP_1
, al geom. con conseguente condanna del geom.
[...] Parte_1 [...] alla restituzione in favore dei sig.ri e di quanto ad Parte_1 CP_2 CP_1 oggi corrisposto pari ad € 5.526,99 cadauno;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in ipotesi, rideterminare il quantum del credito del geom. nei confronti del sig. e, Parte_1 Parte_4 conseguentemente condannare il geom. alla restituzione in favore Parte_1 dei sig.ri e di quanto corrisposto in eccesso;
CP_2 CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese di CTP e di CTU”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2947/2022 del Tribunale di Firenze in materia di compensi professionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Geom. ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 2947/2022 del 20.10.2022, con la quale il Tribunale di
Firenze aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 5506/2017 del 02.11.2017, per l'importo di € 118.561,88, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunto
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo ), Controparte_3 _3 nonché dai singoli condomini , e e, per l'effetto, CP_2 CP_1 Parte_2 aveva condannato il , ove non vi fosse stato pagamento diretto da parte dei _3 condomini, a pagare in favore dell'opposto Geom. le minori somme, CP_6 comprensive di interessi, di € 8.430,39 a titolo di rimborso spese per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio da quest'ultimo svolti, nonché di € CP_14
14.011,39 a titolo di pagamento per le sue prestazioni professionali.
Nello specifico, il Geom. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Parte_1
Firenze un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del Condominio, nonché dei singoli condomini anche nella persona del Parte_2 Parte_4 suo procuratore generale e (padre del Controparte_15 Controparte_6 ricorrente), per l'importo complessivo di € 118.561,88, oltre interessi e spese, per avere dall'anno 2005, su incarico del Condominio, progettato e diretto i lavori di risanamento e consolidamento strutturale del fabbricato condominiale e per aver realizzato le relative opere, nonché, infine, per la realizzazione di uno scannafosso a servizio del medesimo fabbricato condominiale.
Avverso tale decreto, avevano proposto distinte opposizioni il , e _3 CP_2
, quali eredi di nonché Diversamente, non CP_1 Parte_4 Parte_2 aveva proposto opposizione con conseguente passaggio in Controparte_6 giudicato nei suoi confronti del decreto ingiuntivo n. 5506/2017.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria opposizione, il in estrema sintesi: _3
contestava il difetto della titolarità del credito in capo al Geom. CP_6 poiché i lavori edili che avevano interessato dal 2005 le parti comuni dello stabile condominiale erano stati opera esclusiva del padre, ovvero del condomino
[...]
il quale, con lettera del 12.4.2016, aveva richiesto al il CP_6 _3 pagamento dei compensi maturati proprio per i lavori di consolidamento strutturale del fabbricato condominiale;
contestava l'effettiva realizzazione delle opere da parte del Geom. CP_6 nonché, in ogni caso, la quantificazione economica delle stesse;
contestava che nella delibera assembleare del 24.10.2016 fosse evincibile un CP_ riconoscimento di debito del Condominio a favore del Geom.
eccepiva la prescrizione presuntiva del credito vantato dal professionista ai sensi dell'art. 2956 c.c.;
contestava l'inadempimento del geometra in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti del in forza dell'incarico conferitogli dall'assemblea del _3
21.02.2005, eccependo, in subordine, la compensazione dei crediti vantati dal Geom. con il debito risarcitorio gravante sullo stesso. CP_6
Sulla scorta di siffatte allegazioni, l'opponente chiedeva la revoca del predetto decreto ingiuntivo, nonché la restituzione di quanto indebitamente pagato in forza del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti, gli opponenti e , quali eredi del condomino CP_1 CP_2 Parte_4
a sostegno del proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
[...]
eccepivano innanzitutto l'inefficacia nei loro confronti del decreto ingiuntivo opposto stante l'omessa notifica dello stesso nei termini di legge;
nel merito, proponevano le medesime eccezioni già sollevate dal , _3 CP_ eccepivano in compensazione quanto eventualmente dovuto dal Geom. in ragione del suo inadempimento contrattuale e domandavano, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo opposto. Eccepivano inoltre la prescrizione estintiva decennale del credito.
Infine, l'opponente a sostegno della propria opposizione: Parte_2
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccepiva l'insussistenza del vincolo di solidarietà tra il e i singoli _3 condomini;
nel merito, proponeva eccezioni analoghe a quelle del e dei fratelli _3
; CP_1
proponeva altresì nei confronti del Geom. domanda riconvenzionale CP_6 di risarcimento dei danni da inadempimento professionale nonché domanda riconvenzionale di restituzione di quanto indebitamente pagato in forza del decreto ingiuntivo da revocarsi;
proponeva, infine, domanda di risarcimento dei danni da inadempimento nei confronti del precedente amministratore condominiale, - che Controparte_4 chiamava in causa, e a cui sostanzialmente imputava di aver gestito il rapporto col geom. CP_ in modo dannoso per i condomini - la quale a sua volta chiamava in causa, per essere manlevato in caso di condanna, la propria assicurazione Controparte_5
[...]
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Geom. chiedendo, in CP_6 via preliminare, la riunione dei distinti giudizi di opposizione, nonché, nel merito, il rigetto delle opposizioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, nella propria comparsa di costituzione e risposta l'opposto rilevava:
di aver ricevuto incarico dal , all'assemblea condominiale del _3
21.2.2005, di realizzare taluni lavori di consolidamento strutturale del fabbricato condominiale, sia per quanto riguardava le opere edili, sia per quanto riguardava gli aspetti tecnici di progettazione e direzione dei lavori;
a seguito della realizzazione della prima fase dei lavori riguardanti il rifacimento del solaio, i condomini avevano incaricato l'Ing. di redigere una relazione CP_16 tecnica volta a determinare i compensi spettanti al professionista, quantificati in €
110.000,00, oltre IVA;
nell'assemblea condominiale del 24.10.2016, i singoli condomini
[...]
e avevano approvato l'importo dovuto al CP_6 Parte_2 Parte_4
Geom. per l'attività professionale svolta - di cui ai docc. 7g I, II e IV allegati CP_6 alla delibera condominiale (oltre all'importo dovuto al padre, il condomino
[...]
per il mancato godimento del proprio appartamento durante il periodo dei CP_6 lavori di consolidamento condominiale, di cui all'allegato doc. 7g III);
considerati gli acconti già ricevuti dai condomini, il credito residuo del Geom. verso il Condominio ammontava ad € 118.561,88, di cui € 77.951,62 per i CP_6 lavori edili di consolidamento, € 29.766,06 per le prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori ed € 10.558,00 per la realizzazione di uno scannafosso a servizio del fabbricato condominiale. Stante il mancato pagamento spontaneo da parte dei condomini, parte convenuta chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli attori opponenti al pagamento della somma loro ingiunta.
Riuniti i distinti giudizi di opposizione, il tribunale con ordinanza del 29.03.2019 sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini, limitatamente agli importi eccedenti la rispettiva quota di partecipazione al , e _3 disponeva lo svolgimento di un tentativo di mediazione, che aveva esito negativo.
Prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, interveniva in giudizio il
Sig. padre dell'opposto e titolare di un'impresa edile, il quale si Controparte_6 affermava creditore delle opere di ristrutturazione del fabbricato condominiale e chiedeva quindi la condanna delle parti opponenti al pagamento in suo favore delle stesse.
Il tribunale, istruita la causa mediante l'ammissione della prova per testi richiesta da parte opponente ed espletamento di CTU per l'accertamento dell'attività professionale svolta dal Geom. e la determinazione del relativo compenso (ma poi anche CP_6 per accertare il costo dei lavori condominiali), con la sentenza appellata revocava il decreto ingiuntivo n. 5506/2017 e, respinte le eccezioni di prescrizione presuntiva ed estintiva, condannava il , in caso di mancato pagamento diretto da parte dei _3 condomini, a pagare in favore del geometra un importo inferiore rispetto a quanto originariamente ingiunto, pari ad € 8.430,39 a titolo di rimborso spese per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio condominiale, nonché ad € 14.011,39 a titolo di pagamento per le prestazioni professionali svolte, oltre interessi legali.
In particolare, il giudice di prime cure affermava, da un lato, che il , con la _3 delibera del 21.02.2005, aveva incaricato il Geom. di realizzare a propria CP_6 cura e spese i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio condominiale, oltre a conferirgli l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, e, dall'altro lato, ne accertava l'effettiva realizzazione da parte del geometra. Riconosceva quindi il diritto di CP_6 ad ottenere il pagamento dei compensi richiesti per i lavori edili eseguiti nonché per
[...] le prestazioni professionali svolte, con esclusione tuttavia dei compensi richiesti per la realizzazione dello scannafosso e delle colonne di scarico, ritenendo non provato che il
Condominio avesse deliberato tali opere, né che avesse incaricato il Geom. della CP_6 relativa attività professionale. Rigettava poi la domanda riconvenzionale di restituzione di quanto indebitamente pagato in forza del decreto ingiuntivo revocato avanzata dal
Condominio, non sussistendo alcun credito restitutorio in capo allo stesso, bensì risultando un credito a saldo in favore del geometra.
Per quanto riguardava le parti opponenti ed , il giudice di prime cure CP_1 CP_2 dichiarava nullo il decreto ingiuntivo nei loro confronti, in quanto notificato a Parte_4
e al suo procuratore generale in data posteriore alla morte del primo (avvenuta il
[...] 19.11.2017), ferma restando la non comunicabilità di detta nullità al successivo giudizio di cognizione avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel merito, rigettava la domanda di pagamento svolta dal Geom. nei confronti di ed CP_6 CP_1 CP_2
, accertando il debito degli stessi in € 5.526,99 ciascuno, importo già saldato in
[...] corso di causa e, per l'effetto, condannava il Geom. a rimborsare ad CP_6 CP_1
ed la somma di € 20.143,37 ciascuno oltre interessi legali.
[...] CP_2
Quanto alla posizione di condannava la stessa a pagare a parte opposta, Parte_2 tenuto conto dei pagamenti intervenuti medio tempore, l'importo di € 19.865,70 oltre interessi legali, rigettando le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni proposte dalla prima nei confronti di parte opposta e della Controparte_4
Infine, il tribunale accoglieva l'eccezione di giudicato proposta nei confronti di
[...]
con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'intervento di CP_6 quest'ultimo e delle domande da lui proposte, essendo il decreto ingiuntivo opposto passato in giudicato nei suoi confronti in conseguenza della mancata opposizione.
Per quanto riguardava le spese di lite, il primo giudice condannava il nella _3 misura del 60% e nella misura del 40% al pagamento delle spese legali in Parte_2 favore di parte opposta e rigettava la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata avanzata dal Condominio contro il Geom. CP_6
Compensava interamente le spese di lite tra il Geom. ed ed Parte_1 CP_1
e rigettava la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata CP_2 proposta da quest'ultimi. Condannava al pagamento delle spese di lite Parte_2 sostenute da e da Poneva Controparte_4 Controparte_5 definitivamente le spese di CTU a carico per metà del Condominio e per il resto del
Geom. con spese di CTP interamente compensate. CP_6
Condannava, infine, il terzo intervenuto a rimborsare le spese di Controparte_6 lite limitatamente alla fase decisionale in favore del , e e _3 CP_1 CP_2
nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata pari ad Parte_2
€ 500,00 a favore di ciascuna delle altre parti processuali ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Avverso tale sentenza il Geom. ha proposto appello, formulando i seguenti CP_6 motivi di gravame:
1. errore del primo Giudice per aver qualificato le delibere assembleari del
05.05.2016, del 19.05.2016 e del 24.10.2016 quali atti di mero riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., come tali suscettibili di prova contraria, anziché riconoscere per le prime due delibere la fattispecie di cui all'art. 1349 c.c., e per
l'ultima delibera assembleare la fattispecie di negozio di accertamento;
2. in ipotesi di rigetto del pregresso motivo di appello, errore per aver individuato nella “stima di massima” dei lavori edili svolta dal CTU nella relazione a chiarimenti la prova contraria della quantificazione dell'importo dei lavori condominiali indicato nella delibera assembleare del 24.10.2016; mancato conferimento di incarico al ctu per la rideterminazione dell'importo dei lavori;
erroneità dei criteri di calcolo adottati dal ctu;
3. errore del primo Giudice per aver escluso la debenza dell'IVA sui compensi spettanti al Geom. CP_6
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, reiterando le istanze istruttorie (in particolare, prova per testi) non ammesse nel corso del giudizio di primo grado e chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e, segnatamente, del capo sub. 5 col quale l'appellante era stato condannato a rimborsare ad ed CP_1 CP_2
la somma per ciascuno di € 20.143,37 (richiesta che poi non ha coltivato nelle
[...] udienze cartolari), oltre interessi legali.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli appellati e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, a loro
[...] volta, hanno proposto appello incidentale formulando i seguenti motivi di gravame:
1. errore del primo Giudice per aver rigettato l'eccezione di prescrizione decennale del credito vantato dal Geom. CP_6
2. errore del primo Giudice per aver accertato l'esistenza del credito azionato dal
Geom. CP_6
3. erronea quantificazione dei crediti spettanti al Geom. sia a titolo di CP_6 corrispettivi per i lavori edili sia per le prestazioni professionali svolte da quest'ultimo.
Hanno chiesto, quindi, che la Corte in riforma della sentenza impugnata accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Con ordinanza del 27.03.2024 è stata dichiarata la contumacia degli appellati
[...]
, Pt_2 Controparte_17 CP_4
e Controparte_5 Controparte_6
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025. Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., con istanza depositata telematicamente in data 26.03.2025, l'appellante Parte_5
(che già aveva ritualmente effettuato tale richiesta in sede di precisazione delle
[...] conclusioni) ha domandato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., quindi con ordinanza del 27.03.2025 è stata fissata la discussione orale davanti al
Collegio all'udienza del 20.05.2025, all'esito della quale la Corte s'è riservata la decisione.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione. Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno evidenziare che, poiché il , e _3 Parte_2 Controparte_6 CP_4 [...] non hanno impugnato, neanche in via incidentale, la sentenza di Controparte_5 primo grado, la regolamentazione dei rapporti di queste ultime parti tra loro e col Geom. Cont (quanto a ed il suo assicuratore solo con non essendoci CP_6 Pt_2 rapporti con è ormai quella definita dalla sentenza di primo grado, passata CP_6 in giudicato sul punto - salva ovviamente la teorica possibilità di rivedere in aumento il debito del sulla scorta dell'appello del professionista. _3
Risulta altresì ormai coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione sul punto, la CP_ statuizione con la quale il tribunale ha dichiarato infondata la pretesa del Geom. inerente la realizzazione dello scannafosso e delle colonne di scarico dell'immobile , ritenendo che tali spese non rientrassero CP_14 nell'approvazione dei lavori di cui all'assemblea del 24.10.2025 e non provato “né che il condominio abbia deliberato tali opere, né che abbia incaricato il geom. della CP_6 relativa attività professionale”.
Per converso, è palesemente infondata l'eccezione degli secondo cui CP_1 CP_6 avrebbe impugnato la quantificazione del credito solo nei confronti del Condominio, non anche di tali condomini: premesso che il non è un soggetto giuridico a se _3 stante, ma “un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall'amministratore” (così ex plurimis
Cass. 13/11/2024 n. 29251), per di più nel caso specifico è sufficiente leggere il primo motivo d'appello per verificare (v. p. 12) che l'appellante ha chiesto che in accoglimento dello stesso venga affermato che “il saldo dovuto dal per i lavori di _3 consolidamento condominiale ammonta dunque in modo incontestabile ad € 77.951,62 oltre interessi dal 1.9.2017, non essendovi spazi per una prova contraria (Euro 29.944,19 dai Sigg.ri ed Euro 45.301,43 dalla Sig.ra ”. CP_1 Pt_2
Pertanto, la controversia in questo grado ha ad oggetto le spese per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio nonché i corrispettivi per CP_14 la prestazione d'opera professionale svolta dal professionista in base all'incarico del 21.2.2005, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
3. Le reiterate istanze istruttorie.
In via preliminare, si deve dichiarare l'inammissibilità delle istanze di prova per testi reiterate dall'appellante nel presente giudizio, formulate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e non ammesse dal primo Giudice.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso di specie, con riferimento alle istanze istruttorie reiterate in questa sede, il
Tribunale ha ritenuto di non ammettere i capitoli di prova articolati nella memoria n. 2 da parte del Geom. ritenendo invece ammissibile e rilevante (soltanto) la CP_6 prova per testi chiesta dagli opponenti limitatamente ai capitoli 4 e 6 di cui alla memoria istruttoria e d) e f) di cui alla memoria (cfr. ordinanza del 05.12.2019). CP_1 Pt_2
L'appellante si è limitato a riproporre tali istanze nelle conclusioni dell'atto di appello, senza formulare un apposito motivo di gravame avverso la statuizione di rigetto del primo Giudice ed omettendo di indicare le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame, né tantomeno ha esposto in che misura la conferma dei capitoli non ammessi potrebbe condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata.
Ad abundantiam, si rileva che i capitoli di prova richiesti dall'appellante riguardano circostanze non rilevanti ai fini della decisione e comunque provate documentalmente. Ne consegue che le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante non debbono essere ammesse.
4. Il primo motivo di appello incidentale sull'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato dal Geom. CP_6
Con il primo motivo di appello incidentale, che si tratta prioritariamente in quanto attinente all'an, gli appellati-appellanti incidentali lamentano l'erroneità della CP_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato dal geometra ai sensi dell'art. 2946 c.c., sull'erronea motivazione che il loro dante causa, ovvero vi aveva già tacitamente rinunciato. Parte_4
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “Il Sig. ha partecipato Parte_4 alle deliberazioni assembleari, adottate all'unanimità del 5.5.2016 (in proprio) e del
24.10.2016 (delegando il Sig. . Rispetto alla posizione del Sig. tali CP_15 Pt_4 delibere, adottate all'unanimità, rappresentano un comportamento da cui è possibile desumere la rinuncia tacita a far valere la prescrizione decennale dei crediti del Geom. relativi sia al rimborso delle spese per i lavori di consolidamento strutturale CP_6 sia ai corrispettivi per l'attività professionale svolta. Si tratta, infatti, di delibere adottate dopo il maturarsi della prescrizione, già perfezionata nel 2015, sull'assunto che le spese per i lavori siano state verosimilmente sostenute nel 2005 (si consideri che il Geom. ha prodotto i documenti del Condominio che fanno decorrere la rivalutazione CP_6 CP_1 monetaria dal 2005 -doc. e che anche il CTU ha considerato che i lavori sono stati realizzati nel 2005 senza che vi siano state critiche specifiche in proposito) e che entro tale anno si siano concluse anche le attività professionali del Geom. (cfr. la CP_6 CP_1 data di decorrenza della rivalutazione monetaria a partire dal 2005 doc. prodotto dall'opposto). Entrambe le delibere, in definitiva, costituiscono fatti incompatibili con la volontà di valersi della prescrizione […]” (cfr. pag. 30 sentenza di primo grado).
Secondo la ricostruzione dei fratelli dalle delibere del 05.05.2016 e del 24.10.2016 CP_1 non sarebbe emerso un comportamento del condomino incompatibile Parte_4 con la volontà di valersi della prescrizione già maturata, così come richiesto dall'art. 2937
c.c.
In particolare, gli appellanti incidentali hanno precisato che sia la delibera del 05.05.2016 sia la delibera del 24.10.2016 avevano ad oggetto soltanto la valutazione dei lavori di consolidamento strutturale, senza trattare dei compensi professionali del Geom. CP_6
e dello scannafosso, rispetto ai quali non poteva dunque essere intervenuta alcuna rinuncia tacita alla prescrizione.
In ogni caso, per quanto riguardava i lavori di consolidamento strutturale, la rinuncia tacita avrebbe potuto eventualmente essere riconosciuta nei confronti di CP_6
e non dell'odierno appellante, in quanto, al momento delle predette delibere, il
[...] soggetto che si vantava creditore dei lavori di consolidamento strutturale era proprio il sig. e non il figlio. Controparte_6
Tale censura è infondata.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (cfr. Cass., Ordinanza n. 24263 del
09/08/2023).
Alla luce di ciò, nel caso di specie, si ritiene condivisibile la ricostruzione del Giudice di prime cure secondo la quale il condomino partecipando alle assemblee Parte_4 del 05.05.2016 e del 24.10.2016, ha implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione del credito già maturata.
Invero, con la delibera del 05.05.2016 - alla quale risultano allegate due distinte richieste CP_ di pagamento, una del Geom. per i compensi professionali, e una del padre
, per i lavori eseguiti - il Condominio ha nominato all'unanimità un terzo CP_6 imparziale, ovvero l'Ing. proprio “per la definizione dei corrispettivi e rimborsi del CP_16
Geom. (la sottolineatura è di chi scrive). CP_6 La delibera del 24.10.2016, anch'essa adottata all'unanimità, ha poi approvato i lavori condominiali di consolidamento strutturale dell'edificio, ne ha approvato la liquidazione economica e li ha ripartiti fra i condomini secondo le rispettive quote millesimali, prevedendo quale scadenza di pagamento la data del 01.09.2017.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, in sede di assemblea CP_ condominiale tutti i crediti vengono attribuiti espressamente al Geom. come risulta con ogni evidenza dalle delibere che qui si riproducono:
Delibera del 05.05.2016 Delibera del 24.10.2016
CP_ A fronte quindi della richiesta di pagamento avanzata dal Geom. il Condominio ha provveduto ad incaricare un soggetto terzo imparziale proprio al fine di quantificare sia i corrispettivi che i rimborsi tutti espressamente riferiti al geometra stesso, e non al padre di quest'ultimo, con ciò ponendo in essere un comportamento univoco di rinuncia alla prescrizione (anche se poi il terzo incaricato ing. ha quantificato solo il costo dei CP_16 lavori, non anche il compenso professionale).
Come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, “stante l'unità funzionale tra le delibere del 5.5.2016 e del 24.10.2016 «è ragionevole ritenere che il creditore cui dev'essere fatto il pagamento sia il Geom. già nominato all'assemblea del CP_6
5.5.2016 come titolare e dei crediti professionali e dei crediti per i lavori edili di consolidamento strutturale».
5. Il secondo motivo di appello incidentale sulla titolarità attiva in capo al
Geom. del credito azionato in relazione al costo dei lavori di CP_6 consolidamento strutturale.
Con il secondo motivo di appello incidentale, anch'esso afferente all'an e pertanto da trattare prioritariamente, gli appellanti incidentali lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza del credito azionato dal Geom.
rigettando le eccezioni proposte dai fratelli in ordine all'inesistenza del CP_6 CP_1 credito e degli atti di riconoscimento del debito, nonché alla carenza di titolarità attiva in capo al Geom. “richiamando per relationem le argomentazioni utilizzate dal CP_6
Tribunale per disattendere le analoghe eccezioni formulate dal ”. _3
In particolare, gli appellanti incidentali contestano la statuizione del Tribunale in ordine alla titolarità attiva in capo al geom. del credito azionato in relazione ai lavori di CP_6 consolidamento strutturale (ad avviso degli appellati, infatti, il geometra sarebbe legittimato esclusivamente in relazione al credito per i compensi professionali) e, in particolare, i “seguenti, principali, passaggi argomentativi:
- con la delibera del 21.2.2005 l'assemblea condominiale ha attribuito al geom. CP_6
«il compito, quale general contractor, di fornire al il risanamento strutturale _3 dell'edificio “chiavi in mano”; decisivo in tal senso sarebbe l'utilizzo, nella delibera, dell'avverbio “comunque”;
- i lavori di consolidamento strutturale sono stati effettivamente eseguiti, come confermato dal comportamento complessivo delle parti ex art. 1362 c.c.;
- il non ha mai stipulato contratti di appalto con ditte edili, e quindi deve _3 ritenersi che i lavori sono stati realizzati “in economia” «direttamente da parte dei condomini;
- la delibera dell'assemblea condominiale del 5.5.2016 ha CP_6
«tacitamente riconosciuto nell'an un proprio debito, ancora da quantificare, esclusivamente nei confronti del Geom. (e non del padre), sia per le attività CP_6 professionali che per i lavori di consolidamento strutturale»;
- stante l'unità funzionale tra le delibere del 5.5.2016 e del 24.10.2016 «è ragionevole ritenere che il creditore cui dev'essere fatto il pagamento sia il Geom. già CP_6 nominato all'assemblea del 5.5.2016 come titolare e dei crediti professionali e dei crediti per i lavori edili di consolidamento strutturale»;
- i lavori sono stati realizzati in economia, ma «Ciò significa, al di là della regolarità amministrativa di tale operato, che i lavori non sono stati realizzati da un'impresa (art.
31, co. 1 bis, del d.l. n. 69/2013 …) ma ciò non significa necessariamente che il Geom. li abbia realizzati in prima persona o che non li abbia realizzati affatto»; CP_6
- i pagamenti già effettuati in favore del sig. non sono significativi, in Controparte_6 quanto «già titolare di impresa edile ormai in pensione» e perché «verosimile che
l'assegno sia stato incassato da in ragione di accordi interni fra padre Controparte_6
e figlio”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il Geom. il quale non era titolare di CP_6 un'impresa edile, avrebbe incaricato varie maestranze, tra cui il padre, al fine di realizzare i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio condominiale ed avrebbe diritto ad essere pagato dal Condominio ex art. 1719 c.c.
Secondo invece gli , il Geom. non avrebbe titolo per ottenere il CP_1 CP_6 pagamento delle opere edili in quanto eseguite dal padre, quest'ultimo titolare di un'impresa edile. Rilevavano infatti che, a conferma di ciò, nel corso dei lavori, furono effettuati alcuni pagamenti in acconto proprio in favore del padre.
Risulta sul punto pienamente condivisibile la ricostruzione del Giudice di prime cure.
Invero, il Condominio, con la delibera del 21.02.2005, ha espressamente incaricato il
Geom. previa revoca dell'incarico precedentemente conferito all'Ing. CP_6
di provvedere a propria cura e spese “a quanto in allegato e comunque al Per_1 risanamento ristrutturale dell'edificio da terra a tetto”, come emerge dal verbale dell'assemblea che qui si riproduce:
In particolare, risulta allegato a tale verbale un documento intitolato “affidamento incarichi professionali”, ove viene indicato più specificamente l'oggetto dell'incarico professionale affidato al Geom. ovvero: «rilievi, restituzione grafica e CP_6 fotografica;
Progetto di massima;
Preventivo sommario: Progetto esecutivo;
Preventivo particolareggiato;
Particolari costruttivi;
Capitolati e contratti;
Direzione lavori;
Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione;
Liquidazione dei lavori;
Contabilità dei lavori;
coordinatore della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (ex
D.Legs. 494/96); presentazione della D.I.A. Edilizia;
deposito all Controparte_20
; e quant'altro necessario a carattere professionale per la gestione dei
[...] lavori in oggetto» (cfr. doc. 8 atto di citazione del Condominio in primo grado).
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, “risulta provato, anche alla luce dei comportamenti delle parti antecedenti e susseguenti al contratto, che fra il
Condominio e il Geom. sia stato concluso oltre che un contratto di CP_6 prestazione d'opera professionale anche un contratto di mandato senza rappresentanza finalizzato a «provvedere a quanto in allegato e comunque al risanamento strutturale dell'edificio da terra a tetto» e cioè a realizzare “chiavi in mano” il risanamento strutturale dell'edificio condominiale”.
Il Condominio era perfettamente a conoscenza della realizzazione dei lavori da parte del
Geom. e non ha eccepito alcunché durante l'esecuzione dei lavori stessi. CP_6
Come rilevato dal tribunale, “se è vero che il Geom. non ha mai consegnato CP_6 la contabilità di tali lavori (cfr. verbale dell'assemblea del 31.10.2008, doc. 3 di parte opposta), è altrettanto vero che il Condominio e i condomini hanno sottoscritto la DIA
(doc. 10 e 11 di parte opposta) e hanno sottoscritto i documenti d'inizio lavori (doc. 12 di parte opposta). Il e i condomini erano, dunque, perfettamente edotti della _3 realizzazione dei lavori di risanamento strutturale dell'edificio. Se il Condominio o i condomini avessero ritenuto che il Geom. o chi materialmente stava CP_6 eseguendo i lavori stessero esorbitando dall'incarico ricevuto, ovvero stessero realizzando lavori mai autorizzati dall'assemblea, gli stessi avrebbero dovuto quantomeno diffidare tali soggetti dal procedere oltre. Invece, sono stati realizzati dei lavori di consolidamento dell'edificio condominiale oggettivamente utili per il senza che nessuno _3 obbiettasse alcunché”.
A conferma di quanto sopra, occorre precisare che non risulta depositata in atti una delibera assembleare dalla quale emerge che il aveva conferito il medesimo _3 incarico ad altra impresa edile.
Ciò è stato correttamente sottolineato dal Tribunale, ove afferma che “non risulta da nessun documento che il si fosse interessato, ovvero avesse manifestato _3
l'intenzione, di stipulare i contratti d'appalto con le ditte edili necessari per realizzare i lavori (modus operandi che invece era stato prospettato con riferimento alla precedente fase in cui era stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori all'Ing. . Per_1
Peraltro, si noti che all'assemblea del 21.2.2005 tutti i condomini erano concordi nel prevedere l'inizio dei lavori a metà marzo (meno di un mese dopo la delibera) e questa stretta tempistica è evidentemente poco compatibile con la riunione di una nuova assemblea che incaricasse l'amministratore di concludere un contratto d'appalto con una ditta edile. Infine, si consideri anche il comportamento antecedente all'assemblea del
21.2.2005: il nel mese di febbraio 2005 ha revocato improvvisamente _3
l'incarico all'Ing. che aveva prospettato una procedura “regolare”, con appalto ad Per_1 un'impresa edile terza, per effettuare i lavori di risanamento strutturale dell'edificio.
Verosimilmente, il dietro front del Condominio si spiega con una diversa valutazione di convenienza (il condomino all'epoca era titolare di impresa Controparte_6 edile), ove i lavori fossero realizzati, come è avvenuto, in economia, direttamente da parte dei condomini Ebbene, anche questo comportamento antecedente CP_6 al contratto induce a qualificare l'incarico affidato al Geom. come funzionale CP_6 al rapido ottenimento di un risultato utile finale con risparmio di spesa”.
Ferma la qualificazione giuridica del rapporto inter partes, occorre precisare che i lavori di risanamento strutturale dello stabile risultano essere stati effettivamente CP_14 eseguiti, così come l'attività professionale ad essi correlata, come peraltro confermato dalla CTU espletata in primo grado, secondo cui “sulla base della documentazione esaminata e acquisita nel corso delle operazioni peritali, si ritiene che il Geom.
[...] abbia eseguito le seguenti attività professionali per conto del condominio di Parte_1
Via del Partigiano n. 11/17 sito in Comune di 1) Accessi all'Agenzia del _3
Territorio Ufficio Provinciale di Firenze per l'acquisizione di visure, planimetrie e consultazioni varie compreso l'acquisizione di atti di provenienza presso la Conservatori dei Registri Immobiliari di Firenze;
2) Accessi al Comune di per le visure ed _3 estrazione di copie dei titoli abilitativi del fabbricato compreso parti private delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato;
3) Rilievo dello stato dei luoghi dei vari piani che compongono il fabbricato (seminterrato, terreno, primo e sottotetto/copertura) compreso rilievi fotografici;
4) Restituzione grafica con ausilio di programma CAD di piante, sezioni
e prospetti del fabbricato;
5) Presentazione al Comune di di Denuncia di _3
Inizio Attività ai sensi degli art. 79 e 84 della Legge Regionale n. 012005 - Pratica n. 60, prot. 6757 - depositata in data 31/03/2005, completa di elaborati grafici piante e sezione in scala 1.50 dello stato attuale, progetto e sovrapposto, relazione tecnico descrittiva, documentazione fotografica, comunicazione di inizio lavori compilazione della modulistica di presentazione compreso asseveramento da parte del tecnico;
6) Progetto strutturale con particolari costruttivi, mediante il deposito di cui alla Legge n. 64/74 presso l
[...]
di Firenze in data 03/05/2005, numero di pratica 116872, Controparte_20 comprensiva di relazione generale dell'intervento, relazione di calcolo delle strutture, relazione sui materiali, fascicoli calcoli strutture disegni architettonici e strutturali;
7)
Direzione dei lavori di cui alla DIA n. 60/2005 parte architettonica e strutturale per il progetto deposito al Genio Civile;
8) Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione alla sicurezza e responsabile dei lavori ex art. 12 del D.Lgs 494/96, trasmissione della notifica preliminare al Dipartimento della Prevenzione e Parte_6 alla Direzione Provinciale del Lavoro inviata in data 02/05/2005 […]
9) Assistenza tecnica al collaudo e accertamento della regolare esecuzione dei lavori”.
Si ritiene in definitiva condivisibile quanto concluso sul punto dal tribunale: “Resta fermo quindi il diritto di geom ad ottenere il pagamento delle somme richieste anche CP_6 per i lavori edili eseguiti, a nulla rilevando che essi in concreto possano essere stati effettuati dal di lui padre già titolare di impresa edile ormai in Controparte_6 pensione.
D'altra parte, bisogna considerare che era presente Controparte_6 personalmente all'assemblea del 5.5.2016 e che, in quella sede, ben avrebbe potuto contestare l'imputazione dei rimborsi a favore del figlio, come riportato nell'o.d.g., invece di votare a favore della delibera (approvata all'unanimità).
Il Condominio ha, altresì, osservato che il Geom. non era titolare di impresa CP_6 edile e che, quindi, non poteva svolgere i lavori di cui ha chiesto il rimborso;
ha, inoltre, depositato, a sostegno della tesi che i lavori erano stati appaltati ad
[...]
in ipotesi unico soggetto legittimato a pretenderne il pagamento, CP_6
l'assegno bancario n. 0331244641-00, traente per una cifra di € Parte_4
12.000,00, girato ad Controparte_6
In proposito, occorre osservare che i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio condominiale sono stati svolti in economia (docc. 13 e 20 di parte opposta). Ciò significa, al di là della regolarità amministrativa di tale operato, che i lavori non sono stati realizzati da un'impresa (art. 31, co. 1 bis, del d.l. n. 69/2013, convertito con l. n.
98/2013 e s.m.i.: «in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste
l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti
o agli enti abilitati al rilascio»), ma non significa necessariamente che il Geom. CP_6 li abbia realizzati in prima persona o che non li abbia realizzati affatto. In proposito,
[...] il Geom. ha dichiarato d'aver incaricato a sue spese varie maestranze, CP_6 compreso il padre, ex muratore ed ex titolare di impresa edile, e Controparte_6 anche delle ditte: la circostanza è compatibile con la ricostruzione dei rapporti fra
Condominio e Geom. in termini di mandato senza rappresentanza finalizzato CP_6 alla realizzazione dei lavori.
Infine, l'assegno emesso da girato ad e poi Parte_4 Controparte_6 verosimilmente contabilizzato come acconto di € 12.000,00 nel documento 7GI (prodotto dall'opposto) non costituisce una prova inconfutabile del fatto che titolare del credito per i lavori edili fosse il solo Infatti, il Geom. non ha Controparte_6 CP_6 contestato il rendiconto di cui al doc. 7G I, redatto dall'amministrazione condominiale e ciò fa apparire verosimile che l'assegno sia stato incassato da in Controparte_6 ragione di accordi interni fra padre e figlio.
In conclusione, l'intera vicenda ha una sua coerenza economica: il ha _3 perseguito con ogni probabilità una finalità di massimo risparmio per la realizzazione delle opere edili di consolidamento strutturale dell'edificio, verosimilmente approfittando del fatto che il condomino stesse già ristrutturando il proprio Controparte_6 appartamento. Successivamente ha sanato la situazione di ambiguità che si era venuta a creare con le delibere del 5.5.2016 e 24.10.2016.”.
Quanto sopra risulta peraltro confermato anche dalle delibere assembleari del
05.05.2016 e del 24.10.2026: come si dirà meglio nel proseguo, l'assemblea condominiale, in data 05.05.2016, ha approvato all'unanimità di nominare un terzo per determinare quanto dovuto al Geom. sia in relazione ai crediti professionali CP_6 che ai lavori edili per poi, in data 24.10.2016, approvare all'unanimità la ripartizione straordinaria del bilancio dei lavori di consolidamento strutturale.
La censura in conclusione deve essere rigettata essendo documentale il credito del
Geometra anche per quanto riguarda i lavori di consolidamento dell'edificio condominiale.
6. Il primo e il secondo motivo di appello principale sulla qualificazione giuridica delle delibere assembleari del 05.05.2016, 19.05.2016 e del 24.10.2016 e sulla prova contraria del credito.
Con il primo motivo di appello, l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato le predette delibere assembleari quali meri atti di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e, dunque, come tali suscettibili di prova contraria, anziché ravvisare la conclusione di un negozio d'accertamento.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte appellante “il contenuto delle delibere assembleari del 5.5.2016, 19.5.2016 rappresenta la demandazione ad un terzo imparziale dell'oggetto del contratto ex art. 1349 c.c. (e non un semplice riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.) e il contenuto della delibera 24.10.2016 rappresenta un negozio di accertamento (e non un mero riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.): il saldo dovuto dal per i lavori di consolidamento condominiale ammonta _3 dunque in modo incontestabile ad € 77.951,62 oltre interessi dal 1.9.2017, non essendovi spazi per una prova contraria (Euro 29.944,19 dai Sigg.ri ed Euro CP_1
45.301,43 dalla Sig.ra . Pt_2
In altri termini, secondo l'appellante, con le delibere di maggio 2016, il _3 avrebbe demandato ad un terzo la determinazione del quantum, per poi concludere, con la delibera di ottobre 2016, un vero e proprio negozio di accertamento. Con il secondo motivo di appello principale, proposto in via subordinata in ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado perché, dopo aver qualificato le delibere assembleari sopra menzionate quali atti di mero riconoscimento di debito, ha ravvisato una prova contraria della quantificazione del credito nella “stima di massima” operata dal CTU nella relazione di chiarimenti depositata in giudizio.
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “L'assemblea del 5.5.2016 è stata convocata anche al fine nominare un «terzo imparziale per definizione dei corrispettivi e rimborsi del Geom. e ha deliberato di «incaricare un terzo responsabile per CP_6 la valutazione e definizione dei corrispettivi e della contabilità lavori» individuando all'uopo l'Ing. In sostanza, l'assemblea, all'unanimità, a fronte di due CP_16 distinte richieste di pagamento ha tacitamente riconosciuto nell'an un proprio debito, ancora da quantificare, esclusivamente nei confronti del Geom. (e non del CP_6 padre) sia per le attività professionali che per i lavori di consolidamento strutturale. Il carattere recettizio (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 13642 del 22/07/2004) della delibera del 5.5.2016 si desume agevolmente dal fatto che la stessa ha la funzione di risposta rispetto alle richieste di pagamento previa nomina di un terzo liquidi i crediti dei CP_6
[...]
E' poi documentale che l'Ing. ha redatto una relazione tecnica nella quale ha CP_16 individuato, sulla base di un sopralluogo, dell'esame della DIA Edilizia n. 6757 del
31.3.2005 e della pratica n. 116872 depositata presso l Controparte_20
di Firenze in data 3.5.2005, le opere di consolidamento strutturale dell'edificio
[...] condominiale realizzate e ha attribuito alle stesse un valore pari ad € 110.000,00 circa oltre IVA, esclusa l'attività professionale del Geom. Tale relazione è stata CP_6 illustrata dall'Ing. all'assemblea del 19.5.2016 ove è qualificata come «relazione CP_16 sulla definizione dei corrispettivi e della contabilità lavori». Seguono alcune assemblee condominiali che si occupano delle problematiche legate al tetto dell'immobile condominiale e in cui viene rinnovata dall'assemblea la fiducia al Geom. per CP_6 la progettazione dei lavori da eseguire sul tetto (cfr. assemblea del 14.6.2016)”.
Per quanto riguarda la delibera del 24.10.2016, secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure “essa deve leggersi unitariamente con la delibera del 5.5.2016: da esse traspare la volontà dell'assemblea, in assenza di una documentazione contabile dei lavori, di individuare, tramite un terzo imparziale, le opere di consolidamento strutturale effettuate e di attribuire ad esse un valore economico per poi approvarle, senza condizioni, e ripartire le relative spese fra i condomini. Se la delibera, presa all'unanimità, del 5.5.2016, come già osservato, costituisce una ricognizione di debito a favore del
Geom. sia in relazione ai crediti professionali che ai lavori edili, la delibera CP_6 del 24.10.2016, presa anch'essa all'unanimità, ha approvato i lavori condominiali di consolidamento strutturale dell'edificio, ne ha approvato la liquidazione economica e li ha ripartiti fra i condomini secondo le rispettive quote millesimali. Infine, ha individuato un'unica scadenza al 1.9.2017 per il pagamento” (cfr. pag. 16-18 sentenza di primo grado).
Si ritiene condivisibile la ricostruzione del Giudice di prime cure nei termini di seguito precisati.
A fronte della richiesta di pagamento avanzata dal Geom. l'assemblea CP_6 condominiale ha deliberato, in data 05.05.2016, di nominare un terzo al fine di quantificare il debito (ancora incerto nel suo ammontare) maturato nei confronti del professionista, sia per quanto riguardava i compensi professionali che i lavori edili.
L'Ing. ha quindi redatto una relazione tecnica nella quale ha attribuito alle opere di CP_16 consolidamento strutturale dell'edificio un valore pari ad € 110.000,00 circa oltre IVA, esclusa l'attività professionale del Geom. successivamente illustrata CP_6 all'assemblea del 19.5.2016 ove è stata qualificata quale «relazione sulla definizione dei corrispettivi e della contabilità lavori».
Dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che all'assemblea del 24.10.2016 il ha approvato poi il rendiconto relativo ai lavori di consolidamento strutturale _3 dell'edificio condominiale (non anche ai compensi professionali).
Precisato quanto sopra, anche a voler ravvisare un'ipotesi di perizia contrattuale ex art. 1349 c.c. nella delibera assembleare del 05.05.2016, occorre precisare che il
, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato non solo l'effettiva _3 realizzazione delle opere da parte del Geom. ma anche la quantificazione CP_6 economica delle stesse, rilevando quanto segue: “[…] è vero infatti che l'assemblea del
05.05.2016 (doc. 10) ha dato incarico all'Ing. affinché effettuasse una CP_16
“valutazione e definizione dei corrispettivi e della contabilità lavori”, e che detto professionista ha illustrato la propria relazione (doc. 11) al condominio nell'assemblea del
19.05.2016 (doc. 12). Ma è altrettanto vero che il suddetto professionista non ha reso alcuna precisa certa e definitiva indicazione su detti lavori e/o sul loro effettivo valore, tantomeno ha indicato la parte condominiale di essi, limitandosi
a riferire, in termini del tutto approssimativi, che “l'importo complessivo dei lavori si dovrebbe aggirare su € 110.000,00 al netto dell'IVA”. (cfr. pagg.
6-7 atto di citazione in opposizione del ). _3
Come è noto, l'art. 1349 c.c. stabilisce al primo comma che “se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice”.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28511 del 08/11/2018).
Dunque, ove una delle parti che ha conferito al terzo il compito di stimare l'entità ed il prezzo di un lavoro contesti la correttezza della stima, se tale determinazione risulti erronea sarà il giudice a dover provvedere ad essa.
Occorre allora chiedersi se successivamente a tale perizia contrattuale tra le parti sia intervenuto un negozio d'accertamento, come sostenuto dall'appellante, che in quanto tale vincolerebbe le parti al suo contenuto, o, invece, soltanto, come ritenuto dal tribunale, gli obbligati si siano limitati a riconoscere il loro debito, ex art. 1988 c.c., e dunque possano ancora contestarlo, fornendo la necessaria prova contraria.
La risposta a tale quesito passa attraverso l'esame della delibera condominiale del
24.10.2016, nella quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è ravvisabile alcun accordo volto ad eliminare una situazione giuridica di incertezza (cfr. ex multis Corte di Cassazione, sentenza n. 7055 del 11/04/2016), bensì un mero atto di ricognizione di debito.
Invero, il negozio di accertamento è un contratto e, come tale, richiede l'incontro della volontà dei contraenti.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dagli appellati , ciò non è in alcun CP_1 modo rinvenibile nella delibera del 24.10.2016, alla quale il Geom. risulta CP_6 aver partecipato non in proprio, bensì quale mero delegato del padre , CP_6 quest'ultimo condomino dello stabile;
in nessuna parte della delibera si ravvisa l'accettazione del professionista degli importi deliberati dai condomini. Non solo: all'interno di tale delibera non è ravvisabile neppure una manifestazione di volontà delle parti (condomini e professionista) di fissare definitivamente in tali termini il loro rapporto contrattuale. Appunto per la sua funzione economico-sociale, che è quella di accertare una determinata situazione preesistente, senza modificarla, al fine di fissarne l'ambito e gli effetti, rimuovendo ed eliminando ogni profilo di incertezza onde così prevenire qualsivoglia possibile futura contestazione, il negozio d'accertamento si caratterizza per il fatto di rendere esplicito ciò che era rimasto implicito e non chiaro nel precedente regolamento vigente tra le parti, e per questo richiede una chiara, univoca e bilaterale manifestazione di volontà di vincolarsi definitivamente ad un certo assetto d'interessi. Proprio le modalità di gestione della complessiva vicenda, anche in sede assembleare - a dir poco disinvolte ed approssimative - mancano invece di tali caratteristiche.
Dunque, confermata la ricostruzione del primo giudice, si tratta di comprendere se le valutazioni peritali del ctu geom. possano costituire prova contraria rispetto alla Per_2 ricognizione di debito (effettuata sulla scorta delle valutazioni dell'ing. . CP_16
Secondo la ricostruzione di parte appellante, “il chiarimento richiesto al CTU era ai fini della determinazione del compenso professionale dovuto al Geom. per CP_6
l'attività professionale di progettista e direttore dei lavori;
per tale finalità, era necessario individuare all'interno dei lavori indicati dall'Ing. (lavori quantificati n € 110.000) CP_16 quelli che erano di natura condominiale e quelli invece che erano di natura privata, asseritamente svolti nella proprietà privata di e/o di Controparte_6 Parte_2
., ed eventualmente quantificare i lavori condominiali attenendosi alla stima dell'Ing
[...]
Nella perizia di chiarimenti il Geom ha scritto che tutti i lavori stimati CP_16 Per_2 dall'Ing erano da considerarsi di natura condominiale. A quel punto il CTU avrebbe CP_16 dovuto concludere così la propria relazione di chiarimenti, in quanto se, come dallo stesso accertato, i lavori erano tutti di natura condominiale, NON AVEVA ALCUN SENSO
STIMARLI: il Giudice gli aveva affidato l'incarico di accertare se vi fossero anche lavori privati, e, solo in tale ipotesi, aveva senso accertare il quantum di quelli condominiali e di quelli privati (attenendosi alle valutazioni dell'Ing. ”. CP_16
Tuttavia, alla luce della specifica contestazione del in ordine alla _3 quantificazione dei lavori, il giudice di prime cure ha correttamente demandato (seppur in un secondo momento) al CTU l'incarico di quantificare i lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale.
Il CTU, dopo aver accertato che le opere compiute erano tutte riferite ad un intervento di consolidamento strutturale delle parti condominiali dell'edificio, ha ridotto notevolmente il valore delle stesse quantificandole in € 67.500,00 escluso IVA, con conseguenze sia sul credito ex art. 1719 c.c. sia sul credito spettante per i compensi professionali, proporzionato al valore delle opere.
La relazione peritale sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, non è affatto approssimativa e ben chiarisce che il minor importo deriva non già dall'esclusione di talune lavorazioni, ma dai parametri da adottare per quantificarne il valore.
Essa, in particolare, risulta compiutamente elaborata nel contraddittorio con le parti, a seguito di un approfondito esame della documentazione depositata in atti, nonché completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, anche in risposta alle osservazioni delle parti;
a fronte della contestazione del geom. secondo cui il CTU aveva CP_6 erroneamente applicato le tariffe professionali relative ad una normale ristrutturazione, mentre si sarebbe trattato di un “recupero pesante”, il ctu in particolare ha replicato: ”si ritiene invece confermare la tabella dei costi di costruzione per l'anno 2005 degli
Architetti di Firenze applicata dal sottoscritto riguardo la tipologia “Ristrutturazione tipologica e funzionale dell'abitazione in edificio non statico con più di 15 anni di età”, che indica un prezzo medio unitario al mq. di €. 410,23; il cui costo è stato poi maggiorato dal CTU del 40% in considerazione delle difficoltà oggettive indicate nella relazione dell'Ing. ottenendo quindi un prezzo di €./mq. di 575,00”. Persona_3
Tali conclusioni sono da ritenersi condivisibili, perché si è trattato di lavori realizzati “in economia” e per di più la tariffa rivendicata dal professionista atteneva agli edifici con carattere storico o comunque posti in centri storici, ovvero ad edifici non storici, ma ad essi assimilabili per la complessità dell'intervento edilizio o per le caratteristiche dell'edificio - ovvero a caratteristiche, tutte, non presenti nel caso di specie (per il quale peraltro il ctu ha compiutamente valutato le difficoltà oggettive riconoscendo per esse una maggiorazione).
Dunque, conclusivamente, il primo e il secondo motivo di appello principale devono essere respinti (così come l'istanza di rinnovazione della ctu).
7. Il terzo motivo di appello incidentale sull'erronea quantificazione dei crediti spettanti al Geom. CP_6
Con il terzo motivo di appello incidentale, i fratelli lamentano l'erronea CP_1 quantificazione dei crediti spettanti al geometra operata dal Giudice di prime cure, contestando la natura condominiale (di almeno parte) dei lavori di consolidamento strutturale in quanto attinenti a parti di proprietà esclusiva dei condomini CP_6
e (quali il “solaio proprietà (36 mq)” ed il “solaio
[...] Parte_2 Persona_4 proprietà (53 mq)”, nonché “le murature interne di partizione del piano terra, Pt_2 cioè delle pareti che concorrono alla formazione delle camere dell'appartamento di proprietà ). CP_6 In particolare, secondo la ricostruzione degli appellanti incidentali, il Tribunale avrebbe
“erroneamente valutato la documentazione in atti e, conseguentemente, fatto cattiva applicazione degli artt. 1123 e 1225 c.c., che avrebbero piuttosto dovuto indurre a riconoscere la non condominialità dei lavori di demolizione e ricostruzione dei solai interpiano e, quindi, ad escludere i relativi costi da quelli imputabili al e, _3 soprattutto, ai sig.ri . Peraltro, se anche si volesse (per mera ipotesi) aderire alle CP_1 conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in relazione ai solai, altrettanto non potrebbe farsi per quanto riguarda i tramezzi e le altre opere interne eseguite nelle unità di proprietà esclusiva e che invece, del tutto inopinatamente ed immotivamente, il CP_6 Pt_2
Tribunale ha ritenuto di non escludere dalla quantificazione del credito riconosciuto al geom. . CP_6
In altri termini, secondo gli , i solai interpiano e i tramezzi non assolverebbero alla CP_1 funzione di struttura portante dell'edificio condominiale.
La censura non è fondata.
Si ritiene condivisibile quanto argomentato sul punto dal Giudice di prime cure, il quale ha correttamente aderito alle risultanze della CTU: “I lavori individuati nella relazione tecnica dell'Ing. sono stati, infatti, lavori di consolidamento strutturale dell'intero CP_16 edificio condominiale e come tali hanno natura condominiale (arg. Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 3470 del 13/02/2008 secondo cui: «ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, riguardanti la costruzione di pilastri di acciaio, necessari per sostenere il prolungamento di un solaio comune solo ai condomini di un piano, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà ma la funzione della parte dell'edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito al primo comma dell'art. 1123 cod.civ., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota, quando i pilastri siano elementi strutturali portanti l'intero stabile»). A conferma della natura condominiale di tali opere di risanamento strutturale, occorre considerare la relazione tecnico descrittiva dell'intervento allegata alla DIA (doc. 11, p. 6 prodotto dall'opposto) ove viene descritta la demolizione delle murature portanti interne e il conseguente rifacimento e miglioramento statico dei solai fra il seminterrato e il piano terra. Ancora, la “relazione generale” alla “relazione di calcolo strutturale” (doc. 10 prodotto dall'opposto, p. 2) illustra che, non essendo le pareti interne ed esterne in asse, il peso dell'intero edificio gravava sul solaio fra piano terra e seminterrato che presentava una notevole «freccia».
Di qui la necessità, sempre secondo la relazione, di ricostruire e rinforzare il solaio fra piano terra e seminterrato con funzione di consolidamento statico dell'intero edificio. In definitiva, date le condizioni statiche dell'edificio condominiale in esame, il rifacimento del solaio interpiano e delle pareti interne portanti ha assunto la natura di opera condominiale”.
In altri termini, si è trattato di lavori su elementi murari che, proprio per la peculiarità costruttiva del fabbricato, assumevano in concreto carattere strutturale, per i quali, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà, rileva la funzione di struttura portante dell'edificio condominiale.
8. Il terzo motivo di appello principale sull'applicazione dell'IVA.
Con il terzo e ultimo motivo di appello principale, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'IVA sui compensi riconosciuti al geometra, in quanto lo stesso, titolare di partita iva, “deve necessariamente fatturare gli importi ricevuti aggiungendo l'IVA”, pari al 10 % in relazione alla ristrutturazione dell'immobile e dello scannafosso, nonché al 22 % per i compensi professionali.
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “il rimborso per le spese inerenti le opere edili spettante al geom non deve comprendere l'IVA, non avendo egli CP_6 dimostrato di aver pagato tale imposta alle imprese esecutrici”.
Occorre innanzitutto precisare che il Giudice di prime cure ha escluso la debenza dell'IVA soltanto con riferimento ai lavori di ristrutturazione condominiale.
Effettuata tale doverosa premessa, è opportuno evidenziare la piena condivisibilità della sentenza, che ha ritenuto non dovuta l'iva non avendo il Geom. dimostrato il CP_6 pagamento di tale imposta alle imprese esecutrici.
Vale, infatti, ricordare che il geom. non è e non è mai stato titolare di un'impresa CP_6 edile (cfr. visura camerale doc. 5), né in effetti ha mai dedotto in giudizio di esserlo stato, ma anzi ha affermato che i lavori erano stati realizzati da altri soggetti, oltre che in economia dal di lui padre, tanto che lo stesso agiva per il pagamento quale “una sorta di general contractor”.
Proprio la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado e non censurata da CP_6
secondo cui questi in relazione all'esecuzione dei lavori condominiali era, oltre che il
[...] professionista incaricato di dirigerli, un mandatario senza rappresentanza (e non un appaltatore o un prestatore d'opera), esclude che le somme da lui pretese abbiano natura di compenso per le prestazioni rese, e impone invece di qualificarle quali rimborsi ex art. 1719 c.c., in quanto tali non soggette ad IVA (in difetto della prova che le ditte che avevano svolto i lavori avessero preteso il relativo importo).
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Atteso il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, sussiste soccombenza reciproca tra le parti e, pertanto, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Poiché l'impugnazione principale e l' impugnazione incidentale sono state respinte, si dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo all'appellante principale e agli appellanti incidentali
, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello CP_1 dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale proposto dal Geom. Parte_1
2) respinge l'appello incidentale proposto dai Sig.ri e;
CP_1 CP_2
3) per l'effetto, conferma la sentenza n. 2947/2022 del Tribunale di Firenze;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra da un lato, e ed , Parte_1 CP_1 CP_2 dall'altro.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente relatore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2204/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alberto Ferretti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), con il patrocinio dell'Avv. Edward William Watson Cheyne, C.F._3 elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro
Controparte_3
(C.F. ; P.IVA_1
(C.F. ); Parte_2 C.F._4 (C.F. ); Controparte_4 P.IVA_2
(C.F. ); Controparte_5 P.IVA_3
(C.F. ) Controparte_6 C.F._5
APPELLATI contumaci avverso la sentenza n. 2947/2022 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20.10.2022 dal
Tribunale di Firenze e pubblicata in pari data;
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 21.01.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“- In riforma dell'impugnata sentenza 2947/22 Tribunale Firenze, ed in accoglimento del presente appello, accertare che il credito del comparente nei confronti del _3 appellato ammonta ad Euro 97.772,62, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, e conseguentemente condannare il stesso – ed i Sig.ri e per le _3 Pt_2 CP_1 quote di loro competenza – al pagamento di tale somma così accertata, defalcata dai pagamenti intercorsi durante la causa come precisati ad oggi, oltre interessi legali ed interessi ex art.1284 IV comma c.c.
Con vittoria – nei confronti di , Sig.ri e Sig.ra - di spese e _3 CP_1 Pt_2 compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, insiste per l'ammissione delle seguenti prove mai ammesse: - Ove ritenuto necessario in base al secondo motivo di appello, si chiede l'ammissione di CTU volta a quantificare economicamente le opere condominiale di consolidamento. - Si chiede l'ammissione delle prove richieste in primo grado e non ammesse e cioè prova per testi di cui alla memoria ex art 183 VI comma n.2 cpc:
CAP. 1) V.C. negli anni 2005 2006 e 2007 l'esecuzione dei lavori oggetto di causa nel condominio di Via del Partigiano 11-13 venne eseguita dal Sig. _3 [...]
dalla ditta Castiglione di Siena, dal fabbro Sig. , dall'imbianchino CP_6 Pt_3
e dal trasportatore Sul capitolo 1) si indica a teste la Sig.ra CP_7 CP_8 Tes_1
Via Traversa II per Sant'Alessio, 62, Monte San CO;
[...] Controparte_9
(imbianchino) Via Volpini, 7 50018 Scandicci Firenze;
, Via Settembrini Controparte_10
n.2, Firenze;
, Via Guglielmo Pepe n.1 Firenze. CAP 2) V.C. nella primavera CP_11 ed estate del 2004 si manifestarono alcune crepe nei muri dell'appartamento di in , Via del Partigiano 13; CAP 3) V.C. Controparte_6 _3 Controparte_6
e la propria moglie hanno abbandonato il proprio appartamento di Via del Partigiano
[...]
13 nel settembre del 2004; CAP 4) VC i lavori condominiali oggetto di causa sono terminati nel gennaio dell'anno 2007; CAP 5) V.C. e la propria Controparte_6 moglie sono ritornati ad abitare nel proprio appartamento di via del Partigiano 13 il 30 novembre 2007 CAP 6 – V.C. a seguito di contatti con il Geom e Parte_1 con il sig. il sig. della ha redatto nel giugno e Controparte_6 CP_12 CP_4 luglio 2016 i quattro documenti che le si mostrato (docc.7g I-II-III-IV). Sui capitoli di prova dal n.2 al n.6 si indicano a testi: - res.nte in Monte S.CO Testimone_1
(LU), Via per S.Alessio Traversa II n.62; - Piazza Boccaccio 40, Controparte_9
Scandicci; , Via Settembrini n.2, Firenze;
, Via Guglielmo Controparte_10 CP_11
Pepe n.1, Firenze. CAP. 7) V.C. nel periodo dalla primavera del 2005 al gennaio 2007 le ditte incaricate dal Geom per l'esecuzione dei lavori commissionatigli dal CP_6
Condominio hanno eseguite le seguenti opere: Demolizione dei solai di calpestio del piano terreno e successiva ricostruzione con solai di tipo misto costituiti da profilati in acciaio, tavelloni in laterizio, getto di calcestruzzo alleggerito di riempimento e soprastante massetto collaborante in calcestruzzo armato e consolidamento di porzioni degli stessi mediante inserimento di profilati in acciaio opportunamente solidarizzati alle strutture preesistenti dei solai originari. Demolizione, con metodologia “cuci e scuci”, delle murature portanti interne e conseguente ricostruzione delle medesime con mattoni di laterizio di tipo semipieno e pieno irrigidite, per mezzo di placcaggi in calcestruzzo eseguiti mediante ammortamento della nuova muratura con rete di tipo elettrosaldata ed inghisamento della stessa con resine epossidiche e legature.
CAP. 8) V.C. nel periodo dalla primavera del 2005 al gennaio 2007 le ditte incaricate dal
Geom per l'esecuzione dei lavori commissionatigli dal Condominio hanno CP_6 eseguito le opere indicate nella DIA doc.10 e nella Relazione Tecnica doc.11. Sui capp.7-
8 si indicano a testimoni: - res.nte in Monte S.CO (LU), Via per Testimone_1
S.Alessio Traversa II n.62; - Piazza Boccaccio 40, Scandicci;
Controparte_9 [...]
, Via Settembrini n.2; , Via Guglielmo Pepe n.1”. CP_10 CP_11
Per gli appellati e appellanti incidentali e : CP_2 CP_1
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello:
- respingere l'appello principale proposto dal geom. Controparte_13
- in accoglimento dell'appello incidentale, in tesi, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o l'infondatezza delle pretese, a qualsiasi titolo, avanzate dal geom. nei confronti del sig. e, conseguentemente, Parte_1 Parte_4 dichiarare che nulla è dovuto dagli eredi del sig. sig.ri e Parte_4 CP_2 CP_1
, al geom. con conseguente condanna del geom.
[...] Parte_1 [...] alla restituzione in favore dei sig.ri e di quanto ad Parte_1 CP_2 CP_1 oggi corrisposto pari ad € 5.526,99 cadauno;
- in accoglimento dell'appello incidentale, in ipotesi, rideterminare il quantum del credito del geom. nei confronti del sig. e, Parte_1 Parte_4 conseguentemente condannare il geom. alla restituzione in favore Parte_1 dei sig.ri e di quanto corrisposto in eccesso;
CP_2 CP_1
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese di CTP e di CTU”.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2947/2022 del Tribunale di Firenze in materia di compensi professionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Geom. ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza n. 2947/2022 del 20.10.2022, con la quale il Tribunale di
Firenze aveva revocato il decreto ingiuntivo n. 5506/2017 del 02.11.2017, per l'importo di € 118.561,88, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'ingiunto
[...]
(di seguito, per brevità, anche solo ), Controparte_3 _3 nonché dai singoli condomini , e e, per l'effetto, CP_2 CP_1 Parte_2 aveva condannato il , ove non vi fosse stato pagamento diretto da parte dei _3 condomini, a pagare in favore dell'opposto Geom. le minori somme, CP_6 comprensive di interessi, di € 8.430,39 a titolo di rimborso spese per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio da quest'ultimo svolti, nonché di € CP_14
14.011,39 a titolo di pagamento per le sue prestazioni professionali.
Nello specifico, il Geom. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Parte_1
Firenze un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del Condominio, nonché dei singoli condomini anche nella persona del Parte_2 Parte_4 suo procuratore generale e (padre del Controparte_15 Controparte_6 ricorrente), per l'importo complessivo di € 118.561,88, oltre interessi e spese, per avere dall'anno 2005, su incarico del Condominio, progettato e diretto i lavori di risanamento e consolidamento strutturale del fabbricato condominiale e per aver realizzato le relative opere, nonché, infine, per la realizzazione di uno scannafosso a servizio del medesimo fabbricato condominiale.
Avverso tale decreto, avevano proposto distinte opposizioni il , e _3 CP_2
, quali eredi di nonché Diversamente, non CP_1 Parte_4 Parte_2 aveva proposto opposizione con conseguente passaggio in Controparte_6 giudicato nei suoi confronti del decreto ingiuntivo n. 5506/2017.
In particolare, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, a sostegno della propria opposizione, il in estrema sintesi: _3
contestava il difetto della titolarità del credito in capo al Geom. CP_6 poiché i lavori edili che avevano interessato dal 2005 le parti comuni dello stabile condominiale erano stati opera esclusiva del padre, ovvero del condomino
[...]
il quale, con lettera del 12.4.2016, aveva richiesto al il CP_6 _3 pagamento dei compensi maturati proprio per i lavori di consolidamento strutturale del fabbricato condominiale;
contestava l'effettiva realizzazione delle opere da parte del Geom. CP_6 nonché, in ogni caso, la quantificazione economica delle stesse;
contestava che nella delibera assembleare del 24.10.2016 fosse evincibile un CP_ riconoscimento di debito del Condominio a favore del Geom.
eccepiva la prescrizione presuntiva del credito vantato dal professionista ai sensi dell'art. 2956 c.c.;
contestava l'inadempimento del geometra in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti del in forza dell'incarico conferitogli dall'assemblea del _3
21.02.2005, eccependo, in subordine, la compensazione dei crediti vantati dal Geom. con il debito risarcitorio gravante sullo stesso. CP_6
Sulla scorta di siffatte allegazioni, l'opponente chiedeva la revoca del predetto decreto ingiuntivo, nonché la restituzione di quanto indebitamente pagato in forza del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti, gli opponenti e , quali eredi del condomino CP_1 CP_2 Parte_4
a sostegno del proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
[...]
eccepivano innanzitutto l'inefficacia nei loro confronti del decreto ingiuntivo opposto stante l'omessa notifica dello stesso nei termini di legge;
nel merito, proponevano le medesime eccezioni già sollevate dal , _3 CP_ eccepivano in compensazione quanto eventualmente dovuto dal Geom. in ragione del suo inadempimento contrattuale e domandavano, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo opposto. Eccepivano inoltre la prescrizione estintiva decennale del credito.
Infine, l'opponente a sostegno della propria opposizione: Parte_2
eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva;
eccepiva l'insussistenza del vincolo di solidarietà tra il e i singoli _3 condomini;
nel merito, proponeva eccezioni analoghe a quelle del e dei fratelli _3
; CP_1
proponeva altresì nei confronti del Geom. domanda riconvenzionale CP_6 di risarcimento dei danni da inadempimento professionale nonché domanda riconvenzionale di restituzione di quanto indebitamente pagato in forza del decreto ingiuntivo da revocarsi;
proponeva, infine, domanda di risarcimento dei danni da inadempimento nei confronti del precedente amministratore condominiale, - che Controparte_4 chiamava in causa, e a cui sostanzialmente imputava di aver gestito il rapporto col geom. CP_ in modo dannoso per i condomini - la quale a sua volta chiamava in causa, per essere manlevato in caso di condanna, la propria assicurazione Controparte_5
[...]
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Geom. chiedendo, in CP_6 via preliminare, la riunione dei distinti giudizi di opposizione, nonché, nel merito, il rigetto delle opposizioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.
In particolare, nella propria comparsa di costituzione e risposta l'opposto rilevava:
di aver ricevuto incarico dal , all'assemblea condominiale del _3
21.2.2005, di realizzare taluni lavori di consolidamento strutturale del fabbricato condominiale, sia per quanto riguardava le opere edili, sia per quanto riguardava gli aspetti tecnici di progettazione e direzione dei lavori;
a seguito della realizzazione della prima fase dei lavori riguardanti il rifacimento del solaio, i condomini avevano incaricato l'Ing. di redigere una relazione CP_16 tecnica volta a determinare i compensi spettanti al professionista, quantificati in €
110.000,00, oltre IVA;
nell'assemblea condominiale del 24.10.2016, i singoli condomini
[...]
e avevano approvato l'importo dovuto al CP_6 Parte_2 Parte_4
Geom. per l'attività professionale svolta - di cui ai docc. 7g I, II e IV allegati CP_6 alla delibera condominiale (oltre all'importo dovuto al padre, il condomino
[...]
per il mancato godimento del proprio appartamento durante il periodo dei CP_6 lavori di consolidamento condominiale, di cui all'allegato doc. 7g III);
considerati gli acconti già ricevuti dai condomini, il credito residuo del Geom. verso il Condominio ammontava ad € 118.561,88, di cui € 77.951,62 per i CP_6 lavori edili di consolidamento, € 29.766,06 per le prestazioni professionali di progettazione e direzione dei lavori ed € 10.558,00 per la realizzazione di uno scannafosso a servizio del fabbricato condominiale. Stante il mancato pagamento spontaneo da parte dei condomini, parte convenuta chiedeva, quindi, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna degli attori opponenti al pagamento della somma loro ingiunta.
Riuniti i distinti giudizi di opposizione, il tribunale con ordinanza del 29.03.2019 sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini, limitatamente agli importi eccedenti la rispettiva quota di partecipazione al , e _3 disponeva lo svolgimento di un tentativo di mediazione, che aveva esito negativo.
Prima dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, interveniva in giudizio il
Sig. padre dell'opposto e titolare di un'impresa edile, il quale si Controparte_6 affermava creditore delle opere di ristrutturazione del fabbricato condominiale e chiedeva quindi la condanna delle parti opponenti al pagamento in suo favore delle stesse.
Il tribunale, istruita la causa mediante l'ammissione della prova per testi richiesta da parte opponente ed espletamento di CTU per l'accertamento dell'attività professionale svolta dal Geom. e la determinazione del relativo compenso (ma poi anche CP_6 per accertare il costo dei lavori condominiali), con la sentenza appellata revocava il decreto ingiuntivo n. 5506/2017 e, respinte le eccezioni di prescrizione presuntiva ed estintiva, condannava il , in caso di mancato pagamento diretto da parte dei _3 condomini, a pagare in favore del geometra un importo inferiore rispetto a quanto originariamente ingiunto, pari ad € 8.430,39 a titolo di rimborso spese per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio condominiale, nonché ad € 14.011,39 a titolo di pagamento per le prestazioni professionali svolte, oltre interessi legali.
In particolare, il giudice di prime cure affermava, da un lato, che il , con la _3 delibera del 21.02.2005, aveva incaricato il Geom. di realizzare a propria CP_6 cura e spese i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio condominiale, oltre a conferirgli l'incarico di progettazione e direzione dei lavori, e, dall'altro lato, ne accertava l'effettiva realizzazione da parte del geometra. Riconosceva quindi il diritto di CP_6 ad ottenere il pagamento dei compensi richiesti per i lavori edili eseguiti nonché per
[...] le prestazioni professionali svolte, con esclusione tuttavia dei compensi richiesti per la realizzazione dello scannafosso e delle colonne di scarico, ritenendo non provato che il
Condominio avesse deliberato tali opere, né che avesse incaricato il Geom. della CP_6 relativa attività professionale. Rigettava poi la domanda riconvenzionale di restituzione di quanto indebitamente pagato in forza del decreto ingiuntivo revocato avanzata dal
Condominio, non sussistendo alcun credito restitutorio in capo allo stesso, bensì risultando un credito a saldo in favore del geometra.
Per quanto riguardava le parti opponenti ed , il giudice di prime cure CP_1 CP_2 dichiarava nullo il decreto ingiuntivo nei loro confronti, in quanto notificato a Parte_4
e al suo procuratore generale in data posteriore alla morte del primo (avvenuta il
[...] 19.11.2017), ferma restando la non comunicabilità di detta nullità al successivo giudizio di cognizione avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo. Nel merito, rigettava la domanda di pagamento svolta dal Geom. nei confronti di ed CP_6 CP_1 CP_2
, accertando il debito degli stessi in € 5.526,99 ciascuno, importo già saldato in
[...] corso di causa e, per l'effetto, condannava il Geom. a rimborsare ad CP_6 CP_1
ed la somma di € 20.143,37 ciascuno oltre interessi legali.
[...] CP_2
Quanto alla posizione di condannava la stessa a pagare a parte opposta, Parte_2 tenuto conto dei pagamenti intervenuti medio tempore, l'importo di € 19.865,70 oltre interessi legali, rigettando le domande riconvenzionali di risarcimento dei danni proposte dalla prima nei confronti di parte opposta e della Controparte_4
Infine, il tribunale accoglieva l'eccezione di giudicato proposta nei confronti di
[...]
con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'intervento di CP_6 quest'ultimo e delle domande da lui proposte, essendo il decreto ingiuntivo opposto passato in giudicato nei suoi confronti in conseguenza della mancata opposizione.
Per quanto riguardava le spese di lite, il primo giudice condannava il nella _3 misura del 60% e nella misura del 40% al pagamento delle spese legali in Parte_2 favore di parte opposta e rigettava la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata avanzata dal Condominio contro il Geom. CP_6
Compensava interamente le spese di lite tra il Geom. ed ed Parte_1 CP_1
e rigettava la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità aggravata CP_2 proposta da quest'ultimi. Condannava al pagamento delle spese di lite Parte_2 sostenute da e da Poneva Controparte_4 Controparte_5 definitivamente le spese di CTU a carico per metà del Condominio e per il resto del
Geom. con spese di CTP interamente compensate. CP_6
Condannava, infine, il terzo intervenuto a rimborsare le spese di Controparte_6 lite limitatamente alla fase decisionale in favore del , e e _3 CP_1 CP_2
nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata pari ad Parte_2
€ 500,00 a favore di ciascuna delle altre parti processuali ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Avverso tale sentenza il Geom. ha proposto appello, formulando i seguenti CP_6 motivi di gravame:
1. errore del primo Giudice per aver qualificato le delibere assembleari del
05.05.2016, del 19.05.2016 e del 24.10.2016 quali atti di mero riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c., come tali suscettibili di prova contraria, anziché riconoscere per le prime due delibere la fattispecie di cui all'art. 1349 c.c., e per
l'ultima delibera assembleare la fattispecie di negozio di accertamento;
2. in ipotesi di rigetto del pregresso motivo di appello, errore per aver individuato nella “stima di massima” dei lavori edili svolta dal CTU nella relazione a chiarimenti la prova contraria della quantificazione dell'importo dei lavori condominiali indicato nella delibera assembleare del 24.10.2016; mancato conferimento di incarico al ctu per la rideterminazione dell'importo dei lavori;
erroneità dei criteri di calcolo adottati dal ctu;
3. errore del primo Giudice per aver escluso la debenza dell'IVA sui compensi spettanti al Geom. CP_6
L'appellante ha chiesto quindi che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, reiterando le istanze istruttorie (in particolare, prova per testi) non ammesse nel corso del giudizio di primo grado e chiedendo la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata e, segnatamente, del capo sub. 5 col quale l'appellante era stato condannato a rimborsare ad ed CP_1 CP_2
la somma per ciascuno di € 20.143,37 (richiesta che poi non ha coltivato nelle
[...] udienze cartolari), oltre interessi legali.
Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio gli appellati e CP_1 CP_2
chiedendo il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, a loro
[...] volta, hanno proposto appello incidentale formulando i seguenti motivi di gravame:
1. errore del primo Giudice per aver rigettato l'eccezione di prescrizione decennale del credito vantato dal Geom. CP_6
2. errore del primo Giudice per aver accertato l'esistenza del credito azionato dal
Geom. CP_6
3. erronea quantificazione dei crediti spettanti al Geom. sia a titolo di CP_6 corrispettivi per i lavori edili sia per le prestazioni professionali svolte da quest'ultimo.
Hanno chiesto, quindi, che la Corte in riforma della sentenza impugnata accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Con ordinanza del 27.03.2024 è stata dichiarata la contumacia degli appellati
[...]
, Pt_2 Controparte_17 CP_4
e Controparte_5 Controparte_6
Acquisito il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025. Successivamente al deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., con istanza depositata telematicamente in data 26.03.2025, l'appellante Parte_5
(che già aveva ritualmente effettuato tale richiesta in sede di precisazione delle
[...] conclusioni) ha domandato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., quindi con ordinanza del 27.03.2025 è stata fissata la discussione orale davanti al
Collegio all'udienza del 20.05.2025, all'esito della quale la Corte s'è riservata la decisione.
2. La ricostruzione dei fatti e il perimetro della presente decisione. Prima di esaminare nel merito i motivi di appello, si ritiene opportuno evidenziare che, poiché il , e _3 Parte_2 Controparte_6 CP_4 [...] non hanno impugnato, neanche in via incidentale, la sentenza di Controparte_5 primo grado, la regolamentazione dei rapporti di queste ultime parti tra loro e col Geom. Cont (quanto a ed il suo assicuratore solo con non essendoci CP_6 Pt_2 rapporti con è ormai quella definita dalla sentenza di primo grado, passata CP_6 in giudicato sul punto - salva ovviamente la teorica possibilità di rivedere in aumento il debito del sulla scorta dell'appello del professionista. _3
Risulta altresì ormai coperta dal giudicato, in mancanza di impugnazione sul punto, la CP_ statuizione con la quale il tribunale ha dichiarato infondata la pretesa del Geom. inerente la realizzazione dello scannafosso e delle colonne di scarico dell'immobile , ritenendo che tali spese non rientrassero CP_14 nell'approvazione dei lavori di cui all'assemblea del 24.10.2025 e non provato “né che il condominio abbia deliberato tali opere, né che abbia incaricato il geom. della CP_6 relativa attività professionale”.
Per converso, è palesemente infondata l'eccezione degli secondo cui CP_1 CP_6 avrebbe impugnato la quantificazione del credito solo nei confronti del Condominio, non anche di tali condomini: premesso che il non è un soggetto giuridico a se _3 stante, ma “un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, che devono intendersi rappresentati dall'amministratore” (così ex plurimis
Cass. 13/11/2024 n. 29251), per di più nel caso specifico è sufficiente leggere il primo motivo d'appello per verificare (v. p. 12) che l'appellante ha chiesto che in accoglimento dello stesso venga affermato che “il saldo dovuto dal per i lavori di _3 consolidamento condominiale ammonta dunque in modo incontestabile ad € 77.951,62 oltre interessi dal 1.9.2017, non essendovi spazi per una prova contraria (Euro 29.944,19 dai Sigg.ri ed Euro 45.301,43 dalla Sig.ra ”. CP_1 Pt_2
Pertanto, la controversia in questo grado ha ad oggetto le spese per i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio nonché i corrispettivi per CP_14 la prestazione d'opera professionale svolta dal professionista in base all'incarico del 21.2.2005, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
3. Le reiterate istanze istruttorie.
In via preliminare, si deve dichiarare l'inammissibilità delle istanze di prova per testi reiterate dall'appellante nel presente giudizio, formulate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., e non ammesse dal primo Giudice.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex plurimus, Cass. n.
3274/2019; 1532/2018; Cass. n. 25652/2017), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una richiesta istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'omessa pronuncia su domande e l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, affinché quello d'appello debba necessariamente compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Nel caso di specie, con riferimento alle istanze istruttorie reiterate in questa sede, il
Tribunale ha ritenuto di non ammettere i capitoli di prova articolati nella memoria n. 2 da parte del Geom. ritenendo invece ammissibile e rilevante (soltanto) la CP_6 prova per testi chiesta dagli opponenti limitatamente ai capitoli 4 e 6 di cui alla memoria istruttoria e d) e f) di cui alla memoria (cfr. ordinanza del 05.12.2019). CP_1 Pt_2
L'appellante si è limitato a riproporre tali istanze nelle conclusioni dell'atto di appello, senza formulare un apposito motivo di gravame avverso la statuizione di rigetto del primo Giudice ed omettendo di indicare le ragioni in base alle quali il Tribunale avrebbe dovuto ritenere ammissibili le richieste istruttorie in esame, né tantomeno ha esposto in che misura la conferma dei capitoli non ammessi potrebbe condurre ad un sovvertimento della decisione impugnata.
Ad abundantiam, si rileva che i capitoli di prova richiesti dall'appellante riguardano circostanze non rilevanti ai fini della decisione e comunque provate documentalmente. Ne consegue che le istanze istruttorie reiterate in questa sede dall'appellante non debbono essere ammesse.
4. Il primo motivo di appello incidentale sull'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato dal Geom. CP_6
Con il primo motivo di appello incidentale, che si tratta prioritariamente in quanto attinente all'an, gli appellati-appellanti incidentali lamentano l'erroneità della CP_1 sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione decennale del credito azionato dal geometra ai sensi dell'art. 2946 c.c., sull'erronea motivazione che il loro dante causa, ovvero vi aveva già tacitamente rinunciato. Parte_4
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “Il Sig. ha partecipato Parte_4 alle deliberazioni assembleari, adottate all'unanimità del 5.5.2016 (in proprio) e del
24.10.2016 (delegando il Sig. . Rispetto alla posizione del Sig. tali CP_15 Pt_4 delibere, adottate all'unanimità, rappresentano un comportamento da cui è possibile desumere la rinuncia tacita a far valere la prescrizione decennale dei crediti del Geom. relativi sia al rimborso delle spese per i lavori di consolidamento strutturale CP_6 sia ai corrispettivi per l'attività professionale svolta. Si tratta, infatti, di delibere adottate dopo il maturarsi della prescrizione, già perfezionata nel 2015, sull'assunto che le spese per i lavori siano state verosimilmente sostenute nel 2005 (si consideri che il Geom. ha prodotto i documenti del Condominio che fanno decorrere la rivalutazione CP_6 CP_1 monetaria dal 2005 -doc. e che anche il CTU ha considerato che i lavori sono stati realizzati nel 2005 senza che vi siano state critiche specifiche in proposito) e che entro tale anno si siano concluse anche le attività professionali del Geom. (cfr. la CP_6 CP_1 data di decorrenza della rivalutazione monetaria a partire dal 2005 doc. prodotto dall'opposto). Entrambe le delibere, in definitiva, costituiscono fatti incompatibili con la volontà di valersi della prescrizione […]” (cfr. pag. 30 sentenza di primo grado).
Secondo la ricostruzione dei fratelli dalle delibere del 05.05.2016 e del 24.10.2016 CP_1 non sarebbe emerso un comportamento del condomino incompatibile Parte_4 con la volontà di valersi della prescrizione già maturata, così come richiesto dall'art. 2937
c.c.
In particolare, gli appellanti incidentali hanno precisato che sia la delibera del 05.05.2016 sia la delibera del 24.10.2016 avevano ad oggetto soltanto la valutazione dei lavori di consolidamento strutturale, senza trattare dei compensi professionali del Geom. CP_6
e dello scannafosso, rispetto ai quali non poteva dunque essere intervenuta alcuna rinuncia tacita alla prescrizione.
In ogni caso, per quanto riguardava i lavori di consolidamento strutturale, la rinuncia tacita avrebbe potuto eventualmente essere riconosciuta nei confronti di CP_6
e non dell'odierno appellante, in quanto, al momento delle predette delibere, il
[...] soggetto che si vantava creditore dei lavori di consolidamento strutturale era proprio il sig. e non il figlio. Controparte_6
Tale censura è infondata.
Al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui “la rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede” (cfr. Cass., Ordinanza n. 24263 del
09/08/2023).
Alla luce di ciò, nel caso di specie, si ritiene condivisibile la ricostruzione del Giudice di prime cure secondo la quale il condomino partecipando alle assemblee Parte_4 del 05.05.2016 e del 24.10.2016, ha implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione del credito già maturata.
Invero, con la delibera del 05.05.2016 - alla quale risultano allegate due distinte richieste CP_ di pagamento, una del Geom. per i compensi professionali, e una del padre
, per i lavori eseguiti - il Condominio ha nominato all'unanimità un terzo CP_6 imparziale, ovvero l'Ing. proprio “per la definizione dei corrispettivi e rimborsi del CP_16
Geom. (la sottolineatura è di chi scrive). CP_6 La delibera del 24.10.2016, anch'essa adottata all'unanimità, ha poi approvato i lavori condominiali di consolidamento strutturale dell'edificio, ne ha approvato la liquidazione economica e li ha ripartiti fra i condomini secondo le rispettive quote millesimali, prevedendo quale scadenza di pagamento la data del 01.09.2017.
Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, in sede di assemblea CP_ condominiale tutti i crediti vengono attribuiti espressamente al Geom. come risulta con ogni evidenza dalle delibere che qui si riproducono:
Delibera del 05.05.2016 Delibera del 24.10.2016
CP_ A fronte quindi della richiesta di pagamento avanzata dal Geom. il Condominio ha provveduto ad incaricare un soggetto terzo imparziale proprio al fine di quantificare sia i corrispettivi che i rimborsi tutti espressamente riferiti al geometra stesso, e non al padre di quest'ultimo, con ciò ponendo in essere un comportamento univoco di rinuncia alla prescrizione (anche se poi il terzo incaricato ing. ha quantificato solo il costo dei CP_16 lavori, non anche il compenso professionale).
Come correttamente rilevato nella sentenza di primo grado, “stante l'unità funzionale tra le delibere del 5.5.2016 e del 24.10.2016 «è ragionevole ritenere che il creditore cui dev'essere fatto il pagamento sia il Geom. già nominato all'assemblea del CP_6
5.5.2016 come titolare e dei crediti professionali e dei crediti per i lavori edili di consolidamento strutturale».
5. Il secondo motivo di appello incidentale sulla titolarità attiva in capo al
Geom. del credito azionato in relazione al costo dei lavori di CP_6 consolidamento strutturale.
Con il secondo motivo di appello incidentale, anch'esso afferente all'an e pertanto da trattare prioritariamente, gli appellanti incidentali lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accertato la sussistenza del credito azionato dal Geom.
rigettando le eccezioni proposte dai fratelli in ordine all'inesistenza del CP_6 CP_1 credito e degli atti di riconoscimento del debito, nonché alla carenza di titolarità attiva in capo al Geom. “richiamando per relationem le argomentazioni utilizzate dal CP_6
Tribunale per disattendere le analoghe eccezioni formulate dal ”. _3
In particolare, gli appellanti incidentali contestano la statuizione del Tribunale in ordine alla titolarità attiva in capo al geom. del credito azionato in relazione ai lavori di CP_6 consolidamento strutturale (ad avviso degli appellati, infatti, il geometra sarebbe legittimato esclusivamente in relazione al credito per i compensi professionali) e, in particolare, i “seguenti, principali, passaggi argomentativi:
- con la delibera del 21.2.2005 l'assemblea condominiale ha attribuito al geom. CP_6
«il compito, quale general contractor, di fornire al il risanamento strutturale _3 dell'edificio “chiavi in mano”; decisivo in tal senso sarebbe l'utilizzo, nella delibera, dell'avverbio “comunque”;
- i lavori di consolidamento strutturale sono stati effettivamente eseguiti, come confermato dal comportamento complessivo delle parti ex art. 1362 c.c.;
- il non ha mai stipulato contratti di appalto con ditte edili, e quindi deve _3 ritenersi che i lavori sono stati realizzati “in economia” «direttamente da parte dei condomini;
- la delibera dell'assemblea condominiale del 5.5.2016 ha CP_6
«tacitamente riconosciuto nell'an un proprio debito, ancora da quantificare, esclusivamente nei confronti del Geom. (e non del padre), sia per le attività CP_6 professionali che per i lavori di consolidamento strutturale»;
- stante l'unità funzionale tra le delibere del 5.5.2016 e del 24.10.2016 «è ragionevole ritenere che il creditore cui dev'essere fatto il pagamento sia il Geom. già CP_6 nominato all'assemblea del 5.5.2016 come titolare e dei crediti professionali e dei crediti per i lavori edili di consolidamento strutturale»;
- i lavori sono stati realizzati in economia, ma «Ciò significa, al di là della regolarità amministrativa di tale operato, che i lavori non sono stati realizzati da un'impresa (art.
31, co. 1 bis, del d.l. n. 69/2013 …) ma ciò non significa necessariamente che il Geom. li abbia realizzati in prima persona o che non li abbia realizzati affatto»; CP_6
- i pagamenti già effettuati in favore del sig. non sono significativi, in Controparte_6 quanto «già titolare di impresa edile ormai in pensione» e perché «verosimile che
l'assegno sia stato incassato da in ragione di accordi interni fra padre Controparte_6
e figlio”.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, il Geom. il quale non era titolare di CP_6 un'impresa edile, avrebbe incaricato varie maestranze, tra cui il padre, al fine di realizzare i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio condominiale ed avrebbe diritto ad essere pagato dal Condominio ex art. 1719 c.c.
Secondo invece gli , il Geom. non avrebbe titolo per ottenere il CP_1 CP_6 pagamento delle opere edili in quanto eseguite dal padre, quest'ultimo titolare di un'impresa edile. Rilevavano infatti che, a conferma di ciò, nel corso dei lavori, furono effettuati alcuni pagamenti in acconto proprio in favore del padre.
Risulta sul punto pienamente condivisibile la ricostruzione del Giudice di prime cure.
Invero, il Condominio, con la delibera del 21.02.2005, ha espressamente incaricato il
Geom. previa revoca dell'incarico precedentemente conferito all'Ing. CP_6
di provvedere a propria cura e spese “a quanto in allegato e comunque al Per_1 risanamento ristrutturale dell'edificio da terra a tetto”, come emerge dal verbale dell'assemblea che qui si riproduce:
In particolare, risulta allegato a tale verbale un documento intitolato “affidamento incarichi professionali”, ove viene indicato più specificamente l'oggetto dell'incarico professionale affidato al Geom. ovvero: «rilievi, restituzione grafica e CP_6 fotografica;
Progetto di massima;
Preventivo sommario: Progetto esecutivo;
Preventivo particolareggiato;
Particolari costruttivi;
Capitolati e contratti;
Direzione lavori;
Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione;
Liquidazione dei lavori;
Contabilità dei lavori;
coordinatore della progettazione e dell'esecuzione dei lavori (ex
D.Legs. 494/96); presentazione della D.I.A. Edilizia;
deposito all Controparte_20
; e quant'altro necessario a carattere professionale per la gestione dei
[...] lavori in oggetto» (cfr. doc. 8 atto di citazione del Condominio in primo grado).
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, “risulta provato, anche alla luce dei comportamenti delle parti antecedenti e susseguenti al contratto, che fra il
Condominio e il Geom. sia stato concluso oltre che un contratto di CP_6 prestazione d'opera professionale anche un contratto di mandato senza rappresentanza finalizzato a «provvedere a quanto in allegato e comunque al risanamento strutturale dell'edificio da terra a tetto» e cioè a realizzare “chiavi in mano” il risanamento strutturale dell'edificio condominiale”.
Il Condominio era perfettamente a conoscenza della realizzazione dei lavori da parte del
Geom. e non ha eccepito alcunché durante l'esecuzione dei lavori stessi. CP_6
Come rilevato dal tribunale, “se è vero che il Geom. non ha mai consegnato CP_6 la contabilità di tali lavori (cfr. verbale dell'assemblea del 31.10.2008, doc. 3 di parte opposta), è altrettanto vero che il Condominio e i condomini hanno sottoscritto la DIA
(doc. 10 e 11 di parte opposta) e hanno sottoscritto i documenti d'inizio lavori (doc. 12 di parte opposta). Il e i condomini erano, dunque, perfettamente edotti della _3 realizzazione dei lavori di risanamento strutturale dell'edificio. Se il Condominio o i condomini avessero ritenuto che il Geom. o chi materialmente stava CP_6 eseguendo i lavori stessero esorbitando dall'incarico ricevuto, ovvero stessero realizzando lavori mai autorizzati dall'assemblea, gli stessi avrebbero dovuto quantomeno diffidare tali soggetti dal procedere oltre. Invece, sono stati realizzati dei lavori di consolidamento dell'edificio condominiale oggettivamente utili per il senza che nessuno _3 obbiettasse alcunché”.
A conferma di quanto sopra, occorre precisare che non risulta depositata in atti una delibera assembleare dalla quale emerge che il aveva conferito il medesimo _3 incarico ad altra impresa edile.
Ciò è stato correttamente sottolineato dal Tribunale, ove afferma che “non risulta da nessun documento che il si fosse interessato, ovvero avesse manifestato _3
l'intenzione, di stipulare i contratti d'appalto con le ditte edili necessari per realizzare i lavori (modus operandi che invece era stato prospettato con riferimento alla precedente fase in cui era stato affidato l'incarico di progettazione dei lavori all'Ing. . Per_1
Peraltro, si noti che all'assemblea del 21.2.2005 tutti i condomini erano concordi nel prevedere l'inizio dei lavori a metà marzo (meno di un mese dopo la delibera) e questa stretta tempistica è evidentemente poco compatibile con la riunione di una nuova assemblea che incaricasse l'amministratore di concludere un contratto d'appalto con una ditta edile. Infine, si consideri anche il comportamento antecedente all'assemblea del
21.2.2005: il nel mese di febbraio 2005 ha revocato improvvisamente _3
l'incarico all'Ing. che aveva prospettato una procedura “regolare”, con appalto ad Per_1 un'impresa edile terza, per effettuare i lavori di risanamento strutturale dell'edificio.
Verosimilmente, il dietro front del Condominio si spiega con una diversa valutazione di convenienza (il condomino all'epoca era titolare di impresa Controparte_6 edile), ove i lavori fossero realizzati, come è avvenuto, in economia, direttamente da parte dei condomini Ebbene, anche questo comportamento antecedente CP_6 al contratto induce a qualificare l'incarico affidato al Geom. come funzionale CP_6 al rapido ottenimento di un risultato utile finale con risparmio di spesa”.
Ferma la qualificazione giuridica del rapporto inter partes, occorre precisare che i lavori di risanamento strutturale dello stabile risultano essere stati effettivamente CP_14 eseguiti, così come l'attività professionale ad essi correlata, come peraltro confermato dalla CTU espletata in primo grado, secondo cui “sulla base della documentazione esaminata e acquisita nel corso delle operazioni peritali, si ritiene che il Geom.
[...] abbia eseguito le seguenti attività professionali per conto del condominio di Parte_1
Via del Partigiano n. 11/17 sito in Comune di 1) Accessi all'Agenzia del _3
Territorio Ufficio Provinciale di Firenze per l'acquisizione di visure, planimetrie e consultazioni varie compreso l'acquisizione di atti di provenienza presso la Conservatori dei Registri Immobiliari di Firenze;
2) Accessi al Comune di per le visure ed _3 estrazione di copie dei titoli abilitativi del fabbricato compreso parti private delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato;
3) Rilievo dello stato dei luoghi dei vari piani che compongono il fabbricato (seminterrato, terreno, primo e sottotetto/copertura) compreso rilievi fotografici;
4) Restituzione grafica con ausilio di programma CAD di piante, sezioni
e prospetti del fabbricato;
5) Presentazione al Comune di di Denuncia di _3
Inizio Attività ai sensi degli art. 79 e 84 della Legge Regionale n. 012005 - Pratica n. 60, prot. 6757 - depositata in data 31/03/2005, completa di elaborati grafici piante e sezione in scala 1.50 dello stato attuale, progetto e sovrapposto, relazione tecnico descrittiva, documentazione fotografica, comunicazione di inizio lavori compilazione della modulistica di presentazione compreso asseveramento da parte del tecnico;
6) Progetto strutturale con particolari costruttivi, mediante il deposito di cui alla Legge n. 64/74 presso l
[...]
di Firenze in data 03/05/2005, numero di pratica 116872, Controparte_20 comprensiva di relazione generale dell'intervento, relazione di calcolo delle strutture, relazione sui materiali, fascicoli calcoli strutture disegni architettonici e strutturali;
7)
Direzione dei lavori di cui alla DIA n. 60/2005 parte architettonica e strutturale per il progetto deposito al Genio Civile;
8) Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione alla sicurezza e responsabile dei lavori ex art. 12 del D.Lgs 494/96, trasmissione della notifica preliminare al Dipartimento della Prevenzione e Parte_6 alla Direzione Provinciale del Lavoro inviata in data 02/05/2005 […]
9) Assistenza tecnica al collaudo e accertamento della regolare esecuzione dei lavori”.
Si ritiene in definitiva condivisibile quanto concluso sul punto dal tribunale: “Resta fermo quindi il diritto di geom ad ottenere il pagamento delle somme richieste anche CP_6 per i lavori edili eseguiti, a nulla rilevando che essi in concreto possano essere stati effettuati dal di lui padre già titolare di impresa edile ormai in Controparte_6 pensione.
D'altra parte, bisogna considerare che era presente Controparte_6 personalmente all'assemblea del 5.5.2016 e che, in quella sede, ben avrebbe potuto contestare l'imputazione dei rimborsi a favore del figlio, come riportato nell'o.d.g., invece di votare a favore della delibera (approvata all'unanimità).
Il Condominio ha, altresì, osservato che il Geom. non era titolare di impresa CP_6 edile e che, quindi, non poteva svolgere i lavori di cui ha chiesto il rimborso;
ha, inoltre, depositato, a sostegno della tesi che i lavori erano stati appaltati ad
[...]
in ipotesi unico soggetto legittimato a pretenderne il pagamento, CP_6
l'assegno bancario n. 0331244641-00, traente per una cifra di € Parte_4
12.000,00, girato ad Controparte_6
In proposito, occorre osservare che i lavori di consolidamento strutturale dell'edificio condominiale sono stati svolti in economia (docc. 13 e 20 di parte opposta). Ciò significa, al di là della regolarità amministrativa di tale operato, che i lavori non sono stati realizzati da un'impresa (art. 31, co. 1 bis, del d.l. n. 69/2013, convertito con l. n.
98/2013 e s.m.i.: «in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, non sussiste
l'obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti
o agli enti abilitati al rilascio»), ma non significa necessariamente che il Geom. CP_6 li abbia realizzati in prima persona o che non li abbia realizzati affatto. In proposito,
[...] il Geom. ha dichiarato d'aver incaricato a sue spese varie maestranze, CP_6 compreso il padre, ex muratore ed ex titolare di impresa edile, e Controparte_6 anche delle ditte: la circostanza è compatibile con la ricostruzione dei rapporti fra
Condominio e Geom. in termini di mandato senza rappresentanza finalizzato CP_6 alla realizzazione dei lavori.
Infine, l'assegno emesso da girato ad e poi Parte_4 Controparte_6 verosimilmente contabilizzato come acconto di € 12.000,00 nel documento 7GI (prodotto dall'opposto) non costituisce una prova inconfutabile del fatto che titolare del credito per i lavori edili fosse il solo Infatti, il Geom. non ha Controparte_6 CP_6 contestato il rendiconto di cui al doc. 7G I, redatto dall'amministrazione condominiale e ciò fa apparire verosimile che l'assegno sia stato incassato da in Controparte_6 ragione di accordi interni fra padre e figlio.
In conclusione, l'intera vicenda ha una sua coerenza economica: il ha _3 perseguito con ogni probabilità una finalità di massimo risparmio per la realizzazione delle opere edili di consolidamento strutturale dell'edificio, verosimilmente approfittando del fatto che il condomino stesse già ristrutturando il proprio Controparte_6 appartamento. Successivamente ha sanato la situazione di ambiguità che si era venuta a creare con le delibere del 5.5.2016 e 24.10.2016.”.
Quanto sopra risulta peraltro confermato anche dalle delibere assembleari del
05.05.2016 e del 24.10.2026: come si dirà meglio nel proseguo, l'assemblea condominiale, in data 05.05.2016, ha approvato all'unanimità di nominare un terzo per determinare quanto dovuto al Geom. sia in relazione ai crediti professionali CP_6 che ai lavori edili per poi, in data 24.10.2016, approvare all'unanimità la ripartizione straordinaria del bilancio dei lavori di consolidamento strutturale.
La censura in conclusione deve essere rigettata essendo documentale il credito del
Geometra anche per quanto riguarda i lavori di consolidamento dell'edificio condominiale.
6. Il primo e il secondo motivo di appello principale sulla qualificazione giuridica delle delibere assembleari del 05.05.2016, 19.05.2016 e del 24.10.2016 e sulla prova contraria del credito.
Con il primo motivo di appello, l'appellante principale lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato le predette delibere assembleari quali meri atti di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e, dunque, come tali suscettibili di prova contraria, anziché ravvisare la conclusione di un negozio d'accertamento.
In particolare, secondo la ricostruzione di parte appellante “il contenuto delle delibere assembleari del 5.5.2016, 19.5.2016 rappresenta la demandazione ad un terzo imparziale dell'oggetto del contratto ex art. 1349 c.c. (e non un semplice riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.) e il contenuto della delibera 24.10.2016 rappresenta un negozio di accertamento (e non un mero riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.): il saldo dovuto dal per i lavori di consolidamento condominiale ammonta _3 dunque in modo incontestabile ad € 77.951,62 oltre interessi dal 1.9.2017, non essendovi spazi per una prova contraria (Euro 29.944,19 dai Sigg.ri ed Euro CP_1
45.301,43 dalla Sig.ra . Pt_2
In altri termini, secondo l'appellante, con le delibere di maggio 2016, il _3 avrebbe demandato ad un terzo la determinazione del quantum, per poi concludere, con la delibera di ottobre 2016, un vero e proprio negozio di accertamento. Con il secondo motivo di appello principale, proposto in via subordinata in ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado perché, dopo aver qualificato le delibere assembleari sopra menzionate quali atti di mero riconoscimento di debito, ha ravvisato una prova contraria della quantificazione del credito nella “stima di massima” operata dal CTU nella relazione di chiarimenti depositata in giudizio.
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “L'assemblea del 5.5.2016 è stata convocata anche al fine nominare un «terzo imparziale per definizione dei corrispettivi e rimborsi del Geom. e ha deliberato di «incaricare un terzo responsabile per CP_6 la valutazione e definizione dei corrispettivi e della contabilità lavori» individuando all'uopo l'Ing. In sostanza, l'assemblea, all'unanimità, a fronte di due CP_16 distinte richieste di pagamento ha tacitamente riconosciuto nell'an un proprio debito, ancora da quantificare, esclusivamente nei confronti del Geom. (e non del CP_6 padre) sia per le attività professionali che per i lavori di consolidamento strutturale. Il carattere recettizio (Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 13642 del 22/07/2004) della delibera del 5.5.2016 si desume agevolmente dal fatto che la stessa ha la funzione di risposta rispetto alle richieste di pagamento previa nomina di un terzo liquidi i crediti dei CP_6
[...]
E' poi documentale che l'Ing. ha redatto una relazione tecnica nella quale ha CP_16 individuato, sulla base di un sopralluogo, dell'esame della DIA Edilizia n. 6757 del
31.3.2005 e della pratica n. 116872 depositata presso l Controparte_20
di Firenze in data 3.5.2005, le opere di consolidamento strutturale dell'edificio
[...] condominiale realizzate e ha attribuito alle stesse un valore pari ad € 110.000,00 circa oltre IVA, esclusa l'attività professionale del Geom. Tale relazione è stata CP_6 illustrata dall'Ing. all'assemblea del 19.5.2016 ove è qualificata come «relazione CP_16 sulla definizione dei corrispettivi e della contabilità lavori». Seguono alcune assemblee condominiali che si occupano delle problematiche legate al tetto dell'immobile condominiale e in cui viene rinnovata dall'assemblea la fiducia al Geom. per CP_6 la progettazione dei lavori da eseguire sul tetto (cfr. assemblea del 14.6.2016)”.
Per quanto riguarda la delibera del 24.10.2016, secondo la ricostruzione del Giudice di prime cure “essa deve leggersi unitariamente con la delibera del 5.5.2016: da esse traspare la volontà dell'assemblea, in assenza di una documentazione contabile dei lavori, di individuare, tramite un terzo imparziale, le opere di consolidamento strutturale effettuate e di attribuire ad esse un valore economico per poi approvarle, senza condizioni, e ripartire le relative spese fra i condomini. Se la delibera, presa all'unanimità, del 5.5.2016, come già osservato, costituisce una ricognizione di debito a favore del
Geom. sia in relazione ai crediti professionali che ai lavori edili, la delibera CP_6 del 24.10.2016, presa anch'essa all'unanimità, ha approvato i lavori condominiali di consolidamento strutturale dell'edificio, ne ha approvato la liquidazione economica e li ha ripartiti fra i condomini secondo le rispettive quote millesimali. Infine, ha individuato un'unica scadenza al 1.9.2017 per il pagamento” (cfr. pag. 16-18 sentenza di primo grado).
Si ritiene condivisibile la ricostruzione del Giudice di prime cure nei termini di seguito precisati.
A fronte della richiesta di pagamento avanzata dal Geom. l'assemblea CP_6 condominiale ha deliberato, in data 05.05.2016, di nominare un terzo al fine di quantificare il debito (ancora incerto nel suo ammontare) maturato nei confronti del professionista, sia per quanto riguardava i compensi professionali che i lavori edili.
L'Ing. ha quindi redatto una relazione tecnica nella quale ha attribuito alle opere di CP_16 consolidamento strutturale dell'edificio un valore pari ad € 110.000,00 circa oltre IVA, esclusa l'attività professionale del Geom. successivamente illustrata CP_6 all'assemblea del 19.5.2016 ove è stata qualificata quale «relazione sulla definizione dei corrispettivi e della contabilità lavori».
Dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che all'assemblea del 24.10.2016 il ha approvato poi il rendiconto relativo ai lavori di consolidamento strutturale _3 dell'edificio condominiale (non anche ai compensi professionali).
Precisato quanto sopra, anche a voler ravvisare un'ipotesi di perizia contrattuale ex art. 1349 c.c. nella delibera assembleare del 05.05.2016, occorre precisare che il
, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ha contestato non solo l'effettiva _3 realizzazione delle opere da parte del Geom. ma anche la quantificazione CP_6 economica delle stesse, rilevando quanto segue: “[…] è vero infatti che l'assemblea del
05.05.2016 (doc. 10) ha dato incarico all'Ing. affinché effettuasse una CP_16
“valutazione e definizione dei corrispettivi e della contabilità lavori”, e che detto professionista ha illustrato la propria relazione (doc. 11) al condominio nell'assemblea del
19.05.2016 (doc. 12). Ma è altrettanto vero che il suddetto professionista non ha reso alcuna precisa certa e definitiva indicazione su detti lavori e/o sul loro effettivo valore, tantomeno ha indicato la parte condominiale di essi, limitandosi
a riferire, in termini del tutto approssimativi, che “l'importo complessivo dei lavori si dovrebbe aggirare su € 110.000,00 al netto dell'IVA”. (cfr. pagg.
6-7 atto di citazione in opposizione del ). _3
Come è noto, l'art. 1349 c.c. stabilisce al primo comma che “se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice”.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l'incarico di esprimere una valutazione tecnica sull'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale, atteso che viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva;
pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato, restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti)” (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 28511 del 08/11/2018).
Dunque, ove una delle parti che ha conferito al terzo il compito di stimare l'entità ed il prezzo di un lavoro contesti la correttezza della stima, se tale determinazione risulti erronea sarà il giudice a dover provvedere ad essa.
Occorre allora chiedersi se successivamente a tale perizia contrattuale tra le parti sia intervenuto un negozio d'accertamento, come sostenuto dall'appellante, che in quanto tale vincolerebbe le parti al suo contenuto, o, invece, soltanto, come ritenuto dal tribunale, gli obbligati si siano limitati a riconoscere il loro debito, ex art. 1988 c.c., e dunque possano ancora contestarlo, fornendo la necessaria prova contraria.
La risposta a tale quesito passa attraverso l'esame della delibera condominiale del
24.10.2016, nella quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è ravvisabile alcun accordo volto ad eliminare una situazione giuridica di incertezza (cfr. ex multis Corte di Cassazione, sentenza n. 7055 del 11/04/2016), bensì un mero atto di ricognizione di debito.
Invero, il negozio di accertamento è un contratto e, come tale, richiede l'incontro della volontà dei contraenti.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dagli appellati , ciò non è in alcun CP_1 modo rinvenibile nella delibera del 24.10.2016, alla quale il Geom. risulta CP_6 aver partecipato non in proprio, bensì quale mero delegato del padre , CP_6 quest'ultimo condomino dello stabile;
in nessuna parte della delibera si ravvisa l'accettazione del professionista degli importi deliberati dai condomini. Non solo: all'interno di tale delibera non è ravvisabile neppure una manifestazione di volontà delle parti (condomini e professionista) di fissare definitivamente in tali termini il loro rapporto contrattuale. Appunto per la sua funzione economico-sociale, che è quella di accertare una determinata situazione preesistente, senza modificarla, al fine di fissarne l'ambito e gli effetti, rimuovendo ed eliminando ogni profilo di incertezza onde così prevenire qualsivoglia possibile futura contestazione, il negozio d'accertamento si caratterizza per il fatto di rendere esplicito ciò che era rimasto implicito e non chiaro nel precedente regolamento vigente tra le parti, e per questo richiede una chiara, univoca e bilaterale manifestazione di volontà di vincolarsi definitivamente ad un certo assetto d'interessi. Proprio le modalità di gestione della complessiva vicenda, anche in sede assembleare - a dir poco disinvolte ed approssimative - mancano invece di tali caratteristiche.
Dunque, confermata la ricostruzione del primo giudice, si tratta di comprendere se le valutazioni peritali del ctu geom. possano costituire prova contraria rispetto alla Per_2 ricognizione di debito (effettuata sulla scorta delle valutazioni dell'ing. . CP_16
Secondo la ricostruzione di parte appellante, “il chiarimento richiesto al CTU era ai fini della determinazione del compenso professionale dovuto al Geom. per CP_6
l'attività professionale di progettista e direttore dei lavori;
per tale finalità, era necessario individuare all'interno dei lavori indicati dall'Ing. (lavori quantificati n € 110.000) CP_16 quelli che erano di natura condominiale e quelli invece che erano di natura privata, asseritamente svolti nella proprietà privata di e/o di Controparte_6 Parte_2
., ed eventualmente quantificare i lavori condominiali attenendosi alla stima dell'Ing
[...]
Nella perizia di chiarimenti il Geom ha scritto che tutti i lavori stimati CP_16 Per_2 dall'Ing erano da considerarsi di natura condominiale. A quel punto il CTU avrebbe CP_16 dovuto concludere così la propria relazione di chiarimenti, in quanto se, come dallo stesso accertato, i lavori erano tutti di natura condominiale, NON AVEVA ALCUN SENSO
STIMARLI: il Giudice gli aveva affidato l'incarico di accertare se vi fossero anche lavori privati, e, solo in tale ipotesi, aveva senso accertare il quantum di quelli condominiali e di quelli privati (attenendosi alle valutazioni dell'Ing. ”. CP_16
Tuttavia, alla luce della specifica contestazione del in ordine alla _3 quantificazione dei lavori, il giudice di prime cure ha correttamente demandato (seppur in un secondo momento) al CTU l'incarico di quantificare i lavori di ristrutturazione dell'edificio condominiale.
Il CTU, dopo aver accertato che le opere compiute erano tutte riferite ad un intervento di consolidamento strutturale delle parti condominiali dell'edificio, ha ridotto notevolmente il valore delle stesse quantificandole in € 67.500,00 escluso IVA, con conseguenze sia sul credito ex art. 1719 c.c. sia sul credito spettante per i compensi professionali, proporzionato al valore delle opere.
La relazione peritale sul punto, contrariamente a quanto sostenuto dal professionista, non è affatto approssimativa e ben chiarisce che il minor importo deriva non già dall'esclusione di talune lavorazioni, ma dai parametri da adottare per quantificarne il valore.
Essa, in particolare, risulta compiutamente elaborata nel contraddittorio con le parti, a seguito di un approfondito esame della documentazione depositata in atti, nonché completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti, anche in risposta alle osservazioni delle parti;
a fronte della contestazione del geom. secondo cui il CTU aveva CP_6 erroneamente applicato le tariffe professionali relative ad una normale ristrutturazione, mentre si sarebbe trattato di un “recupero pesante”, il ctu in particolare ha replicato: ”si ritiene invece confermare la tabella dei costi di costruzione per l'anno 2005 degli
Architetti di Firenze applicata dal sottoscritto riguardo la tipologia “Ristrutturazione tipologica e funzionale dell'abitazione in edificio non statico con più di 15 anni di età”, che indica un prezzo medio unitario al mq. di €. 410,23; il cui costo è stato poi maggiorato dal CTU del 40% in considerazione delle difficoltà oggettive indicate nella relazione dell'Ing. ottenendo quindi un prezzo di €./mq. di 575,00”. Persona_3
Tali conclusioni sono da ritenersi condivisibili, perché si è trattato di lavori realizzati “in economia” e per di più la tariffa rivendicata dal professionista atteneva agli edifici con carattere storico o comunque posti in centri storici, ovvero ad edifici non storici, ma ad essi assimilabili per la complessità dell'intervento edilizio o per le caratteristiche dell'edificio - ovvero a caratteristiche, tutte, non presenti nel caso di specie (per il quale peraltro il ctu ha compiutamente valutato le difficoltà oggettive riconoscendo per esse una maggiorazione).
Dunque, conclusivamente, il primo e il secondo motivo di appello principale devono essere respinti (così come l'istanza di rinnovazione della ctu).
7. Il terzo motivo di appello incidentale sull'erronea quantificazione dei crediti spettanti al Geom. CP_6
Con il terzo motivo di appello incidentale, i fratelli lamentano l'erronea CP_1 quantificazione dei crediti spettanti al geometra operata dal Giudice di prime cure, contestando la natura condominiale (di almeno parte) dei lavori di consolidamento strutturale in quanto attinenti a parti di proprietà esclusiva dei condomini CP_6
e (quali il “solaio proprietà (36 mq)” ed il “solaio
[...] Parte_2 Persona_4 proprietà (53 mq)”, nonché “le murature interne di partizione del piano terra, Pt_2 cioè delle pareti che concorrono alla formazione delle camere dell'appartamento di proprietà ). CP_6 In particolare, secondo la ricostruzione degli appellanti incidentali, il Tribunale avrebbe
“erroneamente valutato la documentazione in atti e, conseguentemente, fatto cattiva applicazione degli artt. 1123 e 1225 c.c., che avrebbero piuttosto dovuto indurre a riconoscere la non condominialità dei lavori di demolizione e ricostruzione dei solai interpiano e, quindi, ad escludere i relativi costi da quelli imputabili al e, _3 soprattutto, ai sig.ri . Peraltro, se anche si volesse (per mera ipotesi) aderire alle CP_1 conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in relazione ai solai, altrettanto non potrebbe farsi per quanto riguarda i tramezzi e le altre opere interne eseguite nelle unità di proprietà esclusiva e che invece, del tutto inopinatamente ed immotivamente, il CP_6 Pt_2
Tribunale ha ritenuto di non escludere dalla quantificazione del credito riconosciuto al geom. . CP_6
In altri termini, secondo gli , i solai interpiano e i tramezzi non assolverebbero alla CP_1 funzione di struttura portante dell'edificio condominiale.
La censura non è fondata.
Si ritiene condivisibile quanto argomentato sul punto dal Giudice di prime cure, il quale ha correttamente aderito alle risultanze della CTU: “I lavori individuati nella relazione tecnica dell'Ing. sono stati, infatti, lavori di consolidamento strutturale dell'intero CP_16 edificio condominiale e come tali hanno natura condominiale (arg. Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 3470 del 13/02/2008 secondo cui: «ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini di un edificio, riguardanti la costruzione di pilastri di acciaio, necessari per sostenere il prolungamento di un solaio comune solo ai condomini di un piano, non è rilevante la titolarità del diritto di proprietà ma la funzione della parte dell'edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito al primo comma dell'art. 1123 cod.civ., secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota, quando i pilastri siano elementi strutturali portanti l'intero stabile»). A conferma della natura condominiale di tali opere di risanamento strutturale, occorre considerare la relazione tecnico descrittiva dell'intervento allegata alla DIA (doc. 11, p. 6 prodotto dall'opposto) ove viene descritta la demolizione delle murature portanti interne e il conseguente rifacimento e miglioramento statico dei solai fra il seminterrato e il piano terra. Ancora, la “relazione generale” alla “relazione di calcolo strutturale” (doc. 10 prodotto dall'opposto, p. 2) illustra che, non essendo le pareti interne ed esterne in asse, il peso dell'intero edificio gravava sul solaio fra piano terra e seminterrato che presentava una notevole «freccia».
Di qui la necessità, sempre secondo la relazione, di ricostruire e rinforzare il solaio fra piano terra e seminterrato con funzione di consolidamento statico dell'intero edificio. In definitiva, date le condizioni statiche dell'edificio condominiale in esame, il rifacimento del solaio interpiano e delle pareti interne portanti ha assunto la natura di opera condominiale”.
In altri termini, si è trattato di lavori su elementi murari che, proprio per la peculiarità costruttiva del fabbricato, assumevano in concreto carattere strutturale, per i quali, a prescindere dalla titolarità del diritto di proprietà, rileva la funzione di struttura portante dell'edificio condominiale.
8. Il terzo motivo di appello principale sull'applicazione dell'IVA.
Con il terzo e ultimo motivo di appello principale, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'applicazione dell'IVA sui compensi riconosciuti al geometra, in quanto lo stesso, titolare di partita iva, “deve necessariamente fatturare gli importi ricevuti aggiungendo l'IVA”, pari al 10 % in relazione alla ristrutturazione dell'immobile e dello scannafosso, nonché al 22 % per i compensi professionali.
Al riguardo il primo Giudice ha così argomentato: “il rimborso per le spese inerenti le opere edili spettante al geom non deve comprendere l'IVA, non avendo egli CP_6 dimostrato di aver pagato tale imposta alle imprese esecutrici”.
Occorre innanzitutto precisare che il Giudice di prime cure ha escluso la debenza dell'IVA soltanto con riferimento ai lavori di ristrutturazione condominiale.
Effettuata tale doverosa premessa, è opportuno evidenziare la piena condivisibilità della sentenza, che ha ritenuto non dovuta l'iva non avendo il Geom. dimostrato il CP_6 pagamento di tale imposta alle imprese esecutrici.
Vale, infatti, ricordare che il geom. non è e non è mai stato titolare di un'impresa CP_6 edile (cfr. visura camerale doc. 5), né in effetti ha mai dedotto in giudizio di esserlo stato, ma anzi ha affermato che i lavori erano stati realizzati da altri soggetti, oltre che in economia dal di lui padre, tanto che lo stesso agiva per il pagamento quale “una sorta di general contractor”.
Proprio la ricostruzione operata nella sentenza di primo grado e non censurata da CP_6
secondo cui questi in relazione all'esecuzione dei lavori condominiali era, oltre che il
[...] professionista incaricato di dirigerli, un mandatario senza rappresentanza (e non un appaltatore o un prestatore d'opera), esclude che le somme da lui pretese abbiano natura di compenso per le prestazioni rese, e impone invece di qualificarle quali rimborsi ex art. 1719 c.c., in quanto tali non soggette ad IVA (in difetto della prova che le ditte che avevano svolto i lavori avessero preteso il relativo importo).
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio.
Atteso il rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, sussiste soccombenza reciproca tra le parti e, pertanto, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Poiché l'impugnazione principale e l' impugnazione incidentale sono state respinte, si dà atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo all'appellante principale e agli appellanti incidentali
, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello CP_1 dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, disattesa e respinta, così statuisce:
1) respinge l'appello principale proposto dal Geom. Parte_1
2) respinge l'appello incidentale proposto dai Sig.ri e;
CP_1 CP_2
3) per l'effetto, conferma la sentenza n. 2947/2022 del Tribunale di Firenze;
4) dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giudizio tra da un lato, e ed , Parte_1 CP_1 CP_2 dall'altro.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 20.5.2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Giulia Conte
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.