Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 5480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5480/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell'avv. Giovanni Rinaldi, che la rappresenta e difende per procura in atti, insieme all'avv. Walter Miceli, all'avv.
Fabio Ganci e all'avv. Nicola Zampieri;
RICORRENTE
Contro
Cont
(C.F.: – (C.F.: ), in P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 CP_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente CP_4
del di e dalla Dott.ssa , dipendente dello stesso CP_5 CP_3 CP_6
legalmente domiciliati presso l'Ambito Territoriale di , Via Coazze n. CP_7 CP_3
18;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 24/06/2024 la docente ha esposto di Parte_1
aver lavorato, negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, in forza di contratti stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 3, L 124/99 (c.d. supplenze brevi e saltuarie), per 241 giorni nell'a.s. 1
Si è ritualmente costituito in giudizio il , Controparte_8
contestando la sussistenza del diritto per la docente al riconoscimento della retribuzione professionale docenti, allegando l'esistenza di ragioni oggettive che escludono la percezione da parte dei supplenti brevi e saltuari del suddetto emolumento, e aderendo, in caso di soccombenza sul punto, ai conteggi di controparte.
1. La retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL 15.3.2001
Parte ricorrente assume di aver subìto un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli precari che avevano ricoperto supplenze annuali, per non avere beneficiato, a differenza di questi ultimi, della retribuzione professionale docente e chiede pertanto il riconoscimento di tale componente retributiva.
Con recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha statuito che “L'art.
7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed 8 educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del
c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (nelle stesso senso, più recentemente, Cass. civ. sez. lav., ordinanza 5.3.2020, n. 6293/2020).
La domanda deve pertanto trovare accoglimento e poiché non vi sono contestazioni in merito all'importo dovuto (il ha condiviso infatti il conteggio Controparte_8
contenuto nel ricorso), l'amministrazione deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di € 2.458,38 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2
2. Le spese di lite
Le spese di lite vengono poste a carico di parte soccombente e calcolate sui valori minimi ex D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/22, attesa la natura seriale del contenzioso, omesso il compenso per la fase istruttoria, con distrazione a favore degli avv. Zampieri, Miceli, Ganci e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna il a corrispondere a Controparte_8 Pt_1
a titolo di retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7, CCNL
[...]
15.3.2001 la somma lorda di € 2.458,38 oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
2. condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, oltre rimborso del contributo unificato pari a 49,00 euro, con distrazione in favore degli avv. Zampieri, Miceli, Ganci e Rinaldi, dichiaratisi antistatari.
Torino, 21/3/2025
Il Giudice
Dott. Nicola Tritta
3