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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/07/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati:
Antonio Buccaro - Presidente -
Simona Iavazzo - Giudice -
Roberto Bianco - Giudice relatore - ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3924 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto “scioglimento del matrimonio”,
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. US Mucciarone
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Maria Morelli
Resistente
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni: Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
1 Con ricorso depositato in data 13.08.2024, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in Foggia in data 27.03.2002 con da cui si era separato consensualmente in forza CP_1 di decreto di omologa del 16.12.2021 emesso dal Tribunale di Foggia e che dall' unione coniugale erano nati i figli (il 25.06.2002), US (il 04.10.2006), (il 03.11.2009) e (il Per_1 Per_2 Per_3
27.11.2017) – chiedeva all'intestato Tribunale: di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di confermare le statuizioni omologate in sede di separazione consensuale, precisando, tuttavia, che nulla doveva essere riconosciuto alla moglie a titolo di assegno divorzile e che doveva essere ridotto il quantum del mantenimento in favore dei figli.
Deduceva all'uopo il ricorrente: che sussistevano le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del matrimonio;
che il ricorrente abitava con la nuova compagna, dalla cui unione era nato un figlio, mentre la resistente viveva con i quattro figli presso la casa coniugale;
che il ricorrente, in precedenza dipendente della Cooperativa Comunale di parcheggiatori, era disoccupato dal 16.06.2023 e percepiva l'indennità di disoccupazione pari a circa euro 600,00 mensili;
che la resistente percepiva in via esclusiva l'Assegno Unico Universale e svolgeva lavori domestici saltuari presso terzi;
che il figlio primogenito si era reso autonomo sul piano economico, il figlio US frequentava il primo anno dell'Istituto tecnico Pacinotti in Foggia presso scuola serale, il figlio frequentava il primo anno di Scuola Per_2
Superiore ed infine la piccola frequentava il primo anno della Scuola Elementare presso Per_3
l'Istituto Vittorino da Feltre;
che i figli minori avevano ottimi rapporti con entrambi i genitori.
In data 08.11.2024 si costituiva in giudizio la resistente, la quale, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava le ulteriori richieste del ricorrente e, in particolare, chiedeva di disporre l'affido esclusivo dei figli minori, nonché di porre a carico del marito una somma mensile per il mantenimento dei quattro figli e a titolo di assegno divorzile, confermando gli importi pattuiti in sede di separazione.
Nello specifico, la resistente asseriva: che il figlio maggiorenne era privo di un'occupazione Per_1 lavorativa e, dunque, non era autosufficiente dal punto di vista economico;
che la resistente non svolgeva alcun lavoro in quanto dedita alla cura dei figli;
che il ricorrente si era disinteressato delle esigenze dei figli e versava un importo per il loro mantenimento inferiore a quello pattuito in sede di separazione.
All'esito della prima udienza del 09.12.2024 il precedente Giudice delegato pronunciava l'ordinanza in data 11.12.2024 con la quale adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22
c.p.c. nei seguenti termini: “• affida i figli minori ad entrambi i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli
2 vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
• assegna alla resistente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli;
• pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 550,00 (di cui € 125,00 per ogni figlio ed € 50,00 per la moglie), da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli (non vi sono i presupposti per decurtare l'importo previsto per la prole, tenuto conto che essa è fissata, presumibilmente per il numero elevato dei figli, in relazione alle ridotte capacità economiche dell'obbligato, in una somma inferiore a quella usualmente prevista per i genitori privi di occupazione;
né poi vi sono ragioni per escludere il mantenimento per i figli e non Persona_4 Persona_5 essendo provata, e solo genericamente dedotta per il primo, la loro indipendenza economica. Quanto alla resistente, va detto che non risulta provata alcuna indipendenza economica ed anzi la presenza di una prole numerosa induce a ritenere che la donna si sia impegnata nel corso della vita matrimoniale alla cura della famiglia, piuttosto che alla ricerca di una qualsivoglia occupazione per raggiungere una sua autonomia. Inoltre, è solo dedotta, ma non provata, la presenza di un nuovo nucleo familiare, e quindi di ulteriori oneri, per il ricorrente, sicché non v'è certezza in ordine al bilanciamento da operare tra le esigenze della nuova famiglia con il coniuge ed i figli. Non va poi sottaciuto che la condizione di disoccupazione influisce solo in parte sulla determinazione dell'assegno, appunto ridotto e non eliso, posto che è certo che il ricorrente ha lavorato stabilmente, sicché risulta capace di produrre reddito, residuando, allo stato, una sperequazione tra le parti)”; inoltre, fissava l'udienza di rimessione della causa al Collegio, con la concessione dei termini ex art. 473 bis.28 c.p.c.
All'udienza del 19.05.2025 - tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. –
l'odierno giudice relatore (subentrato nel ruolo in data 23.01.2025) rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
******
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 1 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970 (e successive modificazioni): infatti i coniugi si sono separati in virtù di decreto di omologa n. 18191/2021
3 del 16-31/12/2021 del Tribunale di Foggia, non reclamato, e dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale fino alla proposizione del ricorso divorzile è decorso il periodo di tempo richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione, le risultanze anagrafiche, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi de quibus.
Sull'affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori e Per_2 Per_3
Come noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile.
L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, il Tribunale ritiene, valutate le posizioni delle parti, che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi comprovati profili di inidoneità genitoriale, atteso che è rimasto privo di qualsiasi riscontro il disinteresse del padre nei riguardi dei figli, asserito dalla resistente.
Per tale ragione, va disposto l'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, confermando, sul punto, l'ordinanza del Giudice dell'11.12.2024, che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso dei figli minori.
4 Tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento dei figli minori e presso la madre, con cui hanno sempre vissuto dopo la separazione dei genitori. Per_2 Per_3
Per quanto attiene, invece, alla regolamentazione del diritto di visita paterno, il Collegio ritiene di apportare una distinzione relativamente ai due figli minori. Infatti, per quanto riguarda , Per_2 prossimo al compimento del sedicesimo anno di età, appare opportuno, in considerazione dell'età raggiunta dal minore, che l'esercizio del diritto di visita paterno non sia più regolamentato da un rigido calendario di visita predisposto dal Tribunale, ma che sia rimessa alla comune volontà di padre e figlio la scelta dei tempi e delle modalità degli incontri.
Invece, con riguardo alla minore (di 7 anni), si ritiene opportuno confermare i tempi e le Per_3 modalità di cui all'ordinanza provvisoria dell'11.12.2024 e che, dunque, il padre possa vedere la figlia previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto.
Sull'assegnazione della casa coniugale
Disposto il collocamento dei figli minori e presso la madre, con la quale vivono Per_2 Per_3 anche i figli maggiorenni e US, va confermata l'assegnazione della casa coniugale, con le Per_1 relative pertinenze, alla resistente trattandosi di provvedimento funzionale a garantire CP_1
l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13,
18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).
Sul mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni
Per quanto riguarda il mantenimento dei maggiorenni, si deve evidenziare che due sono i requisiti necessari affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ovvero la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica del figlio (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
Inoltre, in via generale sul mantenimento dei figli, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
5 In primo luogo, deve rilevarsi che è circostanza incontestata, oltre che documentata, che i figli maggiorenni e US convivano con la madre Inoltre, è incontestato che il Per_1 CP_1 figlio US sia economicamente non autosufficiente. Per quanto riguarda il figlio , parte Per_1 resistente ha contestato che lo stesso sia economicamente autosufficiente rappresentando che il figlio risulti ancora privo di occupazione lavorativa. Può, peraltro, desumersi la non autosufficienza economica del figlio anche dal fatto che lo stesso ricorrente non ha chiesto di revocare il suo Per_1 mantenimento ma soltanto di ridurlo.
Ciò posto, da quanto dichiarato e documentato dalle parti è emerso quanto segue.
Il ricorrente ha lavorato come dipendente della Cooperativa Comunale di parcheggiatori dichiarando un reddito annuo di euro 11.692,55 relativo all'anno 2020 (cfr. certificazione unica 2021), di euro 9.795,41 relativo all'anno 2021 (cfr. certificazione unica 2022) e di euro 9.749,69 relativo all'anno 2022 (cfr. certificazione unica 2023); dalla data del 16.06.2023 è risultato in stato di disoccupazione, percependo un'indennità di disoccupazione pari a circa € 600,00 mensili;
inoltre con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.05.2025 ha rappresentato di aver ripreso a svolgere attività lavorativa come ausiliario del traffico part-time per la GPS – Global Parking Solutions S.p.A., percependo una retribuzione analoga all'importo della precedente indennità di disoccupazione.
La resistente nella memoria depositata il 13.03.2025 ha dichiarato di svolgere lavori salutari, inoltre, nell'autocertificazione dei redditi in atti ha dichiarato di aver percepito un reddito complessivo relativo all'anno 2023 di euro 8.988,50, dei quali euro 1.078,50 derivanti dall'Assegno Unico Universale dovuto per i figli, euro 5.000,00 derivanti dal reddito di cittadinanza ed euro 2.910,00 derivanti dagli assegni di mantenimento, oltre a documentare un ISEE di euro 871,50.
Ciò posto e non essendo emersi elementi di sostanziale novità rispetto alla situazione economica e reddituale delle parti già vagliata dal giudice istruttore con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., va confermato in questa sede l'obbligo posto a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione alla parte resistente, entro il giorno 5 di ciascun mese, della somma complessiva di € 500,00 (€ 125,00 per ciascun figlio), da adeguarsi annualmente in base agli indici Istat, nonché di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli da individuarsi sulla base del Protocollo d'intesa sottoscritto dall'intestato Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia in data 18.3.2016.
Inoltre, appare opportuno riconoscere alla resistente genitore collocatario prevalente, CP_1 pur in regime di affido condiviso, del diritto di percepire per intero l'Assegno Unico Universale, per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Sull'assegno divorzile
Con riguardo alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente deve rilevarsi quanto segue.
6 Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n. 18287/2018), al fine di fornire un'interpretazione “più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito …dagli artt. 2,3, e
29 Cost.”, hanno ritenuto di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile nonché la c.d. concezione bifasica, che prevedeva la rigida bipartizione tra la fase del giudizio riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi dell'assegno (sicché solo nel caso in cui fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni obiettive, poteva essere compiuta la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970). Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970.
In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa
(valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione).
L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/20).
Pertanto, occorre un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass. civ. n.
10702/2023).
7 Alla luce di tali principi e tenuto conto della situazione reddituale delle parti analizzata in precedenza, deve osservarsi che, anche qualora si ritenesse sussistente uno squilibrio reddituale tra le parti, da un lato, non è stata fornita prova alcuna (né sono state avanzate istanze istruttorie sul punto) da parte della che, nel periodo di vita in comune, la stessa abbia dovuto sacrificare le proprie ambizioni CP_1 lavorative e professionali (rinunciando a più remunerate e/o gratificanti occasioni di lavoro) al fine di consentire gli incrementi di reddito dello stesso, ovvero che abbia, rinunciando alle proprie ambizioni professionali, contribuito alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge;
dall'altro, non vi è prova che la non goda di mezzi economici sufficientemente adeguati, ma al contrario, la stessa CP_1 risulta sicuramente idonea a procurarseli tenuto conto che la stessa svolge attività lavorativa retribuita, seppur saltuaria, e della sua giovane età.
Per tale ragione la domanda di assegno divorzile proposta dalla deve essere rigettata. CP_1
Sulle spese processuali
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese di lite, conclusosi con una sostanziale reciproca soccombenza, devono compensarsi integralmente tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Foggia il 27.03.2002 tra e Parte_1
(atto n. 28, parte I, anno 2002); CP_1
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la Per_2 Per_3 madre e con regolamentazione del diritto di visita paterno come da parte motiva;
dispone che ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo in cui la minore resterà con ognuno di essi, mentre le decisioni di maggior interesse relative alla educazione, istruzione, salute e cura dovranno essere assunte dai genitori di comune accordo;
- assegna la casa coniugale a affinché continui ad abitarla assieme ai figli;
CP_1
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei quattro figli, mediante il Parte_1 versamento a entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 500,00 (€ 125,00 per CP_1 ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del
50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
8 - riconosce il diritto della ricorrente di percepire il 100% dell'Assegno Unico Universale;
CP_1
- rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Foggia, 01.07.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Bianco Antonio Buccaro
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