Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 1451/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, in qualità di titolare p.t. della ditta individuale PROMEC di Cuscito Parte_1
AB (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Donno CodiceFiscale_1
(c.f. ), con domicilio eletto in Bari, alla via Putignani n° 136 CodiceFiscale_2
Pec: Email_1
APPELLANTE
Contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli Avv.ti Roberta Maranò (c.f. e Roberta Piacente CodiceFiscale_3
(c.f. ), con domicilio eletto in Bari alla Piazza Umberto I n. 54 CodiceFiscale_4 presso lo Studio legale Paolo Laterza & Associati
pec: Email_2
pec: Email_3
APPELLATA
07.10.2020 dal Tribunale di Bari, a definizione della causa n. RG. 18332/2017, notificata il 03.12.2020. Appello del 15 dicembre 2020.
Conclusioni: All'udienza del 16 settembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 la affinché, in relazione ai rapporti di conto Controparte_1 corrente intrattenuti con la venisse accertata la nullità dei contratti per la CP_1 presenza soltanto della sottoscrizione del correntista;
l'applicazione di interessi anatocistici in modo illegittimo;
la nullità di interessi debitori indeterminati e superiori al tasso legale;
la nullità delle c.m.s. in quanto non pattuite, con conseguente richiesta di rettifica dei saldi di conto.,
Si costituiva in giudizio la convenuta che contestava ogni richiesta, CP_1 eccepiva la prescrizione decennale e chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa a mezzo CTU contabile, veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata:
Il Giudice riteneva la domanda fondata in parte e la accoglieva nei limiti di cui si dirà.
Quanto alla nullità dei contratti bancari intercorsi con la convenuta e CP_1
l'invalidità delle clausole presenti in detti contratti, per la mancata sottoscrizione degli stessi da parte della Banca, l'eccezione veniva ritenuta infondata.
Nel merito, il CTU aveva accertato la pattuizione per iscritto dei tassi di interesse, aveva verificato che i tassi a debito applicati dalla erano stati CP_1 sempre al di sotto della soglia d'usura e nel ricalcolare gli stessi aveva escluso ogni forma di capitalizzazione fino al 30.06.2000 per, poi, per i periodi successivi procedere alla capitalizzazione su base trimestrale;
nell'operare il ricalcolo dei saldi, aveva escluso la commissione di massimo scoperto, illegittimamente applicata dalla banca, ed aveva applicato alle valute i termini di cui all'art. 120 TUB. Essendo stata pag. 2/8 eccepita la prescrizione da parte della il CTU, sulla base del quesito posto dal CP_1 giudice, aveva verificato tutte quelle competenze addebitate dalla al CP_1 correntista per il periodo anteriore alla data dell'11 novembre 2017 (data di notifica dell'atto di citazione), verificando l'esistenza di rimesse solutorie, pervenendo ad un conteggio finale che vedeva, quanto al conto corrente ordinario n. 6285218-6, alla data del 30.06.2017, un saldo a debito del correntista pari ad €uro 21.071,38 ed un saldo al 12.01.2012 pari a zero del conto corrente anticipo fatture n. 6285219-4, per un totale a debito del correntista pari ad € 21.071,38 rispetto a quanto risultante dall'ultimo estratto conto di € 24.531,98.
Tali risultanze giustificavano la compensazione delle spese di lite e di CTU.
3: secondo grado del giudizio
Proponeva appello il , chiedendo la integrale riforma della sentenza, Pt_1 ritenuta viziata per i seguenti motivi:
Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art.
117 TUB, relativamente alla illegittima pattuizione del tasso di interesse debitore per metodologia PRB
Il Giudice di prime cure aveva motivato il rigetto dell'eccezione mossa dal correntista, giustificando la sua decisione in ossequio alla pubblicazione dei predetti tassi ad opera dell'ABI, senza considerare che nel contratto di accensione del rapporto ordinario sottoscritto in data 05.11.1999, il tasso d'interesse debitore veniva indicato mediante la seguente dicitura: “1^ tasso PRB + 0,5 su fido convenzionato”, così come anche il sub-rapporto c/anticipo n. 6285219-4, datato
5.11.1999.
La mancata indicazione del tasso debitore di violava le norme di trasparenza dettate dal T.U.B. di cui all'art. 117, rendendo nulla la pattuizione, atteso che tale modalità non soddisfaceva il requisito di determinatezza, non possedendo il carattere della “sufficiente univocità”, essendo “mutevoli” e privi di margini predeterminati e discrezionalmente “autodeterminati” dalla Banca.
Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1283 c.c. e della
Delibera CICR del 09 febbraio 2000
Il conto corrente era stato acceso ante anno 2000, per cui non si poteva applicare in maniera automatica la reciprocità di capitalizzazione degli interessi a pag. 3/8 seguito dell'entrata in vigore della delibera CICR del 2000, in assenza di espressa pattuizione tra le parti in causa.
Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 112 c.p.c. e art 329
c.p.c. relativamente all'omessa pronuncia su una domanda proposta in primo grado
Il Giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi su una domanda proposta dall'attore in primo grado relativamente all'addebito di spese non espressamente pattuite in contratto. Tale richiesta era stata del tutto disattesa, sicché il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi su una domanda avanzata dall'attore nell'atto introduttivo del giudizio e richiamata nei successivi scritti difensivi.
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza previa rinnovazione della
CTU, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la rilevando la infondatezza delle eccezioni CP_1 sollevate dal correntista.
Quanto al tasso di interesse, riteneva la nullità infondata tenuto conto della assoluta determinabilità del tasso di interesse così come indicato nei contratti oggetto di impugnazione, posto il rinvio operato ai fogli informativi pubblicati presso lo sportello bancario dove erano radicati i rapporti. Essendo valida la clausola per relationem così come pattuita tra le parti, nessuna ipotesi di nullità poteva essere eccepita.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale, la doglianza era da ritenersi inammissibile, in quanto assorbita dalla applicata prescrizione. Inoltre, la banca oltre ad aver dimostrato di aver effettuato la pubblicazione in GU prevista dalla delibera
CICR dandone notizia al correntista con l'estratto del conto, non aveva peggiorato le condizioni applicate dal momento appunto che aveva applicato la capitalizzazione trimestrale sin dall'avvio del rapporto.
Quanto alla omessa pronuncia su una domanda proposta in primo grado, rilevava la come il Tribunale avesse fatto proprio, condividendolo, CP_1
l'accertamento peritale eseguito, né parte appellante in costanza di relazione peritale aveva avvertito la necessità di richiedere l'integrazione dei quesiti, né di formulare le osservazioni in tema di spese, a suo dire non pattuite;
né si poteva affermare che il
Tribunale si fosse disinteressato della questione, dal momento che era stata la stessa pag. 4/8 parte che nell'ambito del procedimento periziale svolto non aveva sollevato obiezione alcuna in tema di spese.
Si opponeva infine alla “rinnovazione” dell'accertamento peritale atteso anche il passaggio in giudicato della validità dei contratti e concludeva per il rigetto del gravame.
Così definita la posizione delle parti, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione, salvo poi essere rimessa sul ruolo al fine di disporre una consulenza integrativa, chiedendosi al CTU di escludere la capitalizzazione trimestrale, ove non risultasse sottoscritto contratto stabilente la reciprocità di accredito/addebito di interessi attivi/passivi e spese, oltre a commissioni ed oneri non espressamente pattuiti in contratto.
Effettuato l'accertamento peritale, all'udienza del 16 settembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190
c.p.c.
4: motivi della decisione
Nel merito, rileva la Corte quanto segue:
1) Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1284 c.c. e dell'art. 117 TUB, relativamente alla illegittima pattuizione del tasso di interesse debitore per metodologia PRB;
Il motivo è infondato.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità1, Nei contratti bancari,
l'obbligo di indicazione del tasso di interesse, previsto dall'art. 117, commi 4 e 7,
t.u.b. ai fini della validità del contratto, non postula che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso annuo nominale, ma s'intende assolto a norma dell'art. 1346 c.c. anche quando sia determinabile sulla scorta del tasso annuo effettivo globale e degli altri valori riportati nel contratto, oppure attraverso il rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché questi siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non determinati unilateralmente dalla banca.
Nel caso di specie, secondo la stessa esposizione dell'appellante nei contratti di accensione dei rapporti sottoscritti, il tasso d'interesse debitore veniva indicato 1 Cassazione civile sez. I, 13/06/2024, n. 16456 pag. 5/8 mediante la seguente dicitura: “ tasso PRB + 0,5 su fido convenzionato”, così come anche il sub-rapporto c/anticipo n. 6285219-4, datato 5.11.1999.
Ritiene la Corte che tale dicitura sia rispondente a criteri oggettivamente individuabili non soggetti all'arbitrio della e comunque agevolmente conoscibili CP_1 dal correntista, atteso che la variazione del tasso è riscontrabile dagli estratti conto.
In ogni caso, la questione non risulta essere stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni né nella comparsa conclusionale, per cui la stessa può ritenersi abbandonata, e comunque nel merito infondata.
Il secondo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.
2. Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1283 c.c. e della
Delibera CICR del 09 febbraio 2000;
3. Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 112 c.p.c. e art 329
c.p.c. relativamente all'omessa pronuncia su una domanda proposta in primo grado;
Entrambi i motivi sono stati oggetto dei quesiti posti all'Ausiliario in sede di perizia integrativa, le cui conclusioni si intendono qui richiamate.
Rileva la Corte che benché ne abbia sollecitato l'esecuzione, l'appellante non ha ritenuto di far pervenire proprie osservazioni, aderendo al calcolo finale, mentre il
CTU ha risposto in maniera argomentata a quelle poste dal consulente della Banca.
Il ragionamento svolto dal CTU appare logicamente motivato ed ancorato anche ai principi giurisprudenziali: gli interessi possono essere considerati leciti, così come calcolati dal Ctu, che ha tenuto conto della effettività del patto di reciprocità; e il calcolo finale risulta epurato dalle somme non dovute perché non previste in contratto o comunque non concordate.
All'esito, pertanto, è risultato che il conto corrente ordinario n. 6285218-6 intrattenuto dal signor presso la Parte_1 Controparte_1 presentava alla data del 30.06.2017 un saldo a debito del correntista pari ad €uro
18.676,38, a fronte del precedente saldo, sempre a debito, di €uro 21.071,38; il saldo al 12.01.2012 del conto corrente anticipo fatture n. 6285219-4 intrattenuto dal signor presso la era pari a Parte_1 Controparte_1 zero, come nel precedente elaborato peritale.
L'appello viene pertanto rigettato, atteso che l'appellante risulta avere ancora un saldo debitorio in favore della CP_1 pag. 6/8 5: spese di lite e di ctu
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore del decisum, compensate tuttavia per un quarto, atteso il parziale riconoscimento della domanda.
Nella stessa misura vengono poste a carico delle parti e nei loro rapporti interni le spese di CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 1451/2020, proposta da
, in qualità di titolare p.t. della ditta individuale PROMEC di Cuscito Parte_1
AB, contro Controparte_1 in persona del Presidente legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.
[...]
2954/2020 emessa in data 07.10.2020 dal Tribunale di Bari, a definizione della causa n. RG. 18332/2017, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, a parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara che il saldo del conto corrente n. 6285218-6 alla data del 30/06/2017 presentava un saldo a debito del correntista di €uro
18.676,38;
B) Dichiara che il saldo del conto anticipi fatture n. 6285219-4 presentava alla data del 12.01.2012 un saldo pari a zero;
C) condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...] delle spese di lite, che, Controparte_1 come da motivazione, liquida, già compensate di un quarto, in €uro 4.356,75, oltre rimborso forf. CPA ed IVA, come per legge, sulle somme di condanna;
D) pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate, nei rapporti interni tra le parti nella misura di tre quarti a carico di e del residuo quarto a Parte_1 carico della Controparte_1
[...]
E) Conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso nella Camera di consiglio del 8 aprile 2025
Il Relatore Il Presidente
pag. 7/8 (G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 8/8