Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2499/2024 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. ELEONORA Parte_1
GAROFALO
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e MARCELLO CARNOVALE
opposto Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo FATTO e MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 26.06.2024 il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 143/2015 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza in favore dell' con il quale è stato CP_1 ingiunto il pagamento della somma di euro 3.429,09 a titolo di ratei del trattamento pensionistico di cui era titolare la Sig.ra Parte_2
riscossi dopo la morte di quest'ultima dall'opponente in qualità di
[...] delegato. Premesso che il decreto ingiuntivo opposto, munito di formula esecutiva, era stato notificato in data 21.05.2024 unitamente ad atto di precetto, l'opponente rilevava che l' aveva in precedenza (in data 05.03.2015) CP_1 notificato il titolo presso un indirizzo di residenza (via Chiusi n. 21 di LS) non più attuale all'atto della notifica, avendo egli mutato residenza nel 2011, trasferendosi in Pedivigliano, Corso Garibaldi n.
5. Eccepiva, pertanto, la nullità della notifica eseguita nel 2015, rilevando la sussistenza dei presupposti per la spiegata opposizione tardiva. Sollevava, quindi, eccezione di prescrizione del credito azionato, nel merito
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La causa veniva rinviata per la decisione l'udienza del 20.01.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. La parte opponente depositava le note di trattazione scritta il 12.01.2025.
Deve ritenersi fondata la preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte opposta. E' costante infatti nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione” (Sez. III n. 11550/2013); più di recente Sez. III n. 20850/2018: “Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo (di cui all'art. 650 c.p.c.) non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario”. Ebbene, applicando il citato orientamento al caso di specie, non ritiene il Tribunale che le modalità di esecuzione della notifica eseguita nel 2015 siano tali da escludere che il decreto il provvedimento opposto sia entrato nella sfera di conoscibilità dell'opponente. La notifica alla via Chiusi n. 21 di LS, infatti, è avvenuta per computa giacenza “per temporanea assenza del destinatario”, con avviso di “immesso nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo”. 2 Tanto implica che anche all'epoca della notifica il Sig. manteneva, Pt_1 come correttamente dedotto dall' un collegamento oggettivo e stabile CP_1 con il luogo in cui è avvenuta la notifica stessa, sua precedente residenza. E che tale collegamento fosse stabile ed ininterrotto si ricava in modo univoco dal fatto che il nome sulla cassetta postale e verosimilmente sul citofono sono stati mantenuti nonostante il trasferimento da LS a Pedivigliano sia avvenuto in data 26.09.2011, vale a dire tre anni e sei mesi prima della notifica stessa. Attesa, allora la sussistenza di un collegamento stabile con l'abitazione di LS (che si può ragionevolmente presumere alla luce dei dati oggettivi sopra evidenziati) non può che rilevarsi come l'opponente non abbia assolto l'onere della prova sullo stesso gravante, quello cioè di riscontrare quali ragioni, necessariamente diverse dal mero dato formale di un cambio di residenza, gli abbiano impedito di avere “tempestiva conoscenza del suddetto decreto e … di proporre una tempestiva opposizione” . L'opponente, per contro, si è limitato ad eccepire la nullità della notifica, senza addurre alcun motivo ulteriore, laddove, in base agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità la sola irregolarità della notificazione non legittima l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Né l'articolata prova per testi avrebbe potuto condurre a diverse conclusioni, atteso che lo svolgimento dell'attività lavorativa in Pedivigliano (oltre che riscontrabile documentalmente) non esclude che l'opponente abbia mantenuto un collegamento stabile con il precedente luogo di residenza. L'opposizione, pertanto, va dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'opposizione. Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 1.312,00, oltre accessori dovuti. Cosenza, 20/01/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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