Articolo 5 della Legge 20 ottobre 1960, n. 1265
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 novembre 1960
Art. 5.
Fino a quando non verra' emanato lo statuto di cui al precedente articolo 4, saranno osservate in quanto applicabili, per la gestione del Fondo di assistenza per i finanzieri, le disposizioni contenute nel titolo II del regolamento d'amministrazione per la Guardia di finanza approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532 .
Entrata in vigore il 24 novembre 1960