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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 879 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA nella qualità di rappresentante dell'omonima ditta Parte_1 individuale, corrente in San Filippo del Mela, Via Luigi Rizzo n. 35, c.f.:
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Umberto I n. 46, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Costanza Impalà, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Rometta Marea, Via Nazionale n. 205, presso lo studio dell'avv.
Angelo Bonfiglio, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Antonia
Buscema, come da procura in atti;
- appellato - avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 281/2020 il Giudice di pace di Barcellona P.G. ingiungeva a in qualità di titolare dell'omonima impresa, di pagare a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 940,00 quale corrispettivo per i lavori di imbiancatura eseguiti da quest'ultimo sull'immobile sito in Milazzo, Via Ten. Nino La Rosa n. 28, di proprietà del , oltre Parte_1 interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione, Parte_1 deducendo: la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto opposto e, in particolare, la mancanza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.c.; l'arbitrarietà della somma richiesta da controparte a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, i quali, peraltro, sarebbero stati ultimati in 12 giorni e non, come sostenuto dal , in 18. CP_1
Con sentenza n. 173/2022, depositata in data 28/04/2022, il Giudice di Pace di
Barcellona P.G., in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 minore somma di € 460,00, nonché del rimborso delle spese processuali, previa parziale compensazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
Come primo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di esaminare le eccezioni di parte opponente aventi ad oggetto, rispettivamente, la nullità del decreto ingiuntivo emesso per carenza dei presupposti ex artt. 633 e 634 c.c., l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, nonché la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dal . Parte_1
Con riferimento al primo profilo, l'appellante ha sottolineato come, sebbene l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore mediante la proposizione del ricorso per ingiunzione, tale rimedio rappresenta, comunque, l'unico strumento a disposizione dell'opponente per dedurre eventuali vizi di illegittimità del provvedimento monitorio, l'esame dei quali rappresenta, pertanto, per il Giudice dell'opposizione, un dovere direttamente riconducibile al disposto dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante ha, inoltre, aggiunto che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un documento non provvisto dei requisiti prescritti dagli artt. 633 e 634 del codice di procedura civile. Da un lato, infatti, l'atto posto a base del decreto opposto non consisterebbe – contrariamente a quanto supposto dal Giudice di prime cure – in una fattura, bensì in una ricevuta di prestazione occasionale, come tale non qualificabile in termini di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. Dall'altro, il credito azionato non sarebbe certo, in quanto oggetto di contestazione da parte del . Parte_1
Con riferimento al secondo profilo, l'appellante ha evidenziato che la proposizione di una domanda volta ad ottenere il pagamento di somme di importo inferiore ad euro 50.000,00 implica, a prescindere dalla natura del giudizio conseguentemente incardinatosi, il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, in assenza del quale il Giudice non può esaminare il merito della richiesta.
Con riguardo al profilo relativo alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., l'appellante ha sottolineato che la temerarietà della condotta processuale tenuta da controparte è rilevabile non solo alla luce della proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo privo dei requisiti di legge e del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ma anche sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso della fase istruttoria, con particolare riferimento alla non corrispondenza tra quanto affermato dal in merito al compenso pattuito per l'esecuzione CP_1 dei lavori ed al tempo impiegato e quanto dichiarato, in proposito, dai testimoni escussi.
Come secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'errata valutazione del thema decidendum e delle prove testimoniali da parte del Giudice di prime cure.
Nello specifico, quest'ultimo avrebbe identificato l'oggetto del giudizio non nella determinazione del quantum effettivamente concordato tra le parti, bensì nell'accertamento dell'adempimento della prestazione lavorativa del , profilo quest'ultimo in relazione al CP_1 quale l'opponente non aveva mosso alcuna censura.
Infine, come terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'infondatezza della condanna alle spese processuali pronunciata dal Giudice di Pace, che costituirebbe una mera conseguenza dei vizi denunciati con i primi due motivi di impugnazione.
Secondo la tesi prospettata dal , invero, poiché l'oggetto del giudizio cadeva Parte_1 sulla determinazione della somma dovuta a controparte e la pretesa avanzata da quest'ultima risultava, alla luce degli elementi acquisiti nel corso della fase istruttoria, eccessiva e non conforme al corrispettivo concordato dalle parti in sede di esecuzione dei lavori, l'opposizione avrebbe dovuto essere integralmente accolta, con conseguente condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Tutto ciò premesso e considerato, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) In via del tutto preliminare, ammettere nel rito e accogliere nel merito il presente appello;
2) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e l'eventuale esecuzione della stessa;
3) accogliere i superiori motivi di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. impugnata;
4) conseguentemente condannare il alle spese processuali di primo grado;
5) condannare il sig. , CP_1 CP_1 per i motivi sopra esposti, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 6) emettere qualsiasi ulteriore statuizione e condanna attinente e conseguente e/o comunque connessa anche in mancanza di conclusione specifica;
7) condannare il sig. al pagamento di spese e CP_1 compensi del presente grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.12.2022 si è costituito in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'appello proposto ex adverso e la condanna di parte Controparte_1 appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellato ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame in relazione ad ogni singolo profilo dei medesimi.
Con riguardo al primo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, è stato posto in evidenza come, in realtà, quest'ultimo si fosse pronunciato sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, affermando che non ricorressero i presupposti per una simile statuizione, sia in considerazione della natura cognitiva del procedimento introdotto con opposizione, sia alla luce della certezza del credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione, la cui esistenza è stata sempre riconosciuta dallo stesso appellante.
L'appellato ha, inoltre, aggiunto che il requisito relativo alla sussistenza di una prova scritta risulta, nel caso di specie, soddisfatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza,
l'elenco di cui all'art. 634 c.p.c. non ha carattere tassativo, potendosi, pertanto, concludere nel senso dell'estensione del relativo regime giuridico ad atti e documenti che non vi siano inclusi, purché dai medesimi risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.
Sempre con riferimento al primo motivo di impugnazione, parte appellata ha sottolineato come, per espressa previsione dell'art. 3 del d.l. n.132/2014, il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita non si configuri come obbligatorio, tra l'altro, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Infine, relativamente alla mancata pronuncia sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'appellato ha evidenziato come l'accoglimento di detta richiesta presupponesse la totale soccombenza della parte nei cui confronti la stessa era rivolta, laddove, nel caso di specie, il decidente si era limitato ad accogliere solo parzialmente l'opposizione spiegata dal , Parte_1 conseguendone la carenza del suddetto requisito e, di conseguenza, la non configurabilità della responsabilità per lite temeraria.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'errata valutazione del thema decidendum e delle prove testimoniali, parte appellata ha affermato che la correttezza della statuizione in parte qua del Giudice di prime cure, in quanto l'esame del profilo relativo al quantum presuppone, comunque, il previo accertamento dell'an, ossia, nel caso che ci occupa, della natura della prestazione e delle modalità con cui la stessa è stata eseguita.
Secondo la tesi prospettata dall'appellato, pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente individuato l'oggetto della controversia, fondando la propria decisione sulle risultanze delle prove testimoniali e facendo buon uso del potere, attribuitogli dalla legge, di decidere secondo equità.
Infine, dall'insussistenza dei vizi denunciati con i primi due motivi di appello deriverebbe, secondo la linea difensiva di parte appellata, l'infondatezza del terzo motivo di gravame, incentrato sul contenuto della statuizione di condanna alle spese processuali.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata formulata da parte appellante, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza con la modalità di trattazione “cartolare”, le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Al fine di valutare la fondatezza dell'appello, occorre passare al vaglio i singoli motivi posti a base del medesimo.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Va, innanzitutto, evidenziata l'eccessiva genericità delle ragioni poste a fondamento dell'eccezione di nullità/invalidità del decreto ingiuntivo proposta dall'odierno appellante nell'ambito del giudizio di opposizione.
Quest'ultimo, infatti, nel proprio atto introduttivo, si limitava a dedurre l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, senza alcun riferimento al concreto atteggiarsi, nel caso di specie, dei profili di illegittimità denunciati.
Ciò premesso, occorre esaminare i singoli profili di censura formulati in seno al succitato motivo.
Con riferimento al vizio di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta, va evidenziato che la contestazione relativa all'equiparazione tra fattura e ricevuta di prestazione occasionale effettuata dal Giudice di prime cure – oltre ad essere infondata, come si dirà in prosieguo – è stata formulata dall'appellante, per la prima volta, nel presente grado di giudizio.
Ciò si pone in netto contrasto con il divieto di “nova” in appello sancito dall'art. 345
c.p.c., il quale, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non si applica unicamente alle domande ed eccezioni in senso stretto, ma altresì alle contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, donde l'inammissibilità della suddetta censura (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, sez. VI, 01/02/2018, n.2529).
Come già anticipato, inoltre, per costante giurisprudenza l'elenco di cui all'art. 634 c.p.c. non ha carattere tassativo, bensì esemplificativo, con la conseguenza che sarà qualificabile come prova scritta, idonea a giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo, la ricevuta prodotta dal prestatore di lavoro occasionale, quando dalla stessa sia possibile desumere – come nel caso di specie – l'esistenza di una specifica ragione di credito.
Con riguardo, poi, al vizio relativo alla natura di “credito contestato” della situazione giuridica dedotta dall'odierno appellato con il ricorso per ingiunzione, va sottolineata l'irrilevanza, in tema di accertamento della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, delle contestazioni relative all'an o al quantum della pretesa creditoria formulate in sede di opposizione, le quali, afferendo all'esistenza ed al modo di essere del diritto di credito azionato, sono destinate, nei limiti in cui siano ritenute – almeno in parte – fondate dal decidente, a rimanere assorbite dalla sentenza che definisca il relativo giudizio.
Invero, la particolare natura del procedimento monitorio, il quale si svolge inaudita altera parte, impone al Giudice di basare il proprio convincimento unicamente sugli elementi offerti in comunicazione dall'istante.
Sarà, pertanto, alla luce del compendio probatorio a disposizione del Giudice della fase monitoria, necessariamente limitato a causa della natura sommaria del relativo procedimento, che dovrà valutarsi la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge ai fini della pronuncia del decreto opposto.
Nel caso di specie, la decisione del Giudice adito in sede monitoria è parsa conforme al contenuto dei documenti prodotti dall'istante, dai quali era certamente possibile desumere, entro i limiti dei poteri di cognizione attribuiti al decidente in detta fase, l'esistenza del credito vantato.
Va, inoltre, posto in evidenza che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace, alla luce dell'accertamento del credito vantato da parte opposta in misura inferiore a quella dallo stesso dedotta, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, conseguendone che le doglianze formulate dall'odierno appellante risultano – oltreché infondate per gli anzidetti motivi – inconducenti e, già in rito, carenti di interesse, in quanto inidonee a determinare una riforma della succitata sentenza in parte qua.
La statuizione del Giudice di prime cure va quindi considerata, in relazione ai profili esaminati, corretta.
Sempre con riferimento al primo motivo di impugnazione, con particolare riguardo al vizio afferente al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, si osserva come l'art. 3 del d.l. n. 132/2014 esclude espressamente che quest'ultima configuri una condizione di procedibilità della domanda in relazione ad una serie di procedimenti, tra cui quello introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per quanto, dunque, il Giudice di prime cure abbia effettivamente mancato di pronunciarsi sul punto, detta omissione non risulta idonea a giustificare la riforma della sentenza relativamente al capo oggetto di impugnazione.
Ad analoghe conclusioni è giocoforza pervenire con riferimento al vizio relativo all'omessa condanna dell'odierno appellato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Anche in relazione a quest'ultimo profilo, infatti, sebbene il Giudice di pace non abbia preso posizione sul punto, il primo motivo di appello va ritenuto infondato nel merito della domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., laddove si consideri che presupposto indefettibile per la configurazione della responsabilità per lite temeraria è la soccombenza totale del danneggiante.
Nel caso che ci occupa, invero, il Giudice di prime cure ha accolto soltanto in parte le rimostranze dell'odierno appellante, ritenendo invece dimostrata l'esistenza della situazione giuridica dedotta dal creditore, il quale non può, pertanto, considerarsi totalmente soccombente, con conseguente venir meno del presupposto succitato.
Va, comunque, aggiunto, per esigenze di completezza espositiva, che l'appellante non ha prodotto elementi idonei a comprovare né l'elemento soggettivo della suddetta fattispecie di responsabilità, né i danni asseritamente patiti a causa della condotta processuale di controparte.
2.1 Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.
Parte appellante, infatti, ha dedotto un vizio – i.e. l'erronea valutazione, da parte del
Giudice di prime cure, del thema decidendum e delle prove – che afferisce al merito della controversia, in violazione del disposto dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., a mente del quale “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
In proposito, la Suprema Corte ha precisato che “Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (Cass. Civ. sez. III, 25/02/2005, n.4079; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. II, 04/08/2006, n.17674).
Nella specie, la sentenza impugnata va ritenuta resa a norma dell'art. 113, comma 2,
c.p.c. poiché, nel ricorso per ingiunzione, l'istante – in seguito opposto – aveva invocato la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 940,00, certamente rientrante nel limite di valore di cui alla richiamata disposizione.
Ciò posto, si osserva che, nel formulare il gravame, l'appellante non ha indicato la specifica norma dalla cui violazione sarebbe dipesa l'erronea valutazione del materiale istruttorio, dovendosi ritenere, pertanto, che l'oggetto dell'appello, in relazione al motivo in esame, cada sul merito della decisione adottata dal Giudice di Pace, con conseguente inammissibilità dello stesso ai sensi del citato art. 339, comma 3, c.p.c.
2.2 Infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale parte appellante, richiamandosi alle censure precedentemente formulate, ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace nella parte in cui è stato condannato al rimborso di 2/3 delle spese processuali sostenute da controparte nel relativo giudizio.
Ferma l'ammissibilità del predetto motivo ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto afferente alla pretesa violazione, da parte del giudicante, delle regole processuali poste in materia di soccombenza, alla succitata conclusione è doveroso pervenire laddove si consideri il rigetto dei primi due motivi di appello, sui quali esso è fondato.
Sembra opportuno soffermarsi ulteriormente sulle ragioni per le quali la statuizione del
Giudice di prime cure sulle spese processuali è ragionevole e conforme a diritto, mentre le doglianze di parte opponente non meritano accoglimento.
Premesso che, nell'ambito del giudizio di appello, i motivi articolati dall'impugnante costituiscono la causa petendi della domanda, laddove, invece, le modifiche proposte ai segmenti della sentenza appellata ne identificano il petitum, ovvero il risultato concretamente perseguito dall'istante, appare irragionevole la tesi di quest'ultimo, secondo la quale dall'accoglimento delle censure relative al quantum debeatur sarebbe dovuta derivare l'integrale soccombenza dell'opposto, con conseguente configurazione, in capo allo stesso, dell'obbligo di sopportare le spese effettuate nel relativo giudizio e rifondere quelle sostenute dall'opponente.
Va, infatti, sottolineato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non ha natura impugnatoria, costituendo piuttosto la fase successiva – ed eventuale – del giudizio vertente sull'accertamento del diritto di credito dedotto dall'opposto mediante la proposizione del ricorso per ingiunzione.
Ciò è testimoniato, peraltro, dall'obbligo, incombente sul Giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, di pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (cfr., ex multis, Cass. Civ., 21/07/2017, n. 18125; Cass. Civ., sez. VI, n. 20004 del 24/09/2020).
Da quanto premesso deriva che, ai fini della determinazione dell'esito del giudizio di opposizione e, conseguentemente, della statuizione sulle spese, il decidente è chiamato a verificare la sussistenza, seppur in misura ridotta, del credito vantato dall'opposto.
Ne consegue che, qualora le ragioni creditorie risultino, almeno in parte, fondate parte opposta deve considerarsi vittoriosa (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., sez. VI, 24/09/2020,
n.20004: “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore opposto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (in termini, Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n. 9587).”) e, quindi, il Giudice non potrà condannare l'opposto alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte, potendo unicamente far luogo, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, alla compensazione – totale o parziale – delle stesse (cfr., sul tema, Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n.32061: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Sulla scorta dei suesposti principi, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare al pagamento del minor credito accertato in giudizio, disponendo la compensazione parziale delle spese di giudizio.
Nel compensare parzialmente le spese processuali, infatti, il decidente ha tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, quindi, dell'accertamento del diritto di credito dedotto con il ricorso per ingiunzione in misura inferiore a quella prospettata dall'opposto e della conseguente revoca del provvedimento monitorio, sostituito dalla sentenza oggetto della presente impugnazione
Va, pertanto, confermata integralmente la sentenza impugnata. 3. In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il potere del Giudice d'appello di provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del primo grado di giudizio sussiste soltanto in caso di riforma del provvedimento impugnato, dovendo il decidente, in tale ipotesi, considerare l'esito complessivo della lite.
In caso di rigetto del gravame, invece, l'esercizio di detto potere da parte del Giudice dell'impugnazione presuppone che la parte vittoriosa in primo grado abbia proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo al riparto delle succitate spese (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. VI, 4/04/2018, n. 8400; Civ., Sez. VI, sez. VI, 18/03/2021, n. 7616). Pertanto, con riguardo al caso di specie, il rigetto dell'appello e la mancata impugnazione, da parte dell'appellato, della statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali di primo grado, giustificano la conferma di detta regolamentazione secondo quanto disposto dal Giudice di pace.
Quanto alle spese processuali del presente procedimento, parte appellante, rimasta soccombente, va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellato, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c.
Ricorrono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/02, con conseguente obbligo in capo a parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
3.1 Passando all'esame delle reciproche richieste di condanna ai sensi dell'art. 96, c.p.c., si ritiene che le stesse non possano trovare accoglimento.
In relazione alla domanda spiegata dall'appellante, è sufficiente osservare come, ai fini della configurazione della responsabilità per lite temeraria, occorra, quale requisito indefettibile, la totale soccombenza della parte che si ritiene responsabile.
Orbene, tale presupposto non può dirsi realizzato nel caso di specie, alla luce del rigetto dell'appello spiegato dall'istante.
Con riguardo alla domanda formulata dall'opposto, invece, va evidenziata l'assenza di elementi idonei a configurare tanto gli estremi dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave del soccombente, quanto quelli dell'elemento oggettivo, individuato nei danni conseguenti alla condotta processuale di quest'ultimo.
Va, infine, osservato che la reiezione della predetta domanda non incide in alcun modo sulla statuizione relativa alle spese del presente giudizio, in quanto la stessa presenta natura meramente accessoria e risulta estranea al merito della controversia (cfr. Cass. Civ., sez. II, 6/06/2022, n. 18036).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 879/2022 R.G. così provvede:
– rigetta l'appello proposto da Parte_1
– condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1 presente giudizio da , liquidate in € 462,00 a titolo di compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario;
– rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. reciprocamente formulate dalle parti;
– si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Anna
Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 879 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA nella qualità di rappresentante dell'omonima ditta Parte_1 individuale, corrente in San Filippo del Mela, Via Luigi Rizzo n. 35, c.f.:
elettivamente domiciliato in Milazzo, Via Umberto I n. 46, presso lo C.F._1 studio dell'avv. Costanza Impalà, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Rometta Marea, Via Nazionale n. 205, presso lo studio dell'avv.
Angelo Bonfiglio, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, all'avv. Antonia
Buscema, come da procura in atti;
- appellato - avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 281/2020 il Giudice di pace di Barcellona P.G. ingiungeva a in qualità di titolare dell'omonima impresa, di pagare a Parte_1 Controparte_1 la somma di € 940,00 quale corrispettivo per i lavori di imbiancatura eseguiti da quest'ultimo sull'immobile sito in Milazzo, Via Ten. Nino La Rosa n. 28, di proprietà del , oltre Parte_1 interessi e spese del procedimento monitorio.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione, Parte_1 deducendo: la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto opposto e, in particolare, la mancanza di prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.c.; l'arbitrarietà della somma richiesta da controparte a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti, i quali, peraltro, sarebbero stati ultimati in 12 giorni e non, come sostenuto dal , in 18. CP_1
Con sentenza n. 173/2022, depositata in data 28/04/2022, il Giudice di Pace di
Barcellona P.G., in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, condannando al pagamento, in favore di , della Parte_1 Controparte_1 minore somma di € 460,00, nonché del rimborso delle spese processuali, previa parziale compensazione.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
Come primo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nella parte in cui il Giudice di prime cure ha omesso di esaminare le eccezioni di parte opponente aventi ad oggetto, rispettivamente, la nullità del decreto ingiuntivo emesso per carenza dei presupposti ex artt. 633 e 634 c.c., l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, nonché la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dal . Parte_1
Con riferimento al primo profilo, l'appellante ha sottolineato come, sebbene l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore mediante la proposizione del ricorso per ingiunzione, tale rimedio rappresenta, comunque, l'unico strumento a disposizione dell'opponente per dedurre eventuali vizi di illegittimità del provvedimento monitorio, l'esame dei quali rappresenta, pertanto, per il Giudice dell'opposizione, un dovere direttamente riconducibile al disposto dell'art. 112 c.p.c.
L'appellante ha, inoltre, aggiunto che, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un documento non provvisto dei requisiti prescritti dagli artt. 633 e 634 del codice di procedura civile. Da un lato, infatti, l'atto posto a base del decreto opposto non consisterebbe – contrariamente a quanto supposto dal Giudice di prime cure – in una fattura, bensì in una ricevuta di prestazione occasionale, come tale non qualificabile in termini di prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. Dall'altro, il credito azionato non sarebbe certo, in quanto oggetto di contestazione da parte del . Parte_1
Con riferimento al secondo profilo, l'appellante ha evidenziato che la proposizione di una domanda volta ad ottenere il pagamento di somme di importo inferiore ad euro 50.000,00 implica, a prescindere dalla natura del giudizio conseguentemente incardinatosi, il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita, in assenza del quale il Giudice non può esaminare il merito della richiesta.
Con riguardo al profilo relativo alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., l'appellante ha sottolineato che la temerarietà della condotta processuale tenuta da controparte è rilevabile non solo alla luce della proposizione di un ricorso per decreto ingiuntivo privo dei requisiti di legge e del mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, ma anche sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso della fase istruttoria, con particolare riferimento alla non corrispondenza tra quanto affermato dal in merito al compenso pattuito per l'esecuzione CP_1 dei lavori ed al tempo impiegato e quanto dichiarato, in proposito, dai testimoni escussi.
Come secondo motivo, l'appellante ha dedotto l'errata valutazione del thema decidendum e delle prove testimoniali da parte del Giudice di prime cure.
Nello specifico, quest'ultimo avrebbe identificato l'oggetto del giudizio non nella determinazione del quantum effettivamente concordato tra le parti, bensì nell'accertamento dell'adempimento della prestazione lavorativa del , profilo quest'ultimo in relazione al CP_1 quale l'opponente non aveva mosso alcuna censura.
Infine, come terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'infondatezza della condanna alle spese processuali pronunciata dal Giudice di Pace, che costituirebbe una mera conseguenza dei vizi denunciati con i primi due motivi di impugnazione.
Secondo la tesi prospettata dal , invero, poiché l'oggetto del giudizio cadeva Parte_1 sulla determinazione della somma dovuta a controparte e la pretesa avanzata da quest'ultima risultava, alla luce degli elementi acquisiti nel corso della fase istruttoria, eccessiva e non conforme al corrispettivo concordato dalle parti in sede di esecuzione dei lavori, l'opposizione avrebbe dovuto essere integralmente accolta, con conseguente condanna dell'opposto al pagamento delle spese processuali.
Tutto ciò premesso e considerato, l'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) In via del tutto preliminare, ammettere nel rito e accogliere nel merito il presente appello;
2) sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e l'eventuale esecuzione della stessa;
3) accogliere i superiori motivi di gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P.G. impugnata;
4) conseguentemente condannare il alle spese processuali di primo grado;
5) condannare il sig. , CP_1 CP_1 per i motivi sopra esposti, al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.; 6) emettere qualsiasi ulteriore statuizione e condanna attinente e conseguente e/o comunque connessa anche in mancanza di conclusione specifica;
7) condannare il sig. al pagamento di spese e CP_1 compensi del presente grado di giudizio”.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.12.2022 si è costituito in giudizio
, chiedendo il rigetto dell'appello proposto ex adverso e la condanna di parte Controparte_1 appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, l'appellato ha dedotto l'infondatezza dei motivi di gravame in relazione ad ogni singolo profilo dei medesimi.
Con riguardo al primo motivo, incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, è stato posto in evidenza come, in realtà, quest'ultimo si fosse pronunciato sull'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, affermando che non ricorressero i presupposti per una simile statuizione, sia in considerazione della natura cognitiva del procedimento introdotto con opposizione, sia alla luce della certezza del credito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione, la cui esistenza è stata sempre riconosciuta dallo stesso appellante.
L'appellato ha, inoltre, aggiunto che il requisito relativo alla sussistenza di una prova scritta risulta, nel caso di specie, soddisfatto, ove si consideri che, per costante giurisprudenza,
l'elenco di cui all'art. 634 c.p.c. non ha carattere tassativo, potendosi, pertanto, concludere nel senso dell'estensione del relativo regime giuridico ad atti e documenti che non vi siano inclusi, purché dai medesimi risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.
Sempre con riferimento al primo motivo di impugnazione, parte appellata ha sottolineato come, per espressa previsione dell'art. 3 del d.l. n.132/2014, il previo esperimento della procedura di negoziazione assistita non si configuri come obbligatorio, tra l'altro, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.
Infine, relativamente alla mancata pronuncia sulla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., l'appellato ha evidenziato come l'accoglimento di detta richiesta presupponesse la totale soccombenza della parte nei cui confronti la stessa era rivolta, laddove, nel caso di specie, il decidente si era limitato ad accogliere solo parzialmente l'opposizione spiegata dal , Parte_1 conseguendone la carenza del suddetto requisito e, di conseguenza, la non configurabilità della responsabilità per lite temeraria.
Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'errata valutazione del thema decidendum e delle prove testimoniali, parte appellata ha affermato che la correttezza della statuizione in parte qua del Giudice di prime cure, in quanto l'esame del profilo relativo al quantum presuppone, comunque, il previo accertamento dell'an, ossia, nel caso che ci occupa, della natura della prestazione e delle modalità con cui la stessa è stata eseguita.
Secondo la tesi prospettata dall'appellato, pertanto, il Giudice di prime cure ha correttamente individuato l'oggetto della controversia, fondando la propria decisione sulle risultanze delle prove testimoniali e facendo buon uso del potere, attribuitogli dalla legge, di decidere secondo equità.
Infine, dall'insussistenza dei vizi denunciati con i primi due motivi di appello deriverebbe, secondo la linea difensiva di parte appellata, l'infondatezza del terzo motivo di gravame, incentrato sul contenuto della statuizione di condanna alle spese processuali.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata formulata da parte appellante, in assenza di richieste istruttorie, la causa è stata rinviata a successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione alle parti di termine per il deposito di note conclusive.
Sostituita l'udienza con la modalità di trattazione “cartolare”, le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Al fine di valutare la fondatezza dell'appello, occorre passare al vaglio i singoli motivi posti a base del medesimo.
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Va, innanzitutto, evidenziata l'eccessiva genericità delle ragioni poste a fondamento dell'eccezione di nullità/invalidità del decreto ingiuntivo proposta dall'odierno appellante nell'ambito del giudizio di opposizione.
Quest'ultimo, infatti, nel proprio atto introduttivo, si limitava a dedurre l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio, senza alcun riferimento al concreto atteggiarsi, nel caso di specie, dei profili di illegittimità denunciati.
Ciò premesso, occorre esaminare i singoli profili di censura formulati in seno al succitato motivo.
Con riferimento al vizio di nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta, va evidenziato che la contestazione relativa all'equiparazione tra fattura e ricevuta di prestazione occasionale effettuata dal Giudice di prime cure – oltre ad essere infondata, come si dirà in prosieguo – è stata formulata dall'appellante, per la prima volta, nel presente grado di giudizio.
Ciò si pone in netto contrasto con il divieto di “nova” in appello sancito dall'art. 345
c.p.c., il quale, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, non si applica unicamente alle domande ed eccezioni in senso stretto, ma altresì alle contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, donde l'inammissibilità della suddetta censura (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, sez. VI, 01/02/2018, n.2529).
Come già anticipato, inoltre, per costante giurisprudenza l'elenco di cui all'art. 634 c.p.c. non ha carattere tassativo, bensì esemplificativo, con la conseguenza che sarà qualificabile come prova scritta, idonea a giustificare l'emissione di un decreto ingiuntivo, la ricevuta prodotta dal prestatore di lavoro occasionale, quando dalla stessa sia possibile desumere – come nel caso di specie – l'esistenza di una specifica ragione di credito.
Con riguardo, poi, al vizio relativo alla natura di “credito contestato” della situazione giuridica dedotta dall'odierno appellato con il ricorso per ingiunzione, va sottolineata l'irrilevanza, in tema di accertamento della sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, delle contestazioni relative all'an o al quantum della pretesa creditoria formulate in sede di opposizione, le quali, afferendo all'esistenza ed al modo di essere del diritto di credito azionato, sono destinate, nei limiti in cui siano ritenute – almeno in parte – fondate dal decidente, a rimanere assorbite dalla sentenza che definisca il relativo giudizio.
Invero, la particolare natura del procedimento monitorio, il quale si svolge inaudita altera parte, impone al Giudice di basare il proprio convincimento unicamente sugli elementi offerti in comunicazione dall'istante.
Sarà, pertanto, alla luce del compendio probatorio a disposizione del Giudice della fase monitoria, necessariamente limitato a causa della natura sommaria del relativo procedimento, che dovrà valutarsi la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge ai fini della pronuncia del decreto opposto.
Nel caso di specie, la decisione del Giudice adito in sede monitoria è parsa conforme al contenuto dei documenti prodotti dall'istante, dai quali era certamente possibile desumere, entro i limiti dei poteri di cognizione attribuiti al decidente in detta fase, l'esistenza del credito vantato.
Va, inoltre, posto in evidenza che, con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace, alla luce dell'accertamento del credito vantato da parte opposta in misura inferiore a quella dallo stesso dedotta, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, conseguendone che le doglianze formulate dall'odierno appellante risultano – oltreché infondate per gli anzidetti motivi – inconducenti e, già in rito, carenti di interesse, in quanto inidonee a determinare una riforma della succitata sentenza in parte qua.
La statuizione del Giudice di prime cure va quindi considerata, in relazione ai profili esaminati, corretta.
Sempre con riferimento al primo motivo di impugnazione, con particolare riguardo al vizio afferente al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, si osserva come l'art. 3 del d.l. n. 132/2014 esclude espressamente che quest'ultima configuri una condizione di procedibilità della domanda in relazione ad una serie di procedimenti, tra cui quello introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per quanto, dunque, il Giudice di prime cure abbia effettivamente mancato di pronunciarsi sul punto, detta omissione non risulta idonea a giustificare la riforma della sentenza relativamente al capo oggetto di impugnazione.
Ad analoghe conclusioni è giocoforza pervenire con riferimento al vizio relativo all'omessa condanna dell'odierno appellato al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Anche in relazione a quest'ultimo profilo, infatti, sebbene il Giudice di pace non abbia preso posizione sul punto, il primo motivo di appello va ritenuto infondato nel merito della domanda spiegata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., laddove si consideri che presupposto indefettibile per la configurazione della responsabilità per lite temeraria è la soccombenza totale del danneggiante.
Nel caso che ci occupa, invero, il Giudice di prime cure ha accolto soltanto in parte le rimostranze dell'odierno appellante, ritenendo invece dimostrata l'esistenza della situazione giuridica dedotta dal creditore, il quale non può, pertanto, considerarsi totalmente soccombente, con conseguente venir meno del presupposto succitato.
Va, comunque, aggiunto, per esigenze di completezza espositiva, che l'appellante non ha prodotto elementi idonei a comprovare né l'elemento soggettivo della suddetta fattispecie di responsabilità, né i danni asseritamente patiti a causa della condotta processuale di controparte.
2.1 Il secondo motivo di impugnazione è inammissibile.
Parte appellante, infatti, ha dedotto un vizio – i.e. l'erronea valutazione, da parte del
Giudice di prime cure, del thema decidendum e delle prove – che afferisce al merito della controversia, in violazione del disposto dell'art. 339, terzo comma, c.p.c., a mente del quale “le sentenze del Giudice di Pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.
In proposito, la Suprema Corte ha precisato che “Le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1100 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità” (Cass. Civ. sez. III, 25/02/2005, n.4079; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. II, 04/08/2006, n.17674).
Nella specie, la sentenza impugnata va ritenuta resa a norma dell'art. 113, comma 2,
c.p.c. poiché, nel ricorso per ingiunzione, l'istante – in seguito opposto – aveva invocato la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 940,00, certamente rientrante nel limite di valore di cui alla richiamata disposizione.
Ciò posto, si osserva che, nel formulare il gravame, l'appellante non ha indicato la specifica norma dalla cui violazione sarebbe dipesa l'erronea valutazione del materiale istruttorio, dovendosi ritenere, pertanto, che l'oggetto dell'appello, in relazione al motivo in esame, cada sul merito della decisione adottata dal Giudice di Pace, con conseguente inammissibilità dello stesso ai sensi del citato art. 339, comma 3, c.p.c.
2.2 Infondato è il terzo motivo di gravame, con il quale parte appellante, richiamandosi alle censure precedentemente formulate, ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace nella parte in cui è stato condannato al rimborso di 2/3 delle spese processuali sostenute da controparte nel relativo giudizio.
Ferma l'ammissibilità del predetto motivo ai sensi dell'art. 339 c.p.c., in quanto afferente alla pretesa violazione, da parte del giudicante, delle regole processuali poste in materia di soccombenza, alla succitata conclusione è doveroso pervenire laddove si consideri il rigetto dei primi due motivi di appello, sui quali esso è fondato.
Sembra opportuno soffermarsi ulteriormente sulle ragioni per le quali la statuizione del
Giudice di prime cure sulle spese processuali è ragionevole e conforme a diritto, mentre le doglianze di parte opponente non meritano accoglimento.
Premesso che, nell'ambito del giudizio di appello, i motivi articolati dall'impugnante costituiscono la causa petendi della domanda, laddove, invece, le modifiche proposte ai segmenti della sentenza appellata ne identificano il petitum, ovvero il risultato concretamente perseguito dall'istante, appare irragionevole la tesi di quest'ultimo, secondo la quale dall'accoglimento delle censure relative al quantum debeatur sarebbe dovuta derivare l'integrale soccombenza dell'opposto, con conseguente configurazione, in capo allo stesso, dell'obbligo di sopportare le spese effettuate nel relativo giudizio e rifondere quelle sostenute dall'opponente.
Va, infatti, sottolineato che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudizio di opposizione non ha natura impugnatoria, costituendo piuttosto la fase successiva – ed eventuale – del giudizio vertente sull'accertamento del diritto di credito dedotto dall'opposto mediante la proposizione del ricorso per ingiunzione.
Ciò è testimoniato, peraltro, dall'obbligo, incombente sul Giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, di pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (cfr., ex multis, Cass. Civ., 21/07/2017, n. 18125; Cass. Civ., sez. VI, n. 20004 del 24/09/2020).
Da quanto premesso deriva che, ai fini della determinazione dell'esito del giudizio di opposizione e, conseguentemente, della statuizione sulle spese, il decidente è chiamato a verificare la sussistenza, seppur in misura ridotta, del credito vantato dall'opposto.
Ne consegue che, qualora le ragioni creditorie risultino, almeno in parte, fondate parte opposta deve considerarsi vittoriosa (cfr., in parte motiva, Cass. Civ., sez. VI, 24/09/2020,
n.20004: “la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 c.p.c., con la conseguenza che il creditore opposto, il quale veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sia pure in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, deve qualificarsi come parte vittoriosa agli effetti dell'art. 91 c.p.c. (in termini, Cass. Sez. 3, 12/05/2015, n. 9587).”) e, quindi, il Giudice non potrà condannare l'opposto alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte, potendo unicamente far luogo, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, alla compensazione – totale o parziale – delle stesse (cfr., sul tema, Cass. Civ., SS.UU., 31/10/2022, n.32061: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Sulla scorta dei suesposti principi, appare corretta la decisione del Giudice di prime cure di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare al pagamento del minor credito accertato in giudizio, disponendo la compensazione parziale delle spese di giudizio.
Nel compensare parzialmente le spese processuali, infatti, il decidente ha tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e, quindi, dell'accertamento del diritto di credito dedotto con il ricorso per ingiunzione in misura inferiore a quella prospettata dall'opposto e della conseguente revoca del provvedimento monitorio, sostituito dalla sentenza oggetto della presente impugnazione
Va, pertanto, confermata integralmente la sentenza impugnata. 3. In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il potere del Giudice d'appello di provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del primo grado di giudizio sussiste soltanto in caso di riforma del provvedimento impugnato, dovendo il decidente, in tale ipotesi, considerare l'esito complessivo della lite.
In caso di rigetto del gravame, invece, l'esercizio di detto potere da parte del Giudice dell'impugnazione presuppone che la parte vittoriosa in primo grado abbia proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo al riparto delle succitate spese (cfr., ex multis,
Cass. Civ., Sez. VI, 4/04/2018, n. 8400; Civ., Sez. VI, sez. VI, 18/03/2021, n. 7616). Pertanto, con riguardo al caso di specie, il rigetto dell'appello e la mancata impugnazione, da parte dell'appellato, della statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali di primo grado, giustificano la conferma di detta regolamentazione secondo quanto disposto dal Giudice di pace.
Quanto alle spese processuali del presente procedimento, parte appellante, rimasta soccombente, va condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellato, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta. Va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c.
Ricorrono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/02, con conseguente obbligo in capo a parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
3.1 Passando all'esame delle reciproche richieste di condanna ai sensi dell'art. 96, c.p.c., si ritiene che le stesse non possano trovare accoglimento.
In relazione alla domanda spiegata dall'appellante, è sufficiente osservare come, ai fini della configurazione della responsabilità per lite temeraria, occorra, quale requisito indefettibile, la totale soccombenza della parte che si ritiene responsabile.
Orbene, tale presupposto non può dirsi realizzato nel caso di specie, alla luce del rigetto dell'appello spiegato dall'istante.
Con riguardo alla domanda formulata dall'opposto, invece, va evidenziata l'assenza di elementi idonei a configurare tanto gli estremi dell'elemento soggettivo, rappresentato dalla mala fede o colpa grave del soccombente, quanto quelli dell'elemento oggettivo, individuato nei danni conseguenti alla condotta processuale di quest'ultimo.
Va, infine, osservato che la reiezione della predetta domanda non incide in alcun modo sulla statuizione relativa alle spese del presente giudizio, in quanto la stessa presenta natura meramente accessoria e risulta estranea al merito della controversia (cfr. Cass. Civ., sez. II, 6/06/2022, n. 18036).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 879/2022 R.G. così provvede:
– rigetta l'appello proposto da Parte_1
– condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1 presente giudizio da , liquidate in € 462,00 a titolo di compensi professionali, Controparte_1 oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito antistatario;
– rigetta le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. reciprocamente formulate dalle parti;
– si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02 nei confronti di parte appellante.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile