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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/11/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3435/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Corti Sabrina
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.11.1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Usuelli Daniela
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all BB , in persona del CP_2 CP_3
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
OGGETTO separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 18.7.2020 nel Comune di Lasnigo (atto iscritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di Lasnigo - anno 2020, atto n. 1, parte I) in regime di comunione dei beni con i seguenti figli: (nata il [...]), maggiorenne economicamente non indipendente e Per_1 Per_2
(nato il [...]), minorenne
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sentite le parti all'udienza di comparizione personale del 24.11.2025, queste ultime hanno raggiunto un accordo, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni concordate:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento paritetico, a settimane alternate, presso entrambi i genitori e con residenza anagrafica presso la madre. Il figlio potrà comunque frequentare il genitore presso il quale non è collocato, prendendo accordi diretti con quest'ultimo e informando l'altro, in considerazione dell'età;
3. la casa coniugale rimarrà assegnata al signor , che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
4. il signor lascia in godimento alla moglie, signora , Parte_1 Controparte_1
l'abitazione sita in Asso, via Cranno 10, per abitarla unitamente ai figli, sino all'indipendenza economica di entrambi;
5. il signor continuerà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
6. la signora percepirà interamente l'assegno unico per i figli;
Controparte_1
7. spese di lite compensate.
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 18.7.2020 nel Comune di Lasnigo
[...]
(atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Lasnigo - anno 2020, atto n. 1, parte I);
2. OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lasnigo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore
Dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Corti Sabrina
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
4.11.1987, rappresentata e difesa dall'Avv. Usuelli Daniela
RESISTENTE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all BB , in persona del CP_2 CP_3
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como, degli atti del procedimento.
OGGETTO separazione
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 18.7.2020 nel Comune di Lasnigo (atto iscritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di Lasnigo - anno 2020, atto n. 1, parte I) in regime di comunione dei beni con i seguenti figli: (nata il [...]), maggiorenne economicamente non indipendente e Per_1 Per_2
(nato il [...]), minorenne
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Sentite le parti all'udienza di comparizione personale del 24.11.2025, queste ultime hanno raggiunto un accordo, chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale, alle seguenti condizioni concordate:
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. il figlio minore (nato il [...]) sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento paritetico, a settimane alternate, presso entrambi i genitori e con residenza anagrafica presso la madre. Il figlio potrà comunque frequentare il genitore presso il quale non è collocato, prendendo accordi diretti con quest'ultimo e informando l'altro, in considerazione dell'età;
3. la casa coniugale rimarrà assegnata al signor , che ne è proprietario esclusivo;
Parte_1
4. il signor lascia in godimento alla moglie, signora , Parte_1 Controparte_1
l'abitazione sita in Asso, via Cranno 10, per abitarla unitamente ai figli, sino all'indipendenza economica di entrambi;
5. il signor continuerà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, alla signora Parte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400, da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese extra assegno con applicazione del Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018;
6. la signora percepirà interamente l'assegno unico per i figli;
Controparte_1
7. spese di lite compensate.
Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio con rito civile in data 18.7.2020 nel Comune di Lasnigo
[...]
(atto iscritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Lasnigo - anno 2020, atto n. 1, parte I);
2. OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3. DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4. PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lasnigo, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 25.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott. Alessandro Petronzi