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Sentenza 3 ottobre 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/10/2024, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1296/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), in qualità di impresa Parte_1 P.IVA_1
designata del , con l'avv. Organizzazione_1
FRANCESCO MARTINGANO contro
), in proprio e quale erede CP_1 C.F._1
di , Persona_1
), quale erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
, nonché quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
CP_1
), con l'avv. Parte_3 C.F._3
ELETTRA BRUNO
BOCA ET AR ( ) C.F._4
1 con l'avv. TONINO DIGNANI e l'avv. CP
STEFANO BENEDETTI
), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ANDREA LANA oggetto: responsabilità extracontrattuale;
appello avverso la sentenza n. 631/2023 del tribunale di Treviso emessa l'8.4.2023; causa trattenuta in decisione sulle seguenti domande della parte appellante: in via definitiva e Parte_1
nel merito: 1) accogliere l'appello principale e, in totale riforma della sentenza gravata, escludere responsabilità di , BO CP
ET AR e per il sinistro dedotto, con rigetto di tutte le CP_4
domande proposte nei confronti di i.q. Per l'effetto, Parte_1
condannare gli attori a restituire a i.q. tutte le somme Parte_1
da questa pagate e precisamente: classe 1953, in Controparte_1
proprio e quale erede di , a restituire la somma di € Persona_1
262.693,06; , quale erede di a Parte_2 Persona_1
restituire la somma di € 86.028,30; a restituire la Parte_3
somma di € 42.350,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e/o art. 1284, n. 4, cc, dalla data di ciascun pagamento al soddisfo. 2) In subordine, nell'ipotesi di conferma del capo della sentenza gravata secondo cui sarebbe stato trasportato sul ciclomotore di Parte_4
BO ET AR condotto da , rigettare la domanda come CP_4
proposta dagli attori riconoscendo ex art. 1227, co 1, il concorso massimo, decisivo e assorbente di per aver preso posto sul Parte_4
ciclomotore e omesso d'indossare il casco di protezione. Per l'effetto, condannare gli attori a restituire a le somme che CP_5
risulteranno da essi ricevute in esubero rispetto al determinando
2 concorso di in misura superiore al 50% già riconosciuto Parte_4
dalla sentenza gravata. Sempre con interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e/o ex art. 1284, n. 4, cc, dalla data di ciascun pagamento al soddisfo. 3)
Annullare, in ogni caso, la condanna di in favore di Controparte_6
in qualità di madre esercente la potestà sul minore Parte_3
perché la mai ha agito e proposto domanda nella CP_1 Pt_3
detta qualità. 4) Rigettare la domanda di Controparte_7
di condanna di alle spese del presente grado di Controparte_8
giudizio. 5) Dichiarare inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, e, comunque, rigettare l'appello incidentale proposto. 6)
Condannare gli attori originari a favore di i.q. alle spese del Pt_1
doppio grado di giudizio e, in ogni caso, BO ET AR a quelle del primo grado. In via istruttoria, si chiede di ammettere: A) quale mezzo di prova le trascrizioni delle deposizioni rese davanti al Tribunale penale di Lamezia Terme dai testi e il secondo del Tes_1 Tes_2
RIS di Messina, essendo la produzione legittima e giustificata perché non è stato possibile produrle prima in quanto assunte dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc. In subordine e ove occorra: B) prova per testi, chiesta da con la memoria di Pt_1
cui all'art. 183, co 6, n. 2, con i capitoli e i testi indicati da intendere qui integralmente riportati e trascritti;
C) nuova ctu che tenga conto delle osservazioni ritualmente formulate da e dal suo ctp da Pt_1
intendere qui integralmente riportate e trascritte;
domande della parte appellata e CP_1 Parte_2 [...]
voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, in riforma parziale Parte_3
della sentenza n. 631/2023 del Tribunale di Treviso: in via preliminare, dichiarare inammissibile il gravame di , nella qualità Parte_1
di Impresa designata quale , per Organizzazione_1
3 i motivi indicati analiticamente nel §4.2. della comparsa di costituzione e risposta in atti;
rigettare l'appello proposto da , nella Parte_1
qualità di Impresa designata quale Organizzazione_1
, per tutto quanto esposto in parte motiva della comparsa di
[...]
costituzione e risposta in atti, e confermare per quel che conseguentemente rileva, la sentenza di primo grado;
in via incidentale, accogliere l'appello incidentale proposto dalla parte appellata per i motivi tutti analiticamente indicati dal § 8 fino al §10.4. della comparsa di costituzione e risposta in atti e per l'effetto condannare,
[...]
, nella qualità di Impresa designata quale Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Organizzazione_1
al risarcimento in favore della parte appellata delle somme tutte richieste per le voci di danno oggetto di appello incidentale, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia dalla Ill.ma Corte di
Appello adita, oltre interessi e rivalutazione, dal giorno del sinistro, al saldo, detratto quanto liquidato in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria, oltre, IVA e CAP;
domande della parte appellata piaccia all'Ecc.ma CP
Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza od eccezione disattesa e respinta, accogliere l'appello proposto dalla compagnia e in riforma della sentenza n. 631/2023 del Tribunale di Parte_1
Treviso, Voglia annullarla, accertando e dichiarando l'assoluto difetto di responsabilità e/o corresponsabilità del sig. nella CP
causazione del sinistro oggetto del giudizio di primo grado. Con il favore del compenso e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da porsi a carico delle parti appellate;
4 domande terza chiamata in via Controparte_3
preliminare: preso atto della mancata costituzione in appello di ET
AR BO, di cui si chiede venga dichiarata la contumacia, il quale non ha quindi svolto appello incidentale nei confronti di
[...]
dichiararsi passati in giudicato i capi della Controparte_7
sentenza n. 631/2023 del Tribunale di Treviso che hanno statuito l'inoperatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa prestata da nei confronti di ET AR BO con Controparte_7
la polizza “Protezione capofamiglia” n. 103100476167, con Org_2
condanna dello stesso al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di (punti 3 e 11 del Controparte_7
dispositivo della sentenza di primo grado); in via subordinata di merito:
A) confermarsi la sentenza di primo grado laddove ha escluso ogni obbligazione in capo ad;
B) si intendono Controparte_7
in ogni caso espressamente riproposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc, tutte le domande ed eccezioni formulate da Controparte_7
nel primo grado di giudizio come richiamate nella
[...]
comparsa di costituzione in appello datata 23.11.2023; con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio a carico di
[...]
stante l'errata vocatio in ius di Parte_1 Controparte_7
da parte della stessa . Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 631/2023 il tribunale di Treviso ha così deciso:
«1) accerta la concorrente responsabilità di e CP CP_4
nella determinazione del sinistro per cui è causa e l'assenza di
[...]
copertura assicurativa dei due veicoli coinvolti;
2) rigetta la domanda risarcitoria formulata da ET AR BO;
3) accerta l'inoperatività
5 della polizza stipulata da ET AR BO con Controparte_3
; 4) accerta ex art. 1227, primo comma, cod. civ. il
[...]
concorso di colpa al 50% della vittima primaria;
5) Parte_4
condanna , ET AR BO (quale proprietario del CP
motociclo condotto dal figlio e la compagnia CP_4
IC , in qualità di impresa designata dal Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro ex art.
2055 cod. civ., a pagare all'attore la somma di € CP_1
156.907,20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria), oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
6) condanna
[...]
, ET AR BO (quale proprietario del motociclo CP
condotto dal figlio ) e la compagnia IC CP_4 [...]
, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per Parte_1
le Vittime della Strada, in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., a pagare all'attrice la somma di € 156.907,20 a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria), oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
7) condanna , ET CP
AR BO (quale proprietario del motociclo condotto dal figlio
e la compagnia IC , in CP_4 Parte_1
qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., a pagare a CP_1
e a – quali eredi di – la somma di
[...] Persona_1 Parte_4
€ 4.917,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria),
6 oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
8) condanna , ET AR BO (quale CP
proprietario del motociclo condotto dal figlio e la CP_4
compagnia IC , in qualità di impresa Parte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., a pagare all'attrice Parte_3
la somma di € 39.226,80 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria), oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
9) condanna , ET AR BO (quale CP
proprietario del motociclo condotto dal figlio e la CP_4
compagnia IC , in qualità di impresa Parte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., a pagare a e a Parte_2 [...]
, nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_3
genitoriale sul minore , la somma di € 78.453,60 a titolo CP_1
di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria), oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
10) condanna solidalmente
[...]
, ET AR BO e la compagnia IC CP [...]
, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali Parte_1
che liquida in complessivi € 728,45 per anticipazioni ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario;
11) condanna ET
AR BO alla rifusione, in favore della terza chiamata
[...]
[... , delle spese processuali che liquida in complessivi Controparte_9
€ 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti per legge;
12) pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti convenute [BO ET AR, CP Parte_1
le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreti del
[...]
21.10.2019 e del 21.2.2020, con condanna a restituire a parte attrice
[ , nella sua qualità di CP_1 Parte_5
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
in proprio e nella qualità di genitore CP_1 Parte_3
esercente la responsabilità genitoriale sul minore e CP_1
terza chiamata [ ] le spese di c.t.u. e di Controparte_7
c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate».
2. Il tribunale ha osservato che: il sinistro stradale del 21.10.2012 è stato provocato da colpa concorrente di alla guida del CP_4
ciclomotore ES AG (proprietà ET AR BO, non assicurato) e , conducente dell'autocarro EC UR CP
DA (veicolo altresì non assicurato).
3. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla CTU dell'ing.
(vd. pag. 11 ss. CTU del 20.02.2020): il ciclomotore Persona_2
ES AG, condotto da su cui viaggiava come CP_4
trasportato , nel procedere da Galli verso Accaria, lungo la Parte_4
SP 80/, ha incrociato, nella direzione opposta, l'autocarro EC UR
DA di . Quest'ultimo ha «presumibilmente» tagliato CP
la curva a sinistra, oltrepassando con le ruote la linea continua al centro della carreggiata.
4. L'autista del ciclomotore, restando nella propria corsia, ha imboccato la curva rimanendo in prossimità del centro della carreggiata e solo una volta superato il muretto di contenimento sul lato destro della
8 strada si è reso conto dell'autocarro proveniente dalla direzione opposta. D'istinto l'autista del ciclomotore, probabilmente sterzando verso destra per evitare l'autocarro, ha perso il controllo del mezzo, caduto poi sul lato sinistro.
5. Parimenti, il guidatore dell'autocarro alla vista del ciclomotore ha reagito cercando di portarsi sul lato destro della carreggiata. Nel corso della caduta del ciclomotore e dello spostamento a destra dell'autocarro è avvenuto il contatto tra i due trasportati sulla ES e la fiancata di sinistra dell'autocarro.
6. A fronte del decesso del trasportato , avvenuto a Parte_4
distanza di sessantasei giorni dall'incidente (26.12.2012), hanno chiesto il risarcimento dei danni la madre , il padre Persona_1 [...]
per il nipote ex fratre , (nella CP_1 CP_1 Parte_2
sola qualità di esercente la responsabilità genitoriale su CP_1
e la cognata . In ragione della mancanza di Parte_3
assicurazione per entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro, è stata chiamata in causa , in qualità di impresa IC Parte_1
designata dal . Organizzazione_1
7. Il CTU ing. ha ipotizzato un concorso di responsabilità Per_2
tra l'autista del ciclomotore e quello dell'autocarro, rispettivamente del
30-35% per il primo (violazione dell'art. 143 CdS – mancato mantenimento della destra) e del 60-65% per il secondo (violazione dell'art. 40 per superamento della linea continua, e dell'art. 143 per mancato mantenimento della destra).
8. Sussistono, pertanto, i requisiti per affermare la responsabilità in solido del conducente il ciclomotore del proprietario del CP_4
mezzo ET AR BO, e di , intestatario del furgone CP
coinvolto. Al contempo, assume particolare rilievo il contegno tenuto
9 dalla vittima, terza trasportata, la quale, al momento del sinistro, non indossava il casco. Va, pertanto, riconosciuto il concorso colposo di nella misura del 50%. Parte_4
9. I danni sono liquidati secondo le tabelle del Tribunale di Roma per la perdita del rapporto parentale nei confronti. Non possono trovare accoglimento, invece, le domande di risarcimento per il danno da perdita della contribuzione del defunto, nonché, quella relativa al danno c.d. da lucida agonia, in quanto non provate].
10. La parte appellante ha svolto sei motivi. Parte_1
11. Le parti appellate e CP_1 Parte_2 Parte_3
si sono costituite chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la
[...]
conferma della sentenza gravata. Hanno proposto appello incidentale, deducendo violazione degli artt. 1227 cc e 112 cpc.
12. La parte appellata si è costituita chiedendo CP
l'accoglimento dell'appello proposto da e la riforma Parte_1
della sentenza impugnata.
13. La parte appellata si è costituita Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
14. L'atto di appello è stato notificato l'11.07.2023 a BO ET
AR con avv. Romualdo Libassi Gualtieri nel domicilio eletto presso il procuratore avv. Schiavon Barbara alla PEC
e alla PEC Email_1
ma la parte non si Email_2
è costituita in giudizio.
15. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10 16. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 9-12) la parte appellante lamenta la violazione degli artt. 115, 116, co. 1, cpc
«…secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, laddove la sentenza è basata sulla ctu Ing. disposta d'ufficio…». Il motivo non è fondato, poiché la Per_2
decisione assunta dal Tribunale è stata adottata non già, come asserito dall'appellante, sulla base della sola CTU dell'ing. bensì Per_2
tenendo conto di questa e delle altre risultanze probatorie (vd. pagg. 11-
12 sentenza).
17. In particolare, l'ausiliare, nel ricostruire la dinamica del sinistro, si è avvalso dei rilievi degli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente, nonché delle foto e delle indagini svolte dalla PG ai fini del procedimento penale a carico di . Il Tribunale, pertanto, CP
non risulta esser incorso nella violazione dell'art. 115 cpc. Né, d'altra parte, può essere oggetto di contestazione l'utilizzo nel giudizio civile degli atti di indagini preliminari svolte in sede penale ove, come nel caso in esame, il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione della loro utilizzazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass.
2947/2023).
18. Deve essere, altresì, respinta la doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 cpc: il Tribunale, infatti, non è incorso in alcun errore
11 poiché, nel considerare i diversi elementi probatori acquisiti, ha ritenuto Cont di attribuire maggior peso alla perizia eseguita dal (vd. pagg. 93ss doc.
1-22 fasc. I grado , i cui esiti sono incontrovertibili. Pt_1
19. Innanzitutto, il RIS di Messina ha accertato che le fibre tessili rinvenute incastrate nel paraurti del furgone investitore sono chimicamente e fisicamente identiche alle fibre tessili costituenti il tessuto della parte interna della felpa indossata da al Parte_4
momento del decesso. Tali fibre sono state verosimilmente trasferite al paraurti per transfert primario tra lo stesso e i tessuti della felpa.
20. Inoltre, con un accertamento dirimente e non controverso in causa, il medesimo RIS di Messina ha rilevato che il materiale di colore nero individuato sulla scritta presente nella parte anteriore della felpa indossata da risulta chimicamente identico al materiale Parte_4
utilizzato per la verniciatura del paraurti del veicolo EC. Tale materiale estraneo al tessuto della felpa è stato verosimilmente trasferito per transfert primario dal paraurti hai tessuti della felpa
21. Conclude dunque il RIS che le risultanze analitiche supportano fortemente l'ipotesi di un compatto tra il paraurti dell'EC e la felpa indossata da (vd. relazione RIS del 3.4.2014 p. 42, doc. 25). Parte_4
22. Secondo l'avviso della Corte, tali risultanze oggettive, e in particolare la corrispondenza della vernice del paraurti con il «materiale di colore nero individuato sulla scritta» della felpa del , sono tali CP_1
da superare l'esito negativo dell'ispezione effettuata dai Carabinieri sul furgone di AB il giorno stesso del sinistro al fine di verificarne la corrispondenza con quello ritratto nelle riprese delle telecamere di una tabaccheria vicina al luogo dell'incidente (vd. CNR, pag. 3; CTU PM, pag. 85 docc.
1-22 fasc. I grado . Pt_1
12 23. Ne deriva che anche il Tribunale, nel bilanciare le risultanze probatorie, ha senz'altro considerato maggiormente attendibili gli sviluppi richiamati piuttosto che i controlli effettuati nell'immediatezza del fatto connotati da approssimazione e da scarsità di informazioni.
Deve, infine, esser disattesa la volontà dell'appellante di ricondurre le riprese delle telecamere esistenti in loco a una prova di natura legale.
Queste, infatti, si palesano prive dei requisiti in virtù dei quali il giudice
è vincolato a un determinato risultato probatorio. Quanto poi all'avvenuta assoluzione in secondo grado di , si rileva CP
la non definitività della stessa, e si evidenzia come da tale pronuncia emerga la carenza di elementi di prova circa l'individuazione del conducente il furgone al momento del sinistro e non invece rispetto all'identificazione dello stesso veicolo coinvolto, privo di copertura assicurativa (vd. pag. 4, doc. 4 fasc. appellante).
24. Col secondo motivo (pagg. 12-17) si lamenta la violazione da parte del tribunale degli artt. 2697 co. 1, cc, 115 cpc, 157 n. 1 e 203 cpp.
Il motivo non è fondato, poiché la circostanza che alla guida del ciclomotore vi fosse risulta non soltanto dalle dichiarazioni CP_4
rese in dibattimento dagli amici di e (vd. pag. CP_4 Parte_4
12 sent. n. 945/18 Trib. Lamezia Terme Sez. Un. Pen.), nonché da quanto sostenuto dal CTU ing. il quale, valorizzando la Per_2
relazione del RIS sopra richiamata e dunque la conferma dell'urto tra e il furgone di AB (data la presenza di tessuto sul paraurti Parte_4
sinistro compatibile con la felpa indossata dal ragazzo, come pure di vernice del paraurti sulla medesima felpa), giunge ad affermare come più probabile che ad esser trasportato fosse (vd. pag. 5 CP_1
integrazione CTU ing. depositata in data 20.02.2020). Appare Per_2
evidente che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento facendo
13 riferimento a quanto emerso dall'istruttoria. Del pari, è destituita di fondamento l'asserita mancanza di prova rispetto alla circostanza che Cont la felpa utilizzata per le analisi da parte del fosse quella indossata da il giorno del sinistro: risulta che il fratello della vittima Parte_4
mostrò ai Carabinieri una foto, scattata il giorno del sinistro, nella quale aveva indosso la felpa utilizzata in sede di accertamento Parte_4
(vd. pag. 94, docc.
1-22 fasc. I grado ). CP_1
25. Col terzo motivo (pag. 17) si lamenta errore del tribunale, per violazione dell'art. 112 cpc. Il motivo non è fondato, poiché il
Tribunale, nell'indicare anche quale genitore Parte_3
esercente la responsabilità genitoriale su , di fatto non CP_1
ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tale aspetto, infatti, non incide in alcun modo su quanto richiesto a titolo di risarcimento per il danno subito dal minore, nella sua qualità di cugino della vittima. Il Tribunale, preso atto della costituzione in giudizio anche della madre, sia pur solo «in proprio», non è incorso in alcun errore, semplicemente ha provveduto ad applicare quanto enunciato dagli artt. 316 e 320 c.c. in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e rappresentanza del minore.
26. Col quarto motivo (pagg. 17-19) si lamenta errore del tribunale, perché ha [violazione art. 1227, co. 1, cc]. Il motivo non è fondato.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il concorso colposo della vittima nella misura dell'80% anzicché del 50%, valorizzando non soltanto il mancato uso del casco da parte di T_
, ma anche il fatto che questi avesse accettato di viaggiare su un
[...]
ciclomotore non omologato al trasporto di altre persone, oltre il conducente. Sul punto, gli eredi di hanno rilevato che il CP_1
Tribunale, nonostante l'appellante in sede di comparsa conclusionale
14 avesse posto la questione, non si è pronunciato, pertanto, lamentano che il capo della sentenza non sia stato impugnato per violazione dell'art. 112 cpc, ma invocando l'art. 1227, co. 1, cc. La censura proposta deve in ogni caso esser respinta, in quanto se è vero che il consenso alla circolazione su un mezzo non omologato al trasporto di più persone può assumere rilevanza in sede di concorso colposo del danneggiato alla causazione dell'evento, è altrettanto necessario che l'eccezione in tal senso sia supportata dalla prova relativa all'inidoneità descritta, nonché all'effettivo contributo causale della condotta rispetto alla causazione dell'evento dannoso. Nel caso in esame l'appellante si limita ad allegare genericamente tale circostanza.
27. Col quinto motivo (pag. 19) si lamenta la violazione dell'art. 91 cpc perché il tribunale, «…pur avendo rigettato la domanda riconvenzionale di BO ET AR nei confronti di ha Pt_1
omesso di condannarlo alle spese di giudizio e si denunzia palese violazione dell'art. 91 cpc particolarmente grave perché il Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, soggetto a controllo anche della
Corte dei Conti, è istituzione di grande rilevanza sociale che non può sopportare spese giudiziali per iniziative infondate e/ o disinvolte». Il motivo non è fondato, poiché le spese dovevano essere e sono state liquidate dal primo giudice in via solidale, considerando l'esito complessivo della lite che ha visto la soccombenza della compagnia, in relazione a un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli non assicurati.
28. Col sesto motivo (pagg. 19) si lamenta che «l'ordinanza viola gli artt. 244 cpc e 652 cpp: la prima norma regola l'ammissione di prova per testi e la seconda l'efficacia nel giudizio civile della sola sentenza penale passata in giudicato. La sentenza, invece, ha attribuito efficacia
15 vincolante alla ctu basata solo su alcune indagini preliminari smentite da altre, mentre ha negato la prova per testi di volta a Pt_1
provare circostanze rilevanti e contrastare con la prova contraria quella diretta degli attori» Il motivo non può essere accolto, poiché come si è detto secondo l'interpretazione della Corte, le risultanze oggettive dell'indagine tecnica consentono di concludere che sia stata raggiunta la prova relativa alla dinamica del sinistro e ai veicoli coinvolti nel medesimo.
29. In via incidentale, le parti appellate CP_1 [...]
e lamentano che il tribunale ha violato gli Pt_2 Parte_3
artt. 1223 e 1227 cc, 112 cpc e 13 Direttiva UE 2009/103. I motivi non sono fondati. L'appellante incidentale sostiene che il Tribunale nell'affermare la sussistenza del concorso colposo della vittima nella causazione dell'evento dannoso avrebbe commesso un error in procedendo ed in iudicando (vd. pag. 18 Comparsa cost. eredi ). CP_1
30. Questa Corte ritiene privo di pregio il ragionamento a sostegno della censura sul punto: il Tribunale, infatti, in data 03.01.2019, ha ordinato a l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cpc, della CP
perizia depositata nel procedimento penale, dalla consultazione della quale apprendeva la circostanza che i due ragazzi non indossavano il casco al momento del sinistro (vd. pag. 9 CTU ing. , pag. 64 Per_3
docc.
1-22 fasc. I grado ). Pertanto, il Tribunale, rilevando CP_1
d'ufficio la violazione in esame da parte della vittima ha ritenuto di inquadrarla nella casistica di cui al I comma dell'art. 1227 cc, il quale, per l'appunto stabilisce la possibilità che il risarcimento subisca una diminuzione allorquando il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a cagionare il danno.
16 31. Il Tribunale, d'altra parte, ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di ravvisare nella condotta di un Parte_4
contributo causale alla causazione del danno (vd. pag. 31-32 sentenza).
32. Deve esser, altresì, respinto il motivo relativo alla violazione dell'art. 13 Direttiva UE 2009/103 in rapporto all'art. 1227 cc:
l'appellante incidentale, infatti, fornisce un'interpretazione della norma europea del tutto disancorata dal tenore letterale della stessa. Di seguito l'art. 13 della direttiva richiamata, rubricata “Clausole d'esclusione”:
«1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all'articolo 3 che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte: a) di persone non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;
b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare
l'autoveicolo in questione;
c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione».
33. Dal testo richiamato ben si può comprendere l'infondatezza della contestazione opposta: l'applicazione dell'art. 1227 cc da parte del
Tribunale, difatti, non risulta esser finalizzata a escludere l'assicurazione del terzo trasportato, quanto piuttosto a graduare le colpe dei soggetti coinvolti nel sinistro verificatosi. L'art. 13 Direttiva
UE 2009/103 deve essere inteso come «norma che non esonera tout court il trasportato da ogni sua responsabilità della sua condotta, bensì gli garantisce comunque che gli effetti della sua responsabilità non pervengano all'assoluta esclusione della tutela assicurativa, che
17 soltanto viene coordinata e calibrata con gli effetti di tale responsabilità se questa ricorre» (Cass. 1386/2023).
34. L'appellante incidentale contesta, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha stabilito nella misura del 50% l'apporto causale offerto della vittima con la sua condotta. Anche tale motivo deve essere respinto, infatti, il Tribunale ha provveduto a motivare la sua decisione in tal senso, richiamando la rilevanza causale delle lesioni riportate al cranio da rispetto all'evento morte dello stesso (vd. pag. 31 Parte_4
sentenza).
35. Infine, gli eredi di contestano la sentenza nella parte in cui CP_1
non ha riconosciuto «il danno rappresentato dalla paura e dalla sofferenza provate dalla vittima durante l'agonia» (vd. pag. 25 comparsa di cost. eredi ) per carenza di prova e denunciano la CP_1
violazione dell'art. 1223 cc per aver il Tribunale liquidato soltanto il danno biologico temporaneo. Anche sotto tale profilo l'appello incidentale non può trovare accoglimento: infatti, per il riconoscimento di tale voce di danno, deve esser data la prova della percezione della morte incombente, di una catastrofe non evitabile ma che inesorabilmente si avvicina, annientando tutte le funzioni vitali fino all'ultimo respiro, per via della peculiare intensità a carico della psiche del soggetto, che aspetta lucidamente l'estinzione della propria vita tale danno viene definito catastrofico. Ora, nel caso in esame, dall'esame della cartella clinica del paziente, in particolare del diario giornaliero
(vd. pag. 217ss, doc.
1-22 fasc. I grado ), si apprende che CP_1 T_
nel mese precedente la fine della sua vita si trovava in stato di
[...]
coma, pertanto, il richiamato requisito della lucidità non può senz'altro esser ritenuto sussistente nel caso concreto.
18 36. Per le indicate ragioni, vanno disattesi sia l'appello proposto da
, sia quello incidentale di Parte_1 CP_1 [...]
e . Pt_2 Parte_3
37. Le spese sono regolate secondo la soccombenza, e liquidate applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
38. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale proposto da , sia Parte_1
quello incidentale proposto da e CP_1 Parte_2 [...]
e conferma la sentenza impugnata;
Parte_3
2. compensa le spese nel relativo rapporto processuale;
3. condanna l'appellante principale e gli Pt_1 Parte_1
appellanti incidentali e CP_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro a rifondere le spese del grado liquidate a favore
[...]
di ciascuna altra controparte separatamente costituita in € 13.560,00
(scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
4. dichiara che vi sono i presupposti per applicare il comma 1- quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di
19 contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 3.10.2024.
Il Presidente
Marco Campagnolo
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
1296/2023 RG.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), in qualità di impresa Parte_1 P.IVA_1
designata del , con l'avv. Organizzazione_1
FRANCESCO MARTINGANO contro
), in proprio e quale erede CP_1 C.F._1
di , Persona_1
), quale erede di Parte_2 C.F._2 Per_1
, nonché quale genitore esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
CP_1
), con l'avv. Parte_3 C.F._3
ELETTRA BRUNO
BOCA ET AR ( ) C.F._4
1 con l'avv. TONINO DIGNANI e l'avv. CP
STEFANO BENEDETTI
), in persona del Controparte_3 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con l'avv. ANDREA LANA oggetto: responsabilità extracontrattuale;
appello avverso la sentenza n. 631/2023 del tribunale di Treviso emessa l'8.4.2023; causa trattenuta in decisione sulle seguenti domande della parte appellante: in via definitiva e Parte_1
nel merito: 1) accogliere l'appello principale e, in totale riforma della sentenza gravata, escludere responsabilità di , BO CP
ET AR e per il sinistro dedotto, con rigetto di tutte le CP_4
domande proposte nei confronti di i.q. Per l'effetto, Parte_1
condannare gli attori a restituire a i.q. tutte le somme Parte_1
da questa pagate e precisamente: classe 1953, in Controparte_1
proprio e quale erede di , a restituire la somma di € Persona_1
262.693,06; , quale erede di a Parte_2 Persona_1
restituire la somma di € 86.028,30; a restituire la Parte_3
somma di € 42.350,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e/o art. 1284, n. 4, cc, dalla data di ciascun pagamento al soddisfo. 2) In subordine, nell'ipotesi di conferma del capo della sentenza gravata secondo cui sarebbe stato trasportato sul ciclomotore di Parte_4
BO ET AR condotto da , rigettare la domanda come CP_4
proposta dagli attori riconoscendo ex art. 1227, co 1, il concorso massimo, decisivo e assorbente di per aver preso posto sul Parte_4
ciclomotore e omesso d'indossare il casco di protezione. Per l'effetto, condannare gli attori a restituire a le somme che CP_5
risulteranno da essi ricevute in esubero rispetto al determinando
2 concorso di in misura superiore al 50% già riconosciuto Parte_4
dalla sentenza gravata. Sempre con interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 e/o ex art. 1284, n. 4, cc, dalla data di ciascun pagamento al soddisfo. 3)
Annullare, in ogni caso, la condanna di in favore di Controparte_6
in qualità di madre esercente la potestà sul minore Parte_3
perché la mai ha agito e proposto domanda nella CP_1 Pt_3
detta qualità. 4) Rigettare la domanda di Controparte_7
di condanna di alle spese del presente grado di Controparte_8
giudizio. 5) Dichiarare inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, e, comunque, rigettare l'appello incidentale proposto. 6)
Condannare gli attori originari a favore di i.q. alle spese del Pt_1
doppio grado di giudizio e, in ogni caso, BO ET AR a quelle del primo grado. In via istruttoria, si chiede di ammettere: A) quale mezzo di prova le trascrizioni delle deposizioni rese davanti al Tribunale penale di Lamezia Terme dai testi e il secondo del Tes_1 Tes_2
RIS di Messina, essendo la produzione legittima e giustificata perché non è stato possibile produrle prima in quanto assunte dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 cpc. In subordine e ove occorra: B) prova per testi, chiesta da con la memoria di Pt_1
cui all'art. 183, co 6, n. 2, con i capitoli e i testi indicati da intendere qui integralmente riportati e trascritti;
C) nuova ctu che tenga conto delle osservazioni ritualmente formulate da e dal suo ctp da Pt_1
intendere qui integralmente riportate e trascritte;
domande della parte appellata e CP_1 Parte_2 [...]
voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, in riforma parziale Parte_3
della sentenza n. 631/2023 del Tribunale di Treviso: in via preliminare, dichiarare inammissibile il gravame di , nella qualità Parte_1
di Impresa designata quale , per Organizzazione_1
3 i motivi indicati analiticamente nel §4.2. della comparsa di costituzione e risposta in atti;
rigettare l'appello proposto da , nella Parte_1
qualità di Impresa designata quale Organizzazione_1
, per tutto quanto esposto in parte motiva della comparsa di
[...]
costituzione e risposta in atti, e confermare per quel che conseguentemente rileva, la sentenza di primo grado;
in via incidentale, accogliere l'appello incidentale proposto dalla parte appellata per i motivi tutti analiticamente indicati dal § 8 fino al §10.4. della comparsa di costituzione e risposta in atti e per l'effetto condannare,
[...]
, nella qualità di Impresa designata quale Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Organizzazione_1
al risarcimento in favore della parte appellata delle somme tutte richieste per le voci di danno oggetto di appello incidentale, o della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia dalla Ill.ma Corte di
Appello adita, oltre interessi e rivalutazione, dal giorno del sinistro, al saldo, detratto quanto liquidato in esecuzione della sentenza di primo grado;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, comprese le spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice dichiaratasi antistataria, oltre, IVA e CAP;
domande della parte appellata piaccia all'Ecc.ma CP
Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza od eccezione disattesa e respinta, accogliere l'appello proposto dalla compagnia e in riforma della sentenza n. 631/2023 del Tribunale di Parte_1
Treviso, Voglia annullarla, accertando e dichiarando l'assoluto difetto di responsabilità e/o corresponsabilità del sig. nella CP
causazione del sinistro oggetto del giudizio di primo grado. Con il favore del compenso e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da porsi a carico delle parti appellate;
4 domande terza chiamata in via Controparte_3
preliminare: preso atto della mancata costituzione in appello di ET
AR BO, di cui si chiede venga dichiarata la contumacia, il quale non ha quindi svolto appello incidentale nei confronti di
[...]
dichiararsi passati in giudicato i capi della Controparte_7
sentenza n. 631/2023 del Tribunale di Treviso che hanno statuito l'inoperatività, nel caso di specie, della garanzia assicurativa prestata da nei confronti di ET AR BO con Controparte_7
la polizza “Protezione capofamiglia” n. 103100476167, con Org_2
condanna dello stesso al rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di (punti 3 e 11 del Controparte_7
dispositivo della sentenza di primo grado); in via subordinata di merito:
A) confermarsi la sentenza di primo grado laddove ha escluso ogni obbligazione in capo ad;
B) si intendono Controparte_7
in ogni caso espressamente riproposte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 cpc, tutte le domande ed eccezioni formulate da Controparte_7
nel primo grado di giudizio come richiamate nella
[...]
comparsa di costituzione in appello datata 23.11.2023; con vittoria delle spese e competenze del presente grado di giudizio a carico di
[...]
stante l'errata vocatio in ius di Parte_1 Controparte_7
da parte della stessa . Parte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 631/2023 il tribunale di Treviso ha così deciso:
«1) accerta la concorrente responsabilità di e CP CP_4
nella determinazione del sinistro per cui è causa e l'assenza di
[...]
copertura assicurativa dei due veicoli coinvolti;
2) rigetta la domanda risarcitoria formulata da ET AR BO;
3) accerta l'inoperatività
5 della polizza stipulata da ET AR BO con Controparte_3
; 4) accerta ex art. 1227, primo comma, cod. civ. il
[...]
concorso di colpa al 50% della vittima primaria;
5) Parte_4
condanna , ET AR BO (quale proprietario del CP
motociclo condotto dal figlio e la compagnia CP_4
IC , in qualità di impresa designata dal Parte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro ex art.
2055 cod. civ., a pagare all'attore la somma di € CP_1
156.907,20 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria), oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
6) condanna
[...]
, ET AR BO (quale proprietario del motociclo CP
condotto dal figlio ) e la compagnia IC CP_4 [...]
, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per Parte_1
le Vittime della Strada, in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., a pagare all'attrice la somma di € 156.907,20 a titolo di Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria), oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
7) condanna , ET CP
AR BO (quale proprietario del motociclo condotto dal figlio
e la compagnia IC , in CP_4 Parte_1
qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., a pagare a CP_1
e a – quali eredi di – la somma di
[...] Persona_1 Parte_4
€ 4.917,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria),
6 oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
8) condanna , ET AR BO (quale CP
proprietario del motociclo condotto dal figlio e la CP_4
compagnia IC , in qualità di impresa Parte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., a pagare all'attrice Parte_3
la somma di € 39.226,80 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria), oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
9) condanna , ET AR BO (quale CP
proprietario del motociclo condotto dal figlio e la CP_4
compagnia IC , in qualità di impresa Parte_1
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in solido tra loro ex art. 2055 cod. civ., a pagare a e a Parte_2 [...]
, nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_3
genitoriale sul minore , la somma di € 78.453,60 a titolo CP_1
di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (già operata la riduzione per il concorso di colpa della vittima primaria), oltre rivalutazione e interessi calcolati sulla base dei criteri esposti in motivazione;
10) condanna solidalmente
[...]
, ET AR BO e la compagnia IC CP [...]
, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese processuali Parte_1
che liquida in complessivi € 728,45 per anticipazioni ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA se dovuti per legge, con distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore di parte attrice che si è dichiarato antistatario;
11) condanna ET
AR BO alla rifusione, in favore della terza chiamata
[...]
[... , delle spese processuali che liquida in complessivi Controparte_9
€ 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA se dovuti per legge;
12) pone definitivamente e solidalmente a carico delle parti convenute [BO ET AR, CP Parte_1
le spese di c.t.u. nella misura già liquidata con decreti del
[...]
21.10.2019 e del 21.2.2020, con condanna a restituire a parte attrice
[ , nella sua qualità di CP_1 Parte_5
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
[...]
in proprio e nella qualità di genitore CP_1 Parte_3
esercente la responsabilità genitoriale sul minore e CP_1
terza chiamata [ ] le spese di c.t.u. e di Controparte_7
c.t.p. a tal fine anticipate e debitamente documentate».
2. Il tribunale ha osservato che: il sinistro stradale del 21.10.2012 è stato provocato da colpa concorrente di alla guida del CP_4
ciclomotore ES AG (proprietà ET AR BO, non assicurato) e , conducente dell'autocarro EC UR CP
DA (veicolo altresì non assicurato).
3. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dalla CTU dell'ing.
(vd. pag. 11 ss. CTU del 20.02.2020): il ciclomotore Persona_2
ES AG, condotto da su cui viaggiava come CP_4
trasportato , nel procedere da Galli verso Accaria, lungo la Parte_4
SP 80/, ha incrociato, nella direzione opposta, l'autocarro EC UR
DA di . Quest'ultimo ha «presumibilmente» tagliato CP
la curva a sinistra, oltrepassando con le ruote la linea continua al centro della carreggiata.
4. L'autista del ciclomotore, restando nella propria corsia, ha imboccato la curva rimanendo in prossimità del centro della carreggiata e solo una volta superato il muretto di contenimento sul lato destro della
8 strada si è reso conto dell'autocarro proveniente dalla direzione opposta. D'istinto l'autista del ciclomotore, probabilmente sterzando verso destra per evitare l'autocarro, ha perso il controllo del mezzo, caduto poi sul lato sinistro.
5. Parimenti, il guidatore dell'autocarro alla vista del ciclomotore ha reagito cercando di portarsi sul lato destro della carreggiata. Nel corso della caduta del ciclomotore e dello spostamento a destra dell'autocarro è avvenuto il contatto tra i due trasportati sulla ES e la fiancata di sinistra dell'autocarro.
6. A fronte del decesso del trasportato , avvenuto a Parte_4
distanza di sessantasei giorni dall'incidente (26.12.2012), hanno chiesto il risarcimento dei danni la madre , il padre Persona_1 [...]
per il nipote ex fratre , (nella CP_1 CP_1 Parte_2
sola qualità di esercente la responsabilità genitoriale su CP_1
e la cognata . In ragione della mancanza di Parte_3
assicurazione per entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro, è stata chiamata in causa , in qualità di impresa IC Parte_1
designata dal . Organizzazione_1
7. Il CTU ing. ha ipotizzato un concorso di responsabilità Per_2
tra l'autista del ciclomotore e quello dell'autocarro, rispettivamente del
30-35% per il primo (violazione dell'art. 143 CdS – mancato mantenimento della destra) e del 60-65% per il secondo (violazione dell'art. 40 per superamento della linea continua, e dell'art. 143 per mancato mantenimento della destra).
8. Sussistono, pertanto, i requisiti per affermare la responsabilità in solido del conducente il ciclomotore del proprietario del CP_4
mezzo ET AR BO, e di , intestatario del furgone CP
coinvolto. Al contempo, assume particolare rilievo il contegno tenuto
9 dalla vittima, terza trasportata, la quale, al momento del sinistro, non indossava il casco. Va, pertanto, riconosciuto il concorso colposo di nella misura del 50%. Parte_4
9. I danni sono liquidati secondo le tabelle del Tribunale di Roma per la perdita del rapporto parentale nei confronti. Non possono trovare accoglimento, invece, le domande di risarcimento per il danno da perdita della contribuzione del defunto, nonché, quella relativa al danno c.d. da lucida agonia, in quanto non provate].
10. La parte appellante ha svolto sei motivi. Parte_1
11. Le parti appellate e CP_1 Parte_2 Parte_3
si sono costituite chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la
[...]
conferma della sentenza gravata. Hanno proposto appello incidentale, deducendo violazione degli artt. 1227 cc e 112 cpc.
12. La parte appellata si è costituita chiedendo CP
l'accoglimento dell'appello proposto da e la riforma Parte_1
della sentenza impugnata.
13. La parte appellata si è costituita Controparte_3
chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
14. L'atto di appello è stato notificato l'11.07.2023 a BO ET
AR con avv. Romualdo Libassi Gualtieri nel domicilio eletto presso il procuratore avv. Schiavon Barbara alla PEC
e alla PEC Email_1
ma la parte non si Email_2
è costituita in giudizio.
15. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
10 16. Osserva la Corte. Col primo motivo (pagg. 9-12) la parte appellante lamenta la violazione degli artt. 115, 116, co. 1, cpc
«…secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, laddove la sentenza è basata sulla ctu Ing. disposta d'ufficio…». Il motivo non è fondato, poiché la Per_2
decisione assunta dal Tribunale è stata adottata non già, come asserito dall'appellante, sulla base della sola CTU dell'ing. bensì Per_2
tenendo conto di questa e delle altre risultanze probatorie (vd. pagg. 11-
12 sentenza).
17. In particolare, l'ausiliare, nel ricostruire la dinamica del sinistro, si è avvalso dei rilievi degli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente, nonché delle foto e delle indagini svolte dalla PG ai fini del procedimento penale a carico di . Il Tribunale, pertanto, CP
non risulta esser incorso nella violazione dell'art. 115 cpc. Né, d'altra parte, può essere oggetto di contestazione l'utilizzo nel giudizio civile degli atti di indagini preliminari svolte in sede penale ove, come nel caso in esame, il Tribunale abbia fornito adeguata motivazione della loro utilizzazione, si tratti di prove idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non siano smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie;
in tal caso non si può ravvisare la violazione del principio di cui all'art. 101 cpc, posto che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio in ordine alle relative emergenze istruttorie si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti dello stesso di farne oggetto di valutazione critica e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cass.
2947/2023).
18. Deve essere, altresì, respinta la doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 cpc: il Tribunale, infatti, non è incorso in alcun errore
11 poiché, nel considerare i diversi elementi probatori acquisiti, ha ritenuto Cont di attribuire maggior peso alla perizia eseguita dal (vd. pagg. 93ss doc.
1-22 fasc. I grado , i cui esiti sono incontrovertibili. Pt_1
19. Innanzitutto, il RIS di Messina ha accertato che le fibre tessili rinvenute incastrate nel paraurti del furgone investitore sono chimicamente e fisicamente identiche alle fibre tessili costituenti il tessuto della parte interna della felpa indossata da al Parte_4
momento del decesso. Tali fibre sono state verosimilmente trasferite al paraurti per transfert primario tra lo stesso e i tessuti della felpa.
20. Inoltre, con un accertamento dirimente e non controverso in causa, il medesimo RIS di Messina ha rilevato che il materiale di colore nero individuato sulla scritta presente nella parte anteriore della felpa indossata da risulta chimicamente identico al materiale Parte_4
utilizzato per la verniciatura del paraurti del veicolo EC. Tale materiale estraneo al tessuto della felpa è stato verosimilmente trasferito per transfert primario dal paraurti hai tessuti della felpa
21. Conclude dunque il RIS che le risultanze analitiche supportano fortemente l'ipotesi di un compatto tra il paraurti dell'EC e la felpa indossata da (vd. relazione RIS del 3.4.2014 p. 42, doc. 25). Parte_4
22. Secondo l'avviso della Corte, tali risultanze oggettive, e in particolare la corrispondenza della vernice del paraurti con il «materiale di colore nero individuato sulla scritta» della felpa del , sono tali CP_1
da superare l'esito negativo dell'ispezione effettuata dai Carabinieri sul furgone di AB il giorno stesso del sinistro al fine di verificarne la corrispondenza con quello ritratto nelle riprese delle telecamere di una tabaccheria vicina al luogo dell'incidente (vd. CNR, pag. 3; CTU PM, pag. 85 docc.
1-22 fasc. I grado . Pt_1
12 23. Ne deriva che anche il Tribunale, nel bilanciare le risultanze probatorie, ha senz'altro considerato maggiormente attendibili gli sviluppi richiamati piuttosto che i controlli effettuati nell'immediatezza del fatto connotati da approssimazione e da scarsità di informazioni.
Deve, infine, esser disattesa la volontà dell'appellante di ricondurre le riprese delle telecamere esistenti in loco a una prova di natura legale.
Queste, infatti, si palesano prive dei requisiti in virtù dei quali il giudice
è vincolato a un determinato risultato probatorio. Quanto poi all'avvenuta assoluzione in secondo grado di , si rileva CP
la non definitività della stessa, e si evidenzia come da tale pronuncia emerga la carenza di elementi di prova circa l'individuazione del conducente il furgone al momento del sinistro e non invece rispetto all'identificazione dello stesso veicolo coinvolto, privo di copertura assicurativa (vd. pag. 4, doc. 4 fasc. appellante).
24. Col secondo motivo (pagg. 12-17) si lamenta la violazione da parte del tribunale degli artt. 2697 co. 1, cc, 115 cpc, 157 n. 1 e 203 cpp.
Il motivo non è fondato, poiché la circostanza che alla guida del ciclomotore vi fosse risulta non soltanto dalle dichiarazioni CP_4
rese in dibattimento dagli amici di e (vd. pag. CP_4 Parte_4
12 sent. n. 945/18 Trib. Lamezia Terme Sez. Un. Pen.), nonché da quanto sostenuto dal CTU ing. il quale, valorizzando la Per_2
relazione del RIS sopra richiamata e dunque la conferma dell'urto tra e il furgone di AB (data la presenza di tessuto sul paraurti Parte_4
sinistro compatibile con la felpa indossata dal ragazzo, come pure di vernice del paraurti sulla medesima felpa), giunge ad affermare come più probabile che ad esser trasportato fosse (vd. pag. 5 CP_1
integrazione CTU ing. depositata in data 20.02.2020). Appare Per_2
evidente che il Tribunale ha fondato il proprio convincimento facendo
13 riferimento a quanto emerso dall'istruttoria. Del pari, è destituita di fondamento l'asserita mancanza di prova rispetto alla circostanza che Cont la felpa utilizzata per le analisi da parte del fosse quella indossata da il giorno del sinistro: risulta che il fratello della vittima Parte_4
mostrò ai Carabinieri una foto, scattata il giorno del sinistro, nella quale aveva indosso la felpa utilizzata in sede di accertamento Parte_4
(vd. pag. 94, docc.
1-22 fasc. I grado ). CP_1
25. Col terzo motivo (pag. 17) si lamenta errore del tribunale, per violazione dell'art. 112 cpc. Il motivo non è fondato, poiché il
Tribunale, nell'indicare anche quale genitore Parte_3
esercente la responsabilità genitoriale su , di fatto non CP_1
ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Tale aspetto, infatti, non incide in alcun modo su quanto richiesto a titolo di risarcimento per il danno subito dal minore, nella sua qualità di cugino della vittima. Il Tribunale, preso atto della costituzione in giudizio anche della madre, sia pur solo «in proprio», non è incorso in alcun errore, semplicemente ha provveduto ad applicare quanto enunciato dagli artt. 316 e 320 c.c. in materia di esercizio della responsabilità genitoriale e rappresentanza del minore.
26. Col quarto motivo (pagg. 17-19) si lamenta errore del tribunale, perché ha [violazione art. 1227, co. 1, cc]. Il motivo non è fondato.
L'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere il concorso colposo della vittima nella misura dell'80% anzicché del 50%, valorizzando non soltanto il mancato uso del casco da parte di T_
, ma anche il fatto che questi avesse accettato di viaggiare su un
[...]
ciclomotore non omologato al trasporto di altre persone, oltre il conducente. Sul punto, gli eredi di hanno rilevato che il CP_1
Tribunale, nonostante l'appellante in sede di comparsa conclusionale
14 avesse posto la questione, non si è pronunciato, pertanto, lamentano che il capo della sentenza non sia stato impugnato per violazione dell'art. 112 cpc, ma invocando l'art. 1227, co. 1, cc. La censura proposta deve in ogni caso esser respinta, in quanto se è vero che il consenso alla circolazione su un mezzo non omologato al trasporto di più persone può assumere rilevanza in sede di concorso colposo del danneggiato alla causazione dell'evento, è altrettanto necessario che l'eccezione in tal senso sia supportata dalla prova relativa all'inidoneità descritta, nonché all'effettivo contributo causale della condotta rispetto alla causazione dell'evento dannoso. Nel caso in esame l'appellante si limita ad allegare genericamente tale circostanza.
27. Col quinto motivo (pag. 19) si lamenta la violazione dell'art. 91 cpc perché il tribunale, «…pur avendo rigettato la domanda riconvenzionale di BO ET AR nei confronti di ha Pt_1
omesso di condannarlo alle spese di giudizio e si denunzia palese violazione dell'art. 91 cpc particolarmente grave perché il Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, soggetto a controllo anche della
Corte dei Conti, è istituzione di grande rilevanza sociale che non può sopportare spese giudiziali per iniziative infondate e/ o disinvolte». Il motivo non è fondato, poiché le spese dovevano essere e sono state liquidate dal primo giudice in via solidale, considerando l'esito complessivo della lite che ha visto la soccombenza della compagnia, in relazione a un sinistro nel quale sono rimasti coinvolti due veicoli non assicurati.
28. Col sesto motivo (pagg. 19) si lamenta che «l'ordinanza viola gli artt. 244 cpc e 652 cpp: la prima norma regola l'ammissione di prova per testi e la seconda l'efficacia nel giudizio civile della sola sentenza penale passata in giudicato. La sentenza, invece, ha attribuito efficacia
15 vincolante alla ctu basata solo su alcune indagini preliminari smentite da altre, mentre ha negato la prova per testi di volta a Pt_1
provare circostanze rilevanti e contrastare con la prova contraria quella diretta degli attori» Il motivo non può essere accolto, poiché come si è detto secondo l'interpretazione della Corte, le risultanze oggettive dell'indagine tecnica consentono di concludere che sia stata raggiunta la prova relativa alla dinamica del sinistro e ai veicoli coinvolti nel medesimo.
29. In via incidentale, le parti appellate CP_1 [...]
e lamentano che il tribunale ha violato gli Pt_2 Parte_3
artt. 1223 e 1227 cc, 112 cpc e 13 Direttiva UE 2009/103. I motivi non sono fondati. L'appellante incidentale sostiene che il Tribunale nell'affermare la sussistenza del concorso colposo della vittima nella causazione dell'evento dannoso avrebbe commesso un error in procedendo ed in iudicando (vd. pag. 18 Comparsa cost. eredi ). CP_1
30. Questa Corte ritiene privo di pregio il ragionamento a sostegno della censura sul punto: il Tribunale, infatti, in data 03.01.2019, ha ordinato a l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 cpc, della CP
perizia depositata nel procedimento penale, dalla consultazione della quale apprendeva la circostanza che i due ragazzi non indossavano il casco al momento del sinistro (vd. pag. 9 CTU ing. , pag. 64 Per_3
docc.
1-22 fasc. I grado ). Pertanto, il Tribunale, rilevando CP_1
d'ufficio la violazione in esame da parte della vittima ha ritenuto di inquadrarla nella casistica di cui al I comma dell'art. 1227 cc, il quale, per l'appunto stabilisce la possibilità che il risarcimento subisca una diminuzione allorquando il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a cagionare il danno.
16 31. Il Tribunale, d'altra parte, ha esaustivamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di ravvisare nella condotta di un Parte_4
contributo causale alla causazione del danno (vd. pag. 31-32 sentenza).
32. Deve esser, altresì, respinto il motivo relativo alla violazione dell'art. 13 Direttiva UE 2009/103 in rapporto all'art. 1227 cc:
l'appellante incidentale, infatti, fornisce un'interpretazione della norma europea del tutto disancorata dal tenore letterale della stessa. Di seguito l'art. 13 della direttiva richiamata, rubricata “Clausole d'esclusione”:
«1. Ciascuno Stato membro prende tutte le misure appropriate affinché ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 sia reputata senza effetto, per quanto riguarda il ricorso dei terzi vittime di un sinistro, qualsiasi disposizione legale o clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione rilasciato conformemente all'articolo 3 che escluda dall'assicurazione l'utilizzo o la guida di autoveicoli da parte: a) di persone non aventi l'autorizzazione esplicita o implicita;
b) di persone non titolari di una patente di guida che consenta loro di guidare
l'autoveicolo in questione;
c) di persone che non si sono conformate agli obblighi di legge di ordine tecnico concernenti le condizioni e la sicurezza del veicolo in questione».
33. Dal testo richiamato ben si può comprendere l'infondatezza della contestazione opposta: l'applicazione dell'art. 1227 cc da parte del
Tribunale, difatti, non risulta esser finalizzata a escludere l'assicurazione del terzo trasportato, quanto piuttosto a graduare le colpe dei soggetti coinvolti nel sinistro verificatosi. L'art. 13 Direttiva
UE 2009/103 deve essere inteso come «norma che non esonera tout court il trasportato da ogni sua responsabilità della sua condotta, bensì gli garantisce comunque che gli effetti della sua responsabilità non pervengano all'assoluta esclusione della tutela assicurativa, che
17 soltanto viene coordinata e calibrata con gli effetti di tale responsabilità se questa ricorre» (Cass. 1386/2023).
34. L'appellante incidentale contesta, inoltre, la sentenza nella parte in cui ha stabilito nella misura del 50% l'apporto causale offerto della vittima con la sua condotta. Anche tale motivo deve essere respinto, infatti, il Tribunale ha provveduto a motivare la sua decisione in tal senso, richiamando la rilevanza causale delle lesioni riportate al cranio da rispetto all'evento morte dello stesso (vd. pag. 31 Parte_4
sentenza).
35. Infine, gli eredi di contestano la sentenza nella parte in cui CP_1
non ha riconosciuto «il danno rappresentato dalla paura e dalla sofferenza provate dalla vittima durante l'agonia» (vd. pag. 25 comparsa di cost. eredi ) per carenza di prova e denunciano la CP_1
violazione dell'art. 1223 cc per aver il Tribunale liquidato soltanto il danno biologico temporaneo. Anche sotto tale profilo l'appello incidentale non può trovare accoglimento: infatti, per il riconoscimento di tale voce di danno, deve esser data la prova della percezione della morte incombente, di una catastrofe non evitabile ma che inesorabilmente si avvicina, annientando tutte le funzioni vitali fino all'ultimo respiro, per via della peculiare intensità a carico della psiche del soggetto, che aspetta lucidamente l'estinzione della propria vita tale danno viene definito catastrofico. Ora, nel caso in esame, dall'esame della cartella clinica del paziente, in particolare del diario giornaliero
(vd. pag. 217ss, doc.
1-22 fasc. I grado ), si apprende che CP_1 T_
nel mese precedente la fine della sua vita si trovava in stato di
[...]
coma, pertanto, il richiamato requisito della lucidità non può senz'altro esser ritenuto sussistente nel caso concreto.
18 36. Per le indicate ragioni, vanno disattesi sia l'appello proposto da
, sia quello incidentale di Parte_1 CP_1 [...]
e . Pt_2 Parte_3
37. Le spese sono regolate secondo la soccombenza, e liquidate applicando i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
38. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l. 228/2012, sicché
l'impugnante deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta sia l'appello principale proposto da , sia Parte_1
quello incidentale proposto da e CP_1 Parte_2 [...]
e conferma la sentenza impugnata;
Parte_3
2. compensa le spese nel relativo rapporto processuale;
3. condanna l'appellante principale e gli Pt_1 Parte_1
appellanti incidentali e CP_1 Parte_2 Parte_3
in solido tra loro a rifondere le spese del grado liquidate a favore
[...]
di ciascuna altra controparte separatamente costituita in € 13.560,00
(scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00) per compenso, oltre accessori di legge;
4. dichiara che vi sono i presupposti per applicare il comma 1- quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, e che deve essere versato un ulteriore importo a titolo di
19 contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
5. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 3.10.2024.
Il Presidente
Marco Campagnolo
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