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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta a rg.n.1653/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 43, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Savini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
- Ricorrente in riassunzione –
Contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, domiciliata presso la sede decentrata dell'Avvocatura Re- gionale, sito in Via Cardinale Portanova Palazzo “Tommaso Campa- nella” snc, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferraro, in virtù di procura notarile in atti Resistente –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 28 aprile 2005, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Ravenna di ingiungere alla il pagamento in suo favore della somma com- Controparte_1 plessiva di € 22.577,00 per fatture non onorate, relative a fornitura di merci ivi indicate oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito del 7%, annuo, decorrenti dalle scadenze delle singole fatture al saldo, nonché il pagamento delle spese, i diritti e onorari della procedura monitoria. Il Tribunale di Ravenna ha quindi emesso il richiesto decreto ingiuntivo n 402/20015, con il quale ha ingiunto il pagamento della somma di € € 22.577,00, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito del 7%, annuo, decorrenti dalle scadenze delle singole fatture al saldo, nonché spese, i diritti e onorari della procedura monitoria per l'importo ivi liquidato.
Avverso tale decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione la , deducendo ed eccependo Controparte_1 l'inammissibilità della domanda azionata in via monitoria per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. nonché l'infondatezza nel merito della domanda stessa, non essendo stata dedotta, né dimostrata, l'esistenza di alcun contratto sottostante alle forniture genericamente indicate in ricorso, non potendosi attribuire in proposito alcuna valenza probatoria a qualsiasi fattura emessa per le forniture medesime, e mancando comunque un valido contratto, regolarmente stipulato in forma scritta dall'Or-
1 gano monocratico normativamente legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'Ente, previa for- male deliberazione autorizzativa da parte dell'Organo collegiale competente;
contestava altresì il quan- tum richiesto ed ingiunto anche a titolo di “interessi di mora ex artt.
4-5 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231”. Si è ritualmente costituita la società opposta contestando in toto la fondatezza delle eccezioni e dei rilievi svolti dall'Ente opponente. Più in dettaglio l'opposta ha sostenuto l'effettività delle forniture (non contestate) e la validità dei rispet- tivi contratti sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria -, le fatture suddette ed i relativi ordinativi di cui quello n. 1045 del 24.6.2004, sottoscritto dal responsabile della sede zonale di Cosenza ing. e da altro dirigente e quello n. 618 del 16.9.2004 sottoscritto dal responsabile della sede Per_1 zonale di Lamezia Terme ing. e da altro dirigente- di conferma ed accettazione delle rispettive Per_2 proposte della società. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, non- ché la condanna della anche ai sensi dell'art. 96 cpc. Parte_2
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 580/2009, all'esito della sola disamina della documentazione in atti, ritenuto:
- che “… la domanda di si fonda sul preteso accordo contrattuale derivante dalla accettazione Parte_1 da parte dell'ente convenuto delle conferme d'ordine di cui ai docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio”;
- che “secondo consolidati principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in ottempe- ranza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923 tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (perciò con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attua- tivi)”; che “… nel caso di specie, deve ritenersi faccia difetto l'atto scritto ad substantiam a firma dell'organo di rappresentanza esterna dell'ente abilitato alla conclusione del contratto: tali non sono le conferme
d'ordine allegate a sostegno del ricorso monitorio (docc. 2 e 3), ancorché accettate mediante sottoscri- zione da parte del responsabile della sede zonale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Ca- labria, poiché, come specificamente rilevato dall'ente opponente (e non contestato dall'opposto) a norma degli artt. 29 lett. a) e 27 lett. e) dello Statuto regionale vigente all'epoca dei fatti di causa approvato con legge regionale n. 519 del 28.7.1971 (così come a norma del nuovo statuto approvato con legge regionale n. 25 del 19.10.1994) gli organi legittimati a rappresentare la regione e a deliberare CP_1 sui contratti della stessa erano (e sono) rispettivamente il Presidente della Giunta e la Giunta regio- nale”;
- che pertanto “… non può dirsi validamente perfezionato il contratto relativo alla fornitura del mate- riale per cui è causa per difetto della manifestazione formale di volontà dell'ente, che deve necessaria- mente esternarsi in un atto scritto da parte dell'organo legittimato a rappresentare l'ente e a deliberare in materia contrattuale”. Tutto ciò premesso ha accolto l'opposizione della e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiun- CP_1 tivo opposto, compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale decisione, ha proposto appello lamentandone l'erroneità per avere il Parte_1
Tribunale: a) omesso di considerare che il contratto per cui era causa doveva inquadrarsi nell'ipotesi normativa di cui all'art. 17 R.D. 2440/1923 trattandosi di un contratto concluso per corrispondenza se- condo gli usi del commercio con essa che è una ditta commerciale;
b) omesso di Parte_1 considerare che l'art. 101 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 prevede che i contratti a mezzo corrispondenza, quale quello per cui era causa, devono essere firmati non già da chi ha la rappresentanza istituzionale
2 dell'ente bensì dai funzionari delegati che si identificano nei capi ufficio, ai sensi dell'art. 94 del citato regio decreto;
c) travisato i fatti confondendo gli ordinativi sottoscritti dal responsabile zonale e dal dirigente del settore, con le conferme d'ordine sottoscritte dai soli responsabili zonali dopo il perfezio- namento dei due contratti, con la conseguenza che gli ordinativi erano stati sottoscritti da soggetto legit- timato ad impegnare la ex art. 101 R.D. n. 827/24 cit.. CP_1 Unitamente all'atto di appello ha depositato copia lettera datata 02.10.2008 inviata dall'ing. Parte_3
al difensore dell'appellante. Per_2
Ha concluso quindi, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto opposto, con condanna della anche ai sensi dell'art. 96 cpc. Controparte_1
Si è regolarmente costituita la , con comparsa con la quale ha contestato le argomenta- Controparte_1 zioni contenute nell'avverso atto di appello, rilevando che: a) a norma degli artt. 29 lett. a) e 27, lett. e) dello Statuto regionale vigente all'epoca dei fatti di causa ed approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519, gli Organi legittimati a rappresentare la Controparte_1 ed a deliberare sui contratti della stessa, erano, rispettivamente, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale, così come, del resto, lo sono ancora all'attualità a norma degli artt. 34 lett. a) e 36, lett. d) del nuovo Statuto approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25; b) l'affidamento di un contratto della P.A. mediante corrispondenza costituiva modalità eccezionalmente prevista dall'art. 17 del R.D. n. 2440/23 cit. esclusivamente in ipotesi di contratti da stipularsi solo “con ditte commerciali”; c) se era vero che ai sensi dell'art. 101 del R.D. n. 827/24 cit. per i contratti eccezionalmente stipulabili per corrispondenza con le sole ditte commerciali a norma dell'art. 17 del R.D. n. 2440/23 “le lettere dell'Amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato” era però anche vero che ai sensi del precedente art. 93 dello stesso R.D. n. 827/24 la “delegazione” dovesse derivare “dalla legge
… o dai regolamenti” (comma 2) o, “in difetto, deve risultare da apposito decreto da emettersi dal mi- nistro e da unirsi al contratto” (comma 3), mentre nella specie, non esisteva alcuna “delegazione” legale o regolamentare, bensì una “normale e consolidata prassi”. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
Nelle more del giudizio di appello, la società appellante ha prodotto ulteriore documentazione chiedendo la rimessione in termini, in quanto sopravvenuta all'iscrizione a ruolo dell'appello.
Quindi sulla scorta delle conclusioni precisate in data 31.05.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Successivamente, con sentenza n. 2680/17, questa Corte ha ritenuto quanto segue: in via preliminare, ha dichiarato “… non ammissibili i documenti depositati tardivamente dall'appellante in questo grado di giudizio in quanto la lettera datata 15 settembre 2009 riguarda una richiesta di in- dennizzo inviata dalla appellante e diretta all'Ingegner che non risulta parte in Persona_3 causa della presente procedura” e “la documentazione da questi allegata in risposta alla citata lettera e datata 30 dicembre 2009 contiene allegati con datazione addirittura antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado e, pertanto, non vengono presi in considerazione dalla Corte perché comunque tardivi in quanto la parte interessata poteva e doveva, ove li avesse ritenuti rilevanti, produrli nel giu- dizio di primo grado”; nel merito “passando all'esame del secondo motivo, la infondatezza dello stesso comporta assorbimento del primo con conseguente reiezione dell'appello...il motivo è infondato…non risulta contestato dall'ap- pellante nel giudizio di primo grado e, tantomeno, in questo grado di giudizio, che a norma degli art.. 29 lett. a) e 27 lett. e) dello Statuto regionale vigente all'epoca dei fatti di causa approvato con la legge regionale n. 519 del 28/7/1971 (così come a norma del nuovo statuto approvato con la legge regionale
3 n. 25 del 19/10/1994) gli organi legittimati a rappresentare la regione e a deliberare sui con- CP_1 tratti della stessa erano, rispettivamente, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale….è senza dubbio vero quanto affermato dall'appellante relativamente alla possibilità che, i contratti iure priva- torum, siano stipulati da un pubblico ufficiale e che, a norma dell'art. 17 del R.D. n. 2440/23, egli possa essere determinato nel «funzionario rappresentante l'amministrazione,, ma è altrettanto vero che ai sensi dell'art. 93 del R.D. 827/24 esso debba essere delegato a rappresentare l'amministrazione…sem- pre il citato articolo recita che la delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai rego- lamenti speciali delle singole amministrazioni. In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto….avendo la contestato la esistenza di delegazione Controparte_1 derivante dalla legge, dal regolamento citato od altri regolamenti della e, tantomeno, di un CP_1 apposito decreto con cui il Presidente della Giunta o la Giunta Regionale abbia delegato un funzionario a rappresentare l'Amministrazione e non avendo la appellante superato detta eccezione con una prova contraria, deve ritenersi che nessuna delega sia stata concessa dai predetti organi a stipulare eccezio- nalmente contratti per corrispondenza iure privatorum…. Pertanto in carenza di valida manifestazione della volontà negoziale da parte della P.A. il contratto non può che dichiararsi nullo e insuscettibile di sanatoria perché non validamente perfezionato”. Tutto ciò premesso ha rigettato l'appello e condannato a rifondere all'appellata le spese di Parte_1 lite.
Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione fondato su tre motivi di censura, Parte_1 così rubricati: 1) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 345 comma 3 c.p.c.; 2) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applica- zione di norme di diritto con riferimento all'art. 17 Regio Decreto n. 2440/1923 ed agli artt. 101 e 93 Regio Decreto n. 827/1924 in combinato disposto con l'art. 94 e la Legge n. 7/1996 Controparte_1 art. 30-31; 3) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 2049 c.c. ed agli artt. 1337, 1338 e 1366 c.c. in relazione al principio della rappresen- tanza apparente”. La si è ritualmente costituita con controricorso chiedendone il rigetto. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23881 del 4 agosto 2023, ha accolto il primo motivo di ricorso
(per difetto di motivazione) ed il secondo motivo di ricorso (per falsa applicazione di legge) e ha cassato l'impugnata sentenza, disponendo il rinvio a questa Corte in diversa composizione. Conseguentemente ha ritualmente riassunto il giudizio chiedendo, in applicazione dei prin- Parte_1 cipi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, respingere l'opposizione proposta dalla Parte_4
con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 402/2005 emesso dal Tribunale di Ravenna in data
[...]
30.04.2005; ha chiesto altresì la condanna della anche al risarcimento dei danni ex art. Controparte_1
96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio. Si è ritualmente costituita la , con comparsa con la quale ha richiamato tutte le dedu- Controparte_1 zioni, eccezioni, conclusioni, richieste e difese già formulate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Il ricorso in riassunzione è fondato, in attuazione logico-conseguenziale, degli effetti della decisione re- scindente resa dalla Suprema Corte che ha accolto i primi due motivi e dichiarato l'assorbimento del terzo. A tale riguardo, anche recentemente (ord.n.3150/2024) la Corte di Cassazione ha ribadito che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, del c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo …” . Più in dettaglio, con la rescindente ordinanza n.23381/2023, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo per violazione di legge e segnatamente dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. La Cassazione ha statuito che il testo dell'art. 345 c.p.c. cui ratione temporis occorre far riferimento per valutare l'ammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello da ovvero le lettere dell'ing. Parte_1
dello 02.10.2009 e dell'ing. del 30.12.2009, “… è propriamente quello scaturito dalla Per_2 Per_1
“riforma” di cui alla legge n. 69/2009” ossia il seguente testo “… non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto (..) produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non impu- tabile” (pag. 7 Ordinanza). Ciò premesso, ha cassato la sentenza impugnata per due ordini di ragioni:
- per difetto di motivazione di valenza significativa in ordine alla “indispensabilità” della summenzionata documentazione atteso che il nominativo dell'ing. è emerso unicamente da dette mis- Controparte_2 sive (pag. 9 ordinanza);
- per avere il giudice di appello ritenuto che avrebbe potuto e dovuto allegare in primo grado Parte_1 detta documentazione, senza considerare che le lettere dell'ing. (doc. 3 fascicolo appello già ri- Per_2 chiamato) e dell'ing. (doc. 7 fascicolo appello già richiamato) riportano rispettivamente le date Per_1 dello 02.10.2019 e del 30.12.2009, posteriori alla definizione del giudizio di primo grado (pag.
9-10 or- dinanza);
- per incongruità del possibile riscontro in termini di “non indispensabilità” della missiva dell'ing.
[...] in data 15.09.2009 (rectius 30/12/2009) alla luce del rilievo che il predetto, indicato come il re- Per_1 sponsabile della sede zonale di Cosenza, è persona estranea al giudizio (pag. 10 ordinanza).
Ha poi accolto anche il secondo motivo per error in iudicando, sub specie di falsa applicazione. Con riguardo alla forma del contratto la Suprema Corte ha statuito che “..in sede di rinvio si terrà conto, altresì, dell'insegnamento espresso dalla sezioni unite a tenor del quale, per la valida stipulazione dei contratti della P.A. (omissis) il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessaria- mente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalla parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. sez. un. 25.3.2022 n. 9775)” (pag. 12 Ordinanza). Sempre in ordine alla forma, la Suprema Corte ha considerato “vana” la prospettazione della CP_1
, secondo cui la norma sopra richiamata non potrebbe applicarsi alla conclusione del contratto
[...] con la in quanto società avente carattere “industriale” anziché “commerciale”, statuendo che Parte_1 la è ovviamente una “ditta commerciale” ai sensi dell'art. 2195 c.c. (pag. 12-13 ordinanza). Parte_1
Ed ancora, per quanto attiene al potere di rappresentanza dell'ing. , la Suprema Corte ha statuito CP_2
5 che il predetto, nella qualità di Dirigente del Settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della
, qualità mai contestata dalla , aveva il potere di stipulare il contratto Controparte_1 Controparte_1 con la e ciò in forza delle seguenti disposizioni: 1) “ Legge della n. 7 del Parte_1 CP_1 CP_1 13/5/1996 art. 30 ai sensi del quale “Il dirigente responsabile del Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: (...); d) procede all'acquisto di beni e servizi;
stipula i contratti e le relative convenzioni” (pag. 11 ordinanza) per cui “l'Ingegner dirigente Controparte_2 del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della , era, in quanto tale, Controparte_1 senz'altro abilitato a “decidere” in ordine alla stipula (o meno) dei contratti per cui è controversia, e, in ordine ai medesimi contratti, a “spendere” il “nome” dell'Ente regionale di appartenenza” (pag. 12 Ordinanza); 2) il R.D. n. 827/1924 artt. 101, 93 e 94 in quanto tali disposizioni (Regolamento per l'am- ministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) “sarebbero destinate ad operare anche nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, quanto meno in chiave analogica, sussistendo l'ea- dem ratio” (pag. 13 ordinanza) per cui l'Ing. nella qualità di cui sopra, “in quanto Controparte_2 evidentemente capo del rispettivo ufficio, era senz'altro “delegato” in virtù del combinato disposto degli artt. 93, 2° co. (“la delegazione deriva (..) dal presente regolamento (..)) e 94, u.c. (“in tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi”) (pag. 14 ordinanza). Ciò considerato questa Corte accertate e dichiara quanto segue.
1) Ritiene ammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis i nuovi documenti prodotti in appello da - ovvero le lettere dell'ing. del 02/10/2009 e dell'ing. Parte_1 Per_2 Per_1 del 30.12.2009, in quanto documenti indispensabili ai fini del decidere, essendo dagli stessi emerso il nominativo dell'ing. , oltre che formati in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo CP_2 grado.
2) Dichiara che i contratti aventi ad oggetto il materiale idraulico fornito da alla Regione Ca- Parte_1 labria sono stati validamente conclusi.
Si tratta, più specificamente, dei contratti di cui all'ordinativo n. 1045 del 24/06/2004 sottoscritto dal responsabile della sede zonale di Cosenza ing. e dal dirigente del settore acquedotti del dipar- Per_1 timento dei lavori pubblici della ing. (doc. n. 1 fascicolo monitorio) Controparte_1 Controparte_2 ed all'ordinativo n. 596 del 10/09/2004 sottoscritto dal responsabile della sede zonale di Lamezia Terme ing. nonché dall'ing. (doc. n. 3 fascicolo monitorio). Per_2 CP_2
3) Detti contratti sono da ritenersi validamente conclusi con riguardo: a) al rispetto della forma scritta ad substantiam;
b) al potere di rappresentanza dell'ing. . CP_2
Sub a) Quanto alla forma scritta, si osserva che i contratti sono stati conclusi tramite intercorsa corrispon- denza tra le parti e ciò nel rispetto delle modalità previste dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440 per la conclusione di contratti a trattativa privata con ditte commerciali, qual è appunto e più in det- Parte_1 taglio:
- con riguardo all'ordinativo n. 1045 del 24.06.2004, mediante fax inviato dalla a Controparte_1 [...] in data 06.07.2004 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) e successiva conferma d'ordine del 07/07/2004 Pt_5 da parte di (doc. n. 2 fascicolo monitorio); Parte_1
- con riguardo all'ordinativo n. 596 del 10.09.2004 mediante fax inviato dalla a Controparte_1 Pt_3 in data 16.09.2004 (doc. n. 3 fascicolo monitorio) e conferma d'ordine in pari data da parte di
[...] [...]
(doc. n. 3 fascicolo monitorio); Pt_5
Sub b) Quanto al potere di rappresentanza si si osserva che i contratti sono stati conclusi dal dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della ing. Controparte_1 Controparte_2
6 munito del potere di rappresentare l'ente pubblico in forza R.D. n. 827/1924 artt. 101 e 93 in combinato disposto con la Legge n. 7/1996 artt. 30-31 e l'art. 94 del sopracitato R.D. n. 827/1924. Controparte_1 In ragione di quanto sopra dedotto, deve essere respinta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
e deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 402/2005 emesso dal Tribunale di Ravenna in data
30.04.2005.
Si osserva infine che non sussistono i presupposti della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
difatti secondo la giurisprudenza (Cass.n.6675/2015; Cass.n.15629/2010; Corte appello Napoli, n. 679/2020) affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti nel corso del giudizio tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Nel caso in esame, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi proposta dall'appellante, si è trattato comunque di una questione interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, che esclude la possibilità di ravvisare, in maniera evidente, i presupposti della mala fede o colpa grave ri- chiesti dall'art. 96 cpc. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle corrispondenti tariffe e parametri vigenti all'epoca della definizione dei rispettivi gradi di giudizio (Cass.n.17577/2018) tenuto conto del valore e del grado di complessità della controver- sia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso in riassunzione, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
402/2005 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 30.04.2005;
- condanna la a rifondere a le spese di lite dei precedenti Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado in € 175,38 per spese e in € 2.600,00 per diritti ed onorari, oltre al rimborso spese generali del 12, 5%, IVA e CPA;
- per il giudizio di appello dinanzi a questa Corte in € 384,60 per spese e in € 3.777,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- per il giudizio di legittimità in € 631,00 per spese e in € 3.082,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA:
- per il presente giudizio di rinvio in € 385,50 per spese e in € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 29.10.2024. dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta a rg.n.1653/2023
promossa da
in persona del legale rapp.te pro-tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Ravenna, Viale della Lirica n. 43, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Savini, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di riassunzione
- Ricorrente in riassunzione –
Contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te pro- Controparte_1 tempore, domiciliata presso la sede decentrata dell'Avvocatura Re- gionale, sito in Via Cardinale Portanova Palazzo “Tommaso Campa- nella” snc, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ferraro, in virtù di procura notarile in atti Resistente –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato in data 28 aprile 2005, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Ravenna di ingiungere alla il pagamento in suo favore della somma com- Controparte_1 plessiva di € 22.577,00 per fatture non onorate, relative a fornitura di merci ivi indicate oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito del 7%, annuo, decorrenti dalle scadenze delle singole fatture al saldo, nonché il pagamento delle spese, i diritti e onorari della procedura monitoria. Il Tribunale di Ravenna ha quindi emesso il richiesto decreto ingiuntivo n 402/20015, con il quale ha ingiunto il pagamento della somma di € € 22.577,00, oltre interessi di mora al tasso convenzionalmente pattuito del 7%, annuo, decorrenti dalle scadenze delle singole fatture al saldo, nonché spese, i diritti e onorari della procedura monitoria per l'importo ivi liquidato.
Avverso tale decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione la , deducendo ed eccependo Controparte_1 l'inammissibilità della domanda azionata in via monitoria per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. nonché l'infondatezza nel merito della domanda stessa, non essendo stata dedotta, né dimostrata, l'esistenza di alcun contratto sottostante alle forniture genericamente indicate in ricorso, non potendosi attribuire in proposito alcuna valenza probatoria a qualsiasi fattura emessa per le forniture medesime, e mancando comunque un valido contratto, regolarmente stipulato in forma scritta dall'Or-
1 gano monocratico normativamente legittimato ad esprimere all'esterno la volontà dell'Ente, previa for- male deliberazione autorizzativa da parte dell'Organo collegiale competente;
contestava altresì il quan- tum richiesto ed ingiunto anche a titolo di “interessi di mora ex artt.
4-5 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231”. Si è ritualmente costituita la società opposta contestando in toto la fondatezza delle eccezioni e dei rilievi svolti dall'Ente opponente. Più in dettaglio l'opposta ha sostenuto l'effettività delle forniture (non contestate) e la validità dei rispet- tivi contratti sulla base della documentazione prodotta in sede monitoria -, le fatture suddette ed i relativi ordinativi di cui quello n. 1045 del 24.6.2004, sottoscritto dal responsabile della sede zonale di Cosenza ing. e da altro dirigente e quello n. 618 del 16.9.2004 sottoscritto dal responsabile della sede Per_1 zonale di Lamezia Terme ing. e da altro dirigente- di conferma ed accettazione delle rispettive Per_2 proposte della società. Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, non- ché la condanna della anche ai sensi dell'art. 96 cpc. Parte_2
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 580/2009, all'esito della sola disamina della documentazione in atti, ritenuto:
- che “… la domanda di si fonda sul preteso accordo contrattuale derivante dalla accettazione Parte_1 da parte dell'ente convenuto delle conferme d'ordine di cui ai docc. 2 e 3 del fascicolo monitorio”;
- che “secondo consolidati principi, più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in ottempe- ranza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923 tutti i contratti stipulati dalla p.a., anche quando essa agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam (perciò con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attua- tivi)”; che “… nel caso di specie, deve ritenersi faccia difetto l'atto scritto ad substantiam a firma dell'organo di rappresentanza esterna dell'ente abilitato alla conclusione del contratto: tali non sono le conferme
d'ordine allegate a sostegno del ricorso monitorio (docc. 2 e 3), ancorché accettate mediante sottoscri- zione da parte del responsabile della sede zonale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Ca- labria, poiché, come specificamente rilevato dall'ente opponente (e non contestato dall'opposto) a norma degli artt. 29 lett. a) e 27 lett. e) dello Statuto regionale vigente all'epoca dei fatti di causa approvato con legge regionale n. 519 del 28.7.1971 (così come a norma del nuovo statuto approvato con legge regionale n. 25 del 19.10.1994) gli organi legittimati a rappresentare la regione e a deliberare CP_1 sui contratti della stessa erano (e sono) rispettivamente il Presidente della Giunta e la Giunta regio- nale”;
- che pertanto “… non può dirsi validamente perfezionato il contratto relativo alla fornitura del mate- riale per cui è causa per difetto della manifestazione formale di volontà dell'ente, che deve necessaria- mente esternarsi in un atto scritto da parte dell'organo legittimato a rappresentare l'ente e a deliberare in materia contrattuale”. Tutto ciò premesso ha accolto l'opposizione della e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiun- CP_1 tivo opposto, compensando integralmente le spese del giudizio.
Avverso tale decisione, ha proposto appello lamentandone l'erroneità per avere il Parte_1
Tribunale: a) omesso di considerare che il contratto per cui era causa doveva inquadrarsi nell'ipotesi normativa di cui all'art. 17 R.D. 2440/1923 trattandosi di un contratto concluso per corrispondenza se- condo gli usi del commercio con essa che è una ditta commerciale;
b) omesso di Parte_1 considerare che l'art. 101 R.D. 23 maggio 1924 n. 827 prevede che i contratti a mezzo corrispondenza, quale quello per cui era causa, devono essere firmati non già da chi ha la rappresentanza istituzionale
2 dell'ente bensì dai funzionari delegati che si identificano nei capi ufficio, ai sensi dell'art. 94 del citato regio decreto;
c) travisato i fatti confondendo gli ordinativi sottoscritti dal responsabile zonale e dal dirigente del settore, con le conferme d'ordine sottoscritte dai soli responsabili zonali dopo il perfezio- namento dei due contratti, con la conseguenza che gli ordinativi erano stati sottoscritti da soggetto legit- timato ad impegnare la ex art. 101 R.D. n. 827/24 cit.. CP_1 Unitamente all'atto di appello ha depositato copia lettera datata 02.10.2008 inviata dall'ing. Parte_3
al difensore dell'appellante. Per_2
Ha concluso quindi, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma del decreto opposto, con condanna della anche ai sensi dell'art. 96 cpc. Controparte_1
Si è regolarmente costituita la , con comparsa con la quale ha contestato le argomenta- Controparte_1 zioni contenute nell'avverso atto di appello, rilevando che: a) a norma degli artt. 29 lett. a) e 27, lett. e) dello Statuto regionale vigente all'epoca dei fatti di causa ed approvato con legge 28 luglio 1971, n. 519, gli Organi legittimati a rappresentare la Controparte_1 ed a deliberare sui contratti della stessa, erano, rispettivamente, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale, così come, del resto, lo sono ancora all'attualità a norma degli artt. 34 lett. a) e 36, lett. d) del nuovo Statuto approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25; b) l'affidamento di un contratto della P.A. mediante corrispondenza costituiva modalità eccezionalmente prevista dall'art. 17 del R.D. n. 2440/23 cit. esclusivamente in ipotesi di contratti da stipularsi solo “con ditte commerciali”; c) se era vero che ai sensi dell'art. 101 del R.D. n. 827/24 cit. per i contratti eccezionalmente stipulabili per corrispondenza con le sole ditte commerciali a norma dell'art. 17 del R.D. n. 2440/23 “le lettere dell'Amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato” era però anche vero che ai sensi del precedente art. 93 dello stesso R.D. n. 827/24 la “delegazione” dovesse derivare “dalla legge
… o dai regolamenti” (comma 2) o, “in difetto, deve risultare da apposito decreto da emettersi dal mi- nistro e da unirsi al contratto” (comma 3), mentre nella specie, non esisteva alcuna “delegazione” legale o regolamentare, bensì una “normale e consolidata prassi”. Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con il favore delle spese.
Nelle more del giudizio di appello, la società appellante ha prodotto ulteriore documentazione chiedendo la rimessione in termini, in quanto sopravvenuta all'iscrizione a ruolo dell'appello.
Quindi sulla scorta delle conclusioni precisate in data 31.05.2017 la causa è stata trattenuta in decisione.
Successivamente, con sentenza n. 2680/17, questa Corte ha ritenuto quanto segue: in via preliminare, ha dichiarato “… non ammissibili i documenti depositati tardivamente dall'appellante in questo grado di giudizio in quanto la lettera datata 15 settembre 2009 riguarda una richiesta di in- dennizzo inviata dalla appellante e diretta all'Ingegner che non risulta parte in Persona_3 causa della presente procedura” e “la documentazione da questi allegata in risposta alla citata lettera e datata 30 dicembre 2009 contiene allegati con datazione addirittura antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado e, pertanto, non vengono presi in considerazione dalla Corte perché comunque tardivi in quanto la parte interessata poteva e doveva, ove li avesse ritenuti rilevanti, produrli nel giu- dizio di primo grado”; nel merito “passando all'esame del secondo motivo, la infondatezza dello stesso comporta assorbimento del primo con conseguente reiezione dell'appello...il motivo è infondato…non risulta contestato dall'ap- pellante nel giudizio di primo grado e, tantomeno, in questo grado di giudizio, che a norma degli art.. 29 lett. a) e 27 lett. e) dello Statuto regionale vigente all'epoca dei fatti di causa approvato con la legge regionale n. 519 del 28/7/1971 (così come a norma del nuovo statuto approvato con la legge regionale
3 n. 25 del 19/10/1994) gli organi legittimati a rappresentare la regione e a deliberare sui con- CP_1 tratti della stessa erano, rispettivamente, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale….è senza dubbio vero quanto affermato dall'appellante relativamente alla possibilità che, i contratti iure priva- torum, siano stipulati da un pubblico ufficiale e che, a norma dell'art. 17 del R.D. n. 2440/23, egli possa essere determinato nel «funzionario rappresentante l'amministrazione,, ma è altrettanto vero che ai sensi dell'art. 93 del R.D. 827/24 esso debba essere delegato a rappresentare l'amministrazione…sem- pre il citato articolo recita che la delegazione deriva dalla legge, dal presente regolamento o dai rego- lamenti speciali delle singole amministrazioni. In difetto deve risultare da apposito decreto da emettersi dal ministro e da unirsi al contratto….avendo la contestato la esistenza di delegazione Controparte_1 derivante dalla legge, dal regolamento citato od altri regolamenti della e, tantomeno, di un CP_1 apposito decreto con cui il Presidente della Giunta o la Giunta Regionale abbia delegato un funzionario a rappresentare l'Amministrazione e non avendo la appellante superato detta eccezione con una prova contraria, deve ritenersi che nessuna delega sia stata concessa dai predetti organi a stipulare eccezio- nalmente contratti per corrispondenza iure privatorum…. Pertanto in carenza di valida manifestazione della volontà negoziale da parte della P.A. il contratto non può che dichiararsi nullo e insuscettibile di sanatoria perché non validamente perfezionato”. Tutto ciò premesso ha rigettato l'appello e condannato a rifondere all'appellata le spese di Parte_1 lite.
Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso in Cassazione fondato su tre motivi di censura, Parte_1 così rubricati: 1) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 345 comma 3 c.p.c.; 2) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applica- zione di norme di diritto con riferimento all'art. 17 Regio Decreto n. 2440/1923 ed agli artt. 101 e 93 Regio Decreto n. 827/1924 in combinato disposto con l'art. 94 e la Legge n. 7/1996 Controparte_1 art. 30-31; 3) art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 2049 c.c. ed agli artt. 1337, 1338 e 1366 c.c. in relazione al principio della rappresen- tanza apparente”. La si è ritualmente costituita con controricorso chiedendone il rigetto. Controparte_1
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23881 del 4 agosto 2023, ha accolto il primo motivo di ricorso
(per difetto di motivazione) ed il secondo motivo di ricorso (per falsa applicazione di legge) e ha cassato l'impugnata sentenza, disponendo il rinvio a questa Corte in diversa composizione. Conseguentemente ha ritualmente riassunto il giudizio chiedendo, in applicazione dei prin- Parte_1 cipi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, respingere l'opposizione proposta dalla Parte_4
con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 402/2005 emesso dal Tribunale di Ravenna in data
[...]
30.04.2005; ha chiesto altresì la condanna della anche al risarcimento dei danni ex art. Controparte_1
96 cpc, da liquidarsi in via equitativa, in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio. Si è ritualmente costituita la , con comparsa con la quale ha richiamato tutte le dedu- Controparte_1 zioni, eccezioni, conclusioni, richieste e difese già formulate nei precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Quindi sulla scorta di dette conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Il ricorso in riassunzione è fondato, in attuazione logico-conseguenziale, degli effetti della decisione re- scindente resa dalla Suprema Corte che ha accolto i primi due motivi e dichiarato l'assorbimento del terzo. A tale riguardo, anche recentemente (ord.n.3150/2024) la Corte di Cassazione ha ribadito che “I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'articolo 384, comma 1, del c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo …” . Più in dettaglio, con la rescindente ordinanza n.23381/2023, la Suprema Corte ha accolto il primo motivo per violazione di legge e segnatamente dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis. La Cassazione ha statuito che il testo dell'art. 345 c.p.c. cui ratione temporis occorre far riferimento per valutare l'ammissibilità dei nuovi documenti prodotti in appello da ovvero le lettere dell'ing. Parte_1
dello 02.10.2009 e dell'ing. del 30.12.2009, “… è propriamente quello scaturito dalla Per_2 Per_1
“riforma” di cui alla legge n. 69/2009” ossia il seguente testo “… non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto (..) produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non impu- tabile” (pag. 7 Ordinanza). Ciò premesso, ha cassato la sentenza impugnata per due ordini di ragioni:
- per difetto di motivazione di valenza significativa in ordine alla “indispensabilità” della summenzionata documentazione atteso che il nominativo dell'ing. è emerso unicamente da dette mis- Controparte_2 sive (pag. 9 ordinanza);
- per avere il giudice di appello ritenuto che avrebbe potuto e dovuto allegare in primo grado Parte_1 detta documentazione, senza considerare che le lettere dell'ing. (doc. 3 fascicolo appello già ri- Per_2 chiamato) e dell'ing. (doc. 7 fascicolo appello già richiamato) riportano rispettivamente le date Per_1 dello 02.10.2019 e del 30.12.2009, posteriori alla definizione del giudizio di primo grado (pag.
9-10 or- dinanza);
- per incongruità del possibile riscontro in termini di “non indispensabilità” della missiva dell'ing.
[...] in data 15.09.2009 (rectius 30/12/2009) alla luce del rilievo che il predetto, indicato come il re- Per_1 sponsabile della sede zonale di Cosenza, è persona estranea al giudizio (pag. 10 ordinanza).
Ha poi accolto anche il secondo motivo per error in iudicando, sub specie di falsa applicazione. Con riguardo alla forma del contratto la Suprema Corte ha statuito che “..in sede di rinvio si terrà conto, altresì, dell'insegnamento espresso dalla sezioni unite a tenor del quale, per la valida stipulazione dei contratti della P.A. (omissis) il requisito della forma scritta “ad substantiam” non richiede necessaria- mente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalla parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo (cfr. Cass. sez. un. 25.3.2022 n. 9775)” (pag. 12 Ordinanza). Sempre in ordine alla forma, la Suprema Corte ha considerato “vana” la prospettazione della CP_1
, secondo cui la norma sopra richiamata non potrebbe applicarsi alla conclusione del contratto
[...] con la in quanto società avente carattere “industriale” anziché “commerciale”, statuendo che Parte_1 la è ovviamente una “ditta commerciale” ai sensi dell'art. 2195 c.c. (pag. 12-13 ordinanza). Parte_1
Ed ancora, per quanto attiene al potere di rappresentanza dell'ing. , la Suprema Corte ha statuito CP_2
5 che il predetto, nella qualità di Dirigente del Settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della
, qualità mai contestata dalla , aveva il potere di stipulare il contratto Controparte_1 Controparte_1 con la e ciò in forza delle seguenti disposizioni: 1) “ Legge della n. 7 del Parte_1 CP_1 CP_1 13/5/1996 art. 30 ai sensi del quale “Il dirigente responsabile del Settore, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti: (...); d) procede all'acquisto di beni e servizi;
stipula i contratti e le relative convenzioni” (pag. 11 ordinanza) per cui “l'Ingegner dirigente Controparte_2 del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della , era, in quanto tale, Controparte_1 senz'altro abilitato a “decidere” in ordine alla stipula (o meno) dei contratti per cui è controversia, e, in ordine ai medesimi contratti, a “spendere” il “nome” dell'Ente regionale di appartenenza” (pag. 12 Ordinanza); 2) il R.D. n. 827/1924 artt. 101, 93 e 94 in quanto tali disposizioni (Regolamento per l'am- ministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato) “sarebbero destinate ad operare anche nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, quanto meno in chiave analogica, sussistendo l'ea- dem ratio” (pag. 13 ordinanza) per cui l'Ing. nella qualità di cui sopra, “in quanto Controparte_2 evidentemente capo del rispettivo ufficio, era senz'altro “delegato” in virtù del combinato disposto degli artt. 93, 2° co. (“la delegazione deriva (..) dal presente regolamento (..)) e 94, u.c. (“in tutti gli altri uffici si stipulano dai rispettivi capi”) (pag. 14 ordinanza). Ciò considerato questa Corte accertate e dichiara quanto segue.
1) Ritiene ammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis i nuovi documenti prodotti in appello da - ovvero le lettere dell'ing. del 02/10/2009 e dell'ing. Parte_1 Per_2 Per_1 del 30.12.2009, in quanto documenti indispensabili ai fini del decidere, essendo dagli stessi emerso il nominativo dell'ing. , oltre che formati in data successiva alla pronuncia della sentenza di primo CP_2 grado.
2) Dichiara che i contratti aventi ad oggetto il materiale idraulico fornito da alla Regione Ca- Parte_1 labria sono stati validamente conclusi.
Si tratta, più specificamente, dei contratti di cui all'ordinativo n. 1045 del 24/06/2004 sottoscritto dal responsabile della sede zonale di Cosenza ing. e dal dirigente del settore acquedotti del dipar- Per_1 timento dei lavori pubblici della ing. (doc. n. 1 fascicolo monitorio) Controparte_1 Controparte_2 ed all'ordinativo n. 596 del 10/09/2004 sottoscritto dal responsabile della sede zonale di Lamezia Terme ing. nonché dall'ing. (doc. n. 3 fascicolo monitorio). Per_2 CP_2
3) Detti contratti sono da ritenersi validamente conclusi con riguardo: a) al rispetto della forma scritta ad substantiam;
b) al potere di rappresentanza dell'ing. . CP_2
Sub a) Quanto alla forma scritta, si osserva che i contratti sono stati conclusi tramite intercorsa corrispon- denza tra le parti e ciò nel rispetto delle modalità previste dall'art. 17 R.D. 18.11.1923 n. 2440 per la conclusione di contratti a trattativa privata con ditte commerciali, qual è appunto e più in det- Parte_1 taglio:
- con riguardo all'ordinativo n. 1045 del 24.06.2004, mediante fax inviato dalla a Controparte_1 [...] in data 06.07.2004 (doc. n. 1 fascicolo monitorio) e successiva conferma d'ordine del 07/07/2004 Pt_5 da parte di (doc. n. 2 fascicolo monitorio); Parte_1
- con riguardo all'ordinativo n. 596 del 10.09.2004 mediante fax inviato dalla a Controparte_1 Pt_3 in data 16.09.2004 (doc. n. 3 fascicolo monitorio) e conferma d'ordine in pari data da parte di
[...] [...]
(doc. n. 3 fascicolo monitorio); Pt_5
Sub b) Quanto al potere di rappresentanza si si osserva che i contratti sono stati conclusi dal dirigente del settore acquedotti del dipartimento dei lavori pubblici della ing. Controparte_1 Controparte_2
6 munito del potere di rappresentare l'ente pubblico in forza R.D. n. 827/1924 artt. 101 e 93 in combinato disposto con la Legge n. 7/1996 artt. 30-31 e l'art. 94 del sopracitato R.D. n. 827/1924. Controparte_1 In ragione di quanto sopra dedotto, deve essere respinta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
e deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 402/2005 emesso dal Tribunale di Ravenna in data
30.04.2005.
Si osserva infine che non sussistono i presupposti della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc;
difatti secondo la giurisprudenza (Cass.n.6675/2015; Cass.n.15629/2010; Corte appello Napoli, n. 679/2020) affinché la parte soccombente sia condannabile per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti nel corso del giudizio tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Nel caso in esame, indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi proposta dall'appellante, si è trattato comunque di una questione interpretativa delle norme applicabili alla fattispecie in esame, che esclude la possibilità di ravvisare, in maniera evidente, i presupposti della mala fede o colpa grave ri- chiesti dall'art. 96 cpc. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riferimento alle corrispondenti tariffe e parametri vigenti all'epoca della definizione dei rispettivi gradi di giudizio (Cass.n.17577/2018) tenuto conto del valore e del grado di complessità della controver- sia, dell'attività svolta e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso in riassunzione, così decide:
- rigetta l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
402/2005 emesso dal Tribunale di Ravenna in data 30.04.2005;
- condanna la a rifondere a le spese di lite dei precedenti Controparte_1 Parte_1 gradi di giudizio che si liquidano:
- per il primo grado in € 175,38 per spese e in € 2.600,00 per diritti ed onorari, oltre al rimborso spese generali del 12, 5%, IVA e CPA;
- per il giudizio di appello dinanzi a questa Corte in € 384,60 per spese e in € 3.777,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA;
- per il giudizio di legittimità in € 631,00 per spese e in € 3.082,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA:
- per il presente giudizio di rinvio in € 385,50 per spese e in € 3.966,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 29.10.2024. dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore dott. Samuele Scalise
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