TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9042/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 5 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9042/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F , quale Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] Persona_1
il 15.03.2011 (C.F. ), la quale elegge domicilio in Bronte, Via C.F._2
Messina n. 182 presso lo studio dell'Avv. Rossella Saitta, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , CP_1 P.IVA_1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di frequenza)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
1655/2024 ed ha chiesto “… - accertare in capo al minore le condizioni Persona_1
pagina 1 di 4 sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante al riconoscimento dell'invalidità civile e quindi del diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/1990; - per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e quindi condannare l' , in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del minore
l'indennità di frequenza a decorrere dal primo giorno del mese Persona_1
successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge (…)”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' benché regolarmente citato, non si è costituito ne è stata pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 4 dicembre 2024.
In esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. anche per la scorsa udienza del 26 febbraio 2025, ancorché non tempestivamente visibili, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 5 marzo 2025 ex art. 309 c.p.c..
Ancora in via preliminare occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 27 settembre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 29 agosto 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 2 agosto
2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita il minore in data 13 giugno 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che il minore è affetto da “Disturbo specifico dell'apprendimento”, “… un disturbo non gravato da una compromissione dello stato generale, né da evidenti menomazioni tali da poter giustificare il riconoscimento dell'indennità di frequenza”.
Il perito nominato nella presente fase del giudizio ha sottoposto il minore a nuova visita in data 23 gennaio 2025, ha esaminato la documentazione in atti, ha concluso che il pagina 2 di 4 minore, di anni 13, è affetto da “Disturbo specifico degli apprendimenti scolastici: dislessia, disortografia (F81.0; F81.1)”.
Al riguardo, ha osservato “Nel caso de quo, come risulta dalle note anamnestiche, dallo stesso colloquio con il periziato e con la madre e dall'attenta disamina del carteggio sanitario prodotto, non è stata evidenziata alcuna significativa compromissione delle relazioni familiari e sociali – limitatamente all'età – del minore né è stato possibile individuare l'esistenza di reali e concrete difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Si concorda quindi, in definitiva, con il giudizio espresso dalla commissione di prima istanza e nella precedente fase di accertamento tecnico medico-legale”.
Ha precisato non essere pervenute osservazioni dalla parte ricorrente ed essere stato espresso parere concorde dell' . CP_1
Tali conclusioni, pur contestate dalla parte ricorrente nelle note da ultimo depositate, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo effettuato sul minore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto circa le spese di lite tenuto conto della contumacia della parte convenuta.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore con ricorso Persona_1 depositato in data 27 settembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese;
pagina 3 di 4 CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 5 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 5 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 9042/2024 R.G. e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F , quale Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nato a [...] Persona_1
il 15.03.2011 (C.F. ), la quale elegge domicilio in Bronte, Via C.F._2
Messina n. 182 presso lo studio dell'Avv. Rossella Saitta, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , CP_1 P.IVA_1
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di frequenza)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 settembre 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
1655/2024 ed ha chiesto “… - accertare in capo al minore le condizioni Persona_1
pagina 1 di 4 sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante al riconoscimento dell'invalidità civile e quindi del diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/1990; - per l'effetto riconoscere mediante sentenza il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio e quindi condannare l' , in Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del minore
l'indennità di frequenza a decorrere dal primo giorno del mese Persona_1
successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge (…)”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' benché regolarmente citato, non si è costituito ne è stata pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 4 dicembre 2024.
In esito all'udienza del 5 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note della parte ricorrente, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. anche per la scorsa udienza del 26 febbraio 2025, ancorché non tempestivamente visibili, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 5 marzo 2025 ex art. 309 c.p.c..
Ancora in via preliminare occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 27 settembre 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 29 agosto 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 2 agosto
2024.
Nel merito, le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere rigettate.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoponendo a visita il minore in data 13 giugno 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che il minore è affetto da “Disturbo specifico dell'apprendimento”, “… un disturbo non gravato da una compromissione dello stato generale, né da evidenti menomazioni tali da poter giustificare il riconoscimento dell'indennità di frequenza”.
Il perito nominato nella presente fase del giudizio ha sottoposto il minore a nuova visita in data 23 gennaio 2025, ha esaminato la documentazione in atti, ha concluso che il pagina 2 di 4 minore, di anni 13, è affetto da “Disturbo specifico degli apprendimenti scolastici: dislessia, disortografia (F81.0; F81.1)”.
Al riguardo, ha osservato “Nel caso de quo, come risulta dalle note anamnestiche, dallo stesso colloquio con il periziato e con la madre e dall'attenta disamina del carteggio sanitario prodotto, non è stata evidenziata alcuna significativa compromissione delle relazioni familiari e sociali – limitatamente all'età – del minore né è stato possibile individuare l'esistenza di reali e concrete difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Si concorda quindi, in definitiva, con il giudizio espresso dalla commissione di prima istanza e nella precedente fase di accertamento tecnico medico-legale”.
Ha precisato non essere pervenute osservazioni dalla parte ricorrente ed essere stato espresso parere concorde dell' . CP_1
Tali conclusioni, pur contestate dalla parte ricorrente nelle note da ultimo depositate, non possono che essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate tenuto conto della documentazione sanitaria in atti e dell'esame obiettivo effettuato sul minore.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Nulla va disposto circa le spese di lite tenuto conto della contumacia della parte convenuta.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente tenuto conto della dichiarazione ex art. 152 disp. att.
c.p.c. in atti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da quale Parte_1
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore con ricorso Persona_1 depositato in data 27 settembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese;
pagina 3 di 4 CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 5 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 4 di 4