Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 575/2024 RGA avverso la sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione Lavoro, n. 167/2024 R.S. del
10.08.2024 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 13.08.2024, resa nel giudizio di primo grado iscritta al RGL n. 207/2023; avente ad oggetto: reclamo ex art. 1, comma 58, L. 92/2012; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 30/01/2025; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Piergiovanni Alleva e dal Prof. Avv.
Alessandra Raffi ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bologna (BO); reclamante;
contro
Controparte_1
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Beleffi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Forlì (FC); reclamata;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente descritti nella gravata sentenza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: << (…)
1
4.04.2023, conclusiva della fase sommaria del rito ex lege n. 92/2012, con la quale il precedente Giudice del lavoro, ritenuto legittimo il licenziamento, ha rigettato le domande formulate dal lavoratore, ritenendo sussistente la giusta causa di licenziamento.
In particolare, parte opponente ha evidenziato che il licenziamento comminato dalla a causa di un accertato Controparte_1 minor numero di ore di lavoro eseguite dal ricorrente nelle settimane dal 2.09.2019 al
9.09.2029 e dal 30.09.2019 al 6.10.2019 non fosse giustificato in quanto al ricorrente era data la possibilità di svolgere il proprio lavoro con flessibilità, anche nelle giornate di giorni di sabato e domenica. Tale flessibilità, secondo parte ricorrente, derivava dalle mansioni da lui svolte come “tecnico di campagna”, per le quali una parte del lavoro veniva svolto al di fuori dell'ufficio, presso i soci della cooperativa, che chiamavano i tecnici in base alle necessità, motivo per il quale ai tecnici di campagna non era richiesto da parte della cooperativa di timbrare tramite il badge l'entrata e l'uscita in sede. Ha esposto che nelle settimane in cui gli era stato contestato di non aver rispettato l'orario di lavoro, di complessive 39 ore settimanali, egli effettivamente nelle giornate da lunedì
a venerdì aveva effettivamente ridotto le ore di lavoro per seguire le attività della figlia minore, ma aveva però recuperato le ore di lavoro durante il fine settimana, giorni nei quali si era recato da vari coltivatori soci della cooperativa.
Ha contestato, inoltre, la prospettazione secondo la quale il lavoro straordinario svolto dai tecnici di campagna sarebbe retribuito attraverso un forfait, evidenziando che tale circostanza non è prevista né dal contratto aziendale né da quello individuale. Sul punto, ha sottolineato l'errata considerazione della retribuzione indicata come “ALP” (area di lavoro professionalizzato) e dell'uso della macchina aziendale (benefit) come retribuzione forfettizzata dello straordinario svolto dai tecnici di campagna, segnalando che questi due elementi sarebbero due voci retributive specifiche che niente hanno a che vedere con il compenso per le ore di lavoro svolto nel fine settimana. Circa l'ALP, inoltre, parte ricorrente ha evidenziato che tale elemento retributivo veniva corrisposto a tutti i dipendenti, anche amministrativi, non essendo pertanto possibile ricollegarlo al lavoro straordinario svolto dai tecnici di campagna.
La mancata individuazione di un compenso per le ore di straordinario svolte rappresenterebbe il motivo per il quale i tecnici di campagna avrebbero la possibilità di articolare le 39 ore di lavoro settimanali anche su 6 o 7 giornate, a seconda delle circostanze e della necessità di recarsi presso i soci della . Pertanto, CP_1 ribadendo la non corretta valutazione da parte del giudice della fase sommaria circa l'esistenza di una retribuzione forfettizzata per l'orario lavorativo straordinario svolto, elemento dal quale si sarebbe desunta l'impossibilità di effettuare le 39 ore settimanali durante i giorni del sabato e della domenica, parte ricorrente ha ribadito l'inesistenza di alcun obbligo per il sig. di svolgere l'orario settimanale solo nella Parte_1
2 giornate dal lunedì al venerdì e, evidenziando di aver provato l'effettivo lavoro svolto nei fine settimana, ha chiesto la modifica dell'ordinanza opposta e l'annullamento del licenziamento intimato, ai sensi dell'art. 18 c.4 l. n. 300/70.
Si è costituita la contestando quanto ex Controparte_2 adverso dedotto e chiedendo la conferma dell'ordinanza opposta. Ha evidenziato che la figura professionale ricoperta dal ricorrente trascorre effettivamente la maggior parte della giornata lavorativa presso i soci e che pertanto non è tenuta a registrare l'inizio e la fine della propria prestazione, circostanza che però non fa venir meno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro prestabilito di 39 ore settimanali: dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 dal lunedì al giovedì, fino alle 17 il venerdì.
Ha evidenziato che la necessità di svolgere lavoro straordinario si presentava solo in particolari periodi dell'anno e che, per tale prestazione lavorativa, era prevista un'indennità forfettizzata di “no – limite orario”, indicata in busta paga come ALP. Quanto alle specifiche settimane lavorative ove si sarebbero verificati i fatti contestati al lavoratore, la cooperativa ha segnalato che il controllo sul lavoro del sig. Pt_1 arebbe derivato da una serie di lamentele da parte di alcuni soci e che, a seguito
[...] di alcuni controlli, sarebbe emerso che il ricorrente aveva redatto un numero inferiore di report (resoconti che ogni tecnico redige al fine di informare il cliente sull'andamento delle colture) rispetto a quelli dei colleghi. Per tale motivo, posto che dai controlli svolti dalla società di investigazione incaricata sarebbe emerso che il ricorrente, durante l'orario di lavoro, avrebbe svolto attività di carattere personale, la cooperativa aveva contestato tale condotta al ricorrente e, all'esito del procedimento disciplinare, ne aveva disposto il licenziamento per giusta causa.
Nella presente sede la cooperativa resistente ha quindi ribadito la legittimità del licenziamento, evidenziando che il ricorrente non avrebbe contestato la sussistenza di quanto a lui addebitato ma si sarebbe limitato a giustificarsi dichiarando di aver recuperato durante il fine settimana le ore di lavoro non svolte, tramite visite e appuntamenti presso vari soci. Rispetto a tale circostanza, poi, la cooperativa ha evidenziato che il ricorrente non avrebbe fornito prova specifica dell'attività svolta nei giorni di sabato e domenica, attività che non sarebbe stata nemmeno documentata attraverso i report di visita che il tecnico avrebbe invece dovuto redigere.
Ha dedotto, pertanto, la gravità della condotta tenuta dal ricorrente, il quale si è sottratto ai suoi doveri imposti dal contratto di lavoro intercorrente, ed ha evidenziato che anche qualora il ricorrente avesse provato di aver lavorato nei week end successivi alle settimane oggetto di contestazione, tale fatto non spiegherebbe alcuna rilevanza sul mancato rispetto dell'orario settimanale. Contr Ha evidenziato, inoltre, che sebbene l' fosse riconosciuto a tutti i dipendenti, tale indennità sarebbe di maggiore consistenza per i tecnici di campagna proprio perché una parte della stessa era, per loro, costituita da un'indennità di “non orario”. Pertanto,
3 ritenendo violato il vincolo fiduciario alla base del rapporto lavorativo instauratosi tra le parti, la cooperativa datrice di lavoro ha chiesto il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria, con conseguente conferma del licenziamento comminato al sig. er giusta causa. Pt_1
La causa è stata istruita documentalmente, stante la ritenuta non necessità di proseguire l'istruttoria orale, già svolta in sede sommaria e da considerare sufficiente ed esaustiva. (…) >>. Così istruito il giudizio, il Tribunale di Forlì ha definito la vertenza con la sentenza n.
167/2024 R.S. del 10.08.2024, così statuendo: “ (---) respinge l'opposizione proposta dal sig. e conferma l'ordinanza n. 518/2023 del 4.4.2023 r.g. 148/2020; - Parte_1 compensa tra le parti le spese di lite”. Il Giudice dell'opposizione, in estrema sintesi, con la predetta sentenza, ricostruita la vicenda sottoposta al giudizio ed esaminate le risultanze istruttorie in atti, ha ritenuto infondate le pretese del lavoratore, allora opponente, sull'assorbente rilievo che: “Il mancato svolgimento della prestazione lavorativa nei termini orari stabiliti (essendo provato, anche per stessa ammissione del ricorrente in sede di giustificazioni in sede disciplinare), avendo il ricorrente, nelle giornate indicate e durante l'orario di lavoro, svolto attività personali per il cui espletamento non ha chiesto giorni di ferie e/o permessi, la mancata prova del recupero durante il week -end del lavoro non svolto, unitamente all'assenza di ogni comunicazione alla da parte del sig. sono CP_1 Pt_1 condotte idonee a ledere il vincolo fiduciario e che quindi giustificano la sanzione espulsiva adottata dalla , non potendosi altrimenti giustificare il CP_1 comportamento adottato dal lavoratore, invero contrario ai principi di correttezza e buona fede contrattuale che costituiscono la base di ogni rapporto di lavoro. (…)”. Con ricorso del 10/08/2024, il sig. ha proposto reclamo, ai sensi dell'art. Parte_1
1, comma 58, Legge 26 giugno 2012 n. 92, avverso la predetta sentenza, chiedendo che questa Corte voglia: “annullare il licenziamento comminato al ricorrente Signor Pt_1
i sensi dell'art. 18, comma 4, Legge n. 300/1970 e condannare la
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione Controparte_1 del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra commisurata alla retribuzione globale di fatto pari ad € 2.858,00 mensili o alla diversa somma risultante di giustizia, con rivalutazione ed interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. A fondamento delle suesposte conclusioni, l'odierno reclamante ha articolato tre distinti motivi di impugnazione.
Con il l primo motivo di reclamo, il lavoratore ha eccepito che il Giudice dell'opposizione sarebbe in corso nell'errore << (…) logico-giuridico di non poter ritenere computabili nel
“recupero orario” le prestazioni lavorative svolte nella giornata del 9 settembre 2019 – sulle quali il Signor aveva chiesto fossero sentiti dei testi – perché il contratto Pt_1
4 aziendale non prevede che il lavoro venga svolto anche il settimo giorno di domenica”.
Con il secondo motivo di gravame, il sig. ha eccepito che il Tribunale di Parte_1
Forlì sarebbe incorso in un duplice errore consistito “da un lato, 1) nel non aver ammesso la prova testimoniale richiesta dal ricorrente con i testi indicati al punto 14) del presente atto sulle circostanze capitolate nei punti 8, 9 e 10 dell'atto di opposizione, che qui si hanno per trascritti, e 2) dall'altro lato, nel respingere l'opposizione per non aver, il comprovato il lavoro svolto in quelle giornate del 6, 7 e 8 settembre e del 5 Pt_1 ottobre 2019 presso le aziende agricole dei soci coltivatori chiamati, appunto, a teste, ma non ammessi dal Giudice del giudizio di opposizione”. Con il terzo motivo di reclamo, infine, è stata eccepita la violazione dell'art. 132 c.p.c. per perplessità della motivazione: “perché una motivazione che contiene affermazioni opposte e confliggenti non può che essere illegittima ed invalida”.
La , ritualmente costituitasi Controparte_1 in giudizio, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso gravame per asserito difetto di specificità (con conseguente violazione dell'art. 434 c.p.c.) e, comunque, nel merito ha contestato la fondatezza dell'avversa impugnazione sulla scorta delle prospettazioni già vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendo, in via principale, il rigetto del reclamo proposto dal sig. , con conseguente conferma della Parte_1 sentenza reclamata ed istando, in via subordinata, “in denegata ipotesi di declaratoria di illegittimità del licenziamento” di “dichiarare che il sig. ha diritto Parte_1 all'indennità nella misura minima prevista dall'art. 18 V° L. 300/1970”, il tutto con vittoria delle spese del grado.
All''odierna udienza, le parti hanno sottoscritto verbale di conciliazione giudiziale con cui hanno definito ogni reciproca pretesa, chiedendo a questa Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere a spese compensate fra le parti.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, rileva la Corte che in virtù dell'intervenuta conciliazione della lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese del grado, salvo quanto espressamente previsto dalle parti nel sottoscritto verbale di conciliazione, sono compensate tra le stesse.
In ragione della natura della pronuncia non trova applicazione alla fattispecie il novellato art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 in tema di raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione della lite;
- compensa le spese del grado fra le parti, salvo quanto dalle stesse previsto nel verbale di conciliazione versato in atti.
5 Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 30.01.2025
Il Consigliere est. dott. Roberto Pascarelli
Il Presidente dott.ssa Marcella Angelini
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