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Sentenza 24 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01772/2025REG.PROV.COLL.
N. 04917/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4917 del 2023, proposto da
OVS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Ferrari, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Leone in Roma, via Appennini, 46;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. I, n. 759 del 2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Nicola Laurenti, in sostituzione dell'avv. Antonio Andreottola; si dà altresì atto che l'avvocato Luigi Ferrari ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-La OVS s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 2 febbraio 2023, n. 759 del Tribunale amministrativo regionale della Campania, Sez. I, che ha dichiarato inammissibile (sebbene il dispositivo lo definisca respinto) il suo ricorso avverso la deliberazione n. 11 in data 29 marzo 2019 con cui il Comune di Napoli ha approvato il regolamento TARI, nonché avverso la deliberazione n. 14 in pari data, di approvazione del piano economico e finanziario 2019 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani.
Con il ricorso in primo grado la OVS s.p.a., dopo avere premesso di produrre rifiuti speciali non pericolosi da attività commerciale, equiparabili agli urbani, di cui cura lo smaltimento e l’avvio a recupero, per il tramite di ditte specializzate e munite delle necessarie autorizzazioni, ha contestato il regolamento comunale TARI in quanto non consentirebbe di fruire della riduzione della quota variabile relativa alla tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti smaltiti e avviati a recupero.
La sentenza ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale, non essendo il regolamento lesivo in assenza di atto applicativo, e dunque fino all’adozione dell’avviso di pagamento.
2. – Con il presente appello la OVS s.p.a. ha criticato la sentenza di primo grado, nell’assunto che il regolamento impugnato contenga disposizioni immediatamente lesive nei confronti dei contribuenti.
3.- Con memoria in data 5 novembre 2024 l’appellante ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, essendo il regolamento impugnato in primo grado stato sostituito da un altro regolamento TARI 2023, approvato con delibera del Comune di Napoli n. 37 in data 19 giugno 2023.
4. - Si è costituito in resistenza il Comune di Napoli, aderendo alla domanda di declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello.
5. - All’udienza pubblica del 28 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. – Alla luce della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della OVS s.p.a. non resta al Collegio che provvedere con la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello.
Sussistono, in ragione della peculiarità dell’esito della controversia, le ragioni previste dalla legge per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO