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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 30/10/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1347/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UE ET e dall'Avv. Federica Fiorilli
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di CP_1 C.F._2
AL Reale e dall'Avv. Roberto Di AL Reale
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Pomezia (RM) in data 27.1.2013
(atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pomezia, al n. 5, parte 1, anno
2013). Dall'unione tra i due nascevano a Roma i figli (in data 06.02.2013) e Persona_1 Persona_2
(in data 24.09.2015).
I coniugi sono separati consensualmente in virtù di sentenza n. 2473/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata il 21.11.2023 (r.g. n. 3908/2020).
Con ricorso depositato il 17.3.2025, ha chiesto che venga pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio con disciplina della responsabilità genitoriale sui figli minori, ed ha formulato, altresì, ulteriori domande in relazione alla casa coniugale e al relativo mutuo.
Con memoria depositata in data 1.10.2025, si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, chiedendo in ogni caso la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 22.10.2025, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha formulato una proposta conciliativa con previsione di un assegno di euro 450,00 al mese a carico del padre;
le parti dopo breve discussione hanno dichiarato di voler conciliare la causa alle seguenti condizioni: “affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre;
visite paterne come da ricorso e da condizioni stabilite dal Tribunale di Latina in data 21.11.2024, con preavviso di ore 48 qualora non possa vedere i figli per cause lavorative;
assegno di mantenimento per i minori a carico del padre di € 400,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico viene percepito integralmente dalla resistente con conferma della modalità già in essere. Spese di lite compensate”
Il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità all'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.10.2025 possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
L'ascolto dei figli minori deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale degli stessi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Pomezia (RM) in data 27.1.2013 (atto annotato nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Pomezia, al n. 5, parte 1, anno 2013);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Pomezia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT NO RI SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima - Famiglia CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. RI SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. OT NO giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1347/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
UE ET e dall'Avv. Federica Fiorilli
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Di CP_1 C.F._2
AL Reale e dall'Avv. Roberto Di AL Reale
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi sopra indicati hanno contratto matrimonio con rito civile in Pomezia (RM) in data 27.1.2013
(atto annotato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pomezia, al n. 5, parte 1, anno
2013). Dall'unione tra i due nascevano a Roma i figli (in data 06.02.2013) e Persona_1 Persona_2
(in data 24.09.2015).
I coniugi sono separati consensualmente in virtù di sentenza n. 2473/2023 del Tribunale di Velletri pubblicata il 21.11.2023 (r.g. n. 3908/2020).
Con ricorso depositato il 17.3.2025, ha chiesto che venga pronunciato lo Parte_1 scioglimento del matrimonio con disciplina della responsabilità genitoriale sui figli minori, ed ha formulato, altresì, ulteriori domande in relazione alla casa coniugale e al relativo mutuo.
Con memoria depositata in data 1.10.2025, si è costituita in giudizio la quale ha CP_1 contestato la ricostruzione dei fatti fornita dal ricorrente, chiedendo in ogni caso la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 22.10.2025, il Giudice delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha formulato una proposta conciliativa con previsione di un assegno di euro 450,00 al mese a carico del padre;
le parti dopo breve discussione hanno dichiarato di voler conciliare la causa alle seguenti condizioni: “affido condiviso dei minori con collocazione presso la madre;
visite paterne come da ricorso e da condizioni stabilite dal Tribunale di Latina in data 21.11.2024, con preavviso di ore 48 qualora non possa vedere i figli per cause lavorative;
assegno di mantenimento per i minori a carico del padre di € 400,00 complessivi oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico viene percepito integralmente dalla resistente con conferma della modalità già in essere. Spese di lite compensate”
Il Giudice delegato, assunti i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità all'accordo raggiunto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Ritiene, inoltre, questo Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.10.2025 possa essere integralmente recepito, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
L'ascolto dei figli minori deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare idonea all'interesse attuale degli stessi.
Le spese di lite vengono integralmente compensate, atteso l'esito conciliativo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Pomezia (RM) in data 27.1.2013 (atto annotato nel registro degli atti CP_1 di matrimonio del Comune di Pomezia, al n. 5, parte 1, anno 2013);
2. omologa le condizioni di divorzio concordate, sopra trascritte in parte motiva, e dispone in conformità;
3. manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Pomezia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
4. compensa tra le parti le spese di procedura.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 29/10/2025.
Il giudice estensore Il presidente
OT NO RI SE